Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 , e successive modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1963 fino al 30 giugno 1964.
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 , e successive modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1 luglio 1963 fino al 30 giugno 1964.