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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/04/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 949/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta (trenta giorni) quanto al deposito di comparse conclusionali, non effettuato da alcuna parte
TRA
, nato ad Avezzano (AQ) il [...], in [...] e quale legale rappresentante Parte_1 pro tempore della società sedente in Avezzano (AQ), alla via Cavalieri di Vittorio Parte_2
Veneto n. 36/A, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Serraiocco ed
Emanuele Argento ed elettivamente domiciliata presso il primo difensore;
ATTORI - OPPONENTI
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1
, sedente in L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Giancarli, presso il quale P.IVA_1
è elettivamente domiciliata
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli opponenti: come da scritti difensivi, conformemente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
30.1.2024;
1 Per l'opposto: come da comparsa di risposta, conformemente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29.1.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso in monitorio la società allegava di aver prestato garanzia Controparte_1 fideiussoria in favore della in relazione al mutuo fondiario n. Controparte_2
068/714095 ripassato tra la banca e la società fino alla concorrenza del 50% Parte_2 del debito. A fronte degli inadempimenti del debitore principale, il contratto di mutuo veniva risolto e, richiesta del pagamento da parte del creditore, l'opposta in data 27.1.2019 comunicava all'opponente detta richiesta invitando ad adempiere e preannunciando che, in difetto, avrebbe provveduto essa stessa al pagamento, nei limiti della propria obbligazione.
La banca creditrice, quindi, provvedeva ad addebitare alla garante la somma di € 57.209,83.
La , pertanto, ricorreva in monitorio domandando la pronuncia di Controparte_1 ingiunzione di pagamento per l'importo predetto, oltre interessi e spese, nei confronti del debitore principale nonché di e questi ultimi costituti Parte_1 Controparte_3 fideiussori in favore della banca mutuataria mediante intervento all'atto di mutuo stesso.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 225/2020 del 15.5.2020.
B. A fronte della notificazione di tale provvedimento, avvenuta il 4.4.2020, e la Parte_1
da egli rappresentata, proponevano tempestiva opposizione, parimenti iscritta Parte_2
a ruolo nel termine di legge.
Gli opponenti hanno proposto numerose e complesse eccezioni, tutte aventi ad oggetto il rapporto obbligatorio principale, cioè tra la e la Tali eccezioni CP_2 Parte_2 possono essere così sinteticamente compendiate, seguendo gli stessi paragrafi in cui è graficamente suddiviso l'atto di citazione:
- nullità delle clausole contrattuali del finanziamento di cui è causa per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. con riferimento anche alla nullità dell'indicizzazione del tasso convenzionale in relazione all'Euribor, determinato in base a condotte anticoncorrenziali degli operatori del mercato del credito;
- mancanza di accordo delle parti sul tasso effettivamente applicato, violazione degli artt.
1325, 1326 c.c.;
- mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta dell'interesse ultralegale. Violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. Illegittimità della pattuizione di commissioni a vario titolo richieste dall'istituto. Violazione da parte dell delle CP_4 norme in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente: nullità delle clausole vessatorie;
2 - nullità delle clausole su indicate per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.;
- nullità ed inefficacia delle fideiussioni prestate in applicazione dell'art. 1956 c.c. con richiamo anche al provvedimento n. 55/2005 in punto di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
1. In diritto deve premettersi come sia particolarmente impegnativa l'individuazione dei criteri distintivi tra la surrogazione ed il diritto di regresso, topograficamente collocati in norme contermini (artt. 1949 e 1950 c.c.) in tema di fideiussione ed ai quali altre norme fanno riferimento alternativamente, così continuando a fornire elementi di speculazione sempre più approfondita. La surrogazione è fenomeno di successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, che può derivare dalla volontà del creditore nel caso di “surroga per quietanza”
(art. 1201 c.c.), del debitore nel caso di “surroga per imprestito” (art. 1202 c.c.) ovvero dalla diretta volontà di legge nelle ipotesi di surrogazione legale (art. 1203 c.c.). Tra queste ultime, per quanto qui interessa, l'art. 1203 n. 3 c.c. prevede la surrogazione a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo e vi abbia provveduto. Vengono, quindi, in rilievo le ipotesi di soggetti condebitori con altri anche nell'interesse proprio (solidarietà ad interesse comune) e l'ipotesi del condebitore nell'interesse esclusivo di altri (solidarietà ad interesse unisoggettivo). Nel primo caso è dubbio, sebbene ammesso in giurisprudenza (Cass. Sez. 3 , 13.5.2021, Ord.
n. 12957 ) l'operare del meccanismo surrogatorio - invero non richiamato tra le disposizioni generali in tema di obbligazioni solidali, che fanno esclusivo riferimento al regresso (art. 1299 c.c.) – per la ragione che la surrogazione produrrebbe anche la modifica del contenuto oggettivo dell'obbligazione, cioè la riduzione della prestazione secondo le quote interne di divisione del debito. Sul punto, in favore della possibilità della surrogazione, deve rilevarsi come l'art. 1205 c.c. consenta il concorso di diritti tra terzo surrogato e creditore originario in caso di pagamento parziale.
Ad ogni modo, la surrogazione costituisce mezzo di tutela più ampia ed efficace, consentendo al solvens il rafforzamento della tutela del credito mediante l'esercizio delle garanzie che assistevano il credito originario nonché la possibilità di esigere interessi nella eventuale misura convenzionale pattuita, eccedenti quindi il saggio legale.
La rilevanza di tale interesse è evidentissima in ipotesi di fideiussione laddove l'art. 1955
c.c. prevede l'estinzione del rapporto di garanzia ove, per fatto del creditore, non possa avere effetto la surrogazione del fideiussore nelle sicurtà che assistono il credito principale.
3 In linea teorica, poi, per effetto della surrogazione, immutati i termini oggettivi del rapporto obbligatorio, vi sarebbe una successione a titolo derivativo del condebitore nei diritti del creditore, così rimanendo il primo esposto a tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore, pur se personali, nonché al medesimo regime prescrizionale. Il diritto di regresso, invece, sarebbe un diritto nuovo, originato dal fatto dell'adempimento e commisurato alla quota interna di spettanza e ciò comporterebbe, in astratto, un trattamento del tutto opposto. Sennonché, specie nel caso di fideiussione, che ben può operare insciente vel invito debitore (art. 1936, co. 2 c.c.), potrebbe pure mancare il rapporto interno tra fideiussore e debitore, spesso ravvisato quale fondamento del regresso tra condebitori.
Questo essendo l'ordito del diritto positivo, si è voluto talora ravvisare nella surrogazione un fenomeno dagli effetti integrativi di quelli assicurati dal regresso, talaltra un rimedio concesso in via alternativa (Cass. Sez. 3, 13.5.2021, n. 12957; Cass. Sez. 2, 6.6.1972, n.
1744). Altra giurisprudenza ha ravvisato nel regresso il momento attuativo della surrogazione, finendo con l'affermare che “nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 c.c., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione. In tale azione, inoltre, il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione” (Cass. Sez. 3, 28.3.2001, n. 4507; v. anche Cass. Sez. 3, 28.11.2019, n.
31062).
2. Ciò succintamente esposto, si evidenzia come l'art. 1952, co. 2 c.c. con disposizione derogatoria stabilisca “se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento”. La norma in questione intende favorire la cooperazione tra debitore principale e fideiussore: questi è onerato del c.d. “prevviso di pagamento” dovendo sopportare il relativo sacrificio al fine di vedersi riconosciuto, nell'interesse proprio,
l'effetto di vantaggio stabilito dalla norma. A fronte dell'adempimento di tale onere, il debitore principale è, a sua volta, onerato di evidenziare al fideiussore le eccezioni inerenti il rapporto garantito. In caso di inerzia, l'effetto giuridico utile al fideiussore sarà rappresentato dalla inoperatività delle eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento, con evidente rafforzamento della sua posizione giuridico.
4 Tanto che si tratti di surrogazione che di regresso, pur volendo ammettere una qualche distinzione sostanziale e concettuale, quindi, l'adempimento dell'onere procura al fideiussore tale risultato, con la conseguenza che ogni eccezione potrà e dovrà essere fatta valere dal debitore principale nei confronti del creditore principale in sede di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 ss. c.c.
Nel caso di specie, la n qualità di fideiussore, prima Controparte_1 di procedere all'incontestato pagamento a favore del debitore principale - pur evidente dalla dichiarazione ricognitiva della surrogazione rilasciata dal creditore principale in data
15.10.2019 (v. all. 5 del fascicolo monitorio) - ha provveduto a partecipare di tale intenzione la società debitrice principale, inoltrando la missiva del 27.1.2019. Ne consegue come tutte le eccezioni svolte dagli opponenti, afferenti al rapporto garantito, siano inopponibili al solvens.
Ad ogni buon conto si evidenzia, in primo luogo l'assoluta genericità delle stesse in quanto illustrate mediante un richiamo a principi di diritti ed indicazione di un coacervo di pronunce giurisprudenziali, senza alcun concreto e specifico riferimento al concreto rapporto che viene in rilievo nel caso di specie e, in secondo luogo la loro infondatezza per le ragioni già compiutamente illustrate nell'ordinanza del 9.6.2021, con la quale è stata disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Corre solamente l'obbligo di rilevare come, quanto alla prova della determinazione dell'Euribor a valle di una intesa concorrenziale non assuma valore di prova privilegiata la decisione della Commissione europea del 4.12.2013 atteso che questa ha preso in considerazione il periodo dal 2005 al 2008 mentre il mutuo garantito risulta concluso il 22.2.2017.
3. Prive di giuridica rilevanza sono pure le difese svolte dagli opponenti con riferimento alla pretesa invalidità della fideiussione prestata dall'opposta. Tali eccezioni si fondano, infatti, su fatti posti nell'interesse esclusivo del garante, dunque unico avente interesse e legittimato ad opporle al fine di evitare, in via preventiva, il pagamento ovvero, in via successiva, far valere nei riguardi dell'accipiens la ripetizione a titolo di indebito soggettivo ex latere solventis (art. 2036 c.c.). In ragione di ciò, è evidente come gli opponenti abbiano svolto delle exceptiones de iure tertii. Peraltro, nel merito, similmente a quanto già esposto al punto che precede, esse sono del tutto generiche in quanto prive di concreto riferimento al contratto e pure infondate già in astratto in considerazione dell'epoca di prestazione della fideiussione rispetto alla notevole anteriorità cronologica degli accertamenti delle autorità sulle condotte anticoncorrenziali (il provvedimento della n. 55 è stato emesso Org_1 nell'anno 2005), ai quali deve riconoscersi valore di prova privilegiata solo in relazione a
5 rapporti coevi al perimetro temporale preso in considerazione dalle autorità nella relativa istruttoria.
4. L'opposizione deve essere, quindi, rigettata essendo provato il diritto fatto valere dall'opposto con il ricorso in monitorio. Peraltro, la domanda è fondata anche con riferimento ad . Questi, infatti, unitamente a Parte_1 Controparte_3
Cont prestò garanzia personale in favore della di intervenendo all'atto di
[...] CP_2 mutuo (v. art. 5 contratto).
La fideiussione prestata dall'opposta, invece, trova propria fonte nella convenzione Cont ripassata con la di disciplinante, in via generale, la concessione di garanzie CP_2 entro i limiti di plafond a copertura parziale (50%) dei rischi derivanti da erogandi finanziamenti della banca in favore delle imprese aderenti al Confidi.
Si evidenzia come l'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 c.c. sia caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente (anche se non necessariamente contestualmente) da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954
c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad "unum debitum" assunte distintamente (o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti), mancando una confideiussione non è applicabile l'art. 1954 c.c. e il fideiussore solvente resta surrogato nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia. Ne deriva come il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto "pro quota", come nel caso del regresso (Cass. Sez. 3,
6.5.2004, n. 8605; Cass. Sez. 3, 12.9.2011, n. 18650).
Nel caso di specie, in disparte la non contestualità documentale delle fideiussioni prestate, deve rilevarsi l'assoluto difetto di collegamento tra le stesse atteso che la garanzia dell'opposta, prestata in base ad una convenzione generale, prescinde geneticamente e funzionalmente dall'impegno assunto da e Parte_1 Controparte_3
Ne deriva come, trattandosi di solidarietà nell'interesse esclusivo della società
[...]
6 in difetto di quote di debito facenti capo alla Parte_2 CP_1 [...] questa è surrogata, per intero, nei diritti contro le due persone fisiche predette. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le stesse devono essere liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento al valore mediano tra minimi e medi stante la natura documentale delle prove e la scarsa complessità delle questioni dirimenti il giudizio, in relazione a tutte le fasi e con condanna solidale degli opponenti, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in considerazione del comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società Parte_2
- condanna e la società in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della che si liquidano in € Controparte_1
10.577,50 per onorari oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Avezzano, 26 marzo 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa nella causa civile iscritta al n. 949 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta (trenta giorni) quanto al deposito di comparse conclusionali, non effettuato da alcuna parte
TRA
, nato ad Avezzano (AQ) il [...], in [...] e quale legale rappresentante Parte_1 pro tempore della società sedente in Avezzano (AQ), alla via Cavalieri di Vittorio Parte_2
Veneto n. 36/A, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Serraiocco ed
Emanuele Argento ed elettivamente domiciliata presso il primo difensore;
ATTORI - OPPONENTI
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA Controparte_1
, sedente in L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Giancarli, presso il quale P.IVA_1
è elettivamente domiciliata
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Contratti e obbligazioni – Fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli opponenti: come da scritti difensivi, conformemente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
30.1.2024;
1 Per l'opposto: come da comparsa di risposta, conformemente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29.1.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso in monitorio la società allegava di aver prestato garanzia Controparte_1 fideiussoria in favore della in relazione al mutuo fondiario n. Controparte_2
068/714095 ripassato tra la banca e la società fino alla concorrenza del 50% Parte_2 del debito. A fronte degli inadempimenti del debitore principale, il contratto di mutuo veniva risolto e, richiesta del pagamento da parte del creditore, l'opposta in data 27.1.2019 comunicava all'opponente detta richiesta invitando ad adempiere e preannunciando che, in difetto, avrebbe provveduto essa stessa al pagamento, nei limiti della propria obbligazione.
La banca creditrice, quindi, provvedeva ad addebitare alla garante la somma di € 57.209,83.
La , pertanto, ricorreva in monitorio domandando la pronuncia di Controparte_1 ingiunzione di pagamento per l'importo predetto, oltre interessi e spese, nei confronti del debitore principale nonché di e questi ultimi costituti Parte_1 Controparte_3 fideiussori in favore della banca mutuataria mediante intervento all'atto di mutuo stesso.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 225/2020 del 15.5.2020.
B. A fronte della notificazione di tale provvedimento, avvenuta il 4.4.2020, e la Parte_1
da egli rappresentata, proponevano tempestiva opposizione, parimenti iscritta Parte_2
a ruolo nel termine di legge.
Gli opponenti hanno proposto numerose e complesse eccezioni, tutte aventi ad oggetto il rapporto obbligatorio principale, cioè tra la e la Tali eccezioni CP_2 Parte_2 possono essere così sinteticamente compendiate, seguendo gli stessi paragrafi in cui è graficamente suddiviso l'atto di citazione:
- nullità delle clausole contrattuali del finanziamento di cui è causa per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. con riferimento anche alla nullità dell'indicizzazione del tasso convenzionale in relazione all'Euribor, determinato in base a condotte anticoncorrenziali degli operatori del mercato del credito;
- mancanza di accordo delle parti sul tasso effettivamente applicato, violazione degli artt.
1325, 1326 c.c.;
- mancanza di sufficiente chiarezza e comprensibilità della pattuizione scritta dell'interesse ultralegale. Violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. Illegittimità della pattuizione di commissioni a vario titolo richieste dall'istituto. Violazione da parte dell delle CP_4 norme in materia di buona fede contrattuale e di trasparenza nei rapporti con il cliente: nullità delle clausole vessatorie;
2 - nullità delle clausole su indicate per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.;
- nullità ed inefficacia delle fideiussioni prestate in applicazione dell'art. 1956 c.c. con richiamo anche al provvedimento n. 55/2005 in punto di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
1. In diritto deve premettersi come sia particolarmente impegnativa l'individuazione dei criteri distintivi tra la surrogazione ed il diritto di regresso, topograficamente collocati in norme contermini (artt. 1949 e 1950 c.c.) in tema di fideiussione ed ai quali altre norme fanno riferimento alternativamente, così continuando a fornire elementi di speculazione sempre più approfondita. La surrogazione è fenomeno di successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, che può derivare dalla volontà del creditore nel caso di “surroga per quietanza”
(art. 1201 c.c.), del debitore nel caso di “surroga per imprestito” (art. 1202 c.c.) ovvero dalla diretta volontà di legge nelle ipotesi di surrogazione legale (art. 1203 c.c.). Tra queste ultime, per quanto qui interessa, l'art. 1203 n. 3 c.c. prevede la surrogazione a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo e vi abbia provveduto. Vengono, quindi, in rilievo le ipotesi di soggetti condebitori con altri anche nell'interesse proprio (solidarietà ad interesse comune) e l'ipotesi del condebitore nell'interesse esclusivo di altri (solidarietà ad interesse unisoggettivo). Nel primo caso è dubbio, sebbene ammesso in giurisprudenza (Cass. Sez. 3 , 13.5.2021, Ord.
n. 12957 ) l'operare del meccanismo surrogatorio - invero non richiamato tra le disposizioni generali in tema di obbligazioni solidali, che fanno esclusivo riferimento al regresso (art. 1299 c.c.) – per la ragione che la surrogazione produrrebbe anche la modifica del contenuto oggettivo dell'obbligazione, cioè la riduzione della prestazione secondo le quote interne di divisione del debito. Sul punto, in favore della possibilità della surrogazione, deve rilevarsi come l'art. 1205 c.c. consenta il concorso di diritti tra terzo surrogato e creditore originario in caso di pagamento parziale.
Ad ogni modo, la surrogazione costituisce mezzo di tutela più ampia ed efficace, consentendo al solvens il rafforzamento della tutela del credito mediante l'esercizio delle garanzie che assistevano il credito originario nonché la possibilità di esigere interessi nella eventuale misura convenzionale pattuita, eccedenti quindi il saggio legale.
La rilevanza di tale interesse è evidentissima in ipotesi di fideiussione laddove l'art. 1955
c.c. prevede l'estinzione del rapporto di garanzia ove, per fatto del creditore, non possa avere effetto la surrogazione del fideiussore nelle sicurtà che assistono il credito principale.
3 In linea teorica, poi, per effetto della surrogazione, immutati i termini oggettivi del rapporto obbligatorio, vi sarebbe una successione a titolo derivativo del condebitore nei diritti del creditore, così rimanendo il primo esposto a tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore, pur se personali, nonché al medesimo regime prescrizionale. Il diritto di regresso, invece, sarebbe un diritto nuovo, originato dal fatto dell'adempimento e commisurato alla quota interna di spettanza e ciò comporterebbe, in astratto, un trattamento del tutto opposto. Sennonché, specie nel caso di fideiussione, che ben può operare insciente vel invito debitore (art. 1936, co. 2 c.c.), potrebbe pure mancare il rapporto interno tra fideiussore e debitore, spesso ravvisato quale fondamento del regresso tra condebitori.
Questo essendo l'ordito del diritto positivo, si è voluto talora ravvisare nella surrogazione un fenomeno dagli effetti integrativi di quelli assicurati dal regresso, talaltra un rimedio concesso in via alternativa (Cass. Sez. 3, 13.5.2021, n. 12957; Cass. Sez. 2, 6.6.1972, n.
1744). Altra giurisprudenza ha ravvisato nel regresso il momento attuativo della surrogazione, finendo con l'affermare che “nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 c.c., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione. In tale azione, inoltre, il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione” (Cass. Sez. 3, 28.3.2001, n. 4507; v. anche Cass. Sez. 3, 28.11.2019, n.
31062).
2. Ciò succintamente esposto, si evidenzia come l'art. 1952, co. 2 c.c. con disposizione derogatoria stabilisca “se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento”. La norma in questione intende favorire la cooperazione tra debitore principale e fideiussore: questi è onerato del c.d. “prevviso di pagamento” dovendo sopportare il relativo sacrificio al fine di vedersi riconosciuto, nell'interesse proprio,
l'effetto di vantaggio stabilito dalla norma. A fronte dell'adempimento di tale onere, il debitore principale è, a sua volta, onerato di evidenziare al fideiussore le eccezioni inerenti il rapporto garantito. In caso di inerzia, l'effetto giuridico utile al fideiussore sarà rappresentato dalla inoperatività delle eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento, con evidente rafforzamento della sua posizione giuridico.
4 Tanto che si tratti di surrogazione che di regresso, pur volendo ammettere una qualche distinzione sostanziale e concettuale, quindi, l'adempimento dell'onere procura al fideiussore tale risultato, con la conseguenza che ogni eccezione potrà e dovrà essere fatta valere dal debitore principale nei confronti del creditore principale in sede di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 ss. c.c.
Nel caso di specie, la n qualità di fideiussore, prima Controparte_1 di procedere all'incontestato pagamento a favore del debitore principale - pur evidente dalla dichiarazione ricognitiva della surrogazione rilasciata dal creditore principale in data
15.10.2019 (v. all. 5 del fascicolo monitorio) - ha provveduto a partecipare di tale intenzione la società debitrice principale, inoltrando la missiva del 27.1.2019. Ne consegue come tutte le eccezioni svolte dagli opponenti, afferenti al rapporto garantito, siano inopponibili al solvens.
Ad ogni buon conto si evidenzia, in primo luogo l'assoluta genericità delle stesse in quanto illustrate mediante un richiamo a principi di diritti ed indicazione di un coacervo di pronunce giurisprudenziali, senza alcun concreto e specifico riferimento al concreto rapporto che viene in rilievo nel caso di specie e, in secondo luogo la loro infondatezza per le ragioni già compiutamente illustrate nell'ordinanza del 9.6.2021, con la quale è stata disposta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Corre solamente l'obbligo di rilevare come, quanto alla prova della determinazione dell'Euribor a valle di una intesa concorrenziale non assuma valore di prova privilegiata la decisione della Commissione europea del 4.12.2013 atteso che questa ha preso in considerazione il periodo dal 2005 al 2008 mentre il mutuo garantito risulta concluso il 22.2.2017.
3. Prive di giuridica rilevanza sono pure le difese svolte dagli opponenti con riferimento alla pretesa invalidità della fideiussione prestata dall'opposta. Tali eccezioni si fondano, infatti, su fatti posti nell'interesse esclusivo del garante, dunque unico avente interesse e legittimato ad opporle al fine di evitare, in via preventiva, il pagamento ovvero, in via successiva, far valere nei riguardi dell'accipiens la ripetizione a titolo di indebito soggettivo ex latere solventis (art. 2036 c.c.). In ragione di ciò, è evidente come gli opponenti abbiano svolto delle exceptiones de iure tertii. Peraltro, nel merito, similmente a quanto già esposto al punto che precede, esse sono del tutto generiche in quanto prive di concreto riferimento al contratto e pure infondate già in astratto in considerazione dell'epoca di prestazione della fideiussione rispetto alla notevole anteriorità cronologica degli accertamenti delle autorità sulle condotte anticoncorrenziali (il provvedimento della n. 55 è stato emesso Org_1 nell'anno 2005), ai quali deve riconoscersi valore di prova privilegiata solo in relazione a
5 rapporti coevi al perimetro temporale preso in considerazione dalle autorità nella relativa istruttoria.
4. L'opposizione deve essere, quindi, rigettata essendo provato il diritto fatto valere dall'opposto con il ricorso in monitorio. Peraltro, la domanda è fondata anche con riferimento ad . Questi, infatti, unitamente a Parte_1 Controparte_3
Cont prestò garanzia personale in favore della di intervenendo all'atto di
[...] CP_2 mutuo (v. art. 5 contratto).
La fideiussione prestata dall'opposta, invece, trova propria fonte nella convenzione Cont ripassata con la di disciplinante, in via generale, la concessione di garanzie CP_2 entro i limiti di plafond a copertura parziale (50%) dei rischi derivanti da erogandi finanziamenti della banca in favore delle imprese aderenti al Confidi.
Si evidenzia come l'istituto della "confideiussione" di cui all'art. 1946 c.c. sia caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente (anche se non necessariamente contestualmente) da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954
c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad "unum debitum" assunte distintamente (o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti), mancando una confideiussione non è applicabile l'art. 1954 c.c. e il fideiussore solvente resta surrogato nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia. Ne deriva come il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto "pro quota", come nel caso del regresso (Cass. Sez. 3,
6.5.2004, n. 8605; Cass. Sez. 3, 12.9.2011, n. 18650).
Nel caso di specie, in disparte la non contestualità documentale delle fideiussioni prestate, deve rilevarsi l'assoluto difetto di collegamento tra le stesse atteso che la garanzia dell'opposta, prestata in base ad una convenzione generale, prescinde geneticamente e funzionalmente dall'impegno assunto da e Parte_1 Controparte_3
Ne deriva come, trattandosi di solidarietà nell'interesse esclusivo della società
[...]
6 in difetto di quote di debito facenti capo alla Parte_2 CP_1 [...] questa è surrogata, per intero, nei diritti contro le due persone fisiche predette. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le stesse devono essere liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento al valore mediano tra minimi e medi stante la natura documentale delle prove e la scarsa complessità delle questioni dirimenti il giudizio, in relazione a tutte le fasi e con condanna solidale degli opponenti, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in considerazione del comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società Parte_2
- condanna e la società in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della che si liquidano in € Controparte_1
10.577,50 per onorari oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Avezzano, 26 marzo 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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