Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza breve 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 30/12/2025, n. 24022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24022 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15919/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15919 del 2023, proposto da
Felix Abdullahi, rappresentato e difeso dall'avvocato AL AG , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
del PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI VISTO DI INGRESSO NUMERO PRATICA 20230003834 EMESSO DALL''AMBASCIATA D''ITALIA IN NIGERIA, A LAGOS, IL 23 AGOSTO 2023 E CONSEGNATO IL 25 AGOSTO 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. ER IA DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto come
-parte ricorrente abbia depositato, in data 14/12/2025 – quindi prima dell’udienza camerale del 15/12/2025 - dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in epigrafe.
Considerato che
– in relazione all’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame – il Collegio non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo, in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, sicchè parte ricorrente - sinchè la causa non venga trattenuta in decisione -fruisce della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d’atto del Collegio , che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) cpa , venendo meno, in tal caso, la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio;
- trattandosi di pronuncia in rito, spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR LO, Presidente
ER IA DA, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA DA | FR LO |
IL SEGRETARIO