TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1649/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi nella causa civile iscritta al n. 1649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
c.f. e P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide ARNALDI ed elettivamente domiciliata presso lo stesso
ATTORE
CONTRO
c.f.: , con sede in Luco dei Marsi (AQ), Viale Duca degli Controparte_1 P.IVA_2
Abruzzi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo PANELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Luco dei Marsi (AQ), alla Via Umbria n. 3
CONVENUTO
Materia: Contratto di somministrazione – Cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024 e, segnatamente:
- l'attore ha chiesto “ IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto d ad ottenere il pagamento da parte de dei Controparte_2 CP_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare i convenuto al relativo pagamento in favore di CP_1
I. euro 116.137,90 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco Controparte_2 prodotto sub doc. 2, oltre ad euro 3.268,29 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
1 relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 23.12.2021, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
II. euro 37.155,62 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1 indicata nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Controparte_2 CP_1 convenuto e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1 CP_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte capitale;
-
[...] Controparte_2 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte de di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il CP_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto d ad ottenere il pagamento da parte de convenuto e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1 condannare i convenuto al pagamento in favore d degli importi di cui in CP_1 Controparte_2 narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta Controparte_2
2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto ha così concluso “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; in via subordinata rigettare tutte le domande attrici (sia principali che subordinate) perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché prescritto il relativo diritto;
dichiarare altresì inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, e comunque rigettarla perché infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo la Parte_1 si è affermata creditrice del n forza di cessioni di crediti pro soluto, Controparte_1 maturati in capo alla cedenti e AudaxEnergia S.p.A., per € 116.137,90 per sorte Parte_2 capitale e derivanti da rapporti di somministrazione in favore dell'ente. Ha, quindi, domandato condannarsi il convenuto al pagamento di tale somma oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo a quello delle singole scadenze, ulteriori interessi anatocistici su quelli di mora Con predetti che fossero scaduti da almeno sei mesi al tempo della domanda. La ha, poi, chiesto condannarsi la controparte al pagamento della ulteriore somma di € 37.155,62 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale insoluta di cui si è detto, oltre interessi anatocistici sugli stessi.
Ha, quindi, concluso in conformità.
B. Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1
- deducendo il difetto di titolarità dei crediti per cui è causa in capo alla società attrice in difetto di accettazione della cessione da parte dell'amministrazione, secondo le speciali norme in materia;
- deducendo, ad ogni modo, l'omessa notificazione della cessione e l'omessa pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- contestando che le prestazioni indicate nelle fatture fossero state, in effetti, eseguite;
- eccependo la prescrizione biennale secondo quanto previsto dalla L. 205/2017 e dalla L. 160/2019.
C. Il compendio probatorio ha natura esclusivamente documentale e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
1. In disparte ogni questione in punto di cessione e di prescrizione, deve osservarsi come non sia provato il contratto in base in base quale sarebbero sorti i crediti per corrispettivi – e relativi accessori – in capo alle cedenti, poi oggetto di circolazione giuridica.
3 Come noto i contratti della pubblica amministrazione, tanto per disposizione generale (v. artt. 16 e 17
R.D. 2440/1923) che per le previsioni in tema di appalti pubblici devono essere stipulati in forma scritta, collocandosi peraltro la stipula del contratto a valle della procedura di selezione del contraente, regolata dal diritto pubblico, e nella quale si attua la capacità di diritto privato della pubblica amministrazione. In particolare, i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass. Sez. 1, 20.3.2014, n. 6555).
Risulta, poi pacifico come, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione de R.D. 383/1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) D.Lgs. 276/2000 il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato R.D. 383/1934, tali principi continuino ad applicarsi pure a Comuni e Province
e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto ma in quanto finalizzati al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass.
SS.UU. 25.3.2022, n. 9775; Cass. Sez. 1, 26-1-2007, n. 1752).
I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 R.D. 2440/1923, poi, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. Sez. 1, 15.6.2015,
n. 12316).
La circostanza che il contratto debba essere stipulato in forma scritta a pena di nullità induce a ritenere l'inammissibilità di una sua prova per testimoni salva l'ipotesi di cui all'art. 2724, n. 3) c.c. (richiamata dall'art. 2725, co. 2 c.c.), per giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2739 c.c. e così anche per confessione nonché per presunzioni in considerazione del disposto dell'art. 2729, co. 2 c.c. Ne deriva
4 come non possa darsi rilievo a comportamenti esecutivi, deliberazioni rilevanti solo quanto alla fase di formazione della volontà dell'ente (Cass. Sez. 1, 9.5.2018, Ord. n. 11190) e a forme di manifestazione tacita di volontà in genere. A fortiori non risulta operante il c.d. “principio di non contestazione” (Cass.
Sez. 1, 17.10.2018, Ord. 25999) atteso che, in sostanza, la fissazione formale del fatto in sentenza non può che passare per la prova documentale dello stesso: al fatto deve sopravvivere la sua reliquia e questa prova il primo in quanto implicata nel suo accadere;
alla forma dell'atto, simmetricamente, corrisponde in via generale la forma della prova.
La produzione in giudizio, se in linea di principio può costituire un surrogato della sottoscrizione (Cass.
Sez. 6 - 3, 28.1.2022, Ord. 2666), deve intervenire entro il termine di efficacia della proposta stessa
(art. 1326, co. 2 c.c.) e, comunque, essere effettuata dalla parte contrattuale e non, come nel caso di specie, da parte del cessionario del credito, che non è perciò destinatario della stessa proposta.
Peraltro la cennata equipollenza, lungi dal costituire convalida, costituirebbe il rapporto solamente con effetti ex nunc (Cass. Sez. 2, 22.1.2018, n. 1525).
Nel caso di specie, nella copiosa produzione di parte attrice, è dato rinvenire un documento (doc. 13
– seconda memoria istruttoria) che consacra una proposta del Comune convenuto alla Audax Energia
S.r.l. senza che vi sia parimenti prova documentale e scritta, sia pure non contestuale, della accettazione da parte dell'oblato, con la conseguenza che si pretendere che il contratto sarebbe concluso secondo lo schema di cui all'art. 1327 c.c.: l'inizio della esecuzione, dunque l'erogazione delle prestazioni, varrebbe a perfezionare il contratto stesso. Né il modulo di proposta riporta la sottoscrizione dell'agente del fornitore, del quale sono indicate solo le generalità ad evidenti altri fini, rilevanti nei rapporti interni tra quei soggetti. Per quanto esposto in diritto, la forma scritta nella conclusione dei contratti, sebbene possa essere integrata dallo scambio, in detta forma, di proposta ed accettazione non contestuali nelle ipotesi di legge, non è compatibile con lo schema di cui all'art. 1327 c.c. atteso che la mancanza di onere di forma è presupposto di operatività dello stesso.
2. Ribadito come la domanda principale dell'attore abbia ad oggetto corrispettivi contrattuali, va conclusivamente evidenziato come non risulti prova (nella dovuta forma) della conclusione di contratti scritti di somministrazione.
Si evidenzia peraltro come, trattandosi di carenza probatoria, non viene affatto in considerazione l'art. 101 c.p.c. posto che tale norma intende solamente rimediare a decisioni c.d. “della terza via”, le quali siano fondate sul questioni rilevate d'ufficio idonee che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi non presi in considerazione dalle parti (Cass. Sez. 6 - 5, 29.9.2015, Ord. 19372). Nessun rilievo è necessario ove l'osservanza di una certa norma si possibile alla parte che sia dotata una minima diligenza processuale e che deve prestarvi attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la conclusione cui perviene il giudice. Nel caso si specie è evidente
5 come, non operando l'art. 115 c.p.c. e dovendo darsi prova in forma scritta del contratto, fatto costitutivo del credito, poiché la forma forte risulta imposta da norme imperative, non vi è alcuno spazio per far operare l'art. 101 c.p.c. che, del resto, recupererebbe una oramai preclusa possibilità di compiere attività probatoria oltre che assertiva (Cass. Sez. 3, 5.9.2023, Ord. 25849) essendo la decisione fondata non su un quadro fattuale diverso ma sulla mancata prova del fatto medesimo. Del resto lo stesso art. 101 c.p.c. viene in rilievo solo rispetto a eccezioni e non già ai fatti costitutivi della pretesa, altrimenti l'intero edificio processuale delle preclusioni ne rimarrebbe scompaginato e, anzi, sconvolto: la parte attrice che ha errato nella delimitazione del thema probandum in relazione al fatto costitutivo non può, in definitiva, giovarsi del suo errore confidando in un “recupero” attraverso tale norma (Cass. Sez. 1, 10.12.2024, Ord. 31689).
Ne deriva come la domanda principale e, per conseguenza quelle accessorie che la suppongano fondata, devono essere rigettate, non essendo provato che sia sorto un credito per corrispettivo in favore delle cedenti.
3. E' pacifico che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale sia ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata ed al più tardi con la memoria ex art. 183, co. 6, n.1) c.p.c. (anche in ragione della concreta attività difensiva svolta dalla controparte) qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass. Sez. 1,
9.2.2021, Ord. 3127).
L'attore, invero, ha tempestivamente domandato ab origine e in via gradata la condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Nel merito, si osserva come i contratti di cessione tra l'attore e i cedenti avessero ad oggetto crediti di impresa, dunque sorti da contratti stipulati dalle cedenti stesse nell'esercizio dell'impresa stessa. Ad essi è estraneo, perciò, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., che trae origine da fatti costitutivi del tutto distinti dal contratto, in astratto solo occasionalmente derivanti dalla sua esecuzione, ed è inteso ad assicurare un interesse creditorio diverso rispetto a quello assicurato dal corrispettivo. Ne discende come l'oggetto delle cessioni non sia costituito dal diritto a tale indennizzo e, perciò, l'attore non ne sia titolare. Si tratta, all'evidenza, di questione di merito cioè di identificazione del soggetto titolare del diritto e non già di questione di legittimazione attiva (Cass. Sez. 3, 27.11.2023, Ord. 32814).
In via dirimente occorre, poi, evidenziare come nelle operazioni di factoring il cedente risponda, quale effetto naturale del negozio della solvenza del debitore ceduto (art. 4 L. 52/1991) a differenza della cessione codicistica (art. 1267 c.c.), salva rinuncia del cessionario (c.d. cessione pro soluto). Prescindendo da tale aspetto (nel caso si tratterebbe di cessioni pro soluto), nel caso di cessioni a titolo oneroso, è dovuta la garanzia di esistenza del credito: il cedente risponde, cioè, del
6 nomen verum (art. 1266 c.c.). Nel caso di specie, sebbene le condizioni economiche delle operazioni non siano esplicitate nei documenti prodotti, i contratti di cessione fanno riferimento (v. art. 3) a modalità di pagamento del corrispettivo della cessione da parte della cessionaria ( , Controparte_2 col che le cessioni sono certamente a titolo oneroso, con diritto alla garanzia di esistenza del credito ceduto. Peraltro vi è espresso riferimento a tale garanzia (art. 2).
Discende, dunque, come la cessionaria possa fa valere la garanzia dovuta dai cedenti, con la conseguenza che tale diritto vale a reintegrare il patrimonio della cessionaria in conseguenza della mancata attribuzione patrimoniale, così dovendo escludersi il requisito della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. (v. App. L'Aquila sent. n. 428/2023 – Pres. ). Per_1
La perdita subita per effetto l'esecuzione del contratto nullo, non reintegrabile con l'azione di cui all'art. 2033 c.c. in ragione della natura consumabile del bene oggetto delle prestazioni di somministrazione, resta perciò confinata al solo patrimonio del cedente e non già del cessionario.
Consegue, quindi, pure il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
4. Stante la totale soccombenza, secondo il principio di causalità del quale la soccombenza è espressione e in difetto delle circostanze rilevanti ex art. 92 c.p.c., l'attore deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. Le spese sono liquidate, come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento per tutte le fasi ad eccezione di quella di istruzione e trattazione, da parametrarsi al valore minimo in ragione dell'istruttoria esclusivamente documentale e della semplicità degli atti difensivi e delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da ei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
- CONDANNA la lla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali Controparte_1
(15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A (22%) per onorari;
Così deciso, in data 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi nella causa civile iscritta al n. 1649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
c.f. e P. IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide ARNALDI ed elettivamente domiciliata presso lo stesso
ATTORE
CONTRO
c.f.: , con sede in Luco dei Marsi (AQ), Viale Duca degli Controparte_1 P.IVA_2
Abruzzi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo PANELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Luco dei Marsi (AQ), alla Via Umbria n. 3
CONVENUTO
Materia: Contratto di somministrazione – Cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024 e, segnatamente:
- l'attore ha chiesto “ IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto d ad ottenere il pagamento da parte de dei Controparte_2 CP_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare i convenuto al relativo pagamento in favore di CP_1
I. euro 116.137,90 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco Controparte_2 prodotto sub doc. 2, oltre ad euro 3.268,29 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
1 relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 23.12.2021, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
II. euro 37.155,62 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1 indicata nelle presenti conclusioni sub I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Controparte_2 CP_1 convenuto e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1 CP_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte capitale;
-
[...] Controparte_2 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte de di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il CP_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto d ad ottenere il pagamento da parte de convenuto e, per l'effetto, Controparte_2 CP_1 condannare i convenuto al pagamento in favore d degli importi di cui in CP_1 Controparte_2 narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta Controparte_2
2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto ha così concluso “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; in via subordinata rigettare tutte le domande attrici (sia principali che subordinate) perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché prescritto il relativo diritto;
dichiarare altresì inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, e comunque rigettarla perché infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo la Parte_1 si è affermata creditrice del n forza di cessioni di crediti pro soluto, Controparte_1 maturati in capo alla cedenti e AudaxEnergia S.p.A., per € 116.137,90 per sorte Parte_2 capitale e derivanti da rapporti di somministrazione in favore dell'ente. Ha, quindi, domandato condannarsi il convenuto al pagamento di tale somma oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo a quello delle singole scadenze, ulteriori interessi anatocistici su quelli di mora Con predetti che fossero scaduti da almeno sei mesi al tempo della domanda. La ha, poi, chiesto condannarsi la controparte al pagamento della ulteriore somma di € 37.155,62 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale insoluta di cui si è detto, oltre interessi anatocistici sugli stessi.
Ha, quindi, concluso in conformità.
B. Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1
- deducendo il difetto di titolarità dei crediti per cui è causa in capo alla società attrice in difetto di accettazione della cessione da parte dell'amministrazione, secondo le speciali norme in materia;
- deducendo, ad ogni modo, l'omessa notificazione della cessione e l'omessa pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- contestando che le prestazioni indicate nelle fatture fossero state, in effetti, eseguite;
- eccependo la prescrizione biennale secondo quanto previsto dalla L. 205/2017 e dalla L. 160/2019.
C. Il compendio probatorio ha natura esclusivamente documentale e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
1. In disparte ogni questione in punto di cessione e di prescrizione, deve osservarsi come non sia provato il contratto in base in base quale sarebbero sorti i crediti per corrispettivi – e relativi accessori – in capo alle cedenti, poi oggetto di circolazione giuridica.
3 Come noto i contratti della pubblica amministrazione, tanto per disposizione generale (v. artt. 16 e 17
R.D. 2440/1923) che per le previsioni in tema di appalti pubblici devono essere stipulati in forma scritta, collocandosi peraltro la stipula del contratto a valle della procedura di selezione del contraente, regolata dal diritto pubblico, e nella quale si attua la capacità di diritto privato della pubblica amministrazione. In particolare, i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (Cass. Sez. 1, 20.3.2014, n. 6555).
Risulta, poi pacifico come, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione de R.D. 383/1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) D.Lgs. 276/2000 il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato R.D. 383/1934, tali principi continuino ad applicarsi pure a Comuni e Province
e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto ma in quanto finalizzati al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass.
SS.UU. 25.3.2022, n. 9775; Cass. Sez. 1, 26-1-2007, n. 1752).
I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 R.D. 2440/1923, poi, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. Sez. 1, 15.6.2015,
n. 12316).
La circostanza che il contratto debba essere stipulato in forma scritta a pena di nullità induce a ritenere l'inammissibilità di una sua prova per testimoni salva l'ipotesi di cui all'art. 2724, n. 3) c.c. (richiamata dall'art. 2725, co. 2 c.c.), per giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2739 c.c. e così anche per confessione nonché per presunzioni in considerazione del disposto dell'art. 2729, co. 2 c.c. Ne deriva
4 come non possa darsi rilievo a comportamenti esecutivi, deliberazioni rilevanti solo quanto alla fase di formazione della volontà dell'ente (Cass. Sez. 1, 9.5.2018, Ord. n. 11190) e a forme di manifestazione tacita di volontà in genere. A fortiori non risulta operante il c.d. “principio di non contestazione” (Cass.
Sez. 1, 17.10.2018, Ord. 25999) atteso che, in sostanza, la fissazione formale del fatto in sentenza non può che passare per la prova documentale dello stesso: al fatto deve sopravvivere la sua reliquia e questa prova il primo in quanto implicata nel suo accadere;
alla forma dell'atto, simmetricamente, corrisponde in via generale la forma della prova.
La produzione in giudizio, se in linea di principio può costituire un surrogato della sottoscrizione (Cass.
Sez. 6 - 3, 28.1.2022, Ord. 2666), deve intervenire entro il termine di efficacia della proposta stessa
(art. 1326, co. 2 c.c.) e, comunque, essere effettuata dalla parte contrattuale e non, come nel caso di specie, da parte del cessionario del credito, che non è perciò destinatario della stessa proposta.
Peraltro la cennata equipollenza, lungi dal costituire convalida, costituirebbe il rapporto solamente con effetti ex nunc (Cass. Sez. 2, 22.1.2018, n. 1525).
Nel caso di specie, nella copiosa produzione di parte attrice, è dato rinvenire un documento (doc. 13
– seconda memoria istruttoria) che consacra una proposta del Comune convenuto alla Audax Energia
S.r.l. senza che vi sia parimenti prova documentale e scritta, sia pure non contestuale, della accettazione da parte dell'oblato, con la conseguenza che si pretendere che il contratto sarebbe concluso secondo lo schema di cui all'art. 1327 c.c.: l'inizio della esecuzione, dunque l'erogazione delle prestazioni, varrebbe a perfezionare il contratto stesso. Né il modulo di proposta riporta la sottoscrizione dell'agente del fornitore, del quale sono indicate solo le generalità ad evidenti altri fini, rilevanti nei rapporti interni tra quei soggetti. Per quanto esposto in diritto, la forma scritta nella conclusione dei contratti, sebbene possa essere integrata dallo scambio, in detta forma, di proposta ed accettazione non contestuali nelle ipotesi di legge, non è compatibile con lo schema di cui all'art. 1327 c.c. atteso che la mancanza di onere di forma è presupposto di operatività dello stesso.
2. Ribadito come la domanda principale dell'attore abbia ad oggetto corrispettivi contrattuali, va conclusivamente evidenziato come non risulti prova (nella dovuta forma) della conclusione di contratti scritti di somministrazione.
Si evidenzia peraltro come, trattandosi di carenza probatoria, non viene affatto in considerazione l'art. 101 c.p.c. posto che tale norma intende solamente rimediare a decisioni c.d. “della terza via”, le quali siano fondate sul questioni rilevate d'ufficio idonee che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi non presi in considerazione dalle parti (Cass. Sez. 6 - 5, 29.9.2015, Ord. 19372). Nessun rilievo è necessario ove l'osservanza di una certa norma si possibile alla parte che sia dotata una minima diligenza processuale e che deve prestarvi attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la conclusione cui perviene il giudice. Nel caso si specie è evidente
5 come, non operando l'art. 115 c.p.c. e dovendo darsi prova in forma scritta del contratto, fatto costitutivo del credito, poiché la forma forte risulta imposta da norme imperative, non vi è alcuno spazio per far operare l'art. 101 c.p.c. che, del resto, recupererebbe una oramai preclusa possibilità di compiere attività probatoria oltre che assertiva (Cass. Sez. 3, 5.9.2023, Ord. 25849) essendo la decisione fondata non su un quadro fattuale diverso ma sulla mancata prova del fatto medesimo. Del resto lo stesso art. 101 c.p.c. viene in rilievo solo rispetto a eccezioni e non già ai fatti costitutivi della pretesa, altrimenti l'intero edificio processuale delle preclusioni ne rimarrebbe scompaginato e, anzi, sconvolto: la parte attrice che ha errato nella delimitazione del thema probandum in relazione al fatto costitutivo non può, in definitiva, giovarsi del suo errore confidando in un “recupero” attraverso tale norma (Cass. Sez. 1, 10.12.2024, Ord. 31689).
Ne deriva come la domanda principale e, per conseguenza quelle accessorie che la suppongano fondata, devono essere rigettate, non essendo provato che sia sorto un credito per corrispettivo in favore delle cedenti.
3. E' pacifico che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale sia ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata ed al più tardi con la memoria ex art. 183, co. 6, n.1) c.p.c. (anche in ragione della concreta attività difensiva svolta dalla controparte) qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Cass. Sez. 1,
9.2.2021, Ord. 3127).
L'attore, invero, ha tempestivamente domandato ab origine e in via gradata la condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Nel merito, si osserva come i contratti di cessione tra l'attore e i cedenti avessero ad oggetto crediti di impresa, dunque sorti da contratti stipulati dalle cedenti stesse nell'esercizio dell'impresa stessa. Ad essi è estraneo, perciò, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., che trae origine da fatti costitutivi del tutto distinti dal contratto, in astratto solo occasionalmente derivanti dalla sua esecuzione, ed è inteso ad assicurare un interesse creditorio diverso rispetto a quello assicurato dal corrispettivo. Ne discende come l'oggetto delle cessioni non sia costituito dal diritto a tale indennizzo e, perciò, l'attore non ne sia titolare. Si tratta, all'evidenza, di questione di merito cioè di identificazione del soggetto titolare del diritto e non già di questione di legittimazione attiva (Cass. Sez. 3, 27.11.2023, Ord. 32814).
In via dirimente occorre, poi, evidenziare come nelle operazioni di factoring il cedente risponda, quale effetto naturale del negozio della solvenza del debitore ceduto (art. 4 L. 52/1991) a differenza della cessione codicistica (art. 1267 c.c.), salva rinuncia del cessionario (c.d. cessione pro soluto). Prescindendo da tale aspetto (nel caso si tratterebbe di cessioni pro soluto), nel caso di cessioni a titolo oneroso, è dovuta la garanzia di esistenza del credito: il cedente risponde, cioè, del
6 nomen verum (art. 1266 c.c.). Nel caso di specie, sebbene le condizioni economiche delle operazioni non siano esplicitate nei documenti prodotti, i contratti di cessione fanno riferimento (v. art. 3) a modalità di pagamento del corrispettivo della cessione da parte della cessionaria ( , Controparte_2 col che le cessioni sono certamente a titolo oneroso, con diritto alla garanzia di esistenza del credito ceduto. Peraltro vi è espresso riferimento a tale garanzia (art. 2).
Discende, dunque, come la cessionaria possa fa valere la garanzia dovuta dai cedenti, con la conseguenza che tale diritto vale a reintegrare il patrimonio della cessionaria in conseguenza della mancata attribuzione patrimoniale, così dovendo escludersi il requisito della residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. (v. App. L'Aquila sent. n. 428/2023 – Pres. ). Per_1
La perdita subita per effetto l'esecuzione del contratto nullo, non reintegrabile con l'azione di cui all'art. 2033 c.c. in ragione della natura consumabile del bene oggetto delle prestazioni di somministrazione, resta perciò confinata al solo patrimonio del cedente e non già del cessionario.
Consegue, quindi, pure il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
4. Stante la totale soccombenza, secondo il principio di causalità del quale la soccombenza è espressione e in difetto delle circostanze rilevanti ex art. 92 c.p.c., l'attore deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. Le spese sono liquidate, come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento per tutte le fasi ad eccezione di quella di istruzione e trattazione, da parametrarsi al valore minimo in ragione dell'istruttoria esclusivamente documentale e della semplicità degli atti difensivi e delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande proposte da ei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
- CONDANNA la lla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali Controparte_1
(15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A (22%) per onorari;
Così deciso, in data 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7