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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Rg. 11474/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
- Sezione OTTAVA CIVILE -
nella persona del Giudice Monocratico Dott. Fiammetta Lo
Bianco ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 11474/2023 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, aventi ad oggetto “Responsabilità professionale - risarcimento danni da responsabilità sanitaria”
DA
(nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
) in proprio e quale esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
(nata a [...] il [...], C.F. e C.F._2
(nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
), tutti in proprio e quali eredi di C.F._3
(nato a [...] il [...], deceduto Persona_3
l'8.12.2015), i minori e anche Per_1 Persona_2
quali eredi della nonna paterna (deceduta Persona_4 in data 10.2.2020), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Barbatelli ed Elena
Fiordiliso, elett.te dom.ta nel loro studio in Napoli, piazza G.
Bovio, 22 giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
nata il [...] a [...] il TR
13.09.1955 C.F. elett.te dom.ta in C.F._4
Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Fava che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti E_
Luca Perego, Marialuisa Corti e Stefania Andreoli
CONVENUTO
, nato ad [...] il [...] (C. F. Controparte_3
, , nato a [...] il C.F._5 Controparte_4
22.01.1975 (C.F. ), CodiceFiscale_6 CP_5
, nata a [...] il [...] (Codice Fiscale
[...]
), tutti elettivamente domiciliati in Roma, C.F._7
Via Enrico Petrella n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Barsanti dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure alle liti rilasciate su foglio separato;
CONVENUTI
nato a [...] il 30.071959 C.F. Controparte_6
domiciliato in Capri, via Sopramonte, 3; C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
Il Giudice 2
dott. Fiammetta Lo Bianco NONCHE'
- C.F.: Controparte_7
-, in persona del legale rappresentante p.t. con P.IVA_1
sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Bosco presso il cui studio anche domicilia giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
RO
[...]
(C.F. , in persona del Direttore
[...] P.IVA_2
Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_9
tempore con sede in Bologna alla Via Stalingrado n.45 (CF E
P.IVA , in persona del suo legale rapp.te p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaiana ed elettivamente domicilia presso lo studio in Napoli alla via
Riviera di Chiaia 276, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione;
terza chiamata in causa dalla convenuta P_
[...]
E
- P.IVA in Parte_2 P.IVA_4
Il Giudice 3
dott. Fiammetta Lo Bianco persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legale in San Cesario sul Panaro (MO) al Corso Libertà n.
53
terza chiamata in causa dal convenuto CP_2
, contumace
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e Persona_1 Persona_2
(questi ultimi anche quali eredi della nonna paterna
[...]
deceduta in data 10.2.2020), tutti quali eredi Per_4
(coniuge e figli) di (nato a [...] il [...], Persona_3
deceduto l'8.12.2015), ha convenuto in giudizio l
[...]
l RO [...]
TR0 Controparte_6 P_
[...] E_ Controparte_4
e , affinché venga Controparte_5 Controparte_3
riconosciuta la responsabilità medica dei summenzionati sanitari e istituti in solido tra loro ed ognuno per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio per aver causato/aver anticipato il decesso di . Persona_3
Parte attrice a fondamento della domanda ha dedotto che il paziente è deceduto in data 08/12/2015, a Persona_3
seguito di una lunga patologia (neoplasia alle ghiandole salivari a livello del pavimento del cavo orale) e per le gravi responsabilità dei sanitari odierni convenuti, tutti intervenuti, in diverse modalità, nella formazione della storia clinica del paziente defunto e responsabili di non aver correttamente diagnosticato/di aver tardivamente diagnosticato la patologia da cui era affetto il In particolare, gli odierni attori Per_3
Il Giudice 4
dott. Fiammetta Lo Bianco riferiscono l'evento dannoso occorso al ai sanitari, Per_3
responsabili di aver erroneamente escluso la malignità biologica dei linfonodi alle ghiandole salivari.
Tanto premesso, ha chiesto: “voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, previa accertamento delle responsabilità relative all'aggravamento ed alla morte di , voglia: A) condannare in solido, Persona_3
o, se del caso, pro quota, i convenuti tutti nel presente giudizio
a risarcire integralmente gli attori per i danni che gli stessi hanno subito a seguito degli eventi di cui sopra, sia iure proprio, che iure hereditatis, sia patrimoniale che non patrimoniali, nessuno escluso, danni che qui si vanno qui a quantificare solo indicativamente in € 1.153.809,00 agli attori per l'integrale risarcimento del danno iure hereditatis o in altro importo che risultasse dalla istruttoria in ragione di un terzo per ciascuno degli istanti e cioè per € Parte_1
384.603,00, per € 384.603,00, per Persona_1 R_
€ 384.603,00. Ai figli, andrà riconosciuto in quanto
[...]
attori in rappresentazione della nonna paterna, gli ulteriori importi per per € 40.861,16 e per Persona_1 R_
per € 40.861,16.
[...]
Agli attori andrà poi riconosciuto quale danno non patrimoniale iure proprio per € 309.580,00, per Parte_1 Per_1
di € 323.040,00, per di €
[...] Persona_2
323.040,00, o qualsivoglia altra somma che il Tribunale riterrà equa e congrua e, comunque, risultante dalla istruttoria intendendo gli attori richiedere l'integrale risarcimento dei danni tutti nessun escluso che gli stessi hanno subito dal drammatico evento di cui è causa.
A titolo di danno patrimoniale ha diritto al Parte_1
Il Giudice 5
dott. Fiammetta Lo Bianco rimborso degli importi che ha corrisposto a seguito della prematura scomparsa del marito e che qui si quantificano indicativamente in € 30.000,00, oltre al danno subito sempre da per essere venuto meno l'apporto economico Parte_1
del marito. A ciascuno dei figli ad uguale titolo andrà riconosciuta la somma di € 50.000,00, per la perdita dell'aiuto economico derivante dalla presenza del padre e del conseguenziale aiuto economico. A questo andrà aggiunto il risarcimento del danno biologico da morte che andrà liquidato in via equitativa, o in altro importo che comunque l'adita
Autorità Giudiziaria riterrà risultante e alla istruttoria e, comunque, equo e congruo. B) In via subordinata si chiede che il Tribunale voglia liquidare il danno subito dagli attori a titolo di perdita di chance derivante dalla mancata sopravvivenza di
, da quantificare nel 50% del danno parentale, Persona_3
in subordine e, salvo nuova valutazione derivante dalla nuova
CTU che si richiede, nella percentuale indicata nell'ATP, nel
30% del danno parentale.
C) Condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese sia tecniche che legali dell'ATP, come andranno quantificate nel corso del giudizio;
D) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori, del presente giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori".
Il Dott. ritualmente citato in giudizio, non si è CP_6
costituito e se ne deve quindi dichiarare la contumacia.
Si sono costituiti i convenuti TR1
l i
[...] RO
, TR2 Controparte_4 P_3
e ; quest'ultimo ha chiamato
[...] E_
Il Giudice 6
dott. Fiammetta Lo Bianco in causa dell al fine di essere Parte_2
manlevato in caso di sentenza di condanna;
si è costituita, inoltre, la quale ha chiamato in causa TR
della (costituitasi ritualmente in giudizio). Controparte_9
non si è costituita in giudizio e ne va Parte_2
quindi dichiarata la contumacia.
Quanto alle difese svolte dai convenuti e da CP_9
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione CP_2
attiva dei minori e in riferimento al R_ Persona_1
danno patito iure proprio dalla IG.ra , quali Persona_4
eredi di quest'ultima.
Ancora, l' TR0 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
hanno eccepito la prescrizione quinquennale della
[...]
domanda attorea relativamente ai danni iure proprio.
Tutti i convenuti costituiti, inoltre, preliminarmente, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda stante la costituzione di parte civile dell'odierna attrice in proprio e Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
e tutti in proprio e Persona_1 Persona_2
quali eredi di nel processo penale e Persona_3
l'efficacia del giudicato penale nei confronti del diritto dedotto nel presente giudizio.
Nel merito, hanno eccepito l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto e l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari intervenuti ed i danni lamentati da parte attrice.
La causa è stata quindi discussa ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.6.2025.
***************
Il Giudice 7
dott. Fiammetta Lo Bianco Prima ancora di vagliare le questioni preliminari variamente sollevate dalle parti è utile ripercorrere brevemente le vicende giudiziarie.
con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il Persona_3
23.02.2015 aveva chiesto la nomina dei CCTTU per accertare le responsabilità dei sanitari sul danno biologico patito. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali, il in data Per_3
08.12.2015, decedeva. I CCTTUU nominati nel procedimento per ATP, accertavano quindi le cause del decesso (sul punto vedi oltre in motivazione) individuando una perdita di chance di sopravvivenza e suddividevano le responsabilità tra la Dr.ssa
e il Dr. ”. P_ CP_2
I suddetti sanitari venivano rinviati a giudizio per i fatti oggetto dell'odierno giudizio e per tale ragione si dava avvio ad un procedimento penale per il delitto previsto e punito dagli articoli 41 e 589 del codice penale che si concludeva con sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli Nord n.
761/2022, depositata il 6.6.2022.
Con tale decisione entrambi i professionisti venivano assolti per insussistenza del fatto. In particolare, nella detta sentenza il
Tribunale così si esprime: “Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria espletata, e TR CP_2
debbano essere assolti dal reato loro ascritto per
[...]
insussistenza del fatto, sia pure con la formula dubitativa indicata in dispositivo, non essendoci elementi per affermare con sufficiente certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto contestato”.
Avverso tale pronuncia di primo grado costituita Parte_1
parte civile, in proprio e quale esercente la responsabilità dei
Il Giudice 8
dott. Fiammetta Lo Bianco figli minori e proponeva Persona_1 Persona_2
appello che (nelle more del presente giudizio) veniva dichiarato inammissibile con sentenza depositata il 1/3/2024, n.
152/2024 per carenza sopravvenuta di legittimazione per revoca tacita di costituzione di parte civile. Per tale motivo la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli in data
7.03.2022 diveniva irrevocabile in data 30.04.2024
Così brevemente riassunte le vicende cha hanno originato l'odierno giudizio, può passarsi all'esame delle questioni preliminari.
PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
Va, in primo luogo, affermata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice espletato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e non sussistendo alcuna disposizione normativa che sanzioni con l'improcedibilità la domanda di merito introdotta con il rito ordinario in luogo del rito semplificato.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto non preceduta da mediazione o procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avuto riguardo alla domanda relativa alla perdita di chance di sopravvivenza.
Pare al contrario del tutto logico e fisiologico che, instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la parte interessata introduca la domanda di merito sulla scorta delle risultanze della consulenza (rispetto alla quale, peraltro, tutte le parti hanno potuto interloquire proprio in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)
ULTERIORI QUESTIONI PRELIMINARI
Difetto di legittimazione attiva dei minori in Per_3
riferimento al danno patito iure proprio dalla IG.ra
quali eredi di quest'ultima anch'essa Persona_4
Il Giudice 9
dott. Fiammetta Lo Bianco nelle more deceduta, sollevata da CP_2
.
[...]
Al riguardo, le parti attrici hanno depositato unitamente all'atto di citazione in giudizio (cfr. allegato n. 6 “Atto notorio eredi
”) autocertificazione del 27.01.2021 a firma di Per_4
dalla quale risulta che gli eredi di Persona_5 [...]
, vedova madre di , sono i Per_4 Per_3 Persona_3
figli e per un terzo Per_5 TR4
ciascuno e i nipoti (figli di ), e Per_3 R_ Per_1
per un sesto ciascuno, ex art. 566 c.c. in combinato
[...]
disposto con gli artt. 467 e 468 c.c.
Ciò posto l'eccezione è fondata e va accolta.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'art. 471 c.c. esclude che il rappresentante legale dell'incapace
(e il discorso è estendibile anche ai minori) possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi “intra vires hereditatis”.
Pertanto, l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione. L'art. 471 c.c., quindi, disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicché l'eventuale
Il Giudice 10
dott. Fiammetta Lo Bianco accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace (cfr. Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 21456/2017).
Trattandosi, non già di presupposto processuale ma di titolarità dell'azione (cfr. Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n.
21925/2015). è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione (cfr. Corte di cassazione, Sez. VI, sentenza n. 10640/2021).
Per tali ragioni la domanda presentata dai minori e R_
, quali eredi in rappresentazione della nonna paterna, Per_1
deve essere rigettata in quanto gli stessi non risultano essere titolari del diritto azionato con il presente giudizio.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE (sollevata da tutti i convenuti, ad eccezione di e TR
dell' II) DEL DANNO VANTATO DAGLI P_5
ATTORI IURE PROPRIO
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita del rapporto parentale richiesto dai prossimi congiunti della vittima ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto ad un termine di prescrizione quinquennale.
Quanto al dies a quo, esso è stato pacificamente e condivisibilmente individuato dalle parti alla data del deposito della consulenza (14.07.2017) in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., momento nel quale gli attori hanno avuto conoscenza dell'incidenza causale della malpractice sull'evento morte (cfr. Cassazione sez. III ord. 29140/2024).
Ciò posto, individuato il dies a quo del termine di prescrizione, possono esaminarsi le posizioni dei singoli convenuti:
- Dott. : è documentata in atti ed è Email_1
Il Giudice 11
dott. Fiammetta Lo Bianco peraltro pacifica la costituzione di parte civile in data
09.05.2018 (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli sentenza n. 152/2024 – all. 125 alla produzione attorea) nel processo penale n.2474/2018 di in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e Come è noto, l'esercizio
[...] Persona_2
dell'azione penale da parte della costituita parte civile nel processo penale interrompe il termine di prescrizione.
È in atti pec del 31.03.2022 (cfr. all. 124 alla produzione attorea) non contestata dal (cfr. prima memoria ex CP_2
art. 171 ter c.p.c. del convenuto , paragrafo 3). CP_2
Ciò è sufficiente a considerare interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione va dunque rigettata nei confronti di Parte_1
in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_1 Persona_2
- Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Ifo: per tale convenuto è documentata la raccomandata del 12.10.2018 e la pec del
31.03.2022. Ciò è sufficiente a rigettare l'eccezione di prescrizione formulata nei confronti di in proprio Parte_1
ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_1 Persona_2
- Dott. – Dott.ssa – Controparte_4 Controparte_5
Dott. : con riferimento a tali convenuti Controparte_3
occorre verificare, stante la loro tardiva costituzione, se possa operare il regime di estensione dell'effetto estintivo del rapporto sull'eccezione di prescrizione tempestivamente Con sollevata da e dal Dott. . Al quesito deve fornirsi CP_2
risposta positiva, non essendo in dubbio che dalla mancata estinzione generalizzata derivino effetti pregiudizievoli per i
Il Giudice 12
dott. Fiammetta Lo Bianco soggetti eccipienti, i quali, in ipotesi di condanna del non eccipiente, potranno essere da quest'ultimo aggrediti in via di regresso ex art. 2055 c.c. Né la tardiva costituzione può considerarsi comportamento concludente di rinuncia all'eccezione, invece espressamente richiamata (cfr. Cass.
Ordinanza 8837/2025).
In sostanza, l'eccezione di prescrizione va rigettata
EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTORIO
Ai sensi dell'art. 652 c.p.p. una sentenza penale di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” non preclude automaticamente la possibilità di un'affermazione di responsabilità civile a carico dell'imputato assolto. Il giudice civile, pur tenendo conto della decisione penale, è tenuto a svolgere un autonomo accertamento dei fatti e della loro rilevanza ai fini della responsabilità civile, anche se ciò comporta una rivalutazione degli stessi elementi già esaminati in sede penale.
Una sentenza di assoluzione passata in giudicato, come nel caso che ci occupa, infatti, non produce nel processo civile gli stessi effetti vincolanti di una sentenza penale di condanna.
Il giudice civile pur valutando la sentenza penale assolutoria, non è vincolato al suo contenuto e può pervenire a conclusioni diverse, riconoscendo la responsabilità civile dell'imputato assolto in sede penale. Le ragioni di tale autonomia risiedono nelle diverse finalità e modalità di accertamento dei fatti nel processo penale ed in quello civile.
Tanto premesso, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione
Il Giudice 13
dott. Fiammetta Lo Bianco sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 co. 2 c.p.p. come è accaduto nel caso che ci occupa (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 4764/2016; 25338/2013; 3376/2011).
Per le ragioni esposte, quindi, la sentenza penale di assoluzione passata in giudicato depositata dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.06.2022 non spiega nel presente giudizio alcun effetto preclusivo.
Sicché risolte le questioni preliminari può passarsi all'esame del merito
IL MERITO
La domanda giudiziale proposta da parte attrice, in termini di sussistenza di una responsabilità professionale per violazione delle regole proprie dell'arte medica è fondata e va parzialmente accolta nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal
Il Giudice 14
dott. Fiammetta Lo Bianco sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). La responsabilità del professionista sanitario “strutturato” (cioè che opera all'interno di una struttura sanitaria), come chiarito definitivamente anche dalla Legge Gelli – Bianco, ha natura extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico -chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio
2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di
Il Giudice 15
dott. Fiammetta Lo Bianco responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577;
Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Parte attrice ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo;
b) se la condotta dei convenuti è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva dei sanitari sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo
Il Giudice 16
dott. Fiammetta Lo Bianco contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della
“condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante”
(di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez.
III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità
Il Giudice 17
dott. Fiammetta Lo Bianco materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III,
17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, dalla lettura della copiosa documentazione depositata nel presente giudizio non risultano esservi evidenze probatorie diverse ed ulteriori in grado di confutare le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici designati in sede di ATP
i quali hanno effettuato una analisi critica di tutta la vicenda clinica occorsa al considerando soprattutto la Per_3
circostanza che nel giudizio sono coinvolti diversi sanitari che hanno avuto a che fare con il defunto in tempi diversi.
Il Giudice 18
dott. Fiammetta Lo Bianco Dall'analisi della consulenza risulta quanto segue:
- Con riguardo alla posizione del Dott. Persona_6
i consulenti evidenziano profili di imprudenza nella
[...]
gestione della patologia di cui era affetto il ma Per_3
escludono che da tale imprudenza si sia generato un danno concreto al paziente. L'incremento delle dimensioni della neoplasia nel corso del periodo in cui il fu seguito dal Per_3
Prof. non determinò un cambiamento della CP_6
stadiazione del tumore e per tanto l'imprudente atteggiamento omissivo a carico del sanitario non ha determinato, neppure nei termini del “più probabile che non”, un concreto danno per il paziente.
- Con riguardo alla posizione della Dott.ssa P_
, a quest'ultima viene contestata una errata diagnosi
[...]
di adenoma pleomorfo sulla biopsia della lesione, errore che avrebbe condizionato l'atteggiamento terapeutico successivo.
Tale errore, come si evince dalla CTU resa in sede di ATP, ha determinato l'erronea scelta del trattamento chirurgico al quale sottoporre il in quanto non adeguato alla patologia Per_3
tumorale maligna che già affliggeva il paziente. È infatti verosimile che sapendo di una neoplasia maligna l'intervento al quale è stato sottoposto il paziente sarebbe stato maggiormente invasivo ed incisivo, con margini più ampi di demolizione della patologia giustificati dalla natura aggressiva del tumore. Per tali ragioni i CTU concludono che a causa di tale errore diagnostico, attribuibile ad imperizia tecnica, il sig. abbia subito un intervento non sufficientemente Per_3
adeguato.
- Allo stesso modo, con riguardo alla condotta ascritta al Dott.
, la totale assenza di descrizione dello E_
Il Giudice 19
dott. Fiammetta Lo Bianco stato dei margini del tumore a seguito della lettura dell'esame istologico sul campione operatorio ha consentito di ritenere censurabile la prestazione del patologo, la quale ha condizionato un trattamento terapeutico inadeguato per il paziente e un follow up non completo.
- Con riguardo alle condotte tenute dai Dottori CP_4
e ci si riporta alle conclusioni rese in
[...] CP_5
sede di ATP ove non è stato individuato un efficace nesso di causalità. Quanto a , Per i CCTTU l'incolpevole CP_4
convinzione di avere a che fare con una neoplasia benigna e la circostanza che il controllo successivo alla visita dell'aprile del
2013 avvenne, presso la , 4 mesi e mezzo dopo e CP_5
non anche 6 mesi dopo, escludono, da un lato, la colpa e, dall'altro, l'efficienza eziologica,
Quanto alla “Ella prese visione della stessa RM CP_5
esibita al dott. al controllo precedente e descrisse CP_4
come esiti fibrotici post-chirurgici quelli evidenziati all'esame; ella prescrisse però una nuova RM da esibire al successivo controllo. Pertanto, a nostro avviso ella fu prudente e diligente, pur non interpretando correttamente le immagini ed il referto Part della , dal momento che anch'ella credeva di trovarsi di fronte ad un paziente operato per tumore benigno e non per neoplasia maligna.
Lo stretto intervallo temporale e le incolpevoli errate convinzioni diagnostiche rendono assai sfumati ed improponibili eventuali profili di responsabilità -nei termini di riduzione di chances sopra ricordate- ascrivibili a tali ultimi sanitari citati in giudizio”.
- Infine, con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del Dott. circa la condivisione della Controparte_3
Il Giudice 20
dott. Fiammetta Lo Bianco diagnosi di adenoma pleomorfo e della scelta del trattamento eseguito di asportazione della neoplasia supposta benigna, non sono state attribuite a quest'ultimo evidenti colpe in quanto la decisione terapeutica dallo stesso assunta era dettata dalle risultanze dell'esame istologico della biopsia effettuata presso l'AOU Federico II di Napoli e, in virtù di quell'evidenza istologica, la scelta terapeutica era corretta così come l'iter di follow up prescritto al paziente.
I CTU concludevano quindi nel senso di suddividere le percentuali di errore diagnostico di stampo anatomo – patologico nella misura del 30% relativamente all'errata diagnosi su biopsia preoperatoria refertata dalla Dr.ssa e del 70% con riferimento alle carenze diagnostiche P_
sui preparati istologici operatori refertati dal Dr. . CP_2
Ancora gli esperti concludevano: “A nostro avviso, considerando la natura biologica e l'aggressività della malattia, tenuto conto dei dati statistici (peraltro non univoci ed omogenei data la rarità della neoplasia) su menzionati, considerato lo stadio della malattia all'epoca dell'intervento, considerati infine l'inadeguatezza dei trattamenti chirurgici e adiuvanti ricevuti e del follow up, il IG. ha subito un Per_3
danno per perdita di chances di maggior sopravvivenza di circa il 25-30%. Tale forma di danno va rapportato, sotto il profilo causale, essenzialmente agli errori diagnostici di stampo anatomo – patologico, equamente ascrivibili per un 30% al comportamento tecnico della parte resistente Dr.ssa P_
– la cui prestazione, però, implicò la soluzione di problematica tecnica di non semplice esecuzione – e per il 70% al comportamento tecnico della parte resistente Dr. ”. CP_2
Ciò posto, gli esperti, fornendo alcuni dati sulla prognosi
Il Giudice 21
dott. Fiammetta Lo Bianco effettuati nei confronti del evidenziano che secondo Per_3
l'AJCC nello stadio III la sopravvivenza a 5 anni osservata nelle neoplasie maligne delle ghiandole salivari maggiori è del
46,5%, mentre la sopravvivenza relativa è del 53,3%. Secondo altre fonti, considerando nello specifico il carcinoma adenoideo cistico, la sopravvivenza globale a 5 anni sarebbe del 35%, con l'80 – 90% dei pazienti che non sopravvivono a 10-15 anni, mentre l'incidenza delle metastasi a distanza sarebbe del 25-
55%. I Consulenti evidenziano che l riporta Pt_4
sopravvivenze a 10 anni del 50% in pazienti affetti da carcinoma delle ghiandole salivari correttamente trattati con radioterapia adiuvante. Altri report riferiscono, relativamente al carcinoma adenoideo cistico e indipendentemente dallo stadio, sopravvivenze a 5 anni del 64% (1), dell'85% (2), del 72%
(3).
Tanto premesso, dalla lettura della consulenza resa, nel caso in esame, viene in rilievo una perdita di chance di sopravvivere del 30% a cinque anni. Trattasi di perdita di chance poiché
l'evento di danno è costituito dalla possibilità, apprezzabile, seria e concreta, di consecuzione di un determinato vantaggio che nel caso di specie è rappresentato dalla conservazione da una maggior durata della vita rispetto a quella effettivamente verificatasi, sebbene non sia accertabile e quantificabile con certezza o ragionevole grado di probabilità l'eventuale maggiore durata della vita.
Le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU vanno integralmente condivise in quanto fondate sulla disamina della documentazione agli atti e coerenti dal punto di vista logico- scientifico, oltre che convincenti nelle risposte alle osservazioni di parte.
Il Giudice 22
dott. Fiammetta Lo Bianco Sulla base delle risultanze cui sono giunti i CCTTUU va, però, esaminata, a fini di completezza, la fattispecie della perdita di chance di sopravvivenza.
Al riguardo deve precisarsi che il concetto di perdita di chance di sopravvivenza è un bene giuridico diverso dal danno cagionato dall'anticipazione della morte o dal peggioramento delle condizioni di vita del paziente che sono, questi ultimi, suscettibili di autonomo risarcimento.
La privazione di una possibilità percentuale di un diverso risultato terapeutico giustifica una richiesta risarcitoria, e preso atto del decesso del paziente, sul nesso causale tra la condotta colposa e il sacrificio della percentuale di un risultato migliore che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione di maggiori accertamenti diagnostici.
Sul punto, va richiamata la recente pronuncia della Suprema
Corte di cassazione n. 28993 del 11.11.2019, secondo cui:
“Nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile. Pertanto, laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, tale possibilità
– i.e. tale incertezza eventistica – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto
(la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun
Il Giudice 23
dott. Fiammetta Lo Bianco modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n.
21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.”
Ebbene, applicato il richiamato canone ermeneutico nel caso in esame, può coerentemente affermarsi che le condotte omissive dei sanitari (30%) e (70%) benché P_ CP_2
pacificamente non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia deprivato il paziente della chance di possibilità di sopravvivenza nella misura del 30% a cinque anni.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende il parziale accoglimento della domanda attorea nei confronti dei Dottori Con
e e nei confronti di e della P_ CP_2
[...]
nei RO
limiti di seguito indicati.
Venendo alla liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno al rapporto parentale rapportato alla perdita di chance di sopravvivenza della vittima primaria non può che darsi ingresso ad una stima che tenga conto, in primo luogo, del grado di probabilità di successo, nonché, a seguire, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute, nonché dell'età delle vittime secondarie, del grado di parentela, della situazione di convivenza, nonché alle specifiche caratteristiche della relazione parentale.
Nello specifico, con una recentissima pronuncia la Suprema
Corte (Cass. Sez.3 n.2861 del 2025, pag 23 e ss) ha statuito:
“ll danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e
Il Giudice 24
dott. Fiammetta Lo Bianco del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
(Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza)”
In particolare, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento ha confermato la sentenza dei Giudici di Appello, i quali, nel riformare la sentenza di primo grado avevano “optato, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che
– in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. § 7.1.1., che precede) – non è stata parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo (diversamente da quanto incongruamente opinato dal primo giudice in ragione del riferimento al parametro statistico della vita media per ulteriori 50 anni, consentaneo, invero, ad un danno da morte anticipata e non da perdita chance), il moltiplicatore rappresentato dal «numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni)»”. Nello specifico i giudici di secondo grado avevano ritenuto (e la decisione ha trovato il conforto della Suprema
Corte) che “era, invece, da ritenersi «più conforme ai parametri
Il Giudice 25
dott. Fiammetta Lo Bianco dettati dalla giurisprudenza della Cassazione, la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% di persona di 29 anni (pari complessivamente ad euro
1.063.152,00 in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate) suddividendola per il numero di anni che Persona_7
avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi TA
(ovvero ulteriori 50 anni), ottenendo così il valore di euro
21.263,04, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di euro 106.315,20», dovendosi, poi, da “tale somma … essere quindi decurtato
l'importo corrispondente ai 15 mesi vissuti dopo l'intervento del
12.12.2013 (pari a complessive euro 26.578,80)” e, infine, applicata, “all'importo così ottenuto, pari ad euro 79.736,40, …
l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia – “prudenzialmente, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della parte di dimostrare l'entità delle chances perdute” – quella minima del
40%; a.5) “il valore della chance di sopravvivenza perduta
(doveva) nella fattispecie essere quantificata in complessive euro 31.894,56 omnia”, con “gli interessi legali ex art. 1284
c.c. dalla sentenza all'effettivo soddisfo”.
Orbene, in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate, considerando l'età del IG. al momento della morte Per_3
(41 anni) e un danno biologico del 100% si giunge all'importo di € 755.304,0; suddividendolo per il numero di anni che il avrebbe potuto vivere secondo i parametri medi TA Per_3
riferiti all'anno della morte di quest'ultimo (ovvero ulteriori 39 anni su una aspettativa di vita di 80 anni), si ottiene così il
Il Giudice 26
dott. Fiammetta Lo Bianco valore di € 19.366,7692 da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni). Si perviene così all'importo di € 96.833,8462; infine, applicata a tale somma l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30%, si giunge all'importo definitivo di € 29.050,1538.
Sulla predetta somma decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c.
Dunque, il convenuto Dott. e la rispettiva struttura CP_2
ove lo stesso ha operato, IFO la Dott.ssa e la P_
rispettiva ove la stessa ha operato,
[...]
devono essere RO
condannati in solido al pagamento in favore degli attori del superiore importo iure hereditatis
Nulla può invece riconoscersi a titolo di danno terminale, biologico e soggettivo, presupponendo la sua risarcibilità la riferibilità causale dell'evento di danno (morte) all'illecito contrattuale e non anche alla mera perdita di chance di sopravvivenza.
Quanto al danno iure proprio richiesto dagli odierni attori e quindi al danno della perdita della possibilità (della chance) di godere di più ampio rapporto parentale, con l'ordinanza n.
21415/2024 la Suprema Corte ha avuto modo di indicare quale voce di danno risarcibile in caso di perdita di chance.
Ciò posto, può procedersi alla quantificazione dei danni iure proprio, applicando i medesimi criteri applicati per il danno iure hereditatis: ovvero, quantificare il danno da perdita del rapporto parentale;
dividerlo per il numero di anni che Per_3
avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri
[...]
Il Giudice 27
dott. Fiammetta Lo Bianco medi TA;
moltiplicando l'importo per 5 e riconoscendo il
30%.
Posti tali criteri e applicando le tabelle di Milano 2024 che, attraverso il meccanismo a punti, che consente una quantificazione personalizzata che tenga conto di tutte le circostanze allegate e provate da parte attrice e/o sorrette da presunzione iuris tantum si ha che
- (coniuge) nata a [...] il [...] Parte_1
Complessivi punti 70
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 30
Totale euro: 391.100,00
Suddividendo detto importo per il numero di anni che il avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri Per_3
medi TA (ovvero ancora 39 anni), ottenendo così il valore di
€ 10.028,2051 da moltiplicarsi per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di € 50.141,0256 dovendosi poi applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30% per un totale complessivo di €
15.042,3077 a compensazione del danno iure proprio comprensivo di chance patito da . Parte_1
- (figlia nata a [...] il [...]) Persona_1
Complessivi punti 76
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Il Giudice 28
dott. Fiammetta Lo Bianco Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 30
Totale risarcimento: 391.103,00
Suddividendo detto importo per il numero di anni che il avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri Per_3
medi TA (ovvero ancora 39 anni), ottenendo così il valore di
€ 10.028,2821 da moltiplicarsi per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di € 50.141,4103 dovendosi poi applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30% per un totale complessivo di €
15.042,4231 a compensazione del danno iure proprio comprensivo di chance patito da . Persona_1
- (figlio nato a [...] il [...]) Persona_2
Complessivi punti 76
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 30
Totale risarcimento: 391.103,00
Suddividendo detto importo per il numero di anni che il avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri Per_3
medi TA (ovvero ancora 39 anni), ottenendo così il valore di
€ 10.028,2821 da moltiplicarsi per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di € 50.141,4103 dovendosi poi applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30% per un totale complessivo di €
15.042,4231 a compensazione del danno iure proprio
Il Giudice 29
dott. Fiammetta Lo Bianco comprensivo di chance patito da Persona_2
Sulle predette somme decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
Dunque, il convenuto Dott. e la rispettiva struttura CP_2
ove lo stesso ha operato, IFO la Dott.ssa e la P_
rispettiva ove la stessa ha operato,
[...]
dovranno essere RO
condannati in solido al pagamento in favore degli attori dei superiori importi iure proprio
Quanto al danno patrimoniale per le spese funerarie e per il lucro cessante determinato dalla perdita delle contribuzioni economiche che il de cuius avrebbe continuato a elargire ai prossimi congiunti, deve osservarsi che, trattandosi di danni conseguenti al decesso, deve escludersene la risarcibilità per l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita e l'evento morte, con conseguente irrilevanza di tutte le prove orali articolate sul punto da parte attrice.
Le spese, ivi comprese quelle della fase ex art. 696 bis c.p.c. Con seguono la soccombenza di , , AOU Federico II e CP_2
e si liquidano in dispositivo secondo il valore della P_
causa determinato dal valore dello scaglione di riferimento in relazione alla condanna, con aumento del 10% per difesa di più parti. Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, secondo cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si
Il Giudice 30
dott. Fiammetta Lo Bianco deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/22.
Anche le spese della consulenza svolta in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti.
Mentre gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_3 Controparte_4
, stante l'assenza di responsabilità in Controparte_5
capo agli stessi sin dalle indagini compiute in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Può a questo punto procedersi alla graduazione delle responsabilità come da domanda di accertamento Cont proposta da e da AOU Federico II.
Come già anticipato, i CCTTU hanno suddiviso il carico delle Con responsabilità nei seguenti termini: E 70%; CP_2
e P_ TR6
[...]
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta da Con
, e AOU FEDERICO II, deve accertarsi e dichiararsi, ai fini del riparto interno, che le somme di cui alla presente sentenza per capitale, interessi e spese, devono gravare per il 70% a carico di e per il 30% a carico di Parte_5 [...]
. Parte_6
Il Giudice 31
dott. Fiammetta Lo Bianco DOMANDE DI GARANZIA IMPROPRIA.
Attesa la riconosciuta responsabilità della Dott.ssa ; P_
attesa la chiamata in causa/domanda di garanzia e manleva effettuata della stessa nei confronti di visto Controparte_9
l'art.
7.9 della polizza: (“qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall'Azienda sanitaria che assicura il personale medico, paramedico nonché i biologi, i chimici, i veterinari, la presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività di altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a “primo rischio”) osserva che affinché la polizza possa operare a secondo rischio è necessario che le due polizze coprano lo stesso rischio;
nel caso di specie non si ha contezza del contenuto dell'eventuale polizza a primo rischio e, a monte,
l'assicurazione personale stipulata da un medico operante nel nosocomio è volta a coprire la responsabilità civile del medico stesso, avendo ad oggetto evidentemente un rischio diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della Struttura ospedaliera. Ne consegue che va condannata a CP_9
manlevare la da quanto tenuta a pagare in forza P_
della presente sentenza per capitale interessi e spese.
Va anche accolta la domanda di garanzia impropria svolta dal
, rimasta contumace, TR7 TR8
essendo documentata la polizza n. 325029506056 stipulata in data 21.06.2013.
Le spese tra e e e P_ CP_9 CP_2 Parte_2
vanno compensate non ravvisandosi nelle difese delle
[...]
parti contrasti sostanziali (stante per assicuratrice milanese la
Il Giudice 32
dott. Fiammetta Lo Bianco sua contumacia).
Nulla per le spese nei confronti del contumace CP_6
vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico
Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e tutti in proprio e quali
[...] Persona_2
eredi di , i minori e Persona_3 Per_1 R_
anche quali eredi della nonna paterna
[...] [...]
, nei confronti dei Dott.ri , Per_4 Controparte_6
, , TR E_ CP_4
, , e degli
[...] Controparte_5 Controparte_3
enti Istituti e Controparte_7 [...]
ogni contraria istanza RO
ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA LA CONTUMACIA DI
[...]
; TR9
- Rigetta la domanda proposta da quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
quali eredi della nonna paterna Persona_2 [...]
; Per_4
- Rigetta la domanda proposta nei confronti dei Dott.ri
Controparte_6 Controparte_4 CP_5
e per le causali di cui in
[...] Controparte_3
motivazione;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , e Controparte_4 Controparte_5
, in solido tra loro, delle spese di lite Controparte_3
Il Giudice 33
dott. Fiammetta Lo Bianco che liquida, in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge
- Condanna, per le causali di cui in motivazione, P_
, ,
[...] E_ [...]
E_0
in solido tra
[...]
loro al pagamento in favore di:
a) in proprio ed in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Per_1
e dell'importo di € 29.050,1538
[...] Persona_2
oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
b) dell'importo di € 15.042,3077 oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio;
c) in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale dei minori e Persona_1 Persona_2
dell'importo di € € 15.042,3077 ciascuno oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito dai minori;
d) Condanna , , TR E_
e Controparte_7
RO
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e Persona_1 R_
tutti in proprio e quali eredi di
[...] Per_3
Il Giudice 34
dott. Fiammetta Lo Bianco Cimmino, delle spese di lite che liquida in complessivi €
16.058,30 di cui euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge;
- pone le spese di CCTTU, come liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in via definitiva a carico di P_
, ,
[...] E_ [...]
Parte_7
in solido tra
[...]
loro;
- Accerta e dichiara ai fini del riparto interno, che le somme di cui alla presente sentenza per capitale, interessi e spese, devono gravare per il 70% a carico di e per Parte_5
il 30% a carico di . Parte_6
- Condanna a manlevare Controparte_9 P_
da quanto tenuta a pagare in forza della presente
[...]
sentenza per capitale, interessi e spese;
- Condanna a manlevare Parte_2
da quanto tenuta a pagare in forza della E_
presente sentenza per capitale, interessi e spese;
- Compensa le spese tra e TR
; E_1
- Compensa le spese tra e E_
; Parte_2
- Nulla per le spese nei rapporti tra gli attori e CP_6
[...]
Così deciso in Napoli, in data 17.7.2025
Il Giudice
Fiammetta Lo Bianco
Il Giudice 35
dott. Fiammetta Lo Bianco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il Giudice
dott. Fiammetta Lo Bianco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
- Sezione OTTAVA CIVILE -
nella persona del Giudice Monocratico Dott. Fiammetta Lo
Bianco ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 11474/2023 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2023, aventi ad oggetto “Responsabilità professionale - risarcimento danni da responsabilità sanitaria”
DA
(nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
) in proprio e quale esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
(nata a [...] il [...], C.F. e C.F._2
(nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
), tutti in proprio e quali eredi di C.F._3
(nato a [...] il [...], deceduto Persona_3
l'8.12.2015), i minori e anche Per_1 Persona_2
quali eredi della nonna paterna (deceduta Persona_4 in data 10.2.2020), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Barbatelli ed Elena
Fiordiliso, elett.te dom.ta nel loro studio in Napoli, piazza G.
Bovio, 22 giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
nata il [...] a [...] il TR
13.09.1955 C.F. elett.te dom.ta in C.F._4
Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Fava che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti E_
Luca Perego, Marialuisa Corti e Stefania Andreoli
CONVENUTO
, nato ad [...] il [...] (C. F. Controparte_3
, , nato a [...] il C.F._5 Controparte_4
22.01.1975 (C.F. ), CodiceFiscale_6 CP_5
, nata a [...] il [...] (Codice Fiscale
[...]
), tutti elettivamente domiciliati in Roma, C.F._7
Via Enrico Petrella n. 4, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Barsanti dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure alle liti rilasciate su foglio separato;
CONVENUTI
nato a [...] il 30.071959 C.F. Controparte_6
domiciliato in Capri, via Sopramonte, 3; C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
Il Giudice 2
dott. Fiammetta Lo Bianco NONCHE'
- C.F.: Controparte_7
-, in persona del legale rappresentante p.t. con P.IVA_1
sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Bosco presso il cui studio anche domicilia giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
RO
[...]
(C.F. , in persona del Direttore
[...] P.IVA_2
Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_9
tempore con sede in Bologna alla Via Stalingrado n.45 (CF E
P.IVA , in persona del suo legale rapp.te p.t. P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaiana ed elettivamente domicilia presso lo studio in Napoli alla via
Riviera di Chiaia 276, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione;
terza chiamata in causa dalla convenuta P_
[...]
E
- P.IVA in Parte_2 P.IVA_4
Il Giudice 3
dott. Fiammetta Lo Bianco persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legale in San Cesario sul Panaro (MO) al Corso Libertà n.
53
terza chiamata in causa dal convenuto CP_2
, contumace
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e Persona_1 Persona_2
(questi ultimi anche quali eredi della nonna paterna
[...]
deceduta in data 10.2.2020), tutti quali eredi Per_4
(coniuge e figli) di (nato a [...] il [...], Persona_3
deceduto l'8.12.2015), ha convenuto in giudizio l
[...]
l RO [...]
TR0 Controparte_6 P_
[...] E_ Controparte_4
e , affinché venga Controparte_5 Controparte_3
riconosciuta la responsabilità medica dei summenzionati sanitari e istituti in solido tra loro ed ognuno per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio per aver causato/aver anticipato il decesso di . Persona_3
Parte attrice a fondamento della domanda ha dedotto che il paziente è deceduto in data 08/12/2015, a Persona_3
seguito di una lunga patologia (neoplasia alle ghiandole salivari a livello del pavimento del cavo orale) e per le gravi responsabilità dei sanitari odierni convenuti, tutti intervenuti, in diverse modalità, nella formazione della storia clinica del paziente defunto e responsabili di non aver correttamente diagnosticato/di aver tardivamente diagnosticato la patologia da cui era affetto il In particolare, gli odierni attori Per_3
Il Giudice 4
dott. Fiammetta Lo Bianco riferiscono l'evento dannoso occorso al ai sanitari, Per_3
responsabili di aver erroneamente escluso la malignità biologica dei linfonodi alle ghiandole salivari.
Tanto premesso, ha chiesto: “voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, previa accertamento delle responsabilità relative all'aggravamento ed alla morte di , voglia: A) condannare in solido, Persona_3
o, se del caso, pro quota, i convenuti tutti nel presente giudizio
a risarcire integralmente gli attori per i danni che gli stessi hanno subito a seguito degli eventi di cui sopra, sia iure proprio, che iure hereditatis, sia patrimoniale che non patrimoniali, nessuno escluso, danni che qui si vanno qui a quantificare solo indicativamente in € 1.153.809,00 agli attori per l'integrale risarcimento del danno iure hereditatis o in altro importo che risultasse dalla istruttoria in ragione di un terzo per ciascuno degli istanti e cioè per € Parte_1
384.603,00, per € 384.603,00, per Persona_1 R_
€ 384.603,00. Ai figli, andrà riconosciuto in quanto
[...]
attori in rappresentazione della nonna paterna, gli ulteriori importi per per € 40.861,16 e per Persona_1 R_
per € 40.861,16.
[...]
Agli attori andrà poi riconosciuto quale danno non patrimoniale iure proprio per € 309.580,00, per Parte_1 Per_1
di € 323.040,00, per di €
[...] Persona_2
323.040,00, o qualsivoglia altra somma che il Tribunale riterrà equa e congrua e, comunque, risultante dalla istruttoria intendendo gli attori richiedere l'integrale risarcimento dei danni tutti nessun escluso che gli stessi hanno subito dal drammatico evento di cui è causa.
A titolo di danno patrimoniale ha diritto al Parte_1
Il Giudice 5
dott. Fiammetta Lo Bianco rimborso degli importi che ha corrisposto a seguito della prematura scomparsa del marito e che qui si quantificano indicativamente in € 30.000,00, oltre al danno subito sempre da per essere venuto meno l'apporto economico Parte_1
del marito. A ciascuno dei figli ad uguale titolo andrà riconosciuta la somma di € 50.000,00, per la perdita dell'aiuto economico derivante dalla presenza del padre e del conseguenziale aiuto economico. A questo andrà aggiunto il risarcimento del danno biologico da morte che andrà liquidato in via equitativa, o in altro importo che comunque l'adita
Autorità Giudiziaria riterrà risultante e alla istruttoria e, comunque, equo e congruo. B) In via subordinata si chiede che il Tribunale voglia liquidare il danno subito dagli attori a titolo di perdita di chance derivante dalla mancata sopravvivenza di
, da quantificare nel 50% del danno parentale, Persona_3
in subordine e, salvo nuova valutazione derivante dalla nuova
CTU che si richiede, nella percentuale indicata nell'ATP, nel
30% del danno parentale.
C) Condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese sia tecniche che legali dell'ATP, come andranno quantificate nel corso del giudizio;
D) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori, del presente giudizio con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori".
Il Dott. ritualmente citato in giudizio, non si è CP_6
costituito e se ne deve quindi dichiarare la contumacia.
Si sono costituiti i convenuti TR1
l i
[...] RO
, TR2 Controparte_4 P_3
e ; quest'ultimo ha chiamato
[...] E_
Il Giudice 6
dott. Fiammetta Lo Bianco in causa dell al fine di essere Parte_2
manlevato in caso di sentenza di condanna;
si è costituita, inoltre, la quale ha chiamato in causa TR
della (costituitasi ritualmente in giudizio). Controparte_9
non si è costituita in giudizio e ne va Parte_2
quindi dichiarata la contumacia.
Quanto alle difese svolte dai convenuti e da CP_9
Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione CP_2
attiva dei minori e in riferimento al R_ Persona_1
danno patito iure proprio dalla IG.ra , quali Persona_4
eredi di quest'ultima.
Ancora, l' TR0 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
hanno eccepito la prescrizione quinquennale della
[...]
domanda attorea relativamente ai danni iure proprio.
Tutti i convenuti costituiti, inoltre, preliminarmente, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda stante la costituzione di parte civile dell'odierna attrice in proprio e Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
e tutti in proprio e Persona_1 Persona_2
quali eredi di nel processo penale e Persona_3
l'efficacia del giudicato penale nei confronti del diritto dedotto nel presente giudizio.
Nel merito, hanno eccepito l'infondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto e l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari intervenuti ed i danni lamentati da parte attrice.
La causa è stata quindi discussa ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.6.2025.
***************
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dott. Fiammetta Lo Bianco Prima ancora di vagliare le questioni preliminari variamente sollevate dalle parti è utile ripercorrere brevemente le vicende giudiziarie.
con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il Persona_3
23.02.2015 aveva chiesto la nomina dei CCTTU per accertare le responsabilità dei sanitari sul danno biologico patito. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali, il in data Per_3
08.12.2015, decedeva. I CCTTUU nominati nel procedimento per ATP, accertavano quindi le cause del decesso (sul punto vedi oltre in motivazione) individuando una perdita di chance di sopravvivenza e suddividevano le responsabilità tra la Dr.ssa
e il Dr. ”. P_ CP_2
I suddetti sanitari venivano rinviati a giudizio per i fatti oggetto dell'odierno giudizio e per tale ragione si dava avvio ad un procedimento penale per il delitto previsto e punito dagli articoli 41 e 589 del codice penale che si concludeva con sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli Nord n.
761/2022, depositata il 6.6.2022.
Con tale decisione entrambi i professionisti venivano assolti per insussistenza del fatto. In particolare, nella detta sentenza il
Tribunale così si esprime: “Ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria espletata, e TR CP_2
debbano essere assolti dal reato loro ascritto per
[...]
insussistenza del fatto, sia pure con la formula dubitativa indicata in dispositivo, non essendoci elementi per affermare con sufficiente certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto contestato”.
Avverso tale pronuncia di primo grado costituita Parte_1
parte civile, in proprio e quale esercente la responsabilità dei
Il Giudice 8
dott. Fiammetta Lo Bianco figli minori e proponeva Persona_1 Persona_2
appello che (nelle more del presente giudizio) veniva dichiarato inammissibile con sentenza depositata il 1/3/2024, n.
152/2024 per carenza sopravvenuta di legittimazione per revoca tacita di costituzione di parte civile. Per tale motivo la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli in data
7.03.2022 diveniva irrevocabile in data 30.04.2024
Così brevemente riassunte le vicende cha hanno originato l'odierno giudizio, può passarsi all'esame delle questioni preliminari.
PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
Va, in primo luogo, affermata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice espletato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e non sussistendo alcuna disposizione normativa che sanzioni con l'improcedibilità la domanda di merito introdotta con il rito ordinario in luogo del rito semplificato.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto non preceduta da mediazione o procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avuto riguardo alla domanda relativa alla perdita di chance di sopravvivenza.
Pare al contrario del tutto logico e fisiologico che, instaurato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la parte interessata introduca la domanda di merito sulla scorta delle risultanze della consulenza (rispetto alla quale, peraltro, tutte le parti hanno potuto interloquire proprio in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.)
ULTERIORI QUESTIONI PRELIMINARI
Difetto di legittimazione attiva dei minori in Per_3
riferimento al danno patito iure proprio dalla IG.ra
quali eredi di quest'ultima anch'essa Persona_4
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dott. Fiammetta Lo Bianco nelle more deceduta, sollevata da CP_2
.
[...]
Al riguardo, le parti attrici hanno depositato unitamente all'atto di citazione in giudizio (cfr. allegato n. 6 “Atto notorio eredi
”) autocertificazione del 27.01.2021 a firma di Per_4
dalla quale risulta che gli eredi di Persona_5 [...]
, vedova madre di , sono i Per_4 Per_3 Persona_3
figli e per un terzo Per_5 TR4
ciascuno e i nipoti (figli di ), e Per_3 R_ Per_1
per un sesto ciascuno, ex art. 566 c.c. in combinato
[...]
disposto con gli artt. 467 e 468 c.c.
Ciò posto l'eccezione è fondata e va accolta.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'art. 471 c.c. esclude che il rappresentante legale dell'incapace
(e il discorso è estendibile anche ai minori) possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi “intra vires hereditatis”.
Pertanto, l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione. L'art. 471 c.c., quindi, disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicché l'eventuale
Il Giudice 10
dott. Fiammetta Lo Bianco accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace (cfr. Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 21456/2017).
Trattandosi, non già di presupposto processuale ma di titolarità dell'azione (cfr. Corte di cassazione, Sez. III, sentenza n.
21925/2015). è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione (cfr. Corte di cassazione, Sez. VI, sentenza n. 10640/2021).
Per tali ragioni la domanda presentata dai minori e R_
, quali eredi in rappresentazione della nonna paterna, Per_1
deve essere rigettata in quanto gli stessi non risultano essere titolari del diritto azionato con il presente giudizio.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE (sollevata da tutti i convenuti, ad eccezione di e TR
dell' II) DEL DANNO VANTATO DAGLI P_5
ATTORI IURE PROPRIO
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita del rapporto parentale richiesto dai prossimi congiunti della vittima ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto ad un termine di prescrizione quinquennale.
Quanto al dies a quo, esso è stato pacificamente e condivisibilmente individuato dalle parti alla data del deposito della consulenza (14.07.2017) in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., momento nel quale gli attori hanno avuto conoscenza dell'incidenza causale della malpractice sull'evento morte (cfr. Cassazione sez. III ord. 29140/2024).
Ciò posto, individuato il dies a quo del termine di prescrizione, possono esaminarsi le posizioni dei singoli convenuti:
- Dott. : è documentata in atti ed è Email_1
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dott. Fiammetta Lo Bianco peraltro pacifica la costituzione di parte civile in data
09.05.2018 (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli sentenza n. 152/2024 – all. 125 alla produzione attorea) nel processo penale n.2474/2018 di in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e Come è noto, l'esercizio
[...] Persona_2
dell'azione penale da parte della costituita parte civile nel processo penale interrompe il termine di prescrizione.
È in atti pec del 31.03.2022 (cfr. all. 124 alla produzione attorea) non contestata dal (cfr. prima memoria ex CP_2
art. 171 ter c.p.c. del convenuto , paragrafo 3). CP_2
Ciò è sufficiente a considerare interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione va dunque rigettata nei confronti di Parte_1
in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_1 Persona_2
- Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Ifo: per tale convenuto è documentata la raccomandata del 12.10.2018 e la pec del
31.03.2022. Ciò è sufficiente a rigettare l'eccezione di prescrizione formulata nei confronti di in proprio Parte_1
ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_1 Persona_2
- Dott. – Dott.ssa – Controparte_4 Controparte_5
Dott. : con riferimento a tali convenuti Controparte_3
occorre verificare, stante la loro tardiva costituzione, se possa operare il regime di estensione dell'effetto estintivo del rapporto sull'eccezione di prescrizione tempestivamente Con sollevata da e dal Dott. . Al quesito deve fornirsi CP_2
risposta positiva, non essendo in dubbio che dalla mancata estinzione generalizzata derivino effetti pregiudizievoli per i
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dott. Fiammetta Lo Bianco soggetti eccipienti, i quali, in ipotesi di condanna del non eccipiente, potranno essere da quest'ultimo aggrediti in via di regresso ex art. 2055 c.c. Né la tardiva costituzione può considerarsi comportamento concludente di rinuncia all'eccezione, invece espressamente richiamata (cfr. Cass.
Ordinanza 8837/2025).
In sostanza, l'eccezione di prescrizione va rigettata
EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE ASSOLUTORIO
Ai sensi dell'art. 652 c.p.p. una sentenza penale di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” non preclude automaticamente la possibilità di un'affermazione di responsabilità civile a carico dell'imputato assolto. Il giudice civile, pur tenendo conto della decisione penale, è tenuto a svolgere un autonomo accertamento dei fatti e della loro rilevanza ai fini della responsabilità civile, anche se ciò comporta una rivalutazione degli stessi elementi già esaminati in sede penale.
Una sentenza di assoluzione passata in giudicato, come nel caso che ci occupa, infatti, non produce nel processo civile gli stessi effetti vincolanti di una sentenza penale di condanna.
Il giudice civile pur valutando la sentenza penale assolutoria, non è vincolato al suo contenuto e può pervenire a conclusioni diverse, riconoscendo la responsabilità civile dell'imputato assolto in sede penale. Le ragioni di tale autonomia risiedono nelle diverse finalità e modalità di accertamento dei fatti nel processo penale ed in quello civile.
Tanto premesso, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione
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dott. Fiammetta Lo Bianco sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 co. 2 c.p.p. come è accaduto nel caso che ci occupa (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 4764/2016; 25338/2013; 3376/2011).
Per le ragioni esposte, quindi, la sentenza penale di assoluzione passata in giudicato depositata dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.06.2022 non spiega nel presente giudizio alcun effetto preclusivo.
Sicché risolte le questioni preliminari può passarsi all'esame del merito
IL MERITO
La domanda giudiziale proposta da parte attrice, in termini di sussistenza di una responsabilità professionale per violazione delle regole proprie dell'arte medica è fondata e va parzialmente accolta nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal
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dott. Fiammetta Lo Bianco sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). La responsabilità del professionista sanitario “strutturato” (cioè che opera all'interno di una struttura sanitaria), come chiarito definitivamente anche dalla Legge Gelli – Bianco, ha natura extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico -chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio
2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di
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dott. Fiammetta Lo Bianco responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577;
Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
Parte attrice ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei convenuti e l'evento lesivo;
b) se la condotta dei convenuti è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva dei sanitari sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo
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dott. Fiammetta Lo Bianco contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della
“condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante”
(di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez.
III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità
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dott. Fiammetta Lo Bianco materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III,
17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, dalla lettura della copiosa documentazione depositata nel presente giudizio non risultano esservi evidenze probatorie diverse ed ulteriori in grado di confutare le conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici designati in sede di ATP
i quali hanno effettuato una analisi critica di tutta la vicenda clinica occorsa al considerando soprattutto la Per_3
circostanza che nel giudizio sono coinvolti diversi sanitari che hanno avuto a che fare con il defunto in tempi diversi.
Il Giudice 18
dott. Fiammetta Lo Bianco Dall'analisi della consulenza risulta quanto segue:
- Con riguardo alla posizione del Dott. Persona_6
i consulenti evidenziano profili di imprudenza nella
[...]
gestione della patologia di cui era affetto il ma Per_3
escludono che da tale imprudenza si sia generato un danno concreto al paziente. L'incremento delle dimensioni della neoplasia nel corso del periodo in cui il fu seguito dal Per_3
Prof. non determinò un cambiamento della CP_6
stadiazione del tumore e per tanto l'imprudente atteggiamento omissivo a carico del sanitario non ha determinato, neppure nei termini del “più probabile che non”, un concreto danno per il paziente.
- Con riguardo alla posizione della Dott.ssa P_
, a quest'ultima viene contestata una errata diagnosi
[...]
di adenoma pleomorfo sulla biopsia della lesione, errore che avrebbe condizionato l'atteggiamento terapeutico successivo.
Tale errore, come si evince dalla CTU resa in sede di ATP, ha determinato l'erronea scelta del trattamento chirurgico al quale sottoporre il in quanto non adeguato alla patologia Per_3
tumorale maligna che già affliggeva il paziente. È infatti verosimile che sapendo di una neoplasia maligna l'intervento al quale è stato sottoposto il paziente sarebbe stato maggiormente invasivo ed incisivo, con margini più ampi di demolizione della patologia giustificati dalla natura aggressiva del tumore. Per tali ragioni i CTU concludono che a causa di tale errore diagnostico, attribuibile ad imperizia tecnica, il sig. abbia subito un intervento non sufficientemente Per_3
adeguato.
- Allo stesso modo, con riguardo alla condotta ascritta al Dott.
, la totale assenza di descrizione dello E_
Il Giudice 19
dott. Fiammetta Lo Bianco stato dei margini del tumore a seguito della lettura dell'esame istologico sul campione operatorio ha consentito di ritenere censurabile la prestazione del patologo, la quale ha condizionato un trattamento terapeutico inadeguato per il paziente e un follow up non completo.
- Con riguardo alle condotte tenute dai Dottori CP_4
e ci si riporta alle conclusioni rese in
[...] CP_5
sede di ATP ove non è stato individuato un efficace nesso di causalità. Quanto a , Per i CCTTU l'incolpevole CP_4
convinzione di avere a che fare con una neoplasia benigna e la circostanza che il controllo successivo alla visita dell'aprile del
2013 avvenne, presso la , 4 mesi e mezzo dopo e CP_5
non anche 6 mesi dopo, escludono, da un lato, la colpa e, dall'altro, l'efficienza eziologica,
Quanto alla “Ella prese visione della stessa RM CP_5
esibita al dott. al controllo precedente e descrisse CP_4
come esiti fibrotici post-chirurgici quelli evidenziati all'esame; ella prescrisse però una nuova RM da esibire al successivo controllo. Pertanto, a nostro avviso ella fu prudente e diligente, pur non interpretando correttamente le immagini ed il referto Part della , dal momento che anch'ella credeva di trovarsi di fronte ad un paziente operato per tumore benigno e non per neoplasia maligna.
Lo stretto intervallo temporale e le incolpevoli errate convinzioni diagnostiche rendono assai sfumati ed improponibili eventuali profili di responsabilità -nei termini di riduzione di chances sopra ricordate- ascrivibili a tali ultimi sanitari citati in giudizio”.
- Infine, con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del Dott. circa la condivisione della Controparte_3
Il Giudice 20
dott. Fiammetta Lo Bianco diagnosi di adenoma pleomorfo e della scelta del trattamento eseguito di asportazione della neoplasia supposta benigna, non sono state attribuite a quest'ultimo evidenti colpe in quanto la decisione terapeutica dallo stesso assunta era dettata dalle risultanze dell'esame istologico della biopsia effettuata presso l'AOU Federico II di Napoli e, in virtù di quell'evidenza istologica, la scelta terapeutica era corretta così come l'iter di follow up prescritto al paziente.
I CTU concludevano quindi nel senso di suddividere le percentuali di errore diagnostico di stampo anatomo – patologico nella misura del 30% relativamente all'errata diagnosi su biopsia preoperatoria refertata dalla Dr.ssa e del 70% con riferimento alle carenze diagnostiche P_
sui preparati istologici operatori refertati dal Dr. . CP_2
Ancora gli esperti concludevano: “A nostro avviso, considerando la natura biologica e l'aggressività della malattia, tenuto conto dei dati statistici (peraltro non univoci ed omogenei data la rarità della neoplasia) su menzionati, considerato lo stadio della malattia all'epoca dell'intervento, considerati infine l'inadeguatezza dei trattamenti chirurgici e adiuvanti ricevuti e del follow up, il IG. ha subito un Per_3
danno per perdita di chances di maggior sopravvivenza di circa il 25-30%. Tale forma di danno va rapportato, sotto il profilo causale, essenzialmente agli errori diagnostici di stampo anatomo – patologico, equamente ascrivibili per un 30% al comportamento tecnico della parte resistente Dr.ssa P_
– la cui prestazione, però, implicò la soluzione di problematica tecnica di non semplice esecuzione – e per il 70% al comportamento tecnico della parte resistente Dr. ”. CP_2
Ciò posto, gli esperti, fornendo alcuni dati sulla prognosi
Il Giudice 21
dott. Fiammetta Lo Bianco effettuati nei confronti del evidenziano che secondo Per_3
l'AJCC nello stadio III la sopravvivenza a 5 anni osservata nelle neoplasie maligne delle ghiandole salivari maggiori è del
46,5%, mentre la sopravvivenza relativa è del 53,3%. Secondo altre fonti, considerando nello specifico il carcinoma adenoideo cistico, la sopravvivenza globale a 5 anni sarebbe del 35%, con l'80 – 90% dei pazienti che non sopravvivono a 10-15 anni, mentre l'incidenza delle metastasi a distanza sarebbe del 25-
55%. I Consulenti evidenziano che l riporta Pt_4
sopravvivenze a 10 anni del 50% in pazienti affetti da carcinoma delle ghiandole salivari correttamente trattati con radioterapia adiuvante. Altri report riferiscono, relativamente al carcinoma adenoideo cistico e indipendentemente dallo stadio, sopravvivenze a 5 anni del 64% (1), dell'85% (2), del 72%
(3).
Tanto premesso, dalla lettura della consulenza resa, nel caso in esame, viene in rilievo una perdita di chance di sopravvivere del 30% a cinque anni. Trattasi di perdita di chance poiché
l'evento di danno è costituito dalla possibilità, apprezzabile, seria e concreta, di consecuzione di un determinato vantaggio che nel caso di specie è rappresentato dalla conservazione da una maggior durata della vita rispetto a quella effettivamente verificatasi, sebbene non sia accertabile e quantificabile con certezza o ragionevole grado di probabilità l'eventuale maggiore durata della vita.
Le conclusioni cui sono giunti i CCTTUU vanno integralmente condivise in quanto fondate sulla disamina della documentazione agli atti e coerenti dal punto di vista logico- scientifico, oltre che convincenti nelle risposte alle osservazioni di parte.
Il Giudice 22
dott. Fiammetta Lo Bianco Sulla base delle risultanze cui sono giunti i CCTTUU va, però, esaminata, a fini di completezza, la fattispecie della perdita di chance di sopravvivenza.
Al riguardo deve precisarsi che il concetto di perdita di chance di sopravvivenza è un bene giuridico diverso dal danno cagionato dall'anticipazione della morte o dal peggioramento delle condizioni di vita del paziente che sono, questi ultimi, suscettibili di autonomo risarcimento.
La privazione di una possibilità percentuale di un diverso risultato terapeutico giustifica una richiesta risarcitoria, e preso atto del decesso del paziente, sul nesso causale tra la condotta colposa e il sacrificio della percentuale di un risultato migliore che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione di maggiori accertamenti diagnostici.
Sul punto, va richiamata la recente pronuncia della Suprema
Corte di cassazione n. 28993 del 11.11.2019, secondo cui:
“Nella responsabilità sanitaria, l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione della responsabilità civile. Pertanto, laddove la condotta del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, tale possibilità
– i.e. tale incertezza eventistica – sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto
(la possibilità perduta), ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
La risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun
Il Giudice 23
dott. Fiammetta Lo Bianco modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno (come erroneamente ipotizzato nella sentenza n.
21619 del 16/10/2007 di questa stessa Corte), ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva.”
Ebbene, applicato il richiamato canone ermeneutico nel caso in esame, può coerentemente affermarsi che le condotte omissive dei sanitari (30%) e (70%) benché P_ CP_2
pacificamente non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia deprivato il paziente della chance di possibilità di sopravvivenza nella misura del 30% a cinque anni.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende il parziale accoglimento della domanda attorea nei confronti dei Dottori Con
e e nei confronti di e della P_ CP_2
[...]
nei RO
limiti di seguito indicati.
Venendo alla liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza e del danno al rapporto parentale rapportato alla perdita di chance di sopravvivenza della vittima primaria non può che darsi ingresso ad una stima che tenga conto, in primo luogo, del grado di probabilità di successo, nonché, a seguire, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute, nonché dell'età delle vittime secondarie, del grado di parentela, della situazione di convivenza, nonché alle specifiche caratteristiche della relazione parentale.
Nello specifico, con una recentissima pronuncia la Suprema
Corte (Cass. Sez.3 n.2861 del 2025, pag 23 e ss) ha statuito:
“ll danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e
Il Giudice 24
dott. Fiammetta Lo Bianco del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
(Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza)”
In particolare, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento ha confermato la sentenza dei Giudici di Appello, i quali, nel riformare la sentenza di primo grado avevano “optato, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che
– in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. § 7.1.1., che precede) – non è stata parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo (diversamente da quanto incongruamente opinato dal primo giudice in ragione del riferimento al parametro statistico della vita media per ulteriori 50 anni, consentaneo, invero, ad un danno da morte anticipata e non da perdita chance), il moltiplicatore rappresentato dal «numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni)»”. Nello specifico i giudici di secondo grado avevano ritenuto (e la decisione ha trovato il conforto della Suprema
Corte) che “era, invece, da ritenersi «più conforme ai parametri
Il Giudice 25
dott. Fiammetta Lo Bianco dettati dalla giurisprudenza della Cassazione, la modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% di persona di 29 anni (pari complessivamente ad euro
1.063.152,00 in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate) suddividendola per il numero di anni che Persona_7
avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi TA
(ovvero ulteriori 50 anni), ottenendo così il valore di euro
21.263,04, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di euro 106.315,20», dovendosi, poi, da “tale somma … essere quindi decurtato
l'importo corrispondente ai 15 mesi vissuti dopo l'intervento del
12.12.2013 (pari a complessive euro 26.578,80)” e, infine, applicata, “all'importo così ottenuto, pari ad euro 79.736,40, …
l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta”, ossia – “prudenzialmente, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della parte di dimostrare l'entità delle chances perdute” – quella minima del
40%; a.5) “il valore della chance di sopravvivenza perduta
(doveva) nella fattispecie essere quantificata in complessive euro 31.894,56 omnia”, con “gli interessi legali ex art. 1284
c.c. dalla sentenza all'effettivo soddisfo”.
Orbene, in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate, considerando l'età del IG. al momento della morte Per_3
(41 anni) e un danno biologico del 100% si giunge all'importo di € 755.304,0; suddividendolo per il numero di anni che il avrebbe potuto vivere secondo i parametri medi TA Per_3
riferiti all'anno della morte di quest'ultimo (ovvero ulteriori 39 anni su una aspettativa di vita di 80 anni), si ottiene così il
Il Giudice 26
dott. Fiammetta Lo Bianco valore di € 19.366,7692 da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni). Si perviene così all'importo di € 96.833,8462; infine, applicata a tale somma l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30%, si giunge all'importo definitivo di € 29.050,1538.
Sulla predetta somma decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c.
Dunque, il convenuto Dott. e la rispettiva struttura CP_2
ove lo stesso ha operato, IFO la Dott.ssa e la P_
rispettiva ove la stessa ha operato,
[...]
devono essere RO
condannati in solido al pagamento in favore degli attori del superiore importo iure hereditatis
Nulla può invece riconoscersi a titolo di danno terminale, biologico e soggettivo, presupponendo la sua risarcibilità la riferibilità causale dell'evento di danno (morte) all'illecito contrattuale e non anche alla mera perdita di chance di sopravvivenza.
Quanto al danno iure proprio richiesto dagli odierni attori e quindi al danno della perdita della possibilità (della chance) di godere di più ampio rapporto parentale, con l'ordinanza n.
21415/2024 la Suprema Corte ha avuto modo di indicare quale voce di danno risarcibile in caso di perdita di chance.
Ciò posto, può procedersi alla quantificazione dei danni iure proprio, applicando i medesimi criteri applicati per il danno iure hereditatis: ovvero, quantificare il danno da perdita del rapporto parentale;
dividerlo per il numero di anni che Per_3
avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri
[...]
Il Giudice 27
dott. Fiammetta Lo Bianco medi TA;
moltiplicando l'importo per 5 e riconoscendo il
30%.
Posti tali criteri e applicando le tabelle di Milano 2024 che, attraverso il meccanismo a punti, che consente una quantificazione personalizzata che tenga conto di tutte le circostanze allegate e provate da parte attrice e/o sorrette da presunzione iuris tantum si ha che
- (coniuge) nata a [...] il [...] Parte_1
Complessivi punti 70
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 30
Totale euro: 391.100,00
Suddividendo detto importo per il numero di anni che il avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri Per_3
medi TA (ovvero ancora 39 anni), ottenendo così il valore di
€ 10.028,2051 da moltiplicarsi per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di € 50.141,0256 dovendosi poi applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30% per un totale complessivo di €
15.042,3077 a compensazione del danno iure proprio comprensivo di chance patito da . Parte_1
- (figlia nata a [...] il [...]) Persona_1
Complessivi punti 76
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Il Giudice 28
dott. Fiammetta Lo Bianco Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 30
Totale risarcimento: 391.103,00
Suddividendo detto importo per il numero di anni che il avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri Per_3
medi TA (ovvero ancora 39 anni), ottenendo così il valore di
€ 10.028,2821 da moltiplicarsi per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di € 50.141,4103 dovendosi poi applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30% per un totale complessivo di €
15.042,4231 a compensazione del danno iure proprio comprensivo di chance patito da . Persona_1
- (figlio nato a [...] il [...]) Persona_2
Complessivi punti 76
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione: 30
Totale risarcimento: 391.103,00
Suddividendo detto importo per il numero di anni che il avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri Per_3
medi TA (ovvero ancora 39 anni), ottenendo così il valore di
€ 10.028,2821 da moltiplicarsi per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente sperata
(ovvero 5 anni) pervenendo così all'importo di € 50.141,4103 dovendosi poi applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla chance perduta del 30% per un totale complessivo di €
15.042,4231 a compensazione del danno iure proprio
Il Giudice 29
dott. Fiammetta Lo Bianco comprensivo di chance patito da Persona_2
Sulle predette somme decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
Dunque, il convenuto Dott. e la rispettiva struttura CP_2
ove lo stesso ha operato, IFO la Dott.ssa e la P_
rispettiva ove la stessa ha operato,
[...]
dovranno essere RO
condannati in solido al pagamento in favore degli attori dei superiori importi iure proprio
Quanto al danno patrimoniale per le spese funerarie e per il lucro cessante determinato dalla perdita delle contribuzioni economiche che il de cuius avrebbe continuato a elargire ai prossimi congiunti, deve osservarsi che, trattandosi di danni conseguenti al decesso, deve escludersene la risarcibilità per l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita e l'evento morte, con conseguente irrilevanza di tutte le prove orali articolate sul punto da parte attrice.
Le spese, ivi comprese quelle della fase ex art. 696 bis c.p.c. Con seguono la soccombenza di , , AOU Federico II e CP_2
e si liquidano in dispositivo secondo il valore della P_
causa determinato dal valore dello scaglione di riferimento in relazione alla condanna, con aumento del 10% per difesa di più parti. Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, secondo cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si
Il Giudice 30
dott. Fiammetta Lo Bianco deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/22.
Anche le spese della consulenza svolta in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti.
Mentre gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_3 Controparte_4
, stante l'assenza di responsabilità in Controparte_5
capo agli stessi sin dalle indagini compiute in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Può a questo punto procedersi alla graduazione delle responsabilità come da domanda di accertamento Cont proposta da e da AOU Federico II.
Come già anticipato, i CCTTU hanno suddiviso il carico delle Con responsabilità nei seguenti termini: E 70%; CP_2
e P_ TR6
[...]
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta da Con
, e AOU FEDERICO II, deve accertarsi e dichiararsi, ai fini del riparto interno, che le somme di cui alla presente sentenza per capitale, interessi e spese, devono gravare per il 70% a carico di e per il 30% a carico di Parte_5 [...]
. Parte_6
Il Giudice 31
dott. Fiammetta Lo Bianco DOMANDE DI GARANZIA IMPROPRIA.
Attesa la riconosciuta responsabilità della Dott.ssa ; P_
attesa la chiamata in causa/domanda di garanzia e manleva effettuata della stessa nei confronti di visto Controparte_9
l'art.
7.9 della polizza: (“qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall'Azienda sanitaria che assicura il personale medico, paramedico nonché i biologi, i chimici, i veterinari, la presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività di altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a “primo rischio”) osserva che affinché la polizza possa operare a secondo rischio è necessario che le due polizze coprano lo stesso rischio;
nel caso di specie non si ha contezza del contenuto dell'eventuale polizza a primo rischio e, a monte,
l'assicurazione personale stipulata da un medico operante nel nosocomio è volta a coprire la responsabilità civile del medico stesso, avendo ad oggetto evidentemente un rischio diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della Struttura ospedaliera. Ne consegue che va condannata a CP_9
manlevare la da quanto tenuta a pagare in forza P_
della presente sentenza per capitale interessi e spese.
Va anche accolta la domanda di garanzia impropria svolta dal
, rimasta contumace, TR7 TR8
essendo documentata la polizza n. 325029506056 stipulata in data 21.06.2013.
Le spese tra e e e P_ CP_9 CP_2 Parte_2
vanno compensate non ravvisandosi nelle difese delle
[...]
parti contrasti sostanziali (stante per assicuratrice milanese la
Il Giudice 32
dott. Fiammetta Lo Bianco sua contumacia).
Nulla per le spese nei confronti del contumace CP_6
vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico
Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e tutti in proprio e quali
[...] Persona_2
eredi di , i minori e Persona_3 Per_1 R_
anche quali eredi della nonna paterna
[...] [...]
, nei confronti dei Dott.ri , Per_4 Controparte_6
, , TR E_ CP_4
, , e degli
[...] Controparte_5 Controparte_3
enti Istituti e Controparte_7 [...]
ogni contraria istanza RO
ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA LA CONTUMACIA DI
[...]
; TR9
- Rigetta la domanda proposta da quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
quali eredi della nonna paterna Persona_2 [...]
; Per_4
- Rigetta la domanda proposta nei confronti dei Dott.ri
Controparte_6 Controparte_4 CP_5
e per le causali di cui in
[...] Controparte_3
motivazione;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , e Controparte_4 Controparte_5
, in solido tra loro, delle spese di lite Controparte_3
Il Giudice 33
dott. Fiammetta Lo Bianco che liquida, in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge
- Condanna, per le causali di cui in motivazione, P_
, ,
[...] E_ [...]
E_0
in solido tra
[...]
loro al pagamento in favore di:
a) in proprio ed in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Per_1
e dell'importo di € 29.050,1538
[...] Persona_2
oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
b) dell'importo di € 15.042,3077 oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio;
c) in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale dei minori e Persona_1 Persona_2
dell'importo di € € 15.042,3077 ciascuno oltre interessi al tasso legale dalla odierna pronuncia sino al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito dai minori;
d) Condanna , , TR E_
e Controparte_7
RO
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e Persona_1 R_
tutti in proprio e quali eredi di
[...] Per_3
Il Giudice 34
dott. Fiammetta Lo Bianco Cimmino, delle spese di lite che liquida in complessivi €
16.058,30 di cui euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge;
- pone le spese di CCTTU, come liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in via definitiva a carico di P_
, ,
[...] E_ [...]
Parte_7
in solido tra
[...]
loro;
- Accerta e dichiara ai fini del riparto interno, che le somme di cui alla presente sentenza per capitale, interessi e spese, devono gravare per il 70% a carico di e per Parte_5
il 30% a carico di . Parte_6
- Condanna a manlevare Controparte_9 P_
da quanto tenuta a pagare in forza della presente
[...]
sentenza per capitale, interessi e spese;
- Condanna a manlevare Parte_2
da quanto tenuta a pagare in forza della E_
presente sentenza per capitale, interessi e spese;
- Compensa le spese tra e TR
; E_1
- Compensa le spese tra e E_
; Parte_2
- Nulla per le spese nei rapporti tra gli attori e CP_6
[...]
Così deciso in Napoli, in data 17.7.2025
Il Giudice
Fiammetta Lo Bianco
Il Giudice 35
dott. Fiammetta Lo Bianco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il Giudice
dott. Fiammetta Lo Bianco