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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 80/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.80 /2025 posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Del Duomo 18, presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI REMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dagli avv. CAPUTO LUCIANO CP_1
GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e ha
[...] chiesto a Giudice di “a) accertare e dichiarare infortunio sul lavoro quello occorso al Sig. in data 04-9.2023, Parte_2 così come già accertato dall in sede amministrativa;
CP_1
b) accertare e dichiarare il danno biologico subito dal ricorrente pari al 20%, o nella misura ritenuta dovuta minore e maggiore , e, conseguentemente, condannare l , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita dovuta (o in subordine l'indennizzo con danno biologico laddove accertato sino al 15%) proporzionata e parametrata all'invalidità subita dal ricorrente medesimo ed alla specificità del caso corrispondendo i corrispondenti benefici, anche economici, consequenziali”.
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha esposto:
- di essere lavoratore alle dipendenze della (c.f- CP_3
) dal 04.12.2020 a tutt'oggi, con mansioni di P.IVA_1 operaio;
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 04.09.2023 mentre si trovava presso la sede aziendale sita in Trivigliano, S.P. Accesso per Trivigliano, 25, a movimentare a mano alcuni vetri della dimensione di circa 2 metri per un metro l'uno, venendo investito da numerosi vetri per il peso complessivo di 500 kg;
- di aver subito a causa di tale infortunio trauma cranico – facciale, frattura del setto e delle ossa nasali, trauma toracico con fratture multiple costali, frattura dei processi trasversi di sinistra di L1 ed L3 e trauma contusivo ginocchio sinistro e di essere stato ricoverato in data 04.09.2023 presso Tor Vergata con prognosi sino al 03.10.2023 e diagnosi “trauma cranio facciale con frattura setto e ossa nasali, flc regione sopraciliare a sin, trauma toracico con multiple fratture”;
- di aver avanzato domanda di riconoscimento dell'infortunio;
- che l' con provvedimento del 12.02.2024 (Doc. 6) ha CP_1 riconosciuto l'infortunio sul lavoro, quantificando nel solo 12% (14% complessivo) la menomazione dell'integrità psico – fisica subita dal ricorrente, a fronte del maggior danno subito;
- che con ricorso amministrativo del 25.07.2024 (Doc. 9), il ha promosso opposizione avverso detta Parte_1 quantificazione allegando anche la relazione medica redatta dal CTP dott. che quantificava il danno subito Persona_1 nella misura del 20%, senza esito.
La parte ricorrente ha dunque concluso per il riconoscimento di un grado di danno biologico maggiore di quello riconosciuto dall' pari al 20%, e comunque superiore al 12% già CP_1 riconosciuto, e ha quindi chiesto di condannare l' al CP_1 riconoscimento del predetto danno biologico e alla corrispondente indennità.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, in merito alla valutazione del danno biologico ha contestato la sussistenza del grado di inabilità allegato dalla parte ricorrente, evidenziando che dall'infortunio oggetto di causa sono derivati solo i postumi già correttamente valutati dall' CP_1
Esperita CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, autorizzate le note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 17.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa, con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve in primo luogo osservarsi che nessuna contestazione è stata sollevata dall' in ordine alla natura professionale CP_1 dell'infortunio subito dalla parte ricorrente.
È stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il perito nominato ha osservato: “Il periziando,
, risulta affetto da: esiti algo disfunzionali di Parte_1 trauma cranico facciale, flc sopracciliare sinistra, frattura del setto e delle ossa nasali, trauma toracico con fratture multiple costali e versamento pleurico bilaterale, frattura dei processi trasversi di sinistra di l1 ed l3 e trauma contusivo ginocchio sinistro. In merito allo specifico quesito posto dall'Ill.mo Giudice, possiamo così rispondere: il sig. risulta affetto Parte_1 da patologie ascrivibili all'infortunio subito durante l'attività lavorativa in data 04.09.2023. Il grado attuale della preesistente inabilità è valutabile nella misura del 16 % (sedici percento), a far data dalla domanda amministrativa”.
Il CTU ha inoltre precisato che: “la valutazione espressa nella CTU va intesa come quantificazione del danno biologico (16%) ed è riferita al solo danno subito dal sig. Parte_1 nell'infortunio del 04.09.2023 per cui è causa”.
Le riportate valutazioni del CTU appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni.
Deve quindi rilevarsi che la CTU ha effettivamente accertato un grado di inabilità in termini di danno biologico derivata dall'infortunio pari al 16%.
Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto alla erogazione delle prestazioni di legge, di cui all'art.13 D.Lvo 38 del 2000, per una inabilità permanente pari a 16%, decorrente dalla domanda amministrativa, previa unifica con i postumi già riconosciuti dall' per altre CP_1 malattie professionali.
Le spese di lite e quelle di CTU sono a carico dell'Ente assicuratore, secondo la norma della soccombenza, sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di CTU, sono poste in capo all' e liquidate sulla base CP_1 della completezza e complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 80 /2025 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio subito in data 04-9.2023 è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica in termini di danno biologico in misura pari al 16%, decorrente dalla domanda amministrativa, da unificarsi con il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' per altre malattie CP_1 professionali;
b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire le prestazioni di cui all'art. 13 del D. Lvo n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari o superiore al 16%, da unificarsi con il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' per altre malattie CP_1 professionali, e condanna l' ad erogare la prestazione di cui CP_1 sopra con decorrenza di legge e con gli interessi legali;
c) Condanna l al pagamento delle spese legali in favore della CP_1 parte ricorrente, che si liquidano in euro 1500,00, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 che si liquidano come da separato decreto.
Frosinone, 18/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.80 /2025 posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Del Duomo 18, presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI REMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dagli avv. CAPUTO LUCIANO CP_1
GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e ha
[...] chiesto a Giudice di “a) accertare e dichiarare infortunio sul lavoro quello occorso al Sig. in data 04-9.2023, Parte_2 così come già accertato dall in sede amministrativa;
CP_1
b) accertare e dichiarare il danno biologico subito dal ricorrente pari al 20%, o nella misura ritenuta dovuta minore e maggiore , e, conseguentemente, condannare l , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita dovuta (o in subordine l'indennizzo con danno biologico laddove accertato sino al 15%) proporzionata e parametrata all'invalidità subita dal ricorrente medesimo ed alla specificità del caso corrispondendo i corrispondenti benefici, anche economici, consequenziali”.
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha esposto:
- di essere lavoratore alle dipendenze della (c.f- CP_3
) dal 04.12.2020 a tutt'oggi, con mansioni di P.IVA_1 operaio;
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 04.09.2023 mentre si trovava presso la sede aziendale sita in Trivigliano, S.P. Accesso per Trivigliano, 25, a movimentare a mano alcuni vetri della dimensione di circa 2 metri per un metro l'uno, venendo investito da numerosi vetri per il peso complessivo di 500 kg;
- di aver subito a causa di tale infortunio trauma cranico – facciale, frattura del setto e delle ossa nasali, trauma toracico con fratture multiple costali, frattura dei processi trasversi di sinistra di L1 ed L3 e trauma contusivo ginocchio sinistro e di essere stato ricoverato in data 04.09.2023 presso Tor Vergata con prognosi sino al 03.10.2023 e diagnosi “trauma cranio facciale con frattura setto e ossa nasali, flc regione sopraciliare a sin, trauma toracico con multiple fratture”;
- di aver avanzato domanda di riconoscimento dell'infortunio;
- che l' con provvedimento del 12.02.2024 (Doc. 6) ha CP_1 riconosciuto l'infortunio sul lavoro, quantificando nel solo 12% (14% complessivo) la menomazione dell'integrità psico – fisica subita dal ricorrente, a fronte del maggior danno subito;
- che con ricorso amministrativo del 25.07.2024 (Doc. 9), il ha promosso opposizione avverso detta Parte_1 quantificazione allegando anche la relazione medica redatta dal CTP dott. che quantificava il danno subito Persona_1 nella misura del 20%, senza esito.
La parte ricorrente ha dunque concluso per il riconoscimento di un grado di danno biologico maggiore di quello riconosciuto dall' pari al 20%, e comunque superiore al 12% già CP_1 riconosciuto, e ha quindi chiesto di condannare l' al CP_1 riconoscimento del predetto danno biologico e alla corrispondente indennità.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, in merito alla valutazione del danno biologico ha contestato la sussistenza del grado di inabilità allegato dalla parte ricorrente, evidenziando che dall'infortunio oggetto di causa sono derivati solo i postumi già correttamente valutati dall' CP_1
Esperita CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, autorizzate le note difensive, la causa è stata discussa all'udienza del 17.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa, con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Deve in primo luogo osservarsi che nessuna contestazione è stata sollevata dall' in ordine alla natura professionale CP_1 dell'infortunio subito dalla parte ricorrente.
È stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il perito nominato ha osservato: “Il periziando,
, risulta affetto da: esiti algo disfunzionali di Parte_1 trauma cranico facciale, flc sopracciliare sinistra, frattura del setto e delle ossa nasali, trauma toracico con fratture multiple costali e versamento pleurico bilaterale, frattura dei processi trasversi di sinistra di l1 ed l3 e trauma contusivo ginocchio sinistro. In merito allo specifico quesito posto dall'Ill.mo Giudice, possiamo così rispondere: il sig. risulta affetto Parte_1 da patologie ascrivibili all'infortunio subito durante l'attività lavorativa in data 04.09.2023. Il grado attuale della preesistente inabilità è valutabile nella misura del 16 % (sedici percento), a far data dalla domanda amministrativa”.
Il CTU ha inoltre precisato che: “la valutazione espressa nella CTU va intesa come quantificazione del danno biologico (16%) ed è riferita al solo danno subito dal sig. Parte_1 nell'infortunio del 04.09.2023 per cui è causa”.
Le riportate valutazioni del CTU appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della ampia motivazione a sostegno delle conclusioni.
Deve quindi rilevarsi che la CTU ha effettivamente accertato un grado di inabilità in termini di danno biologico derivata dall'infortunio pari al 16%.
Sulla percentuale di danno biologico, giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto alla erogazione delle prestazioni di legge, di cui all'art.13 D.Lvo 38 del 2000, per una inabilità permanente pari a 16%, decorrente dalla domanda amministrativa, previa unifica con i postumi già riconosciuti dall' per altre CP_1 malattie professionali.
Le spese di lite e quelle di CTU sono a carico dell'Ente assicuratore, secondo la norma della soccombenza, sulla base della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
Le spese di CTU, sono poste in capo all' e liquidate sulla base CP_1 della completezza e complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 80 /2025 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara che dall'infortunio subito in data 04-9.2023 è derivata al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica in termini di danno biologico in misura pari al 16%, decorrente dalla domanda amministrativa, da unificarsi con il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' per altre malattie CP_1 professionali;
b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire le prestazioni di cui all'art. 13 del D. Lvo n. 38 del 2000 per una inabilità permanente pari o superiore al 16%, da unificarsi con il preesistente danno biologico già riconosciuto dall' per altre malattie CP_1 professionali, e condanna l' ad erogare la prestazione di cui CP_1 sopra con decorrenza di legge e con gli interessi legali;
c) Condanna l al pagamento delle spese legali in favore della CP_1 parte ricorrente, che si liquidano in euro 1500,00, oltre Iva, C.p.a. e spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 che si liquidano come da separato decreto.
Frosinone, 18/12/2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore