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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1893/2022 ed instaurata
da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abele, per procura congiunta all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci, per procura congiunta alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza del G.d.P. di Ferentino n. 88/2022 del 12.05.2022 - opposizione all'esecuzione antecedente avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Parte_1
ha convenuto in giudizio la per l'impugnazione della sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Ferentino n. 88/2022 del 12.05.2022, non notificata, domandando che, previa
“sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione” della sentenza gravata, nel merito, in via principale, la stessa sia riformata, dichiarando l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Giudice di Pace di Roma, con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
05720190027377519000 per l'ammontare di euro 4.907,28, dichiarando la nullità della sentenza gravata per violazione della legge in tema di prescrizione e di procedura sotto il profilo della costituzione e della legittimazione attiva, con conseguente carenza, erroneità e/o insufficienza della motivazione, dichiarando legittimo l'operato dell , con conseguente rigetto Controparte_2
della domanda elevata dalla in primo grado, infondata in fatto e in Controparte_1
diritto; in via subordinata, in caso di conferma della sentenza gravata, siano compensate “le spese e/o del doppio grado”.
L ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) “Erroneità ed ingiustizia della sentenza. Pt_1
Erronea interpretazione ed applicazione delle norme di rito sulla competenza per materia e territoriale del Giudice adito, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per difetto del mezzo esperito difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancanza d'interesse ex art. 100
c.p.c. in relazione all'impugnazione dell'atto Inammissibilita' dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Violazione di legge.”, con cui l'appellante ha sostenuto che l'opposizione all'esecuzione promossa sia da inquadrarsi come “recuperatoria” e che, di conseguenza, debba trovare applicazione la disciplina di cui all'att. 22 l. 689/1981, che, con riferimento alle modalità di introduzione del giudizio, individua il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per promuovere la relativa impugnazione;
che debba conoscere del giudizio il
Giudice di Pace di Roma, con riferimento ai crediti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada emesse da il Tribunale di Latina in funzione di Giudice del Parte_2
Lavoro, con riferimento ai crediti INAIL;
che, in ogni caso, debba essere esclusa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.; 2) “Erroneità ed ingiustizia della sentenza. Erronea interpretazione ed applicazione delle norme di rito in materia di costituzione per raccomandata postale innanzi al Giudice di Pace. Violazione di legge.”, con cui ha rilevato che la costituzione effettuata mediante invio per posta raccomandata della comparsa di costituzione e dei documenti offerti in comunicazione è rituale ed idonea all'instaurazione del contraddittorio;
che, in ogni caso, il mancato specifico disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali rende errata la decisione del Giudice di prime cure di escludere dai mezzi di prova la documentazione depositata;
3) “Erroneità ed ingiustizia della sentenza. Erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di prescrizione del credito per la cartella n.
05720190027377519000. Violazione di legge.”, con cui ha osservato che il credito era legittimamente richiesto con la notificazione della cartella di pagamento mediante pec in data
10.10.2019, con l'effetto di determinare l'interruzione della prescrizione;
che il Giudice di pace di
Ferentino ha erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale, operante in conseguenza della definitività della cartella avverso la quale non era promossa opposizione;
che, in ogni caso, il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di accertamento del credito, anziché da quella della notifica della cartella.
Ha resistito in giudizio la chiedendo la declaratoria di inammissibilità Controparte_1
del gravame per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.; nonché il rigetto dell'avverso appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellata ha, preliminarmente, censurato di inammissibilità
l'appello in ragione della mancanza di specifica indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado in ossequio all'art. 342 , c. 1, n. 1, c.p.c.
e dell'omessa indicazione delle circostanze integranti l'invocata violazione di legge così come previsto dall'art. 342 c. 1, n. 2, c.p.c., nonché della rilevanza delle stesse ai fini della decisione impugnata;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi d'appello, assumendo la correttezza della pronuncia gravata quanto alla ritenuta inesistenza della costituzione dell' Parte_1
in primo grado, avvenuta a mezzo posta raccomandata, anziché mediante deposito in
[...]
