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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/08/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa HI SANDINI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore dott.ssa Gersa GERBI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1161/2025 per la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Pisino n. 151 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alberto C.F._1
Pugniese, come da procura in atti e
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
131 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. HI Viel e dall'avv. C.F._2
Adriano Pregaglia, come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 11/06/2025, Parte_1
e premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito
[...] Parte_2 concordatario a Roma in data 12/09/1987 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 01023, parte 2, serie A02, anno 1987) e che dall'unione in data 31/10/1989 è nata la figlia e in data 20/07/1992 è nata la figlia Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dato atto del venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa della profonda incompatibilità di carattere, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 16/06/2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con note d.d. 12/06/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e Parte_1 Parte_2 si sono uniti in matrimonio a Roma in data 12/09/1987 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 01023, parte 2, serie A02, anno 1987).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Bompietro (PA) il 27/03/1962 (c.f. ) e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (c.f. ), i quali si sono uniti in C.F._2 matrimonio con rito concordatario a Roma in data 12/09/1987 (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 01023, parte 2, serie A02, anno
1987) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti. Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa HI IN
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta