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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4871/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Nicastro del Lago, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- Litisconsorte necessario -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.06.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stata assunta il 02.01.2021 dalla Società convenuta con un contratto di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo dalla durata di sei mesi, con sede di lavoro in Catania, in Via Largo Paisiello n. 2, per evitare i costi contributivi;
che il contratto di tirocinio era solo apparente, tanto che il datore di lavoro non le ha mai impartito alcuna formazione professionale, non le è mai stato assegnato alcun tutor effettivo, né la
1 stessa ha mai sottoscritto alcun piano formativo individuale;
che il contratto di tirocinio, in realtà, dissimulava un rapporto di lavoro subordinato, ella avendo lavorato quale impiegata di livello 4 CCNL di settore terziario Confcommercio ed essendo stata adibita presso la dal mese di gennaio al mese di giugno per un orario pari a 37,5 ore Controparte_1
settimanali (dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00, dal martedì al sabato), con un'indennità mensile, dichiarata e non corrisposta, di importo pari ad euro 700,00; che le sue mansioni consistevano nel ricevere ed assistere la clientela, nel mostrare i mobili in vendita, nel proporre soluzione di arredo e, financo, nel progettare gli ambienti;
di essere stata, “di fatto, assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente, sia in termini di mansioni svolte, sia in termini di gestione delle presenze ed organizzazione dell'orario (si pensi, ad esempio, alla rigidità degli orari di lavoro ed al fatto che la stessa doveva preventivamente essere autorizzata per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie)”; di essere stata pagata solo in contanti in minima parte, con acconti risibili e accompagnati da promesse di pagamento;
che non le sono stati versati nemmeno i contributi;
che il rapporto di lavoro è desumibile dalla documentazione comprovante gli ordini effettuati dai clienti della a seguito dell'assistenza da lei prestata nel punto vendita Controparte_1 dell'odierna comparente, “ove è possibile osservare come la ricorrente abbia inviato e-mail
(con il suo nome ben visibile) direttamente dall'indirizzo di posta elettronica della
[...]
avendovi pienamente accesso;
conferme d'ordine dalla stessa firmate, Controparte_1
documenti di trasporto da lei compilati e schede dei clienti con il di lei nome indicato, quale venditrice”, oltre che dai video e dalle registrazioni audio allegati al ricorso;
di avere richiesto le proprie spettanze con lettera di messa in mora spedita a mezzo PEC in data
08.10.2021; di essere stata licenziata oralmente e senza ricevere quanto di spettanza.
L'attrice ha dedotto: la nullità/illegittimità del contratto di tirocinio per difetto di causa, con conseguente instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il corretto inquadramento nel livello 4 CCNL di settore terziario
Confcommercio, o in altro ritenuto di giustizia in relazione alle mansioni in concreto svolte.
La sig.ra , poi, ha rappresentato che, in base alle mansioni effettivamente espletate, Pt_2
ella avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello 4 CCNL di settore terziario
Confcommercio, per cui le spetterebbe la somma complessiva di euro 11.332,66, oltre ai contributi non versati, dei quali euro 9.008,01 a titolo di retribuzione diretta (paga base nazionale conglobata;
indennità di contingenza;
terzo elemento), euro 1.511,02 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità ed euro 813,63 a titolo di retribuzione indiretta (ferie
2 e festività non godute), precisando che da tale somma vanno sottratti gli acconti percepiti per complessivi euro 1.000,00, con conseguente credito residuo di euro 10.332,66, oltre gli stipendi maturati e non riscossi fino all'affettivo reintegro nel posto di lavoro, il tutto comprensivo di interessi e rivalutazioni di legge, oltre ai contributi sino ad oggi non versati.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare la nullità del contratto di tirocinio per il mancato adempimento, da parte della Controparte_1
dell'obbligo di formazione/addestramento e per la sua concreta sottoposizione alle
[...]
mansioni riconducibili ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e la conversione in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 4 CCNL di settore terziario Confcommercio o in altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia in relazione alle mansioni in concreto svolte dal 02.01.2021 al 30.06.2021; in subordine, nella ipotesi in cui la lavoratrice non sia stata mai regolarizzata sotto alcuna formula di dipendenza e quindi abbia lavorato in nero, accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 02.01.2021 al 30.06.2021, con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 4 CCNL del settore terziario Confcommercio o in altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia in relazione alle mansioni in concreto svolte, convertendo il contratto di lavoro di fatto della lavoratrice;
in entrambi i casi, per l'effetto, dichiararsi la illegittimità e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o inesistenza del licenziamento orale del datore di lavoro e, quindi, condannare la
[...] all'immediato ripristino del rapporto di lavoro;
condannare la resistente al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 10.332,66, comprensiva di interessi e rivalutazioni di legge, nonché, di una somma pari all'ammontare della retribuzione globale di fatto parametrato al periodo decorrente dalla data del licenziamento orale fino a quella dell'effettivo ripristino del rapporto ovvero a quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o fosse ritenuta di giustizia, oltre accessori;
in subordine, nella non temuta ipotesi di mancata riammissione in servizio, condannare il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la somma complessiva di euro 10.332,66 maturata durante l'attività lavorativa ed il TFR pari ad euro 778,49, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24.02.2023 la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, contestando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e rappresentando a tale scopo che: la ricorrente ha svolto, in “totale autonomia”,
l'attività di consulente d'arredi, interior designer e procacciatrice d'affari per conto di essa
3 società convenuta, dapprima realizzando un nuovo marchio (per la quale è stata compensata)
e, poi, quale designer per la sua clientela e, al contempo, quale procacciatrice d'affari in favore della proponendo la vendita dei prodotti trattati dalla società, Controparte_1 eseguendo per suo conto ricerche di mercato all'estero (in particolare in Ucraina e in Russia)
e discutendo con il legale rappresentante della società su eventuali strategie di marketing all'estero; la ricorrente “guadagnava sulle singole vendite”, mediante percezione di
“provvigione, calcolata in percentuale variabile in relazione ai prodotti venduti”; l'attrice
“non ha mai dovuto rispettare alcun orario di lavoro, né ha mai ricevuto alcuna direttiva, né ha mai dovuto giustificare assenze, né è mai stata pretesa la sua presenza in azienda, men che mai per alcun precisato orario”, sebbene essa abbia “certamente e ovviamente anche frequentato” i locali aziendali, “avendo curato, quale procacciatrice, la vendita di mobilio per la clientela dalla stessa seguita”; la predetta adoperava il suo account email personale per interloquire con il legale rappresentante della società ed utilizzava il suo computer personale per elaborare i suoi progetti e il suo telefono personale per eseguire sopralluoghi video o scanner di suoi disegni, da trasmettere alla clientela o alla
[...]
in soli 4 mesi e mezzo del 2021 la sig.ra ha percepito compensi a Controparte_1 Pt_2
provvigione per euro 9.710,00; a fronte di tutti i pagamenti ricevuti, la ricorrente non ha mai voluto emettere fatture o ricevute fiscali per finalità di elusione delle imposte;
stante la mancanza di alcuna ricevuta o fattura delle somme erogatele, sono sorte discussioni con l'attrice che pretendeva che le venisse pagata la somma in contanti, in unica soluzione, di euro 3.000,00; per superare la situazione, stante la mancata consegna di ricevute fiscali o di fatture da parte della ricorrente, le è stata “proposta dalla la stipula Controparte_1
quantomeno di un contratto di tirocinio formativo, considerata la necessità di una formazione in Italia (finalizzata ad acquisire le mansioni, non possedute dalla ricorrente, di
“DISEGNATRICE PROGETTISTA CON SISTEMI CAD CODICE 2.5.5.1.4 creatori artistici a fini commerciali”), contratto che in data 14.05.2021 è stato firmato e trasmesso alla consulente del lavoro dr.ssa la quale, in data 18.05.2021, lo ha trasmesso a sua Per_1
volta per la relativa registrazione alla Regione Siciliana;
il contratto di tirocinio avrebbe
“avuto corso parallelamente alle prestazioni autonome determinanti le provvigioni sempre riconosciutele per le vendite eseguite per il suo tramite”; il suddetto contratto non ha mai avuto “alcuna attuazione, in quanto in data 8.6.2021 (prima ancora della validazione del Co contratto di tirocinio da parte dell di Catania), in occasione della consegna del saldo delle provvigioni/percentuali per le vendite di maggio 2021, la ricorrente” ha dichiarato
4 “espressamente che aveva trovato altrove migliori opportunità economiche (in particolare presso il Negozio “Abitare” di viale Ionio angolo via Vecchia Ognina)” ed è “letteralmente sparita”, per cui, “stante l'assenza della signora , si è proceduto a trasmettere Pt_1
“agli Enti competenti l'annullamento/sospensione del contratto di tirocinio”.
Rigettate le richieste di prove orali formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dalla ricorrente e recisamente negata dalla resistente, rapporto di lavoro eventualmente dissimulato dal contratto di apprendistato stipulato tra le parti, da ritenere nullo per mancanza di causa e di qualsiasi attività di formazione e professionalizzazione.
A quest'ultimo proposito, si deve rilevare che il contratto di tirocinio allegato al n. 1 del ricorso, in realtà, è solo una copia informale del relativo “progetto” di inserimento, priva di data e firmata dalla sola ricorrente, mentre il vero e proprio contratto è quello prodotto dalla resistente (v. doc. 3 fasc. res.), sottoscritto e timbrato dall'amministratore della società e che, unitamente alla scheda azienda, alla convenzione di tirocinio e al predetto progetto di inserimento, è stato inviato ai competenti uffici della Regione Sicilia per l'approvazione in data 18.05.2021; a livello documentale, poi, emerge che il 21.06.2021, poco più di un mese dopo, è stato comunicato ai competenti uffici regionali la sospensione della “pratica di attivazione del tirocinio”, con relativa richiesta di “archiviazione” (v. doc. 4 fasc. res.).
Pertanto, l'unica certezza è che il contratto di tirocinio sia stato stipulato nel maggio del 2021
e che, assai probabilmente, in conformità alla prospettazione della resistente, lo stesso non abbia mai avuto una concreta esecuzione, stante la imminente cessazione di qualsiasi rapporto di collaborazione tra le parti.
Residua, quindi, la contesa in ordine alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato,
“in nero” perché non formalizzato.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere
5 direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass.
Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n.
7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass.
Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003,
n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass.
Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto
l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della
c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari
6 che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav.,
8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
Ancor più recentemente, poi, la Suprema Corte, ulteriormente delimitando l'area della subordinazione, ha precisato che il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative … la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità” e “che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
(compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento
7 dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)”
(Cass. Sez. lav. 07.10.2024, n. 26138/ord.).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n.
11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che le richieste di prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentane della società resistente e testimonianza) formulate dalla ricorrente non sono state giustamente ammesse, essendo i capitolati di prova “generici e irrilevanti ai fini della decisione” (v. ordinanza del
05.06.2023): tali capitoli, invero, avevano ad oggetto circostanze tese a dimostrare la mera presenza dell'attrice all'interno dei locali aziendali in determinati orari del giorno, la sua prestazione di generica attività lavorativa per conto della (“Vero o no CP_1 Controparte_1 che la Sig.ra ha lavorato presso la ”; “Vero è che Parte_1 Controparte_1 la Sig.ra ha svolto prestazioni lavorative presso la Parte_1 Controparte_1
”) e il tipo di attività svolta, come l'assistenza dei clienti nella scelta dei mobili,
[...]
pavimenti e/o arredi.
Altri capitoli, poi, risultano palesemente valutativi, oltre che generici, nella parte in cui erano finalizzati a provare che la sig.ra “si mostrava a tutti gli effetti quale dipendente Pt_2 della società” ovvero che la stessa “svolgeva le mansioni assimilabili ad un normale dipendente” ovvero che “il contratto di tirocinio sottoscritto dalla Sig.ra in realtà Pt_1 celava un contratto di lavoro subordinato”.
8 I capitoli di prova testimoniale articolati nel corso dell'udienza del 09.03.2023, analogamente, non sono stati ammessi perché tardivi ed irritualmente non proposti nel rispettivo atto introduttivo, trattandosi di capitoli attinenti “all'esistenza di un orario di lavoro fisso e predeterminato (come tale integrante indice sintomatico della subordinazione)”, la cui richiesta di ammissione avrebbe dovuto “essere tempestivamente” avanzata “unitamente al ricorso introduttivo del giudizio in ossequio al regime delle preclusioni istruttorie tipiche del rito lavoro” (v. ordinanza del 05.06.2023).
In realtà, non può non rilevarsi come il ricorso risulti estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di essere stata “assunta” dalla e di avere “svolto mansioni di un lavoratore subordinato di livello 4” Controparte_1 del C.C.N.L. di settore (senza neppure sbilanciarsi a dire di avere lavorato “alle dipendenze” della parte resistente) e di essere stata sottoposta “alle medesime regole vigenti per il personale dipendente, sia in termini di mansioni svolte, sia in termini di gestione delle presenze ed organizzazione dell'orario (si pensi, ad esempio, alla rigidità degli orari di lavoro ed al fatto che la stessa doveva preventivamente essere autorizzata per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie).”
Nulla è stato allegato e dedotto (e neppure si è chiesto di provare) in ordine all'unico elemento imprescindibile che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
nulla è stato rappresentato in merito al concreto ed effettivo atteggiarsi del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro o di suoi eventuali delegati e al contenuto e alle modalità di esplicazione degli eventuali ordini specifici e reiterati da loro impartiti alla ricorrente in merito all'attività lavorativa da svolgere quotidianamente.
Del resto, i capitolati di prova orale sono privi di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali e della concreta sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove, si ribadisce, costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
9 Così come i capitolati di prova orale non sono affatto in grado di evidenziare neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Piuttosto, a dire il vero, è la stessa ricorrente ad ammettere di avere espletato la sua opera in
“assoluta autonomia” (v. pag. 3 del ricorso).
Ed ancora, è la stessa natura dell'opera prestata dall'attrice, consistente nel procacciare clienti, nel progettare arredamenti d'interno e nel curare i conseguenti rapporti con i clienti procacciati all'interno del punto vendita, suggerendo e consigliando i mobili e gli accessori d'arredamento da acquistare, denota che quella prestata dalla sig.ra fosse Pt_1
effettivamente una collaborazione riconducibile al tipo del lavoro autonomo.
Dal canto loro, neppure le produzioni documentali hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi attorea.
Gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto allegati al n. 6 del ricorso provano semplicemente che la ricorrente ha collaborato per la conclusione di taluni affari per la vendita di mobili e complementi di arredo con taluni clienti della Controparte_1
principalmente tali e Persona_2 Persona_3
Dalla registrazione della conversazione allegata al n. 8 del ricorso, specificamente menzionata e riportata dalla ricorrente nel suo contenuto trascrittivo, non si evince l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dalla stessa emergendo semplicemente che l'amministratore della società, a fronte della richiesta di pagamento della “percentuale” rivoltagli dalla sig.ra , ha risposto che, a causa del “giro misero” di affari, dei “costi” Pt_2 aziendali e della difficoltà nel “far quadrare i conti”, non era in grado di pagare “in contanti” la somma di 3.000,00, cosa che peraltro non poteva fare, perché, altrimenti, avrebbe potuto avere problemi con la “finanza”.
Dalla conversazione registrata ed allegata al n. 7 del ricorso, poi, si desume semplicemente che, in una occasione, la ricorrente ha chiesto all'amministratore della società, chiamandolo per nome ( ”), se poteva inserire nella stampante la modalità scanner perché doveva CP_1 scansionare dei “documenti” e perché il suo apparecchio cellulare era “pieno”, il che appare pienamente conforme alla non contestata presenza fisica dell'attrice all'interno del punto vendita per espletare la sua attività di collaborazione.
10 Gli stessi video allegati ai nn. 6 e 12 del ricorso, per quelle che si è potuto riscontrare nei limiti della difficoltà di visione, riportano semplicemente immagini di un uomo con delle cartelline in mano (probabilmente da identificare con ) che parla alla Controparte_1 presenza di due uomini ed una donna (probabilmente clienti o potenziali clienti), all'interno di un appartamento di recente ristrutturazione e immagini del monitor di un computer portatile sul quale si vedono e vengono fatti scorrere elenchi di clienti della società
[...]
. CP_1
Pertanto, stante lo scarno quadro assertivo e probatorio emerso, deve ritenersi che la ricorrente non abbia dimostrato e neppure allegato, pur avendone l'onere ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisoria in relazione alle cause lavoristiche aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4871/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Antonio Petino.
Catania, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4871/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Nicastro del Lago, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Antonio Petino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
- Litisconsorte necessario -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.06.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere stata assunta il 02.01.2021 dalla Società convenuta con un contratto di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo dalla durata di sei mesi, con sede di lavoro in Catania, in Via Largo Paisiello n. 2, per evitare i costi contributivi;
che il contratto di tirocinio era solo apparente, tanto che il datore di lavoro non le ha mai impartito alcuna formazione professionale, non le è mai stato assegnato alcun tutor effettivo, né la
1 stessa ha mai sottoscritto alcun piano formativo individuale;
che il contratto di tirocinio, in realtà, dissimulava un rapporto di lavoro subordinato, ella avendo lavorato quale impiegata di livello 4 CCNL di settore terziario Confcommercio ed essendo stata adibita presso la dal mese di gennaio al mese di giugno per un orario pari a 37,5 ore Controparte_1
settimanali (dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00, dal martedì al sabato), con un'indennità mensile, dichiarata e non corrisposta, di importo pari ad euro 700,00; che le sue mansioni consistevano nel ricevere ed assistere la clientela, nel mostrare i mobili in vendita, nel proporre soluzione di arredo e, financo, nel progettare gli ambienti;
di essere stata, “di fatto, assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente, sia in termini di mansioni svolte, sia in termini di gestione delle presenze ed organizzazione dell'orario (si pensi, ad esempio, alla rigidità degli orari di lavoro ed al fatto che la stessa doveva preventivamente essere autorizzata per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie)”; di essere stata pagata solo in contanti in minima parte, con acconti risibili e accompagnati da promesse di pagamento;
che non le sono stati versati nemmeno i contributi;
che il rapporto di lavoro è desumibile dalla documentazione comprovante gli ordini effettuati dai clienti della a seguito dell'assistenza da lei prestata nel punto vendita Controparte_1 dell'odierna comparente, “ove è possibile osservare come la ricorrente abbia inviato e-mail
(con il suo nome ben visibile) direttamente dall'indirizzo di posta elettronica della
[...]
avendovi pienamente accesso;
conferme d'ordine dalla stessa firmate, Controparte_1
documenti di trasporto da lei compilati e schede dei clienti con il di lei nome indicato, quale venditrice”, oltre che dai video e dalle registrazioni audio allegati al ricorso;
di avere richiesto le proprie spettanze con lettera di messa in mora spedita a mezzo PEC in data
08.10.2021; di essere stata licenziata oralmente e senza ricevere quanto di spettanza.
L'attrice ha dedotto: la nullità/illegittimità del contratto di tirocinio per difetto di causa, con conseguente instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il corretto inquadramento nel livello 4 CCNL di settore terziario
Confcommercio, o in altro ritenuto di giustizia in relazione alle mansioni in concreto svolte.
La sig.ra , poi, ha rappresentato che, in base alle mansioni effettivamente espletate, Pt_2
ella avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello 4 CCNL di settore terziario
Confcommercio, per cui le spetterebbe la somma complessiva di euro 11.332,66, oltre ai contributi non versati, dei quali euro 9.008,01 a titolo di retribuzione diretta (paga base nazionale conglobata;
indennità di contingenza;
terzo elemento), euro 1.511,02 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità ed euro 813,63 a titolo di retribuzione indiretta (ferie
2 e festività non godute), precisando che da tale somma vanno sottratti gli acconti percepiti per complessivi euro 1.000,00, con conseguente credito residuo di euro 10.332,66, oltre gli stipendi maturati e non riscossi fino all'affettivo reintegro nel posto di lavoro, il tutto comprensivo di interessi e rivalutazioni di legge, oltre ai contributi sino ad oggi non versati.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare la nullità del contratto di tirocinio per il mancato adempimento, da parte della Controparte_1
dell'obbligo di formazione/addestramento e per la sua concreta sottoposizione alle
[...]
mansioni riconducibili ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e la conversione in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 4 CCNL di settore terziario Confcommercio o in altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia in relazione alle mansioni in concreto svolte dal 02.01.2021 al 30.06.2021; in subordine, nella ipotesi in cui la lavoratrice non sia stata mai regolarizzata sotto alcuna formula di dipendenza e quindi abbia lavorato in nero, accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 02.01.2021 al 30.06.2021, con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 4 CCNL del settore terziario Confcommercio o in altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia in relazione alle mansioni in concreto svolte, convertendo il contratto di lavoro di fatto della lavoratrice;
in entrambi i casi, per l'effetto, dichiararsi la illegittimità e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o inesistenza del licenziamento orale del datore di lavoro e, quindi, condannare la
[...] all'immediato ripristino del rapporto di lavoro;
condannare la resistente al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 10.332,66, comprensiva di interessi e rivalutazioni di legge, nonché, di una somma pari all'ammontare della retribuzione globale di fatto parametrato al periodo decorrente dalla data del licenziamento orale fino a quella dell'effettivo ripristino del rapporto ovvero a quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o fosse ritenuta di giustizia, oltre accessori;
in subordine, nella non temuta ipotesi di mancata riammissione in servizio, condannare il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la somma complessiva di euro 10.332,66 maturata durante l'attività lavorativa ed il TFR pari ad euro 778,49, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 24.02.2023 la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, contestando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e rappresentando a tale scopo che: la ricorrente ha svolto, in “totale autonomia”,
l'attività di consulente d'arredi, interior designer e procacciatrice d'affari per conto di essa
3 società convenuta, dapprima realizzando un nuovo marchio (per la quale è stata compensata)
e, poi, quale designer per la sua clientela e, al contempo, quale procacciatrice d'affari in favore della proponendo la vendita dei prodotti trattati dalla società, Controparte_1 eseguendo per suo conto ricerche di mercato all'estero (in particolare in Ucraina e in Russia)
e discutendo con il legale rappresentante della società su eventuali strategie di marketing all'estero; la ricorrente “guadagnava sulle singole vendite”, mediante percezione di
“provvigione, calcolata in percentuale variabile in relazione ai prodotti venduti”; l'attrice
“non ha mai dovuto rispettare alcun orario di lavoro, né ha mai ricevuto alcuna direttiva, né ha mai dovuto giustificare assenze, né è mai stata pretesa la sua presenza in azienda, men che mai per alcun precisato orario”, sebbene essa abbia “certamente e ovviamente anche frequentato” i locali aziendali, “avendo curato, quale procacciatrice, la vendita di mobilio per la clientela dalla stessa seguita”; la predetta adoperava il suo account email personale per interloquire con il legale rappresentante della società ed utilizzava il suo computer personale per elaborare i suoi progetti e il suo telefono personale per eseguire sopralluoghi video o scanner di suoi disegni, da trasmettere alla clientela o alla
[...]
in soli 4 mesi e mezzo del 2021 la sig.ra ha percepito compensi a Controparte_1 Pt_2
provvigione per euro 9.710,00; a fronte di tutti i pagamenti ricevuti, la ricorrente non ha mai voluto emettere fatture o ricevute fiscali per finalità di elusione delle imposte;
stante la mancanza di alcuna ricevuta o fattura delle somme erogatele, sono sorte discussioni con l'attrice che pretendeva che le venisse pagata la somma in contanti, in unica soluzione, di euro 3.000,00; per superare la situazione, stante la mancata consegna di ricevute fiscali o di fatture da parte della ricorrente, le è stata “proposta dalla la stipula Controparte_1
quantomeno di un contratto di tirocinio formativo, considerata la necessità di una formazione in Italia (finalizzata ad acquisire le mansioni, non possedute dalla ricorrente, di
“DISEGNATRICE PROGETTISTA CON SISTEMI CAD CODICE 2.5.5.1.4 creatori artistici a fini commerciali”), contratto che in data 14.05.2021 è stato firmato e trasmesso alla consulente del lavoro dr.ssa la quale, in data 18.05.2021, lo ha trasmesso a sua Per_1
volta per la relativa registrazione alla Regione Siciliana;
il contratto di tirocinio avrebbe
“avuto corso parallelamente alle prestazioni autonome determinanti le provvigioni sempre riconosciutele per le vendite eseguite per il suo tramite”; il suddetto contratto non ha mai avuto “alcuna attuazione, in quanto in data 8.6.2021 (prima ancora della validazione del Co contratto di tirocinio da parte dell di Catania), in occasione della consegna del saldo delle provvigioni/percentuali per le vendite di maggio 2021, la ricorrente” ha dichiarato
4 “espressamente che aveva trovato altrove migliori opportunità economiche (in particolare presso il Negozio “Abitare” di viale Ionio angolo via Vecchia Ognina)” ed è “letteralmente sparita”, per cui, “stante l'assenza della signora , si è proceduto a trasmettere Pt_1
“agli Enti competenti l'annullamento/sospensione del contratto di tirocinio”.
Rigettate le richieste di prove orali formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, passiamo ad analizzare adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, affermata dalla ricorrente e recisamente negata dalla resistente, rapporto di lavoro eventualmente dissimulato dal contratto di apprendistato stipulato tra le parti, da ritenere nullo per mancanza di causa e di qualsiasi attività di formazione e professionalizzazione.
A quest'ultimo proposito, si deve rilevare che il contratto di tirocinio allegato al n. 1 del ricorso, in realtà, è solo una copia informale del relativo “progetto” di inserimento, priva di data e firmata dalla sola ricorrente, mentre il vero e proprio contratto è quello prodotto dalla resistente (v. doc. 3 fasc. res.), sottoscritto e timbrato dall'amministratore della società e che, unitamente alla scheda azienda, alla convenzione di tirocinio e al predetto progetto di inserimento, è stato inviato ai competenti uffici della Regione Sicilia per l'approvazione in data 18.05.2021; a livello documentale, poi, emerge che il 21.06.2021, poco più di un mese dopo, è stato comunicato ai competenti uffici regionali la sospensione della “pratica di attivazione del tirocinio”, con relativa richiesta di “archiviazione” (v. doc. 4 fasc. res.).
Pertanto, l'unica certezza è che il contratto di tirocinio sia stato stipulato nel maggio del 2021
e che, assai probabilmente, in conformità alla prospettazione della resistente, lo stesso non abbia mai avuto una concreta esecuzione, stante la imminente cessazione di qualsiasi rapporto di collaborazione tra le parti.
Residua, quindi, la contesa in ordine alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato,
“in nero” perché non formalizzato.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione,
"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere
5 direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass.
Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018, n.
7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n. 13884; Cass.
Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151; Cass. Sez. lav., 17.7.2003,
n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Nello stesso senso si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645; Cass.
Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto
l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della
c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari
6 che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav.,
8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021,
n. 18943).
Ancor più recentemente, poi, la Suprema Corte, ulteriormente delimitando l'area della subordinazione, ha precisato che il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro “discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative … la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità” e “che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale
(compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646). Peraltro, in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento
7 dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: con valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, insindacabile, se immune da vizi giuridici e adeguatamente argomentata, in sede di legittimità, essendo ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti, da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)”
(Cass. Sez. lav. 07.10.2024, n. 26138/ord.).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801; Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n.
11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto, dal momento che le richieste di prove orali (interrogatorio formale del legale rappresentane della società resistente e testimonianza) formulate dalla ricorrente non sono state giustamente ammesse, essendo i capitolati di prova “generici e irrilevanti ai fini della decisione” (v. ordinanza del
05.06.2023): tali capitoli, invero, avevano ad oggetto circostanze tese a dimostrare la mera presenza dell'attrice all'interno dei locali aziendali in determinati orari del giorno, la sua prestazione di generica attività lavorativa per conto della (“Vero o no CP_1 Controparte_1 che la Sig.ra ha lavorato presso la ”; “Vero