Articolo 8 della Legge 3 gennaio 1963, n. 3
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 febbraio 1963
Art. 8.
Per la determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguira' la procedura seguente:
a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perche', in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e - in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale - determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita', come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall' articolo 51 della legge 25 giugno 1965, n. 2359 , tua per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1963
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