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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.256/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.121/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 1.3.2021 e depositata il 2.3.2021, avente ad oggetto contratto di appalto di opere edili
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] c.f. , difesi per procura in
[...] C.F._2 atti dall'avv. Mauro Di Natale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Enna via
Paolo Lo Manto 4 - appellanti, appellati incidentali - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa dall'avv. Giorgio Forestieri per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania via Oberdan 138
- appellata, appellante incidentale -
arch. , nata a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._3
- appellata, contumace -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2013, e Parte_1 Parte_2
convenivano avanti il Tribunale di Enna l'impresa edile Controparte_1
(quale esecutrice dei lavori) e l'arch. (quale progettista e direttore degli CP_2
stessi), contestando la negligente ed incompleta esecuzione delle opere edili di completamento del fabbricato rustico di loro proprietà sito in Piazza Armerina, contrada
Piano Cannata, censito nel C.F. al foglio 97 part.873.
Esponevano di avere conferito incarico all'arch. di redigere un progetto per CP_2
le suddette opere di completamento, per la cui esecuzione ottenevano il rilascio della concessione edilizia n.48/2011 dal Comune di Piazza Armerina, affidando in appalto i lavori all'impresa di con contratto dell'agosto 2011 e CP Controparte_1
pattuendosi la loro ultimazione entro il 31.10.2011.
Con successiva appendice integrativa del 2.12.2011 le parti concordavano di prorogare al
15.1.2012 la data di completamento dei lavori e, ancora, in data 31.1.2012 sottoscrivevano una seconda scrittura pattuendo la proroga fino al 10.2.2012, precisandosi che l'Impresa
appaltatrice avrebbe però dovuto pagare una penale di €1.000/00, per ogni giorno di ritardo “nell'ultimazione, nella consegna e nella certificazione di regolare esecuzione dei
lavori”.
Non riuscendo a completare l'esecuzione delle opere nel termine da ultimo prorogato,
l'Impresa persino abbandonava il cantiere, quindi gli attori erano stati costretti a contestarne l'inadempimento con nota del 2.3.2012, evidenziando i vizi riscontrati e con riserva di denunciare altri, a seguito di più puntuali verifiche.
In data 31.3.2012 veniva eseguito un sopralluogo in contraddittorio tra le parti, ove gli
2 attori evidenziavano aver eseguito urgenti lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo al primo piano, che aveva causato delle incipienti infiltrazioni e provocato danni all'interno dell'immobile.
Con ulteriore diffida ai convenuti, e chiedevano la rivalsa Parte_1 Parte_2
dei costi anticipati oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, anche per il ritardo nella esecuzione dei lavori e per l'aumento degli interessi di preammortamento dovuti alla
B.C.C. La Riscossa di Regalbuto, in virtù del mutuo del 30.6.2011 appositamente contratto.
Quindi, al fine di non disperdere le prove dell'incoando giudizio di merito per l'accertamento dei danni subiti, in data 6.6.2012 incoavano un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., sulle cui risultanze convenivano l'impresa edile CP
e l'arch. chiedendo: CP Controparte_1 CP_2
“dire e dichiarare la sussistenza di vizi e difetti nei lavori realizzati non a regola d'arte
nell'immobile degli attori da con conseguente inadempimento contrattuale dei CP
convenuti, ognuno per le sue competenze, che ha cagionato un danno agli attori pari ad
€25.681,67 per come accertato dal CTU nella perizia depositata in data 04/01/2013 nel
procedimento di ATP r.g. 620/2012; con la conseguenza di condannare la e CP
l'arch. , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 25.681,67 oltre CP_2
interessi legali dalla data di diffida e messa in mora fino al soddisfo per la causale di cui in
premessa; di condannare, in solido tra loro, e l'arch. , per i CP CP_2
motivi su esposti, al risarcimento degli ulteriori danni cagionati all'interno dell'immobile
degli attori per la cattiva esecuzione degli stessi o per l'omessa esecuzione come descritti
al punto 2 del presente atto, pari nel complesso a € 11.853,96; di condannare, per i motivi
su esposti, al pagamento della penale prevista dall'art.2 della seconda CP
3 integrazione del contratto appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di
€209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato
giudizio; condannare, per i motivi sopra addotti, in persona del legale CP
rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 12.995,00 dovuta per il
ritardo nell'ultimazione dei lavori che ha cagionato l'aumento degli interessi di
preammortamento dovuti alla B.C.C. La Riscossa di Regalbuto in virtù del contratto di
mutuo del 30/06/2011 e dei successivi atti di erogazione;
condannare e l'arch. CP
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU del procedimento per CP_2
accertamento tecnico preventivo, come quantificate, nonché al pagamento delle spese
legali sostenute dagli attori nel procedimento di ATP r.g. 620/2012; con vittoria di spese e
compensi del giudizio.”
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale si costituiva
[...]
, contestando il frazionamento del credito asseritamente vantato dagli Controparte_1
attori ed il conseguente abuso del processo, ove riservavano l'esercizio di una parte del risarcimento per il ritardo con separata azione. Chiedeva dichiararsi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio di cui all'accertamento preventivo svolto, a motivo della negligenza nello svolgimento del mandato, quindi “statuire e dichiarare l'integrale
inammissibilità della domanda attorea ex art.1382 c.c.; statuire e dichiarare l'assenza
dell'obbligo di garanzia in capo alla statuire e dichiarare la decadenza degli CP
attori dall'azione ex art.1667 c.c.; statuire e dichiarare l'inoperatività della penale prevista
dal contratto del 31.01.2012 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in subordine,
ridurre la penale per manifesta eccessività; rigettare per intero tutte le domande degli
attori, in quanto infondate, per i motivi meglio indicati nella comparsa.
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da statuire e CP
4 dichiarare che i sigg. e , coniugi in regime di comunione Parte_1 Parte_2
legale, sono debitori nei confronti di della somma delle lavorazioni effettuate CP
dall'Impresa, oltre interessi a decorrere dal 06.02.2012 sino al soddisfo;
per l'effetto
condannarli al pagamento della somma a determinarsi come in narrativa in € 107.701,66
o di quella che sarà determinata dalla CTU, oltre interessi a decorrere dal 06.02.2012 sino
al soddisfo. Con vittoria di spese.”
Con comparsa del 31.12.2013 si costituiva l'arch. , contestando quanto CP_2
dedotto dagli attori e chiedendo “in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell'odierna convenuta e, per l'effetto, pronunciarne l'estromissione dal presente
giudizio; in via subordinata e senza recesso, ritenere e dichiarare gli attori decaduti dal
diritto di agire ex art.1667 c.c. nei confronti del Professionista;
in via gradatamente
subordinata, accertare le gravi inesattezze commesse nella individuazione e
quantificazione dei danni lamentati dagli attori e, per l'effetto, ridimensionare il relativo
importo, condannando gli attori alla refusione di spese e compensi di lite.”
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata e l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali, acquisito l'elaborato peritale svolto dal
CTU ing. nel procedimento di A.T.P. iscritto al r.g. 620/2012 e denegato il rinnovo Per_1
dell'indagine, con sentenza n.121/2021 il Tribunale di Enna:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta arch.
non essendo contestata la qualità di progettista e direttore dei lavori;
CP_2
- rigettava l'eccezione di decadenza dell'azione ex art.1667 c.c. sollevata da entrambe le parti convenute, poiché l'applicazione della relativa disciplina necessita l'avvenuta ultimazione delle opere di appalto, nel caso di specie non occorsa, a prescindere del motivo per cui questa sia stata impedita;
5 - rigettava l'eccezione di nullità dell'indagine di cui all'accertamento tecnico preventivo,
sollevata dalla convenuta, perché quest'ultima aveva partecipato attivamente al CP_3
contraddittorio peritale, senza nulla eccepire sul punto;
- rigettava la richiesta degli attori di applicazione della penale stabilita per ogni giorno di ritardo da parte dell'Impresa, avendo contestato la negligente esecuzione del contratto di appalto e formulato la conseguente richiesta risarcitoria;
Quindi, argomentando che “le contrapposte domande dei Committenti e dell'Impresa sono
fondate”, dichiarava “conseguenza dell'inadempimento contrattuale imputabile a il CP
maggiore costo, in termini di interessi passivi, di € 7.595,00 sostenuto da parte attrice per
il periodo dal 01.07.2012 alla stipula dell'atto di erogazione del mutuo del 13.03.2013.
In definitiva, gli attori risultano creditori nei confronti di e dell'arch. in CP CP_2
solido, della somma di € 30.879,58 (€ 28.748,94 + € 2.130,64 per interessi legali dal
20.03.2012 alla data della decisione), nonché nei confronti della sola Società appaltatrice
della somma di € 7.971,66 (€ 7.595,00 + € 376,66 per interessi legali dal 13.03.2013 alla
data della decisione), per un totale complessivo di € 38.851,24.
L'attrice in riconvenzionale è creditrice nei confronti degli attori della somma di CP
€64.729,95, pari all'importo dei lavori quantificato dal CTU in € 130.440,62 incrementato
dell'IVA agevolata al 4%, la cui applicazione risulta dalla fattura prodotta dall'Impresa,
detratto l'acconto di € 75.000,00 incontestatamente pagato dai committenti, e
incrementato degli interessi legali (€ 4.071,71) dalla data dell'emissione della prodotta
fattura a saldo (30.06.2012) fino alla decisione.
Trattandosi di debiti reciprocamente fondati su un'unica vicenda contrattuale, può essere
operata la compensazione “atecnica”, con la condanna degli attori al pagamento in favore
dell'Impresa della residua somma di € 25.878,71, oltre interessi al tasso legale dalla
6 decisione al soddisfo (…)
Le spese dell'ATP e del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, restano
interamente compensate tra le parti.
Il compenso del CTU, come liquidato, viene definitivamente posto per 1/3 ciascuno a
carico di ciascuna parte processuale.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, propongono appello gli attori e Parte_1
, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il Parte_2
gravame ai motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE O ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 1382 E 1383 C.C. – POSSIBILITA' DI CUMULARE LA
PENALE PER IL RITARDO AL RISARCIMENTO PER L'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
In data 31.1.2012 è stata sottoscritta una integrazione del contratto d'appalto, con cui il termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato, con la specifica clausola che “in caso di ritardo, nell'ultimazione e consegna dei lavori, l'appaltatore sarà tenuto a pagare in favore del committente, a titolo di penale, una somma pari ad €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, nella consegna e nella certificazione della regolare esecuzione dei lavori, successivo al 10 febbraio 2012”.
L'impresa esecutrice non ha completato i lavori nel termine previsto, avendo abbandonato il cantiere senza provvedere all'ultimazione degli stessi.
Il CTU nella sua perizia ha "constatato che alcuni lavori non risultavano completati" (v, pag. 18 perizia) ed altri non erano stati eseguiti a regola d'arte.
In particolare, nell'affermare la mancata ultimazione dei lavori ha evidenziato che:
- in alcune pareti non è stata stesa la finitura colorata ai silicati;
- l'impianto elettrico, idrico e termico anche se muniti di certificazione di conformità, non sono stati completati;
- il rivestimento delle pareti del bagno del piano sottotetto non è stato completato e nella parte di mattonelle già ultimato non è
stato collocato il fugante con malta cementizia.
Pertanto, all'evidenza non risulta rispettata la clausola che prevedeva l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 10 febbraio
7 2012, con conseguente obbligo dell'appaltatore al pagamento di una somma pari ad € 1.000/00 per ogni giorno di ritardo,
poiché alcun rilievo può essere attributo al certificato di ultimazione dei lavori che, proditoriamente, sia il Direttore dei Lavori
che l'Impresa avevano sottoscritto.
Qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art.1383 c.c.), nè, a fronte di un inadempimento definitivo, il diritto di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima.
Nella fattispecie, risulta essere stata pattuita una clausola penale da ritardo e si è chiesto il risarcimento alla luce del ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto al termine contrattualmente previsto, mentre l'ulteriore richiesta risarcitoria non riguarda i danni relativi all'opera rimasta incompleta, bensì la presenza di vizi e difetti per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte,
determinati dal CTU.
Per l'effetto, in virtù della previsione dell'art.2 della scrittura del 31.1.2012, considerato che:
- l'impresa ha abbandonato il cantiere senza ultimare le opere;
- non è stato possibile effettuare alcun lavoro per il completamento delle stesse prima del deposito (avvenuto il 4.1.2013) della relazione del CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 620/2012;
è diritto degli attori ottenere il pagamento della somma di € 209.000/00, così come precisata nella memoria ex art.183 co.6
c.p.c., a titolo di penale per il ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori, fino alla data in cui è stato effettuato l'accertamento tecnico preventivo.
VIOLAZIONE DELL'ART.116 C.P.C. - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN RELAZIONE ALLA
DOMANDA RICONVENZIONALE DI – DIFETTO DI PROVA IN RELAZIONE Controparte_1
ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EXTRACONTRATTO - INESIGIBILITÀ DEI LAVORI NON PATTUITI E OMESSA MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALL'ECCEPITA MANCATA AUTORIZZAZIONE DEI COMMITTENTI CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI E
ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE OPERE EXTRACONTRATTO
Il Tribunale di Enna ha riconosciuto e quantificato l'importo dei lavori eseguiti da in € 130.442/62 oltre iva, ed ha CP
condannato “sic et simpliciter” i committenti, in via riconvenzionale, al pagamento della somma suindicata compensandola con
8 € 75.000/00 pagati nel corso dei lavori e gli ulteriori importi di cui gli attori sono risultati essere creditori.
Per_ Dalla lettura della CTU dell'ing. effettuata nel procedimento di ATP, non risulta che sia stata effettuata la verifica dell'esecuzione dei lavori di cui si tratta, poiché il riferimento contenuto nella CTU è solo presuntivo.
Non va dimenticato che quanto contenuto nella perizia da solo non può essere considerato sufficiente, perchè è provato che sono intervenute altre Imprese (che avrebbero potuto eseguire tali lavori) prima dello svolgimento dell'accertamento peritale.
Parimenti, il Tribunale ha completamente omesso ogni considerazione in ordine alle contestazioni ed alle eccezioni sollevate in riferimento alla mancata autorizzazione degli attori alla esecuzione delle opere extracontrattuali, in spregio a quanto espressamente previsto nel contratto di appalto del 5.8.2011 e nell'integrazione del 31.1.2012, secondo cui ““Per le opere non previste dal presente contratto, dal progetto e dal computo metrico i corrispondenti preventivi verranno, volta per volta, approvati per iscritto dal committente, escludendo ogni diritto dell'impresa appaltatrice di percepire corrispettivi per opere non autorizzate, saranno autorizzate dalla D.L. solo i lavori i cui costi sono previsti a mq o mc. dal presente contratto”.
Peraltro, si evidenzia anche la violazione sia dell'art.1659 c.c., secondo cui “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto”, che dell'art.1665 co.5 c.c. secondo cui “Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
IL TRIBUNALE AVREBBE DOVUTO CONDANNARE ALLE SPESE E/O L'ARCH. , STANTE IL Controparte_4 CP_2
MAGGIORE GRADO DI SOCCOMBENZA DELLA PRIMA E LA TOTALE SOCCOMBENZA DELLA SECONDA
Con la sentenza che ha definito il giudizio, stante la reciproca soccombenza il Tribunale di Enna ha compensato tra le parti le spese del giudizio e quelle del procedimento di ATP.
Anche sotto tale profilo la sentenza è erronea, in quanto il Tribunale ha accertato l'esistenza di quanto lamentato dai
Committenti, col rigetto della sola domanda della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, mentre la domanda riconvenzionale è stata solo parzialmente accolta, in quanto a fronte della richiesta di € 103.559/29, è stata riconosciuta la minor somma di € 64.729/95.
E' evidente la soccombenza solo minima di parte attrice e, stante la soccombenza maggiore a carico dei convenuti, il Tribunale
9 avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio (comprese quelle del procedimento di ATP) nella misura di 1/3 od al più nella misura di 1/2, ponendo gli altri 2/3 o l'altra metà a carico dei convenuti, e non compensare integralmente le spese tra le parti.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
In relazione al “fumus boni iuris” si richiamano le ampie deduzioni che evidenziano la fondatezza dei motivi dell'appello.
In relazione al “periculum in mora” si evidenzia che l'attrice si è separata dal coniuge , nelle Parte_2 Parte_1
more dello svolgimento del giudizio di primo grado, trovandosi in una situazione reddituale precaria, così come l'ex coniuge
, così come si documenta. Parte_1
Con comparsa di risposta si costituisce l'impresa , Controparte_1
contestando l'infondatezza del gravame principale e proponendo appello incidentale, per i motivi appresso espressi:
FRAZIONAMENTO DEL CREDITO - ABUSO DEL PROCESSO
La sentenza merita censura nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito.
Gli attori, infatti, chiedevano “condannare, per i motivi suesposti al pagamento della penale prevista dall'art.2 della CP
seconda integrazione del contratto di appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di € 209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato giudizio”.
L'arresto della Corte di Cassazione sul tema del divieto di frazionamento del credito di cui alla sentenza delle SS.UU. n.23726
del 15/11/2007, ha sancito il divieto di esercitare la condotta processuale in modo aggravativo per il debitore, in contrasto col principio di correttezza e quello costituzionale del giusto processo.
La condotta tenuta dagli attori si risolve in un abuso del processo, chiedendo di “condannar al pagamento della CP
penale prevista dall'art. 2 della seconda integrazione del contratto di appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di € 209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato giudizio”, prospettando due separate azioni e frazionando il credito derivante da un unico rapporto giuridico, illecitamente abusando dello strumento processuale.
DECADENZA DALLA DENUNCIA DEI VIZI - ACCETTAZIONE DELLE OPERE
10 La relazione di fine lavori da parte del Direttore dei lavori sottoscritta dall'attore , nonché le prove orali, hanno Parte_1
dimostrato il completamento delle opere, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina speciale sull'appalto,
compreso l'art.1667 co.2 c.c., ai sensi del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”.
Tale onere non è stato rispettato dai Committenti, che nonostante la dichiarazione di fine lavori sia avvenuta il 6.2.2012 (v.
comunicazione al Comune di Piazza Armerina, sottoscritta da ), hanno denunciato i vizi lamentati solo in data Parte_1
18.4.2012, comunicando la natura e l'entità dei danni asseritamente riscontrati dal tecnico di parte ing. . CP_5
Prima di tale data avevano lamentato solo la mancata collocazione delle “persiane” (nota del 2.3.2012), mentre nelle successive missive si erano limitati a generiche richieste di presunti danni, omettendo di adempiere al dovere di contestare la precisa natura dei vizi.
Peraltro, in accordo all'orientamento della Suprema Corte (sent. n.10579/2012), “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art.1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1667 co.1 c.c. “La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili”, come nel caso di specie, atteso che:
- i vizi lamentati sono tutti riconoscibili e non occulti;
- con la dichiarazione di fine lavori sottoscritta il 6.2.2012 ed inviata al Comune di Piazza Armerina, il Committente ha accettato l'opera per come era stata eseguita, non lamentando alcun vizio;
- l'opera deve così intendersi accettata ex art.1665 co. 4 c.c.
