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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2416/2025, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025
TRA
, rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. RUGGIERI DOMENICO AUGUSTO
– PARTE RICORRENTE –
E
( ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'aver contratto matrimo- nio concordatario con la parte resistente in CP_1
NO (BA) in data 10/09/1985, unione dalla quale sono nate due figlie, divenute maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Deduce che, con decreto del 25/07/2013, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e che, dopo un anno dalla separazione, il ricorrente ha smesso di versarle l'assegno di mantenimento.
Rappresenta di essere economicamente autosufficiente, anche se invalida nella misura del 67%, e di vivere con sua madre presso un alloggio popolare.
Sussistendone i presupposti di legge, chiede che il Tribunale, pre- via comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio concordatario con condanna della parte resi- stente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il resistente, pur regolarmente evo- cato in giudizio, non si costituiva, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, sentita la sola parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, fatte precisare le conclu- sioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con il decreto sopra citato, non reclamato;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposi- zione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ri- presa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i co- niugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1 l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in NO (BA) in data 10/09/1985 tra
[...]
, nata in [...] in data [...], Parte_1
e , nato in MOLA DI BARI (BA) in [...] CP_1
01/04/1955, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di NO (BA) al n. 73, parte II, serie A, anno 1985;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. AN il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2416/2025, avente ad oggetto “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025
TRA
, rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. RUGGIERI DOMENICO AUGUSTO
– PARTE RICORRENTE –
E
( ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
MINISTERO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'aver contratto matrimo- nio concordatario con la parte resistente in CP_1
NO (BA) in data 10/09/1985, unione dalla quale sono nate due figlie, divenute maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Deduce che, con decreto del 25/07/2013, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e che, dopo un anno dalla separazione, il ricorrente ha smesso di versarle l'assegno di mantenimento.
Rappresenta di essere economicamente autosufficiente, anche se invalida nella misura del 67%, e di vivere con sua madre presso un alloggio popolare.
Sussistendone i presupposti di legge, chiede che il Tribunale, pre- via comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio concordatario con condanna della parte resi- stente al pagamento delle spese processuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il resistente, pur regolarmente evo- cato in giudizio, non si costituiva, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, sentita la sola parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, fatte precisare le conclu- sioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con il decreto sopra citato, non reclamato;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposi- zione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ri- presa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i co- niugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1 l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in NO (BA) in data 10/09/1985 tra
[...]
, nata in [...] in data [...], Parte_1
e , nato in MOLA DI BARI (BA) in [...] CP_1
01/04/1955, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di NO (BA) al n. 73, parte II, serie A, anno 1985;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. AN il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato