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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5021/2023 R.G. sul ricorso depositato il 24/10/2023 proposto da (difesa dall' avv. Domenica Tripodi) Parte_1
nei confronti di ( difesa da avv. Michele Brancato) Controparte_1 nei confronti di (rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria CP_2
Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato)
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_2
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese CP_2
del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1
liquida complessivamente in 700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento Dell'intimazione di pagamento num. 09420239006920126000 notificata in data 14.09.2023 nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale per il danno che deriverebbe al ricorrente da una eventuale esecuzione;
1 -nel merito dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa e che nulla il ricorrente deve in favore dei convenuti, conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento relativamente alle seguenti cartelle ratione materia :
- avviso di addebito num. 39420160005106447000 afferente al mancato pagamento dei contributi
IVS anno di riferimento 2009 per la somma di € 2.550,34;
- avviso di addebito n. 39420170003864573000 afferente al mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2010 per la somma di € 658,36;
3)accerti e dichiari, il Tribunale adito, la fondatezza dei motivi esposti nel presente ricorso, e dichiari conseguentemente nulla e illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e ogni atto ad essa connesso presupposto e conseguenziale;
CP_ L si costituiva e contestava la domanda .
L si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo , come vizio inerente alla sequenza notificatoria ai fini della validità della intimazione , è tardivo ex art 617 cpc non essendo fatti valere nei 20 giorni successivi alla notifica della intimazione..
In ogni caso l' ha provato in data 9.2.2017 e il 12.1.2018 la notifica rispettiva degli avvisi di CP_2
addebito come da avvisi di ricevimento postale.
Il motivo va disatteso
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
2 (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' prova la notifica degli avvisi di addebito
L non prova la notifica degli avvisi di addebito e sostiene però : CP_1
l'avviso di addebito n. 39420160005106447000 risulta essere stato notificato direttamente dall' il 9 febbraio 2017 ed il credito ulteriormente fatto valere mediante la richiesta di CP_2 compensazione crediti ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. 602/1973 avanzata dal Contribuente il 4 ottobre 2017, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003916824000 del 3 luglio
2018, dell'intimazione di pagamento n. 09420199002012529000 del 30 marzo 2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420229000926600000 del 7 maggio 2022 infine, da quella oggetto della odierna opposizione;
l'avviso di addebito n. 39420170003864573000 risulta essere stato notificato direttamente dall' il 18 gennaio 2018 ed il credito ulteriormente fatto valere mediante la notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 09420199002012529000 del 30 marzo 2018, dell'intimazione di pagamento n. 09420229000926600000 del 7 maggio 2022 (mancata consegna ed con deposito sito
Infocamere ma manca la raccomandata…..).ed, infine, da quella oggetto della odierna opposizione.
Inoltre dell'avi n. 09420189003916824000 del 3 luglio 2018, per il primo avviso addebito vi è mancata consegna;
dell'intimazione di pagamento n. 09420199002012529000 del 30 marzo 2018 ( per entrambi gli avvisi di addebito ) vi è ricevuta mancata consegna seguita da deposito sito Infocamere ma manca la raccomandata di avviso.;, dell'intimazione di pagamento n. 09420229000926600000 del 7 maggio 2022(per entrambi avvisi di addebito ) vi è mancata consegna ed con deposito sito Infocamere ma manca la raccomandata.
3 Va considerato che il termine quinquennale è maggiorato poi della sospensione dell''articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
L'art 37 cit dispone : <
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il
10 giugno 2020, senza applicazione disanzioni e interessi .
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.>.
l'Art. 11 co. 9 dispone : <9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. >
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
4 la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Ne discende che in ordine al primo avviso di addebito tenuto conto della la richiesta di compensazione crediti ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. 602/1973 avanzata dal Contribuente il 4 ottobre 2017 non è contestata , tra la detta richiesta che vale come riconoscimento e la intimazione opposta non sono decorsi i cinque anni maggiorati di 311 giorni.
Quanto al secondo avviso di addebito invece tra la notifica dell'avviso di addebito e la intimazione opposta non sono decorsi i cinque anni maggiorati di 311 giorni..
La pretesa contributiva, di cui agli avvisi di addebito contestati ,non è dunque prescritta.
Illegittimità delle cartelle in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste ed alla normativa applicabile.
Sostiene il ricorrente < Ferme le superiori eccezioni, e avuto riguardo ai rilievi già formulati nel merito delle somme richieste a titolo di omessa contribuzione previdenziale, giova rilevare come appaia evidente che l'intervenuta prescrizione del credito azionato determini, in ogni caso, la necessità di operare una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute a tale titolo.
Dall'esame delle cartelle oggetto di impugnazione, è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive, senza tuttavia poter conoscere quale sia stata la normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare le somme dovute.
Pertanto anche sotto tale profilo le cartelle si appalesano illegittime e vanno dichiarate nulle e prove di efficacia nei confronti dell'odierna ricorrente. >.
Il motivo è infondato attesa la definitività degli avvisi di addebito il che preclude la contestazione successiva del merito della pretesa
3) Violazione dell'art.7 L. 212/2000. Statuto del contribuente Difetto di motivazione. Omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla norma Violazione dell' art 7 comma 2° lett. A legge 212/2000
Il motivo , in disparte la fondatezza , è formale e tardivo ex art 617 cpc perché presentato oltre i 20 giorni .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 13.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5021/2023 R.G. sul ricorso depositato il 24/10/2023 proposto da (difesa dall' avv. Domenica Tripodi) Parte_1
nei confronti di ( difesa da avv. Michele Brancato) Controparte_1 nei confronti di (rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria CP_2
Raffanti e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato)
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_2
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese CP_2
del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1
liquida complessivamente in 700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: in via preliminare la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento Dell'intimazione di pagamento num. 09420239006920126000 notificata in data 14.09.2023 nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale per il danno che deriverebbe al ricorrente da una eventuale esecuzione;
1 -nel merito dichiarare estinta la pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa e che nulla il ricorrente deve in favore dei convenuti, conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento relativamente alle seguenti cartelle ratione materia :
- avviso di addebito num. 39420160005106447000 afferente al mancato pagamento dei contributi
IVS anno di riferimento 2009 per la somma di € 2.550,34;
- avviso di addebito n. 39420170003864573000 afferente al mancato pagamento dei contributi IVS anno di riferimento 2010 per la somma di € 658,36;
3)accerti e dichiari, il Tribunale adito, la fondatezza dei motivi esposti nel presente ricorso, e dichiari conseguentemente nulla e illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e ogni atto ad essa connesso presupposto e conseguenziale;
CP_ L si costituiva e contestava la domanda .
L si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata.
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo , come vizio inerente alla sequenza notificatoria ai fini della validità della intimazione , è tardivo ex art 617 cpc non essendo fatti valere nei 20 giorni successivi alla notifica della intimazione..
In ogni caso l' ha provato in data 9.2.2017 e il 12.1.2018 la notifica rispettiva degli avvisi di CP_2
addebito come da avvisi di ricevimento postale.
Il motivo va disatteso
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
2 (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ L' prova la notifica degli avvisi di addebito
L non prova la notifica degli avvisi di addebito e sostiene però : CP_1
l'avviso di addebito n. 39420160005106447000 risulta essere stato notificato direttamente dall' il 9 febbraio 2017 ed il credito ulteriormente fatto valere mediante la richiesta di CP_2 compensazione crediti ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. 602/1973 avanzata dal Contribuente il 4 ottobre 2017, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003916824000 del 3 luglio
2018, dell'intimazione di pagamento n. 09420199002012529000 del 30 marzo 2018 dell'intimazione di pagamento n. 09420229000926600000 del 7 maggio 2022 infine, da quella oggetto della odierna opposizione;
l'avviso di addebito n. 39420170003864573000 risulta essere stato notificato direttamente dall' il 18 gennaio 2018 ed il credito ulteriormente fatto valere mediante la notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 09420199002012529000 del 30 marzo 2018, dell'intimazione di pagamento n. 09420229000926600000 del 7 maggio 2022 (mancata consegna ed con deposito sito
Infocamere ma manca la raccomandata…..).ed, infine, da quella oggetto della odierna opposizione.
Inoltre dell'avi n. 09420189003916824000 del 3 luglio 2018, per il primo avviso addebito vi è mancata consegna;
dell'intimazione di pagamento n. 09420199002012529000 del 30 marzo 2018 ( per entrambi gli avvisi di addebito ) vi è ricevuta mancata consegna seguita da deposito sito Infocamere ma manca la raccomandata di avviso.;, dell'intimazione di pagamento n. 09420229000926600000 del 7 maggio 2022(per entrambi avvisi di addebito ) vi è mancata consegna ed con deposito sito Infocamere ma manca la raccomandata.
3 Va considerato che il termine quinquennale è maggiorato poi della sospensione dell''articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni
L'art 37 cit dispone : <
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il
10 giugno 2020, senza applicazione disanzioni e interessi .
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.>.
l'Art. 11 co. 9 dispone : <9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. >
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
4 la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alla fattispecie qui in esame non è applicabile.
Ne discende che in ordine al primo avviso di addebito tenuto conto della la richiesta di compensazione crediti ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. 602/1973 avanzata dal Contribuente il 4 ottobre 2017 non è contestata , tra la detta richiesta che vale come riconoscimento e la intimazione opposta non sono decorsi i cinque anni maggiorati di 311 giorni.
Quanto al secondo avviso di addebito invece tra la notifica dell'avviso di addebito e la intimazione opposta non sono decorsi i cinque anni maggiorati di 311 giorni..
La pretesa contributiva, di cui agli avvisi di addebito contestati ,non è dunque prescritta.
Illegittimità delle cartelle in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste ed alla normativa applicabile.
Sostiene il ricorrente < Ferme le superiori eccezioni, e avuto riguardo ai rilievi già formulati nel merito delle somme richieste a titolo di omessa contribuzione previdenziale, giova rilevare come appaia evidente che l'intervenuta prescrizione del credito azionato determini, in ogni caso, la necessità di operare una diversa quantificazione delle somme eventualmente dovute a tale titolo.
Dall'esame delle cartelle oggetto di impugnazione, è possibile evincere l'entità degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive, senza tuttavia poter conoscere quale sia stata la normativa di riferimento applicata che ha consentito di quantificare le somme dovute.
Pertanto anche sotto tale profilo le cartelle si appalesano illegittime e vanno dichiarate nulle e prove di efficacia nei confronti dell'odierna ricorrente. >.
Il motivo è infondato attesa la definitività degli avvisi di addebito il che preclude la contestazione successiva del merito della pretesa
3) Violazione dell'art.7 L. 212/2000. Statuto del contribuente Difetto di motivazione. Omessa indicazione dei requisiti essenziali previsti dalla norma Violazione dell' art 7 comma 2° lett. A legge 212/2000
Il motivo , in disparte la fondatezza , è formale e tardivo ex art 617 cpc perché presentato oltre i 20 giorni .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 13.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5