Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 2212
TAR
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
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TAR
Sentenza 10 novembre 2021
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CS
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
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CS
Accoglimento
Sentenza 11 ottobre 2022
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CS
Inammissibile
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Obbligo di esperire procedura di mobilità

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché vertente su un aspetto estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza. La sentenza n. 5335/2023 aveva già chiarito che il decreto sindacale del 9 luglio 2022 (seconda nomina) era un provvedimento autonomo rispetto a quello originariamente impugnato e annullato con la sentenza n. 8684/2022. La successiva sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha dichiarato l'illegittimità della seconda nomina, non può riattivare il giudizio di ottemperanza già definito.

  • Inammissibile
    Accertamento dell'illegittimità derivata degli atti successivi

    La sentenza n. 5335/2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza in quanto il decreto sindacale del 9 luglio 2022 non era una mera sopravvenienza ma un nuovo provvedimento autonomo. L'estraneità di tale decreto all'ambito dell'ottemperanza ha determinato l'inammissibilità anche per difetto di interesse.

  • Inammissibile
    Richiesta di risarcimento danni

    La richiesta di risarcimento danni è stata ritenuta inammissibile in quanto accessoria alla domanda principale di ottemperanza, la quale è stata dichiarata inammissibile. Inoltre, la sentenza n. 8684/2022 aveva già considerato che la riedizione della procedura assumeva la funzione di una reintegrazione in forma specifica, assorbendo l'interesse al risarcimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 2212
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2212
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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