Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. dr. Paolo Barletta Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 12 dicembre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 884/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso giusta CodiceFiscale_1 mandato allegato al fascicolo telematico di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia all'indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E
con sede in Villaricca (NA) al C.so Controparte_1
Italia n. 170, partita iva , in persona del l.r.p.t., per quest'atto elett.te P.IVA_1 dom.ta in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Palumbo n. 57, presso lo studio dell' Vincenzo Palumbo ( ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3 giusta procura in atti il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero fax 081.3300776 ovvero al seguente indirizzo pec Email_2
APPELLATO
1
Napoli Nord n. 1201/2024 pubbl. il 08/03/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 8 aprile 2024
[...]
– dipendente a tempo determinato in virtù di una successione di Parte_1 contratti stipulati nel periodo dal 10/09/2018 al 30/09/2019 - ha proposto tempestivamente gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale era stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere:
di accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità ed invalidità del termine apposto al contratto relativo alla seconda proroga avente scadenza il 30/09/2019; per l'effetto, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la società convenuta si è costituito un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a far data dal 10/09/2018 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
ordinare alla
[...]
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t, la ricostituzione del rapporto di lavoro e/o la reintegra del ricorrente nel suo posto di lavoro con inquadramento nel 3S° livello retributivo del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica;
condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore dell'istante, dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
oltre accessori e spese.
Instaurato il contraddittorio, la società si è costituita resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note;
quindi all'esito dell'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.L'atto di impugnazione si sottrae alla censura di inammissibilità, contenendo l'individuazione delle parti della sentenza oggetto di critica oltre che dei motivi di doglianza.
2.Il ricorrente, nell'atto introduttivo, aveva dedotto di aver lavorato, nel periodo dal 10/09/2018 al 30/09/2019, alle dipendenze della società resistente, avente ad oggetto il trasporto di merci per conto terzi, in virtù di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato, con scadenza originariamente fissata per il giorno 30/12/2018, e successivamente prorogato per due volte, dapprima dal 31/12/2018 al 30/04/2019 e dopo dal 01/05/2019 al 30/09/2019. In particolare aveva dedotto di aver sottoscritto all'atto dell'assunzione un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza fissata per il giorno 30/12/2018; in seguito, l'azienda aveva prorogato il contratto, dapprima per il
2 periodo dal 31/12/2018 al 30/04/2019 e successivamente dal 01/05/2019 al 30/09/2019, attraverso due comunicazioni UNILAV inviate al Centro per l'impiego.
3.Si controverte della legittimità della proroga disposta fino alla scadenza del 30.9.2019. Il Giudice ha osservato al riguardo che l'ultima proroga apposta al contratto di lavoro aveva determinato, come eccepito dal ricorrente, il superamento (di 20 gg. ) del limite di 12 mesi previsti dalla legge (art. 21 d. lgs. 81 del 2015 in vigore dal 1^ settembre 2019 nel testo applicabile ratione temporis) ai fini della consentita acausalità del termine.
Dalla lettura del documentazione depositata dalla resistente, oggetto di contestazione, risulta la comunicazione della conferma della “proroga del contratto fino al giorno 30/09/2019 per sostituzione del personale assente per malattia e ferie, di seguito indicate: - Matricole: 528, 448, 950, 330, 886, 890, 197, 318, 66, 344, 307, 818, 640, 371, 528 e delle condizioni contrattuali - le medesime sottoscritte e firmate in data di assunzione. In calce a tale comunicazione, allegata all'UNILAV, è apposta la firma per accettazione del lavoratore.
Il Tribunale, disattesa l'istanza di disconoscimento della copia di tale documento, ha ritenuto che dovessero considerarsi note al lavoratore le ragioni della proroga del proprio contratto a termine, peraltro adeguatamente esposte, sia in ordine alle esigenze aziendali, da soddisfare mediante l'ausilio lavorativo della parte ricorrente (sostituzione personale assente e/o in malattia), sia in ordine ai singoli lavoratori da sostituire nel periodo di cui al contratto (individuati con apposito numero di matricola).
Nei motivi l'appellante ha contestato la conclusione, rilevando preliminarmente la violazione della disposizione di cui dell'art. 2719 c.c., in materia di disconoscimento delle copie fotografiche, nonché dell'art. 115 c.p.c.. Ha osservato che nell'atto introduttivo di primo grado il ricorrente “aveva dedotto che egli aveva sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza fissata per il giorno 30/12/2018 e che, in seguito, l'azienda aveva prorogato il predetto contratto dapprima per il periodo dal 31/12/2018 al 30/04/2019 e successivamente dal 01/05/2019 al 30/09/2019, solo attraverso due comunicazioni UNILAV inviate al Centro per l'impiego, rispettivamente in data 29/12/2018 e in data 29/04/2019, e consegnate per conoscenza”. Ne ha dedotto che “alla luce delle suddette allegazioni risulta evidente che non sussistesse alcuna comunicazione di proroga sottoscritta dal lavoratore e che con il successivo disconoscimento si contestasse in radice la sussistenza del documento originale.
Infatti, come è noto, con le moderne tecniche informatiche è semplicissimo creare un documento posticcio apponendo una sottoscrizione scannerizzata da altro modulo…”.
Osserva il collegio – all'esito della lettura del ricorso di primo grado - che il lavoratore aveva così testualmente introdotto la questione: “All'atto dell'assunzione, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza fissata per il giorno 30/12/2018. In seguito, l'azienda ha prorogato il predetto contratto dapprima per il periodo dal 31/12/2018 al 30/04/2019 e
3 successivamente dal 01/05/2019 al 30/09/2019, attraverso due comunicazioni UNILAV inviate al Centro per l'impiego, rispettivamente in data 29/12/2018 e in data 29/04/2019, e consegnata per conoscenza al sig. ”. Quindi aveva Pt_1 denunciato che “la seconda proroga apposta al contratto di lavoro, avente decorrenza dal 01/05/2019 al 30/09/2019, determina il superamento, di 20 giorni, dei 12 mesi previsti dalla legge ai fini della acausalità del termine (dal 10/09/2018 al 30/09/2019”, rilevando che “la comunicazione UNILAV, inviata dall'azienda al Centro per l'impiego in data 29/04/2019, e con la quale è stata comunicata anche al ricorrente la proroga del contratto lavorativo per il periodo dal01/05/2019 al 30/09/2019, non reca l'apposizione di alcuna delle causali previste dalla citata normativa”. Ne aveva dedotto – invocando la relativa statuizione del Tribunale - la conseguenza della “trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti, in un contratto a tempo indeterminato”.
4.Così esposte le allegazioni di primo grado, considerato che le cause di nullità devono essere espressamente dedotte dalla parte, appare evidente che nessuna doglianza era stata espressa dal ricorrente con riguardo alla mancata sottoscrizione di un contratto di proroga, di modo che ininfluente agli effetti di causa appare la contestazione della conformità all'originale della comunicazione della proroga, con l'allegato UNILAV, ed il dubbio sull'autenticità della firma apposta in calce (con riserva di disconoscimento della stessa).
Le ulteriori doglianze relative alla copia di tale comunicazione della proroga esibita dalla datrice di lavoro - non corredata neppure dalla sottoscrizione della società datrice di lavoro – e l'eccezione di nullità del documento per carenza della sottoscrizione di entrambe le parti (e, quindi, dei requisiti minimi di forma previsti
“ad substantiam” dalla legge) sono state formulate per la prima volta in questo grado e sono inammissibili per novità. Non giova dunque all'appellante sottolineare che “il comportamento processuale della datrice di lavoro corroborava ancor di più la ricostruzione dei fatti operata dal lavoratore, ossia l'inesistenza di un valido atto scritto di proroga del termine con specificazione della causale”.
5.Parte appellante ha sostenuto che, alla luce degli elementi probatori acquisiti al giudizio, la proroga del contratto lavorativo per il periodo dal 01/05/2019 al 30/09/2019 doveva ritenersi effettuata in assenza delle causali previste dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2015 ratione temporis vigente, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti, in un contratto a tempo indeterminato.
L'appellante ha contestato la sussistenza delle dichiarate esigenze aziendali, da soddisfare mediante l'ausilio lavorativo della parte ricorrente (sostituzione personale assente e/o in malattia) e l'adeguatezza dell'indicazione dei singoli lavoratori da sostituire nel periodo di cui al contratto (individuati con il rispettivo numero di matricola).
Ha quindi richiesto di dichiararsi l'invalidità della causale, in quanto di tenore assolutamente generico e non verificabile, non essendo stata data nemmeno la prova della sussistenza delle ragioni indicate dalla datrice di lavoro nella proroga. 4 La sentenza resiste alla censura.
Osserva il collegio che la causale, già espressamente indicata nella comunicazione di proroga sia con riguardo alle esigenze sostitutive che ai dipendenti temporaneamente assenti, trova conforto nella produzione versata in atti dalla società (v. in particolare le buste paga dei dipendenti sostituiti, con indicazione del numero di giorni di assenza degli stessi nel periodo di esecuzione dell'impugnato contratto a termine del ). La verificabilità della causale appare consentita Pt_1 adeguatamente dall'identificazione – con il rispettivo numero di matricola – dei dipendenti da sostituire nel periodo.
6.Infine parte appellante ha contestato il governo delle spese di primo grado, deducendo, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, la sussistenza di gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite avuto riguardo “alla non conoscibilità da parte del lavoratore dei dati indicati per giustificare le esigenze sostitutive (che ad ogni modo si ribadisce non essere sussistenti e nemmeno verificabili)”.
Come recentemente ribadito dal Supremo collegio in un giudizio – come il presente- soggetto all'applicazione “ratione temporis” dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, “La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
23.Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
24.A tali ipotesi non sono minimamente riconducibili l'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. n. 18156/2016) ovvero il contrasto netto tra le valutazioni compiute in primo grado e secondo grado che, come indicato nel gravato provvedimento, non consente assolutamente il controllo e la congruità delle ragioni poste a fondamento della decisione”.
Né tantomeno possono ricondursi alla citata disciplina le eventuali difficoltà probatorie enfatizzate dall'appellante.
L'appello va quindi respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
5 Infine avuto riguardo alla data del deposito dell'appello ed all'esito del presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.983,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Vincenzo Palumbo;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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