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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5821/22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 6 maggio 2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14243\22
e vertente tra
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 Avv.ti Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, Elisabetta Lanzetta
- appellante – E (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Belloni Controparte_1 P.IVA_2
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14243\22 del 30 settembre 2022 rigettò l'opposizione proposta dall' e ne Pt_1 dichiarò improcedibile la domanda riconvenzionale proposta a seguito di intervento del Fallimento, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite;
le vicende di causa possono così riassumersi: in bonis otteneva decreto ingiuntivo, di € 230.428,05 oltre CP_1 interessi e spese di procedura contro per il pagamento delle fatture emesse a titolo di compenso per l'appalto, Pt_1 stipulato inter partes, per la gestione in global service della INPDAP in Monteporzio Catone dal Parte_2 01/10/2017 al 14/01/2020; proponeva opposizione , deducendo l'inesatto adempimento delle prestazioni di cui al Pt_1 Capitolato ed agli altri documenti di gara, chiedendo la condanna di l pagamento di € 715.813,42 a titolo di CP_1 penali per ritardata esecuzione delle opere nonché a titolo di risarcimento dei danni;
il giudizio veniva tuttavia interrotto per l'intervenuto fallimento di e riassunto in persona del curatore, con conseguente improcedibilità della CP_1 domanda di condanna formulata da;
il Tribunale, ritenuta non raggiunta la prova per tabulas dei generici addebiti Pt_1ContrCo mossi a , rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 24693/2018;
-Ha proposto appello l' , contestando, con un unico ed eterogeneo motivo di appello, la violazione degli artt. 2697 Pt_1 c.c., 633 e 645 ss. e 244 c.p.c., l'omessa pronuncia, la motivazione contraddittoria ed illogica in ragione del malgoverno delle regole di riparto dell'onere probatorio e dell'omessa valutazione dei molteplici addebiti mossi a ui servizi CP_1 ulteriori rispetto alla ristorazione nonostante il formante documentale depositato;
-Si è costituito il ed ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ex 348 bis Controparte_1 cpc ed, in subordine, ex art. 16 bis comma 9 octies d.l. 179/ 2012, e, nel merito, il rigetto dell'avverso gravame per infondatezza nel merito;
-la Corte, rigettata con ordinanza del 14/02/23 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, ha riservato il giudizio in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 maggio 2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato;
e infatti:
-sebbene con diversa motivazione, questo Collegio non ritiene di dover disattendere l'approdo a cui è giunto il Giudicante di prime cure, tenuto anche conto che qualsivoglia doglianza di natura risarcitoria, sia pure a titolo di penale per il parziale o ritardato adempimento, dovrà superare il vaglio del giudice delegato alla procedura concorsuale. Invero parte appellante, nella memoria conclusionale depositata in data 2 luglio 2025, vi ha espressamente rinunciato;
- preliminarmente, ritenuta assorbita la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, occorre dare conto del rigetto, altresì, dell'ulteriore eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali. Pur abrogata la norma richiamata dall'appellato – art. 16 bis comma 9 octies D.l. 179/2012 – è indubbio che il principio in parola sia oramai assurto a paradigma generale di forma e contenuto degli atti con l'espressa codifica operata dal D.lgs. 149/2022; ciò nonostante né le disposizioni richiamate né quelle introdotte dalla Riforma AB (art. 46 disp. Att. Cpc) – non applicabili ratione temporis al caso di specie – né ancor meno l'orientamento ermeneutico che tale riforma ha recepito (si vedano Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 21297/2016; Cass. n. 8009/2019; Cass. n. 8425/2020; Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 8117/2022; Cass. n. 4300/2023; Cass., Sez. II, Ord., 16 marzo 2023, n. 7600) riconoscono la sanzione dell'inammissibilità in caso di violazione, salvo che il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma, ossia laddove si riscontri una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione gravata. Sicché, pur condividendo questo Collegio i profili di verbosità e ridondanza sollevati nei confronti dell'atto di appello – e lo stesso valga per i successivi atti depositati da – tali vizi certamente non appaiano talmente Pt_1 gravi da esporre l'atto al rimedio dell'inammissibilità/improcedibilità;
- nel merito, parte appellante contesta, anzitutto, l'erronea applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio, dolendosi della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito la non sufficienza della prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avanzata dal . Deduce, in particolare, che a seguito CP_1 dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., avanzata e documentalmente supportata in primo grado da , Pt_1 sarebbe stato onere dell'opponente – in qualità di creditore agente – provare di aver correttamente adempiuto;
- ebbene, sul punto, l'appellante correttamente richiama il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio: qualora il debitore convenuto per la risoluzione contrattuale e/o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, si verifica un'inversione dei ruoli delle parti in lite, di talché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente sarà invece tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione (da ultimo in tema di appalto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025; ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).
- tuttavia, ciò demanda a codesto Giudice la valutazione sulla proporzionalità e gravità dei rispettivi inadempimenti;
non sfuggirà, infatti, che l'eccezione di inadempimento, quale mezzo di autotutela privata finalizzato alla conservazione del sinallagma contrattuale, può essere legittimamente opposta a condizione che il rifiuto non sia contrario a buona fede. Il principio contenuto nel capoverso dell'art. 1460 c.c. è una diretta derivazione dell'art. 1375 che, per quel che qui occupa, fuor di dubbio va inteso in senso oggettivo, quale correttezza, reciproca lealtà e probità di condotta dei contraenti – come peraltro inserito nello stesso regolamento contrattuale all'art. 10.4. Ne deriva che il rifiuto di eseguire la prestazione deve essere valutato alla luce dell'oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto. In altri termini occorre verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass., civ. sez. III, del 26 luglio 2019, n. 20322; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4134 del 18/02/202);
- a ben vedere è fatto pacifico, pure risultante per tabulas, che abbia eseguito le prestazioni di cui al contratto CP_1 di appalto sino al 16 marzo 2018; l ne contesta piuttosto l'inesatta esecuzione, in quanto avvenuta non a regola Pt_1 d'arte ovvero in violazione delle specifiche tecniche di cui al Capitolato. È del pari non contestata la circostanza che l'Istituto appellante abbia corrisposto a il compenso per il solo mese di ottobre 2017, omettendo di versare il CP_1 dovuto dal mese di novembre 2017 sino alla risoluzione dell'accordo, risalente a marzo 2018;
-è di tutta evidenza, quindi, l'assoluta sproporzione dell'integrale sospensione dei pagamenti dovuti da rispetto alla Pt_1 qualità e quantità degli addebiti mossi alla prestazione resa da Quest'ultima, infatti, ha continuato a svolgere i CP_1 servizi dedotti in obbligazione, garantendo ugualmente la gestione global service della Inpdap di Parte_2 Monteporzio Catone, nonostante: il provvedimento di sospensione immediata del servizio di ristorazione emesso dall'
[...]
a seguito di controllo ispettivo condotto a pochi giorni dall'inizio dell'esecuzione – provvedimento per cui non Pt_3 può addebitarsi alcuna responsabilità all'Appaltatore appena insediatosi;
la necessità di far fronte ad un servizio di catering esterno, mantenendo invariati i costi ed il numero di personale impiegato;
il mancato pagamento mensile dell'intero corrispettivo pattuito in contratto;
- di contro, l' , pur contestando di volta in volta le difformità esecutive rispetto agli standard quantitativi e qualitativi Pt_1 di cui ai documenti di gara, ha continuato a beneficiare delle utilità pur rese con la prosecuzione nella gestione della SA
, senza tuttavia mai azionare i pur numerosi rimedi contrattuali, conservativi e non, predisposti in suo favore, Pt_2 salva solo la talvolta paventata - in mancanza del pagamento - applicazione delle penali (a titolo non esaustivo vedesi Doc. 9 – email del 6-7 novembre 2017; Doc. 28; Doc. 32 e 33). Invero il contratto d'appalto stipulato tra le parti prevede, all'art. 28, la facoltà della Stazione Appaltante di applicare una penale tra 1% ed il 20% del corrispettivo mensile in caso di mancata, incompleta o ritardata esecuzione di un servizio, mediante incameramento della garanzia rilasciata, di cui all'art. 10.13, ovvero compensandola con il corrispettivo mensile dovuto, ex art.
8.24. Ancora il regolamento contrattuale riconosce unilateralmente alla Stazione Appaltante il diritto di recedere dal contratto in ogni tempo ed anche in deroga all'art. 1671 c.c., riconoscendo all'Appaltatore il solo corrispettivo per i servizi già svolti;
dispone, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore alle condizioni di cui al Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente;
nonché attribuisce la facoltà alla sola Stazione Appaltante di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro 15 giorni. Circostanza questa indicativa della quantomeno lieve gravità dell'inadempimento di CP_1
- il rifiuto integrale della prestazione da parte di , pertanto, non è conforme a buona fede, in quanto l'inesatta Pt_1 esecuzione contestata a non ha inciso sul sinallagma contrattuale, tenuto anche conto dell'interesse alla CP_1 prestazione di , al punto tale da legittimare causalmente la sospensione dell'adempimento da parte di quest'ultima. Pt_1 Ed anzi, ella ha tratto comunque vantaggio dalle prestazioni eseguite, imponendo a in ragione della sospensione CP_1 dei pagamenti, di sopportare l'esecuzione a condizioni eccessivamente onerose. D'altronde il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295);
- ne è un indice sintomatico la circostanza per cui la suddetta eccezione non risulta essere stata mai opposta, prima dell'instaurazione del presente giudizio, nelle numerose missive prodotte proprio dalla stessa , neanche in risposta Pt_1 alla comunicazione di interruzione del servizio per intervenuta risoluzione di diritto (Doc. 35);
- quanto supra assorbe le ulteriori contestazioni alla sentenza gravata in merito all'omessa valutazione degli addebiti ulteriori rispetto al servizio di ristorazione, la cui indagine in questa sede risulterebbe comunque superflua in ragione dell'espressa rinuncia alla domanda di risarcimento del danno per un importo pari ad € 715.913,42, da proporre in sede concorsuale.
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 18.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u., ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. SAburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5821/22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 6 maggio 2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14243\22
e vertente tra
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 Avv.ti Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, Elisabetta Lanzetta
- appellante – E (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Belloni Controparte_1 P.IVA_2
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14243\22 del 30 settembre 2022 rigettò l'opposizione proposta dall' e ne Pt_1 dichiarò improcedibile la domanda riconvenzionale proposta a seguito di intervento del Fallimento, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite;
le vicende di causa possono così riassumersi: in bonis otteneva decreto ingiuntivo, di € 230.428,05 oltre CP_1 interessi e spese di procedura contro per il pagamento delle fatture emesse a titolo di compenso per l'appalto, Pt_1 stipulato inter partes, per la gestione in global service della INPDAP in Monteporzio Catone dal Parte_2 01/10/2017 al 14/01/2020; proponeva opposizione , deducendo l'inesatto adempimento delle prestazioni di cui al Pt_1 Capitolato ed agli altri documenti di gara, chiedendo la condanna di l pagamento di € 715.813,42 a titolo di CP_1 penali per ritardata esecuzione delle opere nonché a titolo di risarcimento dei danni;
il giudizio veniva tuttavia interrotto per l'intervenuto fallimento di e riassunto in persona del curatore, con conseguente improcedibilità della CP_1 domanda di condanna formulata da;
il Tribunale, ritenuta non raggiunta la prova per tabulas dei generici addebiti Pt_1ContrCo mossi a , rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 24693/2018;
-Ha proposto appello l' , contestando, con un unico ed eterogeneo motivo di appello, la violazione degli artt. 2697 Pt_1 c.c., 633 e 645 ss. e 244 c.p.c., l'omessa pronuncia, la motivazione contraddittoria ed illogica in ragione del malgoverno delle regole di riparto dell'onere probatorio e dell'omessa valutazione dei molteplici addebiti mossi a ui servizi CP_1 ulteriori rispetto alla ristorazione nonostante il formante documentale depositato;
-Si è costituito il ed ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ex 348 bis Controparte_1 cpc ed, in subordine, ex art. 16 bis comma 9 octies d.l. 179/ 2012, e, nel merito, il rigetto dell'avverso gravame per infondatezza nel merito;
-la Corte, rigettata con ordinanza del 14/02/23 l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, ha riservato il giudizio in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 maggio 2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato;
e infatti:
-sebbene con diversa motivazione, questo Collegio non ritiene di dover disattendere l'approdo a cui è giunto il Giudicante di prime cure, tenuto anche conto che qualsivoglia doglianza di natura risarcitoria, sia pure a titolo di penale per il parziale o ritardato adempimento, dovrà superare il vaglio del giudice delegato alla procedura concorsuale. Invero parte appellante, nella memoria conclusionale depositata in data 2 luglio 2025, vi ha espressamente rinunciato;
- preliminarmente, ritenuta assorbita la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, occorre dare conto del rigetto, altresì, dell'ulteriore eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali. Pur abrogata la norma richiamata dall'appellato – art. 16 bis comma 9 octies D.l. 179/2012 – è indubbio che il principio in parola sia oramai assurto a paradigma generale di forma e contenuto degli atti con l'espressa codifica operata dal D.lgs. 149/2022; ciò nonostante né le disposizioni richiamate né quelle introdotte dalla Riforma AB (art. 46 disp. Att. Cpc) – non applicabili ratione temporis al caso di specie – né ancor meno l'orientamento ermeneutico che tale riforma ha recepito (si vedano Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 21297/2016; Cass. n. 8009/2019; Cass. n. 8425/2020; Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 8117/2022; Cass. n. 4300/2023; Cass., Sez. II, Ord., 16 marzo 2023, n. 7600) riconoscono la sanzione dell'inammissibilità in caso di violazione, salvo che il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma, ossia laddove si riscontri una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione gravata. Sicché, pur condividendo questo Collegio i profili di verbosità e ridondanza sollevati nei confronti dell'atto di appello – e lo stesso valga per i successivi atti depositati da – tali vizi certamente non appaiano talmente Pt_1 gravi da esporre l'atto al rimedio dell'inammissibilità/improcedibilità;
- nel merito, parte appellante contesta, anzitutto, l'erronea applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio, dolendosi della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito la non sufficienza della prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avanzata dal . Deduce, in particolare, che a seguito CP_1 dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., avanzata e documentalmente supportata in primo grado da , Pt_1 sarebbe stato onere dell'opponente – in qualità di creditore agente – provare di aver correttamente adempiuto;
- ebbene, sul punto, l'appellante correttamente richiama il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio: qualora il debitore convenuto per la risoluzione contrattuale e/o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, si verifica un'inversione dei ruoli delle parti in lite, di talché il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente sarà invece tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione (da ultimo in tema di appalto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025; ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).
- tuttavia, ciò demanda a codesto Giudice la valutazione sulla proporzionalità e gravità dei rispettivi inadempimenti;
non sfuggirà, infatti, che l'eccezione di inadempimento, quale mezzo di autotutela privata finalizzato alla conservazione del sinallagma contrattuale, può essere legittimamente opposta a condizione che il rifiuto non sia contrario a buona fede. Il principio contenuto nel capoverso dell'art. 1460 c.c. è una diretta derivazione dell'art. 1375 che, per quel che qui occupa, fuor di dubbio va inteso in senso oggettivo, quale correttezza, reciproca lealtà e probità di condotta dei contraenti – come peraltro inserito nello stesso regolamento contrattuale all'art. 10.4. Ne deriva che il rifiuto di eseguire la prestazione deve essere valutato alla luce dell'oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto. In altri termini occorre verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass., civ. sez. III, del 26 luglio 2019, n. 20322; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4134 del 18/02/202);
- a ben vedere è fatto pacifico, pure risultante per tabulas, che abbia eseguito le prestazioni di cui al contratto CP_1 di appalto sino al 16 marzo 2018; l ne contesta piuttosto l'inesatta esecuzione, in quanto avvenuta non a regola Pt_1 d'arte ovvero in violazione delle specifiche tecniche di cui al Capitolato. È del pari non contestata la circostanza che l'Istituto appellante abbia corrisposto a il compenso per il solo mese di ottobre 2017, omettendo di versare il CP_1 dovuto dal mese di novembre 2017 sino alla risoluzione dell'accordo, risalente a marzo 2018;
-è di tutta evidenza, quindi, l'assoluta sproporzione dell'integrale sospensione dei pagamenti dovuti da rispetto alla Pt_1 qualità e quantità degli addebiti mossi alla prestazione resa da Quest'ultima, infatti, ha continuato a svolgere i CP_1 servizi dedotti in obbligazione, garantendo ugualmente la gestione global service della Inpdap di Parte_2 Monteporzio Catone, nonostante: il provvedimento di sospensione immediata del servizio di ristorazione emesso dall'
[...]
