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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11683/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
AL BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11683/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...] ivi residente in [...]2 Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi C.F._1 Parte_2
residente in [...], , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] con residenza a TO (SR) via Albergotti Francesco
,n.10 124, , nata a [...] il il C.F._3 Parte_4
28.07.1978 ed ivi residente in [...]
, , , nato a [...] il
[...] C.F._4 Controparte_1
25.02.1983 residente a [...]
, nata a [...] il [...] e residente a C.F._5 Parte_5
Part IO (PV) in via G. Bargigia 9 A (figlia , Parte_3
pagina 1 di 10 , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._6 Parte_6
residente in [...]6 (figlia di , Parte_2
, , nato a [...] il [...] ed C.F._7 Parte_7
ivi residente in [...]6 (figlio di Parte_2
, congiunti di , tutti rappresentati e difesi C.F._8 Persona_1
dall'avv. Margherita Persiani e dall'Avv. Daniela Salvi del Foro di Genova per mandato in atti ed entrambe con studio in Genova via San Sebastiano 4/3, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesco Saccone in Catania via Enna 6;
- parte attrice -
contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via del Bosco n. 105, P. IVA:
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati P.IVA_1
LE RI e CA RI, presso il cui studio in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 26 luglio 2019 gli attori indicati in epigrafe esponevano pagina 2 di 10 quanto segue: “La SI.ra nata a [...] il [...]è deceduta Persona_1
in data 16 Aprile 2017 all'Ospedale di Lentini, ove era stata nuovamente ricoverata a qualche giorno dalle dimissioni dalla Struttura ospedaliera Clinica
Morgagni. Precisamente, dopo il periodo in terapia intensiva della Clinica
Morgagni, era passata alla Lungodegenza di detto nosocomio dal 17.02.2017 al
25.03.2017.
Durante tale ricovero avvenuto per l'insufficienza respiratoria da cui la paziente era afflitta, quest'ultima aveva contratto un'infezione nosocomiale.
Invero, consta a chi scrive, supportata dalla documentazione medica che si produce, che la SI.ra , congiunta degli attori, veniva trasportata dai Persona_1
militi del soccorso del 118 dal Presidio Ospedaliero Trigona di TO alla Terapia
Intensiva della Clinica Morgagni di Catania, affetta da insufficienza respiratoria.
Era il 24.01.2017
Dalla storia clinica emerge che la predetta SI.ra era in cura con Per_1
trattamento inalatorio già da qualche anno per Broncopatia cronica ostruttiva, in termini medici BCPO.
Di ciò i sanitari della Clinica Morgagni avrebbero dovuto tenere in adeguata considerazione nei diversi sistemi terapici adottati.
I parametri vitali all'ingresso nel reparto di terapia intensiva manifestavano pressione arteriosa pari a 115/60 mmhg e attività ritmica cardiaca e una frequenza di n 65 battiti per minuto;
veniva quindi sedata ed intubata.
Ciò nonostante, nei primi giorni del ricovero, la paziente per quanto intubata, manteneva un decorso costante e normale e ciò si evince dagli esami di
pagina 3 di 10 laboratorio nella norma;
dal diario clinico risulta che il 27.01.2017 la paziente era vigile, collaborante e con discreto mantenimento dei valori dell'emogasanalisi.
In data 30 gennaio 2017 veniva eseguita broncocoltura che dava esito negativo per la crescita batterica.
Nonostante i tentativi di liberare la paziente dal respiratore, la SI.ra Per_1
rimaneva incapace di respirare autonomamente, a tal punto che in data 3 febbraio
2017, considerato il quadro clinico respiratorio, i medici della clinica Morgagni optavano per l'intervento di tracheotomia.
La paziente rimaneva in ventilazione meccanica tramite cannula tracheostomica.
In data 9.02.2017 la paziente si presentava vigile e collaborativa e in buone condizioni, con compenso ventilatorio in vam. Migliorando le condizioni cliniche, in data 17.02.2017 la SI.ra veniva trasferita al reparto di lungodegenza Per_1
della stessa struttura sanitaria, così da proseguire il monitoraggio dei parametri vitali e per seguire un programma di riabilitazione funzionale respiratoria e motoria.
Le condizioni cliniche erano stabili, la paziente era tracheomizzata con catetere venoso centrale e vescicale.
Nei primi giorni di ricovero presso la Lungodegenza, la paziente effettuava il trattamento riabilitativo.
La degenza proseguiva con il trattamento riabilitativo.
In data 2 marzo 2017 la sig.ra presentava un forte prurito e presenza di Per_1
esantema alla schiena, glutei e inguine. Le veniva, quindi, somministrato dell'antistaminico.
pagina 4 di 10 In data 5.03.2017 la paziente presentava febbricola, eritema e prurito diffuso, tanto da richiedere somministrazione di EL (cortisonico).
I sanitari si avvedevano dell'aumento febbrile e ritenevano opportuno rimuovere il catetere venoso centrale per farne analizzare la punta: ne seguiva visita dall'infettivologo in data 6.03.2017 che somministrava Trimeton intramuscolo.
Il giorno successivo la SI.ra evidenziava ulteriore forte sintomatologia di Per_1
prurito ed eritema esteso al viso, che determinava i sanitari a trattarla con ulteriori fiale di Bentalan. Nella stessa giornata la paziente manifestava un broncospasmo ed il giorno dopo, il giorno 8.03.2017, le veniva rimossa la cannula tracheostomica.
In data 11.03.2017 i sanitari richiedevano broncocoltura ed il risultato allarmante dell'esame batteriologico metteva in evidenza il microrganismo denominato
'ACINETOBACTER BAUMANNII.
Il giorno 14.03.2017 i sanitari facevano rimuovere il catetere vescicale ed eseguire un broncolavaggio con l'aspirazione delle secrezioni che risultavano importanti. Stante la persistenza delle secrezioni bronchiali, in data 22.03.2017 veniva eseguita altra broncocoltura, il cui esito confermava la persistenza del microrganismo denominato 'ACINETOBACTER CP_3
Ciò nonostante, i sanitari in data 25.03.2017 dimettevano la paziente con diagnosi
'Esiti di insufficienza respiratoria, Infezione respiratoria da CI
UM, infezioni urinarie'.
Alla dimissione, i sanitari della Clinica Morgagni consigliavano di eseguire a 10 giorni dalle dimissioni gli esami ematochimici e prescrivevano i seguenti farmaci:
pagina 5 di 10 AR (per problemi di circolazione/venosi), LA (diuretico), LD (per trattare l'ipertensione), AN (per ridurre la secrezione gastrica), FO
(viene usato come antidoto contro i medicinali che impediscono l'azione dell'acido folico, nonché per trattare le anemie), CO (per le infezioni da batteri), IN (per infezioni da microrganismi), AC (per ridurre le infiammazioni ad esempio ai polmoni o per le dermatiti da contatto).
Nel peggiorare delle condizioni specialmente respiratorie della SI.ra , Per_1
Contr quest'ultima veniva trasportata presso l'Ospedale di Lentini dell' di Siracusa
e ricoverata presso la Divisione Geriatria in data 31.03.2017.
Nella relativa cartella si può leggere che la paziente era stata dimessa dalla
Lungodegenza della Clinica Morgagni ove era stata ricoverata dal 17.02.2017 al
25.03.2017 con diagnosi 'Esiti di insufficienza respiratoria in paziente tracheostomizzata con supporto ventilatorio, al momento delle dimissioni veniva proposto schema terapeutico con terapia antibiotica e colimicina per l'infezione da acinetobacter baumannii… Contattato il reparto di malattie infettive di
Siracusa, lo stesso negava disponibilità al ricovero della paziente e proponeva consulenza infettivologica.. il consulente infettivologo, vista la documentazione, proponeva comunque terapia antibiotica…'.
Durante la degenza in tale ospedale veniva contattato anche il reparto Malattie infettive di Ragusa, che non dava però disponibilità per il ricovero.
Nonostante l'intensità delle cure all'Ospedale di Lentini, la SI.ra non Per_1
migliorava ed, anzi, in data 16.04.2017 presentava un improvviso arresto cardiaco con seguente decesso, nonostante le manovre rianimatorie”.
pagina 6 di 10 Ciò premesso, gli attori, ritenendo responsabile parte convenuta in relazione alla morte della proprio congiunta, chiedevano quanto segue: “accertare e dichiarare la responsabilità del centro clinico diagnostico partita iva CP_2
, con sede in catania via del bosco 105 in persona del direttore P.IVA_1
generale per il decesso della sig.ra e per l'effetto, condannare il Persona_1
centro clinico diagnostico a corrispondere agli attori per le CP_2
causali di cui in premessa l'importo complessivo di € 1.613.100,00=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, o la somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta nell'ambito della competenza del giudice adito oltre la valutazione del danno patrimoniale patito dalla sig.ra di ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Veniva disposta CTU medico legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità della convenuta in relazione alla morte di , dopo aver attentamente Persona_1
esaminato tutte le puntuali deduzioni delle parti le parti nonché le risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nell'ambito del presente procedimento, precisandosi che tali risultanze sono pienamente puntuali ed attendibili così da rigettarsi nuovamente la richiesta di parte attrice di rinnovazione della c.t.u., reiterata anche in sede di comparsa conclusionale.
Si osserva che dalla documentazione sanitaria presente in atti è emerso che Per_1
durante la permanenza presso il
[...] Controparte_2
pagina 7 di 10 Morgagni” di Catania, considerata l'elevata fragilità determinata dalle patologie di base, ha acquisito più germi, tra cui La de cuius era in Persona_2
effetti giunta in condizioni critiche presso il reparto di Terapia intensiva della
Clinica Morgagni di Catania ed è stata sottoposta, considerata la grave insufficienza respiratoria, a tracheotomia e collegata al C-PAP, nonché a posizionamento di catetere venoso centrale e catetere vescicale;
si concorda nel ritenere che la presenza da CI UM da esame colturale di broncoaspirato, nonchè i riscontri di batteri in successivi esami colturali delle urine, correlati al livello di assistenza in persona a lungo allettata e portatrice anche di catetere vescicale, conducono a ritenere che la loro evidenza rappresenti una semplice colonizzazione piuttosto che una azione patogena, che in realtà non si è mai manifestata come stato di sepsi, né semplicemente come danno di organo o di apparato. Da ciò si ricava che deve assolutamente escludersi che la lamentata contrazione dell'CI II e di altri batteri riscontarti nell'esame colturale delle urine abbia agito da causa o concausa per la determinazione del decesso di . Persona_1
Contrariamente a quanto lamentato dagli attori in seno alla comparsa conclusionale, i consulenti d'ufficio hanno puntualmente risposto ai rilievi critici svolti dai consulenti di parte attrice, confermando in maniera assolutamente corretta le risultanze della CTU. I consulenti d'ufficio hanno ribadito la differenza tra colonizzazione e infezione e l'assenza di qualsiasi danno d'organo o di apparato che sottende allo stato di sepsi;
al riguardo è stato correttamente evidenziato che la sepsi è una sindrome clinica di disfunzioni organiche pagina 8 di 10 potenzialmente letale causata da una risposta di sregolata all'infezione, non ravvisabile assolutamente nella specie. In realtà, deve ribadirsi che la contrazione dell'CI II e di batteri riscontarti nell'esame colturale delle urine, in soggetto affetto da severa insufficienza respiratoria, tracheostomizzata con supporto ventilatorio, allettato, con catetere vescicale e catetere venoso centrale, non abbia determinato causalmente e/o concausalmente il decesso dello stesso.
Inoltre, erroneamente parte attrice ha contestato la dimissione dal reparto di lungodegenza della clinica Morgani, ritenendo tale comportamento colposo. In realtà, nei reparti di Lungodegenza vengono ricoverati i malati che dopo aver superato la fase acuta della malattia hanno necessità di un periodo di osservazione o riabilitazione con assistenza clinica ed infermieristica garantita nelle 24 ore.
Trattasi, solitamente di pazienti anziani e non autosufficienti, affetti da forme morbose croniche che necessitano di trattamenti fisioterapici e assistenza sanitaria finalizzata a ottenere un miglioramento della condizione di malattia o a impedirne il peggioramento. Nella specie, per come anche evidenziato dai CTU, durante il ricovero è stata prestata tutta l'assistenza necessaria alla paziente, già stabilizzata nel precedente ricovero presso la stessa Casa di Cura, ove era giunta in condizioni critiche.
In ultimo, va evidenziato che la paziente dimessa dalla Lungodegenza della casa di Cura Morgagni in data 23 marzo 2017 veniva ricoverata in data 31 marzo 2017,
Contr presso il reparto di Geriatria dello Ospedale di Lentini dell' di Siracusa, ove fu sottoposta, tra l'altro, a consulenza infettivologica, al termine della quale veniva pagina 9 di 10 proposta terapia antibiotica specifica e confermata la non contagiosità della paziente.
In definitiva, non sussiste alcuna responsabilità della convenuta in relazione alla morte della de cuius.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11683/19 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali che liquida in euro 29.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 25 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
AL BA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11683/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...] ivi residente in [...]2 Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi C.F._1 Parte_2
residente in [...], , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] con residenza a TO (SR) via Albergotti Francesco
,n.10 124, , nata a [...] il il C.F._3 Parte_4
28.07.1978 ed ivi residente in [...]
, , , nato a [...] il
[...] C.F._4 Controparte_1
25.02.1983 residente a [...]
, nata a [...] il [...] e residente a C.F._5 Parte_5
Part IO (PV) in via G. Bargigia 9 A (figlia , Parte_3
pagina 1 di 10 , nata a [...] il [...] ed ivi C.F._6 Parte_6
residente in [...]6 (figlia di , Parte_2
, , nato a [...] il [...] ed C.F._7 Parte_7
ivi residente in [...]6 (figlio di Parte_2
, congiunti di , tutti rappresentati e difesi C.F._8 Persona_1
dall'avv. Margherita Persiani e dall'Avv. Daniela Salvi del Foro di Genova per mandato in atti ed entrambe con studio in Genova via San Sebastiano 4/3, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesco Saccone in Catania via Enna 6;
- parte attrice -
contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via del Bosco n. 105, P. IVA:
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati P.IVA_1
LE RI e CA RI, presso il cui studio in Catania, Viale XX
Settembre n. 45/G, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 26 luglio 2019 gli attori indicati in epigrafe esponevano pagina 2 di 10 quanto segue: “La SI.ra nata a [...] il [...]è deceduta Persona_1
in data 16 Aprile 2017 all'Ospedale di Lentini, ove era stata nuovamente ricoverata a qualche giorno dalle dimissioni dalla Struttura ospedaliera Clinica
Morgagni. Precisamente, dopo il periodo in terapia intensiva della Clinica
Morgagni, era passata alla Lungodegenza di detto nosocomio dal 17.02.2017 al
25.03.2017.
Durante tale ricovero avvenuto per l'insufficienza respiratoria da cui la paziente era afflitta, quest'ultima aveva contratto un'infezione nosocomiale.
Invero, consta a chi scrive, supportata dalla documentazione medica che si produce, che la SI.ra , congiunta degli attori, veniva trasportata dai Persona_1
militi del soccorso del 118 dal Presidio Ospedaliero Trigona di TO alla Terapia
Intensiva della Clinica Morgagni di Catania, affetta da insufficienza respiratoria.
Era il 24.01.2017
Dalla storia clinica emerge che la predetta SI.ra era in cura con Per_1
trattamento inalatorio già da qualche anno per Broncopatia cronica ostruttiva, in termini medici BCPO.
Di ciò i sanitari della Clinica Morgagni avrebbero dovuto tenere in adeguata considerazione nei diversi sistemi terapici adottati.
I parametri vitali all'ingresso nel reparto di terapia intensiva manifestavano pressione arteriosa pari a 115/60 mmhg e attività ritmica cardiaca e una frequenza di n 65 battiti per minuto;
veniva quindi sedata ed intubata.
Ciò nonostante, nei primi giorni del ricovero, la paziente per quanto intubata, manteneva un decorso costante e normale e ciò si evince dagli esami di
pagina 3 di 10 laboratorio nella norma;
dal diario clinico risulta che il 27.01.2017 la paziente era vigile, collaborante e con discreto mantenimento dei valori dell'emogasanalisi.
In data 30 gennaio 2017 veniva eseguita broncocoltura che dava esito negativo per la crescita batterica.
Nonostante i tentativi di liberare la paziente dal respiratore, la SI.ra Per_1
rimaneva incapace di respirare autonomamente, a tal punto che in data 3 febbraio
2017, considerato il quadro clinico respiratorio, i medici della clinica Morgagni optavano per l'intervento di tracheotomia.
La paziente rimaneva in ventilazione meccanica tramite cannula tracheostomica.
In data 9.02.2017 la paziente si presentava vigile e collaborativa e in buone condizioni, con compenso ventilatorio in vam. Migliorando le condizioni cliniche, in data 17.02.2017 la SI.ra veniva trasferita al reparto di lungodegenza Per_1
della stessa struttura sanitaria, così da proseguire il monitoraggio dei parametri vitali e per seguire un programma di riabilitazione funzionale respiratoria e motoria.
Le condizioni cliniche erano stabili, la paziente era tracheomizzata con catetere venoso centrale e vescicale.
Nei primi giorni di ricovero presso la Lungodegenza, la paziente effettuava il trattamento riabilitativo.
La degenza proseguiva con il trattamento riabilitativo.
In data 2 marzo 2017 la sig.ra presentava un forte prurito e presenza di Per_1
esantema alla schiena, glutei e inguine. Le veniva, quindi, somministrato dell'antistaminico.
pagina 4 di 10 In data 5.03.2017 la paziente presentava febbricola, eritema e prurito diffuso, tanto da richiedere somministrazione di EL (cortisonico).
I sanitari si avvedevano dell'aumento febbrile e ritenevano opportuno rimuovere il catetere venoso centrale per farne analizzare la punta: ne seguiva visita dall'infettivologo in data 6.03.2017 che somministrava Trimeton intramuscolo.
Il giorno successivo la SI.ra evidenziava ulteriore forte sintomatologia di Per_1
prurito ed eritema esteso al viso, che determinava i sanitari a trattarla con ulteriori fiale di Bentalan. Nella stessa giornata la paziente manifestava un broncospasmo ed il giorno dopo, il giorno 8.03.2017, le veniva rimossa la cannula tracheostomica.
In data 11.03.2017 i sanitari richiedevano broncocoltura ed il risultato allarmante dell'esame batteriologico metteva in evidenza il microrganismo denominato
'ACINETOBACTER BAUMANNII.
Il giorno 14.03.2017 i sanitari facevano rimuovere il catetere vescicale ed eseguire un broncolavaggio con l'aspirazione delle secrezioni che risultavano importanti. Stante la persistenza delle secrezioni bronchiali, in data 22.03.2017 veniva eseguita altra broncocoltura, il cui esito confermava la persistenza del microrganismo denominato 'ACINETOBACTER CP_3
Ciò nonostante, i sanitari in data 25.03.2017 dimettevano la paziente con diagnosi
'Esiti di insufficienza respiratoria, Infezione respiratoria da CI
UM, infezioni urinarie'.
Alla dimissione, i sanitari della Clinica Morgagni consigliavano di eseguire a 10 giorni dalle dimissioni gli esami ematochimici e prescrivevano i seguenti farmaci:
pagina 5 di 10 AR (per problemi di circolazione/venosi), LA (diuretico), LD (per trattare l'ipertensione), AN (per ridurre la secrezione gastrica), FO
(viene usato come antidoto contro i medicinali che impediscono l'azione dell'acido folico, nonché per trattare le anemie), CO (per le infezioni da batteri), IN (per infezioni da microrganismi), AC (per ridurre le infiammazioni ad esempio ai polmoni o per le dermatiti da contatto).
Nel peggiorare delle condizioni specialmente respiratorie della SI.ra , Per_1
Contr quest'ultima veniva trasportata presso l'Ospedale di Lentini dell' di Siracusa
e ricoverata presso la Divisione Geriatria in data 31.03.2017.
Nella relativa cartella si può leggere che la paziente era stata dimessa dalla
Lungodegenza della Clinica Morgagni ove era stata ricoverata dal 17.02.2017 al
25.03.2017 con diagnosi 'Esiti di insufficienza respiratoria in paziente tracheostomizzata con supporto ventilatorio, al momento delle dimissioni veniva proposto schema terapeutico con terapia antibiotica e colimicina per l'infezione da acinetobacter baumannii… Contattato il reparto di malattie infettive di
Siracusa, lo stesso negava disponibilità al ricovero della paziente e proponeva consulenza infettivologica.. il consulente infettivologo, vista la documentazione, proponeva comunque terapia antibiotica…'.
Durante la degenza in tale ospedale veniva contattato anche il reparto Malattie infettive di Ragusa, che non dava però disponibilità per il ricovero.
Nonostante l'intensità delle cure all'Ospedale di Lentini, la SI.ra non Per_1
migliorava ed, anzi, in data 16.04.2017 presentava un improvviso arresto cardiaco con seguente decesso, nonostante le manovre rianimatorie”.
pagina 6 di 10 Ciò premesso, gli attori, ritenendo responsabile parte convenuta in relazione alla morte della proprio congiunta, chiedevano quanto segue: “accertare e dichiarare la responsabilità del centro clinico diagnostico partita iva CP_2
, con sede in catania via del bosco 105 in persona del direttore P.IVA_1
generale per il decesso della sig.ra e per l'effetto, condannare il Persona_1
centro clinico diagnostico a corrispondere agli attori per le CP_2
causali di cui in premessa l'importo complessivo di € 1.613.100,00=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, o la somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta nell'ambito della competenza del giudice adito oltre la valutazione del danno patrimoniale patito dalla sig.ra di ”. Parte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Veniva disposta CTU medico legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità della convenuta in relazione alla morte di , dopo aver attentamente Persona_1
esaminato tutte le puntuali deduzioni delle parti le parti nonché le risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale espletata nell'ambito del presente procedimento, precisandosi che tali risultanze sono pienamente puntuali ed attendibili così da rigettarsi nuovamente la richiesta di parte attrice di rinnovazione della c.t.u., reiterata anche in sede di comparsa conclusionale.
Si osserva che dalla documentazione sanitaria presente in atti è emerso che Per_1
durante la permanenza presso il
[...] Controparte_2
pagina 7 di 10 Morgagni” di Catania, considerata l'elevata fragilità determinata dalle patologie di base, ha acquisito più germi, tra cui La de cuius era in Persona_2
effetti giunta in condizioni critiche presso il reparto di Terapia intensiva della
Clinica Morgagni di Catania ed è stata sottoposta, considerata la grave insufficienza respiratoria, a tracheotomia e collegata al C-PAP, nonché a posizionamento di catetere venoso centrale e catetere vescicale;
si concorda nel ritenere che la presenza da CI UM da esame colturale di broncoaspirato, nonchè i riscontri di batteri in successivi esami colturali delle urine, correlati al livello di assistenza in persona a lungo allettata e portatrice anche di catetere vescicale, conducono a ritenere che la loro evidenza rappresenti una semplice colonizzazione piuttosto che una azione patogena, che in realtà non si è mai manifestata come stato di sepsi, né semplicemente come danno di organo o di apparato. Da ciò si ricava che deve assolutamente escludersi che la lamentata contrazione dell'CI II e di altri batteri riscontarti nell'esame colturale delle urine abbia agito da causa o concausa per la determinazione del decesso di . Persona_1
Contrariamente a quanto lamentato dagli attori in seno alla comparsa conclusionale, i consulenti d'ufficio hanno puntualmente risposto ai rilievi critici svolti dai consulenti di parte attrice, confermando in maniera assolutamente corretta le risultanze della CTU. I consulenti d'ufficio hanno ribadito la differenza tra colonizzazione e infezione e l'assenza di qualsiasi danno d'organo o di apparato che sottende allo stato di sepsi;
al riguardo è stato correttamente evidenziato che la sepsi è una sindrome clinica di disfunzioni organiche pagina 8 di 10 potenzialmente letale causata da una risposta di sregolata all'infezione, non ravvisabile assolutamente nella specie. In realtà, deve ribadirsi che la contrazione dell'CI II e di batteri riscontarti nell'esame colturale delle urine, in soggetto affetto da severa insufficienza respiratoria, tracheostomizzata con supporto ventilatorio, allettato, con catetere vescicale e catetere venoso centrale, non abbia determinato causalmente e/o concausalmente il decesso dello stesso.
Inoltre, erroneamente parte attrice ha contestato la dimissione dal reparto di lungodegenza della clinica Morgani, ritenendo tale comportamento colposo. In realtà, nei reparti di Lungodegenza vengono ricoverati i malati che dopo aver superato la fase acuta della malattia hanno necessità di un periodo di osservazione o riabilitazione con assistenza clinica ed infermieristica garantita nelle 24 ore.
Trattasi, solitamente di pazienti anziani e non autosufficienti, affetti da forme morbose croniche che necessitano di trattamenti fisioterapici e assistenza sanitaria finalizzata a ottenere un miglioramento della condizione di malattia o a impedirne il peggioramento. Nella specie, per come anche evidenziato dai CTU, durante il ricovero è stata prestata tutta l'assistenza necessaria alla paziente, già stabilizzata nel precedente ricovero presso la stessa Casa di Cura, ove era giunta in condizioni critiche.
In ultimo, va evidenziato che la paziente dimessa dalla Lungodegenza della casa di Cura Morgagni in data 23 marzo 2017 veniva ricoverata in data 31 marzo 2017,
Contr presso il reparto di Geriatria dello Ospedale di Lentini dell' di Siracusa, ove fu sottoposta, tra l'altro, a consulenza infettivologica, al termine della quale veniva pagina 9 di 10 proposta terapia antibiotica specifica e confermata la non contagiosità della paziente.
In definitiva, non sussiste alcuna responsabilità della convenuta in relazione alla morte della de cuius.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11683/19 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali che liquida in euro 29.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 25 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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