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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025, nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2589/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 271/2024, vertente
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Caporicci ed Antonio Simeone ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Michele Zarrillo ed elettivamente domiciliata in Caserta, Piazza Andolfato n. 1
APPELLATA
E
CP 3 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Patrizia Bontempo nonché dall'Avv. Sandra
Colombino ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: "La Parte_1 si è vista recapitare in data 19.5.2022
l'intimazione di pagamento contraddistinta dal n. 047 2022 90016989 02/000, da parte
Parte_2 contenente l'invito a pagare la somma di complessiva di € 2.879.179,04 per crediti derivanti da diverso titolo, in particolare per cartelle esattoriali e avvisi di addebito (come meglio indicati con i numeri identificativi nel ricorso) aventi ad oggetto crediti pretesi dall CP_1 a titolo di contributi e premi assicurativi CP 3 Ha dunque proposto opposizione a tale intimazione, depositata in data 17.6.2022, innanzi al giudice del lavoro e con specifico riferimento alle somme pretese a titolo di contributi e premi CP_3 chiedendo l'annullamento dell'atto opposto e sostenendo in particolare la nullità dell'intimazione per mancata notifica e la nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in essa contenuti, in quanto mai pervenuti al ricorrente, precisando che la prova della notificazione deve mostrare evidenza degli avvisi nel loro contenuto integrale, rendendo evidente il collegamento tra la relazione di notificazione e l'atto asseritamente notificato. Per alcune tra le cartelle impugnate ha poi sottolineato l'obbligo per l'Ente incaricato della riscossione di provare l'avvenuta notificazione tramite la produzione della "matrice" o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento. Per l'avviso n. 34720180001612237000 ha poi eccepito la decadenza dal potere di riscossione, in quanto le somme ivi pretese sono relative a contributi IVS per l'anno 2015, tali da dover essere state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo, mentre risultano asseritamente inserite in avviso formato nell'anno 2018. Ha poi dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto non contiene la base di calcolo per gli interessi applicati, non specificando le singole aliquote per le varie annualità in violazione del principio di trasparenza, essendo dunque illegittima almeno relativamente alla parte indicativa degli interessi. Ha poi evidenziato come l'esecuzione, nel caso di specie, dovesse ritenersi sospesa in conseguenza dell'intervenuto invio dell'istanza di autotutela ai sensi della I. 228/2012, e infine ha richiesto, in via preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, sussistendone gravi motivi. Si è costituita in giudizio
| Pt 2 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla presunta omessa notifica degli atti presupposti, ribadendo l'avvenuta notifica degli atti di riscossione a mezzo PEC e l'insussistenza dei dedotti vizi di notifica, la tardività del ricorso in quanto l'opposizione doveva essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., la completezza e regolarità formale dell'atto impugnato, anche con riferimento all'indicazione della misura degli interessi, per quanto di competenza, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, ed il rigetto dell'istanza di sospensione. Si è costituita in giudizio la resistente
CP_1 evidenziando la correttezza del proprio operato e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito di propria pertinenza, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito e per decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c. Ha poi evidenziato la propria estraneità alle eccezioni sollevate relative all'operato dell'agente della riscossione, e ha chiesto dunque il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività in via cautelare e del ricorso nel merito in quanto inammissibile e comunque infondato. Si costituita in giudizio la resistente CP_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure mosse all'operato dell'agente della riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e per la mancata opposizione avverso le cartelle esattoriali da cui deriva l'intimazione di pagamento. Ha poi sottolineato che per le due cartelle n.04720180011463774000 e n. 0472019341612600, è stata presentata istanza di rateazione, cui ha fatto seguito il pagamento di alcune rate, dalla stessa parte ricorrente, a riprova del fatto che la parte ne fosse a conoscenza. Ha infine ribadito la fondatezza nel merito dei propri crediti e chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, atteso che "il ricorso in opposizione è stato depositato dalla società ricorrente in data 17.6.2022, esso è sul punto tardivo dal momento che l'intimazione di pagamento gli è stata notificata da in data 19.5.2022, Controparte_4 come riconosciuto nel ricorso introduttivo. Considerando che tuttavia la società ha dedotto, quale primo motivo, la radicale omissione della notifica delle cartelle esattoriali, può tuttavia esaminarsi nel merito il ricorso su tale aspetto". Al riguardo. "Sul punto tuttavia il ricorso risulta infondato. In relazione a tutti gli atti sottesi all'intimazione di pagamento di cui la parte ricorrente ha dedotto la radicale assenza di notificazione, le parti resistenti hanno prodotto idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta notificazione". Pertanto, rigettava integralmente il ricorso e l'opposizione e condannava la Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore dell CP_1 dell Pt 2 e dell CP 3 liquidandole in € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario per ciò che atteneva alla resistente Pt_2
Con ricorso depositato il 18.9.2024 avverso detta decisione del Tribunale ha proposto appello la Parte 1 la quale censura la medesima per:
- INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ E 1) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE, IN MERITO
ALL'INUTILIZZABILITÀ ED INVALIDITÀ DELLE DIFESE DI Controparte_2
PER NON ESSERSI COSTITUITA A MEZZO DEL PERSONALE INTERNO IN
[...]
PRIMO GRADO. NULLITÀ". Deduce l'appellante che "I Controparte_2
'[...] conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge";
- INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ E 2) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE. IN MERITO
ALL'INUTILIZZABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA TARDIVAMENTE CP DALL Sostiene l'appellante: "La sentenza impugnata (I CP 1 ha poi prodotto anche, a riscontro dell'eccezione di parte ricorrente, i file in formato
.eml da cui si emerge pienamente la prova delle notificazioni, e dunque la conformità agli originali delle ricevute prodotte in allegato all'atto introduttivo.