a seguito di controllo ispettivo condotto a pochi giorni dall'inizio dell'esecuzione – provvedimento per cui non Pt_3 può addebitarsi alcuna responsabilità all'Appaltatore appena insediatosi;
la necessità di far fronte ad un servizio di catering esterno, mantenendo invariati i costi ed il numero di personale impiegato;
il mancato pagamento mensile dell'intero corrispettivo pattuito in contratto;
- di contro, l' , pur contestando di volta in volta le difformità esecutive rispetto agli standard quantitativi e qualitativi Pt_1 di cui ai documenti di gara, ha continuato a beneficiare delle utilità pur rese con la prosecuzione nella gestione della SA
, senza tuttavia mai azionare i pur numerosi rimedi contrattuali, conservativi e non, predisposti in suo favore, Pt_2 salva solo la talvolta paventata - in mancanza del pagamento - applicazione delle penali (a titolo non esaustivo vedesi Doc. 9 – email del 6-7 novembre 2017; Doc. 28; Doc. 32 e 33). Invero il contratto d'appalto stipulato tra le parti prevede, all'art. 28, la facoltà della Stazione Appaltante di applicare una penale tra 1% ed il 20% del corrispettivo mensile in caso di mancata, incompleta o ritardata esecuzione di un servizio, mediante incameramento della garanzia rilasciata, di cui all'art. 10.13, ovvero compensandola con il corrispettivo mensile dovuto, ex art.
8.24. Ancora il regolamento contrattuale riconosce unilateralmente alla Stazione Appaltante il diritto di recedere dal contratto in ogni tempo ed anche in deroga all'art. 1671 c.c., riconoscendo all'Appaltatore il solo corrispettivo per i servizi già svolti;
dispone, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore alle condizioni di cui al Codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente;
nonché attribuisce la facoltà alla sola Stazione Appaltante di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro 15 giorni. Circostanza questa indicativa della quantomeno lieve gravità dell'inadempimento di CP_1
- il rifiuto integrale della prestazione da parte di , pertanto, non è conforme a buona fede, in quanto l'inesatta Pt_1 esecuzione contestata a non ha inciso sul sinallagma contrattuale, tenuto anche conto dell'interesse alla CP_1 prestazione di , al punto tale da legittimare causalmente la sospensione dell'adempimento da parte di quest'ultima. Pt_1 Ed anzi, ella ha tratto comunque vantaggio dalle prestazioni eseguite, imponendo a in ragione della sospensione CP_1 dei pagamenti, di sopportare l'esecuzione a condizioni eccessivamente onerose. D'altronde il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede solo nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295);
- ne è un indice sintomatico la circostanza per cui la suddetta eccezione non risulta essere stata mai opposta, prima dell'instaurazione del presente giudizio, nelle numerose missive prodotte proprio dalla stessa , neanche in risposta Pt_1 alla comunicazione di interruzione del servizio per intervenuta risoluzione di diritto (Doc. 35);
- quanto supra assorbe le ulteriori contestazioni alla sentenza gravata in merito all'omessa valutazione degli addebiti ulteriori rispetto al servizio di ristorazione, la cui indagine in questa sede risulterebbe comunque superflua in ragione dell'espressa rinuncia alla domanda di risarcimento del danno per un importo pari ad € 715.913,42, da proporre in sede concorsuale.
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 18.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u., ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. SAburi)