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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
La CORTE D'APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
in persona del Consigliere Ausiliario delegato, Dott. Lucia Sardone ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per equa riparazione ex L. 89/2001, recante il n.r.g 1444/2024 V.G, istante rappresentato e difeso dall' Avv. Lospalluti Giuseppe, giusta mandato in atti. Parte_1
Letto il ricorso depositato il 04 dicembre 2024 con cui il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile introdotto, dinanzi al Giudice di Pace di Gravina in
Puglia, con atto di citazione notificato il 17. 03.2006 e definito con la sentenza n. 403/2010, del
07.10.2010; sentenza, questa, impugnata con atto notificato il 19.11.2011 ed il cui relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 4039/2024, del 03.10.2024;
- esaminata la documentazione allegata al ricorso;
- considerato che, dalla data di notifica dell'atto di citazione, relativo al giudizio presupposto
(17.03.2006), alla data di pubblicazione della su menzionata sentenza di secondo grado
(03.10.2024), sono trascorsi complessivamente anni 17, mesi 06 e giorni 16, da cui vanno detratti:
- anni 01, mesi 01 e giorni 12 (tempo intercorso tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello);
- mesi 03 (periodo Covid);
- sicchè la durata ragionevole dell'intero giudizio presupposto, pari ad anni 05, risulta, in concreto, superata nella misura di anni 11, mesi 02 e giorni 14;
- che, pertanto, tenuto conto della natura della causa presupposta, stimerebbesi equo liquidare, per danno non patrimoniale, ex art.
2-bis, comma 1 della L. 89/2001, nel testo vigente dal
01.01.2016, la complessiva somma di € 4.400,00, (€ 400,00, per anno, o frazione di anno superiore a 6 mesi);
- poiché, però, ai sensi dell'art.
2-bis, comma 3 della L. 89/2001, nel testo vigente, la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice, che, nel caso di specie, come risulta dalla lettura della sentenza n. 403/2010, ammonta ad € 1.100,00
1 Tanto premesso
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro-tempore, l'immediato pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali dalla data di deposito Parte_1 del ricorso per equo indennizzo, sino all'effettivo soddisfo ed oltre spese e compensi del presente procedimento, liquidati in € 473,00, oltre € 27,00, per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e
CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Si comunichi immediatamente, mediante PEC, al difensore del ricorrente, il quale, entro il termine di cui all'art. 5, L. 89/2001, comma 2 dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato, divenendo, altrimenti, il detto provvedimento, inefficace. CP_1
Avverso il detto decreto potrà essere proposta opposizione nel termine di cui all'art. 5 ter, sempre della citata legge.
In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore
generale della Corte dei Conti – Sezione Puglia, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici interessati al procedimento.
Così deciso in Bari il 07 gennaio 2025
Il Consigliere ausiliario delegato
Dott. Lucia Sardone
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