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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2922/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2922/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv.ti Paola Carpi e Camilla Carpi)
e nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Greta Pierguidi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
02/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in data 22/09/2001 in
Bagnacavallo (RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 43, p. II, serie A, anno 2001;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale in maniera condivisa per quanto attiene le decisioni di maggiore importanza, mentre per le decisioni di carattere ordinario la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
3) I genitori, al fine di dare piena e completa attuazione al principio di bigenitorialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater c.c., si impegnano ed obbligano reciprocamente a darsi diretta e preventiva comunicazione per tutto quanto attenga le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi congiuntamente tenendo in previa considerazione interesse, capacità ed inclinazioni naturali della minore.
4) , tenuto conto dell'età (anni 16) trascorrerà con il padre, previo accordo con la madre: Per_1
a) un week end dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera prima dell'orario di cena - nel periodo scolastico- durante le vacanze estive - dal sabato mattina fino alla domenica sera prima dell'orario di cena, alternato con un week end da individuarsi o nella giornata del sabato o nella giornata della domenica, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della minore. Gli altri due weekend al mese alternati, li trascorrerà con la madre. Per_1
b) , stante l'età potrà individuare direttamente con il padre un pomeriggio infrasettimanale Per_1 che trascorrerà con lo stesso, con obbligo di quest'ultimo di comunicarlo alla madre.
5) Le vacanze scolastiche estive saranno suddivise fra i due genitori con la possibilità di prevedere uno o più periodi continuativi. trascorrerà una settimana continuativa di vacanza con il padre Per_1 ed una con la madre. Fatta salva la possibilità di concordare ulteriori periodi di vacanza da trascorrere con l'uno e con l'altro genitore.
I rispettivi periodi saranno concordati fra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato accordo entro il suddetto termine, il periodo di vacanza verrà scelto negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre e comunicato entro il 15 maggio all'altro genitore.
A suddetta clausola verrà data esecuzione a far data dall'anno 2026.
Ciascuno dei genitori trascorrerà con metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno Per_1 il primo periodo (dal 24/12 al 30 dicembre) al secondo periodo (dal 31/12 al 06/01), salvo diverso accordo tra i genitori. Tale modalità verrà attuata a partire dal Natale 2025 ed il primo periodo verrà trascorso da con la madre. Per_1
Le vacanze di Pasqua da intendersi coincidenti con le giornate del sabato, domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente dalla minore con ciascuno dei genitori, quelle del 2026 saranno di competenza della madre. Salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori.
6) Le parti si impegnano ad offrirsi reciproca disponibilità ad eventuali modifiche ai tempi di visita qualora sia necessario per sopravvenute eIGenze di salute e/o di lavoro, tenuto altresì conto della volontà della minore . Per_1
Con riferimento all'accompagnamento agli allenamenti, alle partite, nonché agli eventi ludici, della minore e della maggiorenne , i genitori si impegnano a suddividere equamente i Per_1 Per_2 trasporti resi necessari per l'espletamento delle suddette attività, previa calendarizzazione settimanale delle disponibilità di entrambi, da condividere entro la domenica della settimana precedente.
Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a garantire la conservazione di rapporti IGnificativi con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) L'immobile sito in NO (RA), Via Bruno Buozzi n.46, in comproprietà dei coniugi, adibito a casa famigliare, è assegnato alla IG.ra che vi risiederà unitamente alle figlie, fino a Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultime.
Le spese ordinarie per il mantenimento dello stesso, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, saranno sopportate dalla IG.ra mentre, le spese straordinarie che si rendessero necessarie Pt_1 per il mantenimento dello stesso saranno suddivise al 50%. Tra queste ultime, andranno ricomprese le spese di installazione dell'impianto di condizionamento, previa condivisione da parte dei comproprietari dei preventivi di spesa. 8) La IG.ra provvederà alla voltura delle utenze con addebito delle stesse sul proprio conto Pt_1 corrente personale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I coniugi si impegnano, altresì, ad estinguere il conto corrente comune con suddivisione della provvista al 50% entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso.
9) Il padre corrisponderà la somma complessiva di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna figlia) a titolo di assegno per il mantenimento di e a far data dalla sottoscrizione del presente Per_1 Per_2 ricorso, entro il giorno 20 di ogni mese in via anticipata, oltre rivalutazione Istat prendendo come base di riferimento la data di sottoscrizione del presente ricorso mediante versamento sul conto corrente BANCA INTESA S. PAOLO IBAN: [...] intestato alla IG.ra
. Parte_1
10) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario, per le figlie e , così individuate e ripartite come da Protocollo adottato dal Tribunale Per_2 Per_1 di Ravenna, che di seguito si trascrive:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite senza pernottamento, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eIGenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco, se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico.
B. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora, opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN e in generali i trattamenti medici in libera professione;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro ivi comprendendosi l'acquisto del relativo corredo sportivo o dello strumento musicale).
- Le parti integrano il presente protocollo ritenendo spese straordinarie l'acquisto di tablet o computer, nonché, le spese inerenti al conseguimento della patente di guida e/o patente per ciclomotori.
- Per il pagamento delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a presentare entro la fine di ogni mese, tutti i documenti che dovranno riportare i dati delle minori, al fine della riconducibilità delle spese a quest'ultime, nonché ai fini della detraibilità fiscale. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, con possibilità di compensare gli importi a tale titolo rispettivamente dovuti.
Qualora l'entità della spesa straordinaria sia superiore all'importo di € 1.000,00, ferma la necessità di previo accordo, i genitori si accordano affinché ciascuno provveda al pagamento della propria quota direttamente al professionista che ha erogato la prestazione.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente, entro giorni 7 (sette) (comunque nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
11) Le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno e a tal fine le parti si impegnano ed obbligano a consegnarsi tempestivamente tutta la documentazione necessaria.
12) I genitori si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre e pertanto il IG. si impegna e si obbliga a sottoscrivere i documenti necessari Parte_1 CP_1 per l'erogazione dello stesso e a non richiederlo, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
13) I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti per cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento.
14) Con l'adempimento degli obblighi di cui al presente punto le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altro per le causali di cui sopra.
15) Spese per il presente procedimento compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2922/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv.ti Paola Carpi e Camilla Carpi)
e nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Greta Pierguidi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
02/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in data 22/09/2001 in
Bagnacavallo (RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 43, p. II, serie A, anno 2001;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bagnacavallo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale in maniera condivisa per quanto attiene le decisioni di maggiore importanza, mentre per le decisioni di carattere ordinario la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
3) I genitori, al fine di dare piena e completa attuazione al principio di bigenitorialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 quater c.c., si impegnano ed obbligano reciprocamente a darsi diretta e preventiva comunicazione per tutto quanto attenga le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi congiuntamente tenendo in previa considerazione interesse, capacità ed inclinazioni naturali della minore.
4) , tenuto conto dell'età (anni 16) trascorrerà con il padre, previo accordo con la madre: Per_1
a) un week end dal sabato all'uscita di scuola fino alla domenica sera prima dell'orario di cena - nel periodo scolastico- durante le vacanze estive - dal sabato mattina fino alla domenica sera prima dell'orario di cena, alternato con un week end da individuarsi o nella giornata del sabato o nella giornata della domenica, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della minore. Gli altri due weekend al mese alternati, li trascorrerà con la madre. Per_1
b) , stante l'età potrà individuare direttamente con il padre un pomeriggio infrasettimanale Per_1 che trascorrerà con lo stesso, con obbligo di quest'ultimo di comunicarlo alla madre.
5) Le vacanze scolastiche estive saranno suddivise fra i due genitori con la possibilità di prevedere uno o più periodi continuativi. trascorrerà una settimana continuativa di vacanza con il padre Per_1 ed una con la madre. Fatta salva la possibilità di concordare ulteriori periodi di vacanza da trascorrere con l'uno e con l'altro genitore.
I rispettivi periodi saranno concordati fra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancato accordo entro il suddetto termine, il periodo di vacanza verrà scelto negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre e comunicato entro il 15 maggio all'altro genitore.
A suddetta clausola verrà data esecuzione a far data dall'anno 2026.
Ciascuno dei genitori trascorrerà con metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno Per_1 il primo periodo (dal 24/12 al 30 dicembre) al secondo periodo (dal 31/12 al 06/01), salvo diverso accordo tra i genitori. Tale modalità verrà attuata a partire dal Natale 2025 ed il primo periodo verrà trascorso da con la madre. Per_1
Le vacanze di Pasqua da intendersi coincidenti con le giornate del sabato, domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse alternativamente dalla minore con ciascuno dei genitori, quelle del 2026 saranno di competenza della madre. Salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori.
6) Le parti si impegnano ad offrirsi reciproca disponibilità ad eventuali modifiche ai tempi di visita qualora sia necessario per sopravvenute eIGenze di salute e/o di lavoro, tenuto altresì conto della volontà della minore . Per_1
Con riferimento all'accompagnamento agli allenamenti, alle partite, nonché agli eventi ludici, della minore e della maggiorenne , i genitori si impegnano a suddividere equamente i Per_1 Per_2 trasporti resi necessari per l'espletamento delle suddette attività, previa calendarizzazione settimanale delle disponibilità di entrambi, da condividere entro la domenica della settimana precedente.
Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a garantire la conservazione di rapporti IGnificativi con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) L'immobile sito in NO (RA), Via Bruno Buozzi n.46, in comproprietà dei coniugi, adibito a casa famigliare, è assegnato alla IG.ra che vi risiederà unitamente alle figlie, fino a Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultime.
Le spese ordinarie per il mantenimento dello stesso, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, saranno sopportate dalla IG.ra mentre, le spese straordinarie che si rendessero necessarie Pt_1 per il mantenimento dello stesso saranno suddivise al 50%. Tra queste ultime, andranno ricomprese le spese di installazione dell'impianto di condizionamento, previa condivisione da parte dei comproprietari dei preventivi di spesa. 8) La IG.ra provvederà alla voltura delle utenze con addebito delle stesse sul proprio conto Pt_1 corrente personale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
I coniugi si impegnano, altresì, ad estinguere il conto corrente comune con suddivisione della provvista al 50% entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso.
9) Il padre corrisponderà la somma complessiva di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna figlia) a titolo di assegno per il mantenimento di e a far data dalla sottoscrizione del presente Per_1 Per_2 ricorso, entro il giorno 20 di ogni mese in via anticipata, oltre rivalutazione Istat prendendo come base di riferimento la data di sottoscrizione del presente ricorso mediante versamento sul conto corrente BANCA INTESA S. PAOLO IBAN: [...] intestato alla IG.ra
. Parte_1
10) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario, per le figlie e , così individuate e ripartite come da Protocollo adottato dal Tribunale Per_2 Per_1 di Ravenna, che di seguito si trascrive:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite senza pernottamento, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eIGenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco, se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico.
B. SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora, opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN e in generali i trattamenti medici in libera professione;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro ivi comprendendosi l'acquisto del relativo corredo sportivo o dello strumento musicale).
- Le parti integrano il presente protocollo ritenendo spese straordinarie l'acquisto di tablet o computer, nonché, le spese inerenti al conseguimento della patente di guida e/o patente per ciclomotori.
- Per il pagamento delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a presentare entro la fine di ogni mese, tutti i documenti che dovranno riportare i dati delle minori, al fine della riconducibilità delle spese a quest'ultime, nonché ai fini della detraibilità fiscale. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, con possibilità di compensare gli importi a tale titolo rispettivamente dovuti.
Qualora l'entità della spesa straordinaria sia superiore all'importo di € 1.000,00, ferma la necessità di previo accordo, i genitori si accordano affinché ciascuno provveda al pagamento della propria quota direttamente al professionista che ha erogato la prestazione.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente, entro giorni 7 (sette) (comunque nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
11) Le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno e a tal fine le parti si impegnano ed obbligano a consegnarsi tempestivamente tutta la documentazione necessaria.
12) I genitori si accordano affinché l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre e pertanto il IG. si impegna e si obbliga a sottoscrivere i documenti necessari Parte_1 CP_1 per l'erogazione dello stesso e a non richiederlo, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
13) I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti per cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento.
14) Con l'adempimento degli obblighi di cui al presente punto le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altro per le causali di cui sopra.
15) Spese per il presente procedimento compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè