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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 12/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 19886/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. TOFANELLI DANIELE Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con gli avv.ti MAURO CIRO ALESSIO e CONSERVA VITA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 23.5.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2006/2024, depositato in data 26.3.2024, con il quale questo Tribunale ha ordinato a
“ ” di Controparte_2 pagare, in favore di , la somma di € 44.947,18 a titolo di CP_1
1 residui “Contributi Fondo Previdenza”, “Contributo Fondo Integrativo di Previdenza”, “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto ( ”, sanzioni CP_3 per evasione contributiva e per omissione contributiva (artt., rispettivamente, 34 e 36 del Regolamento delle attività istituzionali) e sanzioni per l'omessa iscrizione o comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia (art. 40 del Regolamento prima cit.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio monitorio. È stato eccepito quanto segue:
- la società nei confronti della quale è stato emesso dal Parte_2
Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n. 2006/2024, già in liquidazione dal 13.12.2019, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29.2.2024, dunque si è estinta a quella data;
- il decreto ingiuntivo di cui si tratta è stato emesso solo in data 26.3.2024, quindi nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente;
- esso è stato notificato, inoltre, al sig. nella qualità di Parte_1
“liquidatore e rappr. legale pro tempore della in liquidazione” Pt_2 ma, con il venir meno della “giuridica esistenza” della società, è
“incontestabilmente” cessata, in capo al sig. la “giuridica Pt_1 qualità di liquidatore e di legale rappresentante pro tempore di tale società” e, pertanto, anche la notificazione del decreto ingiuntivo dovrà considerarsi inesistente. Per queste ragioni, l'opponente ha chiesto dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la si è Controparte_1 costituita in giudizio premettendo quanto segue:
- in data 5.6.2020 è stato redatto un verbale di accertamento ispettivo nei riguardi della società al fine di verificare il rispetto Parte_2 degli obblighi contributivi per il periodo dal 23.2.2016 al 31.3.2020 in favore dei propri agenti di commercio;
- all'esito dell'accertamento, sono stati contestati alla società il mancato versamento dei contributi previdenziali e del oltre CP_3 sanzioni per un importo totale di € 89.887,42;
- il verbale è stato notificato brevi manu a nella sua Parte_1 qualità di legale rappresentante della società;
- in data 3.8.2020, lo stesso ha presentato istanza di rateazione Pt_1 del debito accertato corrispondendo un acconto di € 13.952,00 e, con provvedimento del 15.9.2020, l'istanza è stata accolta ed
2 autorizzato il pagamento rateale del debito che, in virtù del ricalcolo delle sanzioni, ammontava ad € 93.010,21;
- con successivo provvedimento del 14.4.2023, in ragione della perdurante inadempienza della società, è stato revocato il beneficio del ripianamento rateale del debito e quantificato il debito residuo in
€ 44.947,18. Ciò premesso, la ha eccepito quanto segue: CP_1
- l'opposizione è inammissibile atteso che l'estinzione della società in data 29.2.2024 ha determinato, dal punto di vista della Parte_2 legittimazione ad agire, l'impossibilità del sig. di Parte_1 proporre l'avversa opposizione;
- il difetto di legittimazione del sig. costituisce un vizio Pt_1 processuale ab origine insanabile che inevitabilmente conduce ad una pronuncia declinatoria di rito;
- dunque, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta e il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione “iure proprio”;
- nella fattispecie, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla ed a impugnare il titolo monitorio;
- al momento dell'introduzione del procedimento d'ingiunzione, con il deposito del ricorso in data 4.1.2024, la società era attiva Parte_2
e la sua cancellazione è intervenuta successivamente, nelle more della emissione del decreto ingiuntivo, in data 29.2.2024, cosicché non viene meno la validità del decreto;
- la notificazione del decreto al sig. che rivestiva altresì la qualità Pt_1 di socio è da considerarsi valida poiché con la estinzione della società le obbligazioni che ad essa facciano capo non si estinguono ma si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono “nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”;
- la controparte non ha sollevato eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria. La ha, da ultimo, evidenziato che, “ferma restando la CP_1 propugnata ottica di un'eventuale pretesa risarcitoria, ex art. 2043 c.c. e 2489 c.c., da promuoversi dinanzi a diverso giudice, territorialmente e
3 funzionalmente competente”, che negli ultimi tre bilanci della società
[...]
e nel bilancio finale di liquidazione che si depositano “non vi è Pt_2 alcuna menzione dei debiti maturati verso Istituti previdenziali ( CP_1 etc.) per l'importo scaturente dal verbale ispettivo” ed ha chiesto, per tutti i motivi sopra esposti, dichiararsi inammissibile l'opposizione o rigettarsi la stessa perché infondata e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2006/2024, depositato in data 26.3.2024, si fonda, in primo luogo, sulla negazione da parte del sig.
[...]
della validità del titolo monitorio perché emesso nei confronti di Pt_1 una società, cancellata dal Registro delle Imprese. Si contesta, Parte_2 altresì, la notificazione del decreto effettuata nei confronti di che, Pt_1
“con il venir meno della giuridica esistenza della ”, aveva perduto Pt_2 la qualità di “liquidatore e di legale rappresentante pro tempore di tale società”. Ciò premesso, risulta dagli atti di causa:
- che il decreto ingiuntivo n. 2006/2024 è stato emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 26.3.2024 e ha riguardato gli importi accertati a seguito di verbale conclusivo di accertamento ispettivo della del 5.6.2020 a titolo di “Contributi Fondo Controparte_1
Previdenza”, “Contributo Fondo Integrativo di Previdenza”, “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto ( ”, sanzioni per evasione CP_3 contributiva e per omissione contributiva (artt., rispettivamente, 34 e 36 del Regolamento delle attività istituzionali) e sanzioni per l'omessa iscrizione o comunicazione della cessazione del rapporto di agenzia (art. 40 del medesimo Regolamento citato) e ricalcolati con provvedimento del 31.8.2023 essendo l'azienda risultata parzialmente adempiente rispetto alla domanda di regolarizzazione rateale del debito complessivo (si vedano il verbale conclusivo di accertamento ispettivo, l'istanza di rateazione del debito presentata in data 3.8.2020, il provvedimento del 15.9.2020 avente CP_1 ad oggetto “autorizzazione rateazione e piano di ammortamento…”, il provvedimento del 18.4.2023 avente ad oggetto la revoca CP_1 dell'autorizzazione al pagamento rateale del debito ed il ricalcolo del medesimo e la nota di recupero del credito del 31.8.2023, CP_1 all.ti nn. 2 e 4-7 del fasc. monitorio);
4 - che il decreto è stato richiesto da ed emesso nei confronti CP_1 della società “ Controparte_2
” la quale è stata cancellata dal Registro delle
[...]
Imprese in data 29.2.2024 (vd. la visura camerale ordinaria estratta dal Registro delle Imprese in data 22.4.2024, in all. 2 al fasc. opponente);
- che il decreto è stato notificato a “nella qualità di Parte_1 liquidatore e rappr. legale pro tempore della ” Controparte_4
(così, nella relata di notificazione) in data 18.4.2024 (vd. la copia del plico e della relata di notificazione nonché della stampa di pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, servizio di tracking, con attestazione dell'avvenuta consegna della raccomandata, in all. 1 al fasc. opponente).
1. Va sin da subito evidenziato che alcuna censura in ordine al merito della pretesa creditoria è stata avanzata. L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla va disattesa. Controparte_1
Correttamente, si richiama nella memoria difensiva il costante insegnamento del giudice apicale secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta” (Cass., Sez. 6-2, ord. 15567/2018, citata anche nella memoria difensiva). Ciò detto, effettivamente l'odierno opponente è, in veste di ex liquidatore della società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese, sprovvisto di legittimazione ad impugnare il decreto ingiuntivo perché estraneo al rapporto debitorio (cfr., sia pur in tema di contenzioso tributario, Cass., Sez. 5, ord. 19763/2021 ove si afferma che “qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l'ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l'atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito”). Va, tuttavia, considerato che, come stabilito dall'art. 2495 c.c. e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'estinzione della società di capitali comporta un “fenomeno di tipo successorio («connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci
5 per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società» (…), che si caratterizza, da un lato, per il trasferimento ai soci del medesimo debito che faceva capo alla società e, dall'altro lato, per la limitazione della responsabilità del socio a quanto ricevuto in sede di liquidazione” (Cass., Sezione Tributaria, ord. 23341/2024). Non vengono meno, dunque, i rapporti anche attivi di cui la società era titolare e, con precipuo riferimento a quelli passivi, la loro regolazione
“ruota attorno al coordinamento tra il principio di garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ. (in relazione ai beni rientranti nella titolarità dell'ente estinto) e le norme che scandiscono la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti della società” (così, nella pronuncia già citata). Pertanto, l'estinzione della società non determina l'estinzione anche delle obbligazioni che ad essa facevano capo non ancora soddisfatte potendo i creditori far valere le loro pretese nei confronti di altri soggetti, soci e/o liquidatori a determinate condizioni. Si assicura così la tutela dei creditori sociali evitando che la cancellazione della società sia uno strumento per eludere il pagamento dei debiti che la società ha verso i terzi. Dispone il 2° comma dell'art. 2495 c.c.:
“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. In relazione alle società di capitali, i soci rispondono, com'è noto, soltanto nei limiti delle azioni o quote sottoscritte e, comunque, fino all'ammontare delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, inclusi gli eventuali acconti ricevuti ex art. 2491, comma 2, c.c.. Grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione trattandosi – come chiarisce Cass., Sez. 1, 15474/2017 –
“di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio”. Ogni socio può esser chiamato a rispondere, solidalmente, per l'intero debito avendo poi azione di regresso nei confronti degli altri per le quote di loro spettanza.
6 Riguardo ai debiti tributari, trova applicazione l'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2001 ai sensi del quale “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Il 2° comma dell'art. 2495 c.c. individua un secondo potenziale destinatario dell'azione dei creditori sociali;
si tratta dei liquidatori, “se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. In effetti, costoro, a norma dell'art. 2489 c.c., “hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società” e debbono adempiere i loro doveri “con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”. La responsabilità dei liquidatori (come, più in generale, degli amministratori) ha natura aquiliana, “parificabile alla responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 cod. civ., secondo una concezione classica che vede i creditori sociali come soggetti terzi rispetto alla società,…” gravando sul creditore rimasto insoddisfatto
“l'onere di dedurre e allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum, tenuto conto della legittima causa di prelazione di cui beneficiava ex lege il suo credito” (Cass., Sez. 3, ord. 521/2020). Fatte queste precisazioni, la legittimazione del sig. quale socio Pt_1 della (in misura dell'80% del capitale sociale;
Controparte_4 risulta dalla visura camerale in atti) è innegabile;
egli, in tale veste, vanta un interesse giuridico, attuale e concreto alla rimozione del titolo esecutivo. Dagli stessi motivi di opposizione può desumersi l'implicito riconoscimento della posizione di successore nel debito della società. In realtà, la locuzione “in proprio” con la quale ha introdotto l'opposizione deve intendersi ad avviso del Tribunale appunto come riferita alla sua qualità di socio.
2. Acclarata la legittimazione dell'opponente, i motivi di impugnazione del decreto ingiuntivo si rivelano infondati. Il primo motivo risiede, come si è visto, nell'avvenuta estinzione della società in data antecedente all'emissione del Controparte_4 decreto ingiuntivo.
7 In proposito mette conto rilevare che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., dopo la riforma del diritto societario attuata con D.Lgs. 6/2003, a decorrere dal 1.1.2004, la cancellazione delle società, sia di capitali che di persone, ha efficacia costitutiva dell'estinzione delle società medesime. L'effetto estintivo si produce al momento della iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese per la stretta correlazione che la norma pone tra l'evento-cancellazione e l'effetto-estinzione (Cass. SS.UU. 4060/2010). È, dunque, vero che la società con la Controparte_4 cancellazione iscritta in data 29.2.2024 sia divenuta soggetto
“giuridicamente inesistente” come sostenuto dall'odierno opponente. Emerge dagli atti di causa che, al momento dell'introduzione del procedimento d'ingiunzione, con il deposito del ricorso in data 4.1.2024 (riguardo alla pendenza nei giudizi introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo, vd., fra le altre, Cass., Sez. 6-3, ord. 6511/2012 e Cass., Sez. 1, 7917/2020), la società fosse attiva sebbene in liquidazione e che la cancellazione sia sopraggiunta nelle more dell'emissione del decreto ingiuntivo, rispettivamente, in data 29.2.2024 e in data 26.3.2024. Ne consegue che il titolo monitorio nei confronti di una società esistente alla data di esercizio dell'azione giudiziale conservi piena validità ed efficacia. Puntualizza in proposito Cass., Sez. 5, ord. 753/2024, richiamata anche dalla che “In tema di riscossione, l'atto Controparte_1 impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali”. Nell'ipotesi in esame, la notifica è stata eseguita nei confronti del sig.
che, come si è detto, ha rivestito altresì la qualità di socio Parte_1 della società estinta.
8 3. Anche la censura legata alla notificazione del titolo appare priva di fondamento. La circostanza che la notifica del decreto sia stata eseguita nei confronti del sig. “nella qualità di liquidatore e rappr. legale pro Parte_1 tempore della ” (così nella relata di notificazione Controparte_4 in all. 1 al fasc. opponente) non integra ad avviso del Tribunale un vizio ascrivibile alla categoria della “inesistenza” non disciplinata dalla legge ma individuata da dottrina e giurisprudenza. La notifica si considera inesistente nelle ipotesi più gravi, o di mancata consegna dell'atto o di consegna a persona e in luogo in alcun modo riferibili al destinatario, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. SS.UU. 14916/2016 e Cass. SS.UU. 14917/2016 e, più recentemente, Cass., Sez. 5, 31085/2022). Nella fattispecie, non può dirsi mancante il collegamento con il destinatario effettivo dell'atto, ovvero il socio succeduto alla società estinta. Al più potrebbe configurarsi una nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 160 c.p.c. che richiama l'art. 156, comma 3, c.p.c.; lo scopo della notificazione, invero, quello di far conoscere l'atto al destinatario effettivo, è stato certamente conseguito e di ciò è riprova l'opposizione medesima.
***
Per tutto quanto esposto, consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2006/2024, depositato in data 26.3.2024. Le spese del giudizio, inclusa la fase monitoria, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella somma complessiva di € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2006/2024, depositato in data 26.3.2024;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] pagamento, delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di € 4.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
9 misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 12/3/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio, dott.sse Francesca Lizzio e Silvia Segalina
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