CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. BA EL BO Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. AN UI Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1058/2024, promossa da:
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di Venezia -Mestre, ( ), già , a
[...] Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. RC Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre; Persona_1
Appellante
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_4 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale tardivo condizionato;
Appellata
OGGETTO: Appello per la riforma della Sentenza n. 460/2024 resa dal Tribunale di
Teramo, pubblicata in data 23.04.2024, nel procedimento RG n. 700/2021.
Conclusioni delle parti:
1 Per Appellante: “Ribadisce la richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni come formulate nella citazione in appello e pertanto chiede che l'Ecc.ma Corte Adita Voglia:
a) in via principale e nel merito riformare la sentenza n. 460/2024 del Tribunale di
Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.
RC Di SE, (RG 700/2021) pubblicata il 23/04/2024, non notificata, e per
l'effetto confermare il DI n. 70/2021 (RG 3148/2020) emesso dal Tribunale di
Teramo il 21/01/2021;
b) Accertare e dichiarare che il sig. è debitore della Controparte_4 [...]
dell'importo ingiunto di € 12.760,30, ovvero di quella diversa CP_1 somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso in via equitativa, oltre a interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento della predetta somma;
c) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) ed al rimborso forfettario delle spese generali al 15%;
Per l'Appellato “La scrivente difesa formula le seguenti Controparte_4
CONCLUSIONI
Voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
a) respingere l'appello avanzato da controparte e confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
b) In via incidentale e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'appello proposto dal Sig. e, per Controparte_4
l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e, per essa, quale mandataria, della con Controparte_1 Controparte_5 conseguente conferma dell'accoglimento dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio;
In fatto e in diritto
2 1. Con decreto ingiuntivo n. 70/2021 del 21/01/2021(RG 3148/2020), il Tribunale di Teramo ha ingiunto al sig. e al sig. il pagamento della Parte_1 Controparte_4 somma di € 12.760,30, oltre ad interessi e spese;
1.1 Il credito azionato si fonda sull'inadempimento da parte degli ingiunti del prestito personale stipulato con Compass, n. 13896312, in relazione al quale il sig. CP_4 viene espressamente qualificato dal predetto contratto quale “Coobbligato”; tale
[...] credito è stato poi ceduto ad (oggi che ha agito in CP_1 Controparte_1 sede monitoria;
2. Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il sig. CP_4
ritenendolo illegittimo, poiché emesso anche nei suoi confronti nella ritenuta
[...] posizione di fideiussore del credito della società convenuta dopo la decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., conveniva in giudizio la in persona del CP_1 procuratore e legale rappresentante pro tempore;
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.08.2022, si costituiva in giudizio
, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnando e Controparte_1 contestando la domanda attrice e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione proposta precisando, in particolare che, sulla base delle evidenze documentali e del tenore letterale del contratto stipulato dalle parti, il sig. dovesse qualificarsi quale Controparte_4 co-richiedente in solido e non come fideiussore;
2.2 Con memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c., il eccepiva, altresì, il difetto di prova CP_4 in ordine alla titolarità del credito in capo alla ritenendo non Controparte_1 provata la cessione del credito derivante dal contratto di credito n. 13896312 dalla
Compass Banca S.p.a. alla non essendo, a suo giudizio, individuati i Controparte_1 crediti oggetto di cessione ed i soggetti interessati alla relativa vicenda;
2.3 Il Tribunale di Teramo, con la sentenza impugnata, riteneva fondata la proposta opposizione e per l'effetto revocava nei confronti del sig. il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 70/21 del 21 gennaio 2021;
A fondamento della decisione il Tribunale:
- in via preliminare rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente , ritenendo provata e documentata la cessione del Controparte_4 credito derivante dal contratto di credito n. 13896312, in considerazione del fatto che parte opposta, , aveva documentato la cessione del credito derivante Controparte_1 dal contratto di credito oggetto di causa in favore di con la produzione CP_1
CP_ dell'atto di cessione tra Compass Banca S.p.A. e e dell'estratto dell'elenco dei crediti
3 allegato alla cessione e la relativa notifica dell'avvenuta cessione a e Controparte_4
, come da fascicolo monitorio;
Parte_1
- nel merito accoglieva l'eccezione di decadenza dell'azione proposta contro il fideiussore, ex articolo 1957 c.c., sollevata da parte opponente, ritenendo applicabile alla fattispecie de quo lo statuto normativo della fideiussione rilevando che, dalla disamina del contratto di credito al consumo n. 13896312 oggetto del giudizio, il Controparte_4 non fosse parte del contratto de quo poiché in esso l'opponente figurava quale coobbligato del rapporto, il cui unico titolare era il sig. quale soggetto richiedente Parte_1 il credito e percettore della somma data e ritenendo , pertanto, di ricondurre l'obbligazione assunta dall'opponente nell'alveo dell'obbligazione di garanzia, accessoria rispetto a quella assunta dal sig. . Parte_1
Il giudice di prime cure aderiva infatti all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale: “l'obbligazione del coobbligato-garante va inquadrata nella fattispecie fideiussoria poiché in ambito contrattuale o si è parte e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti-fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è prevista dall'ordinamento la qualità di coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura della fideiussione. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo del garante”. (Trib. Firenze sent. 23.05.19).
Ricondotto quindi il rapporto giuridico di cui è causa alla disciplina della fideiussione, il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di decadenza, di cui all'art. 1957 c.c.,
(a tenore del quale, se il creditore non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, decade dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore) evidenziando che, nel caso di specie, il contratto di finanziamento stipulato in data 8.07.2014 prevedeva un piano di rimborso in
60 rate da concludersi in data 30.07.2019, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risaliva alla data dell'11 novembre 2020. Pertanto, il termine di 6 mesi entro il quale agire per l'adempimento nei confronti del debitore principale era da intendersi superato.
In applicazione del principio della soccombenza, condannava la Controparte_1
, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
4 favore di delle spese di giudizio, liquidandole di complessive € Controparte_4
4.348,50 di cui € 118,50 per spese ed € 4.230,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria,
[...]
, già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 CP_3 chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei due motivi che di seguito si andranno a compendiare.
3.1. Inapplicabilità dell'articolo 1957 c.c. – Violazione dell'art. 1937 c.c. –
Riconoscimento giurisprudenziale della figura del coobbligato.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante impugna la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha riconosciuto in capo al sig. la qualifica di Controparte_4 fideiussore.
Parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'interpretare il contratto azionato, in particolare considerando che l'obbligazione assunta dall'opponente è un'obbligazione di garanzia, accessoria rispetto a quella assunta dal . Parte_1
A sostegno del proprio argomentare, l'appellante rileva che il sig. Controparte_4 non è garante, bensì co-richiedente del prestito e obbligato in via principale unitamente al sig. . Tale circostanza emergerebbe dal dato letterale del contratto Parte_1 oggetto di controversia ove è testualmente previsto che i sig.ri “chiedono a CP_4
Compass un prestito personale” evincendosi che entrambi hanno richiesto il finanziamento congiuntamente e sono, dunque, co-richiedenti. A parere dell'appallante, dunque, entrambi si sono obbligati nei confronti della finanziaria per il medesimo titolo e su entrambi allo stesso modo ricade l'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto.
Conseguentemente, il fatto che l'appellato abbia richiesto il finanziamento in qualità di coobbligato, esclude che esso possa qualificarsi come fideiussore dovendosi riqualificare tale obbligazione, più propriamente, quale obbligazione solidale;
Prosegue l'appellante nel rappresentare che dal contratto non risulta l'espressa volontà di prestare fideiussione, così come testualmente richiesto dall'art. 1937 c.c., a tenore del quale “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”. Pertanto, non potendosi desumere la volontà di prestare fideiussione in assenza di dichiarazione contraria, la causa dell'obbligazione non può presumersi essere quella di garanzia.
5 Ad avviso dell'appellante, dunque, ha errato il giudice di prime cure a ritenere che l'obbligazione del coobbligato garante dovesse essere inquadrata nella fattispecie della fideiussione dovendosi, contrariamente, ritenere il sig. di quale debitore Controparte_4 principale in senso tecnico: l'obbligo restitutorio, infatti, è stato assunto in posizione di eguaglianza con il sig. , alla stregua di un unico centro di interessi;
Parte_1
Al fine di suffragare la propria tesi, l'appellante prosegue sostenendo che il Tribunale ha erroneamente affermato che “non è prevista dall'ordinamento la qualità di coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura della fideiussione”.
Prosegue infatti affermando che, sul punto, si rinviene copiosa giurisprudenza secondo la quale: “Risulta, invero, documentalmente provato che (…) ha sottoscritto il contratto di finanziamento quale “coobbligato”, figura che dal punto di vista del nomen iuris non riceve una propria autonoma e compiuta disciplina nel codice civile, ma che è certamente riconducibile all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario”.
Sarebbe, altresì, del tutto inconferente il rilievo avversario secondo cui l'unico beneficiario degli importi finanziati sarebbe stato il sig. . Anche se ciò Parte_1 fosse vero, infatti, l'ipotesi di obbligazione solidale contratta nell'interesse esclusivo di un solo debitore è prevista espressamente dall'art. 1298 cc., che precisa che ciò ha rilevanza unicamente nel rapporto interno tra i debitori solidali e non nel rapporto esterno con il creditore. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che: “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 ss c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c,c, prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista”.
3.2 Riforma della sentenza in punto di spese
L'appellante, alla luce delle argomentazioni addotte nel primo motivo, chiede, conseguentemente, che le spese del primo grado di giudizio siano poste a carico della controparte.
4. Si è costituito nel presente giudizio il sig. , allora opponente, Controparte_4 contestando nel merito quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame e
6 proponendo appello incidentale tardivo condizionato avverso la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dall'odierno appellato e appellante in via incidentale. Controparte_1
Sul punto, l'appellato sostiene che il giudice di prime cure ha errato nella corretta valutazione dei documenti offerti da controparte. In dettaglio, afferma che, se è vero che nel corso del giudizio di primo grado la ha depositato un contratto di Controparte_1 cessione di crediti deteriorati dalla Compass Banca S.p.a. (con cui il sig. Parte_1
aveva stipulato il contratto di credito al consumo) alla e la
[...] Controparte_1 conseguente accettazione da parte di quest'ultima, è altrettanto vero che manca un qualsivoglia elemento che permetta di affermare con certezza che il contratto del sig.
sia stato ricompreso tra quelli oggetto della cessione. Ciò che il Parte_1 giudice di primo grado ha qualificato in sentenza come «estratto dell'elenco crediti allegato alla cessione» è un documento, a giudizio dell'appellato, del tutto estraneo al contratto di cessione, che non ne costituisce affatto un allegato, non è sottoscritto dalle parti ed è unilateralmente formato dalla asserita cessionaria del credito.
Con la conseguenza che non è stata provata la cessione del credito n. 13896312 dalla
Compass Banca S.p.A. alla poiché mancano gli allegati necessari a Controparte_1 individuare i rapporti ceduti;
l'unico tabulato prodotto si riferisce a un distinto contratto di cessione tra e soggetto giuridico diverso da Compass Parte_2 Controparte_1
Banca S.p.A., e non idoneo a fondare la titolarità del credito azionato.
5. Istruita la causa, all'udienza del 11.11.25 tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
6. L'appello, pur dovendo ritenersi fondata la censura sollevata dall'appellante principale nel primo motivo, non può trovare accoglimento in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal , per le ragioni di seguito Controparte_4 esposte.
6.1 In ordine alla natura dell'obbligazione assunta dall'opponente sig. , Controparte_4 va premesso che il contratto da questi sottoscritto ha ad oggetto un credito al consumo per prestito personale. Nel suddetto contratto emerge che nel riquadro “Dati coobbligato” sono indicati i riferimenti del sig. e nei campi “firma dell'eventuale Controparte_4 coobbligato” è presente la sottoscrizione del medesimo opponente . Controparte_4
Dal tenore letterale del contratto, in cui i sig.ri “chiedono a Compass un CP_4 prestito personale” emerge che entrambi hanno richiesto il finanziamento congiuntamente
7 e sono dunque co-richiedenti. Inoltre, la prestazione della fideiussione è chiaramente indicata nel contratto come alternativa alla coobbligazione, come si evince, propriamente, dall'art. 2 del contratto: “Art. 2 – Garanzie. Compass concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo:
a) All'acquisizione della firma di un Coobbligato
b) Alla prestazione di idonea garanzia”
Occorre altresì sottolineare, come, l'art. 12 delle condizioni generali del contratto, preveda tra le cause che comportano la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, oltre che dal cliente, anche da eventuali coobbligati e garanti.
Sulla scorta del tenore letterale del contratto, in assenza di qualsiasi richiamo alla disciplina della fideiussione, deve ritenersi che le parti, facendo riferimento alla figura del
“coobbligato”, abbiano inteso stipulare non già un contratto di fideiussione, quanto piuttosto un contratto atipico con funzione di garanzia, che prevede, nei rapporti esterni, un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra “cliente” e “coobbligato”. L'opponente, dunque, firmando il contratto, ha inteso assumere lo stesso obbligo di restituzione assunto dall'altra debitrice nei confronti della finanziaria Compass. L'identità dell'obbligazione assunta dal “coobbligato”, con scopo di garanzia, rispetto a quella del richiedente, comporta che il contratto non possa essere qualificato come “fideiussione”. Come, infatti, condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito, “la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono due rapporti obbligatori autonomi
(quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento, verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento
8 dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell' esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. - regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti, quindi, hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori” (cfr. Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del
19.10.2023).
Infine, la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui il nostro ordinamento giuridico sconoscerebbe la figura del “coobbligato”, non appare condivisibile per l'ulteriore ragione che il suddetto ordinamento contempla negozi - certamente validi tanto sotto il profilo causale (art. 1325, n. 2, c.c.), quanto sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale (art. 1322, co. 2,
c.c.), in quanto tipizzati dallo stesso codice civile - nei quali, come nel caso della espromissione di cui all'art. 1272 c.c., la causa negoziale viene individuata nella pura assunzione del debito altrui, senza identificarsi in quella della fideiussione (cfr. Cass. n.
609/1973, secondo cui: “il discrimen tra espromissione e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fideiussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito).
In ogni caso è parimenti condivisibile il rilievo mosso dall'appellante in ordine all'art. 1937 c.c. a tenore del quale la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. La norma, nel richiedere che la volontà del garante di obbligarsi venga esternata, viene interpretata nel senso che anche i limiti e il contenuto della fideiussione debbano essere indicati in modo chiaro, poiché tutto ciò che non risulta dal contratto non è oggetto di garanzia. Per questa manifestazione non sono richieste forme solenni ma è sufficiente che
9 la volontà sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Nel caso di specie nessuna menzione è fatta dal contratto in ordine alla fideiussione. Contrariamente, come poc'anzi evidenziato, la fideiussione viene posta dal contratto espressamente quale alternativa alla coobbligazione. Sul punto, dunque, si ritiene di poter aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito il quale ha chiarito che: “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché
l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista”(cfr. Trib.Bari n. 1573/24, Trib. Ancona, n. 1773/2023)
Di conseguenza, non avendo il sig. contratto una obbligazione di Controparte_4 garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
6.2 Premessa dunque l'astratta fondatezza del gravame principale, nondimeno l'appello va rigettato in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale tardivo condizionato, proposto dall'appellato sig. , su altro capo della decisione, ossia Controparte_4 avverso la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata respinta dal giudice di prime cure l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
Preliminarmente, occorre chiarire che, come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 2951 del 2016, in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso ed attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente titolare. In generale, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona.
Può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla e questa presa di posizione è una mera difesa. Pertanto, come specificato nella suddetta sentenza: “Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della
10 posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa.
La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio
e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Ciò posto in relazione alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, è bene determinare quale sia la prova necessaria per dimostrare l'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Sul punto questa Corte di merito ritiene di condividere l'orientamento espresso nella sentenza ricognitiva della Corte di Cassazione n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024, Cass.21279 del 2025), a tenore della quale: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
11 contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi
12 siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Ha cura la medesima sentenza sopra indicata di precisare, condivisibilmente, che in caso di cessione plurime e successive deve essere “ accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti…i relativi contratti”.
In considerazione di tale quadro giurisprudenziale ed alla luce delle risultanze documentali, risulta indimostrata la titolarità del credito in capo alla per i Controparte_1 motivi che seguono.
L'appellante principale, in via monitoria, allega uno stralcio della proposta della Compass
Banca S.p.a. di cessione dei crediti deteriorati e della relativa accettazione della CP_1
senza indicazione alcuna dei crediti ceduti e senza depositare i relativi allegati;
[...]
La medesima appellante principale allega nel giudizio di primo grado un elenco di crediti deteriorati ceduti dalla alla tra i quali compare il numero Parte_2 Controparte_1 identificativo del contratto di credito al consumo stipulato dal sig. . Parte_1
Detto elenco, peraltro, non risulta allegato ad alcun atto di cessione.
Dai documenti allegati dall'appellante dunque: non risulta provata la cessione del credito derivante dal contratto di credito n. 13896312 dalla Compass Banca S.p.a. alla CP_1
non essendo minimamente individuati i crediti oggetto di cessione;
il credito
[...] derivante dal contratto di credito n. 13896312 è indicato in una tabella asseritamente avente ad oggetto i crediti ceduti dalla (soggetto giuridico diverso dalla Parte_2
Compass Banca S.p.a.) alla senza che sia depositato il contratto di Controparte_1 cessione cui detta tabella sarebbe allegata. Nella comunicazione della cessione al
[...]
inviata da Compass viene indicato il numero del contratto di credito, ma lo CP_4 stesso viene individuato come credito della (si ribadisce, soggetto giuridico Parte_2 diverso dalla Compass Banca S.p.a.) senza darsi giustificazione alcuna dei rapporti tra tali due società ed in forza di quali precedenti operazioni o contratti il credito ceduto sia riferibile alla prima e di esso possa disporre la seconda.
Resta dunque del tutto ignoto -ed è del tutto insufficiente a dimostrare il contrario la mera disponibilità da parte della del contratto e della documentazione riferibile Controparte_1 al debitore- come si sia sostanziata, tra i soggetti coinvolti, la allegata cessione del credito
13 che legittimerebbe la titolarità ultima di esso in capo a tale ultima società, ricorrente in via monitoria.
Né può dirsi che l'appellante incidentale sia carente di interesse alla proposizione dell'eccezione, come pur eccepito nella comparsa conclusionale di replica dall'appellante principale, posto che in primo luogo difetta proprio quella condizione di apparenza su cui si fonda l'efficacia liberatoria del pagamento ex art.1189 c.c. e che comunque nella fattispecie alcuna richiesta di pagamento è stata azionata dalla originaria titolare del credito, ma direttamente ed unicamente in via monitoria dall'asserita cessionaria, con la conseguenza che l'alternativa che si pone al presunto debitore non è di pagare l'uno o l'altro creditore, ma di pagare o non pagare.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'appello incidentale condizionato deve essere accolto.
7. A seguito dell'accoglimento del gravame, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente ed essendo il valore della domanda, come dichiarato Controparte_1 nell'atto di citazione in appello, compreso tra € 5.201 ed € 26.000 euro, esse vengono liquidate, come da dispositivo, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/22.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sull'appello proposto:
1) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiara il difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale in capo alla nella qualità e, Controparte_1 per l'effetto, rigetta l'appello principale da quest'ultima proposto, confermando la sentenza impugnata;
2) Condanna la nella qualità, alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dal sig. che liquida in complessivi € 3.966,00 per Controparte_4 compensi , oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.11.2025
Il Consigliere estens. Il Presidente
AN UI BA EL BO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. BA EL BO Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. AN UI Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1058/2024, promossa da:
( – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Per_1
di Venezia -Mestre, ( ), già , a
[...] Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 seguito di mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. RC Rossi, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre; Persona_1
Appellante
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_4 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale tardivo condizionato;
Appellata
OGGETTO: Appello per la riforma della Sentenza n. 460/2024 resa dal Tribunale di
Teramo, pubblicata in data 23.04.2024, nel procedimento RG n. 700/2021.
