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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/04/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44006/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44006 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Monteleone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti n. 23, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTRICE E (P.I. ), in persona del procuratore dottor Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Magda Granata, elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio in Milano, via Visconti Venosta n. 2, come da procura alle liti in atti CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) condannare l' , in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attrice, quale cessionaria Controparte_1 del credito, la somma di € 6.148,80 (già dedotto lo scoperto contrattuale del 10%), ovvero la somma risultata in corso di causa, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Volvo XC90”, targata FG170DT in conseguenza dell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
2) porre definitivamente le spese di CTU a carico di;
Controparte_1
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di CTP sostenute Controparte_1 dall'attrice per € 412,88;
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di assistenza legale Controparte_1 stragiudiziale di mediazione, che si quantificano, ex DM 147/2022, in € 441,00 oltre oneri di legge;
5) condannare l' , in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in Controparte_1 favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso. In via istruttoria. A. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi la seguente circostanza di fatto:
pagina 1 di 6
6. vero che, quale incaricato dello ho effettuato la perizia della vettura “Volvo XC90”, targata Parte_2
FG170DT, per conto dell' . Controparte_1
Si indica come teste: domiciliato presso lo Studio Minghetti sas, in Monza, Via Puglie n. 15, sul cap.
6. Testimone_1
* * * * * B. Disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di , ovvero, nei confronti dello Studio Minghetti Controparte_1
SaS, con studio in Monza, Via Puglie n. 15, l'ordine di esibizione della perizia redatta sul veicolo “Volvo XC90”, targata FG170DT, a seguito dell'evento per cui è causa”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare nel merito: respingere le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Fermi cautelativamente i limiti di polizza”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2022 l' quale Parte_1 cessionaria del credito vantato da ha chiesto la condanna della Parte_3 Controparte_1 al pagamento della somma di € 7.380,20, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e
[...] spese di assistenza legale stragiudiziale per il procedimento di mediazione. 1.1. In particolare, parte attrice:
- ha documentato che è proprietario della vettura “Volvo XC90”, targata Parte_3
FG170DT (doc. 1 di parte attrice);
- ha documentato che ha stipulato con la un contratto di Parte_3 Controparte_1 assicurazione a copertura, tra gli altri, anche dei danni derivanti da atti vandalici subiti dalla predetta vettura (doc. 2 di parte attrice);
- ha allegato che in data 24 gennaio 2022 verso le ore 17:00 aveva parcheggiato la Parte_3 predetta vettura in Piazza Libertà nell'abitato di Zelo Buon Persico (LO), ritrovandola danneggiata lungo tutta la carrozzeria il giorno seguente alle ore 05:15 circa;
- ha documentato che aveva sporto denuncia-querela contro ignoti presso i Parte_3
Carabinieri della tenenza di Zelo Buon Persico, descrivendo più nello specifico i danni riportati dalla carrozzeria dell'automobile di sua proprietà (doc. 3 di parte attrice);
- ha allegato che aveva denunciato altresì il sinistro alla propria agenzia di Parte_3 assicurazioni;
- ha prodotto le fotografie del veicolo danneggiato e le fatture di riparazione, al fine di dimostrare che la somma necessaria al ripristino dei danni subiti ammontasse ad euro € 8.200,23 (docc.
4-5 di parte attrice);
- ha documentato che le aveva ceduto il proprio credito indennitario (doc. 6 di Parte_3 parte attrice);
- ha documentato che la non aveva riscontrato positivamente gli inviti a corrispondere Controparte_1 in favore della l'indennizzo per i danni subiti dall'autovettura di Parte_1 proprietà di (docc.
7-8 di parte attrice). Parte_3
1.2. Si è costituita in giudizio la contestando la pretesa avversaria. Controparte_1
Segnatamente, parte convenuta ha eccepito:
- che la denuncia di per sé non era sufficiente a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro coperto dalla garanzia assicurativa;
pagina 2 di 6 - che non era stata fornita la prova degli atti vandalici né delle condizioni di buona manutenzione della vettura prima dell'illecito né di tutti gli interventi e costi di riparazione, evidenziando sul punto come la fattura prodotta a suffragio della richiesta risarcitoria fosse priva di valore probatorio, in quanto redatta dalla stessa società attrice;
- che, laddove fosse stata provata la sussistenza del diritto all'indennizzo, sarebbe stato comunque necessario l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio con riferimento sia al costo delle riparazioni che del valore del mezzo al momento del sinistro, rilevando in ogni caso che il contratto prevedeva l'applicazione di una franchigia pari al 10%. 1.3. Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; è stata successivamente svolta attività istruttoria con l'escussione di due testimoni -
e – ed è stato successivamente disposto l'espletamento della Testimone_2 Tes_3
Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare e quantificare i danni subiti dalla vettura di proprietà di e di verificare la riconducibilità dei costi documentati nella fattura n. 287 del 28 Parte_3 febbraio 2022 emessa dall' All'esito di tali attività, la causa è stata Parte_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2025 e in quella sede è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 2. Orbene, la domanda proposta dalla è fondata per le ragioni e Parte_1 nei limiti che si espongono di seguito. 2.1. La società attrice ha affermato di agire quale cessionaria di rispetto al Parte_3 credito da quest'ultimo vantato nei confronti della a seguito del sinistro Controparte_1 sopradescritto. Ai fini dell'accertamento della titolarità attiva della e Parte_1 della fondatezza del diritto di credito dalla stessa azionato in giudizio, dunque, è preliminarmente dirimente verificare se il cedente effettivamente vantasse il diritto alla corresponsione Parte_3 dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni convenuta. Sul punto, si ritiene che parte attrice abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.. Innanzitutto, la società attrice ha provato che aveva stipulato un contratto di Parte_3 assicurazione con la a garanzia, tra gli altri, dei danni derivanti da atti vandalici alla Controparte_1 propria autovettura “Volvo XC90”, targata FG170DT, con decorrenza dal 9 novembre 2021 al 9 novembre 2022. La circostanza, del resto, oltre che documentata, è pacifica tra le parti. Inoltre, dal combinato esame delle fotografie prodotte, della denuncia sporta ai Carabinieri, delle testimonianze rese in giudizio e delle risultanze della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, si ritienei dimostrato che tra le ore 17:00 circa del 24 gennaio 2022 e le ore 05:15 del 25 gennaio 2022 a Zelo Buon Persico l'autovettura assicurata sia stata danneggiata lungo tutta la carrozzeria da un atto vandalico. In particolare, , moglie di ha dichiarato che, dopo Testimone_2 Parte_3 essere stata avvisata dal marito, si era recata personalmente nel luogo dove era stata parcheggiata l'autovettura per vedere i danni dalla stessa riportati, confermandone la corrispondenza rispetto a quelli visibili nelle fotografie prodotte in giudizio sub doc. 4, dalle quali risulta leggibile la medesima targa indicata nel libretto di circolazione della Volvo XC90 di proprietà dell'assicurato. Deve essere considerata quale frutto di mero errore materiale l'indicazione delle date del 14 gennaio 2022 e del 15 gennaio 2022 nei capitoli nn.
1-2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. A tale riguardo, deve ragionevolmente ritenersi che faccia fede la denuncia ai Carabinieri di Zelo Buon Persico sporta da , Parte_3 il quale ha dichiarato di aver posteggiato l'autovettura il pomeriggio del 24 gennaio 2022, ritrovandola danneggiata la mattina seguente. In ogni caso, tale incongruenza di date non è stata evidenziata dalla pagina 3 di 6 compagnia di assicurazioni convenuta, che, anzi, nei propri capitoli di prova contraria ha anch'essa riportato erroneamente le date del 14 gennaio 2022 e del 15 gennaio 2022, anziché del 24 gennaio 2022 e del 25 gennaio 2022. Parimenti irrilevante è la circostanza che, sentita a prova contraria sul capitolo n. 1 articolato da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., la teste si sia corretta, affermando che in realtà la vettura non era stata parcheggiata proprio in Piazza della Libertà, bensì in una via adiacente, che poteva essere via Fermi. Si tratta, invero, di un particolare, che non rende la testimonianza contradditoria sotto un profilo decisivo, trattandosi di luoghi pacificamente adiacenti, potendosi comunque ammettere un minimo margine di approssimazione sull'esatto indirizzo in cui si è verificato il sinistro. Priva di pregio, ad avviso di questo giudice, è l'eccezione di incapacità a testimoniare della signora
[...]
, sollevata da parte convenuta all'udienza del 16 maggio 2024. Secondo la Testimone_2 Controparte_1 la circostanza che ella abbia dichiarato di essere moglie di in regime di
[...] Controparte_3 comunione dei beni e il fatto che la cessione del credito tra il soggetto assicurato e la società attrice sia stata effettuata pro solvendo porterebbero a ritenere sussistente un interesse all'esito del giudizio da parte della teste tale da inficiare l'utilizzabilità della sua deposizione. Tuttavia, non si rinviene in concreto un interesse che avrebbe potuto legittimare la partecipazione di al presente giudizio ai sensi Testimone_2 dell'art. 246 c.p.c.. Si richiama sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza (Cass., 9 febbraio 2005 n. 2621). Nel caso di specie, si osserva che il contratto di cessione del credito è stato concluso dall' Parte_1 esclusivamente con e che, interpretando a contrario la condizione 4) del
[...] Parte_3 contratto di cessione del credito, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, l' avrebbe potuto pretendere il rimborso direttamente soltanto Parte_1 nei confronti del cedente. Pure le dichiarazioni del teste collimano con la ricostruzione attorea, secondo cui un Tes_3 carroattrezzi sarebbe venuto a ritirare l'autovettura, visti i danni anche agli pneumatici. Pur non ricordando l'intervento eseguito, egli, ha confermato che il carroattrezzi sui cui era l'autovettura danneggiata fosse della sua impresa. Ancora, la circostanza che l'autovettura sia stata danneggiata e che i danni siano da ricondurre ad un atto vandalico è stata accertata anche dal CTU, come si esporrà più approfonditamente in seguito (cfr. infra par. 2.2.). In conclusione, risulta dimostrato che si è verificato un evento lesivo coperto dal contratto di assicurazione, ossia un atto vandalico, e che il danno subito dal veicolo di proprietà dell'assicurato sia stato causato da detto evento. Pertanto, ha ceduto all' un diritto Parte_3 Parte_1 di credito effettivamente esistente, che la società attrice può quindi legittimamente vantare nei confronti della compagnia di assicurazioni convenuta. A tal fine, non rileva che l' Parte_1 abbia o meno già eseguito le riparazioni necessarie. Nel contratto di cessione del credito, infatti, è convenuto che la cessionaria incassi quanto dovuto dai debitori ceduti per la riparazione del veicolo danneggiato. Ciò significa che il diritto di credito era già sorto al momento della cessione del credito e che il suo trasferimento non era subordinato alla preventiva riparazione dell'autovettura danneggiata. Nella stessa pagina 4 di 6 prospettiva va anche rilevato che il diritto all'indennizzo è correlato alla sussistenza di un danno e non è subordinato alla sua riparazione. 2.2. Con riferimento al quantum debeatur, non sussistono motivi per discostarsi dalle valutazioni tecniche del CTU dott. secondo cui il ripristino del danno è stimato in € 5.600,00 Persona_1
+ IVA (€ 6.832,00), oltre a € 200,00 + IVA (€ 244,00) per il recupero del veicolo con il carroattrezzi. Del resto, risulta che entrambi i CTP abbiano condiviso le considerazioni del CTU. Pertanto, considerando che il contratto di assicurazione prevede una franchigia del 10% per gli atti vandalici, per tale voce di danno deve essere riconosciuto l'importo di € 6.148,80, cui aggiungere la somma di € 244,00 per il recupero del mezzo con il carroattrezzi, per un totale di € 6.392,80. 2.3. Dalle considerazioni che precedono discende che la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell' della somma di € 6.392,80, cui Parte_1 aggiungere interessi e rivalutazione monetaria. Come chiarito dal costante orientamento della legittimità, infatti, “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (…). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione” (così, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2023, n. 16229, conf., ex multis, Cass. civ., sez. III 28 luglio 2015, n. 15868; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10488; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2001, n. 4753). Nel caso di specie, dunque, la somma di € 6.392,80 deve essere rivalutata dal 24 gennaio 2022, data di verificazione del sinistro, sino al momento della presente liquidazione. Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T., deve essere determinata la somma di € 7.204,69 all'attualità. In merito, poi, agli interessi, deve recepirsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712), secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sulla somma di € 7.203,78, devalutata alla data di instaurazione del giudizio, quindi dal 26 ottobre 2022 e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato di € 7.203,78. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 3. Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di CTP (documentate per euro 412,88 – doc. 12 di parte attrice), seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal pagina 5 di 6 D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. La compagnia di assicurazioni convenuta deve essere altresì condannata a rimborsare, in favore della società attrice, le spese relative al procedimento di mediazione instaurato prima del presente giudizio, quantificate, in relazione al valore della causa, come da tabella n. 25-bis allegata al D.M. n. 55/2014, nella misura di € 441,00 relativamente alla fase di avvio del procedimento. Le spese devono essere attribuite all'avvocato Diego Monteleone, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 4. Infine, occorre tenere in considerazione che la non ha opposto un valido Controparte_1 motivo per giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. La compagnia di assicurazioni convenuta, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio, come previsto dall'art. 8, comma 4-bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ratione temporis vigente. Tenuto conto del valore della domanda, il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari a € 237,00. Di conseguenza, la deve essere CP_1 condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così provvede: Parte_1
a. accoglie la domanda proposta dall' e, per l'effetto, condanna Parte_1 la al pagamento, in favore dell' della somma di € Controparte_1 Parte_1
7.204,69, oltre interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
b. condanna la al pagamento, in favore dell Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 825,63 per spese (di cui euro 264,00 per contributo unificato,
[...] euro 412,88 per la CTP e il residuo per le intimazioni ai testimoni) e € 5.518,00 per compenso di avvocato (euro 441,00 per l'assistenza nel procedimento di mediazione ed euro 5.077,00 per l'assistenza nel presente giudizio), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Diego Monteleone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. condanna, ancora, la al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € Controparte_1
237,00;
d. pone definitivamente a carico della l'importo di € 1.134,00, oltre accessori Controparte_1 di legge, liquidato in favore del CTU, come da decreto del 10 dicembre 2024.
Così deciso a Milano, in data 25 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44006 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Monteleone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti n. 23, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTRICE E (P.I. ), in persona del procuratore dottor Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Magda Granata, elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio in Milano, via Visconti Venosta n. 2, come da procura alle liti in atti CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) condannare l' , in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attrice, quale cessionaria Controparte_1 del credito, la somma di € 6.148,80 (già dedotto lo scoperto contrattuale del 10%), ovvero la somma risultata in corso di causa, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura “Volvo XC90”, targata FG170DT in conseguenza dell'evento denunciato, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione monetaria;
2) porre definitivamente le spese di CTU a carico di;
Controparte_1
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di CTP sostenute Controparte_1 dall'attrice per € 412,88;
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di assistenza legale Controparte_1 stragiudiziale di mediazione, che si quantificano, ex DM 147/2022, in € 441,00 oltre oneri di legge;
5) condannare l' , in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in Controparte_1 favore dell'avv. Diego Monteleone il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso. In via istruttoria. A. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi la seguente circostanza di fatto:
pagina 1 di 6
6. vero che, quale incaricato dello ho effettuato la perizia della vettura “Volvo XC90”, targata Parte_2
FG170DT, per conto dell' . Controparte_1
Si indica come teste: domiciliato presso lo Studio Minghetti sas, in Monza, Via Puglie n. 15, sul cap.
6. Testimone_1
* * * * * B. Disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di , ovvero, nei confronti dello Studio Minghetti Controparte_1
SaS, con studio in Monza, Via Puglie n. 15, l'ordine di esibizione della perizia redatta sul veicolo “Volvo XC90”, targata FG170DT, a seguito dell'evento per cui è causa”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare nel merito: respingere le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Fermi cautelativamente i limiti di polizza”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2022 l' quale Parte_1 cessionaria del credito vantato da ha chiesto la condanna della Parte_3 Controparte_1 al pagamento della somma di € 7.380,20, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., rivalutazione e
[...] spese di assistenza legale stragiudiziale per il procedimento di mediazione. 1.1. In particolare, parte attrice:
- ha documentato che è proprietario della vettura “Volvo XC90”, targata Parte_3
FG170DT (doc. 1 di parte attrice);
- ha documentato che ha stipulato con la un contratto di Parte_3 Controparte_1 assicurazione a copertura, tra gli altri, anche dei danni derivanti da atti vandalici subiti dalla predetta vettura (doc. 2 di parte attrice);
- ha allegato che in data 24 gennaio 2022 verso le ore 17:00 aveva parcheggiato la Parte_3 predetta vettura in Piazza Libertà nell'abitato di Zelo Buon Persico (LO), ritrovandola danneggiata lungo tutta la carrozzeria il giorno seguente alle ore 05:15 circa;
- ha documentato che aveva sporto denuncia-querela contro ignoti presso i Parte_3
Carabinieri della tenenza di Zelo Buon Persico, descrivendo più nello specifico i danni riportati dalla carrozzeria dell'automobile di sua proprietà (doc. 3 di parte attrice);
- ha allegato che aveva denunciato altresì il sinistro alla propria agenzia di Parte_3 assicurazioni;
- ha prodotto le fotografie del veicolo danneggiato e le fatture di riparazione, al fine di dimostrare che la somma necessaria al ripristino dei danni subiti ammontasse ad euro € 8.200,23 (docc.
4-5 di parte attrice);
- ha documentato che le aveva ceduto il proprio credito indennitario (doc. 6 di Parte_3 parte attrice);
- ha documentato che la non aveva riscontrato positivamente gli inviti a corrispondere Controparte_1 in favore della l'indennizzo per i danni subiti dall'autovettura di Parte_1 proprietà di (docc.
7-8 di parte attrice). Parte_3
1.2. Si è costituita in giudizio la contestando la pretesa avversaria. Controparte_1
Segnatamente, parte convenuta ha eccepito:
- che la denuncia di per sé non era sufficiente a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro coperto dalla garanzia assicurativa;
pagina 2 di 6 - che non era stata fornita la prova degli atti vandalici né delle condizioni di buona manutenzione della vettura prima dell'illecito né di tutti gli interventi e costi di riparazione, evidenziando sul punto come la fattura prodotta a suffragio della richiesta risarcitoria fosse priva di valore probatorio, in quanto redatta dalla stessa società attrice;
- che, laddove fosse stata provata la sussistenza del diritto all'indennizzo, sarebbe stato comunque necessario l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio con riferimento sia al costo delle riparazioni che del valore del mezzo al momento del sinistro, rilevando in ogni caso che il contratto prevedeva l'applicazione di una franchigia pari al 10%. 1.3. Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; è stata successivamente svolta attività istruttoria con l'escussione di due testimoni -
e – ed è stato successivamente disposto l'espletamento della Testimone_2 Tes_3
Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare e quantificare i danni subiti dalla vettura di proprietà di e di verificare la riconducibilità dei costi documentati nella fattura n. 287 del 28 Parte_3 febbraio 2022 emessa dall' All'esito di tali attività, la causa è stata Parte_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 febbraio 2025 e in quella sede è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 2. Orbene, la domanda proposta dalla è fondata per le ragioni e Parte_1 nei limiti che si espongono di seguito. 2.1. La società attrice ha affermato di agire quale cessionaria di rispetto al Parte_3 credito da quest'ultimo vantato nei confronti della a seguito del sinistro Controparte_1 sopradescritto. Ai fini dell'accertamento della titolarità attiva della e Parte_1 della fondatezza del diritto di credito dalla stessa azionato in giudizio, dunque, è preliminarmente dirimente verificare se il cedente effettivamente vantasse il diritto alla corresponsione Parte_3 dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni convenuta. Sul punto, si ritiene che parte attrice abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.. Innanzitutto, la società attrice ha provato che aveva stipulato un contratto di Parte_3 assicurazione con la a garanzia, tra gli altri, dei danni derivanti da atti vandalici alla Controparte_1 propria autovettura “Volvo XC90”, targata FG170DT, con decorrenza dal 9 novembre 2021 al 9 novembre 2022. La circostanza, del resto, oltre che documentata, è pacifica tra le parti. Inoltre, dal combinato esame delle fotografie prodotte, della denuncia sporta ai Carabinieri, delle testimonianze rese in giudizio e delle risultanze della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, si ritienei dimostrato che tra le ore 17:00 circa del 24 gennaio 2022 e le ore 05:15 del 25 gennaio 2022 a Zelo Buon Persico l'autovettura assicurata sia stata danneggiata lungo tutta la carrozzeria da un atto vandalico. In particolare, , moglie di ha dichiarato che, dopo Testimone_2 Parte_3 essere stata avvisata dal marito, si era recata personalmente nel luogo dove era stata parcheggiata l'autovettura per vedere i danni dalla stessa riportati, confermandone la corrispondenza rispetto a quelli visibili nelle fotografie prodotte in giudizio sub doc. 4, dalle quali risulta leggibile la medesima targa indicata nel libretto di circolazione della Volvo XC90 di proprietà dell'assicurato. Deve essere considerata quale frutto di mero errore materiale l'indicazione delle date del 14 gennaio 2022 e del 15 gennaio 2022 nei capitoli nn.
1-2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. A tale riguardo, deve ragionevolmente ritenersi che faccia fede la denuncia ai Carabinieri di Zelo Buon Persico sporta da , Parte_3 il quale ha dichiarato di aver posteggiato l'autovettura il pomeriggio del 24 gennaio 2022, ritrovandola danneggiata la mattina seguente. In ogni caso, tale incongruenza di date non è stata evidenziata dalla pagina 3 di 6 compagnia di assicurazioni convenuta, che, anzi, nei propri capitoli di prova contraria ha anch'essa riportato erroneamente le date del 14 gennaio 2022 e del 15 gennaio 2022, anziché del 24 gennaio 2022 e del 25 gennaio 2022. Parimenti irrilevante è la circostanza che, sentita a prova contraria sul capitolo n. 1 articolato da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., la teste si sia corretta, affermando che in realtà la vettura non era stata parcheggiata proprio in Piazza della Libertà, bensì in una via adiacente, che poteva essere via Fermi. Si tratta, invero, di un particolare, che non rende la testimonianza contradditoria sotto un profilo decisivo, trattandosi di luoghi pacificamente adiacenti, potendosi comunque ammettere un minimo margine di approssimazione sull'esatto indirizzo in cui si è verificato il sinistro. Priva di pregio, ad avviso di questo giudice, è l'eccezione di incapacità a testimoniare della signora
[...]
, sollevata da parte convenuta all'udienza del 16 maggio 2024. Secondo la Testimone_2 Controparte_1 la circostanza che ella abbia dichiarato di essere moglie di in regime di
[...] Controparte_3 comunione dei beni e il fatto che la cessione del credito tra il soggetto assicurato e la società attrice sia stata effettuata pro solvendo porterebbero a ritenere sussistente un interesse all'esito del giudizio da parte della teste tale da inficiare l'utilizzabilità della sua deposizione. Tuttavia, non si rinviene in concreto un interesse che avrebbe potuto legittimare la partecipazione di al presente giudizio ai sensi Testimone_2 dell'art. 246 c.p.c.. Si richiama sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza (Cass., 9 febbraio 2005 n. 2621). Nel caso di specie, si osserva che il contratto di cessione del credito è stato concluso dall' Parte_1 esclusivamente con e che, interpretando a contrario la condizione 4) del
[...] Parte_3 contratto di cessione del credito, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, l' avrebbe potuto pretendere il rimborso direttamente soltanto Parte_1 nei confronti del cedente. Pure le dichiarazioni del teste collimano con la ricostruzione attorea, secondo cui un Tes_3 carroattrezzi sarebbe venuto a ritirare l'autovettura, visti i danni anche agli pneumatici. Pur non ricordando l'intervento eseguito, egli, ha confermato che il carroattrezzi sui cui era l'autovettura danneggiata fosse della sua impresa. Ancora, la circostanza che l'autovettura sia stata danneggiata e che i danni siano da ricondurre ad un atto vandalico è stata accertata anche dal CTU, come si esporrà più approfonditamente in seguito (cfr. infra par. 2.2.). In conclusione, risulta dimostrato che si è verificato un evento lesivo coperto dal contratto di assicurazione, ossia un atto vandalico, e che il danno subito dal veicolo di proprietà dell'assicurato sia stato causato da detto evento. Pertanto, ha ceduto all' un diritto Parte_3 Parte_1 di credito effettivamente esistente, che la società attrice può quindi legittimamente vantare nei confronti della compagnia di assicurazioni convenuta. A tal fine, non rileva che l' Parte_1 abbia o meno già eseguito le riparazioni necessarie. Nel contratto di cessione del credito, infatti, è convenuto che la cessionaria incassi quanto dovuto dai debitori ceduti per la riparazione del veicolo danneggiato. Ciò significa che il diritto di credito era già sorto al momento della cessione del credito e che il suo trasferimento non era subordinato alla preventiva riparazione dell'autovettura danneggiata. Nella stessa pagina 4 di 6 prospettiva va anche rilevato che il diritto all'indennizzo è correlato alla sussistenza di un danno e non è subordinato alla sua riparazione. 2.2. Con riferimento al quantum debeatur, non sussistono motivi per discostarsi dalle valutazioni tecniche del CTU dott. secondo cui il ripristino del danno è stimato in € 5.600,00 Persona_1
+ IVA (€ 6.832,00), oltre a € 200,00 + IVA (€ 244,00) per il recupero del veicolo con il carroattrezzi. Del resto, risulta che entrambi i CTP abbiano condiviso le considerazioni del CTU. Pertanto, considerando che il contratto di assicurazione prevede una franchigia del 10% per gli atti vandalici, per tale voce di danno deve essere riconosciuto l'importo di € 6.148,80, cui aggiungere la somma di € 244,00 per il recupero del mezzo con il carroattrezzi, per un totale di € 6.392,80. 2.3. Dalle considerazioni che precedono discende che la deve essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell' della somma di € 6.392,80, cui Parte_1 aggiungere interessi e rivalutazione monetaria. Come chiarito dal costante orientamento della legittimità, infatti, “in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (…). In sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui c'è la liquidazione” (così, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2023, n. 16229, conf., ex multis, Cass. civ., sez. III 28 luglio 2015, n. 15868; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10488; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2001, n. 4753). Nel caso di specie, dunque, la somma di € 6.392,80 deve essere rivalutata dal 24 gennaio 2022, data di verificazione del sinistro, sino al momento della presente liquidazione. Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T., deve essere determinata la somma di € 7.204,69 all'attualità. In merito, poi, agli interessi, deve recepirsi il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712), secondo cui, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Gli interessi devono quindi essere calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., sulla somma di € 7.203,78, devalutata alla data di instaurazione del giudizio, quindi dal 26 ottobre 2022 e poi progressivamente rivalutata, secondo la variazione degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data da ultimo indicata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato di € 7.203,78. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso. 3. Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di CTU e di CTP (documentate per euro 412,88 – doc. 12 di parte attrice), seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal pagina 5 di 6 D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. La compagnia di assicurazioni convenuta deve essere altresì condannata a rimborsare, in favore della società attrice, le spese relative al procedimento di mediazione instaurato prima del presente giudizio, quantificate, in relazione al valore della causa, come da tabella n. 25-bis allegata al D.M. n. 55/2014, nella misura di € 441,00 relativamente alla fase di avvio del procedimento. Le spese devono essere attribuite all'avvocato Diego Monteleone, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 4. Infine, occorre tenere in considerazione che la non ha opposto un valido Controparte_1 motivo per giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. La compagnia di assicurazioni convenuta, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio, come previsto dall'art. 8, comma 4-bis d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ratione temporis vigente. Tenuto conto del valore della domanda, il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari a € 237,00. Di conseguenza, la deve essere CP_1 condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così provvede: Parte_1
a. accoglie la domanda proposta dall' e, per l'effetto, condanna Parte_1 la al pagamento, in favore dell' della somma di € Controparte_1 Parte_1
7.204,69, oltre interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
b. condanna la al pagamento, in favore dell Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 825,63 per spese (di cui euro 264,00 per contributo unificato,
[...] euro 412,88 per la CTP e il residuo per le intimazioni ai testimoni) e € 5.518,00 per compenso di avvocato (euro 441,00 per l'assistenza nel procedimento di mediazione ed euro 5.077,00 per l'assistenza nel presente giudizio), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Diego Monteleone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c. condanna, ancora, la al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € Controparte_1
237,00;
d. pone definitivamente a carico della l'importo di € 1.134,00, oltre accessori Controparte_1 di legge, liquidato in favore del CTU, come da decreto del 10 dicembre 2024.
Così deciso a Milano, in data 25 aprile 2025
Il giudice Ada Favarolo
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