Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN RS LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7637 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Andrea Baudino che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Bevere che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 10070/2021 resa nel procedimento 67147/2015 – contratti bancari -
1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ventidue ottobre 2015 e iscritto a ruolo ( r.g.
67147/2015 ) e adivano il Tribunale di Roma nei confronti di Parte_2 Parte_1 in relazione a un mutuo fondiario a tasso variabile Controparte_1 stipulato il ventisette gennaio 2005 ( rogito notaio di Latina rep. 37382 racc Persona_1
13.441 ) della durata di venti anni per l'importo di € 155.000,00.
Affermavano di aver incaricato un esperto di fiducia che aveva evidenziato:
a) un TAEG/ISC effettivo pari a 3,7692% a fronte di un tasso indicato in contratto del
3,65%: il consulente aveva pertanto effettuato un nuovo calcolo ex art. 117 quarto comma TUB accertando versamenti in eccesso pari a € 21.872,28;
b) il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura dopo aver effettuato due simulazioni di calcolo, prevedendo l'estinzione anticipata alla scadenza della seconda rata con la restituzione del residuo capitale dovuto o la decadenza dal beneficio del termine con risoluzione del contratto alla settima rata per cui, applicando l'art. 1815 c.c. era stata calcolata una somma versata in eccesso per interessi pari a € 45.397,43.
Chiedevano che fosse accertata per il futuro la debenza solo del residuo in linea capitale e che controparte fosse condannata alla restituzione di € 45.397,43 o, in subordine,
€21.872,28.
si costituiva, chiedeva il mutamento del rito, eccepiva la Controparte_1 prescrizione, affermava l'infondatezza della domanda.
Era disposto il passaggio al rito ordinario, era espletata ctu e all'esito con sentenza 10070/2021 resa a verbale ex art 281 sexies cpc il Tribunale così statuiva :
“Respinge la domanda tutta di parte ricorrente/attrice. Condanna altresì la parte ricorrente/attrice, in solido, a rimborsare alla parte resistente/convenuta le spese di lite, che si liquidano in €3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Pone a carico della parte ricorrente/attrice in via definitiva le spese di CTU.”
e proponevano appello e concludevano chiedendo: Parte_2 Parte_1
“accertare e dichiarare che il TAEG risulta pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato ex legge 108/96 all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 37.382 raccolta n. 13.441 del 27 gennaio 2005 per effetto della applicazione
2 della clausola che prevede la penale per estinzione anticipata del mutuo avvenuta dopo la prima rata;
- di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della pattuizione del TAEG ex art 1815 comma secondo c.c. (e quindi non applicabile) e per l'effetto accertare e dichiarare che i mutuatari sono tenuti al pagamento della sola quota capitale relativa a ciascuna rata con decorrenza dalla prima rata fino alla data di estinzione anticipata del contratto di mutuo del 10 febbraio 2016 imputando tutti i versamenti al capitale senza computare nessun interesse a debito dei mutuatari;
- per l'ulteriore effetto condannare l Controparte_1
a pagare agli odierni ricorrenti una somma corrispondente agli interessi da questi
[...] illegittimamente ed indebitamente corrisposti nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005 alla data del 10 febbraio 2016 come da piano di ammortamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- accertare e dichiarare che gli interessi illegittimamente ed indebitamente corrisposti alla banca sulla base del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005 fino alla rata numero 124 del 30 giugno 2015 ammontano alla somma di euro 45.397,43, come già quantificata nel ricorso ex articolo 702 bis cpc sulla base dei conteggi della perizia del consulente tecnico di fiducia dei ricorrenti depositati unitamente al ricorso ex articolo 702 bis cpc , costituenti parte integrante ed essenziale del ricorso e del presente atto da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, ovvero nella diversa somma calcolata dal CTU da nominarsi nel presente giudizio ad integrazione della Relazione tecnica definitiva depositata nel giudizio di primo grado, fatta salva naturalmente la ulteriore somma dovuta ai mutuatari, per il medesimo titolo, per gli interessi percepiti dall per il pagamento delle rate a partire dalla numero 125 del CP_1
30 luglio 2015 fino alla data di estinzione del mutuo del febbraio 2016, da quantificarsi utilizzando il medesimo criterio di calcolo adottato nella perizia del consulente tecnico di fiducia dei ricorrenti sopra specificato, ovvero mediante ausilio di una CTU tecnico-contabile integrativa di quella depositata nel giudizio di primo grado, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sempre dal dì del dovuto al soddisfo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: accertare e dichiarare che il TAEG espresso in contratto non corrisponde a quello effettivo calcolato e per l'effetto, accertata la inosservanza dell'art. 117 comma IV del D.lgs. 385/1993 (TUB) ricalcolare il saldo del piano di ammortamento dalla prima rata sino alla data di scadenza anticipata del contratto di mutuo del 10 febbraio 2016 applicando i tassi legali sostitutivi determinati ex art. 117 comma VII del D.lgs 385/1993 (TUB); - per l'ulteriore effetto condannare l
[...]