cancelleria come prescritto dal codice di rito, conseguentemente avendo concluso per l'inutilizzabilità degli atti depositati unitamente alla comparsa di costituzione dell' e, dunque, CP_3
per il mancato raggiungimento della prova circa l'intervenuta definitività dell'atto presupposto della cartella esattoriale, considerato, in ogni caso, che la società disconosceva in prima CP_1
udienza la conformità delle copie fotostatiche delle assunte notifiche della cartella di pagamento e degli eventuali atti presupposti, prodotti dall' agli originali e recanti attestazione di Pt_1 conformità in spregio dell'art. 18 d.p.r. 445/2000; quanto alla ravvisata prescrizione del diritto di credito da sanzione amministrativa pecuniaria per la decorrenza del termine quinquennale di cui agli artt. 209 c.d.s. e 28 l. 689/81, considerato che la “trasformazione del termine breve nel termine lungo” di cui all'art. 2953 c.c. può trovare applicazione solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non anche laddove vi sia una mera acquiescenza del contribuente ad un atto amministrativo quale è la cartella di pagamento, considerato che si deve ritenere che “la prescrizione interviene sul titolo esecutivo rappresentato dal verbale di accertamento di violazione e non dalla cartella di pagamento che non è titolo esecutivo ma semplicemente atto di precetto”, dunque, mero atto interruttivo della prescrizione, infine considerato che la notifica della cartella di pagamento da parte dell' alla pec della società era da ritenersi inesistente, poiché eseguita CP_3 mediante indirizzo dell'Agente della Riscossione difforme da quelli indicati nei registri IPA, INI-
PEC, Registro PP.AA. e REGINDE;
quanto alla impugnabilità dell'estratto di ruolo, che la giurisprudenza ormai ritiene ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo nelle forme dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., contestando il diritto di agire in executivis, quando il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella mediante l'estratto di ruolo e senza che debba attendersi la notifica dell'atto successivo alla cartella per impugnare, insieme all'atto notificato, quello precedente non notificato, aggiungendo che nella vicenda sub iudice l'interesse ad agire risiede nella impossibilità per l'odierna appellata di ottenere il e il e di procedere alla CP_4 CP_5
compensazione di debiti erariali con crediti ad essa riferibili.
Con provvedimento dell'11.07.2023, è stata rimessa alla sentenza definitiva la questione di inammissibilità dell'appello e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le IF hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni articolate nei rispettivi scritti difensivi e il processo è stato assunto a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nessuna delle parti ha depositato note conclusionali.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché promosso in spregio delle forme di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. va respinta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata prescrittiva della riforma affermando che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in termini Cass. Sez. Un. 27199/2017;
Cass. ord. 13535/2018; Cass. ord. 36481/2022).
Dopo la pronuncia dell'ordinanza dell'11.07.2023, che ha individuato nell'atto d'appello le modifiche richieste e l'incidenza dell'errore lamentato sulla statuizione assunta in primo grado, inferendole dall'enunciazione ed dall'illustrazione dei motivi d'appello, nonché le parti della sentenza del Primo Giudice da intendersi fatte oggetto di gravame, in relazione alle censure mosse, nessuna considerazione è stata ulteriormente svolta e non è stata ribadita l'eccezione in rito in disamina.
L'ordinanza predetta va richiamata a motivazione del respingimento dell'eccezione di inammissibilità, potendosi ricavare dal complessivo tenore dell'atto d'appello gli elementi di specificità del gravame richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
3. L'appello promosso si presenta fondato e va, pertanto, accolto.
Logicamente antecedente la valutazione del secondo motivo d'appello inerente la ritualità della costituzione della dinanzi al Primo Giudice. Parte_1
Re melius perpensa rispetto a quanto ravvisato nell'ordinanza dell'11.07.2023, le detta censura merita condivisione.
In punto di diritto va rilevato che ai sensi dell'art. 319 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente) le parti si costituiscono nel giudizio innanzi al Giudice di Pace mediante il deposito in cancelleria della citazione o del processo verbale di cui all'art. 316, c. 2, c.p.c., della relata di notificazione, quando occorre della procura, oppure presentando tali atti e documenti al giudice in udienza.
Sullo specifico tema in disamina, inerente la costituzione in giudizio mediante l'invio per posta dell'atto e dei relativi documenti, va richiamata la Suprema Corte, nella pronuncia a Sez. Un. n.
5160/2009, la quale ha affermato che “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.” (l'esposto principio è stato confermato dalla successiva
Cass. 1027/2017). Successiva pronuncia ha chiarito che “Deve essere considerata rituale la costituzione in giudizio avvenuta a mezzo del servizio postale in quanto, a tal fine, è rilevante
l'apposizione del timbro depositato da parte del cancelliere e l'acquisizione degli atti nel fascicolo
e non le modalità di consegna” (Cass. civ. sent. n. 12509/2015).
La costituzione dell' nel primo grado dinanzi al GdP di Ferentino Parte_1
avveniva mediante raccomandata postale (come risultante dalla busta di spedizione, acclusa al fascicolo di parte della in primo grado) e il plico contenente la comparsa e la Pt_1
documentazione a corredo era acquisito dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Ferentino (come si evince dal timbro di depositato recante la data del 30.03.2022). Ne consegue che il vizio della costituzione, avvenuta con modalità irrituali, va considerato sanato per effetto del raggiungimento dello scopo di portare, comunque, a conoscenza del giudice adito e della controparte l'atto di costituzione, con difese e richieste, e i relativi allegati. Ciò posto, applicando il principio della “ragione più liquida” può pervenirsi all'accoglimento del gravame condividendo il terzo motivo d'appello circa l'errata declaratoria di estinzione del diritto di credito alla sanzione per intervenuta prescrizione, in disparte considerazioni in ordine alle censure inerenti le questioni di rito della incompetenza e tardività dell'opposizione promossa in primo grado e del difetto di interesse a reagire avverso l'estratto di ruolo (elevate come primo motivo d'appello).
In premessa mette conto evidenziare che il citato principio della “ragione più liquida” "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. ord. 363/2019; Cass. 11458/2018; Cass. 12002/2014;
Cass. S.U. 9936/2014; da ultimo nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento n. 1317 del
5.07.2017; Trib. Roma n.13588 del 28.06.2017).
La prova della notifica della cartella di pagamento raggiunta con la valida produzione documentale dell' in primo grado consente di ritenere interrotta la prescrizione, con l'effetto di ravvisare Pt_1
la persistente sussistenza del diritto di credito preteso.
Si evince, infatti, dall'estratto di ruolo versato in atti che le sanzioni applicate per aver contravvenuto alla disciplina dettata dal codice della strada si riferiscono all'anno 2016 (cfr. estratto di ruolo prodotto dall'opponente in primo grado in all. alla citazione) e in data 10.10.2019 era notificata via pec all'indirizzo della società la cartella di pagamento n. 05720190027377519 000, per l'importo complessivo di euro 4.907,28 (vedi cartella all. alla comparsa di costituzione dell' in primo grado e messaggi di accettazione e consegna della notificazione). Pt_1
Sicché non era inutilmente spirato il termine quinquennale di prescrizione (assorbita conseguentemente la questione dell'applicabilità del termine decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.).
Deve anche osservarsi che del tutto genericamente è stato effettuato il disconoscimento della documentazione prodotta dalla convenuta da parte della Difesa della società allora opponente nella prima udienza del giudizio innanzi al GdP (vedi relativo verbale presente nel fascicolo del GdP) né si sono svolte considerazioni più puntuali al riguardo nel presente grado (in termini ex multis Cass.
16557/2019 per cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).”; Cass. 15790/2016 per cui “Nel caso in cui il giudice di primo grado, a fronte del disconoscimento della conformità della copia di un documento originale, che non sia stato seguito dalla produzione di quest'ultimo, si sia avvalso della copia a fini probatori, è onere della parte soccombente, che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire
l'eccezione di disconoscimento, mediante specifica impugnazione che esprima tanto la volontà di negare la suddetta conformità, quanto la critica al giudice che del documento abbia fatto uso, senza che possa ritenersi sufficiente a tale scopo la generica affermazione dell'inesistenza dei documenti o degli atti di cui quella copia sarebbe rappresentativa.”).
Privi di pregio, inoltre, i rilievi inerenti la mancata indicazione nei pubblici registri della pec dell'Agente della Riscossione con cui si inviava la notifica. In essi sono contemplati gli indirizzi idonei alla ricezione di una valida notifica mediante posta elettronica, non valendo essi a condizionare anche la ritualità della notifica dal lato del mittente né, d'altronde, la società destinataria della notifica ha inteso svolgere rilievi in ordine alla compromissione del proprio diritto di difesa in conseguenza della spedizione della notifica da un indirizzo dell'Agenzia non menzionato nei detti registri (a sostegno deve richiamarsi la recente pronuncia Cass. 18684/2023 per cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”).
Nessuno degli ulteriori motivi di opposizione a precetto risultanti dagli atti del primo grado è stato riproposto in grado d'appello elevando appello incidentale.
La sentenza di primo grado va dunque riformata, rigettando l'opposizione all'esecuzione promossa avverso la cartella di pagamento.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, con applicazione di riduzioni in ragione della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di Ferentino n. 88/2022 del 12.05.2022 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione spiegata, confermando la cartella di pagamento n.
05720190027377519000 per l'ammontare di euro 4.907,28, notificata in data
10.10.2019;
- condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado, da liquidarsi in euro 632,50, Parte_1
oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in euro 1.276,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Frosinone, 21.02.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1893/2022 ed instaurata
da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abele, per procura congiunta all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci, per procura congiunta alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza del G.d.P. di Ferentino n. 88/2022 del 12.05.2022 - opposizione all'esecuzione antecedente avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Parte_1
ha convenuto in giudizio la per l'impugnazione della sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Ferentino n. 88/2022 del 12.05.2022, non notificata, domandando che, previa
“sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione” della sentenza gravata, nel merito, in via principale, la stessa sia riformata, dichiarando l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Giudice di Pace di Roma, con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
05720190027377519000 per l'ammontare di euro 4.907,28, dichiarando la nullità della sentenza gravata per violazione della legge in tema di prescrizione e di procedura sotto il profilo della costituzione e della legittimazione attiva, con conseguente carenza, erroneità e/o insufficienza della motivazione, dichiarando legittimo l'operato dell , con conseguente rigetto Controparte_2
della domanda elevata dalla in primo grado, infondata in fatto e in Controparte_1
diritto; in via subordinata, in caso di conferma della sentenza gravata, siano compensate “le spese e/o del doppio grado”.
L ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) “Erroneità ed ingiustizia della sentenza. Pt_1
Erronea interpretazione ed applicazione delle norme di rito sulla competenza per materia e territoriale del Giudice adito, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per difetto del mezzo esperito difetto di legittimazione attiva del ricorrente per mancanza d'interesse ex art. 100
c.p.c. in relazione all'impugnazione dell'atto Inammissibilita' dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Violazione di legge.”, con cui l'appellante ha sostenuto che l'opposizione all'esecuzione promossa sia da inquadrarsi come “recuperatoria” e che, di conseguenza, debba trovare applicazione la disciplina di cui all'att. 22 l. 689/1981, che, con riferimento alle modalità di introduzione del giudizio, individua il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per promuovere la relativa impugnazione;
che debba conoscere del giudizio il
Giudice di Pace di Roma, con riferimento ai crediti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada emesse da il Tribunale di Latina in funzione di Giudice del Parte_2
Lavoro, con riferimento ai crediti INAIL;
che, in ogni caso, debba essere esclusa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.; 2) “Erroneità ed ingiustizia della sentenza. Erronea interpretazione ed applicazione delle norme di rito in materia di costituzione per raccomandata postale innanzi al Giudice di Pace. Violazione di legge.”, con cui ha rilevato che la costituzione effettuata mediante invio per posta raccomandata della comparsa di costituzione e dei documenti offerti in comunicazione è rituale ed idonea all'instaurazione del contraddittorio;
che, in ogni caso, il mancato specifico disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali rende errata la decisione del Giudice di prime cure di escludere dai mezzi di prova la documentazione depositata;
3) “Erroneità ed ingiustizia della sentenza. Erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di prescrizione del credito per la cartella n.
05720190027377519000. Violazione di legge.”, con cui ha osservato che il credito era legittimamente richiesto con la notificazione della cartella di pagamento mediante pec in data
10.10.2019, con l'effetto di determinare l'interruzione della prescrizione;
che il Giudice di pace di
Ferentino ha erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale, operante in conseguenza della definitività della cartella avverso la quale non era promossa opposizione;
che, in ogni caso, il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato la decorrenza del termine prescrizionale dalla data di accertamento del credito, anziché da quella della notifica della cartella.
Ha resistito in giudizio la chiedendo la declaratoria di inammissibilità Controparte_1
del gravame per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.; nonché il rigetto dell'avverso appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellata ha, preliminarmente, censurato di inammissibilità
l'appello in ragione della mancanza di specifica indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado in ossequio all'art. 342 , c. 1, n. 1, c.p.c.
e dell'omessa indicazione delle circostanze integranti l'invocata violazione di legge così come previsto dall'art. 342 c. 1, n. 2, c.p.c., nonché della rilevanza delle stesse ai fini della decisione impugnata;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza dei motivi d'appello, assumendo la correttezza della pronuncia gravata quanto alla ritenuta inesistenza della costituzione dell' Parte_1
in primo grado, avvenuta a mezzo posta raccomandata, anziché mediante deposito in
[...]
cancelleria come prescritto dal codice di rito, conseguentemente avendo concluso per l'inutilizzabilità degli atti depositati unitamente alla comparsa di costituzione dell' e, dunque, CP_3
per il mancato raggiungimento della prova circa l'intervenuta definitività dell'atto presupposto della cartella esattoriale, considerato, in ogni caso, che la società disconosceva in prima CP_1
udienza la conformità delle copie fotostatiche delle assunte notifiche della cartella di pagamento e degli eventuali atti presupposti, prodotti dall' agli originali e recanti attestazione di Pt_1 conformità in spregio dell'art. 18 d.p.r. 445/2000; quanto alla ravvisata prescrizione del diritto di credito da sanzione amministrativa pecuniaria per la decorrenza del termine quinquennale di cui agli artt. 209 c.d.s. e 28 l. 689/81, considerato che la “trasformazione del termine breve nel termine lungo” di cui all'art. 2953 c.c. può trovare applicazione solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non anche laddove vi sia una mera acquiescenza del contribuente ad un atto amministrativo quale è la cartella di pagamento, considerato che si deve ritenere che “la prescrizione interviene sul titolo esecutivo rappresentato dal verbale di accertamento di violazione e non dalla cartella di pagamento che non è titolo esecutivo ma semplicemente atto di precetto”, dunque, mero atto interruttivo della prescrizione, infine considerato che la notifica della cartella di pagamento da parte dell' alla pec della società era da ritenersi inesistente, poiché eseguita CP_3 mediante indirizzo dell'Agente della Riscossione difforme da quelli indicati nei registri IPA, INI-
PEC, Registro PP.AA. e REGINDE;
quanto alla impugnabilità dell'estratto di ruolo, che la giurisprudenza ormai ritiene ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo nelle forme dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., contestando il diritto di agire in executivis, quando il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella mediante l'estratto di ruolo e senza che debba attendersi la notifica dell'atto successivo alla cartella per impugnare, insieme all'atto notificato, quello precedente non notificato, aggiungendo che nella vicenda sub iudice l'interesse ad agire risiede nella impossibilità per l'odierna appellata di ottenere il e il e di procedere alla CP_4 CP_5
compensazione di debiti erariali con crediti ad essa riferibili.
Con provvedimento dell'11.07.2023, è stata rimessa alla sentenza definitiva la questione di inammissibilità dell'appello e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, le IF hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni articolate nei rispettivi scritti difensivi e il processo è stato assunto a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nessuna delle parti ha depositato note conclusionali.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello perché promosso in spregio delle forme di cui all'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2, c.p.c. va respinta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata prescrittiva della riforma affermando che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in termini Cass. Sez. Un. 27199/2017;
Cass. ord. 13535/2018; Cass. ord. 36481/2022).
Dopo la pronuncia dell'ordinanza dell'11.07.2023, che ha individuato nell'atto d'appello le modifiche richieste e l'incidenza dell'errore lamentato sulla statuizione assunta in primo grado, inferendole dall'enunciazione ed dall'illustrazione dei motivi d'appello, nonché le parti della sentenza del Primo Giudice da intendersi fatte oggetto di gravame, in relazione alle censure mosse, nessuna considerazione è stata ulteriormente svolta e non è stata ribadita l'eccezione in rito in disamina.
L'ordinanza predetta va richiamata a motivazione del respingimento dell'eccezione di inammissibilità, potendosi ricavare dal complessivo tenore dell'atto d'appello gli elementi di specificità del gravame richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
3. L'appello promosso si presenta fondato e va, pertanto, accolto.
Logicamente antecedente la valutazione del secondo motivo d'appello inerente la ritualità della costituzione della dinanzi al Primo Giudice. Parte_1
Re melius perpensa rispetto a quanto ravvisato nell'ordinanza dell'11.07.2023, le detta censura merita condivisione.
In punto di diritto va rilevato che ai sensi dell'art. 319 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente) le parti si costituiscono nel giudizio innanzi al Giudice di Pace mediante il deposito in cancelleria della citazione o del processo verbale di cui all'art. 316, c. 2, c.p.c., della relata di notificazione, quando occorre della procura, oppure presentando tali atti e documenti al giudice in udienza.
Sullo specifico tema in disamina, inerente la costituzione in giudizio mediante l'invio per posta dell'atto e dei relativi documenti, va richiamata la Suprema Corte, nella pronuncia a Sez. Un. n.
5160/2009, la quale ha affermato che “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.” (l'esposto principio è stato confermato dalla successiva
Cass. 1027/2017). Successiva pronuncia ha chiarito che “Deve essere considerata rituale la costituzione in giudizio avvenuta a mezzo del servizio postale in quanto, a tal fine, è rilevante
l'apposizione del timbro depositato da parte del cancelliere e l'acquisizione degli atti nel fascicolo
e non le modalità di consegna” (Cass. civ. sent. n. 12509/2015).
La costituzione dell' nel primo grado dinanzi al GdP di Ferentino Parte_1
avveniva mediante raccomandata postale (come risultante dalla busta di spedizione, acclusa al fascicolo di parte della in primo grado) e il plico contenente la comparsa e la Pt_1
documentazione a corredo era acquisito dalla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Ferentino (come si evince dal timbro di depositato recante la data del 30.03.2022). Ne consegue che il vizio della costituzione, avvenuta con modalità irrituali, va considerato sanato per effetto del raggiungimento dello scopo di portare, comunque, a conoscenza del giudice adito e della controparte l'atto di costituzione, con difese e richieste, e i relativi allegati. Ciò posto, applicando il principio della “ragione più liquida” può pervenirsi all'accoglimento del gravame condividendo il terzo motivo d'appello circa l'errata declaratoria di estinzione del diritto di credito alla sanzione per intervenuta prescrizione, in disparte considerazioni in ordine alle censure inerenti le questioni di rito della incompetenza e tardività dell'opposizione promossa in primo grado e del difetto di interesse a reagire avverso l'estratto di ruolo (elevate come primo motivo d'appello).
In premessa mette conto evidenziare che il citato principio della “ragione più liquida” "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. ord. 363/2019; Cass. 11458/2018; Cass. 12002/2014;
Cass. S.U. 9936/2014; da ultimo nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento n. 1317 del
5.07.2017; Trib. Roma n.13588 del 28.06.2017).
La prova della notifica della cartella di pagamento raggiunta con la valida produzione documentale dell' in primo grado consente di ritenere interrotta la prescrizione, con l'effetto di ravvisare Pt_1
la persistente sussistenza del diritto di credito preteso.
Si evince, infatti, dall'estratto di ruolo versato in atti che le sanzioni applicate per aver contravvenuto alla disciplina dettata dal codice della strada si riferiscono all'anno 2016 (cfr. estratto di ruolo prodotto dall'opponente in primo grado in all. alla citazione) e in data 10.10.2019 era notificata via pec all'indirizzo della società la cartella di pagamento n. 05720190027377519 000, per l'importo complessivo di euro 4.907,28 (vedi cartella all. alla comparsa di costituzione dell' in primo grado e messaggi di accettazione e consegna della notificazione). Pt_1
Sicché non era inutilmente spirato il termine quinquennale di prescrizione (assorbita conseguentemente la questione dell'applicabilità del termine decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.).
Deve anche osservarsi che del tutto genericamente è stato effettuato il disconoscimento della documentazione prodotta dalla convenuta da parte della Difesa della società allora opponente nella prima udienza del giudizio innanzi al GdP (vedi relativo verbale presente nel fascicolo del GdP) né si sono svolte considerazioni più puntuali al riguardo nel presente grado (in termini ex multis Cass.
16557/2019 per cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).”; Cass. 15790/2016 per cui “Nel caso in cui il giudice di primo grado, a fronte del disconoscimento della conformità della copia di un documento originale, che non sia stato seguito dalla produzione di quest'ultimo, si sia avvalso della copia a fini probatori, è onere della parte soccombente, che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire
l'eccezione di disconoscimento, mediante specifica impugnazione che esprima tanto la volontà di negare la suddetta conformità, quanto la critica al giudice che del documento abbia fatto uso, senza che possa ritenersi sufficiente a tale scopo la generica affermazione dell'inesistenza dei documenti o degli atti di cui quella copia sarebbe rappresentativa.”).
Privi di pregio, inoltre, i rilievi inerenti la mancata indicazione nei pubblici registri della pec dell'Agente della Riscossione con cui si inviava la notifica. In essi sono contemplati gli indirizzi idonei alla ricezione di una valida notifica mediante posta elettronica, non valendo essi a condizionare anche la ritualità della notifica dal lato del mittente né, d'altronde, la società destinataria della notifica ha inteso svolgere rilievi in ordine alla compromissione del proprio diritto di difesa in conseguenza della spedizione della notifica da un indirizzo dell'Agenzia non menzionato nei detti registri (a sostegno deve richiamarsi la recente pronuncia Cass. 18684/2023 per cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”).
Nessuno degli ulteriori motivi di opposizione a precetto risultanti dagli atti del primo grado è stato riproposto in grado d'appello elevando appello incidentale.
La sentenza di primo grado va dunque riformata, rigettando l'opposizione all'esecuzione promossa avverso la cartella di pagamento.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, con applicazione di riduzioni in ragione della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di Ferentino n. 88/2022 del 12.05.2022 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione spiegata, confermando la cartella di pagamento n.
05720190027377519000 per l'ammontare di euro 4.907,28, notificata in data
10.10.2019;
- condanna la alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite del primo grado, da liquidarsi in euro 632,50, Parte_1
oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in euro 1.276,00, oltre 15% di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Frosinone, 21.02.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno