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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3400 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3400 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Mariafrancesca Colistra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla Piazza
Europa, n. 14
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Barbara Magnelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza, alla via
G. Tocci, n. 4
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio del diritto di visita di minore nato da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.3.2025 dinanzi al relatore le parti chiedevano recepirsi l'accordo tra loro intervenuto. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da al fine di Parte_1
ottenere la modifica della regolamentazione del diritto di visita della figlia nata dalla convivenza more uxorio con ( , nata il [...]). Controparte_1 Persona_1
Costituitosi il resistente, all'udienza del 3.3.2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice, della quale i difensori chiedevano il recepimento.
L'accordo predetto, in particolare, fermo l'affido condiviso di e il suo Per_1
collocamento presso la madre, prevede, a modifica di quanto stabilito nel provvedimento del 13.3.2024 di questo Tribunale, che:
1. la bambina trascorrerà con il padre il lunedì e il giovedì delle settimane il cui fine settimana resterà con la mamma, dall'uscita dall'asilo (prevista attualmente alle ore
12:00) fino alle ore 21:00, quando sarà riaccompagnata a casa della mamma;
2. a fine settimana alterni, la bambina trascorrerà con il papà l'intera giornata del sabato e della domenica, precisamente dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica. Nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con il papà, il diritto di visita di quest'ultimo potrà essere esercitato nel giorno di mercoledì, dall'uscita dall'asilo con pernotto fino alla mattina successiva, quando la bambina sarà riaccompagnata dal padre all'asilo;
3. la bambina trascorrerà in forma alternata con i genitori le principali festività
(vigilia di Natale con un genitore, giorno di Natale con l'altro; vigilia di Capodanno con un genitore, giorno di Capodanno con l'altro; 5 gennaio con un genitore, 6 gennaio con l'altro; giorno di Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro), con la precisazione che, in occasione della festività che la bambina trascorrerà con il padre, la stessa dovrà essere riaccompagnata dalla mamma entro la mezzanotte;
3
4. la bambina trascorrerà, inoltre, con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo e la festa del papà con impegno, ove si tratti di un giorno in cui il papà non ha già il diritto di visita, di riaccompagnare la bambina a casa entro le 21:00;
5. la bambina trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori ove vi sia l'accordo tra questi ovvero, in mancanza di accordo, ad anni alterni con ciascun genitore;
6. nel periodo estivo, la bambina trascorrerà con il papà dieci giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ciascun anno e che, in mancanza di accordi, gli stessi si individuano nella prima decade di agosto.
La regolamentazione prevista in punto di esercizio del diritto di visita da parte del padre appare conforme all'interesse della minore rispetto alla quale gli Per_1
incontri e i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario risultano disciplinati in modo da assicurare l'equo contemperamento del diritto alla bigenitorialità con le esigenze connesse alla tenera età della bambina. L'accordo intervenuto tra i genitori può, pertanto, essere recepito dal collegio, restando ferma
- per quanto non diversamente disposto in sede di modifica - la regolamentazione dei restanti profili di cui alla sentenza che ha recepito il primo accordo tra le parti.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1) a modifica dell'assetto concordato e recepito dal Tribunale in data 13.3.2024, regola il diritto di visita di rispetto alla figlia minore Controparte_1 Persona_1 in conformità all'accordo intervenuto tra le parti, come compendiato in motivazione, fermo quanto stabilito con sentenza del Tribunale di Cosenza n.
633/2024 in punto di affido, collocamento e mantenimento della minore;
2) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma