Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 745/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Federici, presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8 elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del Direttore Regionale pro tempore della P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito CP_2 in Pisa, via G. Di Simone n. 2 elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “vista la documentazione prodotta dall' convenuto, nulla CP_1 oppone alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere ma si oppone alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio stante la soccombenza virtuale dell' ”. CP_3
Per la parte resistente: “dichiarare cessata la materia del contendere. Quanto alle spese l' si rimette a giustizia, tenuto conto dell'attività processuale svolta.”. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, il ricorrente ha chiesto: “accertare che la malattia denunciata dal ricorrente e dalla quale è affetto ha origine nell'attività lavorativa svolta, con postumi valutabili nella misura del 4% (quattro per cento), o
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pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria a far tempo dalla maturazione del diritto del ricorrente se dovuti. Con condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Federici quale procuratrice antistataria”.
2. Con memoria depositata in data 19.12.2024 si è costituita la parte resistente, la quale ha evidenziato che “a seguito del ricorso, ha riconosciuto il richiesto danno biologico del
4%, con valutazione complessiva del 21%,”.
3. L'avvenuto riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di lite possono essere compensate per metà in considerazione dell'accoglimento in via amministrativa della domanda di riconoscimento della malattia professionale. Per l'altra metà, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento che, in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 e 26.000,00.
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P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 1.483,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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