Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3808
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3808
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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