CA
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe DE ROSA Presidente dott.ssa Antonella ALLEGRA Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello ROSSINO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 118/2023 promosso da
, nata il giorno 16.8.69 in Messico, e residente in [...]
Pio La Torre, 57, con il patrocinio dell'Avv. Michele Angelo Lupoi (pec e IZ FA (pec , entrambi del Email_1 Email_2
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Bologna, Via Altabella, 15;
APPELLANTE
Contro nato il giorno 29.1.73 a Imola, e residente in [...]
Repossi, 83, con il patrocinio degli Avv.ti Di Gioia Rita (pec e Email_3
Berselli Carlotta (pec , elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio dell'Avv. Berselli in Bologna, Via Garibaldi, 1,
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1673/2022, del giorno 8 giugno 2022, pubblicata in data 24 giugno 2022.
CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In data 21 aprile 2020 proponeva ricorso, avanti al Tribunale Parte_1
di Bologna, per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Messico e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bologna.
Deduceva che dall'unione matrimoniale erano nati i due figli (1.10.2000), e (13.6.02) e Per_1 Per_2
che i coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale di
Bologna il 27.12.17.
Le condizioni prevedevano in particolare, quanto ai figli ancora minorenni, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
concordavano poi il calendario delle visite padre/figli.
Quanto al contributo al mantenimento veniva fissato in euro 450,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della maggiore età e comunque dell'autosufficienza economica;
si prevedeva inoltre il contributo paterno al 50% delle spese straordinarie. I coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti.
Con il ricorso per la cessazione degli effetti civili, , oltre a formulare la Parte_1
domanda relativa allo scioglimento del vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia (ancora minore) con collocazione presso la madre;
che i tempi di visita e permanenza con il padre Per_2
venissero autonomamente stabiliti;
che il padre corrispondesse la somma di euro 1.300,00 per il mantenimento dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie. Formulava infine richiesta di assegno di mantenimento per sé per l'importo di euro 500,00, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Concludeva per la vittoria delle spese, competenze ed onorari.
Le conclusioni venivano formulate sulla base delle seguenti allegazioni: i figli non avevano mai trascorso con il padre i periodi di permanenza pattuiti in sede di separazione;
le esigenze della prole erano mutate in ragione dell'età; la non era più in grado, con il proprio stipendio di circa Pt_1
960,00 euro al mese (cui sottrarre 700,00 euro per il canone di locazione), di garantire un idoneo contributo al mantenimento dei minori (anche in considerazione del mantenimento diretto). Quanto all'assegno di mantenimento per sé allegava di aver rinunciato alla crescita lavorativa per scelta del marito.
All'esito della fase presidenziale, non essendosi costituito il resistente, il Tribunale, non rinvenendo variazioni significative rispetto alle condizioni di separazione confermava quanto concordato dai coniugi.
Solo successivamente, in data 25 gennaio 2021 – conclusasi la fase presidenziale - si costituiva che, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si opponeva alla CP_1
richiesta di aumento dell'importo del contributo al mantenimento dei figli nonché alla richiesta di pagina 2 di 11 corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé.
Il Tribunale, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva
372/2021 del 4.2.21, con la sentenza definitiva 1673/2022 del giorno 8.6.22, pubblicata in data 24.6.22 ha così provveduto:
“1) pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2021 (fermo quanto previsto in fase presidenziale per il pregresso), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese
pagina 3 di 11 straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
2) rigetta la domanda attorea di assegno divorzile;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessive € 4.666,50 per onorari, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Bologna, preliminarmente dato atto che era Per_2
orami divenuta maggiorenne, procedeva a valutare le domande relative al mantenimento della prole;
rilevava in particolare che in entrambi i ragazzi erano presenti disturbi psicologici significativi e che non erano da ritenersi economicamente autosufficienti. Valutava poi i redditi dei coniugi concludendo che la media mensile della retribuzione della fosse pari ad euro 1.120,00 netti su 12 Pt_1
mensilità; per PI 1.710,00 netti su 12 mensilità. Alla luce delle su esposte valutazioni riteneva neppure accoglibile la domanda di concessione dell'assegno divorzile non riscontrando lo squilibrio economico-patrimoniale.
2.- Con ricorso del 20 gennaio 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza, affidato a tre motivi:
“1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, modificando le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, il Tribunale di Bologna rigetta la domanda di assegno divorzile della ex moglie;
2) Erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui, modificando le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, il Tribunale riduce il contributo di mantenimento per i figli;
3) Sulla riforma della condanna dell'appellante alle spese del procedimento di primo grado.”.
Sostiene l'appellante in particolare che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato i redditi delle parti, sia della sia dello omettendo di tenere in considerazione che la ha Pt_1 CP_1 Pt_1
dedicato la maggior parte della vita matrimoniale alla cura degli interessi familiari rinunciando alla propria carriera, e che sulla stessa gravano diversi esborsi (canone di locazione e quota spese condominiali a carico del conduttore, cura dei figli, spese relative all'immobile in Messico).
Rileva inoltre che lo sarebbe stato titolare di redditi formati all'estero, pertanto non dichiarati in CP_1
Italia. Da ciò l'inesistenza della contrazione reddituale dello e la contraria affermazione della CP_1
pagina 4 di 11 sussistenza del prerequisito dello squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
Quanto al mantenimento della prole l'appellante ritiene ingiusta la riduzione in considerazione della mancanza di autosufficienza economica nonché in ragione delle condizioni di fragilità psicologica dei due ragazzi.
Ritiene infine che ci siano i presupposti per la riforma della sentenza di primo grado anche in punto a spese, con conseguente statuizione di compensazione.
In data 28 maggio 2024 si è costituito chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, ed CP_1
in via incidentale la riduzione del contributo al mantenimento della prole ad euro 100,00 per il figlio e 150,00 per la figlia Per_1 Per_2
In particolare, l'appellato, in merito all'assegno di mantenimento richiesto dalla ex coniuge, rileva che non sussistono le condizioni per il riconoscimento né in via assistenziale, né in via perequativa/compensativa. Allo stesso modo, in merito al mantenimento della prole lo allega, CP_1
oltre alla riduzione della capacità economica, gravi problemi di salute documentati. Ritiene poi infondata la richiesta della di disporre gli accertamenti di polizia tributaria ritenendo di Pt_1 aver prodotto idonea documentazione atta a smentire quanto sostenuto dall'appellante.
È intervento in giudizio il Procuratore Generale in data 12 agosto 2024.
All'udienza del 17 settembre 2024 l'appellante ha rinunciato all'assegno divorziale;
entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3.- L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
3.1- Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia, da parte della alla domanda Pt_1 relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a suo favore e nulla va quindi disposto al riguardo.
3.2-. Quanto invece alla domanda relativa alla riforma della sentenza in punto a contributo al mantenimento dei figli della coppia - (che oggi ha 24 anni) e (di anni 22) – la domanda Per_1 Per_2
merita parziale accoglimento per le ragioni che si espongono.
Giova premettere che, ai sensi degli artt. 155 quinquies e 337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. […].”.
Vero è che recentemente la Suprema Corte sembra essersi discostata dall'orientamento in precedenza costante nel ritenere che l'orientamento l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma anzi è richiesto che il genitore che intenda sottrarsi all'adempimento dell'onere, dia prova che il figlio abbia raggiunto pagina 5 di 11 l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Si è infatti affermato con la sentenza n. 26875/2023 del 20 settembre 2023 che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo (v. fra le molte
Ordinanza n.17138 del 14/08/2020).
Nel caso di specie, anche aderendo all'orientamento più rigoroso, non ricorrono le condizioni per ritenere che sia venuto meno l'obbligo di mantenimento in capo al padre.
Fermo il principio sopra richiamato, è necessario analizzare compiutamente la posizione dei due figli: quanto al primogenito, è allegata in atti, provata e non contestata una patologia psichiatrica (da Per_1 ultimo doc. 5 prodotto da parte appellante) che il Dott. qualifica come “ritiro sociale Persona_3
completo (passa tutto il tempo nella sua camera), presenta inversione veglia-sonno, oltre un quadro sintomatologico inquadrabile come disturbo distimico (forma depressiva) con fobia sociale di entità grave.”. La certificazione risale al 21 giugno 2024 ed attesta dunque, se possibile, un ulteriore peggioramento della situazione psico-patologica del ragazzo. Negli atti di primo grado infatti è possibile rinvenire un primo certificato, datato 30 maggio 2020 (doc. 5 allegato alla prima memoria
183, c. 6 c.p.c. , ove si diagnosticavano in i primi sintomi del disturbo depressivo Pt_1 Per_1
che, come specificamente evidenziato, potevano anche rendere difficile frequentare con costanza l'attività scolastica.
A seguito di ulteriori accertamenti, in data 12 ottobre 2021, veniva rilevato in il disturbo Per_1 dell'apprendimento ed il Dott. consigliava una valutazione neuropsichiatrica per prevenire il CP_2
peggioramento della situazione psico-patologica del giovane (doc. 25 fascicolo di primo grado di parte pagina 6 di 11 Pt_1
In considerazione dell'ultimo documento prodotto dalla parte appellante deve ritenersi che le condizioni di non siano migliorate. Per_1
Risulta dunque in atti adempiuto l'onere probatorio a carico di parte appellante, richiedente il contributo al mantenimento de figlio maggiorenne, laddove è provato che il disturbo di come Per_1
manifestatosi sin dal 2020 ed ancora in essere, non corrisponde ad un atteggiamento ricadente in quello che il padre qualifica come “del tutto disinteressato alle materie di indirizzo del corso seguito”, o
“forma di rendita parassitaria.”.
È necessario evidenziare, in merito alle argomentazioni poste dallo a sostegno delle proprie CP_1 richieste che, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso, il figlio non ha “dimostrato un Per_1
atteggiamento del tutto disinteressato alle materie di indirizzo del corso seguito”; già il certificato del
2020 evidenziava in disturbi che potevano comportare difficoltà nel seguire proficuamente il Per_1
corso di studi. Ritiene questa Corte, dunque, che sia da attribuire esclusivamente al dato patologico il rendimento di e non ad un mero “atteggiamento del tutto disinteressato.”. Neppure può ritenersi Per_1 fondato il richiamo all'orientamento del giudice di legittimità relativo all'auto-responsabilità ed al
“biasimo per qualsivoglia forma di rendita c.d. parassitaria.”. Non pare essere questo il caso di Per_1
che purtroppo, manifesta un disturbo psichiatrico di cui il padre pare non tenere in considerazione.
