Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza 10 novembre 2021
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza 11 ottobre 2022
Inammissibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02212/2026REG.PROV.COLL.
N. 05149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5149 del 2025, proposto da AN ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Mariano Protto, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE NE, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 8684/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. LU EL e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara, Mariano Protto, Stefano Carrabba e, in delega dell'avv. Giovanni Corbyons, l'avv. Enrico Maria Delle Piane;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Dott. AN ET è Dirigente con funzioni di Comandante di Polizia Locale nel Comune di Roma Capitale, dal 3 giugno 2014 dapprima, e fino al 9 aprile 2017 presso l’Unità operativa VI Gruppo “Torri” e, successivamente, presso l’Unità Operativa XI Gruppo “Marconi”.
2. Riferisce di essere venuto a conoscenza del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2021, si sarebbe reso vacante il posto di Dirigente con funzione di Comandante della Polizia Locale presso il Comune della Spezia e di avere avanzato all’Amministrazione istanza ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per l’esperimento di una procedura di mobilità e/o di comando distacco, che tuttavia rimaneva priva di riscontro.
3. Successivamente, il ricorrente apprendeva della pubblicazione sull’Albo pretorio informatico del Comune della Spezia della Deliberazione di Giunta comunale 24 agosto 2020, n. 221, a mezzo della quale l’Amministrazione comunale si determinava nell’esperire la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, relativamente al reperimento di una figura Dirigenziale con funzioni di Comandante di Corpo della Polizia municipale, in adempimento di quanto previsto dal “ Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2020-2021-2022. Fase operativa 2020 ”, approvato con deliberazione 21 luglio 2020, n. 186.
4. Con successiva deliberazione della Giunta comunale del 12 ottobre 2020, n. 263, il Comune decideva di non espletare la (precedentemente) prevista procedura di mobilità, in relazione alla posizione dirigenziale ricercata.
5. Il dott. ET apprendeva della pubblicazione, sull’Albo pretorio del Comune della Spezia, di un “ Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale (ai sensi dell’art. 110, del D. Lgs. 267/2000) ”, datato 17 novembre 2020.
6. Pur partecipando alla procedura indetta ai sensi dell’art. 110 TUEL, adiva il T.A.R. per la Liguria per ottenere l’accertamento del silenzio inadempimento dell’Amministrazione comunale della Spezia rispetto all’istanza dal medesimo formulata in data 18 luglio 2020, oltreché l’annullamento dei provvedimenti di indizione della procedura ex art. 110 TUEL, tra cui la deliberazione di Giunta comunale 12 ottobre 2020, n. 263.
7. Nelle more, si concludeva la procedura di individuazione del Dirigente con funzioni di Comandante di Polizia Municipale ex art. 110 TUEL, individuato con Decreto del Sindaco della Spezia n. 182 del 1° febbraio 2021 nel Dott. CE NE.
8. Il dott. ET, quindi, formulava, in data 16 febbraio 2021, atto di motivi aggiunti al ricorso R.g.r. n. 22/2021, impugnando il Decreto del Sindaco della Spezia n. 182 del 1° febbraio 2021, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice e la determina di approvazione dei verbali medesimi. Ulteriori motivi di ricorso erano poi dedotti con diverso atto di motivi aggiunti in data 27 febbraio 2021.
9. In data 10 novembre 2021, il T.A.R. pronunciava la sentenza Sez. I, 10 novembre 2021, n. 947, che:
a) dichiarava l’inammissibilità dell’azione proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a.;
b) respingeva l’azione di annullamento proposta avverso la Delibera di Giunta comunale 12 ottobre 2020, n. 263;
c) dichiarava la carenza della propria giurisdizione in ordine all’azione di annullamento proposta avverso gli atti inerenti alla procedura di cui all’art. 110 TUEL, individuando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione in proposito;
d) respingeva la domanda risarcitoria.
10. Il dott. ET appellava la predetta pronuncia con ricorso R.G. n. 10537/2021, nella sola parte in cui aveva respinto l’azione di annullamento proposta avverso la Delibera di Giunta comunale 12 ottobre 2020, n. 263. Con distinto ricorso dinanzi il Tribunale della Spezia in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 53/2022, riassumeva il giudizio, formulando nella sede di giurisdizione ordinaria le sole domande di declaratoria di illegittimità e/o annullamento degli atti di indizione e conclusivi della procedura ex art. 110 TUEL, ossia di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti alla Delibera di Giunta Comunale 12 ottobre 2020, n. 263.
11. Medio tempore , in esito alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale della Spezia, scadeva l’incarico conferito a tempo determinato al Dott. CE NE, che, con Decreto n. 3 del 9 luglio 2022 era prorogato senza l’indizione di alcuna nuova procedura di individuazione.
12. Con sentenza 11 ottobre 2022, n. 8684, questa Sezione, in accoglimento dell’appello proposto dal Dott. AN ET, annullava la delibera di Giunta del Comune della Spezia 12 ottobre 2020, n. 263, affermando come “ una volta annullata (in questa sede di appello) la delibera di Giunta n. 263 del 2020, automaticamente verrà a sorgere l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi ”.
13. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza n. 8684, in data 9 novembre 2022, il dott. ET rivolgeva all’Amministrazione Comunale formale atto di significazione e diffida, a mezzo del quale “ significa[va] all’Ill.mo Signor Sindaco del Comune della Spezia ed all’Ill.mo Signor Dirigente - C.d.R. Personale del Comune della Spezia, l’obbligo stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684, di provvedere all’esperimento della procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Locale e invita[va] i predetti ad interessarsi attivamente della questione e, ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 328 c.p., li diffida[va] ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad ottemperare, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684, mediante l’indizione di una procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Locale”. Anche tale atto di significazione e diffida rimaneva del tutto privo di riscontro.
14. Successivamente, con sentenza del 28 novembre 2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia “ accerta[va], nei sensi di cui in motivazione, l’illegittimità derivata dell’intera procedura di selezione di cui all’avviso pubblico del 17.11.2020 ”.
15. Con ricorso in data 13 dicembre 2022 dinanzi al Consiglio di Stato, il dott. ET introduceva il giudizio R.G. n. 9600/2022, per l’ottemperanza della sentenza della Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684, chiedendo: “ 1. ordinare al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, la tempestiva esecuzione della predetta sentenza, mediante il pronto espletamento della procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di comandante della Polizia municipale e/o indicando le meglio ritenute modalità di esecuzione e per l’effetto; 2. accertare e dichiarare la nullità del Decreto del Sindaco della Spezia n. 3 del 9 luglio 2022, avente ad oggetto “Individuazione del soggetto a cui conferire un incarico a tempo determinato in qualità di dirigente comandante del corpo di polizia locale (art. 110, d.lgs. 267/2000)” e della Determina dirigenziale del C.d.R. personale del Comune della Spezia n. 4091 del 12 luglio 2022 e, conseguentemente, 3. accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia di tutti gli atti adottati e contratti stipulati dal Comune della Spezia in violazione e/o elusione del giudicato di cui alla predetta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684, nessuno escluso od eccettuato, tra cui, in particolare, lo sconosciuto contratto di assunzione a tempo determinato del Dott. CE NE come Dirigente del Comune della Spezia con funzioni di Comandante della Polizia Locale; 4. in difetto, nominare un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione obbligata; 5. condannare il Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Dott. ET in conseguenza dell’omessa esecuzione della sentenza di cui si chiede sia ordinata l’ottemperanza, nella misura indicata nella narrativa del presente atto e/o in via equitativa, con il ricorso ai criteri di cui all’art. 34 c.p.a. e, comunque determinare, fin d’ora, in favore del Dott. ET, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; 6. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio; 7. con ogni conseguente statuizione”.
16. Il giudizio così instaurato era definito con sentenza della Sez. V, 30 maggio 2023, n. 5335, che dichiarava il ricorso “ inammissibile, vertendo su un aspetto estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza. Invero, il decreto sindacale del 9 luglio 2022 era stato adottato alcuni mesi prima dell’udienza di discussione della causa RG n. 10537 del 2021, all’esito della quale veniva pronunciata la sentenza della quale si chiede oggi l’ottemperanza: trattandosi per tabulas di nuovo provvedimento di nomina – ancorché di contenuto analogo a quello precedentemente venuto a scadenza – non può qualificarsi come mera “sopravvenienza” di quello originariamente impugnato, essendo autonomo – e non già logicamente consequenziale o meramente esecutivo – rispetto a quest’ultimo. Il provvedimento di nomina originario, annullato per effetto della sentenza n. 8684 del 2022 della Sezione, non costituiva dunque il presupposto necessario di quello del quale oggi si chiede (a sua volta) l’annullamento: come già detto, infatti, si trattava di due provvedimenti concettualmente autonomi, né il semplice rinvio per relationem, contenuto nel suo preambolo – ai fini dell’istruttoria procedimentale – ad alcuni atti interni della precedente procedura selettiva era sufficiente ed idoneo ad integrare il nesso di consequenzialità necessaria proprio dei provvedimenti sopravvenuti (a quello annullato) destinati a caducazione automatica. L’estraneità del decreto sindacale del 9 luglio 2022 all’ambito dell’ottemperanza della sentenza 11 ottobre 2022, n. 8684 della Sezione determina altresì l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo di ricorso, non sussistendo allo stato – come a rigore riconosciuto dallo stesso ricorrente – le condizioni per espletare un “procedimento [...] per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante di polizia municipale”, non essendo tale posizione vacante”.
17. Il dott. ET si determinava così all’impugnazione del decreto sindacale del 9 luglio 2022 e degli atti conseguenti (determinazione dirigenziale n. 4091/2022 e contratto di lavoro n. 1300/2022), essendo quelli precedenti già stati dichiarati illegittimi dal Tribunale del Lavoro della Spezia, con sentenza n. 329/2022, coperta dal giudicato, dinanzi il Tribunale del Lavoro della Spezia, deducendone l’illegittima propria e l’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti annullati dalla prefata sentenza n. 329/2022. Il Tribunale del Lavoro, con sentenza n. 146/2024, dichiarava il ricorso inammissibile.
18. La sentenza era riformata dalla Corte d’Appello di Genova, che, con sentenza della Sezione Lavoro, 19 giugno 2025, n. 184, resa nel giudizio R.G. n. 135/2024, dichiarava, mediante il deposito del dispositivo, “ l’illegittimità del Decreto del Sindaco della Spezia n. 9/2022, della determinazione dirigenziale n. 4091/2022 e del contratto di lavoro n. 1300/2022 ”.
19. Espone il ricorrente che, la predetta sentenza della Corte d’Appello - tempestivamente notificata al Comune in data 19 giugno 2025 e al Dott. NE – ha determinato la vacanza del posto di Dirigente con funzioni di Comandante di Polizia Locale del Comune della Spezia, avendo accertato l’illegittimità della nomina a tale ruolo del Dott. NE, mediante il Decreto sindacale n. 9/2022, e la conseguente illegittimità del relativo contratto di lavoro.
20. Medio tempore , il Comune della Spezia aveva interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8684/2022. Tale impugnazione è stata tuttavia rinunciata dal Comune della Spezia, sicché il relativo giudizio R.G. n. 30087/2022, era definito con ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lav., 4 marzo 2024, n. 5628, che ne dichiarava l’estinzione per rinuncia.
21. Quindi, il dott. ET ha proposto ricorso, affinché nella presente sede di ottemperanza sia ordinato al Comune della Spezia di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684, per i seguenti motivi di diritto: “ I. Azione ex artt. 112 e ss. di accertamento dell’obbligo del Comune della Spezia di provvedere ad eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684 e di condanna all’esecuzione; II. Istanza di risarcimento dei danni”.
22. Si è costituito in giudizio il Comune della Spezia chiedendo il rigetto del ricorso.
23. Alla camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
24. Le argomentazioni del ricorrente possono essere così sintetizzate:
a) con sentenza di questa Sezione, 11 ottobre 2022, n. 8684, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso in appello R.G. n. 10537/2021 proposto dal Dott. AN ET, era annullata la Delibera di Giunta comunale della Spezia 12 ottobre 2020, n. 263, che aveva disposto la revoca della precedente Delibera di Giunta 24.08.2020, n. 221, a mezzo della quale l’Amministrazione comunale si determinava nell’esperire la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, relativamente al reperimento di una figura Dirigenziale con funzioni di Comandante di Corpo della Polizia municipale, in adempimento di quanto previsto dal “Piano Triennale di Fabbisogni di Personale 2020 2021-2022. Fase operativa 2020”, approvato con deliberazione giuntale 21 luglio 2020, n. 186;
b) il Consiglio di Stato ha affermato che “ una volta annullata (in questa sede di appello) la delibera di Giunta n. 263 del 2020, automaticamente verrà a sorgere l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi: tutte le eventuali sopravvenienze (ove anche sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) saranno infatti destinate a perdere di efficacia, una volta caduto il provvedimento presupposto; e ciò in conseguenza dell’effetto caducatorio automatico degli atti strettamente esecutivi della delibera annullata (trattandosi di atti pur sempre imputabili alla stessa amministrazione) ” (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684);
c) il Consiglio di Stato ha ritenuto di non accogliere la pur formulata istanza di risarcimento del danno, atteso che “ la riedizione della procedura – conseguenza che, in concreto, caratterizza l’effetto conformativo incluso nelle complessive ragioni di annullamento condivise in precedenza – assorbe l’interesse dell’appellante anche sotto tale profilo. In effetti la stessa riedizione assume la funzione di una reintegrazione in forma specifica, considerato che l’interesse finale al bene della vita (ottenimento del posto) si radica, nel caso in esame, in un mero interesse procedimentale sin dalla sua origine: cioè la preferenza per il richiesto esperimento della procedura di mobilità, non assicura, ab initio, l’ottenimento di tale bene, ma dà semplicemente luogo alla pretesa ad una scelta organizzativa dell’amministrazione, scevra dai vizi di illegittimità condivisi in appello ” (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8684);
d) la sentenza del Consiglio di Stato, di cui si chiede l’ottemperanza in questa sede, ha pertanto stabilito l’obbligo dell’Amministrazione di indire la procedura di mobilità in esito all’annullamento della Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 2020; ciò, anche in quanto, in esito al predetto annullamento ha ripreso efficacia la precedente delibera di Giunta 24.08.2020, n. 221, che aveva disposto l’espletamento della procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di comandante di polizia municipale; di qui l’obbligo, per il Comune della Spezia, anche ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “ le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni ”, di indire la procedura di mobilità per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante della Polizia Municipale;
e) tale obbligo è stato intangibilmente sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui si chiede l’ottemperanza, laddove, nell’accogliere il terzo motivo del ricorso in appello proposto dal Dott. AN ET ha “ ricordato che tra le specifiche alternative offerte dall’art. 3 l. n. 56 del 2019 non figura la procedura lato sensu fiduciaria ex art. 110 T.U.E.L., ma solo: 1) l’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento di graduatorie vigenti; 2) l’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio. A tale ultima categoria non può essere ricondotta la procedura di scelta ex art. 110 T.U.E.L., che difetta in radice dei requisiti del concorso ed è piuttosto connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (ex multis Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2867; in termini anche Cons. giust. amm. Sicilia, 16 marzo 2020, n. 171): non consiste infatti in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o di prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi. Tale procedura è piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale. Sul piano sistematico, che predilige una lettura costituzionalmente orientata che informi l’intera legislazione in tema di reclutamento mediante procedure speciali che, a vario titolo, escludano il ricordo ad una vera e proprio procedura di concorso pubblico, va pertanto riconosciuta la sussistenza del vizio di eccesso di potere, per aver l’amministrazione optato, in vece della mobilità, non per una vera procedura concorsuale – come imposto dalla legge – bensì per un meccanismo che finisce per ridurre ad una scelta discrezionale di tipo “fiduciario”, del Sindaco, l’assunzione. Peraltro, la decisione a monte operata dal Comune di La Spezia sarebbe comunque illegittima anche per un evidente sviamento di potere, mirando l’amministrazione a perseguire un dato interesse con mezzi a tal fine non previsti dal legislatore”;
f) trattasi di statuizione passata in giudicato, che impone all’Amministrazione lo svolgimento della procedura di mobilità, precludendole il ricorso alla procedura fiduciaria di cui all’art. 110 TUEL;
g) allo stato, peraltro, in forza della sentenza della Corte d’Appello di Genova, Sez. Lav., 19 giugno 2025, n. 184, il posto di Dirigente con funzioni di Comandante di Polizia Locale presso il Comune della Spezia è ritornato vacante, sicché è venuta meno quella condizione, ritenuta preclusiva, dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5335/2023, all’espletamento di un procedimento per la copertura di tale posto;
h) quindi, l’Amministrazione è tenuta a procedere tempestivamente all’espletamento di una procedura di mobilità per il reperimento di tale figura, anche per garantire quel risarcimento in forma specifica che gli era stato accordato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8684/2022, laddove ha espressamente affermato che “ la riedizione della procedura assume la funzione di una reintegrazione in forma specifica ”;
i) in ogni caso, il ricorrente chiede che sia indicato il procedimento da espletarsi per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante di polizia municipale e/o le corrette modalità di esecuzione della predetta sentenza n. 8684/2022; propone altresì istanza di risarcimento danni.
25. Il ricorso è inammissibile.
26. È da condividere quanto affermato dal Comune della Spezia nella memoria depositata il 25 novembre 2025, in particolare, laddove si sofferma sui limiti oggettivi del giudicato di cui alla sentenza n. 8684/2022 che riguarda solo gli atti di macro organizzazione ed esclusivamente la prima nomina a Comandante della Polizia Municipale disposta con decreto sindacale n. 182/2021 e non anche la seconda nomina disposta decreto sindacale n. 3/2022.
27. La prima e la seconda nomina del Comandante costituiscono due sequenze procedimentali autonome.
28. Il dott. ET ha già proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 8684/2022, ricorso definito con sentenza n. 5335/2023 nella quale si legge: “(omissis) Il ricorso è inammissibile, vertendo su un aspetto estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza. Invero, il decreto sindacale del 9 luglio 2022 era stato adottato alcuni mesi prima dell’udienza di discussione della causa RG n. 10537 del 2021, all’esito della quale veniva pronunciata la sentenza della quale si chiede oggi l’ottemperanza: trattandosi per tabulas di un nuovo provvedimento di nomina– ancorché di contenuto analogo a quello precedentemente venuto a scadenza– non può qualificarsi come mera “sopravvenienza” di quello originariamente impugnato, essendo autonomo – e non già logicamente consequenziale o meramente esecutivo – rispetto a quest’ultimo. Il provvedimento di nomina originario, annullato per effetto della sentenza n. 8684 del 2022 della Sezione, non costituiva dunque il presupposto necessario di quello del quale oggi si chiede (a sua volta) l’annullamento: come già detto, infatti, si trattava di due provvedimenti concettualmente autonomi, né il semplice rinvio per relationem contenuto nel suo preambolo – ai fini dell’istruttoria procedimentale – ad alcuni atti interni della precedente procedura selettiva era sufficiente ed idoneo ad integrare il nesso di consequenzialità necessaria proprio dei provvedimenti sopravenuti (a quello annullato) destinati a caducazione automatica . L’estraneità del decreto sindacale del 9 luglio 2022 all’ambito dell’ottemperanza della sentenza 11 ottobre 2022, n. 8684 della Sezione determina altresì l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo di ricorso, non sussistendo allo stato – come a rigore riconosciuto dallo stesso ricorrente – le condizioni per espletare un “procedimento […] per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante di polizia municipale”, non essendo tale posizione vacante” .
29. Avendo già chiarito che si è in presenza di due sequenze procedimentali differenti, la sopravvenienza della sentenza della Corte di Appello di Genova, stante anche la sua natura, non sposta i termini della questione. La dichiarazione di illegittimità del decreto sindacale n. 3/2022 non può “riattivare” il giudizio definito con sentenza n. 5335/2023 che, per inciso, individua chiaramente il perimetro del giudizio di ottemperanza .
30. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, vista l'esistenza di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa. La compensazione delle spese di giudizio con indicazione delle circostanze che giustificano tale pronuncia comporta il rigetto implicito della domanda di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. proposta dal Comune al punto 5 della memoria depositata il 25 novembre 2025 (Cassazione civile sez. trib., 2 luglio 2025, n. 21541, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26544).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
LU EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU EL | CE NG |
IL SEGRETARIO