Articolo 19 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 giugno 1975
Art. 19.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973, risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese im-
pegnate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1973 (articolo 15)........ L. 4.850.695.550 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 17)....... " 14.791.093.526
-------------- Residui passivi al 31 dicembre 1973... L. 19.641.789.076
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975