Art. 110
(Richiesta dei certificati)
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.
((1-bis. Quando la persona alla quale il reato e' attribuito e' un apolide, una persona della quale e' ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresi', ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 .
(Richiesta dei certificati)
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti;
c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.
((1-bis. Quando la persona alla quale il reato e' attribuito e' un apolide, una persona della quale e' ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresi', ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 .