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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 248/19
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/09/2024
d a
e , Parte_1 Parte_2
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. PORZIO STEFANO Bancari (deposito APPELLANTE bancario, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di con il patrocinio Controparte_1 credito bancario) dell'avv. VERDI MARCO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1616/2018, pubblicata il 14.7.2018.
CONCLUSIONI
Dell'appellante.
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1616/2018, pubbl. il 14.07.2018, n.
10772/2015 R.G., rep. n. 3812/2018 del 14.07.2018, così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE: revocarsi, annullarsi e comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3893/15 ing. – 7629/15 R.G. emesso in data 28 luglio 2015 in modalità telematica dal Tribunale di Bergamo ed assolversi, di conseguenza, gli opponenti in persona Parte_1
del proprio legale rappresentante sig. , nonché il Parte_2
medesimo signor personalmente, da ogni Parte_2
domanda nei loro confronti svolta, per i motivi tutti di cui in atti tra i quali, anche, l'assenza di prova dell'intero credito vantato dalla convenuta opposta, stante la mancata produzione in giudizio dei documenti bancari attestanti l'esistenza del rapporto bancario da cui, secondo quanto riferito da
[...]
si dovrebbe evincere l'entità della vantata e Controparte_1
qui contestata pretesa creditoria avversaria;
SEMPRE IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni tutte esposte, delle condizioni della garanzia fidejussoria prestata dal signor e mandare assolto il medesimo da qualsivoglia Parte_2
domanda formulata da nei suoi Controparte_1
confronti; ANCORA IN VIA PRINCIPALE E, PER QUANTO OCCORRA,
IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni tutte esposte, delle condizioni del conto corrente n. 44614, nonché del conto anticipi S.B.F. (salvo buon fine) n. 78458, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi, competenze, spese ed oneri, anche in misura superiore al tasso soglia di usura vigente, applicate nel corso dell'intero rapporto: a) dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle suddette clausole e, conseguentemente condannare alla ripetizione delle stesse in favore Controparte_1
della nella misura complessiva di € Parte_1
386.722,95= ovvero in quelle diverse, maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo;
b) accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta oggi appellata, per l'effetto condannare al risarcimento dei danni tutti patiti Controparte_1
dalla n relazione alla violazione degli Parte_1 artt. 1337, 1338 e 1366 c.c. da determinarsi anche in via equitativa, mandando assolti gli opponenti da qualsivoglia richiesta formulata nei loro confronti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannare, per tutti i motivi esposti, la convenuta oggi appellata al risarcimento del danno, ex artt.
1218 e ss. s.s. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di Parte_1
in misura complessiva di € 386.722,95= ovvero in quella maggiore o
[...]
minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare la sussistenza, anche solo parziale, del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, compensare in tutto o in parte la somma in ipotesi dovuta a di cui al detto decreto ingiuntivo, Controparte_1
con quanto dovuto dal predetto Istituto di credito a
[...]
per le ragioni di cui in atti, mandando assolti gli Parte_1
opponenti da qualsivoglia ulteriore richiesta;
IN OGNI CASO: spese, compensi, accessori e oneri come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Dell'appellato
come in atti rappresentata e difesa, Controparte_1
richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, domande, conclusioni formulate nel giudizio a quo, rifiutato il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande nuove, precisa come segue le proprie CONCLUSIONI piaccia alla Corte di Appello
Ill.ma, contrariis reiectis: In via principale - rigettare l'appello promosso da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1616/2018 del Tribunale di Bergamo, e tutte le domande con lo stesso formulate, stante l'inammissibilità e comunque infondatezza dei motivi di appello ex adverso formulati, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando conseguentemente la sentenza impugnata e per tale via il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, in via di appello incidentale condizionato - per la denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello avversario diretto a censurare l'erroneità della sentenza impugnata in punto di anatocismo, in parziale riforma della stessa, accertare e dichiarare la legittimità della capitalizzazione applicata al rapporto impugnato, 44614, in ogni caso a partire dal 1.1.2006, perché espressamente pattuita, a condizione di reciprocità, in conformità a quanto disposto dalla delibera C.I.C.R.
9.02.2000, in forza del contratto prodotto sub doc. 8 nel giudizio quo, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte dei motivi di appello avversari diretti a contestare la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto indimostrata la ricorrenza di ragioni idonee a decurtare il saldo azionato, in parziale riforma della stessa, accertare e dichiarare la validità della clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto di cui al contratto del 25.1.1999 (doc. 2 del fascicolo di primo grado in atti), per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, in entrambe le predette ipotesi, accertata per l'effetto l'insussistenza in ogni caso di ragioni legittimanti la decurtazione dell'importo di cui è stato ingiunto in concreto il pagamento, respingere l'avversa opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 50.000,00, oltre agli interessi legali dal Pt_3
25.11.2014, ovvero anche al pagamento della somma minore risultante di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e secondo grado. In via istruttoria, si insiste nella richiesta di integrazione peritale per le ragioni di cui alle note scritte depositata in data 5.1.2024 e con riferimento all'oggetto ivi indicato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 6 luglio 2015, Controparte_1 chiedeva l'emissione dell'ingiunzione di pagamento a carico di
[...]
quale debitore principale, e di , quale Parte_1 Parte_2
fideiussore, in relazione alla somma di euro 50.000,00. A tal fine allegava la certificazione ex art. 50 TUB, relativa al saldo debitore del conto corrente
44614, divenuto, a seguito del passaggio a sofferenza, il n. 102196/68, da cui risultava un saldo passivo pari a euro 153.277,41, con valuta del 24.11.2014. In data 28 luglio 2015, il Tribunale di Bergamo emetteva il decreto ingiuntivo richiesto.
Avverso tale decreto, e , Parte_1 Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione, eccependo il difetto di prova scritta della documentazione prodotta da parte avversa e la difformità della copia della fideiussione prodotta da controparte rispetto agli originali, essendo priva dell'autenticazione di un pubblico ufficiale circa la sua conformità all'originale.
Parte opponente esponeva, inoltre, che oltre al conto Parte_1
corrente 44614, era titolare di conto anticipi S.b.f. (salvo buon fine) avente n. 78458 e che una società incaricata li aveva esaminati accertando che a) la banca, nel corso del rapporto, aveva operato la chiusura trimestrale dei rapporti addebitando somme, a titolo di interessi, che non trovavano riscontro contrattuale;
b) in occasione della chiusura trimestrale, aveva periodicamente capitalizzato cms non dovute ed aveva altresì applicato interessi anatocistici;
c) aveva applicato interessi passivi usurari da cui era risultato un pagamento indebito, ammontante complessivamente a euro
386.722,95 di cui chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione.
Si costituiva l'opposta che eccepiva l'infondatezza della domanda per genericità, non avendo, l'opponente, prodotto il contratto di conto corrente e il contratto del conto anticipi che erano nella sua disponibilità.
Eccepiva, inoltre, la decadenza dal diritto di impugnare le risultanze dei conti correnti, in quanto non contestate tempestivamente, nonché la prescrizione
“di ogni, pur denegato, diritto restitutorio ex adverso maturato in epoca antecedente al decennio dalla data del primo atto interruttivo e, cioè, anteriormente al 31.12.2014”, ancorando la decorrenza del termine prescrizionale “all'esecuzione di ogni singolo versamento”. In subordine eccepiva “la natura solutoria di tutte le rimesse registrate sui conti correnti, in assenza di affidamento concesso, con conseguente prescrizione estintiva correlata ad ogni pretesa avversaria nei predetti termini.”.
La produceva, quindi, copia degli estratti conto dal 31.12.2001 al CP_1
30.4.2014 e del conto anticipi n. 100784 dal 30.6.2006 al 28.2.2014. L'opposta contestava, altresì, la perizia di parte.
Rappresentava che, in ogni caso, il saldo debitore del conto corrente n. 44614 era stato quantificato, nell'estratto conto ex art. 50 TUB, in euro 153.277,41 mentre, con il decreto ingiuntivo, era stata ingiunta la minor somma di euro
50.000,00, sicché, quand'anche le contestazioni avverse fossero state accolte, sarebbe stata dovuta la differenza tra l'importo indicato nell'estratto conto certificato e l'importo ingiunto.
Il Tribunale, alla prima udienza, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta sul presupposto che
“il conto corrente per cui è causa” era “stato aperto in data 25 gennaio 1999,
e quindi in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 che all'art. 120 TUB” aveva “introdotto il c.d. anatocismo bancario con deroga all'art. 1283 c.c.”, onde la “la parziale fondatezza dell'opposizione promossa”.
Il Tribunale concedeva, quindi, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito della successiva udienza, “rilevato che la banca convenuta opposta era attrice sostanziale, di talché grava sulla medesima fornire la prova della correttezza del saldo debitore ingiunto;
rilevato che nel contratto di conto corrente datato 25 gennaio 1999 era stata pattuita la commissione trimestrale di massimo scoperto al tasso del 0,625 % ed il tasso per lo scoperto di conto e/o sconfinamento al 13,50%, di talché doveva presumersi che il contratto risultasse ab origine affidato;
rilevato che, stante il documentato affidamento del conto, gravava sulla convenuta l'onere di provare il limite sino alla concorrenza del quale era stato pattuito
l'affidamento, così da poter individuare le rimesse solutorie ai fini prescrittivi in caso di passivo oltre fido;
rilevato che l'omessa produzione dei contratti di affidamento rendeva - allo stato delle produzioni documentali effettuate dalle parti – infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, conferiva incarico di CT, volto ad accertare le violazioni dedotta da parte opponente.
Il CT faceva presente che il conto corrente ordinario 44614 era stato, di fatto, affidato “in quanto la modalità di utilizzo del conto lo dimostra univocamente (i.e. sussistenza, nell'orizzonte temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione nello scalare di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, ecc…)”.
Il CT riteneva, quindi, prescritte tutte le competenze maturate sino al terzo trimestre 2004.
In relazione alle rimesse effettuate su detto conto ma riferite, però, a quello
784 sbf, non riteneva sussistente alcuna prescrizione in quanto il conto era stato aperto nel 2006.
Il CT non riteneva sussistente alcuna ipotesi usuraria.
Con riguardo all'accertamento delle condizioni contrattuali, il CT, quanto al conto corrente 44614, accertava che, nel corso del rapporto, erano state aperte varie linee d credito per le quali, peraltro, non vi era alcuna pattuizione scritta. Pur risultando l'applicazione di diversi tassi di interesse per le differenti linee di credito, non risultava alcun contratto di apertura di credito.
Il CT formulava, quindi, tre ipotesi di calcolo del riconteggio
Il CT, scriveva, al riguardo, che: “Le prime due ipotesi si basano sulla considerazione che la documentazione agli atti di causa sia verosimilmente carente, poiché mancano sia i contratti relativi alle aperture di credito e sia la pattuizione nel contratto di apertura del conto di alcune condizioni economiche applicabili, quali quelle relative alle valute e alle spese di tenuta conto. Per conseguenza, per le prime due ipotesi si è proceduto al riordino delle operazioni del conto in base alla data contabile, all'eliminazione di tutte le competenze addebitate a titolo di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto non coperte da rimesse solutorie ormai prescritte ed al ricalcolo degli interessi utilizzando il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente) e massimo del BOT per le operazioni passive della banca (annotazioni a credito per il cliente), scelti rispettivamente utilizzando il c.d. “criterio fisso” (prima ipotesi) ovvero il tasso minimo e massimo dei BOT emessi nell'anno precedente la conclusione giuridica del rapporto, oppure utilizzando il c.d. “criterio mobile” (seconda ipotesi) ossia scegliendo il tasso minimo e massimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale delle singole liquidazioni delle competenze.
La terza ipotesi, invece, si fonda sulla considerazione che la potesse CP_1
variare le condizioni economiche applicabili al conto corrente usufruendo del c.d. “jus variandi”, previsto nel documento denominato “NORME CHE
REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ED I SERVIZI
CONNESSI”.
Il CT dava, quindi, conto del fatto che, sulla scorta di tale previsione contrattuale, aveva sviluppato la terza ipotesi di ricalcolo, riordinando le operazioni in base alla data valuta, eliminando tutte le competenze addebitate a titolo di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto non coperte da rimesse solutorie ormai prescritte e ricalcolando gli interessi utilizzando, in presenza di saldo negativo, il minore tra il tasso debitore indicato negli e/c scalari e quello indicato nei documenti di sintesi e, in caso di saldo positivo, il tasso creditore indicato nei documenti di sintesi.
Con riguardo al conto anticipi sbf 784 il CT riteneva di “non dover effettuare alcun ricalcolo poiché: I. il contratto di apertura del conto prevede le condizioni economiche applicabili allo stesso in termini di valute, tassi, spese e c.m.s.; II. dal confronto tra i tassi effettivamente applicati dalla banca
e quelli indicati nel contratto originario e nei successivi documenti di sintesi agli atti è emerso che la banca non ha mai applicato tassi superiori a quelli pattuiti o indicati nei citati documenti”.
Il CT dava, inoltre, atto che “in tutti e tre i casi il risultato finale, e quindi la differenza a favore della correntista, è stata determinata senza considerare l'ultima operazione di giroconto di importo pari ad €
243.446,75, alla data del 18/04/2014 di chiusura del rapporto, con segno
“avere” per la banca (“giroconto da/su conto dello stesso nominativo”)
La prima ipotesi portava, quindi, un saldo negativo di euro 14.322,98, la seconda di euro 9.979,83 e la terza di euro 70.110,27.
Con successiva richiesta di integrazione, il Tribunale “tenuto conto di quanto precisato dall'avv. GELMINI a verbale secondo cui il saldo debitore ammonterebbe in realtà ad Euro 153.277,41, essendo stata escussa una garanzia per complessivi Euro 90.169,34 in data 22 maggio 2014”, invitava il CT a confermare tale allegazione e a rielaborare le ipotesi di ricalcolo, senza considerare la prescrizione.
Il consulente dava, quindi, atto di aver già considerato la circostanza dedotta dal legale e, tenuto conto della garanzia escussa, proponeva i seguenti ricalcoli che tenevano conto della garanzia escussa e delle relative ricadute sia considerando che non considerando la prescrizione.
Considerando la prescrizione i ricalcoli, nelle tre ipotesi già considerate, erano i seguenti: nella prima ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
75.836,36; nella seconda ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
80.189,51; nella terza ipotesi, risultava, invece, un saldo negativo di euro 77.685,66.
Non considerando la prescrizione, i ricalcoli erano i seguenti: nella prima ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
110.765,88; nella seconda ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
114.459,96; nella terza ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
42744,33.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda.
Il Tribunale, quanto alla fideiussione, considerata valida in quanto accettata dal fideiussore con doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., la qualificava come clausola solve et repete, in quanto parte opponente non era
“stata privata della facoltà di sollevare eccezioni in modo assoluto, sicché ricorreva un'ipotesi di fideiussione solve et repete, con conseguente trasferimento dell'inibitoria a sollevare eccezioni da un piano sostanziale ad un piano processuale”. Secondo il Tribunale, tuttavia, “l'effetto ultimo in ogni caso però non cambiava, in quanto parte opponente era pacificamente morosa nel pagamento, di talché alla stessa è inibito sollevare eccezioni in questa sede circa il quantum ingiunto”.
Il Tribunale, quindi, passando al merito, riteneva infondata l'eccezione inerente l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria.
Al riguardo faceva presente che i rapporti dare avere tra le parti potevano essere ricostruiti sulla base degli estratti conto, prodotti dalla convenuta con la comparsa di risposta, correttamente inviati all'ingiunta con conseguente tacita approvazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., ferma restando la possibilità di formulare censure sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti e delle clausole concernenti le condizioni economiche applicate.
Fatte queste premesse, il Tribunale riteneva che fosse “agevole rilevare la fondatezza della pretesa monitoria azionata dall'istituto di credito per la minor somma di Euro 50.000,00”, in quanto, dalla documentazione agli atti, risultava un saldo iniziale al primo semestre 2014, pari ad Euro 44.319,05 a debito del correntista ed un saldo finale al secondo trimestre 2014, pari a zero per un giroconto del saldo debitore, alla data del 18 aprile 2014, di Euro
243.446,75.
Da ciò conseguiva che “la banca, con la produzione degli estratti conto, aveva fornito la prova della pretesa creditoria azionata e qui opposta, mentre, “diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, pertanto, la banca” aveva “provato il credito ingiunto con la produzione degli estratti conto, incombendo invece sull'opponente l'onere di provare la propria allegazione concernente l'asserito addebito di poste indebite”.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva, quindi, confermato.
Con riguardo alla domanda di ripetizione svolta, in via riconvenzionale, da il Tribunale chiariva, che, rispetto a tale domanda, Parte_1
l'opponente era attore sostanziale e, quindi, su di essa incombeva l'onere probatorio.
Ciò posto, il Tribunale riteneva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla fosse fondata. CP_1
Osservava, in particolare, che “l'eccezione di prescrizione deve intendersi validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene….. e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dall'attore”.
In sostanza, secondo il Tribunale, la banca non era onerata di indicare partitamente le singole rimesse solutorie coperte dalla prescrizione.
Il Tribunale riteneva, altresì, che la richiesta dell'opposta di dichiarare l'interruzione della prescrizione a partire dal primo atto interruttivo, individuato nel 31 dicembre 2014, soddisfacesse le condizioni minime di chiarezza del contraddittorio.
Il Tribunale riteneva che “l'onere di allegare e di provare l'esistenza di un fido di cassa, onde consentire l'accertamento dell'esistenza di rimesse aventi natura ripristinatoria della provvista, avrebbe dovuto essere assolto dall'opponente (nella sua veste di attrice in riconvenzionale per la domanda ripetitoria), in quanto la regola di cui all'art. 2697 c.c. “non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo”.
Il Tribunale riteneva che, “a fronte della rituale eccezione sollevata dalla banca, l'opponente non” avesse ”fornito idonea prova dell'esistenza di rimesse ripristinatorie”, non essendo stata provata “l'esistenza di un fido di cassa, atteso che l'opponente, da un lato, non ha né allegato né individuato un contratto di apertura di credito, e, dall'altro lato, non ha allegato nei termini delle preclusioni istruttorie l'esistenza di un c.d. “fido di fatto”, non potendo ex post recuperare a tal fine quanto osservato in argomento dal consulente tecnico d'ufficio”.
Secondo il Tribunale, inoltre, le considerazioni svolte non si ponevano in contraddizione con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., in quanto, in quella fase, era stata valutata “la previsione della commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto di conto corrente quale indice dell'esistenza di un fido di cassa che, tuttavia, era onere di parte opponente allegare ed individuare anche nella misura del fido, onde appurare l'esistenza di eventuali rimesse ripristinatorie”.
Il Tribunale concludeva, quindi, che erano da considerarsi prescritte tutte le competenze maturate sino al terzo trimestre 2004.
Il Tribunale riteneva, inoltre, fondata la doglianza dell'opponente circa la previsione, da parte della banca, di commissioni di massimo scoperto indebite.
Il Tribunale, illustrata la natura di tali commissioni, riteneva che, nel caso di specie, dette commissioni non fossero state pattuite in modo specifico, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Sul punto il Tribunale osservava che “deve essere affermata l'invalidità della c.m.s., così come pattuita nel contratto datato 25 gennaio 1999, il quale non ha previsto in modo sufficientemente determinato e specifico la c.m.s”, essendo stata, infatti
“prevista la periodicità trimestrale di calcolo della c.m.s. nella percentuale dello 0,625%” ma non “la misura del fido in presenza di un riferimento generico riferimento al picco di massimo scoperto.
Con riguardo alle doglianze relative all'asserita indebita applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale riteneva che, essendo maturata la prescrizione di tutte le competenze maturate sino al terzo trimestre 2004, alla nullità accertata per contrasto della clausola pattuita con la disposizione di cui all'art. 1283 fino al 30 giugno 2000, non conseguiva alcuna conseguenza pratica.
Alle stesse conclusioni doveva giungersi con riguardo al periodo successivo al 30 giugno 2000, per il quale il Tribunale negava che la relativa clausola fosse nulla.
Il Tribunale escludeva, altresì, che, nel caso di specie, vi fosse stata usura, dovendosi tenere in considerazione la metodologia di calcolo indicata dalla
Banca d'Italia.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda risarcitoria avanzata, in via riconvenzionale, da parte opponente, “difettando finanche l'allegazione di un principio di prova relativo al diverso impiego che sarebbe stato fatto delle somme oggetto di domanda ripetitoria”.
Il Tribunale rigettava, quindi, la domanda e condannava gli opponenti alle spese di giudizio.
e proponevano appello, Parte_1 Pt_1 Parte_2
affidandosi a tre motivi, articolati, al loro interno, in vari sub motivi.
Si costituiva l'appellata che, a sua volta, oltre a resistere all'appello, proponeva appello incidentale condizionato, sulla base di due motivi.
All'udienza del 30 maggio 2019, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 giugno 2022.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione, con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche.
Con ordinanza del 30 novembre 2022, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, conferendo incarico di CT avente il seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ed ove utile anche la relazione peritale depositata in primo grado, ridetermini il CT , anche alla luce di principi giurisprudenziali menzionati in parte motiva, saldo del conto corrente n. 102196/68 (già n.44614), poi passato in sofferenza, in relazione al quale è stato proposto il ricorso monitorio, partendo dal primo estratto conto ovvero se questo è successivo alla data di instaurazione del rapporto ed a debito del correntista, partendo dal saldo zero;
applicando le condizioni contrattuali validamente pattuite con le convenzioni dimesse in atti per quanto riguarda interessi ed oneri;
esclusi gli interessi anatocistici, anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, se non espressamente pattuiti per iscritto. Formuli ricostruzioni alternative applicando le cms nei termini previsti nelle convenzioni contrattuali, ovvero escludendo tale voce. Verifichi se vi è superamento del tasso soglia, da determinarsi con riguardo alle date in cui sono stati pattuiti i tassi ultralegali ovvero sia stato esercitato lo ius variandi, ove previsto ed attuato secondo le previsioni contrattuali elaborando due conteggi alternativi tenendo conto ovvero non tenendo conto delle CMS, e comunque secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte con la sentenza Su n 16303/2018. In ipotesi di saldo positivo, determini il credito a favore del correntista, escludendo le rimesse solutorie antecedenti il decennio antecedente l'8 ottobre 2015”
La Corte rinviava, quindi, la causa all'udienza del 15 marzo 2023 per il conferimento incarico.
A tale udienza, veniva conferito l'incarico e il CT depositava l'elaborato in data 13 dicembre 2023.
All'udienza del 19 gennaio 2024, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 settembre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte opponente, quanto al capo della sentenza relativo alla fideiussione, riteneva che, nel caso di specie non si fosse in presenza di un contratto autonomo di garanzia ma di una vera e propria fideiussione.
Parte appellante censurava, altresì, il capo della sentenza con il Tribunale aveva ritenuto che l'opposta avesse assolto il proprio onere probatorio. Sul punto rappresentava che questa conclusione si poneva in contrasto con le ordinanze assunte in fase istruttoria che avevano dato atto che spettasse alla banca provare quali fossero le rimesse solutorie.
Parte appellante sosteneva che la banca non avesse fornito prova
- del limite del fido concesso sul rapporto di conto;
- delle invocate rimesse solutorie;
- di come, contabilmente, l'azzeramento del conto n. 44614, in data 30.4.14, fosse da imputarsi ad un giroconto su un non provato conto corrente a sofferenza;
- della debenza di euro 50.000,00.
Secondo l'appellante, la CT aveva confermato le proprie doglianze dal momento che, nell'integrazione del 22.5.14, aveva dato atto che era stata escussa una garanzia per euro 90.169,34 in data 22.5.14 ma che si trattava “di data successiva e non compresa nelle registrazioni negli estratti conto depositati”.
L'appellante faceva presente che tale escussione era stata operata su un conto corrente in sofferenza di cui non vi era traccia agli atti, l'unica evidenza essendo il saldo zero a chiusura del conto n. 44614.
L'appellante rimarcava che il CT aveva dato atto che l'escussione della garanzia era avvenuta successivamente al giroconto di cui si è detto, con saldo finale del c/c n. 44614 pari a € 0,00 e che la stessa non era presente tra le operazioni registrate sul medesimo conto corrente n. 44614.
Parte appellante censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto provato il credito ingiunto con la produzione degli estratti conto e ciò in considerazione del fatto che, dagli stessi, non poteva desumersi nulla né quanto all'an né circa il quantum della pretesa creditoria azionata.
Secondo l'appellante, parte appellata avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione afferente al c.d. conto corrente a sofferenza, di cui però, agli atti, non vi era traccia.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato le proprie domande principale e riconvenzionale.
Censurava, innanzitutto, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto prescritta la pretesa creditoria azionata in ripetizione da
[...]
Parte_1
Sosteneva, in particolare, che il Tribunale, contrariamente a quanto statuito dalle stesse pronunce richiamate in sentenza, non avesse accertato quali fossero le rimesse ripristinatorie e quali fossero quelle solutorie, affermando che incombesse sull'opponente la relativa prova e che sul c.d. fido di fatto il
Tribunale non potesse recuperare ex post quanto affermato dal CT
“(peraltro sulla base di documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in atti dalle parti)”.
L'appellante riteneva, inoltre, che il contenuto della sentenza sul punto fosse in palese contraddizione con quello dell'ordinanza del 1.6.2016 che aveva ritenuto esistente “un documentato affidamento del conto” per poi in sentenza riversare sugli opponenti “l'onere di allegare e individuare anche nella misura del fido, onde appurare l'esistenza di eventuali rimesse ripristinatorie”.
Gli appellanti ribadivano, in ogni caso, di avere assolto all'onere incombente su di loro, in ordine al carattere solutorio dell'unica rimessa rilevante per le domande svolte, “con l'innegabile prova della chiusura – e con saldo pari a zero e non a debito – del conto oggetto di causa.
Sostenevano che la banca avrebbe dovuto provare il carattere solutorio di ulteriori rimesse e che tutti i versamenti operati nel corso del rapporto bancario dovevano essere ritenuti come ripristinatori, salva la prova da parte della banca della loro natura solutoria, in mancanza della quale il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Secondo l'appellante era, quindi, onere della banca allegare il contratto di finanziamento che indicava il limite dell'affidamento, elencare nel dettaglio le rimesse che superavano tale limite produrre gli e/c comprovanti detto supero, ciò che, peraltro, veniva confermato dalla CT.
Parte appellante censurava, quindi, il capo della sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione per le rimesse, ritenute solutorie, relative agli interessi anatocistici ed avvenute anteriormente al terzo trimestre 2004.
Sotto altro profilo, rappresentava che non era stata pattuita alcuna clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
Censurava, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che i criteri utilizzati nella perizia di parte, per accertare il superamento del tasso soglia, non fossero conformi a quelli contenuti nelle istruzioni della
Banca d'Italia, ritenendo che, al contrario, lo fossero.
Censurava, quindi, la sentenza impugnata per omessa pronuncia ed omessa motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'accertamento, effettuato, nell'elaborato tecnico d'ufficio, relativamente a tutte le altre voci di indebito (interessi ultra legali e spese, cms).
Rappresentava che il Tribunale avrebbe dovuto accertare e quantificare
“l'indebito corrisposto in modo da, quanto meno, porlo in compensazione con l'eventuale maggior dovuto, richiesto dalla convenuta”.
Censurava, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, e ciò in quanto parte appellante aveva provato la “sussistenza …di illecito e di inadempimento commesso dalla
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Rimarcava che il lucro cessante sarebbe consistito nell'indisponibilità, da parte della società, delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta e che il risarcimento avrebbe potuto essere liquidato anche in via equitativa.
Con il terzo motivo, censurava il capo della sentenza, relativo alle spese di lite alla luce dei precedenti motivi e asserendo che, al più, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Venendo adesso all'appello incidentale condizionato, con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato, quanto agli interessi anatocistici, che gli stessi erano legittimi quantomeno dal 1 gennaio 2006, in quanto pattuiti in conformità di quanto disposto nella delibera CICR del 9.2.2000, e dunque a condizione di reciprocità.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censurava il capo della sentenza che aveva ritenuto indeterminata la pattuizione delle cms di cui al contratto del 25.1.1999, in quanto in tale contratto risultava “chiaramente che la voce di spesa risulta concordata sia nella misura sia nelle modalità di applicazione, essendo stata suddivisa in due limiti di importo ai quali sono state applicate percentuali differenti”.
Fatte queste premesse, si è già visto che la Corte, dopo aver trattenuto una prima volta la causa in decisione, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di conferire incarico di CT, il cui quesito è già stato trascritto.
In detta ordinanza la Corte dava atto del fatto che, nel ricorso monitorio, aveva chiesto il pagamento del saldo Controparte_1
passivo del conto n 44614 che, a seguito del passaggio in sofferenza, era stato individuato come n. 102196/68, per il quale era stata prodotta la certificazione ex art 50 TUB emessa in relazione al conto 102196/68, che riportava dati emergenti da un estratto conto in cui, il 16 aprile 2014, era registrato un saldo passivo di € 243.446,75 che, all'esito di un successivo accredito di € 90.169,34, risultava quindi di € 153.277, 41; rappresentava, altresì, che, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa di
[...]
e del fideiussore non aveva mosso Parte_1 Parte_2
contestazioni in punto di individuazione del conto corrente a cui la domanda aveva fatto riferimento, lamentando invece che il saldo fosse il risultato di indebiti addebiti conseguenti ad invalide clausole contrattuali, riferibili evidentemente ai rapporti pacificamente in essere, coltivando le predette difese anche con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c.; secondo la Corte, quindi, le obiezioni sollevate, in relazione alla mancata indicazione degli estremi del rapporto su cui erano state trasferite le somme dopo il passaggio del conto in sofferenza, anche prescindendo dalla valutazione di tempestività delle medesime, apparivano in ogni caso contraddette dalle stesse difese svolte nell'atto di citazione in opposizione.
Dava conto, inoltre, che la ricostruzione del saldo, resa necessaria dalla contestazione del credito sollevata dal correntista e dal fideiussore, tenuto conto che il rapporto era sorto in data 25 gennaio 1999 e che non vi erano estratti conto anteriori al 30 settembre 2001, avrebbe dovuto avvenire partendo dal saldo zero.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo CP_1
grado e riproposta anche nel presente grado, riteneva che potesse operare esclusivamente con riguardo alla domanda di ripetizione proposta dal correntista, mentre la parte non poteva farla valere in relazione alla propria domanda diretta alla condanna degli opponenti, attuali appellanti.
Secondo la Corte, quindi, solamente nell'ipotesi in cui il saldo fosse risultato positivo, con diritto del correntista alla restituzione di un indebito, la determinazione del controcredito dell'appellante avrebbe dovuto essere effettuata applicando la prescrizione alle rimesse solutorie registrate in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo posto in essere dal cliente che veniva individuato nella notifica, in data 8 ottobre 2015, dell'atto di citazione in opposizione contenente la domanda riconvenzionale.
Chiariva, inoltre, richiamando pronunce della Corte di cassazione che “la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” per cui doveva ritenersi rituale l'eccezione sollevata dalla appellata.
Ricordava parimenti che la Cassazione, in punto di onere della prova della natura delle rimesse, aveva altresì affermato che: “a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”.
Richiamava, quanto all'anatocismo, la pronuncia della Suprema Corte che aveva affermato : “In conclusione, una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.( Cass. 9140/2020). La Corte riteneva, quindi, che l'anatocismo potesse ritenersi legittimamente applicato solo in presenza di una specifica clausola contrattuale che presentasse i requisiti di forma richiesti per i rapporti bancari.
La Corte riteneva, inoltre, che l'appellante incidentale non avesse addotto argomentazioni atte a superare i rilievi del Tribunale quanto all'invalidità delle CMS applicate. La Corte riteneva, peraltro, “in ogni caso opportuno , per potere assicurare al giudicante il maggior numero di elementi, che la ricostruzione del conto vada operata alternativamente tenendo conto delle CMS ed escludendole;
e che conseguentemente infine la verifica del superamento del tasso soglia, da determinarsi con riguardo alle date in cui sono stati pattuiti i tassi ultralegali ovvero sia stato esercitato lo ius variandi , ove previsto ed attuato secondo le previsioni contrattuali vada operata alternativamente tenendo conto ovvero non tenendo conto delle CMS, e comunque secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte con la sentenza Su n 16303/2018”.
A questo punto, è bene riepilogare, anche mediante trascrizione di alcuni stralci della CT, l'esito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico.
Il CT evidenziava, innanzitutto, che, per quanto riguardava gli affidamenti, non risultava essere stata prodotta idonea documentazione comprovante le aperture di credito concesse.
Con riguardo al conto corrente 44614, segnalava che, in data 18.4.2014, era stato estinto mediante giroconto del saldo a debito a tale data pari ad €
243.446,75 con la seguente dicitura “giroconto da/su conto dello stesso nominativo” e che l'estratto conto certificato ex articolo 50 el c/c n. Pt_4
102196,68 (ex. c/c n. 44614) evidenziava, alla data del 25.11.2014, un saldo a debito per la società correntista pari ad € 153.277,41. Tale ammontare era il risultato della seguente sottrazione: € 153.277,41 = € 243.446,75 – €
90.169,34, dove: - € 243.446,75: debito della correntista a seguito dell'estinzione del c/c n. 44614 in data 18.04.2014; - € 90.169,34: credito della correntista per escussione garanzia in data 22.05.2014 (data successiva alla chiusura del rapporto di c/c n. 44614”.
In relazione al conto corrente di corrispondenza n. 44614, segnalava, quanto alle CMS, che era stata specificata la percentuale ma non l'importo sul quale determinarla (ad es. il massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi); il CT, quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, segnalava che, ancorché non prevista, era stata applicata una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Con riguardo al conto corrente bancario 100784, segnalava, quanto alle
CMS, che erano state indicate nelle condizioni economiche (sezione conto corrente e nel Documento di sintesi). In tale documento risultava l'indicazione dell'aliquota massima, l'aliquota aggiuntiva su sconfinamento se autorizzato, e il limite massimo somma commissioni applicate); con riguardo alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, segnalava che era stata indicata la periodicità trimestrale sia per quelli attivi che per quelli passivi. Inoltre, alla data del 10.2.2014, il saldo del conto era pari a 0.
Rappresentava che gli interessi maturati e liquidati trimestralmente sul conto anticipi S.b.f. n. 100784 per il periodo 1.06.2006 - 31.03.2007 furono direttamente addebitati sul c/c di corrispondenza n. 44614. Le spese maturate e liquidate trimestralmente sul conto anticipi S.b.f. n. 100784 sino al
10.02.2014 (pertanto non solo per i periodi di utilizzo del conto, ma anche per il periodo successivo), furono direttamente addebitate sul c/c di corrispondenza n. 4461.
Relativamente allo sviluppo delle condizioni economiche, il CT segnalava, quanto al conto di corrispondenza 44614, che complessivamente erano state addebitate/accreditate le seguenti competenze: interessi attivi netti pari a €
48,09, interessi passivi pari a € 235.219,85, commissioni di massimo scoperto pari a € 28.410,85 e spese addebitate trimestralmente, pari ad €
18.348,70, per un totale di competenze addebitate pari a euro 281.931,31.
Con riguardo al conto anticipi SBF 100784, risultavano essere state addebitate competenze pari complessivamente a euro 2.133,61, di cui euro
727,78 per interessi debitori, euro 806,80 per cms ed euro 599.03 per spese addebitate trimestralmente.
Complessivamente, quindi, sul conto di corrispondenza 44614 erano state addebitate competenze per euro 284.081,21.
Con riguardo al quesito relativo alla sussistenza dell'usura, il CT escludeva che vi fosse stato un superamento del tasso soglia originaria o sopravvenuta.
In relazione al calcolo delle competenze secondo i criteri indicati nel quesito, il CT rappresentava preliminarmente che agli atti risultava prodotta copia raccomandata a.r. del 16.12.2014, “con la quale la banca aveva ribadito alla correntista (ed al soggetto garante) la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dei rapporti intrattenuti, il recesso dell'apertura di credito, la chiusura del c/c n. 102196 (ex. c/c n. 44614) e l'immediato pagamento del saldo a debito del c/c n. 102196 (ex c/c n. 44614) pari ad € 153.277,41”.
Dall'analisi della documentazione disponibile, emergeva che il rapporto di c/c n. 44614 risultava essere di fatto affidato, posto che: - “dall'analisi dei conti scalari trimestrali prodotti risulta, per il calcolo della c.m.s. l'utilizzo di due distinte aliquote con l'indicazione delle relative basi di calcolo;
per il calcolo degli interessi debitori, a parità di decorrenza della data,
l'applicazione di due distinti tassi di interesse;
“spese di gestione/istruttoria fido” addebitate in ogni trimestre a partire dal trimestre 1°/2002 (primo conto scalare disponibile) al trimestre 2°/2009 compreso e per il periodo successivo sino alla fine del rapporto risulta sempre addebitata la
“commissione sull'accordato”. Dall'analisi dei documenti di sintesi prodotti agli atti per “l'apertura di credito c/c n. 44614”, (disponibili per alcuni anni a partire dal 31.12.2004) recanti le condizioni economiche da applicarsi alle stesse, risultava: ▪ l'indicazione di linee di affidamento così denominate:
“fidi finanziari garantiti”, “fidi commerciali”, “fido 101 – utilizzato in c/c”
(documento di sintesi per l'apertura di credito in c/c datato 31.12.2004); ▪
l'indicazione di un “fido 101 – utilizzato in c/c” (documenti di sintesi per
l'apertura di credito in c/c 44614 datati 31.12.2006, 31.12.2009, 31.12.2010,
31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013)”.
Il rapporto di conto corrente era, quindi da considerarsi “di fatto” affidato per tutto il periodo oggetto di accertamento anche se agli atti non risultava depositata idonea documentazione comprovante la pattuizione delle aperture di credito concesse sul rapporto di c/c n. 44614, indicante l'ammontare degli affidamenti concessi e le relative durate (a scadenza e/o a revoca) nel corso del periodo oggetto di accertamento.
In relazione al tasso di interesse debitore, rappresentava che, con il contratto di apertura del c/c n. 44614, sottoscritto in data 25.01.1999, venne pattuito esclusivamente il “tasso debitore per scoperto di conto e/o sconfinamento”.
Tenuto conto che, come già chiarito, il rapporto di c/c n. 44614 risultava di fatto affidato per l'intero periodo oggetto di accertamento, “non ritenendo determinato il tasso di interesse da utilizzarsi entro il limite del fido, il ricalcolo degli interessi passivi” era “da effettuarsi come segue: - per il tasso di interesse da applicarsi entro il limite del fido: utilizzo dei rendimenti nominali minimi dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
per il tasso di interesse da applicarsi oltre il limite del fido: utilizzo dei tassi convenzionali applicati dalla banca pari ai tassi di fatto utilizzati dalla banca nel corso del rapporto”.
Tuttavia, considerato che non era stata prodotta idonea documentazione indicante il limite degli affidamenti concessi dalla alla correntista con CP_1
le relative durate, entrambi elementi da considerare per il calcolo puntuale degli interessi passivi nel corso del periodo oggetto di accertamento, il CT procedeva ad effettuare i calcoli formulando le seguenti ipotesi alternative: ipotesi A: “utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale (non risultando determinato il tasso entro fido ed in mancanza della puntuale indicazione del limite e delle durate degli affidamenti concessi)”; ipotesi B: “utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca (in mancanza di allegazione agli atti di idonea documentazione in ordine alla concessione degli affidamenti)”.
Con riguardo alla periodicità della capitalizzazione degli interessi, il CT, relativamente al conto 44614 riteneva che, non essendo comprovata agli atti l'esistenza di una pattuizione di uniformità trimestrale di applicazione degli interessi, il calcolo delle competenze fosse da effettuarsi senza considerare alcuna capitalizzazione di interessi per tutto il periodo oggetto di accertamento. In ogni caso, il quesito peritale disponeva di escludere gli interessi anatocistici, anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, se non espressamente pattuiti per iscritto.
Con riguardo al conto anticipi SBF. 100784 tale pattuizione era stata sottoscritta in data 1.06.2006 e pertanto successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. Come già visto il contratto prevedeva pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e la clausola era stata sottoscritta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.
Per questi motivi
il CT nel ricalcolo del rapporto di c/c n. 44614 non ha proceduto ad elidere gli interessi passivi del c/anticipi S.b.f. n. 100784 trimestralmente addebitati sul rapporto di c/c n. 44614. In altri termini il ricalcolo del saldo di c/c n. 44614 ha tenuto conto degli interessi passivi del c/anticipi S.b.f. n. 10074 trimestralmente addebitati sul c/c n. 44614.
Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto il CT ribadiva che nel contratto di apertura del c/c n. 44614 del 25.01.1999 venne pattuita la percentuale della commissione trimestrale di massimo scoperto (0,625%) ma non l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..),
Riteneva pertanto che la c.m.s. non fosse stata pattuita con sufficiente determinatezza.
Inoltre, posto che non risultava prodotto alcun contratto indicante limiti e durate di concessione di affidamenti, non era stato possibile verificare se l'importo sul quale era stata calcolata la c.m.s. (in particolare sugli utilizzi avvenuti presumibilmente entro i limiti degli affidamenti) corrispondesse o meno all'affidamento accordato.
Con riguardo al conto anticipi SBF risultava la seguente pattuizione:
“Commissione massimo scoperto: aliquota 0,8450% (Aliquota agg.va
1,4050% su sconfinamento se autorizzato – limite massimo somma commissioni applicate 2,250%)”. Il CT non riteneva che la c.m.s. fosse stata pattuita con sufficiente determinatezza, posto che non era stato espressamente indicato l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..). Dalla verifica della documentazione disponibile agli atti risultava che la banca avesse applicato un'unica aliquota sul saldo massimo debitore trimestrale (0,845%).
Il CT, quindi, per rispondere al quesito che, quanto alle CMS, prevedeva due calcoli alternativi escludendo le c.m.s. (Ipotesi 1), ovvero applicando tale voce nei termini contrattualmente previsti (Ipotesi 2) e considerato che sul rapporto di c/c n. 44614 erano state direttamente addebitate le c.m.s. liquidate sul rapporto di c/anticipi S.b.f. (sopra meglio descritte), procedeva ad effettuare calcoli alternativi delle competenze come segue:
“
1. Ipotesi 1: le c.m.s. addebitate sono da considerarsi non dovute, motivo per il quale si è proceduto ad escludere le c.m.s. addebitate sul rapporto di
c/c n. 44614 e, ovviamente, a non effettuare alcun ricalcolo delle stesse”. Il
CT precisava che in tale ipotesi di calcolo (per il ricalcolo del saldo di c/c n. 44614), si erano considerate non dovute (e pertanto elise dal c/c n. 44614) anche le c.m.s. del c/anticipi S.b.f. direttamente addebitate sul c/c n. 44614;
2. Ipotesi 2: “le c.m.s. addebitate sono da considerarsi dovute, motivo per il quale si è proceduto (per il ricalcolo del saldo del c/c n. 44614) al ricalcolo delle stesse per i trimestri dal 1°/2002 al 2°/2009 compresi, applicando sul saldo debitore massimo trimestrale un'unica aliquota (come da previsione contrattuale) come segue: a) aliquota di fatto utilizzata dalla banca nei trimestri 2°/2003, 1°- 2°/2004, 2°- 4°/2005, 1°/2008 e 2°/2009; b) aliquota di fatto utilizzata dalla banca sugli utilizzi avvenuti “presumibilmente” entro
i limiti degli affidamenti di fatto concessi per apertura di credito in tutti i trimestri ad eccezione dei trimestri di cui al punto a)”. Il CT precisava che, in tale ipotesi di ricalcolo del saldo di c/c n. 44614, si erano considerate dovute come di fatto calcolate dalla banca (e pertanto non elise dal c/c n.
44614) le c.m.s. del c/anticipi S.b.f. direttamente addebitate sul c/c n. 44614.
Con riguardo alle spese, il CT rappresentava che le spese addebitate dalla banca alla società correntista sul c/c n. 44614 con le liquidazioni trimestrali furono: spese unitarie per operazione, rimborso forfettario, spese per comunicazioni e/c periodici e e/c di sportello, spese amministrative conto affidamenti e/o scoperti (dal 30/06/2012 denominate spese di liquidazione ed amministrazione conto), spese di gestione e istruttoria fido, spese di revisione fido, spese di revisione pratica, corrispettivo sull'accordato. Il CT rappresentava, inoltre, che, nel corso del rapporto (non con le liquidazioni trimestrali) risultavano essere state addebitate per il trimestre 2°/2009 spese di gestione istruttoria fido per € 16,29; non risultava alcuna specifica pattuizione contrattuale sottoscritta dalla correntista per le spese da applicarsi al rapporto di c/c n. 44614, motivo per cui si ritenevano non dovute. Il CT faceva presente che le spese liquidate dalla banca sul c/anticipi S.b.f. n. 100784 e direttamente addebitate alla società correntista sul c/c n. 44614 con le liquidazioni trimestrali, furono spese unitarie per operazione, rimborso forfettario, e spese liquidazione/affidamenti e/o scoperti e posto che nel contratto del c/anticipi S.b.f. n. 100784 tali spese furono pattuite, le stesse si ritenevano dovute.
Con riguardo alle valute, il CT rappresentava che, non risultando pattuite le date valuta per il rapporto di c/c n. 44614, nell'effettuare i calcoli del saldo del rapporto medesimo, si erano ordinate le operazioni secondo la data di effettuazione delle stesse risultante dall'estratto conto e non secondo la data di valuta indicata dalla banca. Con riguardo al c/anticipi S.b.f. n. 100784, risultava la pattuizione contrattuale delle valute e quindi non si era proceduto ad alcuna rettifica degli addebiti di competenze trimestrali sul c/c n. 44614, riferibili al c/anticipi S.b.f. per effetto delle valute.
Con riguardo alla determinazione del saldo iniziale, il CT rappresentava che il contratto di apertura del rapporto di c/c n 44614 portava la data del
25.01.1999 e che l'estratto conto più risalente prodotto agli atti era quello al
30.10.2001 che evidenziava un saldo iniziale riportato al 30.09.2001 pari ad
€ 16.307,71 a debito per il correntista.
In ossequio a quanto indicato nel quesito, procedeva, quindi, ad azzerare il saldo iniziale riportato al 30.09.2001, pari ad € 16.307,71, a debito per la società correntista.
Con riguardo ai riflessi della prescrizione eccepita dalla il CT CP_1
rappresentava di aver proceduto preliminarmente al ricalcolo del saldo di c/c n. 44614 secondo i criteri indicati nel quesito nelle diverse ipotesi di calcolo alternative e di aver proceduto, quindi, alla verifica in ordine alla prescrizione esclusivamente nelle ipotesi in cui il saldo ricalcolato del conto corrente n.
44614 (ovviamente ante il “giroconto da/su conto dello stesso nominativo”) fosse risultato positivo. Rappresentava che in tale circostanza aveva proceduto a verificare se sul c/c n. 44614 fossero state effettuate rimesse che potessero essere considerate solutorie secondo il criterio indicato nella sentenza Cassazione SS.UU. n. 24418/2010 (cioè quelle effettuate dal correntista su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato in caso di relativo utilizzo in eccedenza rispetto al fido accordato), dato che, in caso di versamenti entro fido, i versamenti hanno funzione ripristinatoria, venendo a costituire il necessario presupposto per il mantenimento in essere del rapporto di apertura di credito.
Tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione era stato individuato nella data dell'8.10.2015, occorreva, quindi, accertare se anteriormente all'8.10.2005 vi fossero stati o meno versamenti che potessero essere considerati solutori (ossia versamenti effettuati su un conto affidato il cui saldo passivo avesse superato i limiti dell'affidamento concesso dalla banca, o effettuati su un conto non affidato) e, in caso affermativo, considerare gli stessi quali pagamenti di interessi precedentemente addebitati per cui ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.
Il CT, quindi, tenuto conto dei principi in tema di onere della prova indicati dal quesito in ordine alla natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse rappresentava che dall'analisi della documentazione disponibile emergeva che il rapporto di c/c n. 44614 risultava essere di fatto affidato per l'intero periodo oggetto di accertamento e che tuttavia non era stata prodotta alcuna idonea documentazione comprovante le aperture di credito concesse (in particolare limiti di importo e relative durate). Non essendo stata prodotta agli atti idonea documentazione comprovante la pattuizione di un'apertura di credito idonea a qualificare la rimessa come ripristinatoria (in assenza di prova circa ammontare e durata del fido accordato) il CT aveva considerato solutorie le rimesse effettuate nel periodo anteriore la data dell'8.10.2005 considerando le stesse quali pagamenti di competenze precedentemente addebitate, ritenute non dovute, per le quali era, quindi, prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.
In sintesi il CT aveva considerato prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze addebitate, relative ai trimestri dal 1°/2002 al 3°/2005 compresi.
Il CT, quindi, per rispondere al quesito che chiedeva che, in ipotesi di saldo positivo, il credito a favore del correntista venisse determinato escludendo le rimesse solutorie precedenti il decennio antecedente l'8 ottobre 2015, faceva presente innanzitutto che il saldo ricalcolato del c/c n. 44614 era risultato positivo nelle ipotesi di calcolo formulate n. 1 e n.
2. Pertanto, solo per tali ipotesi, il calcolo delle competenze nel periodo non prescritto era stato effettuato, considerando il saldo progressivo del c/c ricalcolato, ossia depurato di tutte le competenze illegittimamente addebitate anche nel periodo prescritto, posto che il fatto che fossero stati addebitati illegittimamente importi in periodi prescritti non poteva in alcun modo considerarsi “sanato” dall'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento delle competenze.
Su queste basi, il CT formulava quattro ipotesi di calcolo.
Ed infatti, per ognuna delle due ipotesi già formulate (ipotesi 1: non si ritengono dovute le cms;
ipotesi 2: si ritengono dovute) formulava due ulteriori ipotesi di calcolo “con riferimento al ricalcolo degli interessi passivi, posta la mancata produzione agli atti di idonea documentazione comprovante, nel corso del periodo oggetto di accertamento, la pattuizione delle aperture di credito concesse (con la relativa pattuizione di limiti / durate degli affidamenti), come segue: A. Ipotesi A calcolo degli interessi debitori mediante utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale1 B. Ipotesi B: calcolo degli interessi debitori mediante utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca”.
Su queste basi il CT ha formulato “le seguenti quattro ipotesi alternative per il calcolo del saldo del c/c n. 44614, ossia:
Ipotesi 1.A.: c.m.s. da ritenersi non dovute / calcolo interessi passivi mediante utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
2) Ipotesi 2.A.: c.m.s. da ritenersi dovute e pertanto ricalcolo delle stesse / calcolo interessi passivi mediante utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
3) Ipotesi 1.B.: c.m.s. da ritenersi non dovute / calcolo interessi passivi mediante utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca;
4) Ipotesi 2.B.: c.m.s. da ritenersi dovute e pertanto ricalcolo delle stesse / calcolo interessi passivi mediante utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca”.
Il CT, in relazione alla parte di quesito che richiedeva di tener conto della prescrizione solo nelle ipotesi in cui fosse risultato un saldo positivo a favore del correntista, rappresentava che il saldo era risultato positivo solo nelle ipotesi 1.A e 2.A.
Con riguardo all'ipotesi 1.A. indicava la metodologia di calcolo seguita:
“imputazione di tutte le operazioni di accredito e di addebito avvenute sul conto corrente n. 44614 ordinate secondo la data operazione come risultante dall'estratto conto;
b) eliminazione dalle movimentazioni di conto corrente degli addebiti effettuati dalla banca per il rapporto di c/c n. 44614 per interessi, c.m.s. e spese da considerarsi non dovute;
c) eliminazione dalle movimentazioni di conto corrente delle c.m.s. addebitate sul c/c n. 44614 riferibili al rapporto di c/anticipi S.b.f. n. 100784; d) ricalcolo degli interessi debitori, mediante utilizzo dei tassi BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
e) ricalcolo degli interessi creditori, mediante utilizzo dei tassi convenzionali di fatto utilizzati dalla banca al netto della ritenuta fiscale vigente ratione temporis;
f) nessuna capitalizzazione degli interessi del c/c n. 44614 per l'intero periodo oggetto di accertamento;
g) azzeramento del saldo iniziale riportato del c/c n. 44614 pari ad € 16.307,71 a debito per il correntista;
h) calcolo della somma dovuta al correntista per effetto del ricalcolo per i periodi per i quali non risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze”.
Sulla base dei criteri indicati sul c/c n. 44614, risultavano competenze ricalcolate, pari a euro 12.762,54.
Il CT precisava, quindi, che la somma complessiva dovuta al correntista per effetto del calcolo delle competenze secondo i criteri descritti sarebbe stata “pari alla differenza tra le competenze addebitate dalla banca e quelle ricalcolate, ovviamente con riguardo solo ai periodi per i quali non è stata accertata la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito”. Dai calcoli eseguiti dal CT risultava, quindi, una somma complessiva dovuta al correntista per effetto del ricalcolo, pari ad € 239.943,84.
Il CT ricordava che, “in data 18.04.2014 il c/c n. 44614 venne estinto mediante giroconto del saldo a debito a tale data pari ad € 243.446,75 con la seguente descrizione “Giroconto da/su conto dello stesso nominativo”, conseguentemente il saldo finale ricalcolato ante giroconto” ammontava “ad
€ 3.502,91 a debito della correntista”
Il CT teneva poi conto della garanzia escussa, pari a 90.169,34 euro in data
22.5.2014 (data successiva alla chiusura del rapporto di c/c n. 44614 del
18.4.2014).
Nell'ipotesi 1.A., il saldo c/c n. 102196 ricalcolato a credito del correntista, era, quindi, pari a euro 86.666,43.
Si riporta la tabella conclusiva che dà conto degli esiti della CT:
Venendo adesso all'esame dei motivi di appello, i primi due, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
La censura della qualificazione giuridica della garanzia prestata da
[...]
, come contratto autonomo di garanzia anziché come Parte_2
fideiussione, è inammissibile, in quanto ondata, in quanto il Tribunale ha non ritenuto sussistente un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, bensì di fideiussione solve et repete.
Con riguardo alla censura relativa alla mancata prova del credito da parte della vale quanto già osservato con l'ordinanza di rimessione della CP_1
causa in istruttoria. Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa di e del fideiussore non aveva Parte_1 Parte_2
mosso contestazioni in punto di individuazione del conto corrente cui la domanda aveva fatto riferimento, lamentando invece che il saldo fosse il risultato di addebiti indebiti conseguenti ad clausole contrattuali invalide, riferibili evidentemente ai rapporti pacificamente in essere, coltivando le predette difese anche con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c.. Le obiezioni sollevate in relazione alla mancata indicazione degli estremi del rapporto su cui erano state trasferite le somme dopo il passaggio del conto in sofferenza, sono quindi contraddette dalle stesse difese svolte nell'atto di citazione in opposizione. In ogni caso l'esame compiuto dal CT ha confermato che il saldo negativo del conto 44614, per il quale la ha prodotto gli estratti CP_1
conto, è stato girato a sofferenza su quello a numero 102196/68, onde l'infondatezza della censura.
Con riguardo alla censura relativa alla questione dell'onere probatorio circa la natura delle rimesse effettuate ed a quella per cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto prescritta la domanda di restituzione di Parte_1
va, innanzitutto, ricordato “la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” ( ex plurimis Cass. 21225/2022; Cass.
SU 15985/2019). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è, quindi, rituale.
In secondo luogo, va osservato che a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”( Cass.31927/2019; Cass. 2660/2019).
Ora nel caso di specie, il CT ha accertato che il rapporto di c/c n. 44614 risultava essere di fatto affidato per l'intero periodo oggetto di accertamento e che tuttavia non era stata prodotta alcuna idonea documentazione comprovante le aperture di credito concesse (in particolare limiti di importo e relative durate). Non essendo stata prodotta agli atti documentazione comprovante la pattuizione di un'apertura di credito idonea a qualificare la rimessa come ripristinatoria (in assenza di prova circa ammontare e durata del fido accordato), correttamente il CT ha considerato solutorie le rimesse effettuate nel periodo anteriore la data dell'8.10.2005. Si deve, infatti ritenere che si sia trattato di pagamenti di competenze precedentemente addebitate, ritenute non dovute, e quindi, in relazione a queste, con i limiti indicati dal
CT e condivisi dalla Corte, l'azione di ripetizione è prescritta.
La censura è, quindi, infondata.
Come correttamente rilevato dal CT, peraltro, il ricalcolo è stato effettuato considerando il saldo progressivo del c/c ricalcolato, ossia depurato di tutte le competenze illegittimamente addebitate anche nel periodo prescritto, posto che il fatto che fossero stati addebitati illegittimamente importi in periodi prescritti non poteva in alcun modo considerarsi “sanato” dall'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento delle competenze.
Ed infatti, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 (Rv. 667221 - 01).
Con riguardo alla censura, contenuta nel secondo motivo secondo cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi relativamente alle contestazioni di addebito di interessi ultralegali e spese, la doglianza è fondata limitatamente a quanto accertato a pagina dal CT a pagina 52 dell'elaborato, secondo cui non risultava alcuna specifica pattuizione contrattuale sottoscritta dal correntista per le spese da applicarsi al rapporto di c/c 44614. Tali spese sono quindi state addebitate indebitamente ed il CT ne ha tenuto conto ai fini del ricalcolo effettuato.
La censura relativa al capo della sentenza che aveva ritenuto che i criteri utilizzati nella perizia di parte, per accertare il superamento del tasso soglia, non erano conformi a quelli contenuti nelle istruzioni della Banca d'Italia, è infondata, in quanto la CT disposta nel presente giudizio, analogamente a quanto emerso dalla CT disposta in primo grado ha accertato, con motivazioni condivisibili, che non vi è stato alcun superamento del tasso soglia. Va a questo riguardo osservato che il CT, rispondendo alle osservazioni del CTP di parte appellante ha correttamente rappresentato che al fine di verificare l'usurarietà del tasso S.b.f, ha ritenuto non possibile
“procedere al calcolo del teg posto che non vi è alcuna indicazione del limite di affidamento (nel caso di specie il concesso per tale Parte_5 genere di operazione)”.
Con riguardo alla doglianza relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno, si tratta di doglianza inammissibile. E' inammissibile, in quanto parte appellante non ha specificamente censurato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha accertato che gli opponenti non avevano allegato “un principio di prova relativo al diverso impiego che sarebbe stato fatto delle somme oggetto di domanda ripetitoria”, allegazione che, invero, sarebbe stata necessaria attesa la non configurabilità di danni presunti.
Prima di esaminare il terzo motivo di impugnazione è necessario, in ordine logico, esaminare l'appello incidentale condizionato e trarre, quindi, le conclusioni, in ordine al ricalcolo del conto corrente oggetto di causa, alla luce delle risultanze della CT che si sono illustrate.
Ebbene il primo motivo è fondato relativamente gli interessi anatocistici relativi al conto sbf 100784, avendo il CT accertato che, in data 1.06.2006, era stata sottoscritta la relativa pattuizione e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. Il contratto prevedeva pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e la clausola era stata sottoscritta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.
Sono invece certamente non dovuti gli interessi anatocistici applicati per il periodo anteriore sul conto 44614, in quanto non pattuiti. Va infatti ricordato che “una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.( Cass. 9140/2020).
Con riguardo al secondo motivo, relativo alle cms, va preliminarmente osservato che la validità della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria, avendo quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, peraltro, << In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord. n. 5359/2024).
Ora, nel nostro caso il CT ha accertato che nel contratto di apertura del c/c n. 44614 del 25.01.1999 venne pattuita la percentuale della commissione trimestrale di massimo scoperto (0,625%) ma non l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..). La Corte condivide, quindi, la valutazione del CT secondo cui si tratta di clausola non determinata.
Lo stesso deve ritenersi con riguardo al conto anticipi SBF per il quale risultava la seguente pattuizione: “Commissione massimo scoperto: aliquota
0,8450% (Aliquota agg.va 1,4050% su sconfinamento se autorizzato – limite massimo somma commissioni applicate 2,250%)”. Ed infatti, come correttamente rilevato dal CT, non è stato espressamente indicato l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..).
Alla luce di quanto fino ad ora esposto, quindi, l'ipotesi di ricalcolo corretta
è quella indicata dal consulente come 1A, avendo il CT provveduto a eliminare, tra le operazioni avvenute sul conto 44614 gli addebiti effettuati dalla banca per il rapporto di c/c n. 44614 per interessi, c.m.s. e spese da considerarsi non dovute, nonché all'eliminazione dalle movimentazioni di conto corrente delle c.m.s. addebitate sul c/c n. 44614 riferibili al rapporto di c/anticipi S.b.f. n. 100784; ed avendo il CT proceduto al ricalcolo degli interessi debitori, mediante utilizzo dei tassi BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale e al ricalcolo degli interessi creditori, mediante utilizzo dei tassi convenzionali di fatto utilizzati dalla banca al netto della ritenuta fiscale vigente ratione temporis;
escludendo la capitalizzazione degli interessi del c/c n. 44614 per l'intero periodo oggetto di accertamento;
g) azzeramento del saldo iniziale riportato del c/c n. 44614 pari ad € 16.307,71 a debito per il correntista;
avendo proceduto al calcolo della somma dovuta al correntista per effetto del ricalcolo per i periodi per
i quali non risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze, tenuto conto di quanto previsto in sede di ordinanza del .
Come già osservato, dai calcoli eseguiti dal CT, per effetto del ricalcolo, risultava una somma dovuta al correntista, pari ad € 239.943,84.
In data 18.04.2014 il c/c n. 44614 venne, peraltro, estinto mediante giroconto del saldo a debito a tale data pari ad € 243.446,75 con la seguente descrizione
“Giroconto da/su conto dello stesso nominativo”. Conseguentemente, come accertato dal CT, il saldo finale ricalcolato ante giroconto” ammontava “ad
€ 3.502,91 a debito della correntista.
Il CT ha, peraltro e correttamente, tenuto conto della garanzia escussa, pari a 90.169,34 euro in data 22.5.2014 (data successiva alla chiusura del rapporto di c/c n. 44614 del 18.4.2014).
Su queste basi, quindi, il saldo c/c n. 102196, ricalcolato a credito del correntista, era pari a euro 86.666,43 (90.169,34 – 3.502,91).
Su queste basi va, innanzitutto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
3893/15 ing. – 7629/15 R.G. emesso in data 28 luglio 2015.
Va, quindi, dichiarata la nullità delle clausole relative alle CMS riferibili al conto 44614 ed a quello S.B.F. n. 78458, nonché il carattere indebito delle spese riferibili al conto 44614 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di spese non pattuite come indicato a pagina 32 della consulenza tecnica e sopra indicate.
Conseguentemente, tenuto conto del carattere indebito, di tali spese e interessi come analiticamente sopra indicato, e tenuto conto del ricalcolo effettuato dal CT come sopra riportato, la banca appellata, va condannata a restituire agli appellanti euro 86.666,43, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, invocata da parte appellante, trattandosi di debito di valuta.
Venendo adesso al terzo motivo di impugnazione, lo stesso è fondato nei limiti che seguono.
Va a questo riguardo, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Cass. Sez.
3. Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 ).
Come si è visto la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata.
La Corte, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ritiene, pertanto che le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, determinate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per tutte le fasi processuali, vadano compensate nella misura della metà, con condanna di parte appellata alla rifusione della restante metà al difensore di parte appellante che, chiedendo la distrazione a suo favore, si è dichiarato antistatario.
Con riguardo alle spese di CT, attesi gli esiti delle CT che, in entrambi i gradi, hanno escluso la sussistenza dell'ipotesi di usura, le stesse vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, fermo restando la loro responsabilità solidale nei rapporti con i CCTTUU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'appello; revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3893/15 ing. – 7629/15 R.G. del
Tribunale di Bergamo, emesso in data 28 luglio 2015 . in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, dichiara la nullità delle commissioni di massimo scoperto, delle clausole di capitalizzazione trimestrali degli interessi, delle spese come sopra indicate e riferibili al c/c 44614, nonché quella delle commissioni di massimo scoperto riferibili al conto sbf 784/58; condanna, per l'effetto, parte appellata a restituire all'appellante
[...]
euro 86.666,43, oltre interessi di cui all'art. 1284 Parte_1
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Rigetta le ulteriori domande formulate da parte appellante;
Accoglie l'appello incidentale condizionato limitatamente al primo motivo e con esclusivo riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al conto Sbf 78458.
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte appellata a rifondere al difensore di parte appallante, dichiaratosi antistatario, la residua metà per entrambi i gradi di giudizio e quindi quanto al primo grado euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva, euro 2.700.00 per la fase istruttoria, euro 2025,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado euro 1.488,50 per la fase di studio, euro 955,50, euro
1081,00 la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro
2.551,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CT per entrambi i gradi di giudizio solidalmente a carico delle parti nei rapporti con il CT e, nei rapporti interni, nella misura del
50% ciascuna.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 248/19
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/09/2024
d a
e , Parte_1 Parte_2
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. PORZIO STEFANO Bancari (deposito APPELLANTE bancario, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di con il patrocinio Controparte_1 credito bancario) dell'avv. VERDI MARCO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1616/2018, pubblicata il 14.7.2018.
CONCLUSIONI
Dell'appellante.
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1616/2018, pubbl. il 14.07.2018, n.
10772/2015 R.G., rep. n. 3812/2018 del 14.07.2018, così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE: revocarsi, annullarsi e comunque rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 3893/15 ing. – 7629/15 R.G. emesso in data 28 luglio 2015 in modalità telematica dal Tribunale di Bergamo ed assolversi, di conseguenza, gli opponenti in persona Parte_1
del proprio legale rappresentante sig. , nonché il Parte_2
medesimo signor personalmente, da ogni Parte_2
domanda nei loro confronti svolta, per i motivi tutti di cui in atti tra i quali, anche, l'assenza di prova dell'intero credito vantato dalla convenuta opposta, stante la mancata produzione in giudizio dei documenti bancari attestanti l'esistenza del rapporto bancario da cui, secondo quanto riferito da
[...]
si dovrebbe evincere l'entità della vantata e Controparte_1
qui contestata pretesa creditoria avversaria;
SEMPRE IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni tutte esposte, delle condizioni della garanzia fidejussoria prestata dal signor e mandare assolto il medesimo da qualsivoglia Parte_2
domanda formulata da nei suoi Controparte_1
confronti; ANCORA IN VIA PRINCIPALE E, PER QUANTO OCCORRA,
IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o comunque l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni tutte esposte, delle condizioni del conto corrente n. 44614, nonché del conto anticipi S.B.F. (salvo buon fine) n. 78458, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi, competenze, spese ed oneri, anche in misura superiore al tasso soglia di usura vigente, applicate nel corso dell'intero rapporto: a) dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle suddette clausole e, conseguentemente condannare alla ripetizione delle stesse in favore Controparte_1
della nella misura complessiva di € Parte_1
386.722,95= ovvero in quelle diverse, maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in quanto dovuti, sino all'effettivo saldo;
b) accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta opposta oggi appellata, per l'effetto condannare al risarcimento dei danni tutti patiti Controparte_1
dalla n relazione alla violazione degli Parte_1 artt. 1337, 1338 e 1366 c.c. da determinarsi anche in via equitativa, mandando assolti gli opponenti da qualsivoglia richiesta formulata nei loro confronti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannare, per tutti i motivi esposti, la convenuta oggi appellata al risarcimento del danno, ex artt.
1218 e ss. s.s. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex artt. 2043 e ss c.c., ovvero all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore di Parte_1
in misura complessiva di € 386.722,95= ovvero in quella maggiore o
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minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare la sussistenza, anche solo parziale, del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, compensare in tutto o in parte la somma in ipotesi dovuta a di cui al detto decreto ingiuntivo, Controparte_1
con quanto dovuto dal predetto Istituto di credito a
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per le ragioni di cui in atti, mandando assolti gli Parte_1
opponenti da qualsivoglia ulteriore richiesta;
IN OGNI CASO: spese, compensi, accessori e oneri come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Dell'appellato
come in atti rappresentata e difesa, Controparte_1
richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, domande, conclusioni formulate nel giudizio a quo, rifiutato il contraddittorio su eventuali eccezioni e/o domande nuove, precisa come segue le proprie CONCLUSIONI piaccia alla Corte di Appello
Ill.ma, contrariis reiectis: In via principale - rigettare l'appello promosso da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1616/2018 del Tribunale di Bergamo, e tutte le domande con lo stesso formulate, stante l'inammissibilità e comunque infondatezza dei motivi di appello ex adverso formulati, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando conseguentemente la sentenza impugnata e per tale via il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, in via di appello incidentale condizionato - per la denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello avversario diretto a censurare l'erroneità della sentenza impugnata in punto di anatocismo, in parziale riforma della stessa, accertare e dichiarare la legittimità della capitalizzazione applicata al rapporto impugnato, 44614, in ogni caso a partire dal 1.1.2006, perché espressamente pattuita, a condizione di reciprocità, in conformità a quanto disposto dalla delibera C.I.C.R.
9.02.2000, in forza del contratto prodotto sub doc. 8 nel giudizio quo, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte dei motivi di appello avversari diretti a contestare la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto indimostrata la ricorrenza di ragioni idonee a decurtare il saldo azionato, in parziale riforma della stessa, accertare e dichiarare la validità della clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto di cui al contratto del 25.1.1999 (doc. 2 del fascicolo di primo grado in atti), per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, in entrambe le predette ipotesi, accertata per l'effetto l'insussistenza in ogni caso di ragioni legittimanti la decurtazione dell'importo di cui è stato ingiunto in concreto il pagamento, respingere l'avversa opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 50.000,00, oltre agli interessi legali dal Pt_3
25.11.2014, ovvero anche al pagamento della somma minore risultante di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e secondo grado. In via istruttoria, si insiste nella richiesta di integrazione peritale per le ragioni di cui alle note scritte depositata in data 5.1.2024 e con riferimento all'oggetto ivi indicato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 6 luglio 2015, Controparte_1 chiedeva l'emissione dell'ingiunzione di pagamento a carico di
[...]
quale debitore principale, e di , quale Parte_1 Parte_2
fideiussore, in relazione alla somma di euro 50.000,00. A tal fine allegava la certificazione ex art. 50 TUB, relativa al saldo debitore del conto corrente
44614, divenuto, a seguito del passaggio a sofferenza, il n. 102196/68, da cui risultava un saldo passivo pari a euro 153.277,41, con valuta del 24.11.2014. In data 28 luglio 2015, il Tribunale di Bergamo emetteva il decreto ingiuntivo richiesto.
Avverso tale decreto, e , Parte_1 Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione, eccependo il difetto di prova scritta della documentazione prodotta da parte avversa e la difformità della copia della fideiussione prodotta da controparte rispetto agli originali, essendo priva dell'autenticazione di un pubblico ufficiale circa la sua conformità all'originale.
Parte opponente esponeva, inoltre, che oltre al conto Parte_1
corrente 44614, era titolare di conto anticipi S.b.f. (salvo buon fine) avente n. 78458 e che una società incaricata li aveva esaminati accertando che a) la banca, nel corso del rapporto, aveva operato la chiusura trimestrale dei rapporti addebitando somme, a titolo di interessi, che non trovavano riscontro contrattuale;
b) in occasione della chiusura trimestrale, aveva periodicamente capitalizzato cms non dovute ed aveva altresì applicato interessi anatocistici;
c) aveva applicato interessi passivi usurari da cui era risultato un pagamento indebito, ammontante complessivamente a euro
386.722,95 di cui chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione.
Si costituiva l'opposta che eccepiva l'infondatezza della domanda per genericità, non avendo, l'opponente, prodotto il contratto di conto corrente e il contratto del conto anticipi che erano nella sua disponibilità.
Eccepiva, inoltre, la decadenza dal diritto di impugnare le risultanze dei conti correnti, in quanto non contestate tempestivamente, nonché la prescrizione
“di ogni, pur denegato, diritto restitutorio ex adverso maturato in epoca antecedente al decennio dalla data del primo atto interruttivo e, cioè, anteriormente al 31.12.2014”, ancorando la decorrenza del termine prescrizionale “all'esecuzione di ogni singolo versamento”. In subordine eccepiva “la natura solutoria di tutte le rimesse registrate sui conti correnti, in assenza di affidamento concesso, con conseguente prescrizione estintiva correlata ad ogni pretesa avversaria nei predetti termini.”.
La produceva, quindi, copia degli estratti conto dal 31.12.2001 al CP_1
30.4.2014 e del conto anticipi n. 100784 dal 30.6.2006 al 28.2.2014. L'opposta contestava, altresì, la perizia di parte.
Rappresentava che, in ogni caso, il saldo debitore del conto corrente n. 44614 era stato quantificato, nell'estratto conto ex art. 50 TUB, in euro 153.277,41 mentre, con il decreto ingiuntivo, era stata ingiunta la minor somma di euro
50.000,00, sicché, quand'anche le contestazioni avverse fossero state accolte, sarebbe stata dovuta la differenza tra l'importo indicato nell'estratto conto certificato e l'importo ingiunto.
Il Tribunale, alla prima udienza, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta sul presupposto che
“il conto corrente per cui è causa” era “stato aperto in data 25 gennaio 1999,
e quindi in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 che all'art. 120 TUB” aveva “introdotto il c.d. anatocismo bancario con deroga all'art. 1283 c.c.”, onde la “la parziale fondatezza dell'opposizione promossa”.
Il Tribunale concedeva, quindi, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito della successiva udienza, “rilevato che la banca convenuta opposta era attrice sostanziale, di talché grava sulla medesima fornire la prova della correttezza del saldo debitore ingiunto;
rilevato che nel contratto di conto corrente datato 25 gennaio 1999 era stata pattuita la commissione trimestrale di massimo scoperto al tasso del 0,625 % ed il tasso per lo scoperto di conto e/o sconfinamento al 13,50%, di talché doveva presumersi che il contratto risultasse ab origine affidato;
rilevato che, stante il documentato affidamento del conto, gravava sulla convenuta l'onere di provare il limite sino alla concorrenza del quale era stato pattuito
l'affidamento, così da poter individuare le rimesse solutorie ai fini prescrittivi in caso di passivo oltre fido;
rilevato che l'omessa produzione dei contratti di affidamento rendeva - allo stato delle produzioni documentali effettuate dalle parti – infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, conferiva incarico di CT, volto ad accertare le violazioni dedotta da parte opponente.
Il CT faceva presente che il conto corrente ordinario 44614 era stato, di fatto, affidato “in quanto la modalità di utilizzo del conto lo dimostra univocamente (i.e. sussistenza, nell'orizzonte temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione nello scalare di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, ecc…)”.
Il CT riteneva, quindi, prescritte tutte le competenze maturate sino al terzo trimestre 2004.
In relazione alle rimesse effettuate su detto conto ma riferite, però, a quello
784 sbf, non riteneva sussistente alcuna prescrizione in quanto il conto era stato aperto nel 2006.
Il CT non riteneva sussistente alcuna ipotesi usuraria.
Con riguardo all'accertamento delle condizioni contrattuali, il CT, quanto al conto corrente 44614, accertava che, nel corso del rapporto, erano state aperte varie linee d credito per le quali, peraltro, non vi era alcuna pattuizione scritta. Pur risultando l'applicazione di diversi tassi di interesse per le differenti linee di credito, non risultava alcun contratto di apertura di credito.
Il CT formulava, quindi, tre ipotesi di calcolo del riconteggio
Il CT, scriveva, al riguardo, che: “Le prime due ipotesi si basano sulla considerazione che la documentazione agli atti di causa sia verosimilmente carente, poiché mancano sia i contratti relativi alle aperture di credito e sia la pattuizione nel contratto di apertura del conto di alcune condizioni economiche applicabili, quali quelle relative alle valute e alle spese di tenuta conto. Per conseguenza, per le prime due ipotesi si è proceduto al riordino delle operazioni del conto in base alla data contabile, all'eliminazione di tutte le competenze addebitate a titolo di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto non coperte da rimesse solutorie ormai prescritte ed al ricalcolo degli interessi utilizzando il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente) e massimo del BOT per le operazioni passive della banca (annotazioni a credito per il cliente), scelti rispettivamente utilizzando il c.d. “criterio fisso” (prima ipotesi) ovvero il tasso minimo e massimo dei BOT emessi nell'anno precedente la conclusione giuridica del rapporto, oppure utilizzando il c.d. “criterio mobile” (seconda ipotesi) ossia scegliendo il tasso minimo e massimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura trimestrale delle singole liquidazioni delle competenze.
La terza ipotesi, invece, si fonda sulla considerazione che la potesse CP_1
variare le condizioni economiche applicabili al conto corrente usufruendo del c.d. “jus variandi”, previsto nel documento denominato “NORME CHE
REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ED I SERVIZI
CONNESSI”.
Il CT dava, quindi, conto del fatto che, sulla scorta di tale previsione contrattuale, aveva sviluppato la terza ipotesi di ricalcolo, riordinando le operazioni in base alla data valuta, eliminando tutte le competenze addebitate a titolo di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto non coperte da rimesse solutorie ormai prescritte e ricalcolando gli interessi utilizzando, in presenza di saldo negativo, il minore tra il tasso debitore indicato negli e/c scalari e quello indicato nei documenti di sintesi e, in caso di saldo positivo, il tasso creditore indicato nei documenti di sintesi.
Con riguardo al conto anticipi sbf 784 il CT riteneva di “non dover effettuare alcun ricalcolo poiché: I. il contratto di apertura del conto prevede le condizioni economiche applicabili allo stesso in termini di valute, tassi, spese e c.m.s.; II. dal confronto tra i tassi effettivamente applicati dalla banca
e quelli indicati nel contratto originario e nei successivi documenti di sintesi agli atti è emerso che la banca non ha mai applicato tassi superiori a quelli pattuiti o indicati nei citati documenti”.
Il CT dava, inoltre, atto che “in tutti e tre i casi il risultato finale, e quindi la differenza a favore della correntista, è stata determinata senza considerare l'ultima operazione di giroconto di importo pari ad €
243.446,75, alla data del 18/04/2014 di chiusura del rapporto, con segno
“avere” per la banca (“giroconto da/su conto dello stesso nominativo”)
La prima ipotesi portava, quindi, un saldo negativo di euro 14.322,98, la seconda di euro 9.979,83 e la terza di euro 70.110,27.
Con successiva richiesta di integrazione, il Tribunale “tenuto conto di quanto precisato dall'avv. GELMINI a verbale secondo cui il saldo debitore ammonterebbe in realtà ad Euro 153.277,41, essendo stata escussa una garanzia per complessivi Euro 90.169,34 in data 22 maggio 2014”, invitava il CT a confermare tale allegazione e a rielaborare le ipotesi di ricalcolo, senza considerare la prescrizione.
Il consulente dava, quindi, atto di aver già considerato la circostanza dedotta dal legale e, tenuto conto della garanzia escussa, proponeva i seguenti ricalcoli che tenevano conto della garanzia escussa e delle relative ricadute sia considerando che non considerando la prescrizione.
Considerando la prescrizione i ricalcoli, nelle tre ipotesi già considerate, erano i seguenti: nella prima ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
75.836,36; nella seconda ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
80.189,51; nella terza ipotesi, risultava, invece, un saldo negativo di euro 77.685,66.
Non considerando la prescrizione, i ricalcoli erano i seguenti: nella prima ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
110.765,88; nella seconda ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
114.459,96; nella terza ipotesi, risultava una differenza a favore del correntista di euro
42744,33.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda.
Il Tribunale, quanto alla fideiussione, considerata valida in quanto accettata dal fideiussore con doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., la qualificava come clausola solve et repete, in quanto parte opponente non era
“stata privata della facoltà di sollevare eccezioni in modo assoluto, sicché ricorreva un'ipotesi di fideiussione solve et repete, con conseguente trasferimento dell'inibitoria a sollevare eccezioni da un piano sostanziale ad un piano processuale”. Secondo il Tribunale, tuttavia, “l'effetto ultimo in ogni caso però non cambiava, in quanto parte opponente era pacificamente morosa nel pagamento, di talché alla stessa è inibito sollevare eccezioni in questa sede circa il quantum ingiunto”.
Il Tribunale, quindi, passando al merito, riteneva infondata l'eccezione inerente l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria.
Al riguardo faceva presente che i rapporti dare avere tra le parti potevano essere ricostruiti sulla base degli estratti conto, prodotti dalla convenuta con la comparsa di risposta, correttamente inviati all'ingiunta con conseguente tacita approvazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., ferma restando la possibilità di formulare censure sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti e delle clausole concernenti le condizioni economiche applicate.
Fatte queste premesse, il Tribunale riteneva che fosse “agevole rilevare la fondatezza della pretesa monitoria azionata dall'istituto di credito per la minor somma di Euro 50.000,00”, in quanto, dalla documentazione agli atti, risultava un saldo iniziale al primo semestre 2014, pari ad Euro 44.319,05 a debito del correntista ed un saldo finale al secondo trimestre 2014, pari a zero per un giroconto del saldo debitore, alla data del 18 aprile 2014, di Euro
243.446,75.
Da ciò conseguiva che “la banca, con la produzione degli estratti conto, aveva fornito la prova della pretesa creditoria azionata e qui opposta, mentre, “diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, pertanto, la banca” aveva “provato il credito ingiunto con la produzione degli estratti conto, incombendo invece sull'opponente l'onere di provare la propria allegazione concernente l'asserito addebito di poste indebite”.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva, quindi, confermato.
Con riguardo alla domanda di ripetizione svolta, in via riconvenzionale, da il Tribunale chiariva, che, rispetto a tale domanda, Parte_1
l'opponente era attore sostanziale e, quindi, su di essa incombeva l'onere probatorio.
Ciò posto, il Tribunale riteneva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla fosse fondata. CP_1
Osservava, in particolare, che “l'eccezione di prescrizione deve intendersi validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene….. e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dall'attore”.
In sostanza, secondo il Tribunale, la banca non era onerata di indicare partitamente le singole rimesse solutorie coperte dalla prescrizione.
Il Tribunale riteneva, altresì, che la richiesta dell'opposta di dichiarare l'interruzione della prescrizione a partire dal primo atto interruttivo, individuato nel 31 dicembre 2014, soddisfacesse le condizioni minime di chiarezza del contraddittorio.
Il Tribunale riteneva che “l'onere di allegare e di provare l'esistenza di un fido di cassa, onde consentire l'accertamento dell'esistenza di rimesse aventi natura ripristinatoria della provvista, avrebbe dovuto essere assolto dall'opponente (nella sua veste di attrice in riconvenzionale per la domanda ripetitoria), in quanto la regola di cui all'art. 2697 c.c. “non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo”.
Il Tribunale riteneva che, “a fronte della rituale eccezione sollevata dalla banca, l'opponente non” avesse ”fornito idonea prova dell'esistenza di rimesse ripristinatorie”, non essendo stata provata “l'esistenza di un fido di cassa, atteso che l'opponente, da un lato, non ha né allegato né individuato un contratto di apertura di credito, e, dall'altro lato, non ha allegato nei termini delle preclusioni istruttorie l'esistenza di un c.d. “fido di fatto”, non potendo ex post recuperare a tal fine quanto osservato in argomento dal consulente tecnico d'ufficio”.
Secondo il Tribunale, inoltre, le considerazioni svolte non si ponevano in contraddizione con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., in quanto, in quella fase, era stata valutata “la previsione della commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto di conto corrente quale indice dell'esistenza di un fido di cassa che, tuttavia, era onere di parte opponente allegare ed individuare anche nella misura del fido, onde appurare l'esistenza di eventuali rimesse ripristinatorie”.
Il Tribunale concludeva, quindi, che erano da considerarsi prescritte tutte le competenze maturate sino al terzo trimestre 2004.
Il Tribunale riteneva, inoltre, fondata la doglianza dell'opponente circa la previsione, da parte della banca, di commissioni di massimo scoperto indebite.
Il Tribunale, illustrata la natura di tali commissioni, riteneva che, nel caso di specie, dette commissioni non fossero state pattuite in modo specifico, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Sul punto il Tribunale osservava che “deve essere affermata l'invalidità della c.m.s., così come pattuita nel contratto datato 25 gennaio 1999, il quale non ha previsto in modo sufficientemente determinato e specifico la c.m.s”, essendo stata, infatti
“prevista la periodicità trimestrale di calcolo della c.m.s. nella percentuale dello 0,625%” ma non “la misura del fido in presenza di un riferimento generico riferimento al picco di massimo scoperto.
Con riguardo alle doglianze relative all'asserita indebita applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale riteneva che, essendo maturata la prescrizione di tutte le competenze maturate sino al terzo trimestre 2004, alla nullità accertata per contrasto della clausola pattuita con la disposizione di cui all'art. 1283 fino al 30 giugno 2000, non conseguiva alcuna conseguenza pratica.
Alle stesse conclusioni doveva giungersi con riguardo al periodo successivo al 30 giugno 2000, per il quale il Tribunale negava che la relativa clausola fosse nulla.
Il Tribunale escludeva, altresì, che, nel caso di specie, vi fosse stata usura, dovendosi tenere in considerazione la metodologia di calcolo indicata dalla
Banca d'Italia.
Il Tribunale rigettava, infine, la domanda risarcitoria avanzata, in via riconvenzionale, da parte opponente, “difettando finanche l'allegazione di un principio di prova relativo al diverso impiego che sarebbe stato fatto delle somme oggetto di domanda ripetitoria”.
Il Tribunale rigettava, quindi, la domanda e condannava gli opponenti alle spese di giudizio.
e proponevano appello, Parte_1 Pt_1 Parte_2
affidandosi a tre motivi, articolati, al loro interno, in vari sub motivi.
Si costituiva l'appellata che, a sua volta, oltre a resistere all'appello, proponeva appello incidentale condizionato, sulla base di due motivi.
All'udienza del 30 maggio 2019, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15 giugno 2022.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione, con concessione dei termini per le comparse conclusionali e le repliche.
Con ordinanza del 30 novembre 2022, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, conferendo incarico di CT avente il seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ed ove utile anche la relazione peritale depositata in primo grado, ridetermini il CT , anche alla luce di principi giurisprudenziali menzionati in parte motiva, saldo del conto corrente n. 102196/68 (già n.44614), poi passato in sofferenza, in relazione al quale è stato proposto il ricorso monitorio, partendo dal primo estratto conto ovvero se questo è successivo alla data di instaurazione del rapporto ed a debito del correntista, partendo dal saldo zero;
applicando le condizioni contrattuali validamente pattuite con le convenzioni dimesse in atti per quanto riguarda interessi ed oneri;
esclusi gli interessi anatocistici, anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, se non espressamente pattuiti per iscritto. Formuli ricostruzioni alternative applicando le cms nei termini previsti nelle convenzioni contrattuali, ovvero escludendo tale voce. Verifichi se vi è superamento del tasso soglia, da determinarsi con riguardo alle date in cui sono stati pattuiti i tassi ultralegali ovvero sia stato esercitato lo ius variandi, ove previsto ed attuato secondo le previsioni contrattuali elaborando due conteggi alternativi tenendo conto ovvero non tenendo conto delle CMS, e comunque secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte con la sentenza Su n 16303/2018. In ipotesi di saldo positivo, determini il credito a favore del correntista, escludendo le rimesse solutorie antecedenti il decennio antecedente l'8 ottobre 2015”
La Corte rinviava, quindi, la causa all'udienza del 15 marzo 2023 per il conferimento incarico.
A tale udienza, veniva conferito l'incarico e il CT depositava l'elaborato in data 13 dicembre 2023.
All'udienza del 19 gennaio 2024, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 settembre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte opponente, quanto al capo della sentenza relativo alla fideiussione, riteneva che, nel caso di specie non si fosse in presenza di un contratto autonomo di garanzia ma di una vera e propria fideiussione.
Parte appellante censurava, altresì, il capo della sentenza con il Tribunale aveva ritenuto che l'opposta avesse assolto il proprio onere probatorio. Sul punto rappresentava che questa conclusione si poneva in contrasto con le ordinanze assunte in fase istruttoria che avevano dato atto che spettasse alla banca provare quali fossero le rimesse solutorie.
Parte appellante sosteneva che la banca non avesse fornito prova
- del limite del fido concesso sul rapporto di conto;
- delle invocate rimesse solutorie;
- di come, contabilmente, l'azzeramento del conto n. 44614, in data 30.4.14, fosse da imputarsi ad un giroconto su un non provato conto corrente a sofferenza;
- della debenza di euro 50.000,00.
Secondo l'appellante, la CT aveva confermato le proprie doglianze dal momento che, nell'integrazione del 22.5.14, aveva dato atto che era stata escussa una garanzia per euro 90.169,34 in data 22.5.14 ma che si trattava “di data successiva e non compresa nelle registrazioni negli estratti conto depositati”.
L'appellante faceva presente che tale escussione era stata operata su un conto corrente in sofferenza di cui non vi era traccia agli atti, l'unica evidenza essendo il saldo zero a chiusura del conto n. 44614.
L'appellante rimarcava che il CT aveva dato atto che l'escussione della garanzia era avvenuta successivamente al giroconto di cui si è detto, con saldo finale del c/c n. 44614 pari a € 0,00 e che la stessa non era presente tra le operazioni registrate sul medesimo conto corrente n. 44614.
Parte appellante censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto provato il credito ingiunto con la produzione degli estratti conto e ciò in considerazione del fatto che, dagli stessi, non poteva desumersi nulla né quanto all'an né circa il quantum della pretesa creditoria azionata.
Secondo l'appellante, parte appellata avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione afferente al c.d. conto corrente a sofferenza, di cui però, agli atti, non vi era traccia.
Con il secondo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato le proprie domande principale e riconvenzionale.
Censurava, innanzitutto, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto prescritta la pretesa creditoria azionata in ripetizione da
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Parte_1
Sosteneva, in particolare, che il Tribunale, contrariamente a quanto statuito dalle stesse pronunce richiamate in sentenza, non avesse accertato quali fossero le rimesse ripristinatorie e quali fossero quelle solutorie, affermando che incombesse sull'opponente la relativa prova e che sul c.d. fido di fatto il
Tribunale non potesse recuperare ex post quanto affermato dal CT
“(peraltro sulla base di documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in atti dalle parti)”.
L'appellante riteneva, inoltre, che il contenuto della sentenza sul punto fosse in palese contraddizione con quello dell'ordinanza del 1.6.2016 che aveva ritenuto esistente “un documentato affidamento del conto” per poi in sentenza riversare sugli opponenti “l'onere di allegare e individuare anche nella misura del fido, onde appurare l'esistenza di eventuali rimesse ripristinatorie”.
Gli appellanti ribadivano, in ogni caso, di avere assolto all'onere incombente su di loro, in ordine al carattere solutorio dell'unica rimessa rilevante per le domande svolte, “con l'innegabile prova della chiusura – e con saldo pari a zero e non a debito – del conto oggetto di causa.
Sostenevano che la banca avrebbe dovuto provare il carattere solutorio di ulteriori rimesse e che tutti i versamenti operati nel corso del rapporto bancario dovevano essere ritenuti come ripristinatori, salva la prova da parte della banca della loro natura solutoria, in mancanza della quale il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di chiusura del rapporto.
Secondo l'appellante era, quindi, onere della banca allegare il contratto di finanziamento che indicava il limite dell'affidamento, elencare nel dettaglio le rimesse che superavano tale limite produrre gli e/c comprovanti detto supero, ciò che, peraltro, veniva confermato dalla CT.
Parte appellante censurava, quindi, il capo della sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione per le rimesse, ritenute solutorie, relative agli interessi anatocistici ed avvenute anteriormente al terzo trimestre 2004.
Sotto altro profilo, rappresentava che non era stata pattuita alcuna clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
Censurava, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che i criteri utilizzati nella perizia di parte, per accertare il superamento del tasso soglia, non fossero conformi a quelli contenuti nelle istruzioni della
Banca d'Italia, ritenendo che, al contrario, lo fossero.
Censurava, quindi, la sentenza impugnata per omessa pronuncia ed omessa motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'accertamento, effettuato, nell'elaborato tecnico d'ufficio, relativamente a tutte le altre voci di indebito (interessi ultra legali e spese, cms).
Rappresentava che il Tribunale avrebbe dovuto accertare e quantificare
“l'indebito corrisposto in modo da, quanto meno, porlo in compensazione con l'eventuale maggior dovuto, richiesto dalla convenuta”.
Censurava, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, e ciò in quanto parte appellante aveva provato la “sussistenza …di illecito e di inadempimento commesso dalla
. CP_1
Rimarcava che il lucro cessante sarebbe consistito nell'indisponibilità, da parte della società, delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta e che il risarcimento avrebbe potuto essere liquidato anche in via equitativa.
Con il terzo motivo, censurava il capo della sentenza, relativo alle spese di lite alla luce dei precedenti motivi e asserendo che, al più, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Venendo adesso all'appello incidentale condizionato, con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva considerato, quanto agli interessi anatocistici, che gli stessi erano legittimi quantomeno dal 1 gennaio 2006, in quanto pattuiti in conformità di quanto disposto nella delibera CICR del 9.2.2000, e dunque a condizione di reciprocità.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censurava il capo della sentenza che aveva ritenuto indeterminata la pattuizione delle cms di cui al contratto del 25.1.1999, in quanto in tale contratto risultava “chiaramente che la voce di spesa risulta concordata sia nella misura sia nelle modalità di applicazione, essendo stata suddivisa in due limiti di importo ai quali sono state applicate percentuali differenti”.
Fatte queste premesse, si è già visto che la Corte, dopo aver trattenuto una prima volta la causa in decisione, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di conferire incarico di CT, il cui quesito è già stato trascritto.
In detta ordinanza la Corte dava atto del fatto che, nel ricorso monitorio, aveva chiesto il pagamento del saldo Controparte_1
passivo del conto n 44614 che, a seguito del passaggio in sofferenza, era stato individuato come n. 102196/68, per il quale era stata prodotta la certificazione ex art 50 TUB emessa in relazione al conto 102196/68, che riportava dati emergenti da un estratto conto in cui, il 16 aprile 2014, era registrato un saldo passivo di € 243.446,75 che, all'esito di un successivo accredito di € 90.169,34, risultava quindi di € 153.277, 41; rappresentava, altresì, che, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa di
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e del fideiussore non aveva mosso Parte_1 Parte_2
contestazioni in punto di individuazione del conto corrente a cui la domanda aveva fatto riferimento, lamentando invece che il saldo fosse il risultato di indebiti addebiti conseguenti ad invalide clausole contrattuali, riferibili evidentemente ai rapporti pacificamente in essere, coltivando le predette difese anche con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c.; secondo la Corte, quindi, le obiezioni sollevate, in relazione alla mancata indicazione degli estremi del rapporto su cui erano state trasferite le somme dopo il passaggio del conto in sofferenza, anche prescindendo dalla valutazione di tempestività delle medesime, apparivano in ogni caso contraddette dalle stesse difese svolte nell'atto di citazione in opposizione.
Dava conto, inoltre, che la ricostruzione del saldo, resa necessaria dalla contestazione del credito sollevata dal correntista e dal fideiussore, tenuto conto che il rapporto era sorto in data 25 gennaio 1999 e che non vi erano estratti conto anteriori al 30 settembre 2001, avrebbe dovuto avvenire partendo dal saldo zero.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo CP_1
grado e riproposta anche nel presente grado, riteneva che potesse operare esclusivamente con riguardo alla domanda di ripetizione proposta dal correntista, mentre la parte non poteva farla valere in relazione alla propria domanda diretta alla condanna degli opponenti, attuali appellanti.
Secondo la Corte, quindi, solamente nell'ipotesi in cui il saldo fosse risultato positivo, con diritto del correntista alla restituzione di un indebito, la determinazione del controcredito dell'appellante avrebbe dovuto essere effettuata applicando la prescrizione alle rimesse solutorie registrate in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo posto in essere dal cliente che veniva individuato nella notifica, in data 8 ottobre 2015, dell'atto di citazione in opposizione contenente la domanda riconvenzionale.
Chiariva, inoltre, richiamando pronunce della Corte di cassazione che “la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” per cui doveva ritenersi rituale l'eccezione sollevata dalla appellata.
Ricordava parimenti che la Cassazione, in punto di onere della prova della natura delle rimesse, aveva altresì affermato che: “a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”.
Richiamava, quanto all'anatocismo, la pronuncia della Suprema Corte che aveva affermato : “In conclusione, una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già
l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.( Cass. 9140/2020). La Corte riteneva, quindi, che l'anatocismo potesse ritenersi legittimamente applicato solo in presenza di una specifica clausola contrattuale che presentasse i requisiti di forma richiesti per i rapporti bancari.
La Corte riteneva, inoltre, che l'appellante incidentale non avesse addotto argomentazioni atte a superare i rilievi del Tribunale quanto all'invalidità delle CMS applicate. La Corte riteneva, peraltro, “in ogni caso opportuno , per potere assicurare al giudicante il maggior numero di elementi, che la ricostruzione del conto vada operata alternativamente tenendo conto delle CMS ed escludendole;
e che conseguentemente infine la verifica del superamento del tasso soglia, da determinarsi con riguardo alle date in cui sono stati pattuiti i tassi ultralegali ovvero sia stato esercitato lo ius variandi , ove previsto ed attuato secondo le previsioni contrattuali vada operata alternativamente tenendo conto ovvero non tenendo conto delle CMS, e comunque secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte con la sentenza Su n 16303/2018”.
A questo punto, è bene riepilogare, anche mediante trascrizione di alcuni stralci della CT, l'esito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico.
Il CT evidenziava, innanzitutto, che, per quanto riguardava gli affidamenti, non risultava essere stata prodotta idonea documentazione comprovante le aperture di credito concesse.
Con riguardo al conto corrente 44614, segnalava che, in data 18.4.2014, era stato estinto mediante giroconto del saldo a debito a tale data pari ad €
243.446,75 con la seguente dicitura “giroconto da/su conto dello stesso nominativo” e che l'estratto conto certificato ex articolo 50 el c/c n. Pt_4
102196,68 (ex. c/c n. 44614) evidenziava, alla data del 25.11.2014, un saldo a debito per la società correntista pari ad € 153.277,41. Tale ammontare era il risultato della seguente sottrazione: € 153.277,41 = € 243.446,75 – €
90.169,34, dove: - € 243.446,75: debito della correntista a seguito dell'estinzione del c/c n. 44614 in data 18.04.2014; - € 90.169,34: credito della correntista per escussione garanzia in data 22.05.2014 (data successiva alla chiusura del rapporto di c/c n. 44614”.
In relazione al conto corrente di corrispondenza n. 44614, segnalava, quanto alle CMS, che era stata specificata la percentuale ma non l'importo sul quale determinarla (ad es. il massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi); il CT, quanto alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, segnalava che, ancorché non prevista, era stata applicata una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Con riguardo al conto corrente bancario 100784, segnalava, quanto alle
CMS, che erano state indicate nelle condizioni economiche (sezione conto corrente e nel Documento di sintesi). In tale documento risultava l'indicazione dell'aliquota massima, l'aliquota aggiuntiva su sconfinamento se autorizzato, e il limite massimo somma commissioni applicate); con riguardo alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, segnalava che era stata indicata la periodicità trimestrale sia per quelli attivi che per quelli passivi. Inoltre, alla data del 10.2.2014, il saldo del conto era pari a 0.
Rappresentava che gli interessi maturati e liquidati trimestralmente sul conto anticipi S.b.f. n. 100784 per il periodo 1.06.2006 - 31.03.2007 furono direttamente addebitati sul c/c di corrispondenza n. 44614. Le spese maturate e liquidate trimestralmente sul conto anticipi S.b.f. n. 100784 sino al
10.02.2014 (pertanto non solo per i periodi di utilizzo del conto, ma anche per il periodo successivo), furono direttamente addebitate sul c/c di corrispondenza n. 4461.
Relativamente allo sviluppo delle condizioni economiche, il CT segnalava, quanto al conto di corrispondenza 44614, che complessivamente erano state addebitate/accreditate le seguenti competenze: interessi attivi netti pari a €
48,09, interessi passivi pari a € 235.219,85, commissioni di massimo scoperto pari a € 28.410,85 e spese addebitate trimestralmente, pari ad €
18.348,70, per un totale di competenze addebitate pari a euro 281.931,31.
Con riguardo al conto anticipi SBF 100784, risultavano essere state addebitate competenze pari complessivamente a euro 2.133,61, di cui euro
727,78 per interessi debitori, euro 806,80 per cms ed euro 599.03 per spese addebitate trimestralmente.
Complessivamente, quindi, sul conto di corrispondenza 44614 erano state addebitate competenze per euro 284.081,21.
Con riguardo al quesito relativo alla sussistenza dell'usura, il CT escludeva che vi fosse stato un superamento del tasso soglia originaria o sopravvenuta.
In relazione al calcolo delle competenze secondo i criteri indicati nel quesito, il CT rappresentava preliminarmente che agli atti risultava prodotta copia raccomandata a.r. del 16.12.2014, “con la quale la banca aveva ribadito alla correntista (ed al soggetto garante) la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dei rapporti intrattenuti, il recesso dell'apertura di credito, la chiusura del c/c n. 102196 (ex. c/c n. 44614) e l'immediato pagamento del saldo a debito del c/c n. 102196 (ex c/c n. 44614) pari ad € 153.277,41”.
Dall'analisi della documentazione disponibile, emergeva che il rapporto di c/c n. 44614 risultava essere di fatto affidato, posto che: - “dall'analisi dei conti scalari trimestrali prodotti risulta, per il calcolo della c.m.s. l'utilizzo di due distinte aliquote con l'indicazione delle relative basi di calcolo;
per il calcolo degli interessi debitori, a parità di decorrenza della data,
l'applicazione di due distinti tassi di interesse;
“spese di gestione/istruttoria fido” addebitate in ogni trimestre a partire dal trimestre 1°/2002 (primo conto scalare disponibile) al trimestre 2°/2009 compreso e per il periodo successivo sino alla fine del rapporto risulta sempre addebitata la
“commissione sull'accordato”. Dall'analisi dei documenti di sintesi prodotti agli atti per “l'apertura di credito c/c n. 44614”, (disponibili per alcuni anni a partire dal 31.12.2004) recanti le condizioni economiche da applicarsi alle stesse, risultava: ▪ l'indicazione di linee di affidamento così denominate:
“fidi finanziari garantiti”, “fidi commerciali”, “fido 101 – utilizzato in c/c”
(documento di sintesi per l'apertura di credito in c/c datato 31.12.2004); ▪
l'indicazione di un “fido 101 – utilizzato in c/c” (documenti di sintesi per
l'apertura di credito in c/c 44614 datati 31.12.2006, 31.12.2009, 31.12.2010,
31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013)”.
Il rapporto di conto corrente era, quindi da considerarsi “di fatto” affidato per tutto il periodo oggetto di accertamento anche se agli atti non risultava depositata idonea documentazione comprovante la pattuizione delle aperture di credito concesse sul rapporto di c/c n. 44614, indicante l'ammontare degli affidamenti concessi e le relative durate (a scadenza e/o a revoca) nel corso del periodo oggetto di accertamento.
In relazione al tasso di interesse debitore, rappresentava che, con il contratto di apertura del c/c n. 44614, sottoscritto in data 25.01.1999, venne pattuito esclusivamente il “tasso debitore per scoperto di conto e/o sconfinamento”.
Tenuto conto che, come già chiarito, il rapporto di c/c n. 44614 risultava di fatto affidato per l'intero periodo oggetto di accertamento, “non ritenendo determinato il tasso di interesse da utilizzarsi entro il limite del fido, il ricalcolo degli interessi passivi” era “da effettuarsi come segue: - per il tasso di interesse da applicarsi entro il limite del fido: utilizzo dei rendimenti nominali minimi dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
per il tasso di interesse da applicarsi oltre il limite del fido: utilizzo dei tassi convenzionali applicati dalla banca pari ai tassi di fatto utilizzati dalla banca nel corso del rapporto”.
Tuttavia, considerato che non era stata prodotta idonea documentazione indicante il limite degli affidamenti concessi dalla alla correntista con CP_1
le relative durate, entrambi elementi da considerare per il calcolo puntuale degli interessi passivi nel corso del periodo oggetto di accertamento, il CT procedeva ad effettuare i calcoli formulando le seguenti ipotesi alternative: ipotesi A: “utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale (non risultando determinato il tasso entro fido ed in mancanza della puntuale indicazione del limite e delle durate degli affidamenti concessi)”; ipotesi B: “utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca (in mancanza di allegazione agli atti di idonea documentazione in ordine alla concessione degli affidamenti)”.
Con riguardo alla periodicità della capitalizzazione degli interessi, il CT, relativamente al conto 44614 riteneva che, non essendo comprovata agli atti l'esistenza di una pattuizione di uniformità trimestrale di applicazione degli interessi, il calcolo delle competenze fosse da effettuarsi senza considerare alcuna capitalizzazione di interessi per tutto il periodo oggetto di accertamento. In ogni caso, il quesito peritale disponeva di escludere gli interessi anatocistici, anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, se non espressamente pattuiti per iscritto.
Con riguardo al conto anticipi SBF. 100784 tale pattuizione era stata sottoscritta in data 1.06.2006 e pertanto successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. Come già visto il contratto prevedeva pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e la clausola era stata sottoscritta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.
Per questi motivi
il CT nel ricalcolo del rapporto di c/c n. 44614 non ha proceduto ad elidere gli interessi passivi del c/anticipi S.b.f. n. 100784 trimestralmente addebitati sul rapporto di c/c n. 44614. In altri termini il ricalcolo del saldo di c/c n. 44614 ha tenuto conto degli interessi passivi del c/anticipi S.b.f. n. 10074 trimestralmente addebitati sul c/c n. 44614.
Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto il CT ribadiva che nel contratto di apertura del c/c n. 44614 del 25.01.1999 venne pattuita la percentuale della commissione trimestrale di massimo scoperto (0,625%) ma non l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..),
Riteneva pertanto che la c.m.s. non fosse stata pattuita con sufficiente determinatezza.
Inoltre, posto che non risultava prodotto alcun contratto indicante limiti e durate di concessione di affidamenti, non era stato possibile verificare se l'importo sul quale era stata calcolata la c.m.s. (in particolare sugli utilizzi avvenuti presumibilmente entro i limiti degli affidamenti) corrispondesse o meno all'affidamento accordato.
Con riguardo al conto anticipi SBF risultava la seguente pattuizione:
“Commissione massimo scoperto: aliquota 0,8450% (Aliquota agg.va
1,4050% su sconfinamento se autorizzato – limite massimo somma commissioni applicate 2,250%)”. Il CT non riteneva che la c.m.s. fosse stata pattuita con sufficiente determinatezza, posto che non era stato espressamente indicato l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..). Dalla verifica della documentazione disponibile agli atti risultava che la banca avesse applicato un'unica aliquota sul saldo massimo debitore trimestrale (0,845%).
Il CT, quindi, per rispondere al quesito che, quanto alle CMS, prevedeva due calcoli alternativi escludendo le c.m.s. (Ipotesi 1), ovvero applicando tale voce nei termini contrattualmente previsti (Ipotesi 2) e considerato che sul rapporto di c/c n. 44614 erano state direttamente addebitate le c.m.s. liquidate sul rapporto di c/anticipi S.b.f. (sopra meglio descritte), procedeva ad effettuare calcoli alternativi delle competenze come segue:
“
1. Ipotesi 1: le c.m.s. addebitate sono da considerarsi non dovute, motivo per il quale si è proceduto ad escludere le c.m.s. addebitate sul rapporto di
c/c n. 44614 e, ovviamente, a non effettuare alcun ricalcolo delle stesse”. Il
CT precisava che in tale ipotesi di calcolo (per il ricalcolo del saldo di c/c n. 44614), si erano considerate non dovute (e pertanto elise dal c/c n. 44614) anche le c.m.s. del c/anticipi S.b.f. direttamente addebitate sul c/c n. 44614;
2. Ipotesi 2: “le c.m.s. addebitate sono da considerarsi dovute, motivo per il quale si è proceduto (per il ricalcolo del saldo del c/c n. 44614) al ricalcolo delle stesse per i trimestri dal 1°/2002 al 2°/2009 compresi, applicando sul saldo debitore massimo trimestrale un'unica aliquota (come da previsione contrattuale) come segue: a) aliquota di fatto utilizzata dalla banca nei trimestri 2°/2003, 1°- 2°/2004, 2°- 4°/2005, 1°/2008 e 2°/2009; b) aliquota di fatto utilizzata dalla banca sugli utilizzi avvenuti “presumibilmente” entro
i limiti degli affidamenti di fatto concessi per apertura di credito in tutti i trimestri ad eccezione dei trimestri di cui al punto a)”. Il CT precisava che, in tale ipotesi di ricalcolo del saldo di c/c n. 44614, si erano considerate dovute come di fatto calcolate dalla banca (e pertanto non elise dal c/c n.
44614) le c.m.s. del c/anticipi S.b.f. direttamente addebitate sul c/c n. 44614.
Con riguardo alle spese, il CT rappresentava che le spese addebitate dalla banca alla società correntista sul c/c n. 44614 con le liquidazioni trimestrali furono: spese unitarie per operazione, rimborso forfettario, spese per comunicazioni e/c periodici e e/c di sportello, spese amministrative conto affidamenti e/o scoperti (dal 30/06/2012 denominate spese di liquidazione ed amministrazione conto), spese di gestione e istruttoria fido, spese di revisione fido, spese di revisione pratica, corrispettivo sull'accordato. Il CT rappresentava, inoltre, che, nel corso del rapporto (non con le liquidazioni trimestrali) risultavano essere state addebitate per il trimestre 2°/2009 spese di gestione istruttoria fido per € 16,29; non risultava alcuna specifica pattuizione contrattuale sottoscritta dalla correntista per le spese da applicarsi al rapporto di c/c n. 44614, motivo per cui si ritenevano non dovute. Il CT faceva presente che le spese liquidate dalla banca sul c/anticipi S.b.f. n. 100784 e direttamente addebitate alla società correntista sul c/c n. 44614 con le liquidazioni trimestrali, furono spese unitarie per operazione, rimborso forfettario, e spese liquidazione/affidamenti e/o scoperti e posto che nel contratto del c/anticipi S.b.f. n. 100784 tali spese furono pattuite, le stesse si ritenevano dovute.
Con riguardo alle valute, il CT rappresentava che, non risultando pattuite le date valuta per il rapporto di c/c n. 44614, nell'effettuare i calcoli del saldo del rapporto medesimo, si erano ordinate le operazioni secondo la data di effettuazione delle stesse risultante dall'estratto conto e non secondo la data di valuta indicata dalla banca. Con riguardo al c/anticipi S.b.f. n. 100784, risultava la pattuizione contrattuale delle valute e quindi non si era proceduto ad alcuna rettifica degli addebiti di competenze trimestrali sul c/c n. 44614, riferibili al c/anticipi S.b.f. per effetto delle valute.
Con riguardo alla determinazione del saldo iniziale, il CT rappresentava che il contratto di apertura del rapporto di c/c n 44614 portava la data del
25.01.1999 e che l'estratto conto più risalente prodotto agli atti era quello al
30.10.2001 che evidenziava un saldo iniziale riportato al 30.09.2001 pari ad
€ 16.307,71 a debito per il correntista.
In ossequio a quanto indicato nel quesito, procedeva, quindi, ad azzerare il saldo iniziale riportato al 30.09.2001, pari ad € 16.307,71, a debito per la società correntista.
Con riguardo ai riflessi della prescrizione eccepita dalla il CT CP_1
rappresentava di aver proceduto preliminarmente al ricalcolo del saldo di c/c n. 44614 secondo i criteri indicati nel quesito nelle diverse ipotesi di calcolo alternative e di aver proceduto, quindi, alla verifica in ordine alla prescrizione esclusivamente nelle ipotesi in cui il saldo ricalcolato del conto corrente n.
44614 (ovviamente ante il “giroconto da/su conto dello stesso nominativo”) fosse risultato positivo. Rappresentava che in tale circostanza aveva proceduto a verificare se sul c/c n. 44614 fossero state effettuate rimesse che potessero essere considerate solutorie secondo il criterio indicato nella sentenza Cassazione SS.UU. n. 24418/2010 (cioè quelle effettuate dal correntista su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato in caso di relativo utilizzo in eccedenza rispetto al fido accordato), dato che, in caso di versamenti entro fido, i versamenti hanno funzione ripristinatoria, venendo a costituire il necessario presupposto per il mantenimento in essere del rapporto di apertura di credito.
Tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione era stato individuato nella data dell'8.10.2015, occorreva, quindi, accertare se anteriormente all'8.10.2005 vi fossero stati o meno versamenti che potessero essere considerati solutori (ossia versamenti effettuati su un conto affidato il cui saldo passivo avesse superato i limiti dell'affidamento concesso dalla banca, o effettuati su un conto non affidato) e, in caso affermativo, considerare gli stessi quali pagamenti di interessi precedentemente addebitati per cui ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.
Il CT, quindi, tenuto conto dei principi in tema di onere della prova indicati dal quesito in ordine alla natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse rappresentava che dall'analisi della documentazione disponibile emergeva che il rapporto di c/c n. 44614 risultava essere di fatto affidato per l'intero periodo oggetto di accertamento e che tuttavia non era stata prodotta alcuna idonea documentazione comprovante le aperture di credito concesse (in particolare limiti di importo e relative durate). Non essendo stata prodotta agli atti idonea documentazione comprovante la pattuizione di un'apertura di credito idonea a qualificare la rimessa come ripristinatoria (in assenza di prova circa ammontare e durata del fido accordato) il CT aveva considerato solutorie le rimesse effettuate nel periodo anteriore la data dell'8.10.2005 considerando le stesse quali pagamenti di competenze precedentemente addebitate, ritenute non dovute, per le quali era, quindi, prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.
In sintesi il CT aveva considerato prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze addebitate, relative ai trimestri dal 1°/2002 al 3°/2005 compresi.
Il CT, quindi, per rispondere al quesito che chiedeva che, in ipotesi di saldo positivo, il credito a favore del correntista venisse determinato escludendo le rimesse solutorie precedenti il decennio antecedente l'8 ottobre 2015, faceva presente innanzitutto che il saldo ricalcolato del c/c n. 44614 era risultato positivo nelle ipotesi di calcolo formulate n. 1 e n.
2. Pertanto, solo per tali ipotesi, il calcolo delle competenze nel periodo non prescritto era stato effettuato, considerando il saldo progressivo del c/c ricalcolato, ossia depurato di tutte le competenze illegittimamente addebitate anche nel periodo prescritto, posto che il fatto che fossero stati addebitati illegittimamente importi in periodi prescritti non poteva in alcun modo considerarsi “sanato” dall'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento delle competenze.
Su queste basi, il CT formulava quattro ipotesi di calcolo.
Ed infatti, per ognuna delle due ipotesi già formulate (ipotesi 1: non si ritengono dovute le cms;
ipotesi 2: si ritengono dovute) formulava due ulteriori ipotesi di calcolo “con riferimento al ricalcolo degli interessi passivi, posta la mancata produzione agli atti di idonea documentazione comprovante, nel corso del periodo oggetto di accertamento, la pattuizione delle aperture di credito concesse (con la relativa pattuizione di limiti / durate degli affidamenti), come segue: A. Ipotesi A calcolo degli interessi debitori mediante utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale1 B. Ipotesi B: calcolo degli interessi debitori mediante utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca”.
Su queste basi il CT ha formulato “le seguenti quattro ipotesi alternative per il calcolo del saldo del c/c n. 44614, ossia:
Ipotesi 1.A.: c.m.s. da ritenersi non dovute / calcolo interessi passivi mediante utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
2) Ipotesi 2.A.: c.m.s. da ritenersi dovute e pertanto ricalcolo delle stesse / calcolo interessi passivi mediante utilizzo del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
3) Ipotesi 1.B.: c.m.s. da ritenersi non dovute / calcolo interessi passivi mediante utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca;
4) Ipotesi 2.B.: c.m.s. da ritenersi dovute e pertanto ricalcolo delle stesse / calcolo interessi passivi mediante utilizzo dei tassi medi trimestrali di fatto utilizzati dalla banca”.
Il CT, in relazione alla parte di quesito che richiedeva di tener conto della prescrizione solo nelle ipotesi in cui fosse risultato un saldo positivo a favore del correntista, rappresentava che il saldo era risultato positivo solo nelle ipotesi 1.A e 2.A.
Con riguardo all'ipotesi 1.A. indicava la metodologia di calcolo seguita:
“imputazione di tutte le operazioni di accredito e di addebito avvenute sul conto corrente n. 44614 ordinate secondo la data operazione come risultante dall'estratto conto;
b) eliminazione dalle movimentazioni di conto corrente degli addebiti effettuati dalla banca per il rapporto di c/c n. 44614 per interessi, c.m.s. e spese da considerarsi non dovute;
c) eliminazione dalle movimentazioni di conto corrente delle c.m.s. addebitate sul c/c n. 44614 riferibili al rapporto di c/anticipi S.b.f. n. 100784; d) ricalcolo degli interessi debitori, mediante utilizzo dei tassi BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale;
e) ricalcolo degli interessi creditori, mediante utilizzo dei tassi convenzionali di fatto utilizzati dalla banca al netto della ritenuta fiscale vigente ratione temporis;
f) nessuna capitalizzazione degli interessi del c/c n. 44614 per l'intero periodo oggetto di accertamento;
g) azzeramento del saldo iniziale riportato del c/c n. 44614 pari ad € 16.307,71 a debito per il correntista;
h) calcolo della somma dovuta al correntista per effetto del ricalcolo per i periodi per i quali non risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze”.
Sulla base dei criteri indicati sul c/c n. 44614, risultavano competenze ricalcolate, pari a euro 12.762,54.
Il CT precisava, quindi, che la somma complessiva dovuta al correntista per effetto del calcolo delle competenze secondo i criteri descritti sarebbe stata “pari alla differenza tra le competenze addebitate dalla banca e quelle ricalcolate, ovviamente con riguardo solo ai periodi per i quali non è stata accertata la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito”. Dai calcoli eseguiti dal CT risultava, quindi, una somma complessiva dovuta al correntista per effetto del ricalcolo, pari ad € 239.943,84.
Il CT ricordava che, “in data 18.04.2014 il c/c n. 44614 venne estinto mediante giroconto del saldo a debito a tale data pari ad € 243.446,75 con la seguente descrizione “Giroconto da/su conto dello stesso nominativo”, conseguentemente il saldo finale ricalcolato ante giroconto” ammontava “ad
€ 3.502,91 a debito della correntista”
Il CT teneva poi conto della garanzia escussa, pari a 90.169,34 euro in data
22.5.2014 (data successiva alla chiusura del rapporto di c/c n. 44614 del
18.4.2014).
Nell'ipotesi 1.A., il saldo c/c n. 102196 ricalcolato a credito del correntista, era, quindi, pari a euro 86.666,43.
Si riporta la tabella conclusiva che dà conto degli esiti della CT:
Venendo adesso all'esame dei motivi di appello, i primi due, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
La censura della qualificazione giuridica della garanzia prestata da
[...]
, come contratto autonomo di garanzia anziché come Parte_2
fideiussione, è inammissibile, in quanto ondata, in quanto il Tribunale ha non ritenuto sussistente un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, bensì di fideiussione solve et repete.
Con riguardo alla censura relativa alla mancata prova del credito da parte della vale quanto già osservato con l'ordinanza di rimessione della CP_1
causa in istruttoria. Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione, la difesa di e del fideiussore non aveva Parte_1 Parte_2
mosso contestazioni in punto di individuazione del conto corrente cui la domanda aveva fatto riferimento, lamentando invece che il saldo fosse il risultato di addebiti indebiti conseguenti ad clausole contrattuali invalide, riferibili evidentemente ai rapporti pacificamente in essere, coltivando le predette difese anche con la memoria ex art 183 n 1 c.p.c.. Le obiezioni sollevate in relazione alla mancata indicazione degli estremi del rapporto su cui erano state trasferite le somme dopo il passaggio del conto in sofferenza, sono quindi contraddette dalle stesse difese svolte nell'atto di citazione in opposizione. In ogni caso l'esame compiuto dal CT ha confermato che il saldo negativo del conto 44614, per il quale la ha prodotto gli estratti CP_1
conto, è stato girato a sofferenza su quello a numero 102196/68, onde l'infondatezza della censura.
Con riguardo alla censura relativa alla questione dell'onere probatorio circa la natura delle rimesse effettuate ed a quella per cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto prescritta la domanda di restituzione di Parte_1
va, innanzitutto, ricordato “la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” ( ex plurimis Cass. 21225/2022; Cass.
SU 15985/2019). L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è, quindi, rituale.
In secondo luogo, va osservato che a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto”( Cass.31927/2019; Cass. 2660/2019).
Ora nel caso di specie, il CT ha accertato che il rapporto di c/c n. 44614 risultava essere di fatto affidato per l'intero periodo oggetto di accertamento e che tuttavia non era stata prodotta alcuna idonea documentazione comprovante le aperture di credito concesse (in particolare limiti di importo e relative durate). Non essendo stata prodotta agli atti documentazione comprovante la pattuizione di un'apertura di credito idonea a qualificare la rimessa come ripristinatoria (in assenza di prova circa ammontare e durata del fido accordato), correttamente il CT ha considerato solutorie le rimesse effettuate nel periodo anteriore la data dell'8.10.2005. Si deve, infatti ritenere che si sia trattato di pagamenti di competenze precedentemente addebitate, ritenute non dovute, e quindi, in relazione a queste, con i limiti indicati dal
CT e condivisi dalla Corte, l'azione di ripetizione è prescritta.
La censura è, quindi, infondata.
Come correttamente rilevato dal CT, peraltro, il ricalcolo è stato effettuato considerando il saldo progressivo del c/c ricalcolato, ossia depurato di tutte le competenze illegittimamente addebitate anche nel periodo prescritto, posto che il fatto che fossero stati addebitati illegittimamente importi in periodi prescritti non poteva in alcun modo considerarsi “sanato” dall'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento delle competenze.
Ed infatti, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 (Rv. 667221 - 01).
Con riguardo alla censura, contenuta nel secondo motivo secondo cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi relativamente alle contestazioni di addebito di interessi ultralegali e spese, la doglianza è fondata limitatamente a quanto accertato a pagina dal CT a pagina 52 dell'elaborato, secondo cui non risultava alcuna specifica pattuizione contrattuale sottoscritta dal correntista per le spese da applicarsi al rapporto di c/c 44614. Tali spese sono quindi state addebitate indebitamente ed il CT ne ha tenuto conto ai fini del ricalcolo effettuato.
La censura relativa al capo della sentenza che aveva ritenuto che i criteri utilizzati nella perizia di parte, per accertare il superamento del tasso soglia, non erano conformi a quelli contenuti nelle istruzioni della Banca d'Italia, è infondata, in quanto la CT disposta nel presente giudizio, analogamente a quanto emerso dalla CT disposta in primo grado ha accertato, con motivazioni condivisibili, che non vi è stato alcun superamento del tasso soglia. Va a questo riguardo osservato che il CT, rispondendo alle osservazioni del CTP di parte appellante ha correttamente rappresentato che al fine di verificare l'usurarietà del tasso S.b.f, ha ritenuto non possibile
“procedere al calcolo del teg posto che non vi è alcuna indicazione del limite di affidamento (nel caso di specie il concesso per tale Parte_5 genere di operazione)”.
Con riguardo alla doglianza relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno, si tratta di doglianza inammissibile. E' inammissibile, in quanto parte appellante non ha specificamente censurato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha accertato che gli opponenti non avevano allegato “un principio di prova relativo al diverso impiego che sarebbe stato fatto delle somme oggetto di domanda ripetitoria”, allegazione che, invero, sarebbe stata necessaria attesa la non configurabilità di danni presunti.
Prima di esaminare il terzo motivo di impugnazione è necessario, in ordine logico, esaminare l'appello incidentale condizionato e trarre, quindi, le conclusioni, in ordine al ricalcolo del conto corrente oggetto di causa, alla luce delle risultanze della CT che si sono illustrate.
Ebbene il primo motivo è fondato relativamente gli interessi anatocistici relativi al conto sbf 100784, avendo il CT accertato che, in data 1.06.2006, era stata sottoscritta la relativa pattuizione e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. Il contratto prevedeva pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e la clausola era stata sottoscritta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.
Sono invece certamente non dovuti gli interessi anatocistici applicati per il periodo anteriore sul conto 44614, in quanto non pattuiti. Va infatti ricordato che “una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera”.( Cass. 9140/2020).
Con riguardo al secondo motivo, relativo alle cms, va preliminarmente osservato che la validità della commissione di massimo scoperto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria, avendo quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, peraltro, << In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord. n. 5359/2024).
Ora, nel nostro caso il CT ha accertato che nel contratto di apertura del c/c n. 44614 del 25.01.1999 venne pattuita la percentuale della commissione trimestrale di massimo scoperto (0,625%) ma non l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..). La Corte condivide, quindi, la valutazione del CT secondo cui si tratta di clausola non determinata.
Lo stesso deve ritenersi con riguardo al conto anticipi SBF per il quale risultava la seguente pattuizione: “Commissione massimo scoperto: aliquota
0,8450% (Aliquota agg.va 1,4050% su sconfinamento se autorizzato – limite massimo somma commissioni applicate 2,250%)”. Ed infatti, come correttamente rilevato dal CT, non è stato espressamente indicato l'importo sul quale applicare detta percentuale (ad es. sul massimo saldo debitore del periodo permanente per uno o più giorni consecutivi, etc..).
Alla luce di quanto fino ad ora esposto, quindi, l'ipotesi di ricalcolo corretta
è quella indicata dal consulente come 1A, avendo il CT provveduto a eliminare, tra le operazioni avvenute sul conto 44614 gli addebiti effettuati dalla banca per il rapporto di c/c n. 44614 per interessi, c.m.s. e spese da considerarsi non dovute, nonché all'eliminazione dalle movimentazioni di conto corrente delle c.m.s. addebitate sul c/c n. 44614 riferibili al rapporto di c/anticipi S.b.f. n. 100784; ed avendo il CT proceduto al ricalcolo degli interessi debitori, mediante utilizzo dei tassi BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ciascuna chiusura trimestrale e al ricalcolo degli interessi creditori, mediante utilizzo dei tassi convenzionali di fatto utilizzati dalla banca al netto della ritenuta fiscale vigente ratione temporis;
escludendo la capitalizzazione degli interessi del c/c n. 44614 per l'intero periodo oggetto di accertamento;
g) azzeramento del saldo iniziale riportato del c/c n. 44614 pari ad € 16.307,71 a debito per il correntista;
avendo proceduto al calcolo della somma dovuta al correntista per effetto del ricalcolo per i periodi per
i quali non risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze, tenuto conto di quanto previsto in sede di ordinanza del .
Come già osservato, dai calcoli eseguiti dal CT, per effetto del ricalcolo, risultava una somma dovuta al correntista, pari ad € 239.943,84.
In data 18.04.2014 il c/c n. 44614 venne, peraltro, estinto mediante giroconto del saldo a debito a tale data pari ad € 243.446,75 con la seguente descrizione
“Giroconto da/su conto dello stesso nominativo”. Conseguentemente, come accertato dal CT, il saldo finale ricalcolato ante giroconto” ammontava “ad
€ 3.502,91 a debito della correntista.
Il CT ha, peraltro e correttamente, tenuto conto della garanzia escussa, pari a 90.169,34 euro in data 22.5.2014 (data successiva alla chiusura del rapporto di c/c n. 44614 del 18.4.2014).
Su queste basi, quindi, il saldo c/c n. 102196, ricalcolato a credito del correntista, era pari a euro 86.666,43 (90.169,34 – 3.502,91).
Su queste basi va, innanzitutto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
3893/15 ing. – 7629/15 R.G. emesso in data 28 luglio 2015.
Va, quindi, dichiarata la nullità delle clausole relative alle CMS riferibili al conto 44614 ed a quello S.B.F. n. 78458, nonché il carattere indebito delle spese riferibili al conto 44614 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di spese non pattuite come indicato a pagina 32 della consulenza tecnica e sopra indicate.
Conseguentemente, tenuto conto del carattere indebito, di tali spese e interessi come analiticamente sopra indicato, e tenuto conto del ricalcolo effettuato dal CT come sopra riportato, la banca appellata, va condannata a restituire agli appellanti euro 86.666,43, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, invocata da parte appellante, trattandosi di debito di valuta.
Venendo adesso al terzo motivo di impugnazione, lo stesso è fondato nei limiti che seguono.
Va a questo riguardo, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Cass. Sez.
3. Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 ).
Come si è visto la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata.
La Corte, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ritiene, pertanto che le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, determinate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per tutte le fasi processuali, vadano compensate nella misura della metà, con condanna di parte appellata alla rifusione della restante metà al difensore di parte appellante che, chiedendo la distrazione a suo favore, si è dichiarato antistatario.
Con riguardo alle spese di CT, attesi gli esiti delle CT che, in entrambi i gradi, hanno escluso la sussistenza dell'ipotesi di usura, le stesse vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, fermo restando la loro responsabilità solidale nei rapporti con i CCTTUU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'appello; revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3893/15 ing. – 7629/15 R.G. del
Tribunale di Bergamo, emesso in data 28 luglio 2015 . in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, dichiara la nullità delle commissioni di massimo scoperto, delle clausole di capitalizzazione trimestrali degli interessi, delle spese come sopra indicate e riferibili al c/c 44614, nonché quella delle commissioni di massimo scoperto riferibili al conto sbf 784/58; condanna, per l'effetto, parte appellata a restituire all'appellante
[...]
euro 86.666,43, oltre interessi di cui all'art. 1284 Parte_1
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Rigetta le ulteriori domande formulate da parte appellante;
Accoglie l'appello incidentale condizionato limitatamente al primo motivo e con esclusivo riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al conto Sbf 78458.
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte appellata a rifondere al difensore di parte appallante, dichiaratosi antistatario, la residua metà per entrambi i gradi di giudizio e quindi quanto al primo grado euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva, euro 2.700.00 per la fase istruttoria, euro 2025,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado euro 1.488,50 per la fase di studio, euro 955,50, euro
1081,00 la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro
2.551,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CT per entrambi i gradi di giudizio solidalmente a carico delle parti nei rapporti con il CT e, nei rapporti interni, nella misura del
50% ciascuna.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli