Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 1738/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 22.3.2022, rep. n. 1210/2022, resa nel procedimento recante R.G. n. 3517/2019,
avente ad oggetto liquidazione spettanze professionali e vertente:
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di determinazione dirigenziale di conferimento incarico n.
227 del 13.4.2022, e giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dall'Avv. Francesco Maria Caianiello (c.f. , presso il C.F._1
cui studio elettivamente domicilia in PO, al Viale Gramsci n. 19, e presso l'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso da se stesso, Controparte_1 C.F._2
nonché, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, dall'Avv. Massimo Falco (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in PO, alla via C.F._3
Melisurgo n. 15, e presso gli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avvocato adiva il Tribunale di Santa Controparte_1
Maria Capua Vetere per ivi vedere riconosciuto il proprio credito professionale di euro
23.891,60 oltre accessori, come maturato nei confronti del e, in Parte_1 Parte_1
subordine, nei confronti della Commissione Straordinaria di Liquidazione del medesimo
Ente locale.
L'istante rappresentava di aver ricevuto dal l'incarico legale di Parte_1 Parte_1
costituzione e difesa nel giudizio svolto dinanzi al TAR Campania di PO e,
successivamente, dinanzi al Consiglio di Stato di OM, incardinato sul ricorso amministrativo proposto dal . Parte_2
In particolare, giusta delibera della Giunta comunale n. 22 del 4.2.2010, e successiva determina dirigenziale di conferimento incarico n. 260 del 5.2.2010, il Parte_1
aveva conferito al ricorrente l'incarico di assistenza legale e processuale nel giudizio
[...]
innanzi al TAR Campania di PO, recante n. R.G. 6200/2009.
Tale giudizio era stato proposto dal per la dichiarazione di nullità dell'art. Parte_2
4.3 del contratto di appalto del servizio di raccolta RSU dei Comuni facenti parte dell'Unione
“Calatia”, Associazione di Comuni costituita, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267/2000, tra il e i Comuni di e , per Parte_1 CP_2 Controparte_3
l'esercizio congiunto dei servizi di igiene urbana.
In esecuzione dell'incarico conferito, l'avvocato aveva redatto la memoria di CP_1
costituzione depositata in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione comunale, nonché la successiva memoria di discussione, depositata in data 12.5.2010.
La causa era stata definita con la sentenza n. 17174/2010 del 26.5.2010, di parziale accoglimento del ricorso.
Tale pronuncia era stata quindi appellata dal innanzi al Consiglio di Pt_1 Parte_3
Stato, con appello recante n. R.G. 8218/2010.
Anche in tale giudizio, giusta decreto sindacale di conferimento incarico n. 44 del 20.9.2010, il mandato difensivo era stato conferito all'avvocato che, costituendosi nuovamente CP_1
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 2 di 13 nell'interesse del , aveva notificato, altresì, appello incidentale Parte_1
adesivo.
A fronte dell'attività svolta, il ricorrente aveva provveduto a notificare all'Amministrazione
richieste di pagamento per euro 11.908,12, oltre IVA e CPA, con riferimento alle prestazioni rese nel giudizio di primo grado, e per euro 11.983,50, anche in tal caso oltre IVA e CPA, con riferimento al giudizio di appello, determinando il compenso richiesto in applicazione della tariffa professionale ratione temporis vigente di cui al D.M. dell'8.4.2004.
Il era restato, tuttavia, inadempiente. Pt_1
Successivamente, in seguito al recesso del e del Parte_1 CP_4
era avviata la fase di liquidazione dell ”.
[...] Parte_4
In tale sede, era concordato che il partecipasse per la quota di 1/3 agli Parte_1
oneri dell'Unione, e che il artecipasse per altro 1/3. Controparte_4
Nel corso della procedura di liquidazione era riconosciuto, in favore dell'avvocato
un credito complessivo di euro 107.000,00, comprensivo dei compensi relativi ai CP_1
giudizi contro il . Parte_2
Con delibera n. 59/2012, il aveva quindi dato mandato Parte_1
all'Ufficio di ragioneria per il pagamento dei creditori dell'Unione.
Tuttavia, in seguito alla dichiarazione di dissesto del il credito vantato Parte_1
dal ricorrente era stato contestato dalla Commissione straordinaria, che, ritenendolo riferibile a un'attività professionale prestata in favore della disciolta Unione di Comuni, lo aveva ammesso per la sola quota di 1/3 posta a carico del Parte_1
Premessi tali eventi, rilevando di aver prestato la propria opera nell'esclusivo interesse del l'avvocato concludeva domandando il pagamento, in suo Parte_1 CP_1
favore, dell'intero credito maturato, pari all'importo complessivo di euro 23.981,62, oltre IVA
e CPA, e oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
Si costituiva il , che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Parte_1
del ricorso in quanto promosso nelle forme del rito collegiale di cui al d.lgs. 150/2011, non previsto per le controversie in materia di liquidazione del compenso professionale per l'attività difensiva espletata dagli avvocati in sede di giurisdizione amministrativa.
Il resistente evidenziava, altresì, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Pt_1
Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di PO e del Tribunale di OM, riferendosi la
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 3 di 13 domanda giudiziale ad un'attività professionale prestata nelle relative sedi di competenza
(segnatamente – e rispettivamente – il TAR di PO e il Consiglio di Stato).
Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell'Ente locale, rilevando come il mandato difensivo di cui alle delibere e alle determine allegate fosse stato conferito nel solo interesse dell' , costituita tra il e i Controparte_5 Parte_1
Comuni di . CP_2 Controparte_3
Ulteriormente, a sostegno della dedotta infondatezza della domanda creditoria, evidenziava come non potesse ritenersi fonte dell'obbligo di pagamento del compenso, in quanto priva della necessaria copertura contabile, la determina n. 346 del 31.12.2013, con cui la
Commissione Straordinaria del Comune aveva ritenuto il credito ammissibile nella misura di
1/3.
In subordine, faceva rilevare come la pretesa creditoria potesse essere accolta soltanto nella ridotta misura ammessa dalla delibera commissariale, trattandosi della quota dei debiti dell'Unione che, all'atto dello scioglimento, era stata posta a carico del Parte_1
.
[...]
Infine, l'Amministrazione resistente contestava il quantum del compenso domandato,
evidenziando l'eccessività dell'importo preteso rispetto alla modestia dell'attività espletata.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto dell'avverso ricorso.
Si costituiva, altresì, la Commissione straordinaria di liquidazione dell'Ente locale che, a sua volta, concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
In esito, la causa era decisa con l'ordinanza in questa sede appellata, con la quale il
Tribunale, accogliendo integralmente la domanda, condannava il resistente al Pt_1
pagamento della somma di euro 23.891,62 oltre IVA e CPA come per legge, e oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, condannando altresì l'Amministrazione alla refusione delle spese di lite, quantificate complessivamente nell'importo di euro 3.300,00, di cui euro
100,00 per spese vive.
Erano compensate, invece, le spese di lite tra il ricorrente e la Commissione straordinaria.
In particolare, il Tribunale respingeva l'eccezione di inammissibilità della domanda rilevando come la stessa fosse stata ritualmente proposta nelle forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702bis c.p.c., e non nelle forme del rito sommario speciale richiamato
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 4 di 13 dal d.lgs. n. 150/2011, che, come evidenziato dal resistente, era applicabile ai soli Pt_1
compensi maturati per l'attività difensiva svolta dinanzi al Giudice ordinario.
Ulteriormente, il primo Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall trattandosi di contestazione non articolata in relazione a Parte_5
ciascuno dei criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per l'individuazione del
Foro competente.
Nel merito, il Tribunale riteneva sussistente la legittimazione passiva del rilevando Pt_1
come fosse documentalmente provato che, nei giudizi innanzi al TAR di PO e al
Consiglio di Stato, l'incarico fosse stato conferito dal e non dalla poi Parte_1
disciolta Unione dei Comuni, costituita separatamente con altro difensore.
Pertanto, ritenute assorbite le ulteriori doglianze concernenti la regolarità della delibera commissariale di riconoscimento parziale del credito, e ritenuta altresì la genericità delle contestazioni svolte dall'Ente in punto di quantificazione del compenso richiesto, il primo
Giudice accoglieva integralmente la domanda nei termini sopra specificati.
Con citazione del 14.4.2022 proponeva dunque il presente appello il Parte_1
, censurando, con separati motivi di appello, le statuizioni di cui all'ordinanza gravata,
[...]
sia in punto di ammissibilità della domanda e di competenza del Foro adìto, sia in punto di fondatezza della pretesa creditoria, anche con riferimento alla ritenuta legittimazione passiva dell'Amministrazione comunale.
Pertanto, l'appellante concludeva affinché, in riforma della pronuncia gravata, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, venissero accertate e dichiarate l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Nel merito, concludeva chiedendo di rigettarsi la domanda creditoria proposta dall'avvocato o, in via gradata, di accogliersi la domanda nei limiti della quota di 1/3, CP_1
procedendo, in subordine, alla quantificazione del compenso con riferimento ai valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014.
Con comparsa del 29.7.2022 si costituiva in giudizio l'appellato che Controparte_1
resistiva all'avverso gravame sollecitandone il rigetto.
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 5 di 13 All'esito della prima udienza del 20.9.2022, rilevata la sostanziale rinuncia, da parte dell'appellante, all'istanza di sospensione proposta, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 30.1.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte riservava la causa a sentenza, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Nelle more, con decreto dell'8.5.2024, la causa era rimessa sul ruolo per consentire la sostituzione del relatore, stante il trasferimento ad altra sede del precedente assegnatario.
Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 17.9.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., il Collegio assegnava la causa in decisione con concessione alle parti del termine ridotto di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali, e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Scaduti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa era rimessa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è opportuno precisare che le doglianze e le questioni oggetto del presente giudizio gravame non investono la posizione della
[...]
nei cui confronti l'odierno appellato Controparte_6
aveva originariamente proposto, sia pur in via gradata, la propria domanda di CP_1
pagamento del compenso professionale.
Difatti, a fronte dell'accoglimento della domanda proposta in via principale nei confronti dell il Giudice di prime cure ha omesso l'esame della domanda Parte_5
articolata in via subordinata nei confronti della Commissione Straordinaria, da ritenersi implicitamente assorbita (valutazione suggerita, del resto, dalla disposta compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la Commissione).
Di tale assorbimento non ha avuto a dolersi né il né Parte_1
l'appellato che non ha riproposto – come sarebbe stato eventualmente suo onere CP_1
fare – la domanda alternativa formulata nei confronti della Commissione.
Pertanto, vertendosi in ipotesi di azione originariamente proposta nei confronti di più
soggetti ritenuti responsabili in via alternativa, e, dunque, in ipotesi di rapporti scindibili,
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 6 di 13 sulla declaratoria di assorbimento implicito di cui alla pronuncia di primo grado, in assenza di riproposizione della domanda, deve ritenersi formato il giudicato formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c..
Per l'effetto, va altresì rilevata l'integrità del contraddittorio incardinato, in questa sede, tra l'appellante – peraltro ritornato in bonis – e l'avvocato Parte_1
Controparte_1
Muovendo all'esame del gravame, l'appello proposto dal è infondato e Parte_1
va, pertanto, rigettato.
Riordinate le questioni, viene preliminarmente in rilievo il terzo motivo di gravame,
concernente l'eccepita incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Nell'ambito di tale motivo, l'Ente appellante reitera l'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva già formulata nel giudizio di prime cure, evidenziando come il ricorso
ex art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione dei crediti vantati dall'avvocato sarebbe CP_1
stato proposto in violazione della normativa di riferimento, poiché relativo al compenso professionale maturato nell'ambito di giudizi proposti dinanzi al Giudice amministrativo.
Difatti, ad avviso dell'appellante, siffatta tipologia di credito non potrebbe trovare tutela mediante l'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e il rito sommario di cognizione da tale disposizione richiamato, la cui operatività sarebbe limitata alla liquidazione dei soli compensi per l'attività
giudiziale e stragiudiziale resa in ambito civile.
Da tale considerazione il appellante fa discendere l'eccepita incompetenza Pt_1
territoriale e funzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la cui circoscrizione non rileverebbe ai sensi della normativa speciale nel cui alveo sarebbe stato erroneamente incardinato il ricorso.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 14 del citato d.lgs. 150/2011, sulle domande di liquidazione dei compensi è competente l'ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, sicché, argomenta l'appellante, per la vicenda in esame sarebbero territorialmente competenti il Tribunale di PO (con riferimento al giudizio innanzi al TAR di PO), e quello di OM (con riferimento al giudizio innanzi al
Consiglio di Stato).
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 7 di 13 Il motivo è infondato.
Giova anzitutto evidenziare come, nel reiterare l'eccezione proposta nel giudizio di prime cure, il appellante non abbia sottoposto a specifica censura la ratio decidendi della Pt_1
pronuncia impugnata.
Con motivazione che qui si condivide, il primo Giudice ha infatti rilevato come il rito azionato dal ricorrente fosse il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702bis e seguenti,
e non il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, che, nella formulazione ratione
temporis vigente, era costruito dal legislatore con esplicito richiamo al rito sommario di derivazione codicistica.
Tanto si ricava dall'intestazione dell'atto e dai riferimenti normativi in esso richiamati,
nonché, a posteriori, dall'iter processuale seguito, essendosi il procedimento concluso con ordinanza resa dal Giudice monocratico (e non con ordinanza resa dal Collegio, come invece prescritto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011 nella formulazione vigente al tempo dell'introduzione del giudizio).
Da tale rilievo discende, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale adìto in prime cure.
Difatti, esclusa la riferibilità della controversia al rito speciale di cui al d.lgs. 150/2011,
operano, nella specie, gli ordinari criteri di individuazione del Foro territorialmente competente.
In particolare, non vertendosi in ipotesi di domanda proposta nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, viene in rilievo il criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c.,
secondo cui “qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove
essa ha sede”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha affermato la propria competenza a decidere della controversia.
Possono a questo punto esaminarsi le doglianze di cui al primo e al secondo motivo di gravame, concernenti la legittimazione passiva del e la fondatezza della pretesa Pt_1
creditoria.
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 8 di 13 L'Amministrazione appellante contesta, infatti, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che il credito oggetto di causa fosse riferibile al e non Parte_1
all . Controparte_7
Difatti, argomenta l'appellante, l'incarico professionale affidato all'avvocato CP_1
sarebbe stato conferito dal non “in proprio”, ma quale Comune capofila Parte_1
dell'Unione.
Connessa a tale doglianza è quella relativa alla validità della determina commissariale n. 346
del 31.12.2013 del Commissario ad acta, di cui parte appellante reitera, censurando un vizio di omessa pronuncia, la valutazione di illegittimità.
In particolare, ritiene l'appellante che tale provvedimento non possa esplicare l'effetto riconnesso dall'art. 1988 c.c. alla ricognizione di debito, trattandosi di atto privo del visto di regolarità contabile e, in ogni caso, privo della necessaria copertura finanziaria, come risultante dall'espresso diniego di visto contabile reso dall'Ufficio di ragioneria comunale.
Inoltre, evidenzia ancora l'appellante, la delibera commissariale non potrebbe in ogni caso ritenersi costitutiva del debito del per l'intero ammontare Parte_1
domandato dall'avvocato CP_1
Nello specifico, costituirebbe un mero refuso l'imputazione al bilancio comunale del credito di euro 106.851,98 complessivamente vantato dal professionista, comprensivo della somma asseritamente dovuta per il credito oggetto del presente giudizio.
Dalla lettura del provvedimento emergerebbe con evidenza che si tratterebbe di importi iscritti al bilancio al solo fine di consentire la liquidazione dei debiti derivanti dalla disciolta
Unione “Calatia”, nell'ambito della quota di 1/3 a carico del . Parte_1 Parte_1
Pertanto, anche a voler considerare la determina commissariale quale atto di ricognizione di debito, l'efficacia del provvedimento sarebbe limitata, al più, all'ammontare di 1/3 della somma di euro 23.891,62 richiesta a titolo di compenso con il ricorso oggi in esame.
Anche tali doglianze sono infondate.
Assume rilievo assorbente la circostanza che, nella specie, il mandato difensivo sia stato conferito dal non quale mandatario dell'Unione “Calatia”, ma Parte_1 Parte_1
quale soggetto chiamato a costituirsi autonomamente in giudizio dopo lo scioglimento dell'Unione.
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 9 di 13 Tanto si ricava, oltre che dall'intestazione delle delibere approvate dalla Giunta comunale del dalla delibera di conferimento dell'incarico del 4.2.2010, ove, Parte_1
assumendo quale premessa l'avvenuto scioglimento dell'Unione “Calatia”, era evidenziata la necessità, per il di “procedere autonomamente alla costituzione in giudizio per la difesa dei Pt_1
propri interessi affidando idoneo incarico a legale di fiducia”.
Coerentemente, la determina dirigenziale di conferimento dell'incarico del 12.2.2010 era approvata in relazione alla necessità, per il di costituirsi nel giudizio incardinato dal Pt_1
nei confronti dell , nei cui rapporti il Parte_2 Controparte_7 [...]
era subentrato – testualmente – “pro quota”. Parte_1
Tali considerazioni, valutata altresì la procura conferita al difensore, rilasciata e sottoscritta dal Sindaco del nell'interesse del solo rappresentato, inducono Parte_1 Pt_1
a ritenere, come già argomentato dal primo Giudice, che l'incarico difensivo affidato all'avvocato fosse stato conferito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione CP_1
resistente.
Restano quindi assorbite le ulteriori censure concernenti la validità della delibera commissariale n. 346 del 31.12.2013, stante la pacifica riferibilità del credito al Parte_1
, a prescindere dal riconoscimento di cui al provvedimento in oggetto.
[...]
Ad ogni buon conto, va altresì precisato che l'assenza del visto contabile non assume, con riferimento alle prestazioni professionali in esame, una portata invalidante.
Questo Collegio non ignora quanto prescritto dal T.U. degli Enti Locali in ordine alla necessaria copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa adottati dall'Amministrazione.
I principi normativi di cui al T.U.E.L. attengono, tuttavia, a incarichi, quali ad esempio quelli di progettazione di opere pubbliche, che consentono a priori l'individuazione del potenziale esborso al quale l'Ente potrebbe essere esposto, e non possono quindi estendersi alla diversa ipotesi in esame, dal momento che, in caso di partecipazione a controversie giudiziarie,
risulta incerta l'incidenza dell'onere economico sopportato dall'Amministrazione,
condizionato all'eventuale soccombenza.
Avuto riguardo alle varie norme succedutesi nel tempo – in cui il richiamato art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 risulta confermativo di una regola già imposta dalla legislazione previgente
– la prospettazione del che ritiene necessaria una previa impegnativa di spesa, non Pt_1
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 10 di 13 tiene conto della specificità della prestazione richiesta all'avvocato consistente, CP_1
appunto, nella difesa tecnica in una controversia giudiziaria.
In tale ipotesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 11098/2002,
hanno affermato, sia pur con riferimento alla previgente disciplina recata dalla l. n. 142/1990,
che la nullità prevista per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli Enti territoriali a controversie giudiziarie,
considerato che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio dedicato alle spese processuali, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura.
Tale affermazione è stata poi ribadita anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità,
che ha di recente sostenuto che la delibera dell'Ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'Ente di una voce generale inerente alle spese di lite (si vedano, tra le più recenti, Cass. civ. n. 5803/2022 e n. 6942/2023).
Dai principi sopra richiamati in materia di conferimento dell'incarico discende quindi l'irrilevanza dell'assenza dell'indicazione della copertura di spesa nella delibera di riconoscimento del credito.
Infine, ai medesimi principi fa da corollario l'irrilevanza dell'indicazione del capitolo di bilancio cui imputare la spesa relativa al credito professionale dell'avvocato CP_1
riferito dal Commissario ad acta al capitolo n. 1744, “trasferimenti risorse all'
[...]
”. CP_5
Difatti, richiamate le considerazioni anzi svolte con riferimento alla legittimazione passiva del la particolare imputazione del credito a uno specifico capitolo del Parte_1
bilancio comunale, peraltro effettuata ex post, non vale da sola a riferire la prestazione
CP_ all'Unione di Comuni, e a ridimensionare, di conseguenza, l'esposizione debitoria dell'
resistente.
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 11 di 13 L'ultimo motivo di gravame attiene, infine, alla quantificazione del compenso richiesto.
In particolare, il appellante contesta la portata della prestazione svolta, rilevando Pt_1
che, in ragione della non particolare complessità della controversia presupposta, il compenso spettante al professionista andrebbe determinato con riferimento ai valori minimi del D.M.
55/2014.
Anche tale motivo è infondato.
La prospettazione dell'appellante, infatti, non tiene conto della motivazione adottata dal
Giudice di prime cure, che, con riferimento al compenso richiesto, ha già valutato la corrispondenza della parcella del professionista agli onorari minimi previsti dal D.M.
dell'8.4.2004 per le cause di valore compreso tra euro 516.500,01 ed euro 1.549.400,00,
applicabile ratione temporis.
Pertanto, la pronuncia di prime cure va confermata anche rispetto a tale ultimo profilo.
Conclusivamente, l'appello proposto dal va rigettato, e Parte_1
l'ordinanza gravata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
I compensi sono liquidati nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (sino a euro 26.000,00), in considerazione del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni trattate.
Va quindi disattesa la nota spese depositata dal difensore di parte appellata, redatta con riferimento agli onorari medi previsti per le controversie di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n.
3774/2014).
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 12 di 13 Difatti il quale Ente territoriale, non rientra tra le amministrazioni pubbliche a cui è Pt_1
esteso il meccanismo della prenotazione a debito del contributo unificato e,
conseguentemente, è tenuto al relativo pagamento (Cass. civ. n. 23879/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso l'ordinanza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali del Parte_1
grado sostenute dall'appellato che liquida in euro 3.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente,
per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Così deciso in PO, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di PO – procedimento n. 1735/2022 – sentenza – pagina 13 di 13