Conclusioni delle parti:
1 Per Appellante: “Ribadisce la richiesta di accoglimento delle proprie conclusioni come formulate nella citazione in appello e pertanto chiede che l'Ecc.ma Corte Adita Voglia:
a) in via principale e nel merito riformare la sentenza n. 460/2024 del Tribunale di
Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott.
RC Di SE, (RG 700/2021) pubblicata il 23/04/2024, non notificata, e per
l'effetto confermare il DI n. 70/2021 (RG 3148/2020) emesso dal Tribunale di
Teramo il 21/01/2021;
b) Accertare e dichiarare che il sig. è debitore della Controparte_4 [...]
dell'importo ingiunto di € 12.760,30, ovvero di quella diversa CP_1 somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso in via equitativa, oltre a interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento della predetta somma;
c) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) ed al rimborso forfettario delle spese generali al 15%;
Per l'Appellato “La scrivente difesa formula le seguenti Controparte_4
CONCLUSIONI
Voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
a) respingere l'appello avanzato da controparte e confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
b) In via incidentale e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'appello proposto dal Sig. e, per Controparte_4
l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
e, per essa, quale mandataria, della con Controparte_1 Controparte_5 conseguente conferma dell'accoglimento dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio;
In fatto e in diritto
2 1. Con decreto ingiuntivo n. 70/2021 del 21/01/2021(RG 3148/2020), il Tribunale di Teramo ha ingiunto al sig. e al sig. il pagamento della Parte_1 Controparte_4 somma di € 12.760,30, oltre ad interessi e spese;
1.1 Il credito azionato si fonda sull'inadempimento da parte degli ingiunti del prestito personale stipulato con Compass, n. 13896312, in relazione al quale il sig. CP_4 viene espressamente qualificato dal predetto contratto quale “Coobbligato”; tale
[...] credito è stato poi ceduto ad (oggi che ha agito in CP_1 Controparte_1 sede monitoria;
2. Con atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il sig. CP_4
ritenendolo illegittimo, poiché emesso anche nei suoi confronti nella ritenuta
[...] posizione di fideiussore del credito della società convenuta dopo la decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., conveniva in giudizio la in persona del CP_1 procuratore e legale rappresentante pro tempore;
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.08.2022, si costituiva in giudizio
, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnando e Controparte_1 contestando la domanda attrice e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione proposta precisando, in particolare che, sulla base delle evidenze documentali e del tenore letterale del contratto stipulato dalle parti, il sig. dovesse qualificarsi quale Controparte_4 co-richiedente in solido e non come fideiussore;
2.2 Con memoria ex art. 183, c. 6 n. 2 c.p.c., il eccepiva, altresì, il difetto di prova CP_4 in ordine alla titolarità del credito in capo alla ritenendo non Controparte_1 provata la cessione del credito derivante dal contratto di credito n. 13896312 dalla
Compass Banca S.p.a. alla non essendo, a suo giudizio, individuati i Controparte_1 crediti oggetto di cessione ed i soggetti interessati alla relativa vicenda;
2.3 Il Tribunale di Teramo, con la sentenza impugnata, riteneva fondata la proposta opposizione e per l'effetto revocava nei confronti del sig. il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 70/21 del 21 gennaio 2021;
A fondamento della decisione il Tribunale:
- in via preliminare rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente , ritenendo provata e documentata la cessione del Controparte_4 credito derivante dal contratto di credito n. 13896312, in considerazione del fatto che parte opposta, , aveva documentato la cessione del credito derivante Controparte_1 dal contratto di credito oggetto di causa in favore di con la produzione CP_1
CP_ dell'atto di cessione tra Compass Banca S.p.A. e e dell'estratto dell'elenco dei crediti
3 allegato alla cessione e la relativa notifica dell'avvenuta cessione a e Controparte_4
, come da fascicolo monitorio;
Parte_1
- nel merito accoglieva l'eccezione di decadenza dell'azione proposta contro il fideiussore, ex articolo 1957 c.c., sollevata da parte opponente, ritenendo applicabile alla fattispecie de quo lo statuto normativo della fideiussione rilevando che, dalla disamina del contratto di credito al consumo n. 13896312 oggetto del giudizio, il Controparte_4 non fosse parte del contratto de quo poiché in esso l'opponente figurava quale coobbligato del rapporto, il cui unico titolare era il sig. quale soggetto richiedente Parte_1 il credito e percettore della somma data e ritenendo , pertanto, di ricondurre l'obbligazione assunta dall'opponente nell'alveo dell'obbligazione di garanzia, accessoria rispetto a quella assunta dal sig. . Parte_1
Il giudice di prime cure aderiva infatti all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale: “l'obbligazione del coobbligato-garante va inquadrata nella fattispecie fideiussoria poiché in ambito contrattuale o si è parte e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti-fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è prevista dall'ordinamento la qualità di coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura della fideiussione. Di conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo del garante”. (Trib. Firenze sent. 23.05.19).
Ricondotto quindi il rapporto giuridico di cui è causa alla disciplina della fideiussione, il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di decadenza, di cui all'art. 1957 c.c.,
(a tenore del quale, se il creditore non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, decade dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore) evidenziando che, nel caso di specie, il contratto di finanziamento stipulato in data 8.07.2014 prevedeva un piano di rimborso in
60 rate da concludersi in data 30.07.2019, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risaliva alla data dell'11 novembre 2020. Pertanto, il termine di 6 mesi entro il quale agire per l'adempimento nei confronti del debitore principale era da intendersi superato.
In applicazione del principio della soccombenza, condannava la Controparte_1
, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
4 favore di delle spese di giudizio, liquidandole di complessive € Controparte_4
4.348,50 di cui € 118,50 per spese ed € 4.230,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale mandataria,
[...]
, già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 CP_3 chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei due motivi che di seguito si andranno a compendiare.
3.1. Inapplicabilità dell'articolo 1957 c.c. – Violazione dell'art. 1937 c.c. –
Riconoscimento giurisprudenziale della figura del coobbligato.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante impugna la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha riconosciuto in capo al sig. la qualifica di Controparte_4 fideiussore.
Parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'interpretare il contratto azionato, in particolare considerando che l'obbligazione assunta dall'opponente è un'obbligazione di garanzia, accessoria rispetto a quella assunta dal . Parte_1
A sostegno del proprio argomentare, l'appellante rileva che il sig. Controparte_4 non è garante, bensì co-richiedente del prestito e obbligato in via principale unitamente al sig. . Tale circostanza emergerebbe dal dato letterale del contratto Parte_1 oggetto di controversia ove è testualmente previsto che i sig.ri “chiedono a CP_4
Compass un prestito personale” evincendosi che entrambi hanno richiesto il finanziamento congiuntamente e sono, dunque, co-richiedenti. A parere dell'appallante, dunque, entrambi si sono obbligati nei confronti della finanziaria per il medesimo titolo e su entrambi allo stesso modo ricade l'obbligo di restituire il finanziamento ricevuto.
Conseguentemente, il fatto che l'appellato abbia richiesto il finanziamento in qualità di coobbligato, esclude che esso possa qualificarsi come fideiussore dovendosi riqualificare tale obbligazione, più propriamente, quale obbligazione solidale;
Prosegue l'appellante nel rappresentare che dal contratto non risulta l'espressa volontà di prestare fideiussione, così come testualmente richiesto dall'art. 1937 c.c., a tenore del quale “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”. Pertanto, non potendosi desumere la volontà di prestare fideiussione in assenza di dichiarazione contraria, la causa dell'obbligazione non può presumersi essere quella di garanzia.
5 Ad avviso dell'appellante, dunque, ha errato il giudice di prime cure a ritenere che l'obbligazione del coobbligato garante dovesse essere inquadrata nella fattispecie della fideiussione dovendosi, contrariamente, ritenere il sig. di quale debitore Controparte_4 principale in senso tecnico: l'obbligo restitutorio, infatti, è stato assunto in posizione di eguaglianza con il sig. , alla stregua di un unico centro di interessi;
Parte_1
Al fine di suffragare la propria tesi, l'appellante prosegue sostenendo che il Tribunale ha erroneamente affermato che “non è prevista dall'ordinamento la qualità di coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura della fideiussione”.
Prosegue infatti affermando che, sul punto, si rinviene copiosa giurisprudenza secondo la quale: “Risulta, invero, documentalmente provato che (…) ha sottoscritto il contratto di finanziamento quale “coobbligato”, figura che dal punto di vista del nomen iuris non riceve una propria autonoma e compiuta disciplina nel codice civile, ma che è certamente riconducibile all'ipotesi della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., trattandosi di un condebitore tenuto ad adempiere all'obbligo restitutorio insieme al mutuatario”.
Sarebbe, altresì, del tutto inconferente il rilievo avversario secondo cui l'unico beneficiario degli importi finanziati sarebbe stato il sig. . Anche se ciò Parte_1 fosse vero, infatti, l'ipotesi di obbligazione solidale contratta nell'interesse esclusivo di un solo debitore è prevista espressamente dall'art. 1298 cc., che precisa che ciò ha rilevanza unicamente nel rapporto interno tra i debitori solidali e non nel rapporto esterno con il creditore. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che: “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 ss c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c,c, prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista”.
3.2 Riforma della sentenza in punto di spese
L'appellante, alla luce delle argomentazioni addotte nel primo motivo, chiede, conseguentemente, che le spese del primo grado di giudizio siano poste a carico della controparte.
4. Si è costituito nel presente giudizio il sig. , allora opponente, Controparte_4 contestando nel merito quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame e
6 proponendo appello incidentale tardivo condizionato avverso la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dall'odierno appellato e appellante in via incidentale. Controparte_1
Sul punto, l'appellato sostiene che il giudice di prime cure ha errato nella corretta valutazione dei documenti offerti da controparte. In dettaglio, afferma che, se è vero che nel corso del giudizio di primo grado la ha depositato un contratto di Controparte_1 cessione di crediti deteriorati dalla Compass Banca S.p.a. (con cui il sig. Parte_1
aveva stipulato il contratto di credito al consumo) alla e la
[...] Controparte_1 conseguente accettazione da parte di quest'ultima, è altrettanto vero che manca un qualsivoglia elemento che permetta di affermare con certezza che il contratto del sig.
sia stato ricompreso tra quelli oggetto della cessione. Ciò che il Parte_1 giudice di primo grado ha qualificato in sentenza come «estratto dell'elenco crediti allegato alla cessione» è un documento, a giudizio dell'appellato, del tutto estraneo al contratto di cessione, che non ne costituisce affatto un allegato, non è sottoscritto dalle parti ed è unilateralmente formato dalla asserita cessionaria del credito.
Con la conseguenza che non è stata provata la cessione del credito n. 13896312 dalla
Compass Banca S.p.A. alla poiché mancano gli allegati necessari a Controparte_1 individuare i rapporti ceduti;
l'unico tabulato prodotto si riferisce a un distinto contratto di cessione tra e soggetto giuridico diverso da Compass Parte_2 Controparte_1
Banca S.p.A., e non idoneo a fondare la titolarità del credito azionato.
5. Istruita la causa, all'udienza del 11.11.25 tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
6. L'appello, pur dovendo ritenersi fondata la censura sollevata dall'appellante principale nel primo motivo, non può trovare accoglimento in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal , per le ragioni di seguito Controparte_4 esposte.
6.1 In ordine alla natura dell'obbligazione assunta dall'opponente sig. , Controparte_4 va premesso che il contratto da questi sottoscritto ha ad oggetto un credito al consumo per prestito personale. Nel suddetto contratto emerge che nel riquadro “Dati coobbligato” sono indicati i riferimenti del sig. e nei campi “firma dell'eventuale Controparte_4 coobbligato” è presente la sottoscrizione del medesimo opponente . Controparte_4
Dal tenore letterale del contratto, in cui i sig.ri “chiedono a Compass un CP_4 prestito personale” emerge che entrambi hanno richiesto il finanziamento congiuntamente
7 e sono dunque co-richiedenti. Inoltre, la prestazione della fideiussione è chiaramente indicata nel contratto come alternativa alla coobbligazione, come si evince, propriamente, dall'art. 2 del contratto: “Art. 2 – Garanzie. Compass concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo:
a) All'acquisizione della firma di un Coobbligato
b) Alla prestazione di idonea garanzia”
Occorre altresì sottolineare, come, l'art. 12 delle condizioni generali del contratto, preveda tra le cause che comportano la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti, oltre che dal cliente, anche da eventuali coobbligati e garanti.
Sulla scorta del tenore letterale del contratto, in assenza di qualsiasi richiamo alla disciplina della fideiussione, deve ritenersi che le parti, facendo riferimento alla figura del
“coobbligato”, abbiano inteso stipulare non già un contratto di fideiussione, quanto piuttosto un contratto atipico con funzione di garanzia, che prevede, nei rapporti esterni, un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. tra “cliente” e “coobbligato”. L'opponente, dunque, firmando il contratto, ha inteso assumere lo stesso obbligo di restituzione assunto dall'altra debitrice nei confronti della finanziaria Compass. L'identità dell'obbligazione assunta dal “coobbligato”, con scopo di garanzia, rispetto a quella del richiedente, comporta che il contratto non possa essere qualificato come “fideiussione”. Come, infatti, condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito, “la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono due rapporti obbligatori autonomi
(quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento, verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento
8 dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell' esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. - regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti, quindi, hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori” (cfr. Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del
19.10.2023).
Infine, la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui il nostro ordinamento giuridico sconoscerebbe la figura del “coobbligato”, non appare condivisibile per l'ulteriore ragione che il suddetto ordinamento contempla negozi - certamente validi tanto sotto il profilo causale (art. 1325, n. 2, c.c.), quanto sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale (art. 1322, co. 2,
c.c.), in quanto tipizzati dallo stesso codice civile - nei quali, come nel caso della espromissione di cui all'art. 1272 c.c., la causa negoziale viene individuata nella pura assunzione del debito altrui, senza identificarsi in quella della fideiussione (cfr. Cass. n.
609/1973, secondo cui: “il discrimen tra espromissione e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure giuridiche: nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fideiussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito).
In ogni caso è parimenti condivisibile il rilievo mosso dall'appellante in ordine all'art. 1937 c.c. a tenore del quale la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. La norma, nel richiedere che la volontà del garante di obbligarsi venga esternata, viene interpretata nel senso che anche i limiti e il contenuto della fideiussione debbano essere indicati in modo chiaro, poiché tutto ciò che non risulta dal contratto non è oggetto di garanzia. Per questa manifestazione non sono richieste forme solenni ma è sufficiente che
9 la volontà sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Nel caso di specie nessuna menzione è fatta dal contratto in ordine alla fideiussione. Contrariamente, come poc'anzi evidenziato, la fideiussione viene posta dal contratto espressamente quale alternativa alla coobbligazione. Sul punto, dunque, si ritiene di poter aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito il quale ha chiarito che: “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché
l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista”(cfr. Trib.Bari n. 1573/24, Trib. Ancona, n. 1773/2023)
Di conseguenza, non avendo il sig. contratto una obbligazione di Controparte_4 garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
6.2 Premessa dunque l'astratta fondatezza del gravame principale, nondimeno l'appello va rigettato in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale tardivo condizionato, proposto dall'appellato sig. , su altro capo della decisione, ossia Controparte_4 avverso la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata respinta dal giudice di prime cure l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
Preliminarmente, occorre chiarire che, come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 2951 del 2016, in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso ed attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente titolare. In generale, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona.
Può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Quanto al convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla e questa presa di posizione è una mera difesa. Pertanto, come specificato nella suddetta sentenza: “Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della
10 posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa.
La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio
e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Ciò posto in relazione alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, è bene determinare quale sia la prova necessaria per dimostrare l'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Sul punto questa Corte di merito ritiene di condividere l'orientamento espresso nella sentenza ricognitiva della Corte di Cassazione n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024, Cass.21279 del 2025), a tenore della quale: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
11 contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi
12 siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Ha cura la medesima sentenza sopra indicata di precisare, condivisibilmente, che in caso di cessione plurime e successive deve essere “ accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti…i relativi contratti”.
In considerazione di tale quadro giurisprudenziale ed alla luce delle risultanze documentali, risulta indimostrata la titolarità del credito in capo alla per i Controparte_1 motivi che seguono.
L'appellante principale, in via monitoria, allega uno stralcio della proposta della Compass
Banca S.p.a. di cessione dei crediti deteriorati e della relativa accettazione della CP_1
senza indicazione alcuna dei crediti ceduti e senza depositare i relativi allegati;
[...]
La medesima appellante principale allega nel giudizio di primo grado un elenco di crediti deteriorati ceduti dalla alla tra i quali compare il numero Parte_2 Controparte_1 identificativo del contratto di credito al consumo stipulato dal sig. . Parte_1
Detto elenco, peraltro, non risulta allegato ad alcun atto di cessione.
Dai documenti allegati dall'appellante dunque: non risulta provata la cessione del credito derivante dal contratto di credito n. 13896312 dalla Compass Banca S.p.a. alla CP_1
non essendo minimamente individuati i crediti oggetto di cessione;
il credito
[...] derivante dal contratto di credito n. 13896312 è indicato in una tabella asseritamente avente ad oggetto i crediti ceduti dalla (soggetto giuridico diverso dalla Parte_2
Compass Banca S.p.a.) alla senza che sia depositato il contratto di Controparte_1 cessione cui detta tabella sarebbe allegata. Nella comunicazione della cessione al
[...]
inviata da Compass viene indicato il numero del contratto di credito, ma lo CP_4 stesso viene individuato come credito della (si ribadisce, soggetto giuridico Parte_2 diverso dalla Compass Banca S.p.a.) senza darsi giustificazione alcuna dei rapporti tra tali due società ed in forza di quali precedenti operazioni o contratti il credito ceduto sia riferibile alla prima e di esso possa disporre la seconda.
Resta dunque del tutto ignoto -ed è del tutto insufficiente a dimostrare il contrario la mera disponibilità da parte della del contratto e della documentazione riferibile Controparte_1 al debitore- come si sia sostanziata, tra i soggetti coinvolti, la allegata cessione del credito
13 che legittimerebbe la titolarità ultima di esso in capo a tale ultima società, ricorrente in via monitoria.
Né può dirsi che l'appellante incidentale sia carente di interesse alla proposizione dell'eccezione, come pur eccepito nella comparsa conclusionale di replica dall'appellante principale, posto che in primo luogo difetta proprio quella condizione di apparenza su cui si fonda l'efficacia liberatoria del pagamento ex art.1189 c.c. e che comunque nella fattispecie alcuna richiesta di pagamento è stata azionata dalla originaria titolare del credito, ma direttamente ed unicamente in via monitoria dall'asserita cessionaria, con la conseguenza che l'alternativa che si pone al presunto debitore non è di pagare l'uno o l'altro creditore, ma di pagare o non pagare.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'appello incidentale condizionato deve essere accolto.
7. A seguito dell'accoglimento del gravame, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente ed essendo il valore della domanda, come dichiarato Controparte_1 nell'atto di citazione in appello, compreso tra € 5.201 ed € 26.000 euro, esse vengono liquidate, come da dispositivo, nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/22.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sull'appello proposto:
1) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiara il difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale in capo alla nella qualità e, Controparte_1 per l'effetto, rigetta l'appello principale da quest'ultima proposto, confermando la sentenza impugnata;
2) Condanna la nella qualità, alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dal sig. che liquida in complessivi € 3.966,00 per Controparte_4 compensi , oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.11.2025
Il Consigliere estens. Il Presidente
AN UI BA EL BO
14