Tale documentazione è da intendersi ammissibile in quanto prodotta a riscontro dell'eccezione formulata dalla ricorrente) fonda, in parte, il proprio convincimento sulla documentazione depositata tardivamente dall CP_1 contraddicendo quanto disposto dalla Cassazione... Pertanto, si insiste per lo stralcio di detta documentazione e l'espunzione della stessa ai fini della decisione";
INSUFFICIENZA, E3) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETÀ
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE. AVENDO RIGUARDO
ALLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA NONCHÉ ALLA MANCANZA DELLA
PROVA DELLA NOTIFICA ATTESO CHE LA "RICEVUTA DI CONSEGNA" PRODOTTA
IN FORMATO PDF E NON ANCHE IN FORMATO "XML" E/O "EML" E NON
CONTIENE L'INDICAZIONE DI ALCUN "FILE" AD ESSA ALLEGATO, IN VIOLAZIONE
DEGLI ARTT.
6 - D.P.R. N. 68/2005 E 6 - D.M. 2/11/2005";
- EINSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ 4) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE. AVENDO RIGUARDO
ALLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA PERCHÉ L'INDIRIZZO DEL
NON PROVIENENOTIFICANTE Controparte_5
DAI PUBBLICI ELENCHI.";
SENTENZA. INSUFFICIENZA,5) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA
CONTRADDITTORIETÀ E CONTRARIETÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE.
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER DICHIARATO LA INTERVENUTA
DECADENZA DI PARTE DEI TITOLI OPPOSTI", Afferma l'appellante: "Si ribadisce, infatti, l'eccepita decadenza dal potere di riscossione, in riferimento all'avviso di addebito n.34720180001612237000 La decadenza determina l'estinzione del potere, posto in capo all'Amministrazione finanziaria, di compiere un determinato atto processuale, di esercitare un diritto o una facoltà, a causa di infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge";
6) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. INSUFFICIENZA,
CONTRADDITTORIETÀ E CONTRARIETÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE.
NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA INDICAZIONE DEL
CALCOLO DEGLI INTERESSI". Dice l'appellante: "Le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (così come le intimazioni di pagamento nel caso del presente giudizio) devono considerarsi nulli almeno nella parte relativa agli interessi se non contengano l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettono di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”. Si sono costituiti | , | CP 1 e CP 3 chiedendo il Controparte_4 rigetto dell'appello.
L'appello è infondato,
Infatti, infondato è il primo motivo d'appello, giacché, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' [...]
Controparte_6 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra | CP_2 e
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' CP 2 a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)", così Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del
19/11/2019.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame in quanto “in caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti", così Cass.
Sez. L ,Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022; cfr, altresì, Cass.
Sez.
6-L, Ordinanza n. 19226 del 19/07/2018, secondo cui "In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416
c.p.c.).".
Infondato è poi il terzo motivo d'appello.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Decreto n. 68/2005, il procedimento di notifica può essere così schematizzato: a) il mittente inoltra il messaggio di posta al punto di accesso del proprio RE pec;
b) tale RE (anche detto "Provider") rilascia al mittente una "ricevuta di accettazione" (da lui sottoscritta) nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio;
c) lo stesso RE include il messaggio del mittente nella c.d. busta di trasporto sulla quale appone la propria firma e, se il gestore del mittente e quello del destinatario coincidono: questi rende disponibile la busta di trasporto -
(contenente, quale allegato, il messaggio originario) nella casella pec del destinatario, genera la "ricevuta di avvenuta consegna", la firma e la trasmette al mittente, se il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidono: il RE del mittente inoltra la busta di trasporto al Punto di Ricezione del RE del destinatario;
il Punto di
Ricezione del destinatario verifica la busta di trasporto, crea una "ricevuta di presa in carico", la firma e la inoltra al Punto di Ricezione del RE del mittente che, verificatane la validità, la inoltra al Punto di Consegna del mittente e, da qui, alla relativa casella di posta elettronica certificata;
il Punto di Ricezione del destinatario, inoltra la busta di trasporto al Punto di Consegna del destinatario che ne verifica contenuto e la rende disponibile nella casella pec del destinatario stesso;
il Punto di Consegna del destinatario crea una "ricevuta di avvenuta consegna", vi appone la propria firma e la inoltra al Punto di Ricezione del RE mittente che, verificatane la validità, la inoltra,
a sua volta, al Punto di Consegna del mittente, rendendola disponibile nella relativa casella pec. È la ricevuta di avvenuta consegna, dunque, a fornire al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, e a certificare momento in cui è avvenuta la consegna. Dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec si evince, pertanto, l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente. Per di più la notifica di un documento elettronico (come la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento) non richiede una attestazione di conformità, prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) unicamente per le copie informatiche di documenti analogici (art. 22) e per le copie analogiche di documenti informatici (art. 23), e non ad esempio per le copie informatiche di documenti informatici. Ne consegue che l'invio a mezzo pec della cartella esattoriale
(o dell'avviso di addebito) ben può essere qualificato come invio del documento informatico originale, o di una sua copia informatica. Si tratta di una notifica diretta senza relata, per le stesse ragioni per cui la S.C., del tutto condivisibilmente, non ha mai dubitato che la notifica a mezzo posta già prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602 del 1973. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli atti in questione seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente (sebbene in modo non fidefaciente) all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass.
25819/2017). Del resto, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato (cfr. Cass., sent. del 7 luglio 2016, n. 13917 e Cassazione sent. n. 22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta. La validità della notifica presuppone solamente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario e la disponibilità nella sua casella di posta elettronica certificata soddisfa questo requisito. Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, ciò che è stato notificato va al destinatario, e il mittente ne perde il possesso, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso (dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla (Cass. 22687/2017, 10630/2015, 157762/2013, 22133/2004, 12078/2003, 4878/92). Del resto la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (cfr. Cass. Sez., Sez. Lavoro, sentenza n. 5646 del 2 marzo 2021). Quanto al formato telematico del file, la sua eventuale irritualità non comporta la nullità della notifica perché essa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi garantito il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 7665/2016). In ogni caso il carattere immodificabile. p7m riguarda le ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale;
si tratta infatti del formato che presiede alla firma e rende l'atto unico e non modificabile. Ma la cartella di pagamento è un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione del contribuente e la sua posizione debitoria. Né si può automaticamente traslare nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. La fonte normativa dell'obbligo di utilizzo del formato. p7m è l'art. 12 del Provv. 28 dicembre 2015 del DG per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del
Ministero Giustizia, in base all'art. 11 DM Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011. Già la disposizione richiamata ammette sia il formato PADES-BES (o PADES Part 3, ossia Pdf/A) sia quello CADES-BES (ossia p7m). Ma soprattutto, il formato. p7m risponde alla esigenza di garantire la provenienza certa del documento tramite l'apposizione della firma digitale, ed assicurare la non modificabilità del documento. E queste esigenze sono certamente soddisfatte rispetto a files nati originariamente in pdf. Posto che la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito) per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione, non si vede per quale ragione dovrebbe pretendersi l'estensione del file p7m che serve proprio alla certificazione della firma digitale. Nè l'originale deve essere un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge. Né la legge prevede che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta. In proposito alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m. (Codice dell'amministrazione digitale) si rileva che oggetto della notifica e mezzo pec è sempre un documento informatico. Quest'ultimo può essere (virtualmente) lo stesso documento originale, sia una copia di altro documento "nativo" che a sua volta può essere sia cartaceo che informatico. Poiché la notifica in questione non richiede né relate né attestazioni di conformità, trovano applicazione a) il principio generale di validità probatoria dei documenti informatici (art. 20 comma 1); b) il principio per cui la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale si presume in mancanza di disconoscimento espresso (art. 22, comma 3); c) il principio per cui il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve avvenire in prima udienza e difesa (Cass. 882/2018,) e deve essere specifico (ossia riferirsi specificamente alla conformità della copia all'originale (cfr. Cass. n. 882/2018, n. 13425/2014, n. 2374/2014) e circostanziato (ossia deve indicare gli elementi di difformità, Cass. n. 17526/2016, n. 3122/2015, n. 2117/2011).
Nella specie non vi è stato alcun disconoscimento con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito in questione nell'udienza del 24 novembre 2021 che era la prima udienza di trattazione. Si rileva quindi che, anche alla stregua di quanto dedotto in ricorso dalla società ricorrente, risulta l'esistenza e l'avvenuta notifica del suindicato avviso di addebito. Pertanto, risulta evidente la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 39720220001111086000 avvenuta in data 29 marzo 2022. In ogni caso si applica anche rispetto alle notifiche via pec il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, comma 3, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza. Posto, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo
(Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416;
19 dicembre 2014, n. 27089). Gli esposti principi sono stati confermati anche dalle sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7665 dell'aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "... L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza
n. 20625 del 31 agosto 2017, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 2014; conf., Sez.
Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Del pari infondato è il quarto motivo di gravame.
Premesso che la società appellante, pur deducendo la nullità insanabile delle comunicazioni in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Collegio che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC)". Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017". L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve essere risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato ... all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021, n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e
60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, I. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973
e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n.
53/1994 (come modificata dalla Legge n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che "Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo".
Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del
CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta". Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: "il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta. Pertanto, si ribadisce che, la notifica degli avvisi di addebito risulta avvenuta regolarmente a mezzo pec.
Del pari infondato è il quinto motivo di gravame.
Circa la eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo, osserva il Collegio che detta eccezione debba ritenersi infondata. Ed invero dal 1° gennaio 2011 il recupero dei crediti degli enti previdenziali non avviene più tramite ruoli esattoriali, ma attraverso avviso di pagamento ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 come modificato in sede di conversine dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. Il comma 5 del citato art. 30 prevede che "l'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' PA ." Il nuovo sistema di riscossione, pertanto, non prevede iscrizione a ruolo né termini di decadenza o notifica perentori. In definitiva per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare del comma 5, si è determinato il superamento, con effetto dal 1° gennaio 2011, della precedente modalità di recupero dei crediti vantati dall'CP 1 attraverso l'abolizione della formazione e consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione e l'abolizione della cartella di pagamento come titolo per l'attivazione del recupero da parte dell' E_ (in proposito cfr. circ. CP 1 n. 168 del
2010). Di conseguenza, non esistendo più un ruolo da formarsi da parte dell'ente previdenziale e da consegnare all'Agente per la riscossione, deve ritenersi che il momento dell'iscrizione a ruolo del debito contributivo venga a coincidere con l'accertamento della sussistenza del debito stesso, cosicché nel caso di specie il termine di cui al suddetto art. 25, comma 1, lett. B), coincide con la notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuto in data 29 marzo 2022, per cui nessuna decadenza può essersi verificata. Tale avviso risulta contenere tutte le altre indicazioni prescritte dalla circolare CP 1 sopra richiamata, cosicché anche il dedotto vizio di motivazione deve ritenersi infondato. Peraltro, avverso l'avviso di addebito può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs.
26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (cfr. tra le molte, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 12583 del 22 maggio 2013). Il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di
20 giorni ex art. 617 cp.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n.46/1999. In proposito la Suprema Corte ha da ultimo statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art.t 617 e 618-bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617
c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "ratione temporis", va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012". (cfr. Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003). Del resto, il comma 14 dell'art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti all'epoca in ordine alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento debbono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall'istituto con valore di titolo esecutivo. In definitiva avverso l'avviso di addebito può esperirsi sia opposizione all'esecuzione allorquando di contesti la sussistenza del potere del creditore di agire esecutivamente (entro 40 giorni) sia anche opposizione agli atti esecutivi ove si intendano rilevare vizi formali e cioè sia quelli relativi alla regolarità formale dell'avviso di addebito stesso sia quelli concernenti la notificazione o la validità degli atti esecutivi
(entro 20 giorni), così come previsto dall'art. 617 c.p.c. in riferimento al precetto ed al titolo esecutivo. La predetta disposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che fa esclusivo riferimento alle opposizioni contro l'iscrizione a ruolo, esclude le contestazioni relative alla fase successiva, e dunque, in primo luogo, quelle relative alla formazione dell'avviso di addebito. Ne consegue che quando la controversia ha ad oggetto la regolarità formale dell'avviso di addebito o la validità degli atti esecutivi, il vizio relativo
è deducibile solo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'atto, termine che nel caso di specie non è stato rispettato. L'inosservanza di tali termini perentori comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che, nella fattispecie, preclude ogni questione sulla dedotta decadenza dell'amministrazione relativamente al credito portato dall'avviso di addebito. In definitiva nella specie, poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, la parte ricorrente è decaduta in ogni caso dalla possibilità di eccepire la decadenza dal c.d. diritto di iscrizione a ruolo.
Tuttavia, va in ogni caso osservato che quand'anche l'eccezione di nullità ex art. 25, comma 1 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 fosse stata fondata non ne sarebbe derivato il venir meno del credito dell'CP_1 e comunque la decadenza dell'Ente dal diritto/potere di procedere al recupero delle proprie entrate. Questo per il seguente duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto la modalità di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo è solo una delle modalità attraverso le quali l'Ente previdenziale può procedere alla riscossione dei contributi evasi o comunque non versati;
ed infatti l'art. 17 del D.Lgs. n. 46/99 non può essere inteso nel senso di un'esclusività del ricorso a tale strumento di riscossione, non essendovi elementi interpretativi che consentano di giungere univocamente a questa decisione;
va in senso opposto riconosciuto il diritto/potere dell'Ente previdenziale di ricorrere ad altre forme - meno celeri - di recupero del credito, quale il giudizio ordinario per la formazione di un titolo esecutivo giudiziale o il procedimento monitorio. Ciò tanto più in considerazione del fatto che l'art. 474 c.p.c. non rientra tra le norme espressamente abrogate dall'art. 37 del D.Lgs. n. 46. In secondo luogo, è dato certo acquisito che ove sia dedotta l'irregolarità formale dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale
è applicabile l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999, mentre l'opposizione nel merito ex art. 24 del medesimo D.Lgs. n. 46/99 dà origine a un processo di cognizione avente ad oggetto la fondatezza del titolo, ossia una situazione non dissimile a quella di cognizione conseguente all'opposizione all'esecuzione o a un giudizio analogo all'opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, l'art. 24, riferisce l'opposizione esclusivamente all'iscrizione a ruolo (comma 5°) - cioè all'atto amministrativo idoneo per legge a costituire il titolo esecutivo - specificando che il giudizio è relativo ai motivi inerenti il merito della pretesa contributiva ed è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile (comma 6°). Con ciò rendendo evidente come rimangano estranee a tale giudizio le contestazioni che tendano a far accertare l'inidoneità dell'azione nel suo esercizio in via esecutiva, quali sono quelle con cui si adducano la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, l'omessa notifica della cartella esattoriale, la caducazione del titolo esecutivo a seguito di fatti estintivi sopravvenuti alla sua formazione. L'autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato, a seconda che intenda contestare la situazione sostanziale del diritto di credito fatto valere piuttosto che la fase successiva dell'esecuzione del credito, si ricava anche dalla diversità dei soggetti che ne verrebbero coinvolti dal lato passivo nel caso della cartella di pagamento, in ragione della speculare separazione fra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva: il cedente CP_1 e il cessionario Controparte_9 nel giudizio di opposizione a ruolo (trattandosi dei soggetti titolari del credito esercitato a mezzo dell'iscrizione a ruolo, a conoscenza dell'accertamento da cui scaturisce la pretesa contributiva azionata) invece il concessionario del servizio di riscossione (quale operatore specializzato nel recupero dei crediti presso i contribuenti inadempienti) nelle opposizioni esecutive (salva la possibilità di chiamata in causa dell'ente titolare del credito quando l'opponente deduca la caducazione del titolo esecutivo a seguito di fatti estintivi sopravvenuti alla sua formazione). Dunque, l'opposizione ex art 24 comma
5 del D.Lgs. n. 46/1999 quale opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, avente ad oggetto il ruolo, introduce un giudizio a cognizione piena sui diritti e gli obblighi afferenti al rapporto contributivo in esso rappresentato, analogamente ai principi che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla quale l'accoglimento delle censure di tipo formale con conseguente revoca del decreto pacificamente non preclude l' accertamento circa l'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio, e non lo preclude a prescindere dallo svolgimento a tal fine da parte dell' opposto di domanda riconvenzionale. Nello stesso modo, pertanto, nell'ipotesi in cui l'Ente previdenziale sia decaduto dal diritto/potere di procedere al recupero coattivo mediante l'iscrizione a ruolo o la cartella o l'avviso di addebito siano comunque affetti da nullità il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto pronunciando una sentenza con la quale, pur annullando la cartella o l'avviso di addebito, condanna l'opponente al pagamento di quanto accertato in corso di causa (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n.
26395 del 26 novembre 2013; Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3486 del 23 febbraio 2016;
Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 19708 dell'8 agosto 2017, Cass. n. 5963 del 2018).
Pertanto, il credito di cui all'avviso di addebito impugnato nella presente causa, quand' anche vi fosse nullità per violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999, andrebbe comunque esaminato nel merito. Da ultimo, la Cassazione (cfr. ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726) ha statuito: "Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di "decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito" e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti
(cfr. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale". Del resto, la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento degli avvisi di addebito, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la contribuzione. Nella fattispecie, peraltro la parte ricorrente non ha neppure dedotto l'insussistenza del credito contributivo azionato nei suoi confronti.
Del pari infondato è il sesto motivo di gravame.
Infatti, al riguardo, è appena il caso di osservare che "L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo", così Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025.
Va, pertanto, rigettato l'appello con condanna della società soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento di € 7.120,00 a titolo di spese del grado, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore di Pt 2 dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. Alberto CELESTE dr. ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025, nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 2589/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 271/2024, vertente
TRA Parte 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Caporicci ed Antonio Simeone ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Michele Zarrillo ed elettivamente domiciliata in Caserta, Piazza Andolfato n. 1
APPELLATA
E
CP 3 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Patrizia Bontempo nonché dall'Avv. Sandra
Colombino ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: "La Parte_1 si è vista recapitare in data 19.5.2022
l'intimazione di pagamento contraddistinta dal n. 047 2022 90016989 02/000, da parte
Parte_2 contenente l'invito a pagare la somma di complessiva di € 2.879.179,04 per crediti derivanti da diverso titolo, in particolare per cartelle esattoriali e avvisi di addebito (come meglio indicati con i numeri identificativi nel ricorso) aventi ad oggetto crediti pretesi dall CP_1 a titolo di contributi e premi assicurativi CP 3 Ha dunque proposto opposizione a tale intimazione, depositata in data 17.6.2022, innanzi al giudice del lavoro e con specifico riferimento alle somme pretese a titolo di contributi e premi CP_3 chiedendo l'annullamento dell'atto opposto e sostenendo in particolare la nullità dell'intimazione per mancata notifica e la nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in essa contenuti, in quanto mai pervenuti al ricorrente, precisando che la prova della notificazione deve mostrare evidenza degli avvisi nel loro contenuto integrale, rendendo evidente il collegamento tra la relazione di notificazione e l'atto asseritamente notificato. Per alcune tra le cartelle impugnate ha poi sottolineato l'obbligo per l'Ente incaricato della riscossione di provare l'avvenuta notificazione tramite la produzione della "matrice" o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento. Per l'avviso n. 34720180001612237000 ha poi eccepito la decadenza dal potere di riscossione, in quanto le somme ivi pretese sono relative a contributi IVS per l'anno 2015, tali da dover essere state iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo, mentre risultano asseritamente inserite in avviso formato nell'anno 2018. Ha poi dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto non contiene la base di calcolo per gli interessi applicati, non specificando le singole aliquote per le varie annualità in violazione del principio di trasparenza, essendo dunque illegittima almeno relativamente alla parte indicativa degli interessi. Ha poi evidenziato come l'esecuzione, nel caso di specie, dovesse ritenersi sospesa in conseguenza dell'intervenuto invio dell'istanza di autotutela ai sensi della I. 228/2012, e infine ha richiesto, in via preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, sussistendone gravi motivi. Si è costituita in giudizio
| Pt 2 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla presunta omessa notifica degli atti presupposti, ribadendo l'avvenuta notifica degli atti di riscossione a mezzo PEC e l'insussistenza dei dedotti vizi di notifica, la tardività del ricorso in quanto l'opposizione doveva essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c., la completezza e regolarità formale dell'atto impugnato, anche con riferimento all'indicazione della misura degli interessi, per quanto di competenza, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, ed il rigetto dell'istanza di sospensione. Si è costituita in giudizio la resistente
CP_1 evidenziando la correttezza del proprio operato e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito di propria pertinenza, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito e per decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c. Ha poi evidenziato la propria estraneità alle eccezioni sollevate relative all'operato dell'agente della riscossione, e ha chiesto dunque il rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività in via cautelare e del ricorso nel merito in quanto inammissibile e comunque infondato. Si costituita in giudizio la resistente CP_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure mosse all'operato dell'agente della riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e per la mancata opposizione avverso le cartelle esattoriali da cui deriva l'intimazione di pagamento. Ha poi sottolineato che per le due cartelle n.04720180011463774000 e n. 0472019341612600, è stata presentata istanza di rateazione, cui ha fatto seguito il pagamento di alcune rate, dalla stessa parte ricorrente, a riprova del fatto che la parte ne fosse a conoscenza. Ha infine ribadito la fondatezza nel merito dei propri crediti e chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, atteso che "il ricorso in opposizione è stato depositato dalla società ricorrente in data 17.6.2022, esso è sul punto tardivo dal momento che l'intimazione di pagamento gli è stata notificata da in data 19.5.2022, Controparte_4 come riconosciuto nel ricorso introduttivo. Considerando che tuttavia la società ha dedotto, quale primo motivo, la radicale omissione della notifica delle cartelle esattoriali, può tuttavia esaminarsi nel merito il ricorso su tale aspetto". Al riguardo. "Sul punto tuttavia il ricorso risulta infondato. In relazione a tutti gli atti sottesi all'intimazione di pagamento di cui la parte ricorrente ha dedotto la radicale assenza di notificazione, le parti resistenti hanno prodotto idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta notificazione". Pertanto, rigettava integralmente il ricorso e l'opposizione e condannava la Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore dell CP_1 dell Pt 2 e dell CP 3 liquidandole in € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario per ciò che atteneva alla resistente Pt_2
Con ricorso depositato il 18.9.2024 avverso detta decisione del Tribunale ha proposto appello la Parte 1 la quale censura la medesima per:
- INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ E 1) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE, IN MERITO
ALL'INUTILIZZABILITÀ ED INVALIDITÀ DELLE DIFESE DI Controparte_2
PER NON ESSERSI COSTITUITA A MEZZO DEL PERSONALE INTERNO IN
[...]
PRIMO GRADO. NULLITÀ". Deduce l'appellante che "I Controparte_2
'[...] conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge";
- INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ E 2) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE. IN MERITO
ALL'INUTILIZZABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA TARDIVAMENTE CP DALL Sostiene l'appellante: "La sentenza impugnata (I CP 1 ha poi prodotto anche, a riscontro dell'eccezione di parte ricorrente, i file in formato
.eml da cui si emerge pienamente la prova delle notificazioni, e dunque la conformità agli originali delle ricevute prodotte in allegato all'atto introduttivo.
Tale documentazione è da intendersi ammissibile in quanto prodotta a riscontro dell'eccezione formulata dalla ricorrente) fonda, in parte, il proprio convincimento sulla documentazione depositata tardivamente dall CP_1 contraddicendo quanto disposto dalla Cassazione... Pertanto, si insiste per lo stralcio di detta documentazione e l'espunzione della stessa ai fini della decisione";
INSUFFICIENZA, E3) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETÀ
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE. AVENDO RIGUARDO
ALLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA NONCHÉ ALLA MANCANZA DELLA
PROVA DELLA NOTIFICA ATTESO CHE LA "RICEVUTA DI CONSEGNA" PRODOTTA
IN FORMATO PDF E NON ANCHE IN FORMATO "XML" E/O "EML" E NON
CONTIENE L'INDICAZIONE DI ALCUN "FILE" AD ESSA ALLEGATO, IN VIOLAZIONE
DEGLI ARTT.
6 - D.P.R. N. 68/2005 E 6 - D.M. 2/11/2005";
- EINSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ 4) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE
CONTRARIETÀ DELLA SENTENZA ALLE NORME DI LEGGE. AVENDO RIGUARDO
ALLA INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA PERCHÉ L'INDIRIZZO DEL
NON PROVIENENOTIFICANTE Controparte_5
DAI PUBBLICI ELENCHI.";
SENTENZA. INSUFFICIENZA,5) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA
CONTRADDITTORIETÀ E CONTRARIETÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE.
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER DICHIARATO LA INTERVENUTA
DECADENZA DI PARTE DEI TITOLI OPPOSTI", Afferma l'appellante: "Si ribadisce, infatti, l'eccepita decadenza dal potere di riscossione, in riferimento all'avviso di addebito n.34720180001612237000 La decadenza determina l'estinzione del potere, posto in capo all'Amministrazione finanziaria, di compiere un determinato atto processuale, di esercitare un diritto o una facoltà, a causa di infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge";
6) "DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. INSUFFICIENZA,
CONTRADDITTORIETÀ E CONTRARIETÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE.
NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA INDICAZIONE DEL
CALCOLO DEGLI INTERESSI". Dice l'appellante: "Le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (così come le intimazioni di pagamento nel caso del presente giudizio) devono considerarsi nulli almeno nella parte relativa agli interessi se non contengano l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettono di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”. Si sono costituiti | , | CP 1 e CP 3 chiedendo il Controparte_4 rigetto dell'appello.
L'appello è infondato,
Infatti, infondato è il primo motivo d'appello, giacché, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' [...]
Controparte_6 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra | CP_2 e
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' CP 2 a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)", così Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del
19/11/2019.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame in quanto “in caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti", così Cass.
Sez. L ,Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022; cfr, altresì, Cass.
Sez.
6-L, Ordinanza n. 19226 del 19/07/2018, secondo cui "In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416
c.p.c.).".
Infondato è poi il terzo motivo d'appello.
Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Decreto n. 68/2005, il procedimento di notifica può essere così schematizzato: a) il mittente inoltra il messaggio di posta al punto di accesso del proprio RE pec;
b) tale RE (anche detto "Provider") rilascia al mittente una "ricevuta di accettazione" (da lui sottoscritta) nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio;
c) lo stesso RE include il messaggio del mittente nella c.d. busta di trasporto sulla quale appone la propria firma e, se il gestore del mittente e quello del destinatario coincidono: questi rende disponibile la busta di trasporto -
(contenente, quale allegato, il messaggio originario) nella casella pec del destinatario, genera la "ricevuta di avvenuta consegna", la firma e la trasmette al mittente, se il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidono: il RE del mittente inoltra la busta di trasporto al Punto di Ricezione del RE del destinatario;
il Punto di
Ricezione del destinatario verifica la busta di trasporto, crea una "ricevuta di presa in carico", la firma e la inoltra al Punto di Ricezione del RE del mittente che, verificatane la validità, la inoltra al Punto di Consegna del mittente e, da qui, alla relativa casella di posta elettronica certificata;
il Punto di Ricezione del destinatario, inoltra la busta di trasporto al Punto di Consegna del destinatario che ne verifica contenuto e la rende disponibile nella casella pec del destinatario stesso;
il Punto di Consegna del destinatario crea una "ricevuta di avvenuta consegna", vi appone la propria firma e la inoltra al Punto di Ricezione del RE mittente che, verificatane la validità, la inoltra,
a sua volta, al Punto di Consegna del mittente, rendendola disponibile nella relativa casella pec. È la ricevuta di avvenuta consegna, dunque, a fornire al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, e a certificare momento in cui è avvenuta la consegna. Dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec si evince, pertanto, l'avvenuto buon fine della notifica, atteso che l'atto risulta entrato, pienamente, nella sfera di conoscibilità della parte ricorrente. Per di più la notifica di un documento elettronico (come la cartella di pagamento o l'intimazione di pagamento) non richiede una attestazione di conformità, prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) unicamente per le copie informatiche di documenti analogici (art. 22) e per le copie analogiche di documenti informatici (art. 23), e non ad esempio per le copie informatiche di documenti informatici. Ne consegue che l'invio a mezzo pec della cartella esattoriale
(o dell'avviso di addebito) ben può essere qualificato come invio del documento informatico originale, o di una sua copia informatica. Si tratta di una notifica diretta senza relata, per le stesse ragioni per cui la S.C., del tutto condivisibilmente, non ha mai dubitato che la notifica a mezzo posta già prevista dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602 del 1973. I requisiti di validità e probatori della notifica via pec degli atti in questione seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette in via generale da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente (sebbene in modo non fidefaciente) all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass.
25819/2017). Del resto, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato (cfr. Cass., sent. del 7 luglio 2016, n. 13917 e Cassazione sent. n. 22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta. La validità della notifica presuppone solamente che l'atto sia messo a disposizione del destinatario e la disponibilità nella sua casella di posta elettronica certificata soddisfa questo requisito. Il fatto che la ricevuta di consegna non rechi l'indicazione dell'atto notificato è irrilevante, perché tale indicazione non è prevista dalla legge;
e poiché, analogamente a quanto avviene per la posta ordinaria, ciò che è stato notificato va al destinatario, e il mittente ne perde il possesso, è il destinatario che deve provare di aver ricevuto, con quel messaggio, un atto diverso (dall'originale o la copia che il mittente produce ed assume di aver notificato con quel messaggio), o di non aver ricevuto nulla (Cass. 22687/2017, 10630/2015, 157762/2013, 22133/2004, 12078/2003, 4878/92). Del resto la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (cfr. Cass. Sez., Sez. Lavoro, sentenza n. 5646 del 2 marzo 2021). Quanto al formato telematico del file, la sua eventuale irritualità non comporta la nullità della notifica perché essa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi garantito il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 7665/2016). In ogni caso il carattere immodificabile. p7m riguarda le ipotesi in cui è prevista e disciplinata in modo specifico la procedura di notificazione di atti giudiziari che prevedono la firma digitale;
si tratta infatti del formato che presiede alla firma e rende l'atto unico e non modificabile. Ma la cartella di pagamento è un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, richiamando solo gli estremi della posizione del contribuente e la sua posizione debitoria. Né si può automaticamente traslare nell'ambito della procedura amministrativa una disposizione prevista per il processo civile telematico. La fonte normativa dell'obbligo di utilizzo del formato. p7m è l'art. 12 del Provv. 28 dicembre 2015 del DG per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del
Ministero Giustizia, in base all'art. 11 DM Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011. Già la disposizione richiamata ammette sia il formato PADES-BES (o PADES Part 3, ossia Pdf/A) sia quello CADES-BES (ossia p7m). Ma soprattutto, il formato. p7m risponde alla esigenza di garantire la provenienza certa del documento tramite l'apposizione della firma digitale, ed assicurare la non modificabilità del documento. E queste esigenze sono certamente soddisfatte rispetto a files nati originariamente in pdf. Posto che la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito) per sua natura non è atto oggetto di sottoscrizione, non si vede per quale ragione dovrebbe pretendersi l'estensione del file p7m che serve proprio alla certificazione della firma digitale. Nè l'originale deve essere un documento informatico, cosa che non è affatto richiesta dalla legge. Né la legge prevede che la copia informatica mandata via pec debba essere sottoscritta. In proposito alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m. (Codice dell'amministrazione digitale) si rileva che oggetto della notifica e mezzo pec è sempre un documento informatico. Quest'ultimo può essere (virtualmente) lo stesso documento originale, sia una copia di altro documento "nativo" che a sua volta può essere sia cartaceo che informatico. Poiché la notifica in questione non richiede né relate né attestazioni di conformità, trovano applicazione a) il principio generale di validità probatoria dei documenti informatici (art. 20 comma 1); b) il principio per cui la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale si presume in mancanza di disconoscimento espresso (art. 22, comma 3); c) il principio per cui il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. deve avvenire in prima udienza e difesa (Cass. 882/2018,) e deve essere specifico (ossia riferirsi specificamente alla conformità della copia all'originale (cfr. Cass. n. 882/2018, n. 13425/2014, n. 2374/2014) e circostanziato (ossia deve indicare gli elementi di difformità, Cass. n. 17526/2016, n. 3122/2015, n. 2117/2011).
Nella specie non vi è stato alcun disconoscimento con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito in questione nell'udienza del 24 novembre 2021 che era la prima udienza di trattazione. Si rileva quindi che, anche alla stregua di quanto dedotto in ricorso dalla società ricorrente, risulta l'esistenza e l'avvenuta notifica del suindicato avviso di addebito. Pertanto, risulta evidente la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. 39720220001111086000 avvenuta in data 29 marzo 2022. In ogni caso si applica anche rispetto alle notifiche via pec il principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, comma 3, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza. Posto, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo
(Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416;
19 dicembre 2014, n. 27089). Gli esposti principi sono stati confermati anche dalle sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 7665 dell'aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "... L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza
n. 20625 del 31 agosto 2017, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 13857 del 2014; conf., Sez.
Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Del pari infondato è il quarto motivo di gravame.
Premesso che la società appellante, pur deducendo la nullità insanabile delle comunicazioni in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Collegio che l'art. 26, comma 2,
d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC)". Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che "le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017". L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve essere risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato ... all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021, n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e
60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, I. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973
e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n.
53/1994 (come modificata dalla Legge n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che "Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo".
Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del
CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta". Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: "il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta. Pertanto, si ribadisce che, la notifica degli avvisi di addebito risulta avvenuta regolarmente a mezzo pec.
Del pari infondato è il quinto motivo di gravame.
Circa la eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo, osserva il Collegio che detta eccezione debba ritenersi infondata. Ed invero dal 1° gennaio 2011 il recupero dei crediti degli enti previdenziali non avviene più tramite ruoli esattoriali, ma attraverso avviso di pagamento ex art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 come modificato in sede di conversine dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. Il comma 5 del citato art. 30 prevede che "l'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' PA ." Il nuovo sistema di riscossione, pertanto, non prevede iscrizione a ruolo né termini di decadenza o notifica perentori. In definitiva per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare del comma 5, si è determinato il superamento, con effetto dal 1° gennaio 2011, della precedente modalità di recupero dei crediti vantati dall'CP 1 attraverso l'abolizione della formazione e consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione e l'abolizione della cartella di pagamento come titolo per l'attivazione del recupero da parte dell' E_ (in proposito cfr. circ. CP 1 n. 168 del
2010). Di conseguenza, non esistendo più un ruolo da formarsi da parte dell'ente previdenziale e da consegnare all'Agente per la riscossione, deve ritenersi che il momento dell'iscrizione a ruolo del debito contributivo venga a coincidere con l'accertamento della sussistenza del debito stesso, cosicché nel caso di specie il termine di cui al suddetto art. 25, comma 1, lett. B), coincide con la notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuto in data 29 marzo 2022, per cui nessuna decadenza può essersi verificata. Tale avviso risulta contenere tutte le altre indicazioni prescritte dalla circolare CP 1 sopra richiamata, cosicché anche il dedotto vizio di motivazione deve ritenersi infondato. Peraltro, avverso l'avviso di addebito può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs.
26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (cfr. tra le molte, Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 12583 del 22 maggio 2013). Il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di
20 giorni ex art. 617 cp.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n.46/1999. In proposito la Suprema Corte ha da ultimo statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art.t 617 e 618-bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617
c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "ratione temporis", va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012". (cfr. Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003). Del resto, il comma 14 dell'art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti all'epoca in ordine alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento debbono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall'istituto con valore di titolo esecutivo. In definitiva avverso l'avviso di addebito può esperirsi sia opposizione all'esecuzione allorquando di contesti la sussistenza del potere del creditore di agire esecutivamente (entro 40 giorni) sia anche opposizione agli atti esecutivi ove si intendano rilevare vizi formali e cioè sia quelli relativi alla regolarità formale dell'avviso di addebito stesso sia quelli concernenti la notificazione o la validità degli atti esecutivi
(entro 20 giorni), così come previsto dall'art. 617 c.p.c. in riferimento al precetto ed al titolo esecutivo. La predetta disposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che fa esclusivo riferimento alle opposizioni contro l'iscrizione a ruolo, esclude le contestazioni relative alla fase successiva, e dunque, in primo luogo, quelle relative alla formazione dell'avviso di addebito. Ne consegue che quando la controversia ha ad oggetto la regolarità formale dell'avviso di addebito o la validità degli atti esecutivi, il vizio relativo
è deducibile solo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'atto, termine che nel caso di specie non è stato rispettato. L'inosservanza di tali termini perentori comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che, nella fattispecie, preclude ogni questione sulla dedotta decadenza dell'amministrazione relativamente al credito portato dall'avviso di addebito. In definitiva nella specie, poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, la parte ricorrente è decaduta in ogni caso dalla possibilità di eccepire la decadenza dal c.d. diritto di iscrizione a ruolo.
Tuttavia, va in ogni caso osservato che quand'anche l'eccezione di nullità ex art. 25, comma 1 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 fosse stata fondata non ne sarebbe derivato il venir meno del credito dell'CP_1 e comunque la decadenza dell'Ente dal diritto/potere di procedere al recupero delle proprie entrate. Questo per il seguente duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto la modalità di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo è solo una delle modalità attraverso le quali l'Ente previdenziale può procedere alla riscossione dei contributi evasi o comunque non versati;
ed infatti l'art. 17 del D.Lgs. n. 46/99 non può essere inteso nel senso di un'esclusività del ricorso a tale strumento di riscossione, non essendovi elementi interpretativi che consentano di giungere univocamente a questa decisione;
va in senso opposto riconosciuto il diritto/potere dell'Ente previdenziale di ricorrere ad altre forme - meno celeri - di recupero del credito, quale il giudizio ordinario per la formazione di un titolo esecutivo giudiziale o il procedimento monitorio. Ciò tanto più in considerazione del fatto che l'art. 474 c.p.c. non rientra tra le norme espressamente abrogate dall'art. 37 del D.Lgs. n. 46. In secondo luogo, è dato certo acquisito che ove sia dedotta l'irregolarità formale dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973,
l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale
è applicabile l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999, mentre l'opposizione nel merito ex art. 24 del medesimo D.Lgs. n. 46/99 dà origine a un processo di cognizione avente ad oggetto la fondatezza del titolo, ossia una situazione non dissimile a quella di cognizione conseguente all'opposizione all'esecuzione o a un giudizio analogo all'opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti, l'art. 24, riferisce l'opposizione esclusivamente all'iscrizione a ruolo (comma 5°) - cioè all'atto amministrativo idoneo per legge a costituire il titolo esecutivo - specificando che il giudizio è relativo ai motivi inerenti il merito della pretesa contributiva ed è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile (comma 6°). Con ciò rendendo evidente come rimangano estranee a tale giudizio le contestazioni che tendano a far accertare l'inidoneità dell'azione nel suo esercizio in via esecutiva, quali sono quelle con cui si adducano la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, l'omessa notifica della cartella esattoriale, la caducazione del titolo esecutivo a seguito di fatti estintivi sopravvenuti alla sua formazione. L'autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato, a seconda che intenda contestare la situazione sostanziale del diritto di credito fatto valere piuttosto che la fase successiva dell'esecuzione del credito, si ricava anche dalla diversità dei soggetti che ne verrebbero coinvolti dal lato passivo nel caso della cartella di pagamento, in ragione della speculare separazione fra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva: il cedente CP_1 e il cessionario Controparte_9 nel giudizio di opposizione a ruolo (trattandosi dei soggetti titolari del credito esercitato a mezzo dell'iscrizione a ruolo, a conoscenza dell'accertamento da cui scaturisce la pretesa contributiva azionata) invece il concessionario del servizio di riscossione (quale operatore specializzato nel recupero dei crediti presso i contribuenti inadempienti) nelle opposizioni esecutive (salva la possibilità di chiamata in causa dell'ente titolare del credito quando l'opponente deduca la caducazione del titolo esecutivo a seguito di fatti estintivi sopravvenuti alla sua formazione). Dunque, l'opposizione ex art 24 comma
5 del D.Lgs. n. 46/1999 quale opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, avente ad oggetto il ruolo, introduce un giudizio a cognizione piena sui diritti e gli obblighi afferenti al rapporto contributivo in esso rappresentato, analogamente ai principi che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla quale l'accoglimento delle censure di tipo formale con conseguente revoca del decreto pacificamente non preclude l' accertamento circa l'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio, e non lo preclude a prescindere dallo svolgimento a tal fine da parte dell' opposto di domanda riconvenzionale. Nello stesso modo, pertanto, nell'ipotesi in cui l'Ente previdenziale sia decaduto dal diritto/potere di procedere al recupero coattivo mediante l'iscrizione a ruolo o la cartella o l'avviso di addebito siano comunque affetti da nullità il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto pronunciando una sentenza con la quale, pur annullando la cartella o l'avviso di addebito, condanna l'opponente al pagamento di quanto accertato in corso di causa (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n.
26395 del 26 novembre 2013; Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3486 del 23 febbraio 2016;
Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 19708 dell'8 agosto 2017, Cass. n. 5963 del 2018).
Pertanto, il credito di cui all'avviso di addebito impugnato nella presente causa, quand' anche vi fosse nullità per violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999, andrebbe comunque esaminato nel merito. Da ultimo, la Cassazione (cfr. ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726) ha statuito: "Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di "decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito" e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti
(cfr. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale". Del resto, la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento degli avvisi di addebito, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dei presupposti per richiedere la contribuzione. Nella fattispecie, peraltro la parte ricorrente non ha neppure dedotto l'insussistenza del credito contributivo azionato nei suoi confronti.
Del pari infondato è il sesto motivo di gravame.
Infatti, al riguardo, è appena il caso di osservare che "L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo", così Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025.
Va, pertanto, rigettato l'appello con condanna della società soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento di € 7.120,00 a titolo di spese del grado, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore di Pt 2 dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste