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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 977/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 977/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lombardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Melzo, Via Cristoforo Colombo n. 10, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/11/1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Novellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Ruggero Boscovich 20124, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con monitoraggio dell'Ente sulla situazione del nucleo Collocamento presso i nonni paterni e diritti di visita liberi con i genitori e regolamentazione delle festività natalizie e pasquali nonché vacanze estive e invernali, liberamente concordate tra le parti;
Attivazione degli interventi di supporto per il nucleo familiare in particolare: percorso di mediazione e supporto alla coppia dei genitori e percorso di supporto e rinforzo della relazione madre-nonni paterni;
supporto della relazione Persona_1
Entrambi i genitori si rendono disponibili a partecipare e aderire ai percorsi che i Servizi dovessero proporre anche per sé e;
Per_2
In punto economico l'assegno unico (circa 230,00 € mensili) verrà percepito dalla resistente che si impegna a versarlo ai nonni paterni tramite bonifico bancario direttamente sul conto-corrente che i nonni indicheranno entro il 30 di ogni mese, l'assegno unico verrà utilizzato per pagare le spese straordinarie sostenute per come da Protocollo del Tribunale di Monza;
Se ci dovesse essere una differenza Per_2 da pagare, l'esubero delle spese straordinarie per , come da Protocollo del Tribunale di Monza, Per_2 verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Entrambe le parti verseranno ai nonni paterni, presso cui è collocato la cifra di € 200,00 mensili Per_2 ciascuno (€ 400,00 totali) a titolo di mantenimento ordinario di;
tale cifra verrà versata tramite Per_2 bonifico bancario direttamente sul conto-corrente che i nonni paterni indicheranno entro il giorno 30 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. La residenza a fini anagrafici di resterà nel Comune di Sesto San Giovanni presso la madre;
Per_2
Entrambe le parti rinunciano alle altre rituali domande;
Spese compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da verbale del 16/03/2018, omologato in data 22/03/2018 dal Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 09/02/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25 settembre 2004 (atto n. 98 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Si comunichi ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni. Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 977/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lombardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Melzo, Via Cristoforo Colombo n. 10, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/11/1976, residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Novellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Ruggero Boscovich 20124, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 30 ottobre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con monitoraggio dell'Ente sulla situazione del nucleo Collocamento presso i nonni paterni e diritti di visita liberi con i genitori e regolamentazione delle festività natalizie e pasquali nonché vacanze estive e invernali, liberamente concordate tra le parti;
Attivazione degli interventi di supporto per il nucleo familiare in particolare: percorso di mediazione e supporto alla coppia dei genitori e percorso di supporto e rinforzo della relazione madre-nonni paterni;
supporto della relazione Persona_1
Entrambi i genitori si rendono disponibili a partecipare e aderire ai percorsi che i Servizi dovessero proporre anche per sé e;
Per_2
In punto economico l'assegno unico (circa 230,00 € mensili) verrà percepito dalla resistente che si impegna a versarlo ai nonni paterni tramite bonifico bancario direttamente sul conto-corrente che i nonni indicheranno entro il 30 di ogni mese, l'assegno unico verrà utilizzato per pagare le spese straordinarie sostenute per come da Protocollo del Tribunale di Monza;
Se ci dovesse essere una differenza Per_2 da pagare, l'esubero delle spese straordinarie per , come da Protocollo del Tribunale di Monza, Per_2 verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Entrambe le parti verseranno ai nonni paterni, presso cui è collocato la cifra di € 200,00 mensili Per_2 ciascuno (€ 400,00 totali) a titolo di mantenimento ordinario di;
tale cifra verrà versata tramite Per_2 bonifico bancario direttamente sul conto-corrente che i nonni paterni indicheranno entro il giorno 30 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. La residenza a fini anagrafici di resterà nel Comune di Sesto San Giovanni presso la madre;
Per_2
Entrambe le parti rinunciano alle altre rituali domande;
Spese compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da verbale del 16/03/2018, omologato in data 22/03/2018 dal Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 09/02/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25 settembre 2004 (atto n. 98 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Si comunichi ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni. Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi