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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1095/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Giacomo Puricelli,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (P.IVA Parte_1
), P.IVA_1 considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non quelle per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.; ritenuto che l'ingiunto sia qualificabile come consumatore a norma dell'art. 33 Codice del
Consumo; ritenuto il carattere vessatorio dell'art. 9 (mancato, inesatto o ritardato pagamento) delle
Condizioni generali di contratto di prestito personale e della sezione 3.1 (costi in caso di ritardo nel pagamento) del “modulo SECCI”, laddove si prevede il cumulo di indennità per ritardato pagamento pari al 12% (sulla prima rata insoluta) e 20% (sulle rate successive alla prima) calcolata sull'importo delle mensilità scadute e impagate, di una penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 10% sul capitale residuo risultante dovuto, oltre ad interessi moratori al tasso del
12% annuo, applicato su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, per capitale residuo risultante dovuto;
dato atto che, in base agli elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti, non appaiono esservi altre clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
9479/2023);
ritenuto che la domanda possa essere accolta limitatamente alla sola quota capitale, con esclusione degli interessi moratori e delle somme che risultano addebitate dal conto analitico allegato al ricorso a titolo di indennità e penali;
INGIUNGE A
(C.F. ) di pagare alla parte ricorrente per le causali Controparte_1 C.F._1 di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14.089,53;
2. gli interessi legali sulla sola sorte capitale dalla data di emissione di questo decreto al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 900,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo. Con l'avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Con l'ulteriore avvertimento che l'opposizione richiede l'assistenza obbligatoria di un difensore e che, qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge, la parte ingiunta può accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Varese, 11 giugno 2025
Il Giudice
Giacomo Puricelli
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Giacomo Puricelli,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (P.IVA Parte_1
), P.IVA_1 considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non quelle per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.; ritenuto che l'ingiunto sia qualificabile come consumatore a norma dell'art. 33 Codice del
Consumo; ritenuto il carattere vessatorio dell'art. 9 (mancato, inesatto o ritardato pagamento) delle
Condizioni generali di contratto di prestito personale e della sezione 3.1 (costi in caso di ritardo nel pagamento) del “modulo SECCI”, laddove si prevede il cumulo di indennità per ritardato pagamento pari al 12% (sulla prima rata insoluta) e 20% (sulle rate successive alla prima) calcolata sull'importo delle mensilità scadute e impagate, di una penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 10% sul capitale residuo risultante dovuto, oltre ad interessi moratori al tasso del
12% annuo, applicato su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate, per capitale residuo risultante dovuto;
dato atto che, in base agli elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti, non appaiono esservi altre clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
9479/2023);
ritenuto che la domanda possa essere accolta limitatamente alla sola quota capitale, con esclusione degli interessi moratori e delle somme che risultano addebitate dal conto analitico allegato al ricorso a titolo di indennità e penali;
INGIUNGE A
(C.F. ) di pagare alla parte ricorrente per le causali Controparte_1 C.F._1 di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 14.089,53;
2. gli interessi legali sulla sola sorte capitale dalla data di emissione di questo decreto al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 900,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo. Con l'avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Con l'ulteriore avvertimento che l'opposizione richiede l'assistenza obbligatoria di un difensore e che, qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge, la parte ingiunta può accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Varese, 11 giugno 2025
Il Giudice
Giacomo Puricelli