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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1872/2018 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentato e difeso, per procura C.F._1
speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla
Valentino, presso i quali è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari (partita I.V.A. n.
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Cagliari, presso i cui uffici è domiciliato
Convenuto
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia:
a) ai sensi dell'articolo 420, primo comma, ultima parte, c.p.c., autorizzare la modificazione delle conclusioni di cui al n. 5 del ricorso
pagina 1 introduttivo del giudizio, ricorrendo gravi motivi consistenti in una normativa sopravvenuta al deposito del ricorso, al fine di chiedere la condanna al risarcimento non fino al 31.12.2018 bensì fino al 31.12.2020; conseguentemente,
b) accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale: accertare e dichiarare che i contratti rep. 696 dell'8.6.2012, rep. 885 del 4.9.2013, rep. 1134 del 27.10.2014 intercorsi tra il ricorrente e l' sono simulati e Controparte_1
dissimulano un rapporto di subordinazione a tempo indeterminato, ovvero
a tempo determinato;
2. per l'effetto, condannare l' a corrispondere le differenze dei CP_1
compensi tra quanto corrisposto con i contratti indicati e quanto si sarebbe dovuto corrispondere con il corretto inquadramento contrattuale, con interessi e rivalutazione, ivi compreso quanto dovuto a fini previdenziali, secondo quanto sarà accertato in corso di causa anche a mezzo CTU;
3. in via subordinata: accertare e dichiarare che i contratti rep. 696 dell'8.6.2012, rep. 885 del 4.9.2013, rep. 1134 del 27.10.2014 intercorsi tra il ricorrente e l' sono simulati e CP_1 CP_1
dissimulano contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero contratti di collaborazione coordinata a progetto;
4. per l'effetto, condannare l' a corrispondere le differenze dei CP_1
compensi tra quanto corrisposto con i contratti indicati e quanto si sarebbe dovuto corrispondere con il corretto inquadramento contrattuale, con interessi e rivalutazione, ivi compreso quanto dovuto per
(integrazione dei) i contributi INPS interamente versati dal ricorrente mentre nelle forme del co.co.co. e/o del co.co.pro si sarebbero dovuti versare per i 2/3 da parte del datore del lavoro;
il tutto nella misura indicata nel paragrafo IV della superiore espositiva, ovvero secondo quanto sarà accertato in corso di causa anche a mezzo di CTU;
pagina 2 5. in ogni caso condannare al risarcimento del danno per la perdita CP_1
dei relativi compensi derivanti dalla mancata proroga del contratto Rep.
N. 1134/2014 fino al 31.12.2020, qualora lo stesso fosse da considerarsi
CO.CO.CO o CO.CO.PRO; il tutto nella misura indicata nel paragrafo V della superiore espositiva, ovvero secondo quanto sarà accertato in corso di causa anche a mezzo di CTU;
6. Condannare, infine, l' al risarcimento dei danni subiti dal CP_1
ricorrente, quantomeno sub specie perdita di chance, a causa della mancata stabilizzazione di cui alla L.R. 37/2016;
7. condannare l' al pagamento dei compensi e delle spese del CP_1
giudizio.
c) In caso di mancato accoglimento della richiesta di modifica delle conclusioni, accogliere le conclusioni del ricorso introduttivo disponendo, ove occorra, la nomina di un CTU per determinare le spettanze del ricorrente”.
Nell'interesse del convenuto: “Si conclude affinché, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della prova emessa il 6 febbraio 2020 e previa declaratoria di nullità delle dichiarazioni rese dai testi in forza della ridetta ordinanza, l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le conclusioni formulate dall'Amm.ne nella memoria di costituzione (“rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, previa, ove occorra, declaratoria di decadenza ovvero di intervenuta prescrizione di ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio”); in via subordinata istruttoria si insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse dell'Amm.ne in memoria di costituzione e non ammesse”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 maggio 2018 il dottor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale nei confronti
[...]
dell' domandando, in via principale, Controparte_1
pagina 3 che venisse accertato e dichiarato che i contratti intercorsi con il predetto
CP_ Ente convenuto (di seguito, per brevità, o , indicati nelle CP_1
conclusioni sopra trascritte, formalmente di collaborazione autonoma, in realtà dissimulavano un rapporto di subordinazione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato;
ed ancora, domandando, in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato che i medesimi contratti dissimulavano dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di collaborazione coordinata a progetto.
Conseguentemente, parte ricorrente ha richiesto che l' venisse CP_1
condannato al pagamento delle differenze retributive tra le somme corrisposte a titolo di corrispettivo dei predetti contratti di lavoro autonomo e le somme che il medesimo Ente avrebbe dovuto corrispondergli in relazione alle due distinte ipotesi prospettate.
Parte ricorrente ha richiesto, altresì, che l' venisse condannato al CP_1
risarcimento del danno per la perdita dei relativi compensi derivanti dalla mancata proroga fino al 31.12.2018 dell'ultimo contratto intercorso tra le parti (rep. n. 1134/2014), qualora lo stesso fosse da considerarsi un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione coordinata a progetto, nonché la condanna dell' al CP_1
risarcimento dell'ulteriore danno subito, qualificato in termini di danno da perdita di chance, a causa dell'impossibilità di usufruire della stabilizzazione di cui alla L.R. n. 37/2016, allegando di aver partecipato alla relativa procedura nella consapevolezza di non essere formalmente in possesso dei requisiti da essa previsti.
1.1. A fondamento del ricorso il ha affermato di aver prestato Pt_1
attività di lavoro subordinato, o, al più, di collaborazione c.d. parasubordinata, in favore dell' nel complessivo periodo intercorso CP_1
dall'8 giugno 2012 al 4 novembre 2017.
Ha quindi dettagliatamente esposto le vicende fattuali che avevano caratterizzato tale rapporto.
pagina 4 1.1.1. Il predetto rapporto era iniziato con il contratto rep. n. 696 dell'8 giugno 2012.
Mediante tale primo contratto era stato affidato al ricorrente il servizio di supporto tecnico amministrativo, inizialmente per la durata di sei mesi, per l'attività istituzionale del Commissario Straordinario dell'Ente.
Il contratto prevedeva un compenso - comprensivo del contributo INPS del 4% ed al lordo della ritenuta d'acconto - stabilito in euro 13.200,00;
l'indicato contratto precisava (art. 3) che tutte le attività sarebbero state condotte “in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario dell'Ente e sotto le sue direttive per quanto riguarda tempi, modi e metodi” e che per lo svolgimento dell'incarico l'Ente avrebbe assegnato al ricorrente “una stanza presso la sede in Via Mameli n. 88 con la disponibilità dei necessari strumenti e attrezzature (telefono, personal computer, collegamento internet, fotocopiatrice ed altri strumenti che eventualmente si rendessero necessari)”.
Il contratto di cui sopra andava a scadere il 7 dicembre 2012.
Nonostante non fosse stato prorogato prima della scadenza, il ricorrente aveva proseguito la propria attività, come richiesto dall'Ente.
Pertanto, il 10 dicembre 2012 era stato sottoscritto un “atto aggiuntivo
a sanatoria”, con il quale, per un verso, si era sanato il periodo contrattualmente scoperto, e, per altro verso, era stato rinnovato il contratto per complessivi sei mesi, con la previsione dello stesso trattamento economico.
1.1.2. Scaduto il termine di cui all'atto aggiuntivo, l'attività di cui al contratto rep. n. 696/2012, come integrato dall'atto aggiuntivo, era di fatto proseguita con le medesime modalità di svolgimento e le medesime mansioni, pur in assenza di un qualsivoglia regolare contratto e in assenza della dovuta retribuzione, dall'8 giugno 2013 al 3 settembre 2013; condizione formale e retributiva mai sanata, neppure di fatto, neppure con la stipula del successivo contratto.
pagina 5 1.1.3. Con un secondo contratto, rep. 885 del 4 settembre 2013, previa determinazione n. 771/2013, erta stato affidato al ricorrente il “servizio di predisposizione linee guida per la stipula di Accordi con i soggetti interessati, pubblici e/o privati, per la fruizione turistico-ambientale, permanente, dei laghi, di un regolamento per la procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'uso estemporaneo dei laghi e di un disciplinare per la gestione delle interferenze tra le opere di nuova realizzazione e le opere del sistema multisettoriale regionale gestito dall' ; inoltre il CP_1
contratto aveva ad oggetto “la collaborazione per tutto il tempo di durata del contratto alla gestione amministrativa delle autorizzazioni rilasciate dall' e richieste da soggetti privati e pubblici per l'utilizzo CP_1
permanente ed estemporaneo degli invasi gestiti dall' ; il contratto, CP_1
stipulato per 14 mesi, prevedeva un compenso onnicomprensivo di euro
35.000,00; inoltre, l'art. 2 del contratto, analogamente all'art. 3 del contratto rep. 696/2012, disciplinava le modalità di svolgimento della collaborazione, nonché la messa a disposizione delle strutture dell'Ente; tra le mansioni effettivamente svolte durante la vigenza del secondo contratto continuavano ad esservi quelle relative al primo (rep. 696/2012), pur in assenza di esplicita previsione contrattuale e, conseguentemente, del relativo riconoscimento retributivo, che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto sommare a quello riconosciuto dal secondo contratto (rep.
885/2013).
Il secondo contratto era stato integrato, quanto al compenso (portato da euro 35.000,00 ad euro 38.500,00), con atto integrativo dell'11 febbraio
2014.
Mentre aveva continuato, comunque, a svolgere le mansioni del primo contratto, il ricorrente aveva portato a termine l'incarico di cui al secondo: ed infatti, il Disciplinare per le autorizzazioni temporanee al fine della valorizzazione e promozione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della
Sardegna, era stato adottato dall'Ente con Deliberazione n. 34 del 27
pagina 6 ottobre 2014, nella cui premessa è scritto testualmente “CONSIDERATA la documentazione prodotta e regolarmente consegnata all'Ente dal dott.
, incaricato della predisposizione del regolamento in Parte_1
oggetto”.
1.1.4. Con un terzo contratto, rep. n. 1134 del 27 ottobre 2014, era stata affidata al ricorrente “l'esecuzione del servizio di supporto allo svolgimento delle attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale”; tale servizio era stato affidato per 36 mesi, a decorrere dal giorno 4 novembre
2014, verso il compenso onnicomprensivo di euro 89.895,00, secondo l'allegato disciplinare.
L'articolo 3 di tale disciplinare ripeteva, inoltre, le clausole dei contratti precedenti relative alle modalità di svolgimento della collaborazione, alle direttive, all'utilizzo della stanza e delle attrezzature dell'Ente.
1.1.5. Il ricorrente ha quindi allegato che le modalità di svolgimento delle prestazioni previste dai contratti sopra richiamati e delle prestazioni svolte durante la vacanza contrattuale si sostanziavano in un rapporto quotidiano articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario di lavoro: un'attività mattutina dalle 9:00 alle 14:30, nell'ufficio assegnato al ricorrente ubicato presso la sede dell'Ente in via
Mameli n. 88 a Cagliari, al secondo piano dell'edificio; un'attività serale e nelle giornate festive, che poteva essere svolta anche fuori dalla sede di via Mameli e senza una precisa collocazione oraria, ma con orari e modalità flessibili, in funzione delle esigenze di volta in volta rappresentategli dagli organi dell'Ente, dai quali riceveva le direttive per quanto riguarda tempi, modi e metodi di realizzazione del contratto
(mediamente si trattava di due rientri serali settimanali e un giorno festivo mensile).
Oltre all'ufficio e all'attrezzatura, informatica e non, necessaria allo svolgimento delle mansioni affidategli, al ricorrente era stata affidata una scheda SIM (con il numero 3280468383), in utilizzo dell'Ente tra quelle
pagina 7 istituzionali, e la seguente casella di posta elettronica istituzionale:
la cui memoria era stata addirittura Email_1
estesa ad una capacità superiore a quella degli altri dipendenti in CP_1
funzione del suo ruolo di supporto all'organo di vertice;
l'estensione della memoria, a riprova del proseguo dell'attività di supporto tecnico – amministrativo al Commissario Straordinario e all'Amministratore Unico dell'Ente, era avvenuta da parte della Dirigente Affari Generali con la precisa motivazione della posizione di supporto tecnico – amministrativo del ricorrente durante lo svolgimento del secondo contratto, il quale non prevedeva formalmente una tale mansione (né tantomeno la relativa retribuzione), tuttavia di fatto eseguita dal ricorrente.
1.2. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente ha osservato, in punto di diritto, come le prestazioni da lui rese, nonostante la formale apparenza del contratto di collaborazione autonoma a partita I.V.A., fossero state, invece, caratterizzate da tutti gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato, quali, in particolare: l'inserimento del prestatore di lavoro nell'organico dell'Ente, alle dirette dipendenze degli organi di vertice e dirigenziali di volta in volta responsabili dei suoi contratti, con obbligo di seguire le direttive impartite;
il vincolo di soggezione al potere direttivo dell'Ente; l'utilizzo della sede e delle attrezzature dell'Ente; l'imposizione di un orario di lavoro;
l'esercizio di un'attività lavorativa comportante la sottoscrizione di atti esterni in rappresentanza dell'Ente, la quale, durante i primi due contratti, si era sviluppata anche attraverso la gestione di due caselle email istituzionali
( e nas.sardegna.it); ed infine, Email_2 Email_3
la previsione contrattuale del compenso con periodicità mensile.
