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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 608/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 608/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14
maggio 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 (e per essa , con il patrocinio Controparte_2 CP_3
bancario, cassetta di dell'avv. Alessandro Bosio e dell'avv. Luigi Ferri, quest'ultimo procuratore sicurezza, apertura di domiciliatario credito) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_1
, , anche quali eredi di
[...] Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori Parte_1
1 APPELLANTI INCIDENTALI
, Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di VA, in data 4 aprile 2022,
n. 293/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In parziale riforma dell'appellata sentenza, reiectis adversis, e fermo il
resto,
➢ Condannarsi Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede in Medole, Via Umberto I n.31 (CF: , ed i P.IVA_2
fideiussori (n. Ceresara -MNil 4/2/1946), residente a [...]
Medole (MN), Via Umberto I n.74 (CF: ), CodiceFiscale_1 [...]
(n. Medole -MN- il 27/2/1942), residente a [...], Parte_1
Via Umberto I n.74 (CF: ), CodiceFiscale_2 Parte_2
(n. Castiglione delle Stiviere -MN- il 24/2/1972), residente a [...],
Via Todeschino n.58 (CF: ), e CodiceFiscale_3 Parte_3
(n. Castel Goffredo -MN- l'1/7/1969), residente a
[...]
Padenghe sul Garda (BS), Via Crispi n.19 (CF: , a CodiceFiscale_4
pagare in via tra loro solidale alla cessionaria per Controparte_2
i titoli di cui in narrativa - la complessiva somma di € 75.215,00, oltre
interessi al tasso di legge dall'1/1/2017 sino al saldo.
2 In ogni caso
➢ Con condanna alle spese e competenze di causa, per entrambi i gradi del
giudizio” (conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Degli appellanti incidentali
“In via pregiudiziale
– ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
fissando l'udienza di comparizione e il Controparte_5
termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
SULL'APPELLO PRINCIPALE
– rigettare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'appello proposto da
rappresentata da avverso la sentenza Controparte_2 CP_3
n.293/2022 del Tribunale di VA, pubblicata in data 04.04.2022, e con
esso tutti i motivi di impugnazione proposti ex adverso, siccome infondati in
fatto e in diritto.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
in riforma della sentenza del Tribunale di VA n.293/2022 – R.G.
n.4376/2022, pubblicata il 4 aprile 2022, qui impugnata:
Nel merito
In via principale
a) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, la nullità e/o l'inefficacia del contratto di conto corrente
identificato dal n.97294, per mancanza della forma scritta stabilita dalla
3 legge, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti
dalla (nonché, in precedenza, dalla Controparte_5
) sul predetto conto corrente, nonché sul conto Controparte_6
corrente n.30136, in applicazione di tassi di interesse, nonché di spese e
commissioni di qualsiasi genere;
b) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per tutti gli ulteriori
motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione dei
tassi di interesse debitori applicati al conto corrente n.30136 e, per l'effetto,
dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati sul predetto conto
corrente dalla (nonché, in Controparte_5
precedenza, dalla ) in applicazione di detti tassi;
Controparte_6
c) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per difetto di causa e/o
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia
della pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata al
rapporto di conto corrente n.30136 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) sul predetto conto Controparte_6
corrente in applicazione di detta commissione;
d) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
4 scritta prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio,
la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione del “corrispettivo su accordato”
e della “commissione istruttoria veloce” applicate al rapporto di conto
corrente n.30136, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti
effettuati dalla (nonché, in Controparte_5
precedenza, dalla ) sul predetto conto corrente Controparte_6
in applicazione di dette commissioni;
e) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel
[...] Controparte_6
corso del rapporto di conto corrente n.30136 in virtù dell'applicazione della
capitalizzazione periodica degli interessi;
f) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per tutti gli ulteriori
motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione dei
tassi di interesse creditori applicati al conto corrente n.30136 e
conseguentemente applicare sui saldi “avere” registrati nel corso del
rapporto, anche a seguito della rideterminazione di cui al successivo punto
n), il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, secondo
quanto previsto dall'art.5, comma 1°, lettera a) della Legge 17 febbraio 1992
n.154, nonché dall'art.117, comma 7°, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre
1993 nr.385, condannando per l'effetto la Controparte_7
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
la Parte_1
somma risultante da tale ricalcolo, oltre agli interessi al saggio previsto
dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda
giudiziale e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come
introdotto dal decreto legge 12.09.2014, nr.132, convertito in legge
10.11.2014, nr.162, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al
precedente punto a) non dovesse essere accolta
g) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per tutti gli ulteriori
motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione dei
tassi di interesse debitori applicati al conto corrente n.97294 e, per l'effetto,
dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati sul predetto conto
corrente, nonché sul conto corrente n.30136, dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) in
[...] Controparte_6
applicazione di detti tassi;
h) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per difetto di causa e/o
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia
della pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata al
6 rapporto di conto corrente n.97294, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) sul predetto conto Controparte_6
corrente, nonché sul conto corrente n.30136, in applicazione di detta
commissione;
i) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio,
la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione del “corrispettivo su accordato”
e della “commissione istruttoria veloce” applicate al rapporto di conto
corrente n.97294, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti
effettuati dalla (nonché, in Controparte_5
precedenza, dalla ) sul predetto conto corrente, Controparte_6
nonché sul conto corrente n.30136, in applicazione di dette commissioni;
j) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel
[...] Controparte_6
corso del rapporto di conto corrente n.97294 in virtù dell'applicazione della
capitalizzazione periodica degli interessi;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domanda formulata al
precedente punto b) non dovesse essere accolta
k) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse debitori, in senso
sfavorevole alla cliente, apportate dalla Controparte_8
[...
[...] (nonché, in precedenza, dalla ) nel corso
[...] Controparte_6
del rapporto di conto corrente n.30136, e, per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità degli addebiti effettuati sul predetto conto corrente in
applicazione dei maggiori tassi così come modificati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate ai
precedenti punti a) e g) non dovessero essere accolte
l) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse debitori, in senso
sfavorevole alla cliente, apportate dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel corso
[...] Controparte_6
del rapporto di conto corrente n.97294, e, per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità degli addebiti effettuati sul predetto conto corrente, nonché sul
conto corrente n.30136, in applicazione dei maggiori tassi così come
modificati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al
precedente punto f) non dovesse essere accolta
m) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse creditori, in senso
sfavorevole alla cliente, apportate dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel corso
[...] Controparte_6
del rapporto di conto corrente n.30136, e, conseguentemente, applicare sui
saldi “avere” registrati nel corso del rapporto, anche a seguito della
rideterminazione di cui al successivo punto n), i tassi più favorevoli alla
8 cliente in precedenza praticati, condannando per l'effetto dalla
[...]
(nonché, in precedenza, dalla Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
la Parte_1
somma risultante da tale ricalcolo, oltre agli interessi al saggio previsto
dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda
giudiziale e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come
introdotto dal decreto legge 12.09.2014, n.132, convertito in legge
10.11.2014, n.162, dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché al
maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari
alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato
di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal
dovuto al saldo, così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008,
n.19499;
In ogni caso
n) accertare l'entità di tutte le somme percepite dalla
[...]
(nonché, in precedenza, dalla Controparte_5 Controparte_6
in virtù degli illegittimi addebiti effettuati sui conti correnti
[...]
n.30136 e n.97294, così come individuati ai precedenti punti a), b), c), d), e),
g), h), i), j), k) e l), rideterminando a tale scopo il saldo finale del predetto
conto corrente n.30136, con esclusione di tutti i suddetti addebiti e con
ricalcolo degli interessi sulla base dei criteri indicati nell'atto di citazione e
nella presente memoria, e, conseguentemente:
9 – dichiarare che nulla è dovuto dagli attori in dipendenza dei rapporti di
conto corrente n.30136 e n.97294;
– in caso di saldo finale a credito del correntista, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, a pagare al Parte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma corrispondente
[...]
a detto saldo, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art.1284, 1° comma,
Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda giudiziale e al saggio
previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come introdotto dal decreto
legge 12.09.2014, n.132, convertito in legge 10.11.2014, n.162, dalla data
della domanda giudiziale al saldo, nonché al maggior danno ai sensi
dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari alla differenza tra il
tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal dovuto al saldo,
così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008, n.19499;
o) respingere tutte le domande proposte nei confronti degli attori (odierni
convenuti), perché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
p) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.
In via istruttoria
Disporre consulenza tecnica volta a:
1) rideterminare il saldo finale del conto corrente n.30136, con esclusione di
10 tutti gli addebiti eseguiti dalla in applicazione di tassi di interesse e CP_5
di commissioni (ivi compresi la “commissione di massimo scoperto”, il
“corrispettivo su accordato” e la “commissione istruttoria veloce”) non
pattuiti per iscritto ovvero pattuiti in maniera non sufficientemente
determinata o determinabile, o comunque previsti da clausole nulle e/o
inefficaci, nonché con depurazione del conto medesimo da ogni effetto
derivante dalla capitalizzazione periodica degli interessi debitori;
in sostituzione dei tassi di interesse debitori praticati dalla dovranno CP_5
essere applicati i seguenti tassi sostitutivi stabiliti ex lege:
sui saldi debitori
- dalla data di accensione sino all'8 luglio 1992: tasso legale pro tempore
vigente, così come previsto dall'art.1284 cod. civ.;
- dal 9 luglio 1992 (entrata in vigore della L. n.154/92): tasso nominale
minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, secondo quanto previsto
dall'art.5, comma 1°, lettera a) della Legge 17 febbraio 1992, n.154, nonché
dall'art.117, comma 7°, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
sui saldi creditori
- dal 9 luglio 1992 (entrata in vigore della L. n.154/92): tasso nominale
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, secondo quanto previsto
dall'art.5, comma 1°, lettera a) della Legge 17 febbraio 1992 n.154, nonché
dall'art.117, comma 7°, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385.
il saldo finale dovrà essere depurato anche da tutti gli interessi, le spese e le
11 commissioni di qualsiasi genere derivanti dal rapporto di conto corrente
n.97294; si ribadisce infatti che le competenze derivanti dal predetto
rapporto hanno aggravato – attraverso il meccanismo dell'imputazione
trimestrale – il saldo passivo del conto corrente 30136;
in via subordinata, gli interessi derivanti dal rapporto di conto corrente
n.97294 dovranno essere rideterminati con applicazione dei sopra citati tassi
sostitutivi stabiliti ex lege;
2) in via ulteriormente subordinata, conformemente alle domande formulate
ai punti k) ed l) delle conclusioni, i tassi d'interesse dovranno essere
applicati senza tener conto delle variazioni, in senso sfavorevole alla cliente,
apportate dalla nel corso dei citati rapporti” (conclusioni contenute CP_5
nella comparsa di risposta con appello incidentale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_2
agivano in giudizio lamentando la nullità per Parte_3
difetto di forma scritta dei contratti di c/c n. 30136 del 1° luglio 1991, e n.
97294 stipulati dalla società con (fusasi poi in Controparte_6
, chiedendo, pertanto, la restituzione nei Controparte_5
confronti della banca degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi, commissioni e spese, con rideterminazione del saldo finale,
eventuale restituzione del saldo attivo e pagamento del maggior danno.
1.1. Costituendosi in giudizio, quale cessionaria del Controparte_2
credito della banca, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in
12 merito alle domande restitutorie e risarcitorie. Produceva il c/c n. 30316,
deducendone la stipulazione prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta e sosteneva come legittimo richiamo agli usi piazza;
produceva,
inoltre, il contratto n. 30136.74 stipulato il 25 giugno 2003, recante la pattuizione delle condizioni economiche e le lettere di credito del 24
novembre 2014 e del 5 febbraio 2015.
Eccepiva la prescrizione della domanda di ripetizione degli addebiti anteriori al 29 novembre 2008, non essendo provata l'esistenza di affidamenti anteriori a tale data. Deduceva, in ogni caso, che la documentazione prodotta relativa agli affidamenti era priva di sottoscrizioni della banca, oltre che di riferimenti precisi ai rapporti, trattandosi di comunicazioni sottoposte a condizioni, con riserva di conferma successiva, non prodotta, competendo alla controparte dimostrare l'esistenza degli affidamenti. Rappresentava di non disporre del contratto n. 97294 stipulato il 10 gennaio 1997, e che competeva alla controparte produrlo a sostegno della propria pretesa, mentre per il periodo non interessato dalla prescrizione, deduceva l'applicazione dei criteri di cui all'art. 117 TUB e che, in ogni caso, le modifiche dei tassi erano giustificate sia dai contratti che dalle comunicazioni inviate alla cliente e che la capitalizzazione era stata regolarmente pattuita nel 2003.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo debitore del c/c n. 3013625 di € 69.514,53, nonché del debito derivante dal conto anticipi sbf n. 9729478 di € 75.215,00 o, in subordine, al pagamento della minor somma.
13 2. Con sentenza n. 293/2022 pubblicata in data 4 aprile 2022, il Tribunale di
VA ha rigettato le domande attoree e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
2.1. Anzitutto, ha osservato che gli attori non hanno prodotto i contratti impugnati, ma solamente gli e/c relativi ai rapporti, impedendo così di riscontrare la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, spese,
commissioni e variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse, oltre che la nullità
degli stessi contratti per difetto di forma. Inoltre, difettando la prova scritta del rapporto n. 97294, ha respinto anche le doglianze ad esso relative.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile, in quanto esplorativa, l'istanza di
CTU contabile, considerata la mancata indicazione a cura di parte attrice di elementi di calcolo o riferimenti specifici alle condizioni contrattuali.
Ha, poi, rigettato le domande proposte dagli attori-garanti, non avendo essi dimostrato la propria qualità di fideiussori e quindi la legittimazione ad agire mediante la produzione dei contratti di fideiussione.
2.2. Riconosciuta la legittimazione attiva e passiva di Controparte_2
quale cessionaria del credito, il Tribunale ha ha respinto la domanda riconvenzionale da essa proposta per mancanza di prova del credito, poiché,
nonostante la somma pretesa corrispondesse a quella indicata nell'estratto conto della banca del 20 dicembre 2017, non è stata prodotta la certificazione di cui all'art. 50 TUB.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_2
sulla scorta di un unico motivo.
14 3. Si sono costituiti in giudizio e Parte_1
, , e Parte_1 Pt_2 Pt_1 Parte_3
proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi. Parte_1
4. All'udienza del 23 novembre 2022, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_5
5. All'udienza del 29 marzo 2023, la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_5
conclusioni.
6. In data 5 giugno 2024, a fronte del decesso di la Corte Parte_1
ha dichiarato l'interruzione del processo, il quale è stato tempestivamente riassunto in data 7 giugno 2024 da , e Controparte_2 Pt_2 Pt_1
si sono costituti anche quali eredi della de cuius. Parte_3
7. All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, esponendo che la certificazione ex
art. 50 TUB è richiesta solamente per l'emissione del decreto ingiuntivo,
mentre in sede di opposizione è il creditore a dover provare il proprio credito.
Sostiene che la certificazione non è necessaria né sufficiente, e che nel caso di specie sono stati versati in atti il contratto di c/c del 1° luglio 1997 ed il
15 contratto del 25 giugno 2003, recante le condizioni economiche richieste relative a spese, commissioni, tassi e ius variandi, mentre gli estratti conto,
nella serie completa, sono stati prodotti da controparte, documentazione di cui il Giudicante non ha tenuto conto.
Evidenzia che l'ultimo estratto conto, datato 29 febbraio 2016, prodotto da controparte, indica un saldo debitore di € 67.827,29 del c/c n. 30136; il saldo al 31 dicembre 2016, richiesto in via riconvenzionale, di € 69.514,53 sarebbe frutto dell'aggiornamento riportato nell'estratto della cessione, ed è
documentato (cfr. doc. 18). Sostiene che il Giudice avrebbe potuto limitare la condanna al saldo indicato nell'e/c del 29 febbraio 2016 prodotto da controparte.
Con riferimento al rapporto n. 97294, di cui non è stato prodotto il contratto,
espone che controparte ne ha confermato l'esistenza mediante la produzione dei relativi e/c, i quali attestano che su tale conto venivano registrati in dare gli anticipi di effetti accreditati sul c/c n. 30136 e in avere gli stessi effetti anticipati e scaduti. Trattandosi di rapporto accessorio rispetto al principale,
non sarebbe stata necessaria la stipula di un apposito contratto.
Inoltre, circa la legittimazione degli attori-garanti, l'appellante espone che nessuna norma impone la forma scritta per i contratti di fideiussione e,
comunque, essi stessi hanno agito qualificandosi come fideiussori.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato.
1.2. Anzitutto occorre svolgere alcune precisazioni circa la questione della legittimazione dei garanti.
Nonostante il Tribunale abbia statuito che <
16 contratti di fideiussione (“garanzia fideiussoria”), la cui esistenza legittimerebbe la domanda degli attori , Parte_1 Parte_1
, , in qualità di garanti, Parte_2 Parte_3
all'azione in giudizio per la ripetizione delle somme;
né è dedotta la ragione della invalidità ed inefficacia delle garanzie fideiussorie, così genericamente indicate, a fondamento della richiesta di restituzione. Va, dunque, rigettata ogni domanda di parte attrice>>, tra le parti risulta, invece, pacifica ed incontestata la qualità di fideiussori degli odierni appellanti incidentali, posto che entrambe le parti in causa hanno formulato le rispettive domande, nel presupposto di tale qualità e della validità ed efficacia dei contratti di garanzia, che, quindi, deve ritenersi incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vi è la legittimazione sia attiva che passiva dei fideiussori della società, odierni appellanti incidentali.
1.3. Venendo al tema dell'onere probatorio gravante sulla cessionaria relativamente al credito oggetto della domanda riconvenzionale, la Corte
ricorda che la produzione della certificazione ex art. 50 TUB, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è necessaria ai fini della prova del credito nei soli procedimenti monitori, ipotesi, dunque non riguardante il caso di specie, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione.
La statuizione della mancanza di prova documentale del credito è smentita dalla documentazione versata in atti.
La società correntista ed i suoi garanti, che hanno agito in giudizio deducendo la nullità dei contratti stipulati ed una serie di profili di illegittimità di cui gli
17 stessi erano afflitti, chiedendo la ripetizione degli addebiti illegittimi, hanno offerto, a sostegno delle proprie domande, la produzione degli estratti conto e degli scalari relativi a tutta la durata del rapporto;
la società cessionaria del credito, che ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei saldi negativi dei conti, ha prodotto i contratti di c/c del 1991 e del 2003, oltre che due lettere di apertura di credito del 2014 e del 2015 e l'estratto conto risalente al momento della cessione del credito. Dunque, entrambe le parti hanno contribuito a formare il corredo processuale.
In base al principio di acquisizione probatoria, le produzioni documentali di entrambe le parti concorrono a formare il corredo processuale che può essere utilizzato a sostegno di tutte le domande oggetto di causa, come, infatti,
affermato dalla Suprema Corte: “Il principio dell'onere della prova… non
implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato
dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo
onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque
acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro
ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di
acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono
state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del
libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa
condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa,
conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una
parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte” (Cass. n.
18 23286/2024, cfr. Sez. Un. N. 4835/2023).
Pertanto, anche sul punto il motivo è fondato. È evidente, peraltro, che l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito va compiuta in esito all'esame dell'appello incidentale e delle deduzioni in esso contenute circa la illegittimità degli addebiti praticati dall'istituto bancario nel corso del rapporto.
2. Con il primo motivo gli appellanti incidentali lamentano l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c., avendo essi assolto al loro onere probatorio mediante la produzione degli estratti conto. Espongono di aver indicato la data di apertura dei c/c, la natura e l'ammontare degli affidamenti concessi,
l'esatta qualificazione di interessi e commissioni addebitati come da prospetto riepilogativo e ribadiscono la deduzione di nullità ed inefficacia dei contratti nn. 30136 e 97294. In subordine, deducono di aver lamentato l'illegittimità di svariati addebiti e di aver, perciò, chiesto la rideterminazione del saldo del c/c n. 30136 o, per lo meno, l'applicazione dei tassi di interesse senza considerare le variazioni, oltre che il ricalcolo del c/c n. 97294, poiché
la mancata pattuizione scritta degli interessi creditori sui saldi “avere”
avrebbe dovuto condurre all'applicazione del tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali.
Deducono di aver tempestivamente contestato il c/c n. 30136 risalente al 1°
luglio 1991 ed il modulo del 25 giugno 2003 prodotti da controparte: il primo non conterebbe pattuizioni relative alla c.m.s. e ai tassi di interesse, che sono quindi dovuti nella misura legale, mentre nel secondo, per gli interessi debitori viene fatto rinvio “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende
19 di credito sulla piazza”, pattuizione che, per stessa ammissione di controparte, sarebbe indeterminata e indeterminabile e quindi nulla, e, poi,
divenuta inoperante con l'entra in vigore della L. n. 154/1992.
Rappresentano l'assenza di qualsivoglia contenuto normativo nel modulo del
2003, difettando tutte le clausole tipiche del contratto di c/c, in particolare quelle relative a ius variandi e anatocismo. La regolamentazione contrattuale avrebbe dovuto essere contenuta in altro documento, che, però, non è stato né allegato né sottoscritto, rendendo così il contratto inidoneo a soddisfare i requisiti di forma richiesti dalla legge. Qualora venisse ritenuto valido, il contratto comunque recherebbe pattuizioni valide solamente a partire dal
2003; dunque gli addebiti fino ad allora operati sarebbero illegittimi.
Espongono che controparte non ha prodotto il contratto n. 97294, acceso il
10 gennaio 1997, le cui competenze sarebbero state imputate trimestralmente sul c/c n. 30136, e che il difetto di forma scritta renderebbe nullo tale contrato ed illegittimi i relativi addebiti.
Circa la propria qualità di fideiussori, deducono come questa non sia stata contestata da controparte, precisando come la domanda di ripetizione sia stata avanzata solamente nell'interesse della correntista e come non siano stati dedotti profili di invalidità e inefficacia delle garanzie prestate.
Lamentano, poi, l'applicazione della commissione “corrispettivo su
accordato” a partire dal terzo trimestre del 2009 e l'applicazione della CIV a partire dal quarto trimestre del 2012 sui conti n. 30136 e 97294 in assenza di alcuna pattuizione scritta e chiedono, perciò, la rideterminazione del saldo del c/c n. 30136 escludendo gli addebiti a tali titoli operati, compresi quelli
20 provenienti dal rapporto n. 97294.
Lamentano la ripetuta sfavorevole variazione unilaterale dei tassi di interesse applicati sui c/c, nonostante l'assenza di pattuizioni in merito tra le parti, di un giustificato motivo e di una comunicazione a ciò relativa alla cliente.
Rappresentano l'applicazione costante dell'anatocismo sul c/c n. 30136,
imputando su di esso gli interessi debitori di cui al c/c n. 97294 e deducendo l'impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina contenuta nella delibera CICR del 9 febbraio 2000; chiedono, quindi, la rideterminazione del saldo, epurato dai relativi addebiti. Richiamano, inoltre, l'art. 1 co. 629 L. n.
147/2014 il quale ha ripristinato il divieto di anatocismo a partire dal 1°
gennaio 2014 almeno sino al 15 aprile 2016.
3. Con il secondo motivo gli appellanti incidentali criticano il rigetto delle istanze istruttorie, esponendo di aver assolto al proprio onere di allegazione in merito all'esistenza di addebiti illegittimi mediante la puntuale indicazione delle ipotesi di nullità contrattuale e la produzione integrale degli estratti conto, chiedendo la restituzione degli importi indebitamente versati.
Precisano che tutti i versamenti eseguiti sul c/c n. 30136, dal momento della sua apertura sino alla sua chiusura, avrebbero funzione ripristinatoria della provvista, in quanto eseguiti su un rapporto assistito da un'apertura di credito,
concessa inizialmente per € 77.469,00, poi ridotta ad € 25.823,00 a decorrere da ottobre 1993, nuovamente aumentata ad € 77.469,00 dal febbraio 1994 e ridotta ad € 51.646 nel novembre 1995 e poi ad € 25.823 da gennaio 1997 ed infine aumentata ad € 101.646 con decorrenza dal 31 luglio 2003.
Espongono che anche sul c/c n. 97294 è stato concesso un Parte_4
[... per € 77.468, poi aumentato ad € 78.000,00 dal 5 agosto 2004. L'esistenza e l'ammontare degli affidamenti sarebbe dimostrata dalla documentazione prodotta, oltre che dagli estratti conto recanti l'indicazione dei tassi di interesse applicati entro e non oltre i limiti degli affidamenti accordati.
L'espletamento di una CTU sarebbe indispensabile al fine di accertare il saldo dei rapporti dedotti in giudizio.
4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i motivi d'appello incidentale.
4.1. Per quanto riguarda la legittimazione dei fideiussori, l'appello incidentale è fondato per le considerazioni già esposte nell'esame dell'appello principale.
4.2. Va precisato che non sono condivisibili le conseguenze che il Tribunale
ha fatto derivare dalla omessa produzione ad opera della correntista e dei fideiussori dei contratti di c/c.
Al riguardo, la Suprema Corte (n. 11270/2024, 4043/2024, 3310/2024,
9213/2023, 12993/2023) ha ritenuto che “…con specifico riferimento alle
conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente… deve
ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto
saldo di un conto corrente (e per la restituzione di quanto versato in forza di
clausole comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa
dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si
tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, <
suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di
danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come
spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della
22 prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti,
atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come
manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto
materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, i limiti legali di prova di un contatto per il quale sia richiesta la forma
scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti
dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente
quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci
diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi
l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo
(cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015, Cass. n. 566 del
2001)>>”.
4.3. Peraltro, in base al già ricordato principio di acquisizione della prova, la cessionaria del credito ha prodotto i contratti già menzionati, di cui, quindi,
occorre tener contro per valutare la fondatezza delle pretese degli appellanti incidentali.
4.4. Con riferimento al contratto n. 30136 non si può far questione del mancato rispetto della forma scritta, dovendosi esaminare, piuttosto, le doglianze esposte circa la esistenza e la validità delle pattuizioni inerenti alle condizioni economiche.
4.5. Per quanto concerne, invece, il contratto n. 97294, gli attori in primo grado hanno versato in atti la serie di estratti conto ad esso relativa.
La Corte osserva che ne è pacifica la esistenza tra le parti, avendo esse
23 affermato che la sua stipulazione risale al 1997, successivamente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta previsto dalla legge del 1992 e dal successivo TUB, salva la possibilità di una regolamentazione del contratto accessorio nel contesto del contratto di c/c, che, però, nel caso in esame è del tutto mancante sino al contratto del n. 30136.36 del 2003, in cui vi è la disciplina delle “condizioni economiche applicate al conto corrente e al
servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni”,
riferibili, perciò, anche a tale tipologia di contratti.
Tuttavia, la natura del contratto n. 97294 non è pacifica tra le parti, avendo l'appellante principale qualificato il rapporto come accessorio, in particolare quale castelletto sbf, mentre gli appellanti incidentali lo hanno indicato quale autonomo contratto di conto corrente.
Sul punto occorre procedere ad attività istruttoria mediante espletamento di una CTU che descriva l'operatività di contratto, quindi, ne accerti la sua natura e la sua conseguente disciplina, con quantificazione degli addebiti illegittimamente operati in relazione ad esso.
5. Proseguendo nella disamina del gravame, la Corte pone in luce che,
contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, l'atto di citazione in primo grado non presenta un contenuto generico, avendo gli attori odierni appellanti incidentali adeguatamente esplicitato le proprie doglianze e provveduto,
come già precedentemente affermato, ad adempiere ai propri oneri di allegazione e probatori. Pertanto, le doglianze esposte meritano di essere esaminate.
5.1. Si pone il problema di verificare la legittimità o meno delle pattuizioni e
24 degli addebiti intervenuti nel corso del rapporto a partire dalla stipulazione del c/c n. 30136 nel 1991 fino alla sua chiusura, avvenuta nel 29 febbraio
2016 a fronte del recesso da parte della banca dal rapporto e da tutti gli affidamenti concessi (si veda la comunicazione prodotta).
5.2. Per quanto concerne il contratto di c/c n. 30136, si ribadisce, che esso è
stato stipulato in forma scritta il 1° luglio 1991, ma non vi è pattuizione degli interessi creditori, delle commissioni di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale, mentre i tassi debitori e le spese sono convenuti mediante esplicito rinvio all'art. 7 delle “norme che regolano i conti correnti
di corrispondenza e servizi connessi” (si veda il documento prodotto dalla cessionaria sulle norme bancarie uniformi), contenente il richiamo agli usi piazza, clausola, per giurisprudenza ormai costante, priva del carattere della sufficiente univocità, che non può giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale.
In particolare, quanto alla determinazione dei tassi di interessi passivi mediante richiamo agli usi piazza va ricordato che “in tema di contratti
bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata
dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U.
n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla
clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva
del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca
determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento
contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al
25 pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia
riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di
certezza” (cfr. da ultimo Cass. 24048/2019).
La clausola che fa riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza stipulata, come nel caso di specie,
anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio
1992, data di entrata in vigore dello "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n.
154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (cfr. Cass.
10376/2006).
Pertanto, a fronte del richiamo agli usi piazza per la disciplina degli interessi,
delle spese, della c.m.s., oltre che dell'assenza di qualsivoglia pattuizione di ulteriori condizioni economiche, la Corte dichiara la nullità degli addebiti operati in base a tali titoli sul c/c dal momento della stipula fino al 25 giugno
2003, data in cui è stata stipulata tra le parti una nuova convenzione contrattuale, di cui di seguito si dirà.
5.3. Per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
prevista anch'essa dall'art. 7 delle norme bancarie uniformi, è anch'essa
26 nulla (cfr. Cass. Sez. Un. N. 21095/2004 e succ.).
Per quanto concerne il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera
CICR del febbraio 2000, che ha disciplinato le modalità di adeguamento dei contratti in essere e la previsione di una disciplina per i nuovi rapporti, rileva la Corte che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR
9 febbraio 2000, è sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024 la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi); la Suprema Corte ha “escluso la possibilità per le
banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non
già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere
peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della
nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace
pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta
comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di
raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”.
Nel caso di specie, in assenza di una pattuizione scritta circa la pari capitalizzazione trimestrale, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi fino alla stipula del
“contratto di adesione conto impres@più small” n. 30136.74, in data 25
27 giugno 2003.
6. Passando all'esame delle doglianze relative a tale ultimo contratto, esse sono infondate, in quanto sono correttamente pattuiti i tassi a credito e a debito ed è prevista la loro pari capitalizzazione, oltre che le spese.
6.1. In particolare, la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi emerge a pag. 1 del contratto e a pag. 4 risulta la specifica sottoscrizione da parte della società correntista, delle clausole onerose, tra cui l'art. 9 co. 1 e 2
relativo alla capitalizzazione trimestrale. Alcuna rilevanza ha la mancata produzione del documento denominato “norme sui servizi”, che, peraltro, la correntista ha dichiarato di aver ricevuto in consegna.
Pertanto, la Corte ritiene legittimi gli addebiti operati a titolo di anatocismo a partire dal 25 giugno 2003 fino al 1 gennaio 2014, atteso il divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, divieto che “decorre dal 1°
dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
6.2. Non risulta, invece, validamente pattuita la c.m.s.
La Corte osserva che la validità della commissione di massimo scoperto è
stata riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria, avendo quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità “In tema di conto
28 corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al
valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al
riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo
danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente
dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le
modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come
sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla
banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità
la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass.,
Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (Cass. ord. n. 5359/2024).
Nel caso in esame, il contratto di conto corrente n. 30136.74 prevede la percentuale e la periodicità della sua applicazione, mentre non è indicata la base di calcolo della commissione. Infatti, “In tema di conto corrente
bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che
prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza
sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente
la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale
tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. 19825/2022).
Dunque, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di c.m.s.
per l'intera durata del rapporto.
Si impone, quindi, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile,
affinché il ctu individui tali addebiti e li epuri dal saldo.
29 6.3. Circa la problematica delle commissioni sostitutive applicate in luogo della c.m.s., in particolare la “commissione su accordato” e commissione di istruttoria veloce (CIV), il Collegio afferma che in base all'art. 2 bis L.
2/2009 “1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per
un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in
assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a
disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al
cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo
avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai
30 fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644
del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del
tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale
obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni”.
L'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “I contratti di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto
alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma
31 messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di
apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa
in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore
sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri
diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”.
La norma, comporta, quindi, il definitivo superamento della commissione di massimo scoperto come definita nelle già menzionate Istruzioni della Banca
d'Italia.
Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) ha così stabilito ai commi 2 e 3: “
2. La
delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93,
è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina
entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di
credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-
bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
32 118 del medesimo decreto legislativo”.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha previsto le disposizioni applicative dell'art. 117
bis T.U.B. e ha previsto una disciplina anche per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012; in particolare ha previsto l'obbligo di adeguamento all'art. 5, comma 4: “I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro
il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-
bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis
del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi
dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione
dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente
l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
Il Collegio rileva quindi la necessità di procedere ad attività istruttoria,
affinché il ctu verifichi l'eventuale presenza, ai sensi dell'art. 118 TUB
ratione temporis vigente, di pattuizioni e/o comunicazioni relative all'applicazione delle commissioni sostitutive e, quindi, la legittimità o meno degli addebiti ad esse relativi.
6.4. Per quanto riguarda il tema dell'esercizio dello ius variandi, la facoltà
attribuita alla banca di modificare unilateralmente i contratti è disciplinata nel TUB. L'articolo 118 TUB, nella originaria formulazione contenuta nel
TUB, d.lgs. N. 385/1993 vigente all'epoca di stipulazione del contratto di conto corrente, prevede che “se nei contratti di durata è convenuta la facoltà
33 di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le
variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci”.
L'art. 13 delle “condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”
prevede la facoltà dell'istituto bancario di modificare le condizioni economiche applicate con rispetto, in caso di variazioni sfavorevoli, degli artt. 188 e 161 TUB.
L'art. 118 TUB nel testo modificato dalla legge 248/2006 prevede che “nei
contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
1341, secondo comma del codice civile” e che “qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
formula "proposta di modifica unilaterale contratto", con preavviso minimo
di 30 giorni, in forma scritta e o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove
il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate”; “le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”.
L'art. 118 TUB è stato ulteriormente modificato nel 2010 nei seguenti
34 termini: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con
clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la
facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un
giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo
modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica
unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità
stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non
receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua
applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”,
restando nel resto invariato.
La Corte evidenzia che è il correntista ad essere gravato dall'onere dell'allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l'esercizio dello ius
variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato aumentato in senso sfavorevole dei tassi.
Nel contratto del 2003, che l'appellante principale invoca senza, peraltro,
specificare in quale clausola sia rinvenibile la relativa disciplina, non è
35 presente la regolamentazione dell'esercizio dello ius variandi e tale non può
essere considerato il richiamo all'“art. 13, comma 2 (modifica delle
condizioni)” delle “condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”,
attesa la genericità della descrizione sintetica del contenuto, non altrimenti provato.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità delle variazioni effettuate unilateralmente dall' in corso di rapporto. Controparte_9
Si impone, quindi, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile,
affinché il ctu individui tali variazioni e ne epuri gli effetti.
7. Circa l'eccezione di prescrizione sollevata da e la questione Controparte_2
inerente all'esistenza degli affidamenti, legata alla prospettazione da parte degli appellanti incidentali della natura meramente ripristinatoria delle rimesse effettuate, occorre, muovere dal principio affermato dalle Sezioni
Unite: “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito
sostenuto come illegale… che, se pendente l'apertura di credito, il
correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è
indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del
momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il
denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento
del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche
versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino
indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di
36 versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura
di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa,
in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato
il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti
ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare
a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.)
illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un
incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di
cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel
senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra
indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà
agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo
scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei
limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un
pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di
pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo
che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del
quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se
corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (in termini Cass.
798/2013 e S.U. 24418/2010 da essa citata).
La Corte di cassazione ha individuato talune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista effettivamente comporta “uno spostamento
37 patrimoniale in favore della banca”, e cioè: “qualora si tratti di versamenti
eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire
“scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo
eccedente i limiti dell'accreditamento”. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
È, quindi, evidente la rilevanza che ha sul tema l'accertamento della esistenza di un affidamento: se il conto è affidato e non viene superato il limite dell'affidamento concesso al cliente le rimesse hanno funzione di atti meramente ripristinatoria della provvista di cui il correntista può continuare a godere e tali rimesse sono ripetibili, ove frutto dell'applicazione di clausole nulle, solo alla chiusura del conto da cui decorrerà il termine decennale di prescrizione. Se il conto non è affidato, in quanto ad esso non accede alcuna apertura di credito, o viene superato il limite dell'affidamento, c.d. “conto passivo o scoperto”, la rimessa comporta uno “spostamento patrimoniale in favore della banca” e, quindi ha natura di pagamento;
è ripetibile anche a conto aperto e il termine di prescrizione decorre dalla data della sua effettuazione.
Va, peraltro sin da ora evidenziato, posto che gli appellanti incidentali chiedono venga dichiarata la nullità per difetto di forma scritta del rapporto n. 97294 (sulla cui natura, come esposto, vanno compiuti accertamenti istruttori), che secondo la Suprema Corte: “In tema di prescrizione del diritto
38 alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura
ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi
causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della
conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia
stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs.
n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a
quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il
correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127,
comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. n. 34997/2023; cfr. Cass.
n. 35189/2023 in parte motiva).
8. In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, il motivo di appello principale proposto da ed i motivi di appello incidentale Controparte_2
proposti da Parte_1 Parte_1
, e
[...] Pt_1 Pt_2 Parte_3
Esaminata nel merito la domanda proposta dagli appellanti incidentali, va dichiarata, in relazione al contratto n. 30136:
la nullità del richiamo agli usi piazza, e, di conseguenza, la illegittimità degli addebiti operati a titolo di interessi, spese, commissione di massimo scoperto;
la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e dei relativi addebiti fino al 25 giugno 2003, nonché a partire dal 1° gennaio 2014
sino alla chiusura del rapporto;
la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita nel contratto n. 30136.74 del 2003, con illegittimità degli addebiti
39 effettuati a tale titolo fino alla chiusura del rapporto;
la illegittimità delle variazioni unilaterali operate dall'istituto bancario in assenza di pattuizione.
8.1. In relazione alla quantificazione degli addebiti illegittimi,
all'accertamento della regolarità delle comunicazioni relative alle commissioni sostitutive ed alla eventuale quantificazione dei relativi addebiti in caso di esito negativo, all'accertamento della natura del contratto n. 97294
e delle operazioni ad esso relative con eventuale quantificazione degli addebiti illegittimamente operati in relazione ad esso, alla determinazione dei saldi dei rapporti (e quindi alle domande di condanna reciprocamente proposte), avendo riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario, si dispone in ordine ad attività istruttoria come da separata ordinanza.
9. La liquidazione delle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) accoglie, per quanto di ragione, il motivo d'appello principale proposto da rappresentata da nonché i motivi d'appello Controparte_2 CP_3
incidentale proposti da Parte_1 Pt_1
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, anche quali eredi di avverso la sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di VA n. 293/2022 pubblicata in data 4 aprile 2022;
40 2) dichiara: la nullità del richiamo agli usi piazza, e, di conseguenza, la illegittimità degli addebiti operati a titolo di interessi, spese, commissione di massimo scoperto relativi al conto n. 30136; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e dei relativi addebiti fino al 25
giugno 2003, nonché a partire dal 1° gennaio 2014 sino alla chiusura del rapporto relativi al conto n. 30136; la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita il 25 giugno 2003, con illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo fino alla chiusura del rapporto;
la illegittimità delle variazioni unilaterali operate dall'istituto bancario in assenza di pattuizione;
3) dispone procedersi per il resto ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
41
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 608/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 608/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14
maggio 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 (e per essa , con il patrocinio Controparte_2 CP_3
bancario, cassetta di dell'avv. Alessandro Bosio e dell'avv. Luigi Ferri, quest'ultimo procuratore sicurezza, apertura di domiciliatario credito) APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_1
, , anche quali eredi di
[...] Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. Camillo Testori Parte_1
1 APPELLANTI INCIDENTALI
, Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di VA, in data 4 aprile 2022,
n. 293/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In parziale riforma dell'appellata sentenza, reiectis adversis, e fermo il
resto,
➢ Condannarsi Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede in Medole, Via Umberto I n.31 (CF: , ed i P.IVA_2
fideiussori (n. Ceresara -MNil 4/2/1946), residente a [...]
Medole (MN), Via Umberto I n.74 (CF: ), CodiceFiscale_1 [...]
(n. Medole -MN- il 27/2/1942), residente a [...], Parte_1
Via Umberto I n.74 (CF: ), CodiceFiscale_2 Parte_2
(n. Castiglione delle Stiviere -MN- il 24/2/1972), residente a [...],
Via Todeschino n.58 (CF: ), e CodiceFiscale_3 Parte_3
(n. Castel Goffredo -MN- l'1/7/1969), residente a
[...]
Padenghe sul Garda (BS), Via Crispi n.19 (CF: , a CodiceFiscale_4
pagare in via tra loro solidale alla cessionaria per Controparte_2
i titoli di cui in narrativa - la complessiva somma di € 75.215,00, oltre
interessi al tasso di legge dall'1/1/2017 sino al saldo.
2 In ogni caso
➢ Con condanna alle spese e competenze di causa, per entrambi i gradi del
giudizio” (conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Degli appellanti incidentali
“In via pregiudiziale
– ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
fissando l'udienza di comparizione e il Controparte_5
termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
SULL'APPELLO PRINCIPALE
– rigettare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'appello proposto da
rappresentata da avverso la sentenza Controparte_2 CP_3
n.293/2022 del Tribunale di VA, pubblicata in data 04.04.2022, e con
esso tutti i motivi di impugnazione proposti ex adverso, siccome infondati in
fatto e in diritto.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
in riforma della sentenza del Tribunale di VA n.293/2022 – R.G.
n.4376/2022, pubblicata il 4 aprile 2022, qui impugnata:
Nel merito
In via principale
a) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, la nullità e/o l'inefficacia del contratto di conto corrente
identificato dal n.97294, per mancanza della forma scritta stabilita dalla
3 legge, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti
dalla (nonché, in precedenza, dalla Controparte_5
) sul predetto conto corrente, nonché sul conto Controparte_6
corrente n.30136, in applicazione di tassi di interesse, nonché di spese e
commissioni di qualsiasi genere;
b) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per tutti gli ulteriori
motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione dei
tassi di interesse debitori applicati al conto corrente n.30136 e, per l'effetto,
dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati sul predetto conto
corrente dalla (nonché, in Controparte_5
precedenza, dalla ) in applicazione di detti tassi;
Controparte_6
c) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per difetto di causa e/o
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia
della pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata al
rapporto di conto corrente n.30136 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) sul predetto conto Controparte_6
corrente in applicazione di detta commissione;
d) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
4 scritta prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio,
la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione del “corrispettivo su accordato”
e della “commissione istruttoria veloce” applicate al rapporto di conto
corrente n.30136, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti
effettuati dalla (nonché, in Controparte_5
precedenza, dalla ) sul predetto conto corrente Controparte_6
in applicazione di dette commissioni;
e) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel
[...] Controparte_6
corso del rapporto di conto corrente n.30136 in virtù dell'applicazione della
capitalizzazione periodica degli interessi;
f) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per tutti gli ulteriori
motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione dei
tassi di interesse creditori applicati al conto corrente n.30136 e
conseguentemente applicare sui saldi “avere” registrati nel corso del
rapporto, anche a seguito della rideterminazione di cui al successivo punto
n), il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, secondo
quanto previsto dall'art.5, comma 1°, lettera a) della Legge 17 febbraio 1992
n.154, nonché dall'art.117, comma 7°, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre
1993 nr.385, condannando per l'effetto la Controparte_7
[...
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
la Parte_1
somma risultante da tale ricalcolo, oltre agli interessi al saggio previsto
dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda
giudiziale e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come
introdotto dal decreto legge 12.09.2014, nr.132, convertito in legge
10.11.2014, nr.162, dalla data della domanda giudiziale al saldo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al
precedente punto a) non dovesse essere accolta
g) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per tutti gli ulteriori
motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione dei
tassi di interesse debitori applicati al conto corrente n.97294 e, per l'effetto,
dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati sul predetto conto
corrente, nonché sul conto corrente n.30136, dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) in
[...] Controparte_6
applicazione di detti tassi;
h) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per mancanza dei requisiti di determinatezza
o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per difetto di causa e/o
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la nullità e/o l'inefficacia
della pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata al
6 rapporto di conto corrente n.97294, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità
degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) sul predetto conto Controparte_6
corrente, nonché sul conto corrente n.30136, in applicazione di detta
commissione;
i) accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma
scritta prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio,
la nullità e/o l'inefficacia della pattuizione del “corrispettivo su accordato”
e della “commissione istruttoria veloce” applicate al rapporto di conto
corrente n.97294, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti
effettuati dalla (nonché, in Controparte_5
precedenza, dalla ) sul predetto conto corrente, Controparte_6
nonché sul conto corrente n.30136, in applicazione di dette commissioni;
j) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel
[...] Controparte_6
corso del rapporto di conto corrente n.97294 in virtù dell'applicazione della
capitalizzazione periodica degli interessi;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domanda formulata al
precedente punto b) non dovesse essere accolta
k) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse debitori, in senso
sfavorevole alla cliente, apportate dalla Controparte_8
[...
[...] (nonché, in precedenza, dalla ) nel corso
[...] Controparte_6
del rapporto di conto corrente n.30136, e, per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità degli addebiti effettuati sul predetto conto corrente in
applicazione dei maggiori tassi così come modificati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate ai
precedenti punti a) e g) non dovessero essere accolte
l) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse debitori, in senso
sfavorevole alla cliente, apportate dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel corso
[...] Controparte_6
del rapporto di conto corrente n.97294, e, per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità degli addebiti effettuati sul predetto conto corrente, nonché sul
conto corrente n.30136, in applicazione dei maggiori tassi così come
modificati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al
precedente punto f) non dovesse essere accolta
m) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, l'inefficacia delle variazioni dei tassi d'interesse creditori, in senso
sfavorevole alla cliente, apportate dalla Controparte_5
(nonché, in precedenza, dalla ) nel corso
[...] Controparte_6
del rapporto di conto corrente n.30136, e, conseguentemente, applicare sui
saldi “avere” registrati nel corso del rapporto, anche a seguito della
rideterminazione di cui al successivo punto n), i tassi più favorevoli alla
8 cliente in precedenza praticati, condannando per l'effetto dalla
[...]
(nonché, in precedenza, dalla Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
la Parte_1
somma risultante da tale ricalcolo, oltre agli interessi al saggio previsto
dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda
giudiziale e al saggio previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come
introdotto dal decreto legge 12.09.2014, n.132, convertito in legge
10.11.2014, n.162, dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché al
maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari
alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato
di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal
dovuto al saldo, così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008,
n.19499;
In ogni caso
n) accertare l'entità di tutte le somme percepite dalla
[...]
(nonché, in precedenza, dalla Controparte_5 Controparte_6
in virtù degli illegittimi addebiti effettuati sui conti correnti
[...]
n.30136 e n.97294, così come individuati ai precedenti punti a), b), c), d), e),
g), h), i), j), k) e l), rideterminando a tale scopo il saldo finale del predetto
conto corrente n.30136, con esclusione di tutti i suddetti addebiti e con
ricalcolo degli interessi sulla base dei criteri indicati nell'atto di citazione e
nella presente memoria, e, conseguentemente:
9 – dichiarare che nulla è dovuto dagli attori in dipendenza dei rapporti di
conto corrente n.30136 e n.97294;
– in caso di saldo finale a credito del correntista, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, a pagare al Parte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma corrispondente
[...]
a detto saldo, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art.1284, 1° comma,
Cod. Civ., dal dovuto sino alla data della domanda giudiziale e al saggio
previsto dall'art.1284, 4° comma, Cod. Civ., così come introdotto dal decreto
legge 12.09.2014, n.132, convertito in legge 10.11.2014, n.162, dalla data
della domanda giudiziale al saldo, nonché al maggior danno ai sensi
dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari alla differenza tra il
tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal dovuto al saldo,
così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008, n.19499;
o) respingere tutte le domande proposte nei confronti degli attori (odierni
convenuti), perché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
p) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.
In via istruttoria
Disporre consulenza tecnica volta a:
1) rideterminare il saldo finale del conto corrente n.30136, con esclusione di
10 tutti gli addebiti eseguiti dalla in applicazione di tassi di interesse e CP_5
di commissioni (ivi compresi la “commissione di massimo scoperto”, il
“corrispettivo su accordato” e la “commissione istruttoria veloce”) non
pattuiti per iscritto ovvero pattuiti in maniera non sufficientemente
determinata o determinabile, o comunque previsti da clausole nulle e/o
inefficaci, nonché con depurazione del conto medesimo da ogni effetto
derivante dalla capitalizzazione periodica degli interessi debitori;
in sostituzione dei tassi di interesse debitori praticati dalla dovranno CP_5
essere applicati i seguenti tassi sostitutivi stabiliti ex lege:
sui saldi debitori
- dalla data di accensione sino all'8 luglio 1992: tasso legale pro tempore
vigente, così come previsto dall'art.1284 cod. civ.;
- dal 9 luglio 1992 (entrata in vigore della L. n.154/92): tasso nominale
minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, secondo quanto previsto
dall'art.5, comma 1°, lettera a) della Legge 17 febbraio 1992, n.154, nonché
dall'art.117, comma 7°, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
sui saldi creditori
- dal 9 luglio 1992 (entrata in vigore della L. n.154/92): tasso nominale
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, secondo quanto previsto
dall'art.5, comma 1°, lettera a) della Legge 17 febbraio 1992 n.154, nonché
dall'art.117, comma 7°, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385.
il saldo finale dovrà essere depurato anche da tutti gli interessi, le spese e le
11 commissioni di qualsiasi genere derivanti dal rapporto di conto corrente
n.97294; si ribadisce infatti che le competenze derivanti dal predetto
rapporto hanno aggravato – attraverso il meccanismo dell'imputazione
trimestrale – il saldo passivo del conto corrente 30136;
in via subordinata, gli interessi derivanti dal rapporto di conto corrente
n.97294 dovranno essere rideterminati con applicazione dei sopra citati tassi
sostitutivi stabiliti ex lege;
2) in via ulteriormente subordinata, conformemente alle domande formulate
ai punti k) ed l) delle conclusioni, i tassi d'interesse dovranno essere
applicati senza tener conto delle variazioni, in senso sfavorevole alla cliente,
apportate dalla nel corso dei citati rapporti” (conclusioni contenute CP_5
nella comparsa di risposta con appello incidentale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_2
agivano in giudizio lamentando la nullità per Parte_3
difetto di forma scritta dei contratti di c/c n. 30136 del 1° luglio 1991, e n.
97294 stipulati dalla società con (fusasi poi in Controparte_6
, chiedendo, pertanto, la restituzione nei Controparte_5
confronti della banca degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi, commissioni e spese, con rideterminazione del saldo finale,
eventuale restituzione del saldo attivo e pagamento del maggior danno.
1.1. Costituendosi in giudizio, quale cessionaria del Controparte_2
credito della banca, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in
12 merito alle domande restitutorie e risarcitorie. Produceva il c/c n. 30316,
deducendone la stipulazione prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta e sosteneva come legittimo richiamo agli usi piazza;
produceva,
inoltre, il contratto n. 30136.74 stipulato il 25 giugno 2003, recante la pattuizione delle condizioni economiche e le lettere di credito del 24
novembre 2014 e del 5 febbraio 2015.
Eccepiva la prescrizione della domanda di ripetizione degli addebiti anteriori al 29 novembre 2008, non essendo provata l'esistenza di affidamenti anteriori a tale data. Deduceva, in ogni caso, che la documentazione prodotta relativa agli affidamenti era priva di sottoscrizioni della banca, oltre che di riferimenti precisi ai rapporti, trattandosi di comunicazioni sottoposte a condizioni, con riserva di conferma successiva, non prodotta, competendo alla controparte dimostrare l'esistenza degli affidamenti. Rappresentava di non disporre del contratto n. 97294 stipulato il 10 gennaio 1997, e che competeva alla controparte produrlo a sostegno della propria pretesa, mentre per il periodo non interessato dalla prescrizione, deduceva l'applicazione dei criteri di cui all'art. 117 TUB e che, in ogni caso, le modifiche dei tassi erano giustificate sia dai contratti che dalle comunicazioni inviate alla cliente e che la capitalizzazione era stata regolarmente pattuita nel 2003.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo debitore del c/c n. 3013625 di € 69.514,53, nonché del debito derivante dal conto anticipi sbf n. 9729478 di € 75.215,00 o, in subordine, al pagamento della minor somma.
13 2. Con sentenza n. 293/2022 pubblicata in data 4 aprile 2022, il Tribunale di
VA ha rigettato le domande attoree e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
2.1. Anzitutto, ha osservato che gli attori non hanno prodotto i contratti impugnati, ma solamente gli e/c relativi ai rapporti, impedendo così di riscontrare la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, spese,
commissioni e variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse, oltre che la nullità
degli stessi contratti per difetto di forma. Inoltre, difettando la prova scritta del rapporto n. 97294, ha respinto anche le doglianze ad esso relative.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile, in quanto esplorativa, l'istanza di
CTU contabile, considerata la mancata indicazione a cura di parte attrice di elementi di calcolo o riferimenti specifici alle condizioni contrattuali.
Ha, poi, rigettato le domande proposte dagli attori-garanti, non avendo essi dimostrato la propria qualità di fideiussori e quindi la legittimazione ad agire mediante la produzione dei contratti di fideiussione.
2.2. Riconosciuta la legittimazione attiva e passiva di Controparte_2
quale cessionaria del credito, il Tribunale ha ha respinto la domanda riconvenzionale da essa proposta per mancanza di prova del credito, poiché,
nonostante la somma pretesa corrispondesse a quella indicata nell'estratto conto della banca del 20 dicembre 2017, non è stata prodotta la certificazione di cui all'art. 50 TUB.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_2
sulla scorta di un unico motivo.
14 3. Si sono costituiti in giudizio e Parte_1
, , e Parte_1 Pt_2 Pt_1 Parte_3
proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi. Parte_1
4. All'udienza del 23 novembre 2022, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_5
5. All'udienza del 29 marzo 2023, la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_5
conclusioni.
6. In data 5 giugno 2024, a fronte del decesso di la Corte Parte_1
ha dichiarato l'interruzione del processo, il quale è stato tempestivamente riassunto in data 7 giugno 2024 da , e Controparte_2 Pt_2 Pt_1
si sono costituti anche quali eredi della de cuius. Parte_3
7. All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale proposta, esponendo che la certificazione ex
art. 50 TUB è richiesta solamente per l'emissione del decreto ingiuntivo,
mentre in sede di opposizione è il creditore a dover provare il proprio credito.
Sostiene che la certificazione non è necessaria né sufficiente, e che nel caso di specie sono stati versati in atti il contratto di c/c del 1° luglio 1997 ed il
15 contratto del 25 giugno 2003, recante le condizioni economiche richieste relative a spese, commissioni, tassi e ius variandi, mentre gli estratti conto,
nella serie completa, sono stati prodotti da controparte, documentazione di cui il Giudicante non ha tenuto conto.
Evidenzia che l'ultimo estratto conto, datato 29 febbraio 2016, prodotto da controparte, indica un saldo debitore di € 67.827,29 del c/c n. 30136; il saldo al 31 dicembre 2016, richiesto in via riconvenzionale, di € 69.514,53 sarebbe frutto dell'aggiornamento riportato nell'estratto della cessione, ed è
documentato (cfr. doc. 18). Sostiene che il Giudice avrebbe potuto limitare la condanna al saldo indicato nell'e/c del 29 febbraio 2016 prodotto da controparte.
Con riferimento al rapporto n. 97294, di cui non è stato prodotto il contratto,
espone che controparte ne ha confermato l'esistenza mediante la produzione dei relativi e/c, i quali attestano che su tale conto venivano registrati in dare gli anticipi di effetti accreditati sul c/c n. 30136 e in avere gli stessi effetti anticipati e scaduti. Trattandosi di rapporto accessorio rispetto al principale,
non sarebbe stata necessaria la stipula di un apposito contratto.
Inoltre, circa la legittimazione degli attori-garanti, l'appellante espone che nessuna norma impone la forma scritta per i contratti di fideiussione e,
comunque, essi stessi hanno agito qualificandosi come fideiussori.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato.
1.2. Anzitutto occorre svolgere alcune precisazioni circa la questione della legittimazione dei garanti.
Nonostante il Tribunale abbia statuito che <
16 contratti di fideiussione (“garanzia fideiussoria”), la cui esistenza legittimerebbe la domanda degli attori , Parte_1 Parte_1
, , in qualità di garanti, Parte_2 Parte_3
all'azione in giudizio per la ripetizione delle somme;
né è dedotta la ragione della invalidità ed inefficacia delle garanzie fideiussorie, così genericamente indicate, a fondamento della richiesta di restituzione. Va, dunque, rigettata ogni domanda di parte attrice>>, tra le parti risulta, invece, pacifica ed incontestata la qualità di fideiussori degli odierni appellanti incidentali, posto che entrambe le parti in causa hanno formulato le rispettive domande, nel presupposto di tale qualità e della validità ed efficacia dei contratti di garanzia, che, quindi, deve ritenersi incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, vi è la legittimazione sia attiva che passiva dei fideiussori della società, odierni appellanti incidentali.
1.3. Venendo al tema dell'onere probatorio gravante sulla cessionaria relativamente al credito oggetto della domanda riconvenzionale, la Corte
ricorda che la produzione della certificazione ex art. 50 TUB, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è necessaria ai fini della prova del credito nei soli procedimenti monitori, ipotesi, dunque non riguardante il caso di specie, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione.
La statuizione della mancanza di prova documentale del credito è smentita dalla documentazione versata in atti.
La società correntista ed i suoi garanti, che hanno agito in giudizio deducendo la nullità dei contratti stipulati ed una serie di profili di illegittimità di cui gli
17 stessi erano afflitti, chiedendo la ripetizione degli addebiti illegittimi, hanno offerto, a sostegno delle proprie domande, la produzione degli estratti conto e degli scalari relativi a tutta la durata del rapporto;
la società cessionaria del credito, che ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei saldi negativi dei conti, ha prodotto i contratti di c/c del 1991 e del 2003, oltre che due lettere di apertura di credito del 2014 e del 2015 e l'estratto conto risalente al momento della cessione del credito. Dunque, entrambe le parti hanno contribuito a formare il corredo processuale.
In base al principio di acquisizione probatoria, le produzioni documentali di entrambe le parti concorrono a formare il corredo processuale che può essere utilizzato a sostegno di tutte le domande oggetto di causa, come, infatti,
affermato dalla Suprema Corte: “Il principio dell'onere della prova… non
implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato
dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo
onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque
acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro
ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di
acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono
state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del
libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa
condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa,
conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una
parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte” (Cass. n.
18 23286/2024, cfr. Sez. Un. N. 4835/2023).
Pertanto, anche sul punto il motivo è fondato. È evidente, peraltro, che l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito va compiuta in esito all'esame dell'appello incidentale e delle deduzioni in esso contenute circa la illegittimità degli addebiti praticati dall'istituto bancario nel corso del rapporto.
2. Con il primo motivo gli appellanti incidentali lamentano l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c., avendo essi assolto al loro onere probatorio mediante la produzione degli estratti conto. Espongono di aver indicato la data di apertura dei c/c, la natura e l'ammontare degli affidamenti concessi,
l'esatta qualificazione di interessi e commissioni addebitati come da prospetto riepilogativo e ribadiscono la deduzione di nullità ed inefficacia dei contratti nn. 30136 e 97294. In subordine, deducono di aver lamentato l'illegittimità di svariati addebiti e di aver, perciò, chiesto la rideterminazione del saldo del c/c n. 30136 o, per lo meno, l'applicazione dei tassi di interesse senza considerare le variazioni, oltre che il ricalcolo del c/c n. 97294, poiché
la mancata pattuizione scritta degli interessi creditori sui saldi “avere”
avrebbe dovuto condurre all'applicazione del tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali.
Deducono di aver tempestivamente contestato il c/c n. 30136 risalente al 1°
luglio 1991 ed il modulo del 25 giugno 2003 prodotti da controparte: il primo non conterebbe pattuizioni relative alla c.m.s. e ai tassi di interesse, che sono quindi dovuti nella misura legale, mentre nel secondo, per gli interessi debitori viene fatto rinvio “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende
19 di credito sulla piazza”, pattuizione che, per stessa ammissione di controparte, sarebbe indeterminata e indeterminabile e quindi nulla, e, poi,
divenuta inoperante con l'entra in vigore della L. n. 154/1992.
Rappresentano l'assenza di qualsivoglia contenuto normativo nel modulo del
2003, difettando tutte le clausole tipiche del contratto di c/c, in particolare quelle relative a ius variandi e anatocismo. La regolamentazione contrattuale avrebbe dovuto essere contenuta in altro documento, che, però, non è stato né allegato né sottoscritto, rendendo così il contratto inidoneo a soddisfare i requisiti di forma richiesti dalla legge. Qualora venisse ritenuto valido, il contratto comunque recherebbe pattuizioni valide solamente a partire dal
2003; dunque gli addebiti fino ad allora operati sarebbero illegittimi.
Espongono che controparte non ha prodotto il contratto n. 97294, acceso il
10 gennaio 1997, le cui competenze sarebbero state imputate trimestralmente sul c/c n. 30136, e che il difetto di forma scritta renderebbe nullo tale contrato ed illegittimi i relativi addebiti.
Circa la propria qualità di fideiussori, deducono come questa non sia stata contestata da controparte, precisando come la domanda di ripetizione sia stata avanzata solamente nell'interesse della correntista e come non siano stati dedotti profili di invalidità e inefficacia delle garanzie prestate.
Lamentano, poi, l'applicazione della commissione “corrispettivo su
accordato” a partire dal terzo trimestre del 2009 e l'applicazione della CIV a partire dal quarto trimestre del 2012 sui conti n. 30136 e 97294 in assenza di alcuna pattuizione scritta e chiedono, perciò, la rideterminazione del saldo del c/c n. 30136 escludendo gli addebiti a tali titoli operati, compresi quelli
20 provenienti dal rapporto n. 97294.
Lamentano la ripetuta sfavorevole variazione unilaterale dei tassi di interesse applicati sui c/c, nonostante l'assenza di pattuizioni in merito tra le parti, di un giustificato motivo e di una comunicazione a ciò relativa alla cliente.
Rappresentano l'applicazione costante dell'anatocismo sul c/c n. 30136,
imputando su di esso gli interessi debitori di cui al c/c n. 97294 e deducendo l'impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina contenuta nella delibera CICR del 9 febbraio 2000; chiedono, quindi, la rideterminazione del saldo, epurato dai relativi addebiti. Richiamano, inoltre, l'art. 1 co. 629 L. n.
147/2014 il quale ha ripristinato il divieto di anatocismo a partire dal 1°
gennaio 2014 almeno sino al 15 aprile 2016.
3. Con il secondo motivo gli appellanti incidentali criticano il rigetto delle istanze istruttorie, esponendo di aver assolto al proprio onere di allegazione in merito all'esistenza di addebiti illegittimi mediante la puntuale indicazione delle ipotesi di nullità contrattuale e la produzione integrale degli estratti conto, chiedendo la restituzione degli importi indebitamente versati.
Precisano che tutti i versamenti eseguiti sul c/c n. 30136, dal momento della sua apertura sino alla sua chiusura, avrebbero funzione ripristinatoria della provvista, in quanto eseguiti su un rapporto assistito da un'apertura di credito,
concessa inizialmente per € 77.469,00, poi ridotta ad € 25.823,00 a decorrere da ottobre 1993, nuovamente aumentata ad € 77.469,00 dal febbraio 1994 e ridotta ad € 51.646 nel novembre 1995 e poi ad € 25.823 da gennaio 1997 ed infine aumentata ad € 101.646 con decorrenza dal 31 luglio 2003.
Espongono che anche sul c/c n. 97294 è stato concesso un Parte_4
[... per € 77.468, poi aumentato ad € 78.000,00 dal 5 agosto 2004. L'esistenza e l'ammontare degli affidamenti sarebbe dimostrata dalla documentazione prodotta, oltre che dagli estratti conto recanti l'indicazione dei tassi di interesse applicati entro e non oltre i limiti degli affidamenti accordati.
L'espletamento di una CTU sarebbe indispensabile al fine di accertare il saldo dei rapporti dedotti in giudizio.
4. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i motivi d'appello incidentale.
4.1. Per quanto riguarda la legittimazione dei fideiussori, l'appello incidentale è fondato per le considerazioni già esposte nell'esame dell'appello principale.
4.2. Va precisato che non sono condivisibili le conseguenze che il Tribunale
ha fatto derivare dalla omessa produzione ad opera della correntista e dei fideiussori dei contratti di c/c.
Al riguardo, la Suprema Corte (n. 11270/2024, 4043/2024, 3310/2024,
9213/2023, 12993/2023) ha ritenuto che “…con specifico riferimento alle
conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente… deve
ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto
saldo di un conto corrente (e per la restituzione di quanto versato in forza di
clausole comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa
dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si
tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, <
suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di
danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come
spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della
22 prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti,
atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come
manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto
materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa
Corte, i limiti legali di prova di un contatto per il quale sia richiesta la forma
scritta ad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti
dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente
quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci
diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi
l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo
(cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015, Cass. n. 566 del
2001)>>”.
4.3. Peraltro, in base al già ricordato principio di acquisizione della prova, la cessionaria del credito ha prodotto i contratti già menzionati, di cui, quindi,
occorre tener contro per valutare la fondatezza delle pretese degli appellanti incidentali.
4.4. Con riferimento al contratto n. 30136 non si può far questione del mancato rispetto della forma scritta, dovendosi esaminare, piuttosto, le doglianze esposte circa la esistenza e la validità delle pattuizioni inerenti alle condizioni economiche.
4.5. Per quanto concerne, invece, il contratto n. 97294, gli attori in primo grado hanno versato in atti la serie di estratti conto ad esso relativa.
La Corte osserva che ne è pacifica la esistenza tra le parti, avendo esse
23 affermato che la sua stipulazione risale al 1997, successivamente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta previsto dalla legge del 1992 e dal successivo TUB, salva la possibilità di una regolamentazione del contratto accessorio nel contesto del contratto di c/c, che, però, nel caso in esame è del tutto mancante sino al contratto del n. 30136.36 del 2003, in cui vi è la disciplina delle “condizioni economiche applicate al conto corrente e al
servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni”,
riferibili, perciò, anche a tale tipologia di contratti.
Tuttavia, la natura del contratto n. 97294 non è pacifica tra le parti, avendo l'appellante principale qualificato il rapporto come accessorio, in particolare quale castelletto sbf, mentre gli appellanti incidentali lo hanno indicato quale autonomo contratto di conto corrente.
Sul punto occorre procedere ad attività istruttoria mediante espletamento di una CTU che descriva l'operatività di contratto, quindi, ne accerti la sua natura e la sua conseguente disciplina, con quantificazione degli addebiti illegittimamente operati in relazione ad esso.
5. Proseguendo nella disamina del gravame, la Corte pone in luce che,
contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, l'atto di citazione in primo grado non presenta un contenuto generico, avendo gli attori odierni appellanti incidentali adeguatamente esplicitato le proprie doglianze e provveduto,
come già precedentemente affermato, ad adempiere ai propri oneri di allegazione e probatori. Pertanto, le doglianze esposte meritano di essere esaminate.
5.1. Si pone il problema di verificare la legittimità o meno delle pattuizioni e
24 degli addebiti intervenuti nel corso del rapporto a partire dalla stipulazione del c/c n. 30136 nel 1991 fino alla sua chiusura, avvenuta nel 29 febbraio
2016 a fronte del recesso da parte della banca dal rapporto e da tutti gli affidamenti concessi (si veda la comunicazione prodotta).
5.2. Per quanto concerne il contratto di c/c n. 30136, si ribadisce, che esso è
stato stipulato in forma scritta il 1° luglio 1991, ma non vi è pattuizione degli interessi creditori, delle commissioni di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale, mentre i tassi debitori e le spese sono convenuti mediante esplicito rinvio all'art. 7 delle “norme che regolano i conti correnti
di corrispondenza e servizi connessi” (si veda il documento prodotto dalla cessionaria sulle norme bancarie uniformi), contenente il richiamo agli usi piazza, clausola, per giurisprudenza ormai costante, priva del carattere della sufficiente univocità, che non può giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale.
In particolare, quanto alla determinazione dei tassi di interessi passivi mediante richiamo agli usi piazza va ricordato che “in tema di contratti
bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata
dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U.
n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla
clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva
del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca
determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento
contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al
25 pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia
riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di
certezza” (cfr. da ultimo Cass. 24048/2019).
La clausola che fa riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza stipulata, come nel caso di specie,
anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio
1992, data di entrata in vigore dello "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n.
154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti (cfr. Cass.
10376/2006).
Pertanto, a fronte del richiamo agli usi piazza per la disciplina degli interessi,
delle spese, della c.m.s., oltre che dell'assenza di qualsivoglia pattuizione di ulteriori condizioni economiche, la Corte dichiara la nullità degli addebiti operati in base a tali titoli sul c/c dal momento della stipula fino al 25 giugno
2003, data in cui è stata stipulata tra le parti una nuova convenzione contrattuale, di cui di seguito si dirà.
5.3. Per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
prevista anch'essa dall'art. 7 delle norme bancarie uniformi, è anch'essa
26 nulla (cfr. Cass. Sez. Un. N. 21095/2004 e succ.).
Per quanto concerne il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera
CICR del febbraio 2000, che ha disciplinato le modalità di adeguamento dei contratti in essere e la previsione di una disciplina per i nuovi rapporti, rileva la Corte che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR
9 febbraio 2000, è sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024 la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi); la Suprema Corte ha “escluso la possibilità per le
banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non
già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere
peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della
nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace
pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta
comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di
raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”.
Nel caso di specie, in assenza di una pattuizione scritta circa la pari capitalizzazione trimestrale, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi fino alla stipula del
“contratto di adesione conto impres@più small” n. 30136.74, in data 25
27 giugno 2003.
6. Passando all'esame delle doglianze relative a tale ultimo contratto, esse sono infondate, in quanto sono correttamente pattuiti i tassi a credito e a debito ed è prevista la loro pari capitalizzazione, oltre che le spese.
6.1. In particolare, la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi emerge a pag. 1 del contratto e a pag. 4 risulta la specifica sottoscrizione da parte della società correntista, delle clausole onerose, tra cui l'art. 9 co. 1 e 2
relativo alla capitalizzazione trimestrale. Alcuna rilevanza ha la mancata produzione del documento denominato “norme sui servizi”, che, peraltro, la correntista ha dichiarato di aver ricevuto in consegna.
Pertanto, la Corte ritiene legittimi gli addebiti operati a titolo di anatocismo a partire dal 25 giugno 2003 fino al 1 gennaio 2014, atteso il divieto previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, divieto che “decorre dal 1°
dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
6.2. Non risulta, invece, validamente pattuita la c.m.s.
La Corte osserva che la validità della commissione di massimo scoperto è
stata riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria, avendo quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità “In tema di conto
28 corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al
valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al
riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo
danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente
dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le
modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come
sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla
banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità
la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass.,
Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (Cass. ord. n. 5359/2024).
Nel caso in esame, il contratto di conto corrente n. 30136.74 prevede la percentuale e la periodicità della sua applicazione, mentre non è indicata la base di calcolo della commissione. Infatti, “In tema di conto corrente
bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che
prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza
sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente
la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale
tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. 19825/2022).
Dunque, va dichiarata l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di c.m.s.
per l'intera durata del rapporto.
Si impone, quindi, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile,
affinché il ctu individui tali addebiti e li epuri dal saldo.
29 6.3. Circa la problematica delle commissioni sostitutive applicate in luogo della c.m.s., in particolare la “commissione su accordato” e commissione di istruttoria veloce (CIV), il Collegio afferma che in base all'art. 2 bis L.
2/2009 “1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per
un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in
assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che
prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a
disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al
cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo
avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai
30 fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644
del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del
tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale
obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni”.
L'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “I contratti di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto
alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma
31 messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di
apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa
in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore
sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri
diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”.
La norma, comporta, quindi, il definitivo superamento della commissione di massimo scoperto come definita nelle già menzionate Istruzioni della Banca
d'Italia.
Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) ha così stabilito ai commi 2 e 3: “
2. La
delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93,
è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina
entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di
credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-
bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
32 118 del medesimo decreto legislativo”.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha previsto le disposizioni applicative dell'art. 117
bis T.U.B. e ha previsto una disciplina anche per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012; in particolare ha previsto l'obbligo di adeguamento all'art. 5, comma 4: “I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro
il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-
bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis
del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi
dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione
dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente
l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
Il Collegio rileva quindi la necessità di procedere ad attività istruttoria,
affinché il ctu verifichi l'eventuale presenza, ai sensi dell'art. 118 TUB
ratione temporis vigente, di pattuizioni e/o comunicazioni relative all'applicazione delle commissioni sostitutive e, quindi, la legittimità o meno degli addebiti ad esse relativi.
6.4. Per quanto riguarda il tema dell'esercizio dello ius variandi, la facoltà
attribuita alla banca di modificare unilateralmente i contratti è disciplinata nel TUB. L'articolo 118 TUB, nella originaria formulazione contenuta nel
TUB, d.lgs. N. 385/1993 vigente all'epoca di stipulazione del contratto di conto corrente, prevede che “se nei contratti di durata è convenuta la facoltà
33 di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le
variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci”.
L'art. 13 delle “condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”
prevede la facoltà dell'istituto bancario di modificare le condizioni economiche applicate con rispetto, in caso di variazioni sfavorevoli, degli artt. 188 e 161 TUB.
L'art. 118 TUB nel testo modificato dalla legge 248/2006 prevede che “nei
contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
1341, secondo comma del codice civile” e che “qualunque modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la
formula "proposta di modifica unilaterale contratto", con preavviso minimo
di 30 giorni, in forma scritta e o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove
il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso,
in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate”; “le variazioni contrattuali per le
quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”.
L'art. 118 TUB è stato ulteriormente modificato nel 2010 nei seguenti
34 termini: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con
clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto
qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la
facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un
giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo
modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica
unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.
Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità
stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non
receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua
applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”,
restando nel resto invariato.
La Corte evidenzia che è il correntista ad essere gravato dall'onere dell'allegazione e della prova sia della variazione contrattuale medio tempore intervenuta sia del nesso di derivazione causale tra l'esercizio dello ius
variandi in tal modo attuato dalla banca ed il lamentato aumentato in senso sfavorevole dei tassi.
Nel contratto del 2003, che l'appellante principale invoca senza, peraltro,
specificare in quale clausola sia rinvenibile la relativa disciplina, non è
35 presente la regolamentazione dell'esercizio dello ius variandi e tale non può
essere considerato il richiamo all'“art. 13, comma 2 (modifica delle
condizioni)” delle “condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”,
attesa la genericità della descrizione sintetica del contenuto, non altrimenti provato.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità delle variazioni effettuate unilateralmente dall' in corso di rapporto. Controparte_9
Si impone, quindi, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile,
affinché il ctu individui tali variazioni e ne epuri gli effetti.
7. Circa l'eccezione di prescrizione sollevata da e la questione Controparte_2
inerente all'esistenza degli affidamenti, legata alla prospettazione da parte degli appellanti incidentali della natura meramente ripristinatoria delle rimesse effettuate, occorre, muovere dal principio affermato dalle Sezioni
Unite: “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito
sostenuto come illegale… che, se pendente l'apertura di credito, il
correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è
indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del
momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il
denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento
del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche
versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino
indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di
36 versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura
di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa,
in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato
il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti
ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare
a godere. Invero l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.)
illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un
incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di
cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel
senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra
indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà
agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo
scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei
limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un
pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di
pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo
che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del
quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se
corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (in termini Cass.
798/2013 e S.U. 24418/2010 da essa citata).
La Corte di cassazione ha individuato talune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista effettivamente comporta “uno spostamento
37 patrimoniale in favore della banca”, e cioè: “qualora si tratti di versamenti
eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire
“scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo
eccedente i limiti dell'accreditamento”. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
È, quindi, evidente la rilevanza che ha sul tema l'accertamento della esistenza di un affidamento: se il conto è affidato e non viene superato il limite dell'affidamento concesso al cliente le rimesse hanno funzione di atti meramente ripristinatoria della provvista di cui il correntista può continuare a godere e tali rimesse sono ripetibili, ove frutto dell'applicazione di clausole nulle, solo alla chiusura del conto da cui decorrerà il termine decennale di prescrizione. Se il conto non è affidato, in quanto ad esso non accede alcuna apertura di credito, o viene superato il limite dell'affidamento, c.d. “conto passivo o scoperto”, la rimessa comporta uno “spostamento patrimoniale in favore della banca” e, quindi ha natura di pagamento;
è ripetibile anche a conto aperto e il termine di prescrizione decorre dalla data della sua effettuazione.
Va, peraltro sin da ora evidenziato, posto che gli appellanti incidentali chiedono venga dichiarata la nullità per difetto di forma scritta del rapporto n. 97294 (sulla cui natura, come esposto, vanno compiuti accertamenti istruttori), che secondo la Suprema Corte: “In tema di prescrizione del diritto
38 alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura
ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi
causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della
conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia
stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs.
n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a
quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il
correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127,
comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (Cass. n. 34997/2023; cfr. Cass.
n. 35189/2023 in parte motiva).
8. In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, il motivo di appello principale proposto da ed i motivi di appello incidentale Controparte_2
proposti da Parte_1 Parte_1
, e
[...] Pt_1 Pt_2 Parte_3
Esaminata nel merito la domanda proposta dagli appellanti incidentali, va dichiarata, in relazione al contratto n. 30136:
la nullità del richiamo agli usi piazza, e, di conseguenza, la illegittimità degli addebiti operati a titolo di interessi, spese, commissione di massimo scoperto;
la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e dei relativi addebiti fino al 25 giugno 2003, nonché a partire dal 1° gennaio 2014
sino alla chiusura del rapporto;
la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita nel contratto n. 30136.74 del 2003, con illegittimità degli addebiti
39 effettuati a tale titolo fino alla chiusura del rapporto;
la illegittimità delle variazioni unilaterali operate dall'istituto bancario in assenza di pattuizione.
8.1. In relazione alla quantificazione degli addebiti illegittimi,
all'accertamento della regolarità delle comunicazioni relative alle commissioni sostitutive ed alla eventuale quantificazione dei relativi addebiti in caso di esito negativo, all'accertamento della natura del contratto n. 97294
e delle operazioni ad esso relative con eventuale quantificazione degli addebiti illegittimamente operati in relazione ad esso, alla determinazione dei saldi dei rapporti (e quindi alle domande di condanna reciprocamente proposte), avendo riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario, si dispone in ordine ad attività istruttoria come da separata ordinanza.
9. La liquidazione delle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) accoglie, per quanto di ragione, il motivo d'appello principale proposto da rappresentata da nonché i motivi d'appello Controparte_2 CP_3
incidentale proposti da Parte_1 Pt_1
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, anche quali eredi di avverso la sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di VA n. 293/2022 pubblicata in data 4 aprile 2022;
40 2) dichiara: la nullità del richiamo agli usi piazza, e, di conseguenza, la illegittimità degli addebiti operati a titolo di interessi, spese, commissione di massimo scoperto relativi al conto n. 30136; la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e dei relativi addebiti fino al 25
giugno 2003, nonché a partire dal 1° gennaio 2014 sino alla chiusura del rapporto relativi al conto n. 30136; la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto pattuita il 25 giugno 2003, con illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo fino alla chiusura del rapporto;
la illegittimità delle variazioni unilaterali operate dall'istituto bancario in assenza di pattuizione;
3) dispone procedersi per il resto ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Vittoria Gabriele dott. Giuseppe Magnoli
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