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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa da:
[...]
Parte_1
[...] Tutti con il patrocinio dell'avv. CINI ROMINA
APPELLANTi contro
Controparte_1
[...]
[...]
CP_2
[...] [...]
Controparte_3 Tutti con il patrocinio dell'avv. CARRA DANIELE e dell'avv. CERMINARA SILVANA
LUCA CATENACCI
Controparte_4
[...] CP_5
[...] CP_6
[...] [...]
CP_7 Tutti con il patrocinio dell'avv. POGGI LONGOSTREVI FILIPPO e dell'avv. POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO APPELLATI pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e in proprio e quali genitori della minore Controparte_2 Controparte_3 CP_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Parma, , NA UC e
[...] Controparte_8
, nonché i rispettivi genitori e , Parte_1 Controparte_6 CP_7 CP_4
e , e e esercenti la
[...] CP_9 Parte_1 Parte_1
responsabilità genitoriale ai tempi dei fatti di causa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte poste in essere in data 14.2.2016 allorquando i minori (all'epoca quindicenne), NA (all'epoca quindicenne) e CP_6 Pt_1
(all'epoca sedicenne) consumarono rapporti sessuali orali con (all'epoca CP_2
tredicenne) nonché con (all'epoca dodicenne), che vennero fotografati CP_1
con un telefonino all'insaputa delle ragazze, e quindi diffusi sia attraverso invii a singole persone, sia attraverso la pubblicazione in gruppi Whatsapp.
I convenuti si costituivano contestando la domanda.
Riunito il giudizio a quello proposto, per gli stessi fatti, da e CP_1 CP_1
in proprio e quali genitori della minore , la causa veniva istruita
[...] Controparte_1
documentalmente e mediante CTU medico-legale sulle minori.
Con sentenza n. 315/23 il Tribunale, ritenuta la responsabilità dei minori , CP_6
NA e e, per culpa in vigilando ed in educando, dei loro genitori, li Pt_1
condannava in solido a corrispondere, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2021, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, euro 59.824,50 a , che aveva riportato un danno psichico del CP_2
12%, ed euro 30.286,00 a , che aveva riportato un danno psichico Controparte_1
dell'8%, nonché, a titolo di risarcimento del danno emergente per spese terapeutiche, euro 3.960,00 ai genitori della ed euro 8.971,99 ai genitori della CP_2 CP_1
Avverso detta sentenza proponevano appello i , i quali, avanzata istanza Parte_2
ex art. 283 c.p.c., deducevano:
- la liceità del comportamento del figlio;
pagina 2 di 10 - l'estraneità del ragazzo alla divulgazione, non avendo egli né scattato né condiviso le fotografie oggetto di causa ed essendosi piuttosto attivato per impedirne la circolazione;
- la non addebitabilità del fatto ai genitori;
- l'eccessività delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- la responsabilità dei genitori delle minori, da considerarsi quantomeno ai sensi dell'art. 1227 cc;
- l'erroneità della condanna alle spese, effettuata senza tenere conto della parziale soccombenza degli attori, le cui domande risarcitorie erano state accolte in misura molto ridotta.
Si costituivano tutti i danneggiati chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepivano preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 cpc, chiedendo, in ogni caso, la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cpc di frasi ritenute offensive contenute nell'atto di appello.
Si costituivano i riferendo di avere transatto la lite con i danneggiati. Parte_3
Questa Corte sospendeva conseguentemente l'esecutività della sentenza limitatamente ad un terzo delle somme per le quali vi era stata condanna.
Si costituivano infine i riferendo di avere anch'essi transatto la lite con Parte_4
le famiglie danneggiate, e avanzavano istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, che la Corte dichiarava inammissibile, non essendo essi impugnanti.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 18.3.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) L'appello – ammissibile in quanto articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili – è fondato.
pagina 3 di 10 2.1) I fatti vanno ricostruiti come segue sulla base di quanto emerso dagli atti penali acquisiti al giudizio.
