Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Giovanni PAOLINI "
Dott. Matteo IACUBINO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
OR S.p.a., in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA Viale delle Milizie, 9 presso lo studio dell'avv. Giancarlo NOTARO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Domenico MARZI, giusta procura in atti.
contro
PRE-BLOCK S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA via Cola di Rienzo, n. 212 presso lo studio dell'avv. Giulio MASTROIANNI e rappresentata e difesa dall'avv. Italico DE SANTIS, giusta procura in atti;
avverso la sentenza non definitiva emessa inter partes dal Tribunale di FROSINONE in data 23 giugno 1997;
Udita la relazione svolta dal consigliere relatore dr. Franco PONTORIERI;
lette le conclusioni scritte del dottor Raffaele PALMIERI, S. Procuratore Generale con le quali ha chiesto il accoglimento del ricorso con dichiarazione della competenza del Presidente del Tribunale di ROMA ad emettere il decreto ingiuntivo di cui all'opposizione proposta dalla OR;
Svolgimento del Processo
Con sentenza non definitiva del 23 giugno 1997, il Giudice Unico del Tribunale di FROSINONE dichiarava la propria competenza per territorio a giudicare sulla opposizione avanzata dalla OR S.p.a., in liquidazione, avverso il decreto ingiuntivo n.80/96 emesso dal Presidente di quel tribunale il 16 aprile 1996 a favore della PRE BLOCK S.r.l..
Affermava il giudice che ricorrevano gli estremi di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c. per il quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro va adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza e quindi in FROSINONE ove la società creditrice ha sede, in quanto secondo la prospettazione della società ricorrente l'ammontare del corrispettivo dell'appalto intercorso fra le parti era dato dall'allineamento dei prezzi fissati nella " tariffa dei prezzi per le opere tecnologiche - opere compiute - Ministero PP-TT. Edizione Dicembre 1984, come stabilito dal disciplinare di concessione, per cui vi erano criteri certi è prestabiliti per fissare il corrispettivo mediante calcoli da effettuarsi alla luce dei parametri riportati nei vari atti contrattuali.
Avverso tale sentenza, proponendo istanza di regolamento di competenza davanti a questa Corte, la OR deduceva che non ricorrevano le condizioni per l'applicazione del terzo comma dell'art. 1182 c.c., dovendosi, nel caso, invece, applicare il quarto comma, atteso che la determinazione dell'ammontare del quantum richiedeva una apposita indagine diversa dal solo calcolo aritmetico per la sua determinazione.
Instauratosi il contraddittorio, la società PRE-BLOCK si costituiva chiedendo il rigetto della istanza avversaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'istanza di regolamento di competenza la OR S.p.A. deduce che la pretesa della CK, contrariamente a quanto affermato dal giudice del tribunale di FROSINONE, non è determinabile sulla base di un semplice calcolo aritmetico essendo necessarie indagini complesse per giungere alla quantificazione del corrispettivo del subappalto spettante alla creditrice.
Il rilievo è fondato.
L'art. 1182, comma 3, cod. civ. secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, applicato nel caso dal tribunale di FROSINONE, va ravvisato nella ipotesi in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di danaro già determinata nel suo ammontare, ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo, aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182, secondo cui il obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Orbene, nella specie, la CK ha chiesto al presidente del tribunale di FROSINONE l'emissione del decreto ingiuntivo in danno della OR sul presupposto che in FROSINONE, sede della società richiedente, fosse il foro destinatae solutionis, competente, a norma dell'art. 20 c.p.c., per territorio. Tale indicazione è, però, errata in quanto è mancata una indicazione precisa degli elementi necessari ai fini della determinazione dell'ammontare della somma richiesta, atteso che non basta affermare che la pretesa sia collegata al riallineamento dei prezzi per le opere tecnologiche MINISTERO PP.TT. Edizione dicembre 1984, essendo necessario per poter effettuare tale allineamento l'accertamento preventivo di taluni elementi quali la valutazione dei lavori effettuati dalla CK ed il rapporto tra questi e quanto, oggetto di riallineamento, ottenuto dalla OR. Il che comporta, come rileva il P.M., l'applicazione del quarto e non del terzo comma dell'art. 1182 c.c., con conseguente individuazione del luogo. di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio nel domicilio del debitore e quindi in ROMA. Anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., adunque, ad emettere il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere il Presidente del tribunale di ROMA. La sentenza impugnata per violazione delle norme sulla competenza va, dunque, cassata;
e poiché ricorrono giusti motivi vanno compensate fra le parti le spese di questo giudizio, rimettendo, ai sensi dell'art. 385, comma 2, c.p.c., al giudice della sentenza cassata la liquidazione delle spese del precedente giudizio.
P.Q.M.
La CORTE accoglie l'istanza di regolamento di competenza;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del tribunale di ROMA ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto. Compensa le spese di questo giudizio e rimette la liquidazione di quelle di merito al giudice che ha pronunziato la sentenza cassata. Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999