CP DELLA CTU - RICHIESTA DI RINNOVAZIONE
Per_ Il Tribunale ha errato nell'accogliere pedissequamente le risultanze della CTU dell'ing. , senza motivare in ordine alle censure mosse dal CTP ing. . Persona_2
Il consulente ha errato:
- nel non riconoscere un corrispettivo per l'esecuzione di opere effettivamente realizzate, solo perché non descritte - a suo
11 dire - con sufficiente esattezza;
- nell'aver irragionevolmente sottostimato il valore delle opere riconosciute;
- nell'aver riconosciuto come erronea l'esecuzione di opere eseguite in realtà correttamente eseguite.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente riconoscere il diritto al pagamento delle opere eseguite per un valore di € 178.559/29, da cui detrarre l'acconto già percepito di € 75.000/00.
In subordine, in considerazione di tutte le superiori censure, si chiede che la Corte disponga la rinnovazione delle indagini peritali, nominando un diverso Consulente.
SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DEL CP_7
Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i lavori sono stati completati in data 6.2.2012, tanto che il certificato di abitabilità/agibilità dell'immobile è stato rilasciato dal Comune di Piazza Armerina il 27.2.2012.
Una volta in possesso di tale certificato, secondo quanto previsto dallo stesso contratto di mutuo, gli attori avrebbero ben potuto ottenere l'erogazione dell'ultima tranche producendolo all'Istituto di credito e ponendo tempestiva fine al periodo di preammortamento.
Infine, si ricordi che il procedimento di ATP, il cui ritardo nella conclusione è indicato come causa che avrebbe impedito di completare i lavori, è stato promosso dagli stessi attori;
quindi è di tutta evidenza che il ritardo non può essere imputato all'Impresa.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI
A fronte dell'esecuzione di opere per l'ammontare di € 178.559,29, è rimasta creditrice nei confronti degli attori CP
della somma di € 103.559,29 oltre iva (totale € 107.701,66).
La tempestiva e completa esecuzione delle opere è dimostrata dalla comunicazione di fine lavori del 6.2.2012, sottoscritta da tutte le parti, compreso dall'attore con valore confessorio, nonchè dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità del
27.2.2012 e dalle dichiarazioni testimoniali.
Sono stati gli stessi attori a conferire l'incarico a di eseguire le opere non originariamente previste, secondo le CP
modalità da essi precisamente indicate (vedi dichiarazioni testimoniali); inoltre, ne hanno concordato l'entità del corrispettivo,
12 secondo il computo metrico in atti.
Si insiste, quindi, nell'integrale accoglimento della richiesta di condanna di e al pagamento del Parte_1 Parte_2
saldo di € 107.701/66, comprensivo di iva.
Infine, si lamenta l'erronea individuazione del termine iniziale di calcolo degli interessi sul credito riconosciuto in sentenza.
Mentre infatti il dispositivo recita “oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo”, in motivazione il Giudice scrive
“incrementato degli interessi legali dalla data dell'emissione della prodotta fattura a saldo (30.06.2012) fino alla decisione.”
Premesso l'errore nell'indicazione della data della fattura, cioè 30.5.2012 anziché 30.6.2012, si lamenta comunque l'erroneità
nell'individuazione del termine iniziale, che avrebbe dovuto essere indicato nel “6.2.2012 sino al soddisfo”, come da domanda riconvenzionale.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Dall'accoglimento delle superiori richieste ed eccezioni, discende la condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio e dell'Accertamento Tecnico Preventivo.
Resta contumace l'appellata , nonostante la corretta notifica dell'atto di CP_2
gravame.
Con ordinanza resa il 24.5.2022, la Corte “sospende l'esecuzione della sentenza
n.121/2021 del Tribunale di Enna in data 2 marzo 2021, appellata da e Parte_1
per la somma eccedente l'importo di € 15,000” e, “ritenuto che la causa Parte_2
appare matura per la decisione”, rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione,
concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale e quello incidentale sono infondati e vanno rigettati.
13 Con riferimento al giudizio de quo, sono allegati gli atti pubblici del 30.6.2011 ai rogiti del notaio di Enna, a mezzo cui i coniugi e Persona_3 Parte_1 Parte_2
hanno acquistato, tra l'altro, il fabbricato allo stato rustico sito in Piazza Armerina, contrada
Piano Cannata, censito nel C.F. al foglio 97 particella 873 cat.F/3, nonché stipulato – lo stesso giorno - un contratto di mutuo fondiario con la Controparte_8
, per l'acquisto dell'immobile e il completamento dei lavori edili,
[...]
precisandosi che l'erogazione della tranche finale “sarà subordinata alla produzione della
documentazione atta a comprovare la certificazione di fine lavori, che la parte mutuataria
dovrà fare pervenire entro e non oltre dodici mesi a decorrere dalla data odierna”.
Con scrittura del 5.8.2011 hanno poi commesso appalto alla convenuta Parte_1
, per l'esecuzione dei “lavori di completamento sia Controparte_1
interno che esterno” della casa “composta da un piano seminterrato, un piano terra ed un
primo piano sottotetto”, precisando che (art.1) “i lavori previsti da questo contratto
dovranno … essere finiti entro il giorno 31 del mese di ottobre 2011”, (art.3) “la direzione
dei lavori … è affidata all'arch. ”, (art.5) “per tutti i lavori ed i relativi prezzi a CP_2
misura si rinvia all'allegato preventivo” e (art.7) “per le opere non previste dal presente
contratto, dal progetto e dal computo metrico, i corrispondenti preventivi verranno, volta
per volta approvati per iscritto dal Committente, escludendo ogni diritto dell'Impresa
appaltatrice di percepire corrispettivi per opere non autorizzate…”
Con una seconda scrittura del 2.12.2011, le parti posticipavano l'ultimazione dei lavori al
15.1.2012, precisando che (art.2) “l'importo dei lavori, preventivato dall'Impresa in
€125.412,00 oltre iva, in quanto a € 70.000,00 risulta già pagato a stati di avanzamento,
mentre la restante parte, da conteggiare con eventuali lavori fatti in più o in meno, sarà
pagata come segue ...”
14 Infine, con una terza scrittura del 31.1.2012, le parti pattuivano che “i lavori dovranno
essere ultimati dall'Impresa appaltatrice entro e non oltre il termine del 10 febbraio 2012 …
l'appaltatore sarà tenuto a pagare in favore del committente a titolo di penale una somma
pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo …” e che il pagamento sarà effettuato anche mediante “… erogazione da parte dell'istituto di credito B.C.C. La Riscossa della somma a
saldo del mutuo stipulato dal committente”.
L'incompletezza nella esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa convenuta, più volte contestata dagli attori con ripetute missive del 2.3.2012, 20.3.2012, 16.4.2012 e
26.4.2012, è acclarata dalla relazione tecnica dell'ing. nel procedimento di Persona_4
A.T.P. r.g. 620/2012 (il cui fascicolo risulta acquisto al giudizio con ordinanza del
10.9.2015), ove – riferendosi alla comunicazione di fine lavori del 6.2.2012 sottoscritta e trasmessa dallo stesso committente al Comune di Piazza Armerina, a Parte_1
seguito della quale il 27.2.2012 veniva rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità –
evidenzia (v. pag.11,16,17,18,21) che “sebbene i lavori <> siano stati
ultimati, in realtà al momento delle visite eseguite dal sottoscritto, le opere non erano
ancora completate (…) le apparecchiature sanitarie non sono state ancora montate e
collegate (…) tutti gli impianti non risultano ancora completati, per cui non sono funzionanti
(…) l'impianto elettrico manca di tutte le prese, gli interruttori, il quadro generale, le
placchette, i punti TV e telefono, etc. …; l'impianto di riscaldamento non è stato ultimato
(…) non sono stati ancora posizionati i termosifoni e l'impianto idrico manca ancora di tutta
la rubinetteria (…) in alcune pareti dello stabile non era stata ancora fissata la finitura
colorata ai silicati, sebbene vi fosse già il fissativo (…). Gli impianti elettrico, idrico e
termico, sebbene muniti di certificazione di conformità, non sono stati completati.”
Sulla base del mandato di “accertare, previa sua descrizione, lo stato dell'immobile di
15 proprietà dei ricorrenti e l'esistenza dei danni dagli stessi lamentati nonché, in caso di
accertamento positivo, le cause che li hanno determinati, le opere necessarie alla loro
rimozione ed il relativo onere economico. Indagine da estendersi, anche, alla
determinazione delle lavorazioni eseguite dall'impresa resistente”, con condivisibili argomentazioni prive di vizi logici, l'indagine peritale eseguita in contraddittorio dal CTU
ing. ha constatato e descritto la realizzazione di tutte le opere eseguite dalla Per_1
Impresa convenuta – al netto di quelle per cui parte attrice ha documentato l'avvenuta esecuzione da parte di terzi successivamente incaricati, nonché di quelle altre lavorazioni riguardo cui la convenuta non ha saputo specificare i dettagli necessari per la loro stima –
quantificandone il corrispettivo totale in € 130.444/62 oltre iva (facendo riferimento al prezziario regionale per quei lavori ove le parti non abbiano pattuito il preventivo scritto),
nonché in € 25.681/67 il costo delle opere necessarie per la eliminazione dei vizi riscontrati (v. pagg. 23-29), consistenti nel ripristino e nella sostituzione dei pannelli termoisolanti inadeguati e senza realizzare la corretta posa in opera, del lamierino coprilista e della copertina in cotto a coronamento del muretto del terrazzo di primo piano,
della tinteggiatura del cornicione, delle soglie dei davanzali delle finestre e di quella di coronamento alla pavimentazione del terrazzo, degli infissi esterni, della guaina liquida sulla terrazza, dei due archi al piano seminterrato;
della fuga e il taglio delle piastrelle del bagno a piano terra, dell'impermeabilizzazione delle pareti al ridosso con il terrapieno al piano seminterrato e nella scala esterna in pietra.
Riguardo quest'ultimi, deve rispondere in solido anche l'arch. (il relativo CP_2
capo di sentenza è comunque coperto dal giudicato), poichè “Il Direttore dei lavori è
tenuto, in virtù delle competenze tecniche di cui deve essere in possesso per l'incarico
affidatogli, ad una «diligentia quam in concreto», da esplicare per l'accertamento della
16 conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, con la conseguenza che
egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune
disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed,
in difetto, di riferirne al committente” (così, ex multis più da recente, Cass. ordinanza n.27045/2024, sent. n. 28947/2022, sent. n.2913/20).
Peraltro, in ordine alla descrizione e quantificazione effettuata dall'ing. nella propria Per_1
relazione, allorquando il motivo di appello è basato sulle osservazioni del CTP svolte nel contradditorio peritale e di cui il CTU ha tenuto conto, secondo la Suprema Corte “Il
Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal
consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (Così, Cass. 9 gennaio
2024 n.800 e, nello stesso senso, Cass. 16 novembre 2022 n.33742, Cass. 5 settembre
2022 n.26051, Cass. 10 giugno 2020 n.11081).
Per quanto attiene specificamente alla contabilizzazione delle opere extra capitolato, ove le parti non hanno pattuito un preventivo scritto e riguardo cui il CTU ha fatto riferimento alla media del prezziario regionale con quelli applicati per lavori similari da imprese del settore edile della provincia di Enna, (precisandosi a pag.39 che “per tali lavori i
committenti hanno formulato le loro rimostranze solamente per la cattiva esecuzione di
17 alcuni di essi, senza eccepire la loro arbitraria esecuzione”), parte attrice non ha assolto alla prova che le stesse fossero state eseguite da terzi e le prove testimoniali raccolte hanno invero comprovato che la parte committente era sistematicamente presente in cantiere, impartendo indicazioni e mai muovendo contestazione alla tipologia delle lavorazioni aggiuntive effettuate.
In materia di appalto di opere edili, l'accordo relativo al contratto non richiede il rispetto di particolari forme per il suo perfezionamento, essendo sufficiente l'incontro di proposta e accettazione e potendo essere provato anche con l'assunzione di testimoni nei limiti di cui all'art.2721 c.c., anche solo con riferimento ai contenuti integrativi rispetto ad un accordo scritto, ad esempio riguardo alla esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli di cui al computo iniziale.
Così, infatti, il teste : “Debbo confermare che i signori e Testimone_1 Pt_1 Parte_2
erano presenti tutti i giorni in cantiere, più volte al giorno, per controllare i lavori e dettare
le modalità di esecuzione degli stessi. Debbo aggiungere che talvolta era presente anche
la figlia del dott. , di cui non ricordo il nome. Debbo inoltre precisare che le direttive Pt_1
da parte dei sigg. venivano impartite direttamente anche a me”. Pt_1
Così il teste : “Sì è vero, i signori e erano sempre presenti Testimone_2 Pt_1 Parte_2
in cantiere e qualsiasi attività veniva controllata dagli stessi, preciso che erano presenti in
cantiere tutti i giorni.”
Per quanto attiene il motivo di appello incidentale di eccepita tardività della contestazione dei vizi, in applicazione della disciplina di cui all'art.1667 c.c. in materia di appalto, è
costante il principio fatto proprio dalla Suprema Corte, che ha statuito che “In caso di
omesso completamento dell'opera [n.d.r. come nel caso di specie], e qualora questa, per
la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in
18 tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt.1667 e 1668 c.c., che
richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della
disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo
secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da
giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere
direttamente al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via giudiziale
che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il
risarcimento del danno” (Così, Cass sent. n.7861/2021, ma anche sent. n.3786/2010).
Dunque, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che in tema di contratto d'appalto,
le disposizioni di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione - la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli artt.1453 e 1455 c.c (ex multis, Cass. sent. n. 6284/2015 e sent. n.13983/2011), e trovano applicazione in assenza di una formale denuncia di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del
Committente di accettare l'opera senza riserve, diversamente non potendosi identificare la mera presa in consegna dell'opera con l'accettazione della stessa e, dunque, con una rinuncia a far valere la garanzia.
Per quanto attiene l'invocata applicazione dalla clausola penale pattuita nella scrittura del
31.1.2012, a mezzo cui le parti pattuivano che “i lavori dovranno essere ultimati
dall'Impresa appaltatrice entro e non oltre il termine del 10 febbraio 2012 (…) l'appaltatore
sarà tenuto a pagare in favore del committente a titolo di penale una somma pari a
€1.000,00 per ogni giorno di ritardo …”, è evidente che le parti hanno convenuto una penale per il solo ritardo, quindi la stessa non può valere anche nella diversa ipotesi dell'inadempimento. Ne discende che nel caso in cui la parte lamenti l'inadempimento
19 definitivo (come nel caso di specie), la penale non può essere operante nei confronti di questo secondo evento (così, Cass. sent. n.23706/2009, sent. n.16492/2002).
Quale ulteriore ragione di danno partito, gli attori allegano di avere contratto per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile un mutuo dell'importo di € 280.000/00 in data 30.6.2011,
pattuendosi espressamente che l'erogazione della tranche finale di € 40.000/00 “a saldo
mutuo, ponendo fine anticipatamente al periodo di preammortamento ed iniziando il
periodo dell'ammortamento (…) sarà subordinata alla produzione della documentazione
atta a comprovare la certificazione di fine lavori, che la parte mutuataria dovrà fare
pervenire entro e non oltre dodici mesi a decorrere dalla data odierna”.
Allegano gli attori che l'erogazione della residua somma di € 40.000/00 è tuttavia avvenuta solo in data 13.3.2013, concludendosi il periodo di preammortamento dopo una proroga dal 30.6.2012 al 31.3.2013 concessa dalla , con Controparte_8
sua comunicazione del 18.6.2012.
Per l'effetto, gli attori mutuatari lamentano aver dovuto sopportare l'onere degli ulteriori interessi passivi a causa del dilatarsi del periodo di preammortamento, che non avrebbero dovuto subire se i lavori fossero stati ultimati entro il 10.2.2012, poiché la Banca ha provveduto all'erogazione del saldo finale del mutuo solo dopo che sia stato possibile completare i lavori conferendo incarico ad altra ditta. successivamente all'accertamento tecnico preventivo.
e hanno prodotto l'attestazione rilasciata dalla Banca in Parte_1 Parte_2
data 26.4.2013, dalla quale si evince che hanno dovuto corrispondere € 7.595/00 a titolo di interessi per il periodo dall'1.7.2012 al 13.3.2013.
Per l'effetto, tenuto conto che l si è concluso col deposito dell'elaborato peritale in CP_9
data 4.1.2013 e che è acclarata l'inadempienza della Impresa convenuta nel
20 completamento delle opere (nonostante la formale comunicazione di fine lavori finalizzata all'ottenimento della certificazione di agibilità/abitabilità del Comune di Piazza Armerina),
l'aggravio degli interessi di preammortamento deve considerarsi riconducibile alla inadempienza della convenuta CP
Per quanto attiene alla ragione di appello incidentale dell'eccepita inammissibilità della domanda per asserito frazionamento del credito, considerata la richiesta degli attori di
“condannare … al pagamento della penale prevista dall'art.2 della seconda CP
integrazione del contratto di appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di
€ 209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato
giudizio”, il motivo è assorbito dal rigetto della domanda sul punto, come sopra ragionato.
Con riferimento all'ulteriore motivo di appello incidentale, circa la data di decorrenza deli interessi delle somme dovute all'Impresa, il Tribunale correttamente attualizza l'importo dalla data di emissione della fattura (30.6.2012) alla data della statuizione, di poi prevedendo il pagamento degli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo,
conseguendo che il gravame anche sul punto è infondato.
Così, infatti, il corretto ragionamento del Tribunale:
“In definitiva, gli attori risultano creditori nei confronti di e dell'arch. in CP CP_2
solido, della somma di € 30.879,58 (€ 28.748,94 + € 2.130,64 per interessi legali dal
20.03.2012 alla data della decisione), nonché nei confronti della sola Società appaltatrice
della somma di € 7.971,66 (€ 7.595,00 + € 376,66 per interessi legali dal 13.03.2013 alla
data della decisione), per un totale complessivo di € 38.851,24.
L'attrice in riconvenzionale è creditrice nei confronti degli attori della somma di CP
€64.729,95, pari all'importo dei lavori quantificato dal CTU in € 130.440,62, incrementato
dell'IVA agevolata al 4%, la cui applicazione risulta dalla fattura prodotta dall'impresa,
21 detratto l'acconto di € 75.000,00 incontestatamente pagato dai committenti, e
incrementato degli interessi legali (€ 4.071,71) dalla data dell'emissione della prodotta
fattura a saldo (30.06.2012) fino alla decisione.
Trattandosi di debiti reciprocamente fondati su un'unica vicenda contrattuale, può essere
operata la compensazione “atecnica”, con la condanna degli attori al pagamento in favore
dell'impresa della residua somma di € 25.878,71, oltre interessi al tasso legale dalla
decisione al soddisfo (…).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1313 2013 R.G. G.,
disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa
- condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del leg. rappr. , della somma di Controparte_1 Controparte_1
€ 25.878,71, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.”
Infine, con riferimento alle spese di giudizio di merito comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva ex art.669 c.p.c., appare corretta la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle stesse nella pluralità di domande contrapposte formulate.
Di qui il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di gravame tra le sole parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.256/2021 R.G. cont., conferma la sentenza n.121/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 1.3.2021 e depositata il 2.3.2021.
Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
22 Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante principale ed a quello incidentale, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.256/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.121/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 1.3.2021 e depositata il 2.3.2021, avente ad oggetto contratto di appalto di opere edili
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] c.f. , difesi per procura in
[...] C.F._2 atti dall'avv. Mauro Di Natale ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Enna via
Paolo Lo Manto 4 - appellanti, appellati incidentali - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa dall'avv. Giorgio Forestieri per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania via Oberdan 138
- appellata, appellante incidentale -
arch. , nata a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._3
- appellata, contumace -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2013, e Parte_1 Parte_2
convenivano avanti il Tribunale di Enna l'impresa edile Controparte_1
(quale esecutrice dei lavori) e l'arch. (quale progettista e direttore degli CP_2
stessi), contestando la negligente ed incompleta esecuzione delle opere edili di completamento del fabbricato rustico di loro proprietà sito in Piazza Armerina, contrada
Piano Cannata, censito nel C.F. al foglio 97 part.873.
Esponevano di avere conferito incarico all'arch. di redigere un progetto per CP_2
le suddette opere di completamento, per la cui esecuzione ottenevano il rilascio della concessione edilizia n.48/2011 dal Comune di Piazza Armerina, affidando in appalto i lavori all'impresa di con contratto dell'agosto 2011 e CP Controparte_1
pattuendosi la loro ultimazione entro il 31.10.2011.
Con successiva appendice integrativa del 2.12.2011 le parti concordavano di prorogare al
15.1.2012 la data di completamento dei lavori e, ancora, in data 31.1.2012 sottoscrivevano una seconda scrittura pattuendo la proroga fino al 10.2.2012, precisandosi che l'Impresa
appaltatrice avrebbe però dovuto pagare una penale di €1.000/00, per ogni giorno di ritardo “nell'ultimazione, nella consegna e nella certificazione di regolare esecuzione dei
lavori”.
Non riuscendo a completare l'esecuzione delle opere nel termine da ultimo prorogato,
l'Impresa persino abbandonava il cantiere, quindi gli attori erano stati costretti a contestarne l'inadempimento con nota del 2.3.2012, evidenziando i vizi riscontrati e con riserva di denunciare altri, a seguito di più puntuali verifiche.
In data 31.3.2012 veniva eseguito un sopralluogo in contraddittorio tra le parti, ove gli
2 attori evidenziavano aver eseguito urgenti lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo al primo piano, che aveva causato delle incipienti infiltrazioni e provocato danni all'interno dell'immobile.
Con ulteriore diffida ai convenuti, e chiedevano la rivalsa Parte_1 Parte_2
dei costi anticipati oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti, anche per il ritardo nella esecuzione dei lavori e per l'aumento degli interessi di preammortamento dovuti alla
B.C.C. La Riscossa di Regalbuto, in virtù del mutuo del 30.6.2011 appositamente contratto.
Quindi, al fine di non disperdere le prove dell'incoando giudizio di merito per l'accertamento dei danni subiti, in data 6.6.2012 incoavano un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., sulle cui risultanze convenivano l'impresa edile CP
e l'arch. chiedendo: CP Controparte_1 CP_2
“dire e dichiarare la sussistenza di vizi e difetti nei lavori realizzati non a regola d'arte
nell'immobile degli attori da con conseguente inadempimento contrattuale dei CP
convenuti, ognuno per le sue competenze, che ha cagionato un danno agli attori pari ad
€25.681,67 per come accertato dal CTU nella perizia depositata in data 04/01/2013 nel
procedimento di ATP r.g. 620/2012; con la conseguenza di condannare la e CP
l'arch. , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 25.681,67 oltre CP_2
interessi legali dalla data di diffida e messa in mora fino al soddisfo per la causale di cui in
premessa; di condannare, in solido tra loro, e l'arch. , per i CP CP_2
motivi su esposti, al risarcimento degli ulteriori danni cagionati all'interno dell'immobile
degli attori per la cattiva esecuzione degli stessi o per l'omessa esecuzione come descritti
al punto 2 del presente atto, pari nel complesso a € 11.853,96; di condannare, per i motivi
su esposti, al pagamento della penale prevista dall'art.2 della seconda CP
3 integrazione del contratto appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di
€209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato
giudizio; condannare, per i motivi sopra addotti, in persona del legale CP
rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 12.995,00 dovuta per il
ritardo nell'ultimazione dei lavori che ha cagionato l'aumento degli interessi di
preammortamento dovuti alla B.C.C. La Riscossa di Regalbuto in virtù del contratto di
mutuo del 30/06/2011 e dei successivi atti di erogazione;
condannare e l'arch. CP
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU del procedimento per CP_2
accertamento tecnico preventivo, come quantificate, nonché al pagamento delle spese
legali sostenute dagli attori nel procedimento di ATP r.g. 620/2012; con vittoria di spese e
compensi del giudizio.”
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale si costituiva
[...]
, contestando il frazionamento del credito asseritamente vantato dagli Controparte_1
attori ed il conseguente abuso del processo, ove riservavano l'esercizio di una parte del risarcimento per il ritardo con separata azione. Chiedeva dichiararsi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio di cui all'accertamento preventivo svolto, a motivo della negligenza nello svolgimento del mandato, quindi “statuire e dichiarare l'integrale
inammissibilità della domanda attorea ex art.1382 c.c.; statuire e dichiarare l'assenza
dell'obbligo di garanzia in capo alla statuire e dichiarare la decadenza degli CP
attori dall'azione ex art.1667 c.c.; statuire e dichiarare l'inoperatività della penale prevista
dal contratto del 31.01.2012 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in subordine,
ridurre la penale per manifesta eccessività; rigettare per intero tutte le domande degli
attori, in quanto infondate, per i motivi meglio indicati nella comparsa.
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da statuire e CP
4 dichiarare che i sigg. e , coniugi in regime di comunione Parte_1 Parte_2
legale, sono debitori nei confronti di della somma delle lavorazioni effettuate CP
dall'Impresa, oltre interessi a decorrere dal 06.02.2012 sino al soddisfo;
per l'effetto
condannarli al pagamento della somma a determinarsi come in narrativa in € 107.701,66
o di quella che sarà determinata dalla CTU, oltre interessi a decorrere dal 06.02.2012 sino
al soddisfo. Con vittoria di spese.”
Con comparsa del 31.12.2013 si costituiva l'arch. , contestando quanto CP_2
dedotto dagli attori e chiedendo “in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell'odierna convenuta e, per l'effetto, pronunciarne l'estromissione dal presente
giudizio; in via subordinata e senza recesso, ritenere e dichiarare gli attori decaduti dal
diritto di agire ex art.1667 c.c. nei confronti del Professionista;
in via gradatamente
subordinata, accertare le gravi inesattezze commesse nella individuazione e
quantificazione dei danni lamentati dagli attori e, per l'effetto, ridimensionare il relativo
importo, condannando gli attori alla refusione di spese e compensi di lite.”
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata e l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali, acquisito l'elaborato peritale svolto dal
CTU ing. nel procedimento di A.T.P. iscritto al r.g. 620/2012 e denegato il rinnovo Per_1
dell'indagine, con sentenza n.121/2021 il Tribunale di Enna:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta arch.
non essendo contestata la qualità di progettista e direttore dei lavori;
CP_2
- rigettava l'eccezione di decadenza dell'azione ex art.1667 c.c. sollevata da entrambe le parti convenute, poiché l'applicazione della relativa disciplina necessita l'avvenuta ultimazione delle opere di appalto, nel caso di specie non occorsa, a prescindere del motivo per cui questa sia stata impedita;
5 - rigettava l'eccezione di nullità dell'indagine di cui all'accertamento tecnico preventivo,
sollevata dalla convenuta, perché quest'ultima aveva partecipato attivamente al CP_3
contraddittorio peritale, senza nulla eccepire sul punto;
- rigettava la richiesta degli attori di applicazione della penale stabilita per ogni giorno di ritardo da parte dell'Impresa, avendo contestato la negligente esecuzione del contratto di appalto e formulato la conseguente richiesta risarcitoria;
Quindi, argomentando che “le contrapposte domande dei Committenti e dell'Impresa sono
fondate”, dichiarava “conseguenza dell'inadempimento contrattuale imputabile a il CP
maggiore costo, in termini di interessi passivi, di € 7.595,00 sostenuto da parte attrice per
il periodo dal 01.07.2012 alla stipula dell'atto di erogazione del mutuo del 13.03.2013.
In definitiva, gli attori risultano creditori nei confronti di e dell'arch. in CP CP_2
solido, della somma di € 30.879,58 (€ 28.748,94 + € 2.130,64 per interessi legali dal
20.03.2012 alla data della decisione), nonché nei confronti della sola Società appaltatrice
della somma di € 7.971,66 (€ 7.595,00 + € 376,66 per interessi legali dal 13.03.2013 alla
data della decisione), per un totale complessivo di € 38.851,24.
L'attrice in riconvenzionale è creditrice nei confronti degli attori della somma di CP
€64.729,95, pari all'importo dei lavori quantificato dal CTU in € 130.440,62 incrementato
dell'IVA agevolata al 4%, la cui applicazione risulta dalla fattura prodotta dall'Impresa,
detratto l'acconto di € 75.000,00 incontestatamente pagato dai committenti, e
incrementato degli interessi legali (€ 4.071,71) dalla data dell'emissione della prodotta
fattura a saldo (30.06.2012) fino alla decisione.
Trattandosi di debiti reciprocamente fondati su un'unica vicenda contrattuale, può essere
operata la compensazione “atecnica”, con la condanna degli attori al pagamento in favore
dell'Impresa della residua somma di € 25.878,71, oltre interessi al tasso legale dalla
6 decisione al soddisfo (…)
Le spese dell'ATP e del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, restano
interamente compensate tra le parti.
Il compenso del CTU, come liquidato, viene definitivamente posto per 1/3 ciascuno a
carico di ciascuna parte processuale.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, propongono appello gli attori e Parte_1
, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando il Parte_2
gravame ai motivi appresso riassunti:
VIOLAZIONE O ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 1382 E 1383 C.C. – POSSIBILITA' DI CUMULARE LA
PENALE PER IL RITARDO AL RISARCIMENTO PER L'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
In data 31.1.2012 è stata sottoscritta una integrazione del contratto d'appalto, con cui il termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato, con la specifica clausola che “in caso di ritardo, nell'ultimazione e consegna dei lavori, l'appaltatore sarà tenuto a pagare in favore del committente, a titolo di penale, una somma pari ad €. 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, nella consegna e nella certificazione della regolare esecuzione dei lavori, successivo al 10 febbraio 2012”.
L'impresa esecutrice non ha completato i lavori nel termine previsto, avendo abbandonato il cantiere senza provvedere all'ultimazione degli stessi.
Il CTU nella sua perizia ha "constatato che alcuni lavori non risultavano completati" (v, pag. 18 perizia) ed altri non erano stati eseguiti a regola d'arte.
In particolare, nell'affermare la mancata ultimazione dei lavori ha evidenziato che:
- in alcune pareti non è stata stesa la finitura colorata ai silicati;
- l'impianto elettrico, idrico e termico anche se muniti di certificazione di conformità, non sono stati completati;
- il rivestimento delle pareti del bagno del piano sottotetto non è stato completato e nella parte di mattonelle già ultimato non è
stato collocato il fugante con malta cementizia.
Pertanto, all'evidenza non risulta rispettata la clausola che prevedeva l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 10 febbraio
7 2012, con conseguente obbligo dell'appaltatore al pagamento di una somma pari ad € 1.000/00 per ogni giorno di ritardo,
poiché alcun rilievo può essere attributo al certificato di ultimazione dei lavori che, proditoriamente, sia il Direttore dei Lavori
che l'Impresa avevano sottoscritto.
Qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art.1383 c.c.), nè, a fronte di un inadempimento definitivo, il diritto di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima.
Nella fattispecie, risulta essere stata pattuita una clausola penale da ritardo e si è chiesto il risarcimento alla luce del ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto al termine contrattualmente previsto, mentre l'ulteriore richiesta risarcitoria non riguarda i danni relativi all'opera rimasta incompleta, bensì la presenza di vizi e difetti per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte,
determinati dal CTU.
Per l'effetto, in virtù della previsione dell'art.2 della scrittura del 31.1.2012, considerato che:
- l'impresa ha abbandonato il cantiere senza ultimare le opere;
- non è stato possibile effettuare alcun lavoro per il completamento delle stesse prima del deposito (avvenuto il 4.1.2013) della relazione del CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 620/2012;
è diritto degli attori ottenere il pagamento della somma di € 209.000/00, così come precisata nella memoria ex art.183 co.6
c.p.c., a titolo di penale per il ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori, fino alla data in cui è stato effettuato l'accertamento tecnico preventivo.
VIOLAZIONE DELL'ART.116 C.P.C. - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN RELAZIONE ALLA
DOMANDA RICONVENZIONALE DI – DIFETTO DI PROVA IN RELAZIONE Controparte_1
ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EXTRACONTRATTO - INESIGIBILITÀ DEI LAVORI NON PATTUITI E OMESSA MOTIVAZIONE IN
ORDINE ALL'ECCEPITA MANCATA AUTORIZZAZIONE DEI COMMITTENTI CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI E
ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLE OPERE EXTRACONTRATTO
Il Tribunale di Enna ha riconosciuto e quantificato l'importo dei lavori eseguiti da in € 130.442/62 oltre iva, ed ha CP
condannato “sic et simpliciter” i committenti, in via riconvenzionale, al pagamento della somma suindicata compensandola con
8 € 75.000/00 pagati nel corso dei lavori e gli ulteriori importi di cui gli attori sono risultati essere creditori.
Per_ Dalla lettura della CTU dell'ing. effettuata nel procedimento di ATP, non risulta che sia stata effettuata la verifica dell'esecuzione dei lavori di cui si tratta, poiché il riferimento contenuto nella CTU è solo presuntivo.
Non va dimenticato che quanto contenuto nella perizia da solo non può essere considerato sufficiente, perchè è provato che sono intervenute altre Imprese (che avrebbero potuto eseguire tali lavori) prima dello svolgimento dell'accertamento peritale.
Parimenti, il Tribunale ha completamente omesso ogni considerazione in ordine alle contestazioni ed alle eccezioni sollevate in riferimento alla mancata autorizzazione degli attori alla esecuzione delle opere extracontrattuali, in spregio a quanto espressamente previsto nel contratto di appalto del 5.8.2011 e nell'integrazione del 31.1.2012, secondo cui ““Per le opere non previste dal presente contratto, dal progetto e dal computo metrico i corrispondenti preventivi verranno, volta per volta, approvati per iscritto dal committente, escludendo ogni diritto dell'impresa appaltatrice di percepire corrispettivi per opere non autorizzate, saranno autorizzate dalla D.L. solo i lavori i cui costi sono previsti a mq o mc. dal presente contratto”.
Peraltro, si evidenzia anche la violazione sia dell'art.1659 c.c., secondo cui “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto”, che dell'art.1665 co.5 c.c. secondo cui “Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
IL TRIBUNALE AVREBBE DOVUTO CONDANNARE ALLE SPESE E/O L'ARCH. , STANTE IL Controparte_4 CP_2
MAGGIORE GRADO DI SOCCOMBENZA DELLA PRIMA E LA TOTALE SOCCOMBENZA DELLA SECONDA
Con la sentenza che ha definito il giudizio, stante la reciproca soccombenza il Tribunale di Enna ha compensato tra le parti le spese del giudizio e quelle del procedimento di ATP.
Anche sotto tale profilo la sentenza è erronea, in quanto il Tribunale ha accertato l'esistenza di quanto lamentato dai
Committenti, col rigetto della sola domanda della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, mentre la domanda riconvenzionale è stata solo parzialmente accolta, in quanto a fronte della richiesta di € 103.559/29, è stata riconosciuta la minor somma di € 64.729/95.
E' evidente la soccombenza solo minima di parte attrice e, stante la soccombenza maggiore a carico dei convenuti, il Tribunale
9 avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio (comprese quelle del procedimento di ATP) nella misura di 1/3 od al più nella misura di 1/2, ponendo gli altri 2/3 o l'altra metà a carico dei convenuti, e non compensare integralmente le spese tra le parti.
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
In relazione al “fumus boni iuris” si richiamano le ampie deduzioni che evidenziano la fondatezza dei motivi dell'appello.
In relazione al “periculum in mora” si evidenzia che l'attrice si è separata dal coniuge , nelle Parte_2 Parte_1
more dello svolgimento del giudizio di primo grado, trovandosi in una situazione reddituale precaria, così come l'ex coniuge
, così come si documenta. Parte_1
Con comparsa di risposta si costituisce l'impresa , Controparte_1
contestando l'infondatezza del gravame principale e proponendo appello incidentale, per i motivi appresso espressi:
FRAZIONAMENTO DEL CREDITO - ABUSO DEL PROCESSO
La sentenza merita censura nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito.
Gli attori, infatti, chiedevano “condannare, per i motivi suesposti al pagamento della penale prevista dall'art.2 della CP
seconda integrazione del contratto di appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di € 209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato giudizio”.
L'arresto della Corte di Cassazione sul tema del divieto di frazionamento del credito di cui alla sentenza delle SS.UU. n.23726
del 15/11/2007, ha sancito il divieto di esercitare la condotta processuale in modo aggravativo per il debitore, in contrasto col principio di correttezza e quello costituzionale del giusto processo.
La condotta tenuta dagli attori si risolve in un abuso del processo, chiedendo di “condannar al pagamento della CP
penale prevista dall'art. 2 della seconda integrazione del contratto di appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di € 209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato giudizio”, prospettando due separate azioni e frazionando il credito derivante da un unico rapporto giuridico, illecitamente abusando dello strumento processuale.
DECADENZA DALLA DENUNCIA DEI VIZI - ACCETTAZIONE DELLE OPERE
10 La relazione di fine lavori da parte del Direttore dei lavori sottoscritta dall'attore , nonché le prove orali, hanno Parte_1
dimostrato il completamento delle opere, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina speciale sull'appalto,
compreso l'art.1667 co.2 c.c., ai sensi del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”.
Tale onere non è stato rispettato dai Committenti, che nonostante la dichiarazione di fine lavori sia avvenuta il 6.2.2012 (v.
comunicazione al Comune di Piazza Armerina, sottoscritta da ), hanno denunciato i vizi lamentati solo in data Parte_1
18.4.2012, comunicando la natura e l'entità dei danni asseritamente riscontrati dal tecnico di parte ing. . CP_5
Prima di tale data avevano lamentato solo la mancata collocazione delle “persiane” (nota del 2.3.2012), mentre nelle successive missive si erano limitati a generiche richieste di presunti danni, omettendo di adempiere al dovere di contestare la precisa natura dei vizi.
Peraltro, in accordo all'orientamento della Suprema Corte (sent. n.10579/2012), “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art.1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1667 co.1 c.c. “La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili”, come nel caso di specie, atteso che:
- i vizi lamentati sono tutti riconoscibili e non occulti;
- con la dichiarazione di fine lavori sottoscritta il 6.2.2012 ed inviata al Comune di Piazza Armerina, il Committente ha accettato l'opera per come era stata eseguita, non lamentando alcun vizio;
- l'opera deve così intendersi accettata ex art.1665 co. 4 c.c.
CP DELLA CTU - RICHIESTA DI RINNOVAZIONE
Per_ Il Tribunale ha errato nell'accogliere pedissequamente le risultanze della CTU dell'ing. , senza motivare in ordine alle censure mosse dal CTP ing. . Persona_2
Il consulente ha errato:
- nel non riconoscere un corrispettivo per l'esecuzione di opere effettivamente realizzate, solo perché non descritte - a suo
11 dire - con sufficiente esattezza;
- nell'aver irragionevolmente sottostimato il valore delle opere riconosciute;
- nell'aver riconosciuto come erronea l'esecuzione di opere eseguite in realtà correttamente eseguite.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente riconoscere il diritto al pagamento delle opere eseguite per un valore di € 178.559/29, da cui detrarre l'acconto già percepito di € 75.000/00.
In subordine, in considerazione di tutte le superiori censure, si chiede che la Corte disponga la rinnovazione delle indagini peritali, nominando un diverso Consulente.
SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DEL CP_7
Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i lavori sono stati completati in data 6.2.2012, tanto che il certificato di abitabilità/agibilità dell'immobile è stato rilasciato dal Comune di Piazza Armerina il 27.2.2012.
Una volta in possesso di tale certificato, secondo quanto previsto dallo stesso contratto di mutuo, gli attori avrebbero ben potuto ottenere l'erogazione dell'ultima tranche producendolo all'Istituto di credito e ponendo tempestiva fine al periodo di preammortamento.
Infine, si ricordi che il procedimento di ATP, il cui ritardo nella conclusione è indicato come causa che avrebbe impedito di completare i lavori, è stato promosso dagli stessi attori;
quindi è di tutta evidenza che il ritardo non può essere imputato all'Impresa.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI
A fronte dell'esecuzione di opere per l'ammontare di € 178.559,29, è rimasta creditrice nei confronti degli attori CP
della somma di € 103.559,29 oltre iva (totale € 107.701,66).
La tempestiva e completa esecuzione delle opere è dimostrata dalla comunicazione di fine lavori del 6.2.2012, sottoscritta da tutte le parti, compreso dall'attore con valore confessorio, nonchè dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità del
27.2.2012 e dalle dichiarazioni testimoniali.
Sono stati gli stessi attori a conferire l'incarico a di eseguire le opere non originariamente previste, secondo le CP
modalità da essi precisamente indicate (vedi dichiarazioni testimoniali); inoltre, ne hanno concordato l'entità del corrispettivo,
12 secondo il computo metrico in atti.
Si insiste, quindi, nell'integrale accoglimento della richiesta di condanna di e al pagamento del Parte_1 Parte_2
saldo di € 107.701/66, comprensivo di iva.
Infine, si lamenta l'erronea individuazione del termine iniziale di calcolo degli interessi sul credito riconosciuto in sentenza.
Mentre infatti il dispositivo recita “oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo”, in motivazione il Giudice scrive
“incrementato degli interessi legali dalla data dell'emissione della prodotta fattura a saldo (30.06.2012) fino alla decisione.”
Premesso l'errore nell'indicazione della data della fattura, cioè 30.5.2012 anziché 30.6.2012, si lamenta comunque l'erroneità
nell'individuazione del termine iniziale, che avrebbe dovuto essere indicato nel “6.2.2012 sino al soddisfo”, come da domanda riconvenzionale.
SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Dall'accoglimento delle superiori richieste ed eccezioni, discende la condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio e dell'Accertamento Tecnico Preventivo.
Resta contumace l'appellata , nonostante la corretta notifica dell'atto di CP_2
gravame.
Con ordinanza resa il 24.5.2022, la Corte “sospende l'esecuzione della sentenza
n.121/2021 del Tribunale di Enna in data 2 marzo 2021, appellata da e Parte_1
per la somma eccedente l'importo di € 15,000” e, “ritenuto che la causa Parte_2
appare matura per la decisione”, rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione,
concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale e quello incidentale sono infondati e vanno rigettati.
13 Con riferimento al giudizio de quo, sono allegati gli atti pubblici del 30.6.2011 ai rogiti del notaio di Enna, a mezzo cui i coniugi e Persona_3 Parte_1 Parte_2
hanno acquistato, tra l'altro, il fabbricato allo stato rustico sito in Piazza Armerina, contrada
Piano Cannata, censito nel C.F. al foglio 97 particella 873 cat.F/3, nonché stipulato – lo stesso giorno - un contratto di mutuo fondiario con la Controparte_8
, per l'acquisto dell'immobile e il completamento dei lavori edili,
[...]
precisandosi che l'erogazione della tranche finale “sarà subordinata alla produzione della
documentazione atta a comprovare la certificazione di fine lavori, che la parte mutuataria
dovrà fare pervenire entro e non oltre dodici mesi a decorrere dalla data odierna”.
Con scrittura del 5.8.2011 hanno poi commesso appalto alla convenuta Parte_1
, per l'esecuzione dei “lavori di completamento sia Controparte_1
interno che esterno” della casa “composta da un piano seminterrato, un piano terra ed un
primo piano sottotetto”, precisando che (art.1) “i lavori previsti da questo contratto
dovranno … essere finiti entro il giorno 31 del mese di ottobre 2011”, (art.3) “la direzione
dei lavori … è affidata all'arch. ”, (art.5) “per tutti i lavori ed i relativi prezzi a CP_2
misura si rinvia all'allegato preventivo” e (art.7) “per le opere non previste dal presente
contratto, dal progetto e dal computo metrico, i corrispondenti preventivi verranno, volta
per volta approvati per iscritto dal Committente, escludendo ogni diritto dell'Impresa
appaltatrice di percepire corrispettivi per opere non autorizzate…”
Con una seconda scrittura del 2.12.2011, le parti posticipavano l'ultimazione dei lavori al
15.1.2012, precisando che (art.2) “l'importo dei lavori, preventivato dall'Impresa in
€125.412,00 oltre iva, in quanto a € 70.000,00 risulta già pagato a stati di avanzamento,
mentre la restante parte, da conteggiare con eventuali lavori fatti in più o in meno, sarà
pagata come segue ...”
14 Infine, con una terza scrittura del 31.1.2012, le parti pattuivano che “i lavori dovranno
essere ultimati dall'Impresa appaltatrice entro e non oltre il termine del 10 febbraio 2012 …
l'appaltatore sarà tenuto a pagare in favore del committente a titolo di penale una somma
pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo …” e che il pagamento sarà effettuato anche mediante “… erogazione da parte dell'istituto di credito B.C.C. La Riscossa della somma a
saldo del mutuo stipulato dal committente”.
L'incompletezza nella esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa convenuta, più volte contestata dagli attori con ripetute missive del 2.3.2012, 20.3.2012, 16.4.2012 e
26.4.2012, è acclarata dalla relazione tecnica dell'ing. nel procedimento di Persona_4
A.T.P. r.g. 620/2012 (il cui fascicolo risulta acquisto al giudizio con ordinanza del
10.9.2015), ove – riferendosi alla comunicazione di fine lavori del 6.2.2012 sottoscritta e trasmessa dallo stesso committente al Comune di Piazza Armerina, a Parte_1
seguito della quale il 27.2.2012 veniva rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità –
evidenzia (v. pag.11,16,17,18,21) che “sebbene i lavori <
ultimati, in realtà al momento delle visite eseguite dal sottoscritto, le opere non erano
ancora completate (…) le apparecchiature sanitarie non sono state ancora montate e
collegate (…) tutti gli impianti non risultano ancora completati, per cui non sono funzionanti
(…) l'impianto elettrico manca di tutte le prese, gli interruttori, il quadro generale, le
placchette, i punti TV e telefono, etc. …; l'impianto di riscaldamento non è stato ultimato
(…) non sono stati ancora posizionati i termosifoni e l'impianto idrico manca ancora di tutta
la rubinetteria (…) in alcune pareti dello stabile non era stata ancora fissata la finitura
colorata ai silicati, sebbene vi fosse già il fissativo (…). Gli impianti elettrico, idrico e
termico, sebbene muniti di certificazione di conformità, non sono stati completati.”
Sulla base del mandato di “accertare, previa sua descrizione, lo stato dell'immobile di
15 proprietà dei ricorrenti e l'esistenza dei danni dagli stessi lamentati nonché, in caso di
accertamento positivo, le cause che li hanno determinati, le opere necessarie alla loro
rimozione ed il relativo onere economico. Indagine da estendersi, anche, alla
determinazione delle lavorazioni eseguite dall'impresa resistente”, con condivisibili argomentazioni prive di vizi logici, l'indagine peritale eseguita in contraddittorio dal CTU
ing. ha constatato e descritto la realizzazione di tutte le opere eseguite dalla Per_1
Impresa convenuta – al netto di quelle per cui parte attrice ha documentato l'avvenuta esecuzione da parte di terzi successivamente incaricati, nonché di quelle altre lavorazioni riguardo cui la convenuta non ha saputo specificare i dettagli necessari per la loro stima –
quantificandone il corrispettivo totale in € 130.444/62 oltre iva (facendo riferimento al prezziario regionale per quei lavori ove le parti non abbiano pattuito il preventivo scritto),
nonché in € 25.681/67 il costo delle opere necessarie per la eliminazione dei vizi riscontrati (v. pagg. 23-29), consistenti nel ripristino e nella sostituzione dei pannelli termoisolanti inadeguati e senza realizzare la corretta posa in opera, del lamierino coprilista e della copertina in cotto a coronamento del muretto del terrazzo di primo piano,
della tinteggiatura del cornicione, delle soglie dei davanzali delle finestre e di quella di coronamento alla pavimentazione del terrazzo, degli infissi esterni, della guaina liquida sulla terrazza, dei due archi al piano seminterrato;
della fuga e il taglio delle piastrelle del bagno a piano terra, dell'impermeabilizzazione delle pareti al ridosso con il terrapieno al piano seminterrato e nella scala esterna in pietra.
Riguardo quest'ultimi, deve rispondere in solido anche l'arch. (il relativo CP_2
capo di sentenza è comunque coperto dal giudicato), poichè “Il Direttore dei lavori è
tenuto, in virtù delle competenze tecniche di cui deve essere in possesso per l'incarico
affidatogli, ad una «diligentia quam in concreto», da esplicare per l'accertamento della
16 conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, con la conseguenza che
egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune
disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed,
in difetto, di riferirne al committente” (così, ex multis più da recente, Cass. ordinanza n.27045/2024, sent. n. 28947/2022, sent. n.2913/20).
Peraltro, in ordine alla descrizione e quantificazione effettuata dall'ing. nella propria Per_1
relazione, allorquando il motivo di appello è basato sulle osservazioni del CTP svolte nel contradditorio peritale e di cui il CTU ha tenuto conto, secondo la Suprema Corte “Il
Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal
consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (Così, Cass. 9 gennaio
2024 n.800 e, nello stesso senso, Cass. 16 novembre 2022 n.33742, Cass. 5 settembre
2022 n.26051, Cass. 10 giugno 2020 n.11081).
Per quanto attiene specificamente alla contabilizzazione delle opere extra capitolato, ove le parti non hanno pattuito un preventivo scritto e riguardo cui il CTU ha fatto riferimento alla media del prezziario regionale con quelli applicati per lavori similari da imprese del settore edile della provincia di Enna, (precisandosi a pag.39 che “per tali lavori i
committenti hanno formulato le loro rimostranze solamente per la cattiva esecuzione di
17 alcuni di essi, senza eccepire la loro arbitraria esecuzione”), parte attrice non ha assolto alla prova che le stesse fossero state eseguite da terzi e le prove testimoniali raccolte hanno invero comprovato che la parte committente era sistematicamente presente in cantiere, impartendo indicazioni e mai muovendo contestazione alla tipologia delle lavorazioni aggiuntive effettuate.
In materia di appalto di opere edili, l'accordo relativo al contratto non richiede il rispetto di particolari forme per il suo perfezionamento, essendo sufficiente l'incontro di proposta e accettazione e potendo essere provato anche con l'assunzione di testimoni nei limiti di cui all'art.2721 c.c., anche solo con riferimento ai contenuti integrativi rispetto ad un accordo scritto, ad esempio riguardo alla esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli di cui al computo iniziale.
Così, infatti, il teste : “Debbo confermare che i signori e Testimone_1 Pt_1 Parte_2
erano presenti tutti i giorni in cantiere, più volte al giorno, per controllare i lavori e dettare
le modalità di esecuzione degli stessi. Debbo aggiungere che talvolta era presente anche
la figlia del dott. , di cui non ricordo il nome. Debbo inoltre precisare che le direttive Pt_1
da parte dei sigg. venivano impartite direttamente anche a me”. Pt_1
Così il teste : “Sì è vero, i signori e erano sempre presenti Testimone_2 Pt_1 Parte_2
in cantiere e qualsiasi attività veniva controllata dagli stessi, preciso che erano presenti in
cantiere tutti i giorni.”
Per quanto attiene il motivo di appello incidentale di eccepita tardività della contestazione dei vizi, in applicazione della disciplina di cui all'art.1667 c.c. in materia di appalto, è
costante il principio fatto proprio dalla Suprema Corte, che ha statuito che “In caso di
omesso completamento dell'opera [n.d.r. come nel caso di specie], e qualora questa, per
la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in
18 tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt.1667 e 1668 c.c., che
richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera, ma, in applicazione della
disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo
secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da
giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere
direttamente al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via giudiziale
che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il
risarcimento del danno” (Così, Cass sent. n.7861/2021, ma anche sent. n.3786/2010).
Dunque, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che in tema di contratto d'appalto,
le disposizioni di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione - la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale dettata dagli artt.1453 e 1455 c.c (ex multis, Cass. sent. n. 6284/2015 e sent. n.13983/2011), e trovano applicazione in assenza di una formale denuncia di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del
Committente di accettare l'opera senza riserve, diversamente non potendosi identificare la mera presa in consegna dell'opera con l'accettazione della stessa e, dunque, con una rinuncia a far valere la garanzia.
Per quanto attiene l'invocata applicazione dalla clausola penale pattuita nella scrittura del
31.1.2012, a mezzo cui le parti pattuivano che “i lavori dovranno essere ultimati
dall'Impresa appaltatrice entro e non oltre il termine del 10 febbraio 2012 (…) l'appaltatore
sarà tenuto a pagare in favore del committente a titolo di penale una somma pari a
€1.000,00 per ogni giorno di ritardo …”, è evidente che le parti hanno convenuto una penale per il solo ritardo, quindi la stessa non può valere anche nella diversa ipotesi dell'inadempimento. Ne discende che nel caso in cui la parte lamenti l'inadempimento
19 definitivo (come nel caso di specie), la penale non può essere operante nei confronti di questo secondo evento (così, Cass. sent. n.23706/2009, sent. n.16492/2002).
Quale ulteriore ragione di danno partito, gli attori allegano di avere contratto per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile un mutuo dell'importo di € 280.000/00 in data 30.6.2011,
pattuendosi espressamente che l'erogazione della tranche finale di € 40.000/00 “a saldo
mutuo, ponendo fine anticipatamente al periodo di preammortamento ed iniziando il
periodo dell'ammortamento (…) sarà subordinata alla produzione della documentazione
atta a comprovare la certificazione di fine lavori, che la parte mutuataria dovrà fare
pervenire entro e non oltre dodici mesi a decorrere dalla data odierna”.
Allegano gli attori che l'erogazione della residua somma di € 40.000/00 è tuttavia avvenuta solo in data 13.3.2013, concludendosi il periodo di preammortamento dopo una proroga dal 30.6.2012 al 31.3.2013 concessa dalla , con Controparte_8
sua comunicazione del 18.6.2012.
Per l'effetto, gli attori mutuatari lamentano aver dovuto sopportare l'onere degli ulteriori interessi passivi a causa del dilatarsi del periodo di preammortamento, che non avrebbero dovuto subire se i lavori fossero stati ultimati entro il 10.2.2012, poiché la Banca ha provveduto all'erogazione del saldo finale del mutuo solo dopo che sia stato possibile completare i lavori conferendo incarico ad altra ditta. successivamente all'accertamento tecnico preventivo.
e hanno prodotto l'attestazione rilasciata dalla Banca in Parte_1 Parte_2
data 26.4.2013, dalla quale si evince che hanno dovuto corrispondere € 7.595/00 a titolo di interessi per il periodo dall'1.7.2012 al 13.3.2013.
Per l'effetto, tenuto conto che l si è concluso col deposito dell'elaborato peritale in CP_9
data 4.1.2013 e che è acclarata l'inadempienza della Impresa convenuta nel
20 completamento delle opere (nonostante la formale comunicazione di fine lavori finalizzata all'ottenimento della certificazione di agibilità/abitabilità del Comune di Piazza Armerina),
l'aggravio degli interessi di preammortamento deve considerarsi riconducibile alla inadempienza della convenuta CP
Per quanto attiene alla ragione di appello incidentale dell'eccepita inammissibilità della domanda per asserito frazionamento del credito, considerata la richiesta degli attori di
“condannare … al pagamento della penale prevista dall'art.2 della seconda CP
integrazione del contratto di appalto del 31/01/2011, limitando la condanna alla somma di
€ 209.000,00, con riserva di chiedere la residua somma di € 120.000,00 in separato
giudizio”, il motivo è assorbito dal rigetto della domanda sul punto, come sopra ragionato.
Con riferimento all'ulteriore motivo di appello incidentale, circa la data di decorrenza deli interessi delle somme dovute all'Impresa, il Tribunale correttamente attualizza l'importo dalla data di emissione della fattura (30.6.2012) alla data della statuizione, di poi prevedendo il pagamento degli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo,
conseguendo che il gravame anche sul punto è infondato.
Così, infatti, il corretto ragionamento del Tribunale:
“In definitiva, gli attori risultano creditori nei confronti di e dell'arch. in CP CP_2
solido, della somma di € 30.879,58 (€ 28.748,94 + € 2.130,64 per interessi legali dal
20.03.2012 alla data della decisione), nonché nei confronti della sola Società appaltatrice
della somma di € 7.971,66 (€ 7.595,00 + € 376,66 per interessi legali dal 13.03.2013 alla
data della decisione), per un totale complessivo di € 38.851,24.
L'attrice in riconvenzionale è creditrice nei confronti degli attori della somma di CP
€64.729,95, pari all'importo dei lavori quantificato dal CTU in € 130.440,62, incrementato
dell'IVA agevolata al 4%, la cui applicazione risulta dalla fattura prodotta dall'impresa,
21 detratto l'acconto di € 75.000,00 incontestatamente pagato dai committenti, e
incrementato degli interessi legali (€ 4.071,71) dalla data dell'emissione della prodotta
fattura a saldo (30.06.2012) fino alla decisione.
Trattandosi di debiti reciprocamente fondati su un'unica vicenda contrattuale, può essere
operata la compensazione “atecnica”, con la condanna degli attori al pagamento in favore
dell'impresa della residua somma di € 25.878,71, oltre interessi al tasso legale dalla
decisione al soddisfo (…).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1313 2013 R.G. G.,
disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa
- condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del leg. rappr. , della somma di Controparte_1 Controparte_1
€ 25.878,71, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.”
Infine, con riferimento alle spese di giudizio di merito comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva ex art.669 c.p.c., appare corretta la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle stesse nella pluralità di domande contrapposte formulate.
Di qui il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di gravame tra le sole parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.256/2021 R.G. cont., conferma la sentenza n.121/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 1.3.2021 e depositata il 2.3.2021.
Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
22 Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante principale ed a quello incidentale, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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