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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16705/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16705/2024 tra
Parte_1 opponente
Controparte_1
opposta
Oggi 9.4.2025 alle ore 11.38 innanzi alla dott.ssa Francesca Avancini, sono comparsi:
Per l'avv. Fabio Orlando in sostituzione dell'avv. Alessandro Parte_1
Macaione;
Per l'avv. Matteo Gallinaro;
Controparte_1
A questo punto, la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Orlando precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
L'avv. Gallinaro precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel
“foglio di pc” depositato telematicamente.
I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in Camera di Consiglio. la Giudice
Francesca Avancini
pagina 1 di 6 All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,30, assenti i difensori delle parti nel frattempo allontanatisi, la Giudice ha emesso la seguente sentenza, dandone lettura a verbale. la Giudice
Francesca Avancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16705/2024 promossa da:
(P. IVA quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 P.IVA_1 individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Alessandro Macaione del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Piazza Giuseppe Verdi n. 53;
opponente contro
(P.IVA , in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale, Dr.ssa per procura rilasciata il 31.3.2022 a rogito CP_2
Notaio (n. rep. 10953/ racc. 7049), rappresentata e difesa, Persona_1
pagina 2 di 6 giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Gallinaro del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Parini del Foro di Milano, sito in Milano, Corso Di Porta Vittoria n.14; opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con
, ha instato per la condanna di quest'ultimo al pagamento in Parte_1 proprio favore della somma di € 52.450,52 a titolo di corrispettivi contrattuali, così come risultanti dalle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi e alle spese processuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione deducendo, al riguardo, la mancanza di Parte_1 prova del credito azionato in monitorio basandosi esso, in tesi, solo su fatture, dalle quali, peraltro, emergeva un ingiustificato aumento dei costi della somministrazione, che risultavano, sempre in tesi, superiori sia rispetto “alla media praticata dagli altri operatori di mercato del settore nel medesimo periodo che alle pattuizioni contrattuali”.
Costituitasi in giudizio, la società ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che il titolo della sua pretesa creditoria era costituito dal contratto di somministrazione stipulato inter partes in data 17.1.2023 e allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
b) che l'opponente non aveva minimamente contestato né la sottoscrizione del contratto, né l'avvenuta somministrazione di energia elettrica, né la titolarità
pagina 3 di 6 dei POD riforniti;
c) che i quantitativi di energia indicati nelle fatture prodotte in atti corrispondevano a quelli risultanti dalle “bollette di trasporto” emesse dalla distributrice, nonché ai dati di consumo “certificati” da quest'ultima prodotti in giudizio.
Esperito nelle more della celebrazione della prima udienza il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come risulta dall'apposito verbale.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che è pacifica (oltre che risultante per tabulas) l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria e che alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di né in Controparte_1 relazione all'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del contatore ovvero alla rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, essendosi la predetta opponente limitata a muovere generiche contestazioni in ordine alla mancanza di prova da parte dell'opposta del credito ingiunto.
Pertanto, richiamato il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo specificamente contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in pagina 4 di 6 considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
E dovendosi, in proposito, ancora osservare, da un lato, che, com'è noto, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” e, da altro lato, che del tutto generiche si appalesano le deduzioni svolte dall'opponente nell'atto di citazione (l'opponente ha peraltro omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.) circa un'asserita eccessività dei prezzi applicati rispetto a quelli pattuiti, non avendo essa neppure indicato in che cosa, in tesi, consisterebbe tale asserita difformità e quali sarebbero precisamente i costi applicati e, sempre in tesi, non concordati.
Orbene, nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 13533/2001), osserva il Tribunale che, mediante la produzione in atti del contratto di somministrazione inter partes (doc. 3 in fascicolo monitorio), delle fatture recanti il dettaglio dei consumi come rilevati dal contatore (doc. 4 in fascicolo monitorio), nonché della documentazione, proveniente dalla società distributrice, costituita dalle bollette di trasporto dell'energia elettrica (doc. 2 di parte opposta) e dalla certificazione dei consumi riferibili ai POD intestati all'opponente (doc. 1 di parte opposta) - documentazione non specificamente contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla parte pagina 5 di 6 opponente - la società abbia assolto all'onere probatorio sulla Controparte_1 stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, poiché è pacifico il mancato pagamento da parte dell'opponente del credito azionato in monitorio, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla invero non elevata complessità delle questioni giuridiche sottese e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 3530/2024 del 11.3.2024) dichiarandolo esecutivo.
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate in € 3.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Sentenza emessa ex articolo 281 sexies comma 1 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale dell'odierna udienza.
Milano, 9 aprile 2024 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16705/2024 tra
Parte_1 opponente
Controparte_1
opposta
Oggi 9.4.2025 alle ore 11.38 innanzi alla dott.ssa Francesca Avancini, sono comparsi:
Per l'avv. Fabio Orlando in sostituzione dell'avv. Alessandro Parte_1
Macaione;
Per l'avv. Matteo Gallinaro;
Controparte_1
A questo punto, la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'Avv. Orlando precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
L'avv. Gallinaro precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel
“foglio di pc” depositato telematicamente.
I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in Camera di Consiglio. la Giudice
Francesca Avancini
pagina 1 di 6 All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,30, assenti i difensori delle parti nel frattempo allontanatisi, la Giudice ha emesso la seguente sentenza, dandone lettura a verbale. la Giudice
Francesca Avancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16705/2024 promossa da:
(P. IVA quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 P.IVA_1 individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Alessandro Macaione del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Piazza Giuseppe Verdi n. 53;
opponente contro
(P.IVA , in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 speciale, Dr.ssa per procura rilasciata il 31.3.2022 a rogito CP_2
Notaio (n. rep. 10953/ racc. 7049), rappresentata e difesa, Persona_1
pagina 2 di 6 giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Gallinaro del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valentina Parini del Foro di Milano, sito in Milano, Corso Di Porta Vittoria n.14; opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con
, ha instato per la condanna di quest'ultimo al pagamento in Parte_1 proprio favore della somma di € 52.450,52 a titolo di corrispettivi contrattuali, così come risultanti dalle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi e alle spese processuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione deducendo, al riguardo, la mancanza di Parte_1 prova del credito azionato in monitorio basandosi esso, in tesi, solo su fatture, dalle quali, peraltro, emergeva un ingiustificato aumento dei costi della somministrazione, che risultavano, sempre in tesi, superiori sia rispetto “alla media praticata dagli altri operatori di mercato del settore nel medesimo periodo che alle pattuizioni contrattuali”.
Costituitasi in giudizio, la società ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che il titolo della sua pretesa creditoria era costituito dal contratto di somministrazione stipulato inter partes in data 17.1.2023 e allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
b) che l'opponente non aveva minimamente contestato né la sottoscrizione del contratto, né l'avvenuta somministrazione di energia elettrica, né la titolarità
pagina 3 di 6 dei POD riforniti;
c) che i quantitativi di energia indicati nelle fatture prodotte in atti corrispondevano a quelli risultanti dalle “bollette di trasporto” emesse dalla distributrice, nonché ai dati di consumo “certificati” da quest'ultima prodotti in giudizio.
Esperito nelle more della celebrazione della prima udienza il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, la causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come risulta dall'apposito verbale.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che è pacifica (oltre che risultante per tabulas) l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria e che alcuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di né in Controparte_1 relazione all'esistenza di eventuali difetti di funzionamento del contatore ovvero alla rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, essendosi la predetta opponente limitata a muovere generiche contestazioni in ordine alla mancanza di prova da parte dell'opposta del credito ingiunto.
Pertanto, richiamato il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo specificamente contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in pagina 4 di 6 considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultino del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
E dovendosi, in proposito, ancora osservare, da un lato, che, com'è noto, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” e, da altro lato, che del tutto generiche si appalesano le deduzioni svolte dall'opponente nell'atto di citazione (l'opponente ha peraltro omesso di depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.) circa un'asserita eccessività dei prezzi applicati rispetto a quelli pattuiti, non avendo essa neppure indicato in che cosa, in tesi, consisterebbe tale asserita difformità e quali sarebbero precisamente i costi applicati e, sempre in tesi, non concordati.
Orbene, nel carente contesto allegativo su indicato, posto che com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 13533/2001), osserva il Tribunale che, mediante la produzione in atti del contratto di somministrazione inter partes (doc. 3 in fascicolo monitorio), delle fatture recanti il dettaglio dei consumi come rilevati dal contatore (doc. 4 in fascicolo monitorio), nonché della documentazione, proveniente dalla società distributrice, costituita dalle bollette di trasporto dell'energia elettrica (doc. 2 di parte opposta) e dalla certificazione dei consumi riferibili ai POD intestati all'opponente (doc. 1 di parte opposta) - documentazione non specificamente contestata nella sua efficacia rappresentativa dalla parte pagina 5 di 6 opponente - la società abbia assolto all'onere probatorio sulla Controparte_1 stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Pertanto, poiché è pacifico il mancato pagamento da parte dell'opponente del credito azionato in monitorio, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla invero non elevata complessità delle questioni giuridiche sottese e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 3530/2024 del 11.3.2024) dichiarandolo esecutivo.
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, liquidate in € 3.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Sentenza emessa ex articolo 281 sexies comma 1 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale dell'odierna udienza.
Milano, 9 aprile 2024 la Giudice
Francesca Avancini
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