a pagare agli odierni ricorrenti una somma corrispondente agli Controparte_1 interessi nel frattempo da questi illegittimamente ed indebitamente corrisposti in eccedenza nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005 sino alla data del 10 febbraio 2016, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino al giorno dell'effettivo pagamento;
- per l'ulteriore effetto (a), in via principale, accertare e dichiarare che gli interessi illegittimamente ed indebitamente corrisposti in eccedenza alla banca sulla base del piano di ammortamento originale con decorrenza dalla prima rata del 31 marzo 2005 fino alla rata numero 124 del 30 giugno 2015 ammontano alla somma di euro 21.872,28 come quantificata nel paragrafo 6, 6.1, 6,2 e 6.3 del ricorso x articolo 702 bis cpc sulla base dei conteggi della perizia del consulente tecnico di fiducia dei ricorrenti depositati unitamente al ricorso, costituenti parte integrante ed essenziale del 3 ricorso e del presente atto da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti, ovvero nella diversa somma calcolata dal CTU da nominarsi nel presente giudizio ad integrazione della Relazione tecnica definitiva depositata nel giudizio di primo grado, salvo determinare, utilizzando il criterio di calcolo sopra specificato ovvero sempre tramite l'ausilio di una CTU tecnico-contabile, le ulteriori somme maturate a causa della illegittima ed indebita percezione da parte della banca degli interessi in eccedenza computati nella quota interessi relativa a ciascuna rata del piano di ammortamento successiva alla numero 124 del 30 giugno 2015 sino alla data di estinzione anticipata del contratto del 10 febbraio 2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sempre dal dì del dovuto al soddisfo;
(b) in subordine, riconoscere a favore dei ricorrenti la somma di Euro 20.325,98 conteggiando gli interessi corrisposti in base al piano di ammortamento contrattuale rispetto alla data di estinzione anticipata del contratto, 10 febbraio 2016 sottratti agli interessi ricalcolati con il tasso di interesse dei BOT ex art. 117 comma 7 del TUB come quantificato dal CTU in base allo sviluppo del quesito 3.A e trascritto nelle conclusioni dell'elaborato peritale. In via istruttoria si chiede disporsi una CTU tecnico-contabile, ove ritenuto necessario, in base alle conclusioni ed ai motivi di censura formulati nel presente atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario “
si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti, nonché respingere tutte le richieste istruttorie, con conseguente conferma della sentenza n. 10070/2021 del 7.6.2021 emessa dal Tribunale di Roma;
in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello disporre conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni precisate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che si abbiano qui per riportate e trascritte. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del dodici maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolato rispetto ai passi motivazionali della sentenza e l'infondatezza non è manifesta.
4 Come risulta dalla ctu i mutuatari nel corso del giudizio di primo grado ( il dieci febbraio
2016 ) hanno anticipatamente estinto il mutuo .
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Primo motivo di appello
“Sulla ritenuta ( e non creduta) infondatezza della domanda principale dei ricorrenti di applicazione al contratto di mutuo dell'articolo 1815 comma 2 c.c. per superamento del tasso soglia usura. Conseguente violazione e/o applicazione degli articoli: 1815 comma 2 c.c., 644 c.p. art. 1, comma 1 del D.L. 394/00; nonchè dei principi espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, dei principi espressi dalla Banca d'Italia con la comunicazione del 3 luglio 2013. Omessa e/o insufficiente motivazione, vizio di travisamento e difetto di istruttoria”.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe fornito una motivazione lacunosa ed errata in quanto, come risultava dai calcoli effettuati dal professionista di fiducia, gli interessi corrispettivi e moratori erano usurari e lo stesso il CTU, pur ritenendo infondati i criteri del suddetto calcolo aveva concordato sull'esattezza dei risultati.
In buona sostanza si afferma che si sarebbe verificato “il superamento del tasso soglia usura del 5,79%, sia nel caso della simulazione della estinzione anticipata del mutuo alla scadenza della seconda rata con pagamento integrale della somma mutuata, pari appunto al TAEG del 11,032% sia nel caso della simulazione della decadenza del beneficio del termine con risoluzione anticipata del contratto alla scadenza della settima rata, pari appunto al TAEG del 6,324%”.
Il motivo è infondato.
Il calcolo prospettato poi si basa sul cd. worst case ossia prevedendo lo scenario possibile maggiormente costoso per il cliente durante lo svolgimento del rapporto.
In particolare è stato effettuato un primo calcolo simulando un'estinzione anticipata alla scadenza della seconda rata con pagamento integrale di ogni somma contrattualmente spettante alla banca ( comprensiva di interessi maturati, spese di istruttoria/spese varie, interessi di mora, penale di estinzione e polizza ) esclusi solamente i costi per oneri e tasse, ottenendo un TAEG del 11,032%; è stato poi effettuato un secondo calcolo simulando la decadenza del beneficio del termine con risoluzione anticipata del contratto alla scadenza della settima rata, comprensiva di tutti i costi contrattualmente previsti ( interessi maturati,
5 spese di istruttoria/spese varie, interessi di mora, polizza ) esclusi solamente i costi per oneri e tasse, ottenendo un TAEG del 6,324%
In tale prospettiva si sostiene che la violazione della normativa antiusura sarebbe verificabile direttamente sulla base delle pattuizioni contrattuali e che la conseguenza sarebbe quella della gratuità del contratto.
In realtà osserva il Collegio quanto segue:
a) il TAEG non è utilizzabile ai fini del calcolo dell'usura perché è solo la somma di tutte le voci di costo del finanziamento già elencate singolarmente nel contratto e ciò è sufficiente per respingere la doglianza.;
b) il “worst case” comunque inserisce elementi meramente potenziali perché riguarda eventi successivi alla stipula di cui non è certa la verificazione;
c) le ipotesi di sviluppo sono collegate a situazioni ( estinzione anticipata alla data di esigibilità della seconda rata e inadempimento dalla settima rata ) che neppure è allegato si siano verificate o che in astratto si sarebbero potute verificare alla data di introduzione del presente giudizio.
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Secondo motivo di appello
Sulla ritenuta ( e non creduta) infondatezza della domanda in via subordinata dei ricorrenti di applicazione al contratto di mutuo dell'articolo 117 del TUB per la non corrispondenza del TAEG espresso in contratto con quello effettivamente applicato. In particolare: sulla ritenuta ( e non creduta) correttezza dell'operato del CTU nell'accertamento della corrispondenza del TAEG -ISC indicato in contratto con quello effettivo calcolato. Conseguente violazione e/o applicazione dell'articolo 117 del TUB, Decreto del Ministro del Tesoro 8/7/1992, Decreto del Ministero del Tesoro del 06/05/2000, Direttive comunitarie N.°87/102/CEE, N° 90/88/CEE N° 98/7/CE, 2011/90/UE, Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza del 29 luglio 2009 emanate in adempimento delle previsioni della direttiva europea EU 2008/48/CE; nonché dei principi espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito. Omessa e/o insufficiente motivazione, vizio di travisamento e difetto di istruttoria”.
Si afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe aderito alle risultanze del CTU che aveva ritenuto la coincidenza tra TAEG indicato in contratto e quello effettivo.
In realtà il CTU non avrebbe inserito nel calcolo l'imposta sostitutiva 0,25% ( € 387,50 ), le commissioni incasso rate su tutte le rate ( € 5,00 ), le spese di spedizione avviso di pagamento su tutte le rate ( € 2,58 ), le spese per la dichiarazione annuale degli interessi passivi ( € 5,00) e il costo dell'assicurazione incendio.
6 Da ciò deriverebbe una discrasìa tra TAEG indicato ( 3,65% ) in contratto e quello calcolato inserendo le voci corrette ( superiore dello 0,141% ) con la conseguenza ulteriore dell'applicabilità dell'art. 117 quarto comma TUB e la necessità di ricalcolo dell'intero piano di ammortamento;
si chiede conseguentemente la condanna della banca a restituire
€21.872,28.
Il motivo è infondato.
Si rileva in via preliminare come tutte le argomentazioni dell'appellante sull'esistenza della discrasia sopra indicata siano finalizzate unicamente all'accertamento del diritto al ricalcolo del piano di ammortamento e alla restituzione di quanto medio tempore erogato dai mutuatari in eccesso.
Ebbene, come affermato condivisibilmente da Cass. 39169/2021 , “…l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993; di per sé infatti non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Il principio è stato ribadito da Cass. 4597/2023 che ha evidenziato comunque la possibilità di configurare una responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca per violazione del principio di buona fede che nel caso di specie non è stata allegata e tantomeno provata.
Si rileva ad abundantiam come in base alla relazione del CTU recepita dal Tribunale sul punto, il calcolo del TAEG, ritenuto sovrapponibile a quello contrattuale, è stato effettuato applicando la normativa vigente ratione temporis come dallo stesso CTU affermato rispondendo ai rilievi del CTP di parte.
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Terzo motivo di appello
“Sulla ritenuta ( e non creduta) infondatezza della domanda in via subordinata dei ricorrenti di applicazione al contratto di mutuo dell'articolo 117 del TUB per la non corrispondenza del
7 TAEG espresso in contratto con quello effettivamente applicato. In particolare: sulla ritenuta ( e non creduta) inattendibilità delle risultanze della CTU sulla verifica del TAEG inclusivo del costo per la penale di estinzione anticipata e della sua corrispondenza con quello indicato nel contratto di mutuo. Conseguente violazione e/o applicazione dell'articolo 117 del TUB, Decreto del Ministro del Tesoro 8/7/1992, Decreto del Ministero del Tesoro del 06/05/2000, Direttive comunitarie N.°87/102/CEE, N° 90/88/CEE N° 98/7/CE, 2011/90/UE, Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza del 29 luglio 2009 emanate in adempimento delle previsioni della direttiva europea EU 2008/48/CE; nonché dei principi espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito. Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione. Omessa o errata valutazione delle risultanze della CTU. Vizio di travisamento e difetto di istruttoria”.
La doglianza è relativa a un calcolo alternativo effettuato dal CTU che ha determinato il
TAEG sulla base di quanto corrisposto dai mutuatari all'atto dell'estinzione anticipata del mutuo intervenuta nel corso del giudizio di primo grado;
il consulente ha ritenuto a tale proposito il TAEG minore rispetto a quello indicato in contratto.
Da detto rilievo e quindi dalla difformità, anche se a favore del cliente, parte appellante afferma comunque l'applicabilità del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e chiede la restituzione delle somme versate in eccesso.
Il motivo è infondato in quanto, a prescindere dalla correttezza di un criterio di calcolo effettuato ex post comunque, come già rilevato analizzando il secondo motivo di doglianza,
l'esito non può essere quello indicato dall'appellate.
Con riferimento infatti alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis del TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, non era ancora in vigora all'epoca della stipula del contratto e comunque è specificamente circoscritta al credito al consumo, restando invece esclusa – come per le altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – dall'art. 122 l'applicazione ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro (lett. a), ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato
(lett. e), ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (lett. f).
8 Trattandosi, nel caso in questione, di un contratto avente ad oggetto un mutuo garantito da ipoteca, non è prospettabile alcuna invalidità della clausola relativa all'ISC/TAEG.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare a le spese del Controparte_1 presente grado liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l.
9 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del dodici maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN RS LU de Courtelary
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