Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10153/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Silvia Petrini e Alessandro
Soliman,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alice Riccardi,
Convenuto
con l'intervento dell'avv. Maria Borra, quale curatrice speciale dei minori e Persona_1
Persona_2
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
1
conclusioni della curatrice speciale: come da verbale di udienza del 17.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 23.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 16.10.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con alle condizioni Controparte_1
ivi enucleate, anche concernenti i figli minori della coppia e , nati PE Per_2
rispettivamente il 4.11.2014 e il 12.10.2016;
con comparsa di risposta del 17.1.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di divorzio, ma ha formulato, per il resto, richieste difformi rispetto a quelle di controparte;
con ordinanza del 18.2.2025 il giudice delegato ha preliminarmente disposto la riunione al presente del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova recante N. 1127/2024 R.G. e concernente il regime di affidamento dei minori e PE
; ha poi confermato la nomina della curatrice speciale, nella persona dell'avv. Maria Per_2
Borra, già disposta in favore dei minori da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova;
ha altresì disposto che i Servizi Sociali e il Consultorio familiare competenti dessero seguito all'incarico di vigilanza, sostegno e monitoraggio del nucleo familiare loro già conferito;
con memoria del 18.3.2025 la nominata curatrice speciale ha preso posizione sulle domande spiegate dalle parti, anzitutto nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dalle predette formulata;
all'udienza del 17.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra indicati;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
la domanda di divorzio avanzata dall'attrice, alla quale il convenuto si è associato, meriti accoglimento;
dagli elementi acquisiti è infatti emerso che:
2 - i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Celle Ligure (SV) il 30.6.2012 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 21.2.2022, omologata da questo Tribunale il 10.3.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
- sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2. ravvisata per altro verso la necessità, alla luce delle risultanze dell'istruttoria fin qui espletata, e tenuto conto delle richieste delle parti, di disporre la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, dovendosi rimettere la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria;
visto l'art. 473 bis.22, comma 4, terzo paragrafo, c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto a Celle Ligure (SV) il 30.6.2012;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 8, parte II, serie C, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
3 Il giudice estensore
dott. Matteo Gatti
Il presidente
dott. Giovanni Maddaleni
4