TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
V.G. 4550/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NO PI Presidente dr.ssa RA Di DI Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 e
, nata a [...], il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elena Fantato (C.F. ) del Foro di Trento nonché elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo Studio in 38079 Tione di Trento (TN), Viale Dante n. 19 (pec
, giusta procura allegata al ricorso ai sensi dell'articolo 83 III comma Email_1 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e trasmessa telematicamente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 7 ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 3 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07.10.2025. All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) Affidamento del figlio minore e diritto di visita Il figlio minore Persona_1 sarà affidato ad entrambi i genitori, con affidamento condiviso e collocazione principale presso la madre, con la quale continuerà a risiedere dato il trasferimento dello stesso già a giugno 2024, presso la casa di abitazione sita in Borgo Lares (TN), Via Piccolo n. 20 presso la quale trasferirà la residenza;
Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: sempre a giorni alterni dalle ore 18.00, ritirandolo presso la casa della madre, sino al giorno successivo quando lo accompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o a casa della madre e/o in alternativa presso eventuali centri estivi, pernottando presso il padre;
a week end alterni a partire dal venerdì sera dalle ore 18.00, ritirandolo presso la casa della madre, sino a domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre prima della cena;
i giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con ognuno dei genitori, quando il minore trascorrerà il Natale con il padre, trascorrerà il Capodanno con la madre e viceversa. Quando il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, trascorrerà il lunedì “in Albis” con la madre e viceversa. La gestione del minore durante le vacanze natalizie e pasquali, sarà concordata tra i genitori in modo tale da permettere ad entrambi di stare con il minore il medesimo tempo;
il padre terrà con sé il minore nel corso delle vacanze estive per due settimane non consecutive. I genitori si impegnano ad accordarsi sui periodi di vacanze estive entro il 31/05 di ogni anno (salvo diverse e comprovate esigenze lavorative), permettendo in tal modo reciprocamente l'organizzazione di tempi ed impegni;
tale protocollo di affido dovrà essere compatibile con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con le esigenze scolastiche e non del minore;
le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto del figlio minore. 2) Mantenimento del figlio minore Il signor considerati i tempi di permanenza del Parte_1 minore presso il padre, parteciperà al mantenimento del figlio con un assegno di mantenimento mensile dell'importo di Euro 150,00.= - calcolato tenendo in considerazione le attuali situazioni economiche dei coniugi, dell'età del minore nonché della situazione debitoria in capo soprattutto al signora - da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente intestato alla Pt_1 signora e che sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT a far data da ottobre Pt_2 2026. Circa le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno versate entro quindici giorni dalla presentazione, da parte del genitore che le ha sostenute, all'altro genitore della documentazione comprovante le stesse. Le parti concordano che rientrano nelle spese extra assegno i buoni mensa. Le parti concordano che le spese superiori ad Euro 200,00.= verranno concordate. Il signor autorizza la signora Parte_1 Parte_2 a chiedere ed ottenere, nella misura del 100%, l'assegno unico relativo al figlio. La signora Pt_2 provvederà alla presentazione della domanda e ad incassare le relative somme. 3) Mantenimento dei coniugi. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a formulare reciproche domande di assegno, ritenendo di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. 4) Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Borgo Lares (TN), in via Piccolo n. 22, di proprietà del signor , rimane assegnata allo stesso”. Parte_1
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso (domanda che va riqualificata come dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023. Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 7 ottobre 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 14 settembre 2013 in Bolbeno (TN), oggi Comune di Borgo Lares, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Borgo Lares al N. 2, P.2, serie A anno 2013); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 05 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
NO PI
RA Di DI