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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha emesso, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 842/2024 R.G.C., vertente
TRA
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Pescara presso Parte_1
e nello studio dell'avv. Enrico Camplone che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso in appello.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dioguardi con domicilio Controparte_1
eletto in Pescara, Via Nicola Fabrizi n. 61, presso e nello studio del predetto avvocato, il tutto in forza di procura in calce alla memoria difensiva in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1063/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 19/09/2024 – Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni delle parti:
Per l'NT:
“Piaccia all'adita Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del presente ricorso, in riforma integrale della sentenza di primo grado, così provvedere: a) rigettare la domanda avversaria, per le ragioni sopra spiegate, concedendo congruo termine per il rilascio alla sig.ra dell'immobile di cui è causa, tenendo conto Pt_1 dell'effettivo rimborso delle spese di cui al successivo punto sub b);
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare le somme che devono essere rimborsate alla resistente dal sig. per il mobilio CP_1 acquistato dalla resistente ed i lavori edilizi ed idraulici effettuato nell'immobile di
Manoppello, pagati dalla ricorrente nella misura di euro 27.000,00, ovvero in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con condanna per il ricorrente al pagamento;
importo in via subordinata da porsi in compensazione con ogni eventuale indennizzo riconosciuto in favore del sig. CP_1
c) Condannare il sig. alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio”. CP_1
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa e reietta ogni contraria istanza:
- Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1063/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Pescara, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- Condannare l'NT al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza, resa ex art. 429 c.p.c. all'esito del giudizio di primo grado n.
2807/2022 -promosso da contro (onde ottenere, previo accertamento Controparte_1 Parte_1 del venir meno del rapporto di convivenza tra le parti a far data dal 14.03.2021, la declaratoria della illegittimità della detenzione in capo alla resistente dei beni immobili, siti in Manoppello, di cui la resistente è nuda proprietaria ed il ricorrente usufruttuario, e la condanna della resistente all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, degli immobili (terreni e fabbricati) oggetto dell'atto di compravendita del 22.10.2016, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati al ricorrente in conseguenza della occupazione illegittima, a far data dalla prima richiesta fino al rilascio effettivo, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 400,00 mensili) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna del ricorrente al rimborso in suo favore dell'importo di € 27.000,00 sborsato durante la convivenza per l'acquisto di mobilio e per la ristrutturazione dell'immobile)– il Tribunale di Pescara così statuiva: “- accoglie la domanda;
- dichiara accertata la cessazione della convivenza more uxorio tra le parti del giudizio dal marzo 2021; - per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, dei beni immobili oggetto dell'atto di compravendita del 22/10/2016, rimettendo l'usufruttuario nel pieno e pacifico godimento dei beni medesimi;
- condanna parte resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni cagionati, liquidati in euro 294,00 mensili dal marzo 2021 sino alla data dell'effettivo rilascio; - rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro
4.354,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), nonché alla spese di mediazione liquidate in complessivi euro 360,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.); - pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte resistente e, per essa ammessa al gratuito patrocinio, a carico dell'Erario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva esposto e dedotto: -- di avere acquistato per atto pubblico del 22.10.2016 con , rispettivamente, il diritto di nuda proprietà per la resistente ed il diritto Parte_1
di usufrutto per il ricorrente sui beni immobili (meglio descritti in ricorso) siti in Manoppello;
-- che per un periodo le parti avevano convissuto more uxorio nell'appartamento, finché la convivenza era divenuta intollerabile a causa di violenti litigi tra la coppia, tali da costringere esso esponente a lasciare l'abitazione ed a stabilire la propria dimora presso l'abitazione del figlio;
-- che non aveva mai ottenuto, nonostante le reiterate richieste, la restituzione delle chiavi dell'immobile.
1.2. Dava ancora atto che la resistente si era costituita in giudizio deducendo di aver affrontato spese per la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile per circa € 27.000,00
e di aver acquistato, per effetto della convivenza more uxorio, un potere di fatto sull'immobile, con richiesta di rigetto della domanda del ricorrente e con richiesta, in via riconvenzionale, di condanna del resistente al rimborso dell'importo di € 27.000,00.
1.3. Rappresentava che in corso di causa era stato espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, mentre la resistente non si era presentata a rendere quello a lei deferito dal ricorrente;
era stata inoltre ammessa ed espletata C.T.U. per la stima del valore locativo dell'immobile.
1.4. Ciò detto rilevava la fondatezza della domanda del ricorrente, osservando come gli artt.
981 e 982 c.c. riconoscano all'usufruttuario il diritto di godere della cosa e di conseguire il possesso della stessa, sicché nella specie, essendo comprovata la cessazione della convivenza, il doveva essere posto nel godimento in via esclusiva dell'immobile. CP_1
Evidenziava peraltro che, alla luce della mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale, doveva ritenersi provato che la cessazione della convivenza era dovuta anche a causa di atteggiamenti violenti posti in essere dalla resistente, come suffragato anche dalla relazione medica redatta dal locale presidio ospedaliero, che aveva rilevato la presenza di piccola ferita lacero contusa in sede sotto orbitaria – zigomo temporale destro.
Sottolineava inoltre come dovesse ritenersi provato che, pur a seguito delle diffide del
27.03.2021 e dell'8.03.2022, la resistente non aveva inteso procedere alla restituzione dell'immobile.
Spiegava che doveva ritenersi altresì provato il danno subito dal ricorrente per il mancato godimento del bene, che poteva riconoscersi nel minore importo stimato dal CTU nominato
Ing. quale valore locativo dell'appartamento per cui è giudizio, Persona_1 stimato in € 294,00 mensili.
1.5. Rilevava che invece del tutto destituita di riscontri probatori si era rivelata la pretesa riconvenzionale della resistente, atteso che la documentazione allegata non consentiva di ritenere incontrovertibile l'esecuzione dei lavori, né il riferimento di essi all'immobile oggetto di causa.
Riteneva infine inammissibile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla resistente solo in sede di nota conclusionale, laddove aveva preteso di subordinare il rilascio dell'immobile al pagamento di una somma di denaro da parte del ricorrente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria resistente, chiedendone la riforma sulla base di plurimi afferenti a: 1) allontanamento dall'immobile del sig. sul CP_1 presupposto dell'asserita violenza subita da parte della sig.ra Assenza di prova. artt. Pt_1
2697, 2733 codice civile, 230 codice di procedura civile;
2) rimborso delle spese sostenute per costituire la convivenza – principio di non contestazione artt. 2967 codice civile, 115,
416 e 447bis codice di procedura civile;
3) convivenza more uxorio, implicazioni dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in relazione alla detta convivenza. Art. 2 Cost., Legge n. 76/2016.
3. L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Veniva fissata l'udienza del 21.01.2025 per la discussione e decisione della causa
(soggetta al rito locatizio), con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, in tal modo discutendo la causa, che può quindi essere decisa ex art. 429 e 127 ter c.p.c..
5. Va subito disatteso, siccome palesemente infondato, il primo motivo di gravame. 5.1. Con tale motivo l'NT denuncia il difetto di prova in ordine alle ragioni (avere il ricorrente subito violenza ad opera della resistente) addotte dal a giustificazione del CP_1 proprio allontanamento dall'abitazione nella quale si era, sino ad allora, svolta la convivenza.
Evidenzia peraltro che essa NT, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente sul punto.
Rileva che erroneamente il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova della violenza sulla scorta della mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale e di quanto riferito dal ai familiari e alla guardia medica. CP_1
Rileva che l'erroneo convincimento del primo giudice ha condizionato il pronunciamento sul tema decisorio in ordine al termine ed alle condizioni per il rilascio che debbono essere concessi al convivente che debba lasciare la casa familiare a seguito della cessazione del rapporto affettivo instaurato.
5.2. Il Collegio, rilevato in primo luogo che in alcun modo le ragioni dell'allontanamento dell'usufruttuario dalla casa familiare possono influire sul diritto dello stesso alla restituzione dell'immobile, che va comunque riconosciuto, osserva ad ogni buon conto che correttamente il primo giudice ha ritenuto dimostrati, alla luce delle emergenze processuali,
i fatti addotti dal ricorrente.
La resistente non si è invero comparsa davanti al giudice per rispondere all'interrogatorio formale deferitole dal ricorrente sui seguenti capitoli di prova: “5)“Vero che in data 12 marzo
2021 alle ore 20 la Sig.ra diceva al sig. che doveva lasciare Parte_1 Controparte_1
la casa e lo colpiva con un pugno sul volto e che in data 13 marzo alle ore 19 lo aggrediva graffiandolo sul naso?”; 6) “Vero che la sera del 13 marzo 2021 il Sig. Controparte_1
ricorreva alle cure della Guardia Medica di Manoppello assistito dalla figlia , riferendo Per_2 di essere stato picchiato dalla il 12 ed il 13 marzo 2021?”. Parte_1
E' noto che l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della ficta confessio, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi il fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio.
E ciò è quanto fatto dal primo giudice il quale ha ritenuto ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale sulla scorta della mancata risposta all'interrogatorio formale, valutata alla luce del significativo elemento di riscontro costituito dalle risultanze della relazione della Guardia Medica di Manoppello in data 13.03.2021 (alla quale il paziente riferì nell'immediatezza di essere stato colpito alle ore 20.00 del 12.03.2021 dalla convivente con un pugno sul viso e di avere inoltre ricevuto alle ore 19.00 un graffio sul naso) da cui risultano non solo le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal sig. ma anche quanto CP_1 rilevato dal medico di guardia all'esame obiettivo del paziente, e cioè “lieve ematoma in sede TEMPIA – ” nonché “PICCOLA FERITA LACERO CONTUSA” Persona_3
6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela privo di pregio.
6.1. Con tale motivo l'NT si duole del fatto che il primo giudice non ha considerato che, a fronte delle allegazioni operate dalla resistente a sostegno della pretesa azionata in riconvenzionale, il ricorrente non ha preso specifica posizione omettendo di formulare contestazioni anche in relazione alla documentazione prodotta in giudizio da essa resistente.
6.2. Evidenzia in primo luogo il Collegio che, nella memoria difensiva, contenente domanda riconvenzionale, depositata dalla resistente all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, questa allegava di aver affrontato “per ristrutturare la casa ed arredarla” spese del complessivo importo di € 27.000,00.
Il ricorrente (resistente in via riconvenzionale) in sede di prima udienza di comparizione ha espressamente contestato la domanda riconvenzionale dichiarando “impugna e contesta l'avversa domanda riconvenzionale, siccome pretestuosa e destituita di fondamento giuridico”.
6.3. A fronte della contestazione del sig. sarebbe stato onere della sig.ra CP_1 Pt_1
fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Senonché, la prova per interpello approntata sul punto ha dato esito negativo avendo il sig.
in sede di risposta all'interrogatorio formale, decisamente negato le circostanze CP_1
oggetto dei capitoli, dichiarando di essere stato sempre lui a commissionare e pagare i lavori riguardanti la ristrutturazione dell'abitazione di Manoppello, a pagare i materiali ed i costi dell'installazione di infissi nella casa di Manoppello, anche perché la convivente non aveva mai lavorato, negando inoltre che la predetta avesse acquistato e pagato una cucina completa presso il Mercatone Uno, frigorifero ed altri elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche e climatizzatori, e che la predetta avesse acquistato e pagato materiale idraulico.
Neanche può ritenersi idonea la fornire la prova sufficiente dei fatti costitutivi addotti la copiosa documentazione confusamente prodotta dalla resistente all'atto della costituzione in giudizio, la quale: - non attesta chi abbia eseguito i pagamenti documentati dalle ricevute di transazione effettuate o dagli scontrini fiscali, né indica il luogo di destinazione della relativa merce;
- non indica inoltre la provenienza dei contanti relativi alle quietanze di pagamento in contanti di cui ad altri documenti;
- in numerosi casi, peraltro, indica il luogo di destinazione della merce acquistata in indirizzo diverso dalla casa familiare (e cioè in
Strada Fosso Paradiso n. 119 di Chieti Scalo); - in altri casi attesta l'ordinativo ma non il pagamento o chi lo abbia effettuato, a nulla rilevando l'intestazione formale dei documenti fiscali all'uno o all'altro convivente, stante il regime di convivenza more uxorio, non avendo peraltro la resistente allegato o dimostrato di avere risorse autonome.
7. Va infine rigettato in quanto palesemente infondato l'ultimo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'NT lamenta l'ingiustizia della sentenza pronunciata dal primo giudice senza tenere in alcun conto del particolare rapporto intercorso tra le parti (rapporto di convivenza more uxorio durato dal 2016 al 2021).
Spiega che, se non è contestabile che il in quanto usufruttuario, abbia diritto alla CP_1 restituzione dell'immobile, non può ignorarsi che comunque la stessa ha diritto ad un congruo termine per il rilascio.
Rileva ancora che il termine non può certamente essere individuato nel momento in cui l'altro abbia lasciato spontaneamente l'abitazione, dovendo essere fissato dal giudice.
7.2. Al riguardo è sufficiente evidenziare come, a fronte della cessazione della convivenza in data 14.03.2021 (in ragione della condotta violenta dell'NT) e della diffida al rilascio dell'immobile inoltratale dall'appellato in data 30.03.2021, reiterata nell'anno 2022,
l'NT (la quale si dichiara consapevole del diritto dell'usufruttuario ad ottenere il rilascio dell'immobile) non abbia inteso restituire l'immobile, rimanendo nella detenzione dello stesso per quasi quattro anni, sfruttando la durata del giudizio.
Alcun ulteriore termine ulteriore può dunque essere fissato (né poteva essere fissato dal primo giudice) per il rilascio dell'immobile, avendo la detentrice avuto a disposizione tempo più che sufficiente ad organizzare il trasloco e a reperire altra soluzione abitativa.
7.3. Va infine rilevato che, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno, l'NT non ha dedotto alcuna censura specifica, sicché il relativo capo della sentenza deve ritenersi coperto da cosa giudicata.
8. Venendo al regolamento delle spese del presente grado di giudizio si rileva come, a fronte dell'integrale rigetto dei motivi di appello le spese debbano seguire la soccombenza.
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione. 9. La palese infondatezza dell'appello configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'NT al patrocinio a spese dello Stato.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'NT al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'NT dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha emesso, ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 842/2024 R.G.C., vertente
TRA
, residente in [...], elettivamente domiciliata in Pescara presso Parte_1
e nello studio dell'avv. Enrico Camplone che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso in appello.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dioguardi con domicilio Controparte_1
eletto in Pescara, Via Nicola Fabrizi n. 61, presso e nello studio del predetto avvocato, il tutto in forza di procura in calce alla memoria difensiva in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1063/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 19/09/2024 – Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni delle parti:
Per l'NT:
“Piaccia all'adita Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento del presente ricorso, in riforma integrale della sentenza di primo grado, così provvedere: a) rigettare la domanda avversaria, per le ragioni sopra spiegate, concedendo congruo termine per il rilascio alla sig.ra dell'immobile di cui è causa, tenendo conto Pt_1 dell'effettivo rimborso delle spese di cui al successivo punto sub b);
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare le somme che devono essere rimborsate alla resistente dal sig. per il mobilio CP_1 acquistato dalla resistente ed i lavori edilizi ed idraulici effettuato nell'immobile di
Manoppello, pagati dalla ricorrente nella misura di euro 27.000,00, ovvero in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con condanna per il ricorrente al pagamento;
importo in via subordinata da porsi in compensazione con ogni eventuale indennizzo riconosciuto in favore del sig. CP_1
c) Condannare il sig. alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio”. CP_1
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa e reietta ogni contraria istanza:
- Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1063/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Pescara, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- Condannare l'NT al pagamento delle spese del grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza, resa ex art. 429 c.p.c. all'esito del giudizio di primo grado n.
2807/2022 -promosso da contro (onde ottenere, previo accertamento Controparte_1 Parte_1 del venir meno del rapporto di convivenza tra le parti a far data dal 14.03.2021, la declaratoria della illegittimità della detenzione in capo alla resistente dei beni immobili, siti in Manoppello, di cui la resistente è nuda proprietaria ed il ricorrente usufruttuario, e la condanna della resistente all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, degli immobili (terreni e fabbricati) oggetto dell'atto di compravendita del 22.10.2016, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati al ricorrente in conseguenza della occupazione illegittima, a far data dalla prima richiesta fino al rilascio effettivo, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 400,00 mensili) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna del ricorrente al rimborso in suo favore dell'importo di € 27.000,00 sborsato durante la convivenza per l'acquisto di mobilio e per la ristrutturazione dell'immobile)– il Tribunale di Pescara così statuiva: “- accoglie la domanda;
- dichiara accertata la cessazione della convivenza more uxorio tra le parti del giudizio dal marzo 2021; - per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, dei beni immobili oggetto dell'atto di compravendita del 22/10/2016, rimettendo l'usufruttuario nel pieno e pacifico godimento dei beni medesimi;
- condanna parte resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, dei danni cagionati, liquidati in euro 294,00 mensili dal marzo 2021 sino alla data dell'effettivo rilascio; - rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro
4.354,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), nonché alla spese di mediazione liquidate in complessivi euro 360,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.); - pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte resistente e, per essa ammessa al gratuito patrocinio, a carico dell'Erario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il ricorrente, a sostegno della propria domanda, aveva esposto e dedotto: -- di avere acquistato per atto pubblico del 22.10.2016 con , rispettivamente, il diritto di nuda proprietà per la resistente ed il diritto Parte_1
di usufrutto per il ricorrente sui beni immobili (meglio descritti in ricorso) siti in Manoppello;
-- che per un periodo le parti avevano convissuto more uxorio nell'appartamento, finché la convivenza era divenuta intollerabile a causa di violenti litigi tra la coppia, tali da costringere esso esponente a lasciare l'abitazione ed a stabilire la propria dimora presso l'abitazione del figlio;
-- che non aveva mai ottenuto, nonostante le reiterate richieste, la restituzione delle chiavi dell'immobile.
1.2. Dava ancora atto che la resistente si era costituita in giudizio deducendo di aver affrontato spese per la ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile per circa € 27.000,00
e di aver acquistato, per effetto della convivenza more uxorio, un potere di fatto sull'immobile, con richiesta di rigetto della domanda del ricorrente e con richiesta, in via riconvenzionale, di condanna del resistente al rimborso dell'importo di € 27.000,00.
1.3. Rappresentava che in corso di causa era stato espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, mentre la resistente non si era presentata a rendere quello a lei deferito dal ricorrente;
era stata inoltre ammessa ed espletata C.T.U. per la stima del valore locativo dell'immobile.
1.4. Ciò detto rilevava la fondatezza della domanda del ricorrente, osservando come gli artt.
981 e 982 c.c. riconoscano all'usufruttuario il diritto di godere della cosa e di conseguire il possesso della stessa, sicché nella specie, essendo comprovata la cessazione della convivenza, il doveva essere posto nel godimento in via esclusiva dell'immobile. CP_1
Evidenziava peraltro che, alla luce della mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale, doveva ritenersi provato che la cessazione della convivenza era dovuta anche a causa di atteggiamenti violenti posti in essere dalla resistente, come suffragato anche dalla relazione medica redatta dal locale presidio ospedaliero, che aveva rilevato la presenza di piccola ferita lacero contusa in sede sotto orbitaria – zigomo temporale destro.
Sottolineava inoltre come dovesse ritenersi provato che, pur a seguito delle diffide del
27.03.2021 e dell'8.03.2022, la resistente non aveva inteso procedere alla restituzione dell'immobile.
Spiegava che doveva ritenersi altresì provato il danno subito dal ricorrente per il mancato godimento del bene, che poteva riconoscersi nel minore importo stimato dal CTU nominato
Ing. quale valore locativo dell'appartamento per cui è giudizio, Persona_1 stimato in € 294,00 mensili.
1.5. Rilevava che invece del tutto destituita di riscontri probatori si era rivelata la pretesa riconvenzionale della resistente, atteso che la documentazione allegata non consentiva di ritenere incontrovertibile l'esecuzione dei lavori, né il riferimento di essi all'immobile oggetto di causa.
Riteneva infine inammissibile l'eccezione di inadempimento sollevata dalla resistente solo in sede di nota conclusionale, laddove aveva preteso di subordinare il rilascio dell'immobile al pagamento di una somma di denaro da parte del ricorrente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria resistente, chiedendone la riforma sulla base di plurimi afferenti a: 1) allontanamento dall'immobile del sig. sul CP_1 presupposto dell'asserita violenza subita da parte della sig.ra Assenza di prova. artt. Pt_1
2697, 2733 codice civile, 230 codice di procedura civile;
2) rimborso delle spese sostenute per costituire la convivenza – principio di non contestazione artt. 2967 codice civile, 115,
416 e 447bis codice di procedura civile;
3) convivenza more uxorio, implicazioni dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in relazione alla detta convivenza. Art. 2 Cost., Legge n. 76/2016.
3. L'appellato si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. Veniva fissata l'udienza del 21.01.2025 per la discussione e decisione della causa
(soggetta al rito locatizio), con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, in tal modo discutendo la causa, che può quindi essere decisa ex art. 429 e 127 ter c.p.c..
5. Va subito disatteso, siccome palesemente infondato, il primo motivo di gravame. 5.1. Con tale motivo l'NT denuncia il difetto di prova in ordine alle ragioni (avere il ricorrente subito violenza ad opera della resistente) addotte dal a giustificazione del CP_1 proprio allontanamento dall'abitazione nella quale si era, sino ad allora, svolta la convivenza.
Evidenzia peraltro che essa NT, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente sul punto.
Rileva che erroneamente il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova della violenza sulla scorta della mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale e di quanto riferito dal ai familiari e alla guardia medica. CP_1
Rileva che l'erroneo convincimento del primo giudice ha condizionato il pronunciamento sul tema decisorio in ordine al termine ed alle condizioni per il rilascio che debbono essere concessi al convivente che debba lasciare la casa familiare a seguito della cessazione del rapporto affettivo instaurato.
5.2. Il Collegio, rilevato in primo luogo che in alcun modo le ragioni dell'allontanamento dell'usufruttuario dalla casa familiare possono influire sul diritto dello stesso alla restituzione dell'immobile, che va comunque riconosciuto, osserva ad ogni buon conto che correttamente il primo giudice ha ritenuto dimostrati, alla luce delle emergenze processuali,
i fatti addotti dal ricorrente.
La resistente non si è invero comparsa davanti al giudice per rispondere all'interrogatorio formale deferitole dal ricorrente sui seguenti capitoli di prova: “5)“Vero che in data 12 marzo
2021 alle ore 20 la Sig.ra diceva al sig. che doveva lasciare Parte_1 Controparte_1
la casa e lo colpiva con un pugno sul volto e che in data 13 marzo alle ore 19 lo aggrediva graffiandolo sul naso?”; 6) “Vero che la sera del 13 marzo 2021 il Sig. Controparte_1
ricorreva alle cure della Guardia Medica di Manoppello assistito dalla figlia , riferendo Per_2 di essere stato picchiato dalla il 12 ed il 13 marzo 2021?”. Parte_1
E' noto che l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della ficta confessio, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi il fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio.
E ciò è quanto fatto dal primo giudice il quale ha ritenuto ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale sulla scorta della mancata risposta all'interrogatorio formale, valutata alla luce del significativo elemento di riscontro costituito dalle risultanze della relazione della Guardia Medica di Manoppello in data 13.03.2021 (alla quale il paziente riferì nell'immediatezza di essere stato colpito alle ore 20.00 del 12.03.2021 dalla convivente con un pugno sul viso e di avere inoltre ricevuto alle ore 19.00 un graffio sul naso) da cui risultano non solo le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal sig. ma anche quanto CP_1 rilevato dal medico di guardia all'esame obiettivo del paziente, e cioè “lieve ematoma in sede TEMPIA – ” nonché “PICCOLA FERITA LACERO CONTUSA” Persona_3
6. Anche il secondo motivo di gravame si rivela privo di pregio.
6.1. Con tale motivo l'NT si duole del fatto che il primo giudice non ha considerato che, a fronte delle allegazioni operate dalla resistente a sostegno della pretesa azionata in riconvenzionale, il ricorrente non ha preso specifica posizione omettendo di formulare contestazioni anche in relazione alla documentazione prodotta in giudizio da essa resistente.
6.2. Evidenzia in primo luogo il Collegio che, nella memoria difensiva, contenente domanda riconvenzionale, depositata dalla resistente all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, questa allegava di aver affrontato “per ristrutturare la casa ed arredarla” spese del complessivo importo di € 27.000,00.
Il ricorrente (resistente in via riconvenzionale) in sede di prima udienza di comparizione ha espressamente contestato la domanda riconvenzionale dichiarando “impugna e contesta l'avversa domanda riconvenzionale, siccome pretestuosa e destituita di fondamento giuridico”.
6.3. A fronte della contestazione del sig. sarebbe stato onere della sig.ra CP_1 Pt_1
fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Senonché, la prova per interpello approntata sul punto ha dato esito negativo avendo il sig.
in sede di risposta all'interrogatorio formale, decisamente negato le circostanze CP_1
oggetto dei capitoli, dichiarando di essere stato sempre lui a commissionare e pagare i lavori riguardanti la ristrutturazione dell'abitazione di Manoppello, a pagare i materiali ed i costi dell'installazione di infissi nella casa di Manoppello, anche perché la convivente non aveva mai lavorato, negando inoltre che la predetta avesse acquistato e pagato una cucina completa presso il Mercatone Uno, frigorifero ed altri elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche e climatizzatori, e che la predetta avesse acquistato e pagato materiale idraulico.
Neanche può ritenersi idonea la fornire la prova sufficiente dei fatti costitutivi addotti la copiosa documentazione confusamente prodotta dalla resistente all'atto della costituzione in giudizio, la quale: - non attesta chi abbia eseguito i pagamenti documentati dalle ricevute di transazione effettuate o dagli scontrini fiscali, né indica il luogo di destinazione della relativa merce;
- non indica inoltre la provenienza dei contanti relativi alle quietanze di pagamento in contanti di cui ad altri documenti;
- in numerosi casi, peraltro, indica il luogo di destinazione della merce acquistata in indirizzo diverso dalla casa familiare (e cioè in
Strada Fosso Paradiso n. 119 di Chieti Scalo); - in altri casi attesta l'ordinativo ma non il pagamento o chi lo abbia effettuato, a nulla rilevando l'intestazione formale dei documenti fiscali all'uno o all'altro convivente, stante il regime di convivenza more uxorio, non avendo peraltro la resistente allegato o dimostrato di avere risorse autonome.
7. Va infine rigettato in quanto palesemente infondato l'ultimo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'NT lamenta l'ingiustizia della sentenza pronunciata dal primo giudice senza tenere in alcun conto del particolare rapporto intercorso tra le parti (rapporto di convivenza more uxorio durato dal 2016 al 2021).
Spiega che, se non è contestabile che il in quanto usufruttuario, abbia diritto alla CP_1 restituzione dell'immobile, non può ignorarsi che comunque la stessa ha diritto ad un congruo termine per il rilascio.
Rileva ancora che il termine non può certamente essere individuato nel momento in cui l'altro abbia lasciato spontaneamente l'abitazione, dovendo essere fissato dal giudice.
7.2. Al riguardo è sufficiente evidenziare come, a fronte della cessazione della convivenza in data 14.03.2021 (in ragione della condotta violenta dell'NT) e della diffida al rilascio dell'immobile inoltratale dall'appellato in data 30.03.2021, reiterata nell'anno 2022,
l'NT (la quale si dichiara consapevole del diritto dell'usufruttuario ad ottenere il rilascio dell'immobile) non abbia inteso restituire l'immobile, rimanendo nella detenzione dello stesso per quasi quattro anni, sfruttando la durata del giudizio.
Alcun ulteriore termine ulteriore può dunque essere fissato (né poteva essere fissato dal primo giudice) per il rilascio dell'immobile, avendo la detentrice avuto a disposizione tempo più che sufficiente ad organizzare il trasloco e a reperire altra soluzione abitativa.
7.3. Va infine rilevato che, con riferimento alla condanna al risarcimento del danno, l'NT non ha dedotto alcuna censura specifica, sicché il relativo capo della sentenza deve ritenersi coperto da cosa giudicata.
8. Venendo al regolamento delle spese del presente grado di giudizio si rileva come, a fronte dell'integrale rigetto dei motivi di appello le spese debbano seguire la soccombenza.
Le stesse si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione. 9. La palese infondatezza dell'appello configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione dell'NT al patrocinio a spese dello Stato.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'NT al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'NT dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21.01.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)