In data 14.2.2016 la e la ospiti a casa NA, acconsentivano a farsi CP_1 CP_2
bendare in presenza dei minori NA e;
era altresì presente il CP_6 Pt_1
Tutti nella stessa stanza, i minori consumavano rapporti sessuali orali che venivano ritratti, all'insaputa delle ragazze, ancora bendate, con il telefono cellulare del , CP_6
in almeno due fotografie. Dette fotografie ritraggono l'una il con la stesi Pt_1 CP_1
sul letto e il NA, in piedi, con la seduta bordo letto;
l'altra, il con la CP_2 Pt_1
e il con la i ragazzi in piedi e le ragazze sedute bordo letto (v. CP_1 CP_6 CP_2
“Descrizione dei fatti ed indagini compiute” a firma del Comandante ). Persona_1
I rapporti sessuali si interrompevano quando la avuta percezione di essere stata CP_2
fotografata o per aver visto un flash o per aver sentito il rumore di uno scatto, chiedeva spiegazioni ai ragazzi, che tuttavia la rassicuravano negando (dichiarazioni del CP_1
30.5.2017, doc. 20 fasc. «Dopo un po' l … ha sentito un rumore Testimone_1 CP_2
della foto … ha visto un flash, non lo so, io non mi ero accorta di nulla, allora vedo
l' che si toglie di scatto la benda e loro “ma cosa fai così” E l inizia a dire CP_2 CP_2
“chi è che ha fatto una foto” … loro dicevano “ma cosa dici, che foto?” L “ho CP_2
sentito un rumore, cioè ho sentito qualcosa che era una foto” “ma va ma cosa stai dicendo, impossibile!”).
La sera del 14.2.2016 il inviava le foto su un gruppo Whatsapp denominato CP_6
“Puttanieri”, inoltrandole così a tutti i partecipanti, ossia il il NA e un tale Pt_1
Per_2
«Qualche giorno dopo», il inviava le foto anche a ad e CP_6 CP_2 CP_1
(dichiarazioni del 28.9.2016, doc. 5 fasc. «la sera stessa, CP_6 Testimone_1
quando sono arrivato a casa ho scritto a un messaggio nel quale le dicevo che CP_1
avevo scattato le due foto suddette. Quindi le ho mandato le foto»; dichiarazioni CP_1
del 30.5.2017, doc. 20 fasc. «qualche giorno dopo, non mi ricordo chi Testimone_1
pagina 4 di 10 dei tre, avevano inviato la foto sia a me che all ridendo, cioè con le faccine che CP_2
ridevano»).
Non v'è prova di ulteriori invii sino al mese di maggio 2016, quando il inviava CP_6
le foto a un tale il quale in agosto le inoltrava a sua volta a tale NC (v. Per_3
dichiarazioni del 2.10.2016, di cui al doc. 7 fasc. appellante, e del 9.1.2017, di Per_3
cui al doc. 3 fasc. appellante).
Ricevute le foto, il NC, sempre nel mese di agosto, le inoltrava sul gruppo
Whatsapp denominato “soci della pastorizia” nel quale partecipavano, oltre al Per_4
al (già in possesso delle foto), almeno altre cinque persone estranee ai fatti e Per_3
rimaste ignote (v. dichiarazioni del 2.10.2016, doc. 7 fasc. appellante;
Per_3
dichiarazioni NC 5.10.2016 e 9.1.2017, doc.
8-9 fasc. appellante).
La diffusione delle foto proseguiva poi in modo incontrollato tra i giovani di e CP_10
Salsomaggiore Terme, sino a quando, nel settembre 2016, venivano diffuse in diversi gruppi Whatsapp quali: 1) “ingegneri paer”, di 12 partecipanti, dove venivano inoltrate da un tale 2) “ , di 38 partecipanti, dove le foto venivano Per_5 C.F._1
inoltrate da tale e da tale (v. dichiarazioni del 02.10.2016 e Per_6 Per_7 Per_7
del 07.10.2016); 3) “maurizio's club”, di circa 8 partecipanti, dove venivano Per_6
inoltrate da tale e da tale 4) “Fidentina 2016/2017v”, di 18 partecipanti, Per_8 Per_9
dove venivano inoltrate da tale Per_10
2.2) Il Tribunale, aderendo alle considerazioni dei CTU medico-legali dr. Per_11
specialista in medicina del lavoro ed ematologia clinica, e dr. specialista in Per_12
psichiatria, ha accertato che il danno psicologico riportato dalla e dalla CP_1 CP_2
è derivato unicamente dalla diffusione delle foto, e non anche dagli atti sessuali in sé considerati, né tantomeno dall'acquisita consapevolezza di essere state ritratte nel loro compimento. Segnatamente, come rilevato dai CTU con relazioni immuni da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivate anche con puntuale risposta alle osservazioni svolte dai CTP delle danneggiate, il danno biologico riportato dalle minori è derivato solo dalla «diffusione sui social media delle immagini, in assenza di specifico
pagina 5 di 10 riferimento agli atti rappresentati i quali, senza la divulgazione delle foto pedo- pornografiche, avrebbero verosimilmente provocato nelle ragazze solo vergogna e imbarazzo iniziali, destinati però ad attenuarsi ed a spegnersi progressivamente nel tempo».
Il Tribunale ha quindi pronunciato la condanna al risarcimento del solo danno non patrimoniale così accertato dalle CTU, e dunque del solo pregiudizio causato dalla divulgazione delle fotografie, personalizzando entrambe le componenti, biologica e morale, sempre in ragione dello «stigma sociale derivante dalla diffusione delle immagini, particolarmente significativo in un ambiente ristretto quale quello fidentino»
e del «senso di vergogna , di umiliazione e di angoscia sociale, oltre che di imbarazzo nell'ambiente famigliare» provato dalle vittime.
Sul capo non è stato sollevato alcun gravame, neppure incidentale.
2.3) Osserva la Corte che, se l'unico danno risarcibile è quello da diffusione delle fotografie, l'affermazione della responsabilità del richiede evidentemente Pt_1
l'accertamento che egli abbia concorso, anche solo moralmente, a tale diffusione.
In accoglimento del motivo di appello sub d), titolato «sull'estraneità di Parte_1
al reato di divulgazione – dichiarazioni giudizio penale – trascrizioni sms giudizio penale», rileva la Corte che mancano agli atti elementi che consentano di affermare tale concorso.
Non si comprende come il Tribunale possa aver tratto dal corpo della comparsa di costituzione e risposta in primo grado -e segnatamente dall'inciso «Quanto, invece, alla diffusione delle fotografie, sempre dagli atti penali emerge come le stesse siano rimaste per almeno sei mesi in una cerchia ristretta di persone, cioè gli odierni convenuti e due
o tre amici, ai quali erano state semplicemente mostrate» di cui a p.
7- una qualche ammissione di colpevolezza del in merito al danno-evento accertato, e, cioè, la Pt_1
«diffusione sui social media delle immagini». Di tale diffusione non viene fatta menzione nella comparsa, avendo peraltro il sempre sostenuto di non avere mai Pt_1
pagina 6 di 10 inviato le foto a terzi e di essersi da subito raccomandato di «non far uscire le foto» (v. dichiarazioni 28.9.2016). Pt_1
Ebbene, nessuno dei soggetti chiamati a deporre avanti alla PG ha affermato di avere ricevuto le foto dal o anche solo di essere a conoscenza del fatto che il le Pt_1 Pt_1
avesse inviate ad altri.
Né vi è prova di un qualche concorso morale del alla diffusione, per esserne stato Pt_1
consapevole prima che la stessa iniziasse o anche mostrato di essere d'accordo alla divulgazione anche solo in un secondo momento, così rafforzando la volontà degli autori materiali della condotta;
non appare poi possibile desumere l'esistenza di tale accordo alla diffusione delle immagini, dalla sola consapevolezza che le foto erano state scattate, consapevolezza che avevano d'altronde anche le due ragazzine.
Al contrario, il una volta avuta contezza del fatto che le foto erano in circolazione, Pt_1
risulta essersi attivato per individuare i responsabili e per evitare ulteriori invii (Verbale di Annotazione PG del 17.11.2016, trascrizione messaggi inviati dal in data Pt_1
25.9.2016 sul gruppo Whatsapp “Peramolbile”, nella chat privata con un tale e Per_13
nel gruppo Whatsapp “ ”). In data 25.9.2016, a un tale che gli Per_14 Per_13
comunicava di aver visto le foto, il rispondeva «chi te le ha mandate fede?», Pt_1
precisando «se non girano è meglio» e, ancora, «se puoi dire di non farle girare è meglio».
L'estraneità del alla diffusione emerge anche dai messaggi che egli inviava in data Pt_1
25.9.2016 al NA e al sul gruppo Whatsapp “ ”, quando i CP_6 Per_14
sospetti del del e del NA in merito all'autore degli invii, si Pt_1 CP_6
concentravano sul al quale le foto erano state inviate dal;
il Per_3 CP_6 Pt_1
infatti scriveva «Scrivi a se è stato lui domani lo becco e le prende … giuro che Pt_5
gli faccio male … fattelo dire dalla immediatamente». Pt_6
Dunque, per quanto in atti, nessuna responsabilità è addebitabile al Pt_1
Quanto esposto rende evidentemente superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
pagina 7 di 10 In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione, con condanna dei danneggiati e Controparte_11 Controparte_12
a restituire ai tutto quanto da loro pagato in esecuzione della sentenza di CP_13
primo grado.
3)Va respinta la domanda ex art. 89 cpc rpoposta dai danneggiati e Parte_7
di cancellazione di frasi ritenute offensive contenute nell'atto di Parte_8
appello (<le ragazze..continuavano a vivere serenamente le proprie esperienze legate all'età” (pag. 17 atto di appello)>>, < e erano solite consumare rapporti CP_2 CP_1
sessuali con i propri coetanei... Non solo…Le stesse si proponevano ai propri amici con allusioni sessuali mediante sms>> (pag. 17 atto di appello), <Il Giudice addita una pesante responsabilità a dei ragazzini alle prime esperienze sessuali, per fatti che erano, da tempo, un vissuto delle giovani ragazze>> (pag. 18 atto di appello),<< Non può, pertanto, sussistere danno, relativamente ai rapporti sessuali, per fatti che erano già un vissuto delle minori>> (pag. 21 atto di appello), <E' risultato altrettanto evidente come le ragazze avessero già da tempo raggiunto la maturità sessuale e come le stesse vivessero serenamente certi rapporti con i propri coetanei>> (pag. 22 atto di appello),
<Gli stessi genitori di e hanno accompagnato quel pomeriggio le due CP_2 CP_1
ragazze a casa di UC NA pur sapendo che nell'abitazione vi erano ragazzini di quell'età alle prime esperienze sessuali>> (pag. 27 atto di appello), <le ragazze da tempo consumavano rapporti sessuali con coetanei>> (pag. 28 atto di appello)).
Indipendentemente dalle loro supposte falsità intrinseca offensività, le affermazioni sopra riportate attengono all'oggetto della causa, riguardando argomentazioni volte a sostenere le ragioni di fatto sottese alle difese dei degli appellanti, fra cui il concorso eccepito ex art. 1227 cc;
i toni utilizzati non trascendono affatto i limiti della continenza in relazione all'esercizio del diritto di difesa, e tanto meno sono espressione di uno scomposto intento dispregiativo, indicativo di una volontà di offendere le controparti.
4) Sussistono giusti motivi ex art. 92 c2 cpc come integrato dalla pronuncia n. 77/18 della C.Cost., per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio fra pagina 8 di 10 gli appellanti e i danneggiati;
infatti, solo in esito alle CTU medico legali si è potuta accertare la causa del danno psichico riportato dalle ragazze (divulgazione delle foto), e quindi enucleare l'estraneità di rispetto a tale specifica condotta. Parte_1
Va inoltre osservato che i danneggianti e non hanno Parte_4 Parte_3
svolto difese per opporsi all'appello dei , talché anche fra tali parti le spese Parte_2
del grado vanno compensate.
Avendo il Tribunale ripartito le spese di CTU secondo la soccombenza, gli appellanti, esenti da responsabilità, vanno esonerati dal pagamento di tali spese.
5) Preso atto della transazione intervenuta, in data 20.4.2023, tra i danneggiati e i e di quella intervenuta, in data 24.4.23, tra i danneggiati e i Parte_4 Parte_9
va, fra tali parti, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con
[...]
compensazione delle spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma Parte_1 Parte_1
n. 315/2023 e, per l'effetto rigetta le domande nei loro confronti proposte da CP_2
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1 CP_1
[...]
condanna , , , CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1
e a restituire agli appellanti quanto ricevuto in esecuzione della
[...] Controparte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo;
rigetta la domanda ex art. 89 cpc proposta da , , CP_2 Controparte_2 CP_3
, e
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_1
dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle domande proposte da
, , , e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1
nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
NA UC, e . Controparte_4 CP_9
pagina 9 di 10 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio fra gli appellanti e , CP_2
, , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1 Controparte_1
Compensa le spese di lite del presente grado fra gli appellanti e le altre parti appellate.
Dichiara non dovute dagli appellanti le spese delle CTU.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa da:
[...]
Parte_1
[...] Tutti con il patrocinio dell'avv. CINI ROMINA
APPELLANTi contro
Controparte_1
[...]
[...]
CP_2
[...] [...]
Controparte_3 Tutti con il patrocinio dell'avv. CARRA DANIELE e dell'avv. CERMINARA SILVANA
LUCA CATENACCI
Controparte_4
[...] CP_5
[...] CP_6
[...] [...]
CP_7 Tutti con il patrocinio dell'avv. POGGI LONGOSTREVI FILIPPO e dell'avv. POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO APPELLATI pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e in proprio e quali genitori della minore Controparte_2 Controparte_3 CP_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Parma, , NA UC e
[...] Controparte_8
, nonché i rispettivi genitori e , Parte_1 Controparte_6 CP_7 CP_4
e , e e esercenti la
[...] CP_9 Parte_1 Parte_1
responsabilità genitoriale ai tempi dei fatti di causa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte poste in essere in data 14.2.2016 allorquando i minori (all'epoca quindicenne), NA (all'epoca quindicenne) e CP_6 Pt_1
(all'epoca sedicenne) consumarono rapporti sessuali orali con (all'epoca CP_2
tredicenne) nonché con (all'epoca dodicenne), che vennero fotografati CP_1
con un telefonino all'insaputa delle ragazze, e quindi diffusi sia attraverso invii a singole persone, sia attraverso la pubblicazione in gruppi Whatsapp.
I convenuti si costituivano contestando la domanda.
Riunito il giudizio a quello proposto, per gli stessi fatti, da e CP_1 CP_1
in proprio e quali genitori della minore , la causa veniva istruita
[...] Controparte_1
documentalmente e mediante CTU medico-legale sulle minori.
Con sentenza n. 315/23 il Tribunale, ritenuta la responsabilità dei minori , CP_6
NA e e, per culpa in vigilando ed in educando, dei loro genitori, li Pt_1
condannava in solido a corrispondere, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2021, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, euro 59.824,50 a , che aveva riportato un danno psichico del CP_2
12%, ed euro 30.286,00 a , che aveva riportato un danno psichico Controparte_1
dell'8%, nonché, a titolo di risarcimento del danno emergente per spese terapeutiche, euro 3.960,00 ai genitori della ed euro 8.971,99 ai genitori della CP_2 CP_1
Avverso detta sentenza proponevano appello i , i quali, avanzata istanza Parte_2
ex art. 283 c.p.c., deducevano:
- la liceità del comportamento del figlio;
pagina 2 di 10 - l'estraneità del ragazzo alla divulgazione, non avendo egli né scattato né condiviso le fotografie oggetto di causa ed essendosi piuttosto attivato per impedirne la circolazione;
- la non addebitabilità del fatto ai genitori;
- l'eccessività delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- la responsabilità dei genitori delle minori, da considerarsi quantomeno ai sensi dell'art. 1227 cc;
- l'erroneità della condanna alle spese, effettuata senza tenere conto della parziale soccombenza degli attori, le cui domande risarcitorie erano state accolte in misura molto ridotta.
Si costituivano tutti i danneggiati chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepivano preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 cpc, chiedendo, in ogni caso, la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cpc di frasi ritenute offensive contenute nell'atto di appello.
Si costituivano i riferendo di avere transatto la lite con i danneggiati. Parte_3
Questa Corte sospendeva conseguentemente l'esecutività della sentenza limitatamente ad un terzo delle somme per le quali vi era stata condanna.
Si costituivano infine i riferendo di avere anch'essi transatto la lite con Parte_4
le famiglie danneggiate, e avanzavano istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, che la Corte dichiarava inammissibile, non essendo essi impugnanti.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 18.3.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) L'appello – ammissibile in quanto articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili – è fondato.
pagina 3 di 10 2.1) I fatti vanno ricostruiti come segue sulla base di quanto emerso dagli atti penali acquisiti al giudizio.
In data 14.2.2016 la e la ospiti a casa NA, acconsentivano a farsi CP_1 CP_2
bendare in presenza dei minori NA e;
era altresì presente il CP_6 Pt_1
Tutti nella stessa stanza, i minori consumavano rapporti sessuali orali che venivano ritratti, all'insaputa delle ragazze, ancora bendate, con il telefono cellulare del , CP_6
in almeno due fotografie. Dette fotografie ritraggono l'una il con la stesi Pt_1 CP_1
sul letto e il NA, in piedi, con la seduta bordo letto;
l'altra, il con la CP_2 Pt_1
e il con la i ragazzi in piedi e le ragazze sedute bordo letto (v. CP_1 CP_6 CP_2
“Descrizione dei fatti ed indagini compiute” a firma del Comandante ). Persona_1
I rapporti sessuali si interrompevano quando la avuta percezione di essere stata CP_2
fotografata o per aver visto un flash o per aver sentito il rumore di uno scatto, chiedeva spiegazioni ai ragazzi, che tuttavia la rassicuravano negando (dichiarazioni del CP_1
30.5.2017, doc. 20 fasc. «Dopo un po' l … ha sentito un rumore Testimone_1 CP_2
della foto … ha visto un flash, non lo so, io non mi ero accorta di nulla, allora vedo
l' che si toglie di scatto la benda e loro “ma cosa fai così” E l inizia a dire CP_2 CP_2
“chi è che ha fatto una foto” … loro dicevano “ma cosa dici, che foto?” L “ho CP_2
sentito un rumore, cioè ho sentito qualcosa che era una foto” “ma va ma cosa stai dicendo, impossibile!”).
La sera del 14.2.2016 il inviava le foto su un gruppo Whatsapp denominato CP_6
“Puttanieri”, inoltrandole così a tutti i partecipanti, ossia il il NA e un tale Pt_1
Per_2
«Qualche giorno dopo», il inviava le foto anche a ad e CP_6 CP_2 CP_1
(dichiarazioni del 28.9.2016, doc. 5 fasc. «la sera stessa, CP_6 Testimone_1
quando sono arrivato a casa ho scritto a un messaggio nel quale le dicevo che CP_1
avevo scattato le due foto suddette. Quindi le ho mandato le foto»; dichiarazioni CP_1
del 30.5.2017, doc. 20 fasc. «qualche giorno dopo, non mi ricordo chi Testimone_1
pagina 4 di 10 dei tre, avevano inviato la foto sia a me che all ridendo, cioè con le faccine che CP_2
ridevano»).
Non v'è prova di ulteriori invii sino al mese di maggio 2016, quando il inviava CP_6
le foto a un tale il quale in agosto le inoltrava a sua volta a tale NC (v. Per_3
dichiarazioni del 2.10.2016, di cui al doc. 7 fasc. appellante, e del 9.1.2017, di Per_3
cui al doc. 3 fasc. appellante).
Ricevute le foto, il NC, sempre nel mese di agosto, le inoltrava sul gruppo
Whatsapp denominato “soci della pastorizia” nel quale partecipavano, oltre al Per_4
al (già in possesso delle foto), almeno altre cinque persone estranee ai fatti e Per_3
rimaste ignote (v. dichiarazioni del 2.10.2016, doc. 7 fasc. appellante;
Per_3
dichiarazioni NC 5.10.2016 e 9.1.2017, doc.
8-9 fasc. appellante).
La diffusione delle foto proseguiva poi in modo incontrollato tra i giovani di e CP_10
Salsomaggiore Terme, sino a quando, nel settembre 2016, venivano diffuse in diversi gruppi Whatsapp quali: 1) “ingegneri paer”, di 12 partecipanti, dove venivano inoltrate da un tale 2) “ , di 38 partecipanti, dove le foto venivano Per_5 C.F._1
inoltrate da tale e da tale (v. dichiarazioni del 02.10.2016 e Per_6 Per_7 Per_7
del 07.10.2016); 3) “maurizio's club”, di circa 8 partecipanti, dove venivano Per_6
inoltrate da tale e da tale 4) “Fidentina 2016/2017v”, di 18 partecipanti, Per_8 Per_9
dove venivano inoltrate da tale Per_10
2.2) Il Tribunale, aderendo alle considerazioni dei CTU medico-legali dr. Per_11
specialista in medicina del lavoro ed ematologia clinica, e dr. specialista in Per_12
psichiatria, ha accertato che il danno psicologico riportato dalla e dalla CP_1 CP_2
è derivato unicamente dalla diffusione delle foto, e non anche dagli atti sessuali in sé considerati, né tantomeno dall'acquisita consapevolezza di essere state ritratte nel loro compimento. Segnatamente, come rilevato dai CTU con relazioni immuni da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivate anche con puntuale risposta alle osservazioni svolte dai CTP delle danneggiate, il danno biologico riportato dalle minori è derivato solo dalla «diffusione sui social media delle immagini, in assenza di specifico
pagina 5 di 10 riferimento agli atti rappresentati i quali, senza la divulgazione delle foto pedo- pornografiche, avrebbero verosimilmente provocato nelle ragazze solo vergogna e imbarazzo iniziali, destinati però ad attenuarsi ed a spegnersi progressivamente nel tempo».
Il Tribunale ha quindi pronunciato la condanna al risarcimento del solo danno non patrimoniale così accertato dalle CTU, e dunque del solo pregiudizio causato dalla divulgazione delle fotografie, personalizzando entrambe le componenti, biologica e morale, sempre in ragione dello «stigma sociale derivante dalla diffusione delle immagini, particolarmente significativo in un ambiente ristretto quale quello fidentino»
e del «senso di vergogna , di umiliazione e di angoscia sociale, oltre che di imbarazzo nell'ambiente famigliare» provato dalle vittime.
Sul capo non è stato sollevato alcun gravame, neppure incidentale.
2.3) Osserva la Corte che, se l'unico danno risarcibile è quello da diffusione delle fotografie, l'affermazione della responsabilità del richiede evidentemente Pt_1
l'accertamento che egli abbia concorso, anche solo moralmente, a tale diffusione.
In accoglimento del motivo di appello sub d), titolato «sull'estraneità di Parte_1
al reato di divulgazione – dichiarazioni giudizio penale – trascrizioni sms giudizio penale», rileva la Corte che mancano agli atti elementi che consentano di affermare tale concorso.
Non si comprende come il Tribunale possa aver tratto dal corpo della comparsa di costituzione e risposta in primo grado -e segnatamente dall'inciso «Quanto, invece, alla diffusione delle fotografie, sempre dagli atti penali emerge come le stesse siano rimaste per almeno sei mesi in una cerchia ristretta di persone, cioè gli odierni convenuti e due
o tre amici, ai quali erano state semplicemente mostrate» di cui a p.
7- una qualche ammissione di colpevolezza del in merito al danno-evento accertato, e, cioè, la Pt_1
«diffusione sui social media delle immagini». Di tale diffusione non viene fatta menzione nella comparsa, avendo peraltro il sempre sostenuto di non avere mai Pt_1
pagina 6 di 10 inviato le foto a terzi e di essersi da subito raccomandato di «non far uscire le foto» (v. dichiarazioni 28.9.2016). Pt_1
Ebbene, nessuno dei soggetti chiamati a deporre avanti alla PG ha affermato di avere ricevuto le foto dal o anche solo di essere a conoscenza del fatto che il le Pt_1 Pt_1
avesse inviate ad altri.
Né vi è prova di un qualche concorso morale del alla diffusione, per esserne stato Pt_1
consapevole prima che la stessa iniziasse o anche mostrato di essere d'accordo alla divulgazione anche solo in un secondo momento, così rafforzando la volontà degli autori materiali della condotta;
non appare poi possibile desumere l'esistenza di tale accordo alla diffusione delle immagini, dalla sola consapevolezza che le foto erano state scattate, consapevolezza che avevano d'altronde anche le due ragazzine.
Al contrario, il una volta avuta contezza del fatto che le foto erano in circolazione, Pt_1
risulta essersi attivato per individuare i responsabili e per evitare ulteriori invii (Verbale di Annotazione PG del 17.11.2016, trascrizione messaggi inviati dal in data Pt_1
25.9.2016 sul gruppo Whatsapp “Peramolbile”, nella chat privata con un tale e Per_13
nel gruppo Whatsapp “ ”). In data 25.9.2016, a un tale che gli Per_14 Per_13
comunicava di aver visto le foto, il rispondeva «chi te le ha mandate fede?», Pt_1
precisando «se non girano è meglio» e, ancora, «se puoi dire di non farle girare è meglio».
L'estraneità del alla diffusione emerge anche dai messaggi che egli inviava in data Pt_1
25.9.2016 al NA e al sul gruppo Whatsapp “ ”, quando i CP_6 Per_14
sospetti del del e del NA in merito all'autore degli invii, si Pt_1 CP_6
concentravano sul al quale le foto erano state inviate dal;
il Per_3 CP_6 Pt_1
infatti scriveva «Scrivi a se è stato lui domani lo becco e le prende … giuro che Pt_5
gli faccio male … fattelo dire dalla immediatamente». Pt_6
Dunque, per quanto in atti, nessuna responsabilità è addebitabile al Pt_1
Quanto esposto rende evidentemente superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.
pagina 7 di 10 In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione, con condanna dei danneggiati e Controparte_11 Controparte_12
a restituire ai tutto quanto da loro pagato in esecuzione della sentenza di CP_13
primo grado.
3)Va respinta la domanda ex art. 89 cpc rpoposta dai danneggiati e Parte_7
di cancellazione di frasi ritenute offensive contenute nell'atto di Parte_8
appello (<le ragazze..continuavano a vivere serenamente le proprie esperienze legate all'età” (pag. 17 atto di appello)>>, < e erano solite consumare rapporti CP_2 CP_1
sessuali con i propri coetanei... Non solo…Le stesse si proponevano ai propri amici con allusioni sessuali mediante sms>> (pag. 17 atto di appello), <Il Giudice addita una pesante responsabilità a dei ragazzini alle prime esperienze sessuali, per fatti che erano, da tempo, un vissuto delle giovani ragazze>> (pag. 18 atto di appello),<< Non può, pertanto, sussistere danno, relativamente ai rapporti sessuali, per fatti che erano già un vissuto delle minori>> (pag. 21 atto di appello), <E' risultato altrettanto evidente come le ragazze avessero già da tempo raggiunto la maturità sessuale e come le stesse vivessero serenamente certi rapporti con i propri coetanei>> (pag. 22 atto di appello),
<Gli stessi genitori di e hanno accompagnato quel pomeriggio le due CP_2 CP_1
ragazze a casa di UC NA pur sapendo che nell'abitazione vi erano ragazzini di quell'età alle prime esperienze sessuali>> (pag. 27 atto di appello), <le ragazze da tempo consumavano rapporti sessuali con coetanei>> (pag. 28 atto di appello)).
Indipendentemente dalle loro supposte falsità intrinseca offensività, le affermazioni sopra riportate attengono all'oggetto della causa, riguardando argomentazioni volte a sostenere le ragioni di fatto sottese alle difese dei degli appellanti, fra cui il concorso eccepito ex art. 1227 cc;
i toni utilizzati non trascendono affatto i limiti della continenza in relazione all'esercizio del diritto di difesa, e tanto meno sono espressione di uno scomposto intento dispregiativo, indicativo di una volontà di offendere le controparti.
4) Sussistono giusti motivi ex art. 92 c2 cpc come integrato dalla pronuncia n. 77/18 della C.Cost., per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio fra pagina 8 di 10 gli appellanti e i danneggiati;
infatti, solo in esito alle CTU medico legali si è potuta accertare la causa del danno psichico riportato dalle ragazze (divulgazione delle foto), e quindi enucleare l'estraneità di rispetto a tale specifica condotta. Parte_1
Va inoltre osservato che i danneggianti e non hanno Parte_4 Parte_3
svolto difese per opporsi all'appello dei , talché anche fra tali parti le spese Parte_2
del grado vanno compensate.
Avendo il Tribunale ripartito le spese di CTU secondo la soccombenza, gli appellanti, esenti da responsabilità, vanno esonerati dal pagamento di tali spese.
5) Preso atto della transazione intervenuta, in data 20.4.2023, tra i danneggiati e i e di quella intervenuta, in data 24.4.23, tra i danneggiati e i Parte_4 Parte_9
va, fra tali parti, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con
[...]
compensazione delle spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da , Parte_1
e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma Parte_1 Parte_1
n. 315/2023 e, per l'effetto rigetta le domande nei loro confronti proposte da CP_2
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1 CP_1
[...]
condanna , , , CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1
e a restituire agli appellanti quanto ricevuto in esecuzione della
[...] Controparte_1
sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo;
rigetta la domanda ex art. 89 cpc proposta da , , CP_2 Controparte_2 CP_3
, e
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_1
dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alle domande proposte da
, , , e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1
nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
NA UC, e . Controparte_4 CP_9
pagina 9 di 10 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio fra gli appellanti e , CP_2
, , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_1 Controparte_1
Compensa le spese di lite del presente grado fra gli appellanti e le altre parti appellate.
Dichiara non dovute dagli appellanti le spese delle CTU.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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