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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice Cinzia Ferreri, letti gli atti e sciogliendo la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 10/03/2025 nel proc. n. 7483/2022 R.G.; lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti;
decide la causa a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Si comunichi.
Palermo, 17/03/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7483 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (avv. Carmelo Sturiale);
Opponente
e
(avv. Calogero Paci); Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 964/2022 in data 07/03/2022, questo Tribunale ha ingiunto all'associazione la consegna al ricorrente Parte_1 CP_1
lo Statuto sociale del gruppo, l'elenco dei soci relativo all'anno 2019 nonché la
[...]
documentazione amministrativa e contabile relativa al corso svoltosi nell'anno 2019, oltre le Pt_2
spese del procedimento.
Con l'atto introduttivo del giudizio iscritto, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di consegna, eccependo la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la documentazione era stata messa a disposizione del presso la sede dell'associazione e che con delibera n. 2/2021 del 12/04/2021 il CP_1 CP_1
era stato dichiarato decaduto dalla qualità di socio.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse eccezioni, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi l'invalidità e annullare la delibera n.2/2021 assunta dall'Associazione opponente in data 12/04/2021.
A seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
In corso di causa il ha consegnato a Parte_1 CP_1
la documentazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed entrambe le parti hanno
[...]
chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2 Inoltre, la parte opposta, con note di trattazione scritta in data 14/07/2023, ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale.
Alla luce della circostanza sopravvenuta della consegna della documentazione oggetto della domanda monitoria, tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse ad una pronuncia di merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla pretesa del ricorrente in monitorio.
Giova ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. n. 10478/2004; Cass. n. 6395/2004).
In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 964/2022 in data 07/03/2022 deve essere revocato.
Simile declaratoria non esime, tuttavia, il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, da comporre secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cass. n. 24234/2016).
Occorre, dunque, procedere, nel caso di specie, ad un giudizio prognostico in ordine alla verosimiglianza del diritto vantato dall'opposto, ipotizzando, cioè, quale sarebbe stato l'esito della causa laddove l'opponente non avesse consegnato i documenti.
Deve rilevarsi che l'associazione non ha mai contestato il diritto dell'associato alla consultazione dei documenti richiesti, contestando il diritto alla consegna mediante invio presso il domicilio del richiedente.
L'art. 10 dello Statuto stabilisce che tutte le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti economico- finanziari di ogni organo statutario sono archiviati presso la sede e sono consultabili da coloro che ve ne abbiano interesse.
3 Circa l'oggetto e le modalità attraverso cui può essere esercitato diritto di accesso degli associati non amministratori di una associazione non riconosciuta alla documentazione relativa alla gestione dell'associazione, devono ritenersi senz'altro applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia societaria.
Invero, secondo un principio pacifico in giurisprudenza “l'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società” (Cass. n. 1476/2007).
Orbene, l'art. 2261 c.c., in materia di società di persone, attribuisce ai soci che non partecipano all'amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto.
Analogamente, in materia di società a responsabilità limitata, l'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione
Secondo la giurisprudenza, tale diritto potestativo spettante al socio non amministratore, in quanto strumentale all'esercizio del fondamentale potere di controllo, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti all'amministrazione della società e comprende il diritto di accesso alla sede della società, ove vengono conservati i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, e la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, a spese del socio interessato.
In forza di tali principi, deve pertanto ritenersi che l'associato abbia il diritto accedere alla sede dell'associazione e di prendere visione ed esaminare i documenti dell'associazione attinenti all'amministrazione nonché di estrarne copia a proprie spese.
Nessuna norma, tuttavia, prevede il diritto alla consegna di copia della documentazione da parte del socio: in nessun tipo sociale è previsto simile diritto, ma unicamente quello di informazione e consultazione ed eventualmente di estrazione di copia a proprie spese.
Pertanto, spettando il solo diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non il diritto alla consegna di essi, lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato.
Difatti l'accoglimento della richiesta di consegna di documenti presuppone, ai sensi dell'art.633 c.p.c., che si abbia diritto alla detta consegna.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa creditoria azionata.
Per tali ragioni, deve concludersi che, con un ragionevole grado di probabilità, il Tribunale avrebbe accolto l'opposizione.
4 Quanto alla domanda rinunciata, giova ricordare che per pacifica giurisprudenza, la rinuncia alla domanda, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. n. n. 18255/2004).
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere Controparte_1
condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente, che si liquidano sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sulle domande avanzate da nei Controparte_1
confronti di con ricorso monitorio e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 964/2022 in data 07/03/2022; condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi e € 259,00 per
[...]
spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
Palermo, 17 marzo 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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