Pertanto, a dispetto del dato formale, sin dall'inizio il rapporto si era caratterizzato quale rapporto di lavoro subordinato, o, quantomeno, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
Dal suo mancato corretto inquadramento il ricorrente, oltre alle pretese retributive quantificate nel ricorso, ha affermato di aver riportato notevoli
pagina 8 danni, non avendo potuto conseguire il requisito formale per la procedura di stabilizzazione avviata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2, lett. B) della L.R. 22 dicembre 2016, n. 37, e 36, comma 2, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, e della Delibera della Giunta Regionale n. 56/9 del 20.12.2017, osservando come la scadenza naturale del terzo contratto (rep. n. 1134/2014) scaduto il 3 novembre 2017, avrebbe dovuto essere prorogata sino al 31 dicembre
2018 (v. l'art. 4 della L.R. n. 37/2026).
2. L si è costituito in giudizio, resistendo alle avverse domande. CP_1
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei contratti oggetto di causa, qualora fossero stati qualificati alla stregua di contratti a termine, ai sensi dell'art. 32 della L. n.
183/2010.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale di ogni avversa pretesa con riferimento al periodo antecedente rispetto alla data di notifica del ricorso.
Nel merito, ha osservato come tutti e tre i contratti oggetto di causa rientrassero nell'ambito applicativo della disciplina del contratto d'opera professionale di cui all'art. 2222 del codice civile.
In particolare, ha osservato come nessuno dei tre predetti contratti imponesse al ricorrente alcun vincolo di orario, e come il compenso fosse sempre stato pattuito con modalità tali da escludere l'elemento tipico della retribuzione.
Ed ancora, secondo l'Ente, il ricorrente svolgeva i compiti assegnatigli in totale autonomia gestionale e organizzativa, senza essere sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
Per quanto concerneva le avverse allegazioni merito alla disponibilità di una stanza all'interno della sede dell'Ente, nonché di una casella di posta elettronica e di una scheda SIM, l' ha osservato come tali CP_1
dotazioni si giustificassero soltanto in relazione alla natura dei servizi affidati al ricorrente.
pagina 9 In particolare, la messa a disposizione di una stanza si era resa opportuna ai fini della consultazione da parte del ricorrente di documentazione non asportabile, oltre che del rapporto di necessaria collaborazione con i servizi interessati dall'attività di supporto da lui prestata.
L ha inoltre osservato come il ricorrente, nella pendenza dei tre CP_1
contratti oggetto di causa, svolgesse un'attività lavorativa di natura subordinata per conto di un'Amministrazione comunale (il Comune di
Monserrato), e come tale circostanza fosse del tutto incompatibile con l'asserita qualificazione giuridica che egli pretendeva di assegnare al rapporto intrattenuto con l'Ente.
Da tali considerazioni discendeva il rigetto di ogni avversa domanda, ivi compresa quella risarcitoria.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e infine mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c..
Parte convenuta si è opposta all'ammissione della prova testimoniale dedotta dal ricorrente ed ha reiteratamente richiesto la revoca dell'ordinanza ammissiva, ed ha quindi eccepito la nullità della prova espletata.
4. Nelle note conclusive del 28 giugno 2024, parte ricorrente ha lamentato che, nelle more del giudizio, il danno da perdita di chance si era aggravato, poiché con l'articolo 9 della L.R. 18 giugno 2018 n. 21 era stata disposta la proroga dal 31.12.2018 al 31.12.2020 dei contratti stipulati da coloro che avevano presentato domanda di stabilizzazione.
Quindi il contratto rep. n. 1134/2014 del ricorrente, originariamente prorogato al 31.12.2018, doveva intendersi prorogato sino al 31.12.2020, con conseguente maggior danno, pari ad euro 59.928,00 lordi, corrispondenti ad ulteriori 24 mensilità (dal 1.1.2019 al 31.12.2020).
pagina 10 Parte ricorrente ha quindi modificato il punto 5) delle conclusioni originarie, estendendo la domanda risarcitoria in modo da comprendere i danni asseritamente maturati per tutto il periodo sino al 31 dicembre 2020, invece che sino al 31 dicembre 2018.
Parte conventa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale domanda, che ha ritenuto inammissibile, ed ha comunque insistito per il rigetto del ricorso.
*******
5. Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dei contratti oggetto di causa formulata dalla difesa dell'Ente convenuto, in quanto, a ben vedere, parte ricorrente non ha fondato le proprie domande su dei contratti, qualificati in termini di contratti a termine, che sarebbero stati illegittimamente reiterati, ma ha invece richiesto, in via principale, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che, nella sostanza e a dispetto delle previsioni contrattuali
(formalmente di lavoro autonomo), ha affermato essere sorto in via di fatto, secondo la disciplina di cui all'art. 2126 c.c.
Come ha chiarito la giurisprudenza, la norma invocata da parte convenuta non si applica all'azione di accertamento della natura subordinata di un rapporto (ad es., da autonomo a subordinato, o in caso di cambio appalto), quando non si impugna un atto specifico, ma si chiede la rilettura complessiva del rapporto medesimo, in tal modo mirando alla continuità dello stesso (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 40652 del 17.12.2021).
Come ha chiarito la Suprema Corte, proprio in quanto si tratta di una limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di non poco conto, si deve ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, ragion per cui occorre dare di essa un'interpretazione particolarmente rigorosa e restrittiva.
pagina 11 È invece fondata l'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente alle differenze di retribuzione dovute in forza del rapporto di lavoro sorto in via di fatto.
Ed infatti, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche nelle ipotesi previste dall'art. 2126 c.c. la prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto non si ritiene ravvisabile alcun metus in capo al lavoratore
(Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 11622 del 30.4.2024).
Sono, pertanto, da ritenersi prescritte tutte le pretese creditorie afferenti a differenze retributive di competenza del periodo sino al 29 maggio 2013, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere costituito dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa, avvenuta in data 29 maggio 2018.
L'intervenuta prescrizione, tuttavia, non assume concreta rilevanza, in quanto l'insorgenza di un rapporto subordinato in via di fatto viene ravvisata dal giudice soltanto a far data dal 4 settembre 2013 (v. infra).
6. Tanto premesso, il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
La decisione della causa si articola nei seguenti passaggi logico – argomentativi.
In primo luogo, occorre verificare se i tre contratti oggetto di causa siano validi o meno a sensi delle disposizioni che disciplinano la materia.
In secondo luogo, qualora si accerti la nullità dei predetti contratti, occorre ulteriormente verificare se essi abbiano dato origine ad un rapporto che si sia svolto, pur soltanto in via di fatto, secondo le modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero secondo quelle proprie dei rapporti c.d. parasubordinati di collaborazione continuativa e coordinata, ovvero ancora secondo quelle proprie dei rapporti di collaborazione autonoma.
In terzo luogo, qualora il risultato dei predetti accertamenti abbia avuto esito positivo, occorre individuare le relative conseguenze giuridiche.
pagina 12 6.1. Il ricorso ai rapporti di collaborazione autonoma nell'ambito delle
Pubbliche Amministrazioni operanti in regime di diritto privato, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, è disciplinato dall'art. 7, sesto comma, di tale testo normativo, che pone le condizioni affinché si possano validamente instaurare siffatti rapporti.
Nella vigenza dei rapporti contrattuali oggetto di causa la disposizione da ultimo richiamata così recitava: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; (lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; nel testo previgente la lettera c) prevedeva solo che “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”);
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
pagina 13 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.
La ratio della norma è evidentemente quella di consentire all'Amministrazione di reperire all'esterno della sua organizzazione delle risorse che permettano di soddisfare esigenze dell'Ente connotate da carattere temporaneo e per le quali è necessaria un'elevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo.
Si tratta di una norma che esprime, quindi, un principio generale in materia, che trova riscontro nella disposizione di cui all'art. 47, comma 8, della Legge Regionale sarda sul pubblico impiego n. 31/1998, secondo cui
“Il ricorso a professionisti esterni è ammesso esclusivamente in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale”.
6.2. Non tutti i rapporti di collaborazione vietati, perciò soltanto, si prestano ad essere sussunti nell'ambito del tipo del rapporto di lavoro subordinato.
È noto che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
pagina 14 limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Come, peraltro, osservato in più occasioni dalla Suprema Corte (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 18692 del 6.9.2007),
l'affermazione tralaticia secondo cui non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, sicché la medesima attività lavorativa può essere svolta per i più diversi titoli giuridici (nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc.) deve essere correttamente intesa. Essa significa che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive.
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è quindi rilevante l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo ed eventualmente di quello disciplinare.
Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura sussidiaria, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante.
6.3. Nel caso di specie è pacifico e risulta documentalmente provato che le parti hanno sottoscritto i seguenti contratti:
pagina 15 1) contratto rep. n. 696/2012, avente quale data d'inizio l'8.6.2012 e data di scadenza il 7.12.2012, poi prorogato sino al 7.6.2013 per effetto di un atto aggiuntivo (di seguito: primo contratto);
2) contratto rep. n. 885/2013, avente quale data d'inizio il 4.9.2013 e data di scadenza 3.11.2014, poi prorogata al 3.11.2014, per effetto di un atto integrativo (di seguito: secondo contratto);
3) contratto rep. n. 1134/2014, avente quale data l'inizio il 4.11.2014 e data di scadenza il 3.11.2017 (di seguito: terzo contratto).
L'oggetto dei contratti è ben delineato nelle pattuizioni scritte intercorse.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del primo contratto, al ricorrente è stato affidato “il servizio di supporto tecnico amministrativo per l'attività istituzionale del ”, che si esplicava Parte_2
nel dovere di “partecipare agli incontri e riunioni inerenti l'attività, svolgere attività di supporto nella predisposizione di report e approfondimenti su specifiche problematiche indicate dal
[...]
”. Parte_2
Ai sensi dell'art. 1 del secondo contratto, al ricorrente è stato affidato
“il servizio avente per oggetto la predisposizione di: linee guida per la stipula di Accordi con i soggetti interessati, pubblici e/o privati, per la fruizione turistico-ambientale permanente degli invasi gestiti dall' CP_1
un regolamento per la procedura per il rilascio di autorizzazioni per l'uso estemporaneo degli invasi gestiti dall un disciplinare per la CP_1
gestione delle interferenze tra le opere di nuova realizzazione e le opere del sistema multisettoriale regionale gestito dall' Inoltre, il servizio CP_1
ha per oggetto la collaborazione per tutto il tempo di durata del contratto alla gestione amministrativa delle autorizzazioni rilasciate dall' e CP_1
richieste da soggetti privati e pubblici per l'utilizzo permanente e/o estemporaneo degli invasi gestiti dall' . CP_1
pagina 16 Il successivo art. 2 prevede che il servizio demandato al ricorrente
“sarà svolto in stretta collaborazione con la struttura del Servizio in Pt_3
raccordo con gli altri Servizi interessati”.
Il successivo art. 3 individua i documenti che il ricorrente doveva consegnare all'Ente nell'esecuzione della prestazione a lui demandata, che corrispondono a quelli già indicati nell'art. 1, ovverosia le linee giuda, il regolamento, il disciplinare e l'archivio delle autorizzazioni rilasciate per la fruizione turistica ed ambientale degli invasi.
L'atto aggiuntivo ha ampliato l'oggetto del secondo contratto, prevedendo che “Il Professionista Dott. dovrà Parte_1
inoltre curare gli aspetti di presentazione e condivisione della documentazione prodotta con le altre Direzioni dei Servizi dell'Enas coinvolte nel procedimento. In particolare dovrà acquisire le osservazione
e curarne il loro recepimento all'interno dei documenti citati e se necessario dovrà eseguire la loro eventuale revisione;
dovrà inoltre curare la predisposizione dei modelli digitali per la gestione dei procedimenti previsti nelle linee guida, regolamento e disciplinare previsti
(format standardizzati e modulistica)”.
Infine, l'art. 1 del terzo contratto ha demandato al ricorrente
“l'esecuzione del servizio di supporto allo svolgimento delle attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, che dovrà essere espletato con le modalità di cui al Disciplinare legato A) al presente atto”.
A sua volta l'art. 2 del disciplinare precisa che: “Il servizio consiste nel prestare la propria attività professionale per tutta la durata del contratto affiancando il Responsabile del Procedimento negli adempimenti relativi all'attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, adempimenti che a titolo esemplificativo si elencano di seguito:
pagina 17 1) Ricezione e smistamento ai competenti Servizi interni dell'Ente, per i nulla osta necessari, della richiesta di autorizzazione all'uso estemporaneo dei laghi e loro strutture o pertinenze sotto gestione CP_1
2) Istruttoria, per quanto di competenza del Servizio Studi, delle pratiche di richiesta di autorizzazione e successiva predisposizione dei documenti autorizzativi a firma del legale rappresentante dell'Ente;
3) Mantenimento dei contatti esterni come referente del Servizio Studi per ciò che concerne l'attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, attraverso una ordinaria relazione coi soggetti richiedenti o in altra maniera coinvolti nel procedimento;
4) Presentazione e condivisione della documentazione, relativa ai regolamenti per la disciplina delle concessioni ed autorizzazioni, alle altre
Direzioni dei servizi dell' coinvolte nel procedimento;
acquisizione e CP_1
recepimento delle osservazioni;
eventuale revisione degli elaborati;
5) Inserimento, in collaborazione col personale del Parte_4
precipuamente incaricato, dei dati relativi alle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate nelle aree demaniali di interesse turistico, all'intero
Sistema Geoterritorialia (GIS) in fase di predisposizione da parte del
Parte_4
6) Collaborazione di carattere amministrativo e politico-relazionale nello studio finalizzato alla realizzazione di Piani di utilizzo specifici
(PIA) per ogni singolo bacino attraverso un lavoro di pianificazione, progettazione e ideazione, mediante un confronto con gli organi istituzionali e non, preposti alla programmazione e alla tutela del territorio interessato, con i Comuni, con le associazioni e I gruppi del territorio che intendono essere coinvolti nel progetto di programmazione;
7) Predisposizione di modelli digitali per la gestione dei procedimenti autorizzativi e concessori (modulistica e format standardizzati);
8) Consulenza di tipo tecnico-amministrativo per gli aspetti inerenti la partecipazione a conferenze di servizi o a procedure amministrative
pagina 18 interne all'Ente, in relazione all'istruttoria e all'eventuale successivo provvedimento conseguente alle istanze di autorizzazione o di concessione delle opere del SIMIR, sotto gestione presentate;
CP_1
9) Predisposizione e gestione di un archivio informatico o cartaceo contenente la documentazione completa delle istanze relative alle autorizzazioni e concessioni assentite a soggetti pubblici o privati per la fruizione turistica e ambientale degli invasi rilasciate dall' nel CP_1
periodo di durata del contratto”.
Le modalità del compenso sono quelle indicate dalla difesa dell'Ente.
Si è trattato di un compenso pattuito in misura omnicomprensiva, per quanto ha riguardato il primo contratto, ovvero, per quanto ha riguardato il secondo ed il terzo contratto, di compensi liquidati attraverso stati di avanzamento dei lavori.
È un fatto pacifico, oltre che confermato dai testimoni, che al ricorrente sia stata messa a disposizione una stanza con una postazione di lavoro all'interno degli uffici di via Mameli a Cagliari, oltre che di una scheda
SIM e di una casella di posta elettronica.
Per quanto concerne l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale, essa non è stata revocata in ossequio al principio per cui, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, il rigetto dell'istanza di prova testimoniale per asserita genericità è illegittimo, ponendosi in contrasto con il diritto a dimostrare in sede giudiziaria il fondamento delle proprie pretese, ove – come nel caso di specie - i capitoli di prova siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione (v. Cass. civ.
Sezione Lavoro, sentenza n. n. 20693 del 14.10.2015. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata in quanto nei capitoli di prova erano puntualmente indicate le circostanze di fatto su periodo di lavoro, mansioni svolte, istruzioni ricevute, retribuzione percepita).
pagina 19 Di conseguenza, la prova espletata non è affetta da nullità e, al pari delle altre risultanze istruttorie, deve concorrere a formare il convincimento del giudice.
Per quanto concerne gli orari, i numerosi testimoni sentiti nel corso del procedimento hanno tutti confermato che il ricorrente non è stato assoggettato, neppure in via di fatto (è pacifico che, per via del suo inquadramento contrattuale, non disponesse di badge o di altri strumenti per la rilevazione delle presenze), ad alcun obbligo di presenza in determinate ore della giornata, essendo egli libero di decidere se e quando recarsi presso gli uffici dell'Ente.
Pur avendo tale libertà di orario, i testimoni hanno riferito che il ricorrente, tuttavia, era assiduamente presente in ufficio la mattina, essendo solito osservare, in genere, un orario dalle 8:30/9:00 alle
13:30/14:00, dal lunedì al venerdì.
Alcuni testimoni hanno inoltre riferito che il ricorrente, specie durante il periodo in cui eseguiva le attività di cui al secondo e terzo contratto, si recava presso gli uffici dell' anche in orario pomeridiano, pur non CP_1
osservando degli orari precisi (v. le deposizioni dei testimoni Tes_1
, e .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Come rilevato al paragrafo che precede, la predisposizione di una postazione di lavoro, le modalità di articolazione dell'orario e le modalità di corresponsione della retribuzione non sono di per sé circostanze decisive ai fini di causa, assumendo, se del caso, una valenza sussidiaria.
6.3.1. Con riguardo al primo contratto, si osserva che l'attività in esso contemplata è stata indicata in termini, invero generici, di “supporto nella predisposizione di report e approfondimenti su specifiche problematiche indicati dal Commissario Straordinario”, oltre che di partecipazione agli incontri e alle riunioni inerenti tali problematiche.
L'art. 3 del primo contratto prevede espressamente che il professionista
“si impegna a svolgere il servizio senza vincolo di subordinazione ed
pagina 20 orari nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima fornite dal Commissario Straordinario dell'Ente”.
Pertanto, secondo le previsioni contrattuali, il ricorrente operava soltanto nell'ambito delle “direttive generali” e delle “indicazioni di massima” che gli venivano fornite dal Commissario Straordinario, dottor con il quale aveva un rapporto di carattere Persona_1
prettamente fiduciario.
La prova testimoniale non ha fornito indicazioni utili a comprendere l'attività in concreto svolta dal ricorrente.
Invero, non è stato specificamente dedotto che tale attività trovasse una corrispondenza nelle mansioni appartenenti a un determinato profilo professionale del personale dipendente dell'Ente.
Dalla prova testimoniale non è inoltre emerso che l'andamento in concreto del primo rapporto di collaborazione ora in esame si sia discostato dalle previsioni contrattuali sopra richiamate, mediante l'assoggettamento del ricorrente a delle direttive di carattere più stringente.
Si ritiene, pertanto, che il primo rapporto contrattuale non si sia svolto in maniera tale da esulare dal dedotto rapporto di collaborazione professionale di carattere autonomo. Pertanto, le domande di parte ricorrente sono infondate sul punto.
6.3.2. A differente soluzione si deve giungere in relazione al secondo e al terzo contratto oggetto di causa.
I predetti contratti debbono ritenersi viziati sotto più profili.
In primo luogo, non si ritiene sia stato rispettato il principio secondo cui l'oggetto della prestazione demandata al professionista deve corrispondere a obiettivi e a progetti specifici e determinati.
Nel caso di specie, infatti, come meglio si dirà in prosieguo, le attività svolte in esecuzione di entrambi tali contratti sono, in realtà, riconducibili alle attività istituzionali dell'Ente, proprie di un istruttore direttivo
pagina 21 amministrativo (ovverosia di un funzionario, secondo la più risalente terminologia).
Il ricorrente, infatti, non si è limitato alla predisposizione di linee guida, del regolamento e del disciplinare, avendo svolto, per contro, l'attività istruttoria delle assai numerose pratiche autorizzative prodotte agli atti di causa (v. i documenti da 8) a 152) delle produzioni di parte ricorrente).
Lo stesso oggetto del secondo contratto prevedeva che il ricorrente dovesse prestare la propria collaborazione, per tutto il tempo di durata del contratto, nella gestione amministrativa delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente da soggetti pubblici e privati per l'utilizzo permanente o temporaneo degli invasi gestiti dall' CP_1
L'oggetto del terzo contratto prevedeva, poi, che l'attività del ricorrente si concretasse nell'affiancamento del responsabile del procedimento negli adempimenti relativi alle attività di valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale.
Tali compiti di affiancamento, secondo le previsioni dei punti da 1) a 9) del disciplinare sopra richiamate, si sostanziano in molteplici e differenti attività inerenti alle funzioni amministrative dell'Ente, tra cui, in particolare, l'istruttoria delle pratiche di richiesta di autorizzazione e la successiva predisposizione del documento autorizzativo a firma del rappresentante legale dell'Ente.
Dalle disposizioni testimoniali è emerso che il ricorrente istruiva le pratiche e predisponeva gli atti autorizzativi, che poi venivano firmati dal soggetto avente il potere di manifestare all'esterno la decisione dell'Ente, ovverosia il Direttore Generale o il Direttore del Servizio.
Sul punto si vedano le deposizioni dei testimoni , Testimone_5
Direttore del all'epoca dei fatti di causa, e , il Parte_4 Parte_5
quale ha anche egli svolto il medesimo incarico, sia pure ad interim, di
Direttore del dal mese di aprile 2015. Parte_4
pagina 22 Secondo la deposizione della testimone , i funzionari Testimone_5
potevano inserire la propria sigla come istruttori del procedimento, ma la firma in uscita era quella del Direttore Generale o dei dirigenti dei servizi.
L'attività svolta dal ricorrente è poi comprovata dalla notevole mole di documenti prodotti, relativi alle varie pratiche autorizzative (v. i documenti sopra indicati).
In secondo luogo, non si ritiene sia stato rispettato il requisito della motivata impossibilità, per l'Ente, di provvedere adeguatamente con proprio personale.
A fronte delle deduzioni di parte ricorrente, l'Amministrazione, da ritenersi onerata della relativa prova, anche in ossequio al principio della vicinanza della prova, non ha dimostrato di aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
Una volta accertato il mancato rispetto delle previsioni di legge, occorre domandarsi se il rapporto così intercorso abbia avuto le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato.
A tale domanda si ritiene, in questo caso, come già anticipato, di dover dare una risposta affermativa, poiché, come rilevato, il ricorrente ha svolto l'attività propria di un istruttore direttivo amministrativo.
Ulteriori conferme di quanto sopra rilevato si rinvengono, ancora, dalle deposizioni testimoniali.
La testimone dipendente ha riferito Testimone_2 CP_1
di aver recepito un disciplinare che aveva redatto il ricorrente su incarico dell'Amministrazione dell'Ente, ed ha altresì riferito di aver collaborato con il ricorrente per eseguire un censimento dei decreti di esproprio di alcuni invasi dall'Ente nel periodo da luglio a novembre 2017.
Ed ancora, la testimone anch'ella dipendente Testimone_6 CP_1
nel descrivere l'attività svolta dal ricorrente nel periodo dal 2014 al 2017, ha riferito quanto segue: “doveva esaminare le richieste che arrivavano dagli utenti esterni (es. società sportive) per poter svolgere delle attività
pagina 23 nelle aree dei laghi. Lui riceveva le pratiche per il tramite del servizio studi, il direttore del servizio riceveva la posta e poi le richieste venivano trasmesse al Dr. e ad altri servizi che dovevano esprimere parere Pt_1
circa la fattibilità della richiesta. Per poter chiudere la pratica era necessario avere il parere di altri servizi”.
La testimone , anch'ella all'epoca dei fatti di causa Testimone_5
dipendente con incarico di Direttore del Servizio Studi dal 28 CP_1
agosto 2013, ha dichiarato che il ricorrente “chiudeva le pratiche che gli venivano sottoposte”, per poi precisare che “redigeva il regolamento per la concessione dell'autorizzazione e svolgeva una azione di supporto nelle pratiche autorizzative al fine di renderle coerenti con le regole che si stava dando il servizio”.
Come detto, ha poi riferito che i provvedimenti amministrativi, una volta terminata la relativa istruttoria, venivano sottoscritti dall'organo proposto a manifestare all'esterno la decisione dell'Ente.
Il testimone , dipendente con incarico di direttore del Parte_5 CP_1
servizio studi ad interim nell'aprile 2015, ha riferito che il ricorrente, quando ha collaborato con lui, “si occupava di autorizzazioni che l'ente rilasciava a soggetti terzi in materia di autorizzazione all'esecuzione di opere che interferivano con l'esecuzione di opere dell'ente oppure esecuzioni di manifestazioni all'interno di strutture dell'ente e rilascio
d'autorizzazioni per la pesca, autorizzazioni a soggetti terzi la cui attività interferiva con le attività dell'ente”. Il ricorrente, inoltre, “predisponeva gli atti e controllava che quello che veniva presentato fosse corrispondente alla documentazione richiesta dall'ente”.
Dall'esame complessivo delle predette deposizioni risulta, invero con chiarezza, come il ricorrente svolgesse un'attività di fatto corrispondente a quella tipica di un funzionario amministrativo di un ente pubblico.
In particolare, il ricorrente si recava costantemente in ufficio, osservando di fatto un orario coincidente con quello dei dipendenti, usufruiva della strumentazione messagli a disposizione dell'Ente
pagina 24 (scrivania, P.C., scheda SIM, casella email), senza adoperare strumenti di lavoro suoi propri, istruiva le pratiche a lui affidate, in relazione alle quali predisponeva gli atti autorizzativi, che venivano poi firmati in uscita dai dirigenti.
È altresì emerso come il suo operato fosse soggetto al controllo dell'Ente, ed in particolare alla verifica da parte del personale con qualifica dirigenziale, che, come detto, sottoscriveva gli atti autorizzativi aventi rilevanza esterna da lui predisposti.
6.4. Una volta accertato che il rapporto si è in concreto svolto secondo le modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo intercorso dal 4 settembre 2013 fino al 3 novembre 2017, occorre ora individuare il regime applicabile al caso concreto.
Sul punto, si rileva che, in tema di pubblico impiego c.d. contrattualizzato, qualora, come nel caso di specie, si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore dell'Ente pubblico in forza di un contratto pur formalmente qualificato di lavoro autonomo ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, si applica la disciplina normativa di cui all'art. 2126 c.c. (v. ex multis Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 3314 del 5.2.2019).
Ne consegue che il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A. (domanda, del tutto correttamente non proposta nel caso di specie), ma ha diritto alla tutela nei limiti di cui alla citata disposizione civilistica, nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (su cui v. infra) ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.
Nel caso di specie, il ricorrente ha quindi diritto alle differenze di trattamento retributivo, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ed al T.F.R. per tutto il tempo in cui il rapporto di fatto ha avuto esecuzione, come detto dal 4.9.2013 al 3.11.2017.
pagina 25 Per quanto attiene alle differenze retributive, la domanda deve essere esaminata in relazione all'inquadramento nella categoria D, livello retributivo D1, del C.C.R.L. per il personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, che sarebbe spettato al lavoratore nell'ipotesi di stipulazione di un valido contratto di lavoro subordinato.
Si ritiene, infatti, che le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, per le ragioni sopra esposte, siano inquadrabili in tale livello, trattandosi di mansioni eseguite con una certa autonomia ed essendo egli in possesso di un adeguato titolo di studio (diploma di laurea: v. il C.V. prodotto).
Non spettano, invece, al ricorrente le voci richieste a titolo di indennità per “ferie e permessi non goduti”, in ragione della carente allegazione al riguardo (egli si è limitato ad invocare tale voce alla terzultima riga di pag.
22 del ricorso, senza indicare i giorni di ferie e permessi maturati e non goduti), così come nessuna somma è dovuta dall'Ente al ricorrente a titolo di “assegni familiari” e di “indennità di paternità”, trattandosi di prestazioni di natura previdenziale, il cui soggetto legittimato passivo è semmai l'INPS. Peraltro, anche in questo caso, il ricorrente si è limitato ad invocare tali due voci (all'ultima riga di pag. 22 del ricorso), senza allegare e dare la prova dei relativi presupposti.
Venendo alla quantificazione delle spettanze dovute, non vi è motivo di discostarsi dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda del ricorrente relativa alle differenze retributive per il periodo in esame è rimasta infondata, avendo egli percepito importi leggermente superiori a quelli che gli spettavano in applicazione del citato inquadramento contrattuale.
Ed infatti, egli ha percepito la somma complessiva di euro 128.395,00
(di cui euro 38.500,00 per il secondo contratto ed euro 89.895,00 per il terzo: v. i contratti e le fatture indicate nella relazione di c.t.u.), a fronte di retribuzioni dovute ai sensi del C.C.R.L. calcolate dal c.t.u. in euro
pagina 26 128.229,70 (di cui euro 35.673,91 per il periodo di vigenza del secondo contratto, sommati ad euro 92.555,79 per il periodo di vigenza del terzo).
La domanda è quindi infondata, avendo il ricorrente percepito somme in eccesso per euro 165,30 (euro 128.395,00 – euro 128.229,70).
Al ricorrente spetta, invece, la somma di euro 8.731,42 a titolo di
T.F.R., pari ad euro 2.078,91 (1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua, secondo i calcoli del c.t.u.), moltiplicato per 4,2 (tenuto conto della durata del periodo in cui è intercorso l'accertato rapporto di lavoro di fatto).
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, sulla predetta somma è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo.
6.5. Sulle domande di parte ricorrente aventi ad oggetto la contribuzione previdenziale, si osserva quanto segue.
Non può essere accolta, perlomeno in questa sede, in quanto inammissibile, la domanda di condanna dell' al versamento dei CP_1
contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo in cui è intercorso l'accertato rapporto di lavoro di fatto, posto che l'INPS non è stato evocato in giudizio.
Trova infatti applicazione il principio generale in forza del quale l'interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui si assume l'omesso pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' CP_2
previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi - che sia ancora possibile giuridicamente versare
pagina 27 nei confronti dell'Ente previdenziale, in quanto non prescritti - purché tuttavia l'Istituto sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'Ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (v., tra le altre,
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 19398 del 15.9.2014; ordinanza n.
14853 del 30.5.2019).
Neppure può essere accolta nella sua interezza, come si dirà, la domanda di risarcimento del danno per mancato versamento delle ritenute previdenziali (v. pagg. 22 e 23 del ricorso).
Tale domanda, che si ritiene di dover qualificare in termini di domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 secondo comma c.c., è quindi soggetta ai presupposti applicativi di tale norma.
Secondo un consolidato orientamento in tema di omissioni contributive,
l'azione attribuita al lavoratore dal secondo comma dell'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (v. da ultimo
Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 15947 del 8.6.2021).
Ed infatti, solo allorquando tali requisiti si siano perfezionati, l'azione risarcitoria può essere esercitata nella sua pienezza, giacché solo allora sarà possibile la liquidazione del danno, che sotto il profilo patrimoniale va quantificato non in base alla contribuzione omessa, ma in base al valore della rendita pensionistica totalmente o parzialmente persa.
Come è noto, secondo il vigente sistema contributivo, tanto maggiore è
l'entità dei contributi quanto maggiore sarà la misura della rendita pensionistica.
pagina 28 Nel caso di specie, il ricorrente – che, verosimilmente, in ragione dell'età (essendo nato nel 1974), ad oggi non ha ancora raggiunto i requisiti pensionistici - nulla ha dedotto in merito al perfezionamento dei requisiti sopra indicati.
Tuttavia, in ragione del tenore delle difese svolte, si ritiene che il lavoratore ricorrente, a fronte dell'omissione contributiva del datore di lavoro, abbia inteso comunque agire al fine di tutelare il proprio diritto all'integrità della posizione contributiva.
Come ha chiarito la Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro,
Ordinanza n. 11730 del 2.5.2024 di cui si riporta il passo della motivazione), “Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art.
2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile
e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116
c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Così, Sez. L, n. 5825/1995, e in senso conforme Sez. L n. 10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n.
26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015,
n. 22660/2016 e le altre prima citate)”.
pagina 29 Applicando tali principi al caso di specie, in primo luogo deve essere
CP_ accertato e dichiarato che l' convenuto ha omesso di versare la contribuzione dovuta di sua spettanza per il periodo intercorso dal
4.9.2013 al 3.11.2017.
La somma derivante dall'omessa contribuzione è pari a complessivi euro 42.469,68 ottenuta applicando sul totale delle retribuzioni dovute per il predetto periodo (come detto, euro 128.229,70) l'aliquota complessiva del 33,12% indicata dal c.t.u. (di cui il 23,893% a carico del datore di lavoro e il 9,227% a carico del lavoratore).
Inoltre, deve essere pronunciata una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno derivante dall'omessa contribuzione relativa al predetto periodo.
Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di richiedere la quantificazione del risarcimento ex art. 2116, secondo comma, c.c., per perdita totale o parziale della pensione, ovvero, se ed una volta prescritti i contributi, di agire in forma specifica ex art. 13 L. n. 1338/1962.
6.6. Si esamina, infine, la domanda di risarcimento del danno di cui ai punti 5) e 6) delle conclusioni, che il ricorrente ha fatto derivare dalla mancata proroga del terzo contratto e quindi dalla perdita di chance in ordine alla sua mancata stabilizzazione ai sensi della L.R. n. 37/2016.
Si ritiene, preliminarmente, che la modifica del punto 5) delle conclusioni di parte ricorrente non implichi la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile.
A tal fine si richiama il principio di diritto per cui nel rito del lavoro, proposta una domanda risarcitoria con il ricorso ex art. 414 c.p.c., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo, e quindi di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema d'indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le
pagina 30 proprie difese, né un ampliamento del tema sottoposto all'indagine del giudice, versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse, successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un'ulteriore indagine in punto di fatto (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 17101 del 22.7.2009)
Nel caso di specie, a ben vedere, non si è verificato alcun ampliamento del thema decidendum.
Il ricorrente ha richiesto la condanna dell' al risarcimento del CP_1
danno per la perdita dei compensi derivanti dalla mancata proroga del terzo contratto, a suo dire dovuta ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 37/2016.
Ha quindi allegato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il danno si era aggravato perché, con l'art. 9 della L.R. n. 21/2018, è stata disposta la proroga dal 31.12.2018 al 31.12.2020 dei contratti stipulati da coloro che hanno presentato domanda di stabilizzazione.
Secondo il ragionamento seguito dal ricorrente, il terzo contratto, qualora fosse stato come per legge prorogato sino al 31.12.2018, per effetto dell'entrata in vigore della novella legislativa, doveva intendersi prorogato sino al 31.12.2020, con conseguente maggior danno, corrispondente ad ulteriori 24 mensilità (1.1.2019 - 31.12.2020).
Ciò posto, non si è in presenza di una domanda nuova, in quanto il citato art. 9 della L.R. n. 21/2018 (secondo cui “Il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 4, comma l, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) è prorogato al 31 dicembre 2020”) non ha mutato i termini della questione, essendosi limitato a prorogare di due anni il termine stabilito in precedenza.
Tanto premesso, la domanda è infondata.
L'art. 4 della L.R. n. 37/2016, rubricato “Proroga dei contratti”, dispone che “1. Esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge
pagina 31 volte al superamento del precariato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni del sistema Regione, contestualmente all'approvazione del piano pluriennale di cui all'articolo 3, provvedono, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al rinnovo o alla proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, dei contratti di lavoro a temine interessati dalle procedure di cui alla presente legge e individuati con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera a)”.
Come detto, il termine del 31 dicembre 2018 è stato poi prorogato sino al 31 dicembre 2020.
A sua volta, l'art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. n. 37/2016 dispone che “Il piano di cui al comma 1, adottato sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, con riferimento a ciascuna delle amministrazioni del sistema Regione: a) individua il personale in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c)”.
A sua volta, il comma 2 della predetta legge dispone che “Il piano di cui al comma 1 è finalizzato alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo maturati presso le amministrazioni del sistema Regione e prevede:
a) l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica che abbia maturato i requisiti ivi previsti con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma
2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
pagina 32 b) lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio riservate esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni, con le forme contrattuali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007;
c) l'espletamento di procedure di reclutamento speciale ordinario, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), richiamato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101 del 2013, a favore di coloro che abbiano maturato i requisiti ivi previsti”.
A loro volta, l'art. 36, comma 2, della L.R. n. 2/2007 fa riferimento ai lavoratori di cui al Piano pluriennale per il superamento del precariato ivi previsto, da realizzarsi “anche attraverso la stabilizzazione dei lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche”, mentre l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013 fa riferimento al personale non dirigenziale che ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando.
Ne consegue che il ricorrente, avendo stipulato con l'Ente dei contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., l'ultimo dei quali in seguito ad una gara espressamente aperta a soli “n. 7 operatori economici” (v. le premesse del terzo contratto), non avrebbe potuto partecipare alla procedura di stabilizzazione, riservata per legge ad altre categorie di soggetti.
pagina 33 Di ciò è ben consapevole lo stesso ricorrente, che ha infatti richiesto all'Ente, prima dell'introduzione del presente giudizio, che gli venisse formalmente riconosciuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, proprio al fine di poter partecipare utilmente alla citata procedura di stabilizzazione.
Tenuto conto del fatto che la procedura di stabilizzazione costituisce pur sempre una forma di deroga al principio generale per cui l'assunzione agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ivi compresa l'Amministrazione Regionale e degli Enti del Sistema Regione della
Sardegna, avviene per concorso, o comunque mediante procedura selettiva
(v. l'art. 97 della Costituzione, oltre agli artt. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e
52 della L.R. n. 31/1998), si ritiene che le citate norme contenute nella
L.R. n. 37/2016 non possano essere interpretate estensivamente, come richiesto dal ricorrente, nel senso di ricomprendere tra gli ammessi alla procedura anche coloro che, come costui, abbiano stipulato dei contratti d'opera professionale ex art. 2222 c.c.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria ora in esame merita di essere rigettata, non potendo vantare il ricorrente un'aspettativa giuridicamente rilevante alla proroga del terzo contratto e non essendo quindi legittimato a partecipare alla citata procedura di stabilizzazione.
7. Considerata l'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per due terzi, mentre vengono poste a carico dell' le spese residue, liquidate nel dispositivo, ai sensi del CP_1
D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella per le controversie di lavoro di valore indeterminabile, in misura superiore ai valori medi, avuto riguardo alla notevole attività processuale svolta.
8. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vengono poste a
CP_ carico dell' convenuto, poiché tale incombente istruttorio si è reso necessario in seguito alla prova orale, dalla quale, unitamente alla prova documentale, si è potuto desumere la fondatezza della domanda ex art. 2126 c.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che tra e l' Parte_1 Controparte_1
ha avuto esecuzione in via di fatto un rapporto di lavoro
[...]
subordinato nel periodo dal 4.9.2013 al 3.11.2017, e, per l'effetto, condanna l' a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 8.731,42 a titolo di trattamento di fine rapporto,
[...]
oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo;
2) accerta e dichiara che l' ha omesso di Controparte_1
versare la contribuzione dovuta in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo intercorso dal 4.9.2013 al 3.11.2017, e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento in favore Controparte_1
di del danno derivante dall'omessa contribuzione Parte_1
relativa al predetto periodo;
3) compensa le spese processuali per due terzi e condanna l'
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in CP_1
euro 86,33 per spese di contributo unificato e in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le Controparte_1
spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 19.12.2025
Il giudice dott. Andrea Bernardino
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