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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 68/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Casarano in data 18.01.2023, nel procedimento R.G. n. 728/2021 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Annarosa Coratelli
- APPELLANTE
Contro in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Cianci
- APPELLATO
Nonché
in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Calavita
- APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva:
“1. Rigetta la domanda.
2. compensa le spese del giudizio”
Avverso tale sentenza ha promosso appello proponendo i seguenti motivi di Parte_1 gravame chiedendo la riforma della sentenza:
- erroneita' della sentenza per travisamento dei fatti ed errata applicazione della legge per aver ravvisato il fatto colposo del danneggiato. A tal proposito viene integralmente contestata la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado specie con riferimento alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato e addebitabili allo stesso del danno per suo fatto colposo in ragione delle proibitive condizioni climatiche (forte nebbia);
- si chiede quindi il riconoscimento, nei confronti degli appellati di responsabilità ex art. 2051
c.c. o comunque ex art. 2043 c.c.;
- si chiede, infine il risarcimento dei danni per come meglio quantificati e specificati nello scritto di parte.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciare:
In accoglimento dello spiegato gravame e in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del
[...]
e/o dell' , ciascuno per i rispettivi titoli, CP_2 CP_3
2. Per l'effetto condannare in solido le convenute, ciascuna per i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni patiti dall'attore, che si contengono espressamente in € 5.000,00 o nella diversa minore o maggior somma, oltre interessi ex art. 1218 c. IV c.c. e rivalutazione monetaria successivi alla data di notifica dell'atto di citazione.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % l.p., C.A.P. e altri accessori di legge se dovuti.
Si sono costituiti gli odierni appellati che hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Infine, le parti sono state invitate alla ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU sui danni riportati dal veicolo.
Qui di seguito si ne richiamano brevemente le conclusioni.
Stima dei danni Dalla disamina della relazione peritale , del quale si conoscono la preparazione e l'onesta Per_1 professionale, emerge che nella stessa sono stati indicati i particolari sicuramente rimasti danneggiati per la loro posizione strutturale rispetto alla zona urtata.
Si ritiene, pertanto, che la stima eseguita di €. 13.986,77, compresa IVA pari ad €. 2.522,21, netto
€. 11.464,56, sia equa e rispondente agli effettivi danni riportati dal mezzo dell'attore nel sinistro per cui è causa.-
Fermo tecnico
Tenendo presente che per “fermo tecnico” deve intendersi il tempo strettamente necessario per le riparazioni, viste le ore lavorative stimate (73), si ritiene equo valutare la sosta lavorativa in gg. 11
(undici) [ore 73/ore 6,40 giornaliere].-
Il danno accessorio per “fermo tecnico”, considerato il tipo di mezzo danneggiato (furgone) ed i costi di noleggio dell'epoca, va stimato all'epoca in €. 440,00 (gg.11*€.40,00 al giorno).-
La stima dei danni eseguita evidenzia come le riparazioni appaiono palesemente antieconomiche.
Il valore del mezzo attoreo, alla data del sinistro, secondo i mercuriali dell'epoca variava da €.
4.000,00 ad €. 4.500,00. La quotazione non tiene conto dell'effettive condizioni in cui si trovava il mezzo che oggi non è possibile conoscere.-
Trattasi, comunque, di un mezzo di lavoro ben richiesto sul mercato.-
***
L'appello non merita accoglimento.
Invero il giudice di primo grado con una motivazione sintetica ha fatto buon governo dei principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in particolare, del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice, il veicolo dell'appellante impattava contro il la porzione di tubo solo dopo aver strusciato la fiancata contro il manufatto in cemento posto fuori dalla carreggiata e peraltro con colorazione tale da renderlo visibile.
Tale ricostruzione del sinistro risulta dalle dichiarazioni rese dal teste di P.G., teste terzo rispetto all'odierna vicenda processuale.
Pertanto, la versione fornita dalla teste oculare del sinistro – peraltro legata al danneggiato da rapporto sentimentale – risulta parzialmente inattendibile quantomeno nella parte in cui non afferma che prima di impattare con il tubo posto sul manufatto (peraltro sporgente di pochi cm e non invadente la carreggiata secondo quanto si nota dalle foto) strusciava contro il perimetro della costruzione e solo successivamente si agganciava al tubo.
Può quindi concludersi che se il danneggiato avesse esercitato l'ordinaria diligenza – a prescindere dalla velocità tenuta, peraltro non rilevata e non rilevabile - specie in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo al momento del sinistro, avrebbe dapprima evitato di impattare contro un manufatto posto fuori dalla sede stradale e, di conseguenza, di agganciare il proprio veicolo alla tubatura sporgente.
Sul punto, appare evidente che la condotta tenuta dal danneggiato innescava una serie causale autonoma che prescinde dalla qualità della res su cui impattava trattandosi, peraltro, di manufatto in posizione fissa al di fuori del manto stradale.
In tale contesto, nell'atto di appello non sono state dedotte specifiche violazioni in materia di segnalazione di immobili sul percorso stradale o violazioni alla disciplina in merito al posizionamento a distanza minima dalla carreggiata.
Alla luce delle superiori considerazioni non merita accoglimento nemmeno il gravame relativo alla liquidazione delle spese, tenuto conto della sostanziale parziale soccombenza delle parti.
Pertanto, deve essere confermata la statuizione sulle spese per come operata dal giudice di prime cure.
Con riferimento alle spese del presente giudizio la peculiarità del caso concreto in uno con l'incuria dello stato dei luoghi induce alla compensazione delle spese del grado di appello, oltre che a confermare la precedente statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello promosso da e, conferma la sentenza n. 68/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Casarano in data 18.01.2023; compensa integralmente le spese di lite per il presente grado di giudizio
Lecce, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 68/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Casarano in data 18.01.2023, nel procedimento R.G. n. 728/2021 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Annarosa Coratelli
- APPELLANTE
Contro in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Cianci
- APPELLATO
Nonché
in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Calavita
- APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva:
“1. Rigetta la domanda.
2. compensa le spese del giudizio”
Avverso tale sentenza ha promosso appello proponendo i seguenti motivi di Parte_1 gravame chiedendo la riforma della sentenza:
- erroneita' della sentenza per travisamento dei fatti ed errata applicazione della legge per aver ravvisato il fatto colposo del danneggiato. A tal proposito viene integralmente contestata la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado specie con riferimento alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato e addebitabili allo stesso del danno per suo fatto colposo in ragione delle proibitive condizioni climatiche (forte nebbia);
- si chiede quindi il riconoscimento, nei confronti degli appellati di responsabilità ex art. 2051
c.c. o comunque ex art. 2043 c.c.;
- si chiede, infine il risarcimento dei danni per come meglio quantificati e specificati nello scritto di parte.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciare:
In accoglimento dello spiegato gravame e in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del
[...]
e/o dell' , ciascuno per i rispettivi titoli, CP_2 CP_3
2. Per l'effetto condannare in solido le convenute, ciascuna per i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni patiti dall'attore, che si contengono espressamente in € 5.000,00 o nella diversa minore o maggior somma, oltre interessi ex art. 1218 c. IV c.c. e rivalutazione monetaria successivi alla data di notifica dell'atto di citazione.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % l.p., C.A.P. e altri accessori di legge se dovuti.
Si sono costituiti gli odierni appellati che hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Infine, le parti sono state invitate alla ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU sui danni riportati dal veicolo.
Qui di seguito si ne richiamano brevemente le conclusioni.
Stima dei danni Dalla disamina della relazione peritale , del quale si conoscono la preparazione e l'onesta Per_1 professionale, emerge che nella stessa sono stati indicati i particolari sicuramente rimasti danneggiati per la loro posizione strutturale rispetto alla zona urtata.
Si ritiene, pertanto, che la stima eseguita di €. 13.986,77, compresa IVA pari ad €. 2.522,21, netto
€. 11.464,56, sia equa e rispondente agli effettivi danni riportati dal mezzo dell'attore nel sinistro per cui è causa.-
Fermo tecnico
Tenendo presente che per “fermo tecnico” deve intendersi il tempo strettamente necessario per le riparazioni, viste le ore lavorative stimate (73), si ritiene equo valutare la sosta lavorativa in gg. 11
(undici) [ore 73/ore 6,40 giornaliere].-
Il danno accessorio per “fermo tecnico”, considerato il tipo di mezzo danneggiato (furgone) ed i costi di noleggio dell'epoca, va stimato all'epoca in €. 440,00 (gg.11*€.40,00 al giorno).-
La stima dei danni eseguita evidenzia come le riparazioni appaiono palesemente antieconomiche.
Il valore del mezzo attoreo, alla data del sinistro, secondo i mercuriali dell'epoca variava da €.
4.000,00 ad €. 4.500,00. La quotazione non tiene conto dell'effettive condizioni in cui si trovava il mezzo che oggi non è possibile conoscere.-
Trattasi, comunque, di un mezzo di lavoro ben richiesto sul mercato.-
***
L'appello non merita accoglimento.
Invero il giudice di primo grado con una motivazione sintetica ha fatto buon governo dei principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in particolare, del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice, il veicolo dell'appellante impattava contro il la porzione di tubo solo dopo aver strusciato la fiancata contro il manufatto in cemento posto fuori dalla carreggiata e peraltro con colorazione tale da renderlo visibile.
Tale ricostruzione del sinistro risulta dalle dichiarazioni rese dal teste di P.G., teste terzo rispetto all'odierna vicenda processuale.
Pertanto, la versione fornita dalla teste oculare del sinistro – peraltro legata al danneggiato da rapporto sentimentale – risulta parzialmente inattendibile quantomeno nella parte in cui non afferma che prima di impattare con il tubo posto sul manufatto (peraltro sporgente di pochi cm e non invadente la carreggiata secondo quanto si nota dalle foto) strusciava contro il perimetro della costruzione e solo successivamente si agganciava al tubo.
Può quindi concludersi che se il danneggiato avesse esercitato l'ordinaria diligenza – a prescindere dalla velocità tenuta, peraltro non rilevata e non rilevabile - specie in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo al momento del sinistro, avrebbe dapprima evitato di impattare contro un manufatto posto fuori dalla sede stradale e, di conseguenza, di agganciare il proprio veicolo alla tubatura sporgente.
Sul punto, appare evidente che la condotta tenuta dal danneggiato innescava una serie causale autonoma che prescinde dalla qualità della res su cui impattava trattandosi, peraltro, di manufatto in posizione fissa al di fuori del manto stradale.
In tale contesto, nell'atto di appello non sono state dedotte specifiche violazioni in materia di segnalazione di immobili sul percorso stradale o violazioni alla disciplina in merito al posizionamento a distanza minima dalla carreggiata.
Alla luce delle superiori considerazioni non merita accoglimento nemmeno il gravame relativo alla liquidazione delle spese, tenuto conto della sostanziale parziale soccombenza delle parti.
Pertanto, deve essere confermata la statuizione sulle spese per come operata dal giudice di prime cure.
Con riferimento alle spese del presente giudizio la peculiarità del caso concreto in uno con l'incuria dello stato dei luoghi induce alla compensazione delle spese del grado di appello, oltre che a confermare la precedente statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello promosso da e, conferma la sentenza n. 68/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Casarano in data 18.01.2023; compensa integralmente le spese di lite per il presente grado di giudizio
Lecce, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me