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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 760/2021, riservata in decisione all'udienza dell'8.10.2025
TRA
(C.F./P.Iva n. ), con sede in Roma, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Altiero Spinelli 30, in persona del Presidente Dott. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura generale alle liti registrata il 26.10.07, racc. 32937 rep. 151152, per Notar Persona_1 di Roma, allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Aldo Corvino (C.F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla via R. Bracco, n. 45, elettivamente C.F._1 domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. n. n. ), Controparte_2 PartitaIVA_2 P.IVA_3 con sede in Torre Annunziata alla Via Vittorio Veneto n. 374 a/b, in persona del legale rappresentante p. t., , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo Castelluccio (C. F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla Piazza dei Martiri – Via Cappella C.F._2
pagina 1 di 4 Vecchia, n. 8/b, elettivamente domicilia;
APPELLATA
NONCHE'
(C. F. n. ), (C.F. n. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, (C. F. n. ), tutti rappresentati C.F._4 Controparte_4 C.F._5
e difesi, giusta procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo Castelluccio (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla C.F._2
Piazza dei Martiri – Via Cappella Vecchia, n. 8/b, elettivamente domiciliano;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile,
n. 22/2021, depositata in data 5.1.2021, non notificata
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_1
19.2.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Controparte_2
nonché , e , per
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile,
n. 22/2021, depositata in data 5.1.2021 e non notificata, con cui: 1) era rigettata la domanda proposta dall'attrice ed accolta, per quanto di Controparte_2 ragione, la domanda riconvenzionale della convenuta , odierna Parte_1 appellante, condannando la società attrice al pagamento, in favore della banca convenuta, della somma di € 17.565,58, oltre interessi ex art. 117 TUV dal 21.11.2013 al saldo;
2) era rigettata la chiamata in garanzia fatta dalla banca;
3) erano interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
La banca appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di:
1) dichiarare inammissibile il disconoscimento della fideiussione effettuata da , Controparte_2
e e, conseguentemente, di accogliere la sua domanda Controparte_3 Controparte_4 riconvenzionale anche nei loro confronti;
2) in subordine, se ritenuto necessario, di ammettere CTU grafica al fine di verificare l'autenticità
o meno delle forme apposte sulla fideiussione;
3) in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare la società debitrice principale ed i garanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 331.806,48, quale somma derivante dai conti anticipi dedotti in giudizio, oltre interessi ex art. 117 Dlg. 385\93 dall'01/04/2014; pagina 2 di 4 4) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_2
che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
in via gradata, in caso di
[...] riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, ha riproposto le domande già spiegate in primo grado.
Si sono costituiti, altresì, in giudizio , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
i quali hanno resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
in via gradata, in caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, hanno riproposto le domande già formulate in primo grado.
La causa, trattata dal Collegio della Settima Sezione Civile, dinanzi al quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, è transitata, in data 20.1.2025, alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili. Indi, all'udienza dell'1.10.2025 nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 8.10.2025; alla predetta udienza del
8.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza dell'1.10.2025 ed alla successiva udienza del 8.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n.
112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2014).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 10 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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