L'eventuale accoglimento del formulato appello incidentale (con il quale si richiede la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento a soli 100,00 euro) creerebbe un grave ostacolo alle possibilità di di curarsi e conseguentemente tornare – vista la giovane età – a costruirsi un futuro Per_1
riappropriandosi della propria vita.
Non v'è dubbio infatti che, nel caso del figlio maggiorenne, sia necessario anche incoraggiare l'auto- responsabilità, ma risulta evidente, soprattutto in considerazione del fatto che nulla emerge dalle difese del padre circa lo stato psico-patologico di che il genitore non si renda ben conto della Per_1
situazione del ragazzo.
Venendo ad analizzare la posizione della secondogenita anche in questo caso non può Per_2
trascurarsene la situazione psico – patologica. Pure presenta disturbi, in questo caso certificati Per_2 come DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e segue un percorso di sostegno avendo chiesto di accedere allo Spazio Giovani per ottenere supporto psicologico (doc. 25 fascicolo di primo grado di parte . Dalla memoria difensiva redatta nell'interesse dello risulta che la giovane Pt_1 CP_1
abbia comunicato al padre di aver sostenuto diversi esami di ammissione a facoltà universitarie e dunque sia intenzionata a proseguire con gli studi.
Anche per non può dirsi raggiunta l'autosufficienza economica, ancor di più se si considera Per_2
pagina 7 di 11 che risulta prossima ad intraprendere il percorso universitario. La circostanza è dunque di per sé idonea a fondare il diritto al mantenimento: del resto lo stesso padre neppure contesta che la ragazza non sia autosufficiente, limitandosi a giustificare la richiesta di riduzione sulla base delle proprie attuali condizioni fisiche e reddituali.
Così valutata la posizione dei figli relativamente alle loro capacità di rendersi economicamente autosufficienti, e ritenuto adempiuto l'onere della prova posto in capo alla richiedente, giova guardare alla posizione economica dei due genitori.
Quanto alla madre , la quale, come già sopra ricordato, ha rinunciato alla Parte_1
domanda di riconoscimento di assegno divorzile, va detto che ella ha reperito attività lavorativa, orami a tempo indeterminato, come centralinista presso C.S.A. Centro sicurezza aziende S.r.l.. Afferma lei stessa di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.120,00 euro.
Dall'ultimo CU risalente al 2022 (doc. 26 fascicolo di parte di primo grado può ritenersi Pt_1
corretta la quantificazione della retribuzione netta mensile considerate le voci di reddito, l'imposta netta e le addizionali. Stante la natura della CU, che riporta esclusivamente i redditi percepiti dal datore di lavoro, e non il quadro completo della posizione patrimoniale, deve guardarsi alle ulteriori allegazioni della parte, peraltro non specificamente contestate. Allega in particolare, parte appellante di essere comproprietaria, con l'ex marito, di un immobile in Messico di cui sostiene ormai interamente le spese. Vive, con i figli, presso un appartamento condotto in locazione il cui canone mensile ammonta ad euro 700,00 (doc. 7 fascicolo di parte di primo grado;
sono poste a suo carico il 50% Pt_1
delle spese straordinarie relative alla prole ed è onerata del mantenimento diretto dei figli. Non risulta infatti, dalle allegazioni delle parti, che lo PI eserciti compiti di cura ed assistenza materiale verso e (se si esclude il versamento del mantenimento). Per_1 Per_2
Venendo alla posizione del padre la documentazione relativa alla sua situazione CP_1
economico reddituale risulta offerta in maniera solo parziale: da quanto emerge non risulta comunque che egli non sia in grado di contribuire in maniera significativa al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Preliminarmente si osserva che è pacifico e documentato che abbia lavorato in passato all'estero CP_1
fruendo di compensi di notevole entità. Al riguardo è sufficiente richiamare le buste paga relative alle attività svolte per le aziende estere - Tunisia e Finlandia - che, come da dichiarazione del commercialista, non risultano denunciate nella dichiarazione dei redditi;
questa hanno prodotto introiti cospicui negli anni 2018-2019 (doc. allegati al deposito del 7 settembre 2021 fascicolo di parte di primo grado . CP_1
Fermo tale dato, non più attuale ma comunque da tenere in considerazione ai fini della valutazione pagina 8 di 11 della specifica professionalità dell'appellato, che egli può ancora certamente spendere, va detto che l'ultima CU allegata consente di ritenere che lo goda di una retribuzione netta mensile pari a CP_1
circa 1.800,00 euro (CU 2024 doc. 13 fascicolo di parte appellata).
L'appellato - appellante incidentale, non ha tuttavia prodotto le dichiarazioni fiscali aggiornate;
peraltro, come già rilevato per la la certificazione unica, non costituisce prova dei redditi Pt_1 complessivi ed effettivi dell'interessato, bensì certificazione di un solo datore di lavoro circa le retribuzioni percepite, non potendosi escludere che egli abbia percepito altri redditi, in ipotesi anche all'estero (come d'altra parte avvenuto sicuramente in passato, senza che risultassero dalla documentazione prodotta, come ben si evince dalla stessa dichiarazione del commercialista). Merita un cenno quanto emerso in primo grado ove il Giudice di prime cure ha omesso di attribuire rilevanza, come correttamente sostenuto da parte appellante, alla dichiarazione del commercialista dello n CP_1 merito ai redditi esteri;
il Dott. attestava: “nella documentazione affidatami per la compilazione CP_3 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 non è presente alcuna certificazione CUD nonostante Lei abbia conseguito per tale annualità redditi da lavoro dipendente. Tale circostanza deriva dal fatto che Lei ha prodotto nel 2019 i propri redditi da lavoro dipendente grazie ad un rapporto di lavoro con un soggetto domiciliato fuori dal territorio dello Stato e in quanto tale non obbligato chiaramente alla compilazione del modello previsto dalla normativa fiscale italiana.”.
(allegato alla memoria di parte depositata nel procedimento r.g. 5055/2020 Trib. Bologna - il 19 marzo
2021).
L'ultimo dato relativo alla posizione reddituale – peraltro frammentario e parziale - dello è CP_1
fornito dalle buste paga dei mesi di maggio-giugno-luglio e agosto 2024 (doc. 14 fascicolo di parte appellata); i documenti riportano importi compatibili con quanto emerso dalla CU riferita all'anno precedente, seppure le sole due buste paga di aprile 2024 e maggio 2024 riportino importi più ridotti
(verosimilmente con riguardo a contingenze relative a quelle mensilità e che non possono di per sé sole smentire l'esistenza di un reddito complessivo più elevato, per complessivi 1.800 euro medi mensili).
Ulteriori elementi da valutare relativamente alla posizione complessiva dello attengono alla CP_1
mancanza di mantenimento diretto dei figli, nonché alla presenza di una compagna-convivente.
Risulta in atti, e peraltro confermato dalla parte appellata che i ragazzi non trascorrono tempo con il padre, e che dunque nessun esborso venga sostenuto direttamente da questi, oltre appunto all'assegno che è tenuto a versare alla madre quale contributo al loro mantenimento.
Quanto alla presenza di una nuova compagna, che lo afferma aiutarlo economicamente, ciò CP_1
rileva ai fini della presumibile ripartizione dei costi legati alle esigenze quotidiane.
Lo stesso non può dirsi per la che, oltre a corrispondere il canone di locazione, con l'unico Pt_1
pagina 9 di 11 stipendio a disposizione, provvede alle necessità dei figli - che peraltro necessitano di cure specialistiche - stante la conclamata carenza di mantenimento diretto da parte del padre.
Da ultimo, non può trascurarsi d'altra parte che l'appellato ha allegato documentazione sanitaria relativa al proprio stato di salute;
risulta, dal certificato del 24 giugno 2024, che “Per 1 anno deve svolgere attività prevalentemente sedentarie. Preso atto che riprenderà l'attività con orario part-time di 4 ore per 5 giorni la settimana.”; risulta affetto da “polineuropatia miopatica in malattia critica, sepsi in polmonite bilaterale coinvolgimento ginocchio dx e spalla sx, intervento cardiochirurgico plastica valvola mitralica, fa cardiovertita insorta in sede intervento. ” (doc.ti Controparte_4
15 e 16 fascicolo di parte appellata). Ciò nonostante, non risultando preclusa in toto l'attività lavorativa e risultando invece lo aver reperito attività lavorativa compatibile con la propria condizione CP_1
fisica - a cui peraltro era tenuto in ragione della necessità di provvedere al sostentamento dei figli, merita parziale accoglimento il motivo d'impugnazione riguardante il contributo per il mantenimento di e che si reputa comunque equo determinare in misura inferiore a quanto stabilito in sede Per_1 Per_2
di separazione (nonostante le condizioni dei figli e le maggiori esigenze dovute alla crescita) in considerazione delle documentate patologie del padre e del (pur apprezzabile) reperimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato da parte della madre
L'importo del contributo al mantenimento paterno viene rideterminato in euro 700,00 mensili (350,00 per ciascun figlio), con la decorrenza correttamente stabilita dal Tribunale, tenuto conto dell'epoca dei mutamenti delle condizioni reddituali e di salute delle parti.
3.3- Le considerazioni ora svolte comportano il rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
4.- La riforma – anche se parziale - della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'accoglimento solo parziale dell'appello in punto a quantificazione del contributo al mantenimento dei figli da parte dello ed il rigetto dell'appello proposto in via incidentale dallo CP_1 CP_1
consente di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. c. 2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bologna,
[...] CP_1
1673/2022, così dispone:
pagina 10 di 11 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che corrisponda a CP_1
la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario della prole (350,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza come da sentenza impugnata, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe DE ROSA Presidente dott.ssa Antonella ALLEGRA Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello ROSSINO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 118/2023 promosso da
, nata il giorno 16.8.69 in Messico, e residente in [...]
Pio La Torre, 57, con il patrocinio dell'Avv. Michele Angelo Lupoi (pec e IZ FA (pec , entrambi del Email_1 Email_2
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Bologna, Via Altabella, 15;
APPELLANTE
Contro nato il giorno 29.1.73 a Imola, e residente in [...]
Repossi, 83, con il patrocinio degli Avv.ti Di Gioia Rita (pec e Email_3
Berselli Carlotta (pec , elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio dell'Avv. Berselli in Bologna, Via Garibaldi, 1,
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1673/2022, del giorno 8 giugno 2022, pubblicata in data 24 giugno 2022.
CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In data 21 aprile 2020 proponeva ricorso, avanti al Tribunale Parte_1
di Bologna, per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Messico e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bologna.
Deduceva che dall'unione matrimoniale erano nati i due figli (1.10.2000), e (13.6.02) e Per_1 Per_2
che i coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale di
Bologna il 27.12.17.
Le condizioni prevedevano in particolare, quanto ai figli ancora minorenni, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
concordavano poi il calendario delle visite padre/figli.
Quanto al contributo al mantenimento veniva fissato in euro 450,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della maggiore età e comunque dell'autosufficienza economica;
si prevedeva inoltre il contributo paterno al 50% delle spese straordinarie. I coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti.
Con il ricorso per la cessazione degli effetti civili, , oltre a formulare la Parte_1
domanda relativa allo scioglimento del vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia (ancora minore) con collocazione presso la madre;
che i tempi di visita e permanenza con il padre Per_2
venissero autonomamente stabiliti;
che il padre corrispondesse la somma di euro 1.300,00 per il mantenimento dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie. Formulava infine richiesta di assegno di mantenimento per sé per l'importo di euro 500,00, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Concludeva per la vittoria delle spese, competenze ed onorari.
Le conclusioni venivano formulate sulla base delle seguenti allegazioni: i figli non avevano mai trascorso con il padre i periodi di permanenza pattuiti in sede di separazione;
le esigenze della prole erano mutate in ragione dell'età; la non era più in grado, con il proprio stipendio di circa Pt_1
960,00 euro al mese (cui sottrarre 700,00 euro per il canone di locazione), di garantire un idoneo contributo al mantenimento dei minori (anche in considerazione del mantenimento diretto). Quanto all'assegno di mantenimento per sé allegava di aver rinunciato alla crescita lavorativa per scelta del marito.
All'esito della fase presidenziale, non essendosi costituito il resistente, il Tribunale, non rinvenendo variazioni significative rispetto alle condizioni di separazione confermava quanto concordato dai coniugi.
Solo successivamente, in data 25 gennaio 2021 – conclusasi la fase presidenziale - si costituiva che, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si opponeva alla CP_1
richiesta di aumento dell'importo del contributo al mantenimento dei figli nonché alla richiesta di pagina 2 di 11 corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé.
Il Tribunale, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva
372/2021 del 4.2.21, con la sentenza definitiva 1673/2022 del giorno 8.6.22, pubblicata in data 24.6.22 ha così provveduto:
“1) pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2021 (fermo quanto previsto in fase presidenziale per il pregresso), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese
pagina 3 di 11 straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
2) rigetta la domanda attorea di assegno divorzile;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessive € 4.666,50 per onorari, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Bologna, preliminarmente dato atto che era Per_2
orami divenuta maggiorenne, procedeva a valutare le domande relative al mantenimento della prole;
rilevava in particolare che in entrambi i ragazzi erano presenti disturbi psicologici significativi e che non erano da ritenersi economicamente autosufficienti. Valutava poi i redditi dei coniugi concludendo che la media mensile della retribuzione della fosse pari ad euro 1.120,00 netti su 12 Pt_1
mensilità; per PI 1.710,00 netti su 12 mensilità. Alla luce delle su esposte valutazioni riteneva neppure accoglibile la domanda di concessione dell'assegno divorzile non riscontrando lo squilibrio economico-patrimoniale.
2.- Con ricorso del 20 gennaio 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza, affidato a tre motivi:
“1) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, modificando le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, il Tribunale di Bologna rigetta la domanda di assegno divorzile della ex moglie;
2) Erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui, modificando le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, il Tribunale riduce il contributo di mantenimento per i figli;
3) Sulla riforma della condanna dell'appellante alle spese del procedimento di primo grado.”.
Sostiene l'appellante in particolare che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato i redditi delle parti, sia della sia dello omettendo di tenere in considerazione che la ha Pt_1 CP_1 Pt_1
dedicato la maggior parte della vita matrimoniale alla cura degli interessi familiari rinunciando alla propria carriera, e che sulla stessa gravano diversi esborsi (canone di locazione e quota spese condominiali a carico del conduttore, cura dei figli, spese relative all'immobile in Messico).
Rileva inoltre che lo sarebbe stato titolare di redditi formati all'estero, pertanto non dichiarati in CP_1
Italia. Da ciò l'inesistenza della contrazione reddituale dello e la contraria affermazione della CP_1
pagina 4 di 11 sussistenza del prerequisito dello squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
Quanto al mantenimento della prole l'appellante ritiene ingiusta la riduzione in considerazione della mancanza di autosufficienza economica nonché in ragione delle condizioni di fragilità psicologica dei due ragazzi.
Ritiene infine che ci siano i presupposti per la riforma della sentenza di primo grado anche in punto a spese, con conseguente statuizione di compensazione.
In data 28 maggio 2024 si è costituito chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, ed CP_1
in via incidentale la riduzione del contributo al mantenimento della prole ad euro 100,00 per il figlio e 150,00 per la figlia Per_1 Per_2
In particolare, l'appellato, in merito all'assegno di mantenimento richiesto dalla ex coniuge, rileva che non sussistono le condizioni per il riconoscimento né in via assistenziale, né in via perequativa/compensativa. Allo stesso modo, in merito al mantenimento della prole lo allega, CP_1
oltre alla riduzione della capacità economica, gravi problemi di salute documentati. Ritiene poi infondata la richiesta della di disporre gli accertamenti di polizia tributaria ritenendo di Pt_1 aver prodotto idonea documentazione atta a smentire quanto sostenuto dall'appellante.
È intervento in giudizio il Procuratore Generale in data 12 agosto 2024.
All'udienza del 17 settembre 2024 l'appellante ha rinunciato all'assegno divorziale;
entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3.- L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
3.1- Preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta rinuncia, da parte della alla domanda Pt_1 relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a suo favore e nulla va quindi disposto al riguardo.
3.2-. Quanto invece alla domanda relativa alla riforma della sentenza in punto a contributo al mantenimento dei figli della coppia - (che oggi ha 24 anni) e (di anni 22) – la domanda Per_1 Per_2
merita parziale accoglimento per le ragioni che si espongono.
Giova premettere che, ai sensi degli artt. 155 quinquies e 337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. […].”.
Vero è che recentemente la Suprema Corte sembra essersi discostata dall'orientamento in precedenza costante nel ritenere che l'orientamento l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto al raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma anzi è richiesto che il genitore che intenda sottrarsi all'adempimento dell'onere, dia prova che il figlio abbia raggiunto pagina 5 di 11 l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Si è infatti affermato con la sentenza n. 26875/2023 del 20 settembre 2023 che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio
è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo (v. fra le molte
Ordinanza n.17138 del 14/08/2020).
Nel caso di specie, anche aderendo all'orientamento più rigoroso, non ricorrono le condizioni per ritenere che sia venuto meno l'obbligo di mantenimento in capo al padre.
Fermo il principio sopra richiamato, è necessario analizzare compiutamente la posizione dei due figli: quanto al primogenito, è allegata in atti, provata e non contestata una patologia psichiatrica (da Per_1 ultimo doc. 5 prodotto da parte appellante) che il Dott. qualifica come “ritiro sociale Persona_3
completo (passa tutto il tempo nella sua camera), presenta inversione veglia-sonno, oltre un quadro sintomatologico inquadrabile come disturbo distimico (forma depressiva) con fobia sociale di entità grave.”. La certificazione risale al 21 giugno 2024 ed attesta dunque, se possibile, un ulteriore peggioramento della situazione psico-patologica del ragazzo. Negli atti di primo grado infatti è possibile rinvenire un primo certificato, datato 30 maggio 2020 (doc. 5 allegato alla prima memoria
183, c. 6 c.p.c. , ove si diagnosticavano in i primi sintomi del disturbo depressivo Pt_1 Per_1
che, come specificamente evidenziato, potevano anche rendere difficile frequentare con costanza l'attività scolastica.
A seguito di ulteriori accertamenti, in data 12 ottobre 2021, veniva rilevato in il disturbo Per_1 dell'apprendimento ed il Dott. consigliava una valutazione neuropsichiatrica per prevenire il CP_2
peggioramento della situazione psico-patologica del giovane (doc. 25 fascicolo di primo grado di parte pagina 6 di 11 Pt_1
In considerazione dell'ultimo documento prodotto dalla parte appellante deve ritenersi che le condizioni di non siano migliorate. Per_1
Risulta dunque in atti adempiuto l'onere probatorio a carico di parte appellante, richiedente il contributo al mantenimento de figlio maggiorenne, laddove è provato che il disturbo di come Per_1
manifestatosi sin dal 2020 ed ancora in essere, non corrisponde ad un atteggiamento ricadente in quello che il padre qualifica come “del tutto disinteressato alle materie di indirizzo del corso seguito”, o
“forma di rendita parassitaria.”.
È necessario evidenziare, in merito alle argomentazioni poste dallo a sostegno delle proprie CP_1 richieste che, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso, il figlio non ha “dimostrato un Per_1
atteggiamento del tutto disinteressato alle materie di indirizzo del corso seguito”; già il certificato del
2020 evidenziava in disturbi che potevano comportare difficoltà nel seguire proficuamente il Per_1
corso di studi. Ritiene questa Corte, dunque, che sia da attribuire esclusivamente al dato patologico il rendimento di e non ad un mero “atteggiamento del tutto disinteressato.”. Neppure può ritenersi Per_1 fondato il richiamo all'orientamento del giudice di legittimità relativo all'auto-responsabilità ed al
“biasimo per qualsivoglia forma di rendita c.d. parassitaria.”. Non pare essere questo il caso di Per_1
che purtroppo, manifesta un disturbo psichiatrico di cui il padre pare non tenere in considerazione.
L'eventuale accoglimento del formulato appello incidentale (con il quale si richiede la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento a soli 100,00 euro) creerebbe un grave ostacolo alle possibilità di di curarsi e conseguentemente tornare – vista la giovane età – a costruirsi un futuro Per_1
riappropriandosi della propria vita.
Non v'è dubbio infatti che, nel caso del figlio maggiorenne, sia necessario anche incoraggiare l'auto- responsabilità, ma risulta evidente, soprattutto in considerazione del fatto che nulla emerge dalle difese del padre circa lo stato psico-patologico di che il genitore non si renda ben conto della Per_1
situazione del ragazzo.
Venendo ad analizzare la posizione della secondogenita anche in questo caso non può Per_2
trascurarsene la situazione psico – patologica. Pure presenta disturbi, in questo caso certificati Per_2 come DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e segue un percorso di sostegno avendo chiesto di accedere allo Spazio Giovani per ottenere supporto psicologico (doc. 25 fascicolo di primo grado di parte . Dalla memoria difensiva redatta nell'interesse dello risulta che la giovane Pt_1 CP_1
abbia comunicato al padre di aver sostenuto diversi esami di ammissione a facoltà universitarie e dunque sia intenzionata a proseguire con gli studi.
Anche per non può dirsi raggiunta l'autosufficienza economica, ancor di più se si considera Per_2
pagina 7 di 11 che risulta prossima ad intraprendere il percorso universitario. La circostanza è dunque di per sé idonea a fondare il diritto al mantenimento: del resto lo stesso padre neppure contesta che la ragazza non sia autosufficiente, limitandosi a giustificare la richiesta di riduzione sulla base delle proprie attuali condizioni fisiche e reddituali.
Così valutata la posizione dei figli relativamente alle loro capacità di rendersi economicamente autosufficienti, e ritenuto adempiuto l'onere della prova posto in capo alla richiedente, giova guardare alla posizione economica dei due genitori.
Quanto alla madre , la quale, come già sopra ricordato, ha rinunciato alla Parte_1
domanda di riconoscimento di assegno divorzile, va detto che ella ha reperito attività lavorativa, orami a tempo indeterminato, come centralinista presso C.S.A. Centro sicurezza aziende S.r.l.. Afferma lei stessa di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.120,00 euro.
Dall'ultimo CU risalente al 2022 (doc. 26 fascicolo di parte di primo grado può ritenersi Pt_1
corretta la quantificazione della retribuzione netta mensile considerate le voci di reddito, l'imposta netta e le addizionali. Stante la natura della CU, che riporta esclusivamente i redditi percepiti dal datore di lavoro, e non il quadro completo della posizione patrimoniale, deve guardarsi alle ulteriori allegazioni della parte, peraltro non specificamente contestate. Allega in particolare, parte appellante di essere comproprietaria, con l'ex marito, di un immobile in Messico di cui sostiene ormai interamente le spese. Vive, con i figli, presso un appartamento condotto in locazione il cui canone mensile ammonta ad euro 700,00 (doc. 7 fascicolo di parte di primo grado;
sono poste a suo carico il 50% Pt_1
delle spese straordinarie relative alla prole ed è onerata del mantenimento diretto dei figli. Non risulta infatti, dalle allegazioni delle parti, che lo PI eserciti compiti di cura ed assistenza materiale verso e (se si esclude il versamento del mantenimento). Per_1 Per_2
Venendo alla posizione del padre la documentazione relativa alla sua situazione CP_1
economico reddituale risulta offerta in maniera solo parziale: da quanto emerge non risulta comunque che egli non sia in grado di contribuire in maniera significativa al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Preliminarmente si osserva che è pacifico e documentato che abbia lavorato in passato all'estero CP_1
fruendo di compensi di notevole entità. Al riguardo è sufficiente richiamare le buste paga relative alle attività svolte per le aziende estere - Tunisia e Finlandia - che, come da dichiarazione del commercialista, non risultano denunciate nella dichiarazione dei redditi;
questa hanno prodotto introiti cospicui negli anni 2018-2019 (doc. allegati al deposito del 7 settembre 2021 fascicolo di parte di primo grado . CP_1
Fermo tale dato, non più attuale ma comunque da tenere in considerazione ai fini della valutazione pagina 8 di 11 della specifica professionalità dell'appellato, che egli può ancora certamente spendere, va detto che l'ultima CU allegata consente di ritenere che lo goda di una retribuzione netta mensile pari a CP_1
circa 1.800,00 euro (CU 2024 doc. 13 fascicolo di parte appellata).
L'appellato - appellante incidentale, non ha tuttavia prodotto le dichiarazioni fiscali aggiornate;
peraltro, come già rilevato per la la certificazione unica, non costituisce prova dei redditi Pt_1 complessivi ed effettivi dell'interessato, bensì certificazione di un solo datore di lavoro circa le retribuzioni percepite, non potendosi escludere che egli abbia percepito altri redditi, in ipotesi anche all'estero (come d'altra parte avvenuto sicuramente in passato, senza che risultassero dalla documentazione prodotta, come ben si evince dalla stessa dichiarazione del commercialista). Merita un cenno quanto emerso in primo grado ove il Giudice di prime cure ha omesso di attribuire rilevanza, come correttamente sostenuto da parte appellante, alla dichiarazione del commercialista dello n CP_1 merito ai redditi esteri;
il Dott. attestava: “nella documentazione affidatami per la compilazione CP_3 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 non è presente alcuna certificazione CUD nonostante Lei abbia conseguito per tale annualità redditi da lavoro dipendente. Tale circostanza deriva dal fatto che Lei ha prodotto nel 2019 i propri redditi da lavoro dipendente grazie ad un rapporto di lavoro con un soggetto domiciliato fuori dal territorio dello Stato e in quanto tale non obbligato chiaramente alla compilazione del modello previsto dalla normativa fiscale italiana.”.
(allegato alla memoria di parte depositata nel procedimento r.g. 5055/2020 Trib. Bologna - il 19 marzo
2021).
L'ultimo dato relativo alla posizione reddituale – peraltro frammentario e parziale - dello è CP_1
fornito dalle buste paga dei mesi di maggio-giugno-luglio e agosto 2024 (doc. 14 fascicolo di parte appellata); i documenti riportano importi compatibili con quanto emerso dalla CU riferita all'anno precedente, seppure le sole due buste paga di aprile 2024 e maggio 2024 riportino importi più ridotti
(verosimilmente con riguardo a contingenze relative a quelle mensilità e che non possono di per sé sole smentire l'esistenza di un reddito complessivo più elevato, per complessivi 1.800 euro medi mensili).
Ulteriori elementi da valutare relativamente alla posizione complessiva dello attengono alla CP_1
mancanza di mantenimento diretto dei figli, nonché alla presenza di una compagna-convivente.
Risulta in atti, e peraltro confermato dalla parte appellata che i ragazzi non trascorrono tempo con il padre, e che dunque nessun esborso venga sostenuto direttamente da questi, oltre appunto all'assegno che è tenuto a versare alla madre quale contributo al loro mantenimento.
Quanto alla presenza di una nuova compagna, che lo afferma aiutarlo economicamente, ciò CP_1
rileva ai fini della presumibile ripartizione dei costi legati alle esigenze quotidiane.
Lo stesso non può dirsi per la che, oltre a corrispondere il canone di locazione, con l'unico Pt_1
pagina 9 di 11 stipendio a disposizione, provvede alle necessità dei figli - che peraltro necessitano di cure specialistiche - stante la conclamata carenza di mantenimento diretto da parte del padre.
Da ultimo, non può trascurarsi d'altra parte che l'appellato ha allegato documentazione sanitaria relativa al proprio stato di salute;
risulta, dal certificato del 24 giugno 2024, che “Per 1 anno deve svolgere attività prevalentemente sedentarie. Preso atto che riprenderà l'attività con orario part-time di 4 ore per 5 giorni la settimana.”; risulta affetto da “polineuropatia miopatica in malattia critica, sepsi in polmonite bilaterale coinvolgimento ginocchio dx e spalla sx, intervento cardiochirurgico plastica valvola mitralica, fa cardiovertita insorta in sede intervento. ” (doc.ti Controparte_4
15 e 16 fascicolo di parte appellata). Ciò nonostante, non risultando preclusa in toto l'attività lavorativa e risultando invece lo aver reperito attività lavorativa compatibile con la propria condizione CP_1
fisica - a cui peraltro era tenuto in ragione della necessità di provvedere al sostentamento dei figli, merita parziale accoglimento il motivo d'impugnazione riguardante il contributo per il mantenimento di e che si reputa comunque equo determinare in misura inferiore a quanto stabilito in sede Per_1 Per_2
di separazione (nonostante le condizioni dei figli e le maggiori esigenze dovute alla crescita) in considerazione delle documentate patologie del padre e del (pur apprezzabile) reperimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato da parte della madre
L'importo del contributo al mantenimento paterno viene rideterminato in euro 700,00 mensili (350,00 per ciascun figlio), con la decorrenza correttamente stabilita dal Tribunale, tenuto conto dell'epoca dei mutamenti delle condizioni reddituali e di salute delle parti.
3.3- Le considerazioni ora svolte comportano il rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_1
[...]
4.- La riforma – anche se parziale - della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'accoglimento solo parziale dell'appello in punto a quantificazione del contributo al mantenimento dei figli da parte dello ed il rigetto dell'appello proposto in via incidentale dallo CP_1 CP_1
consente di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. c. 2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bologna,
[...] CP_1
1673/2022, così dispone:
pagina 10 di 11 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che corrisponda a CP_1
la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario della prole (350,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza come da sentenza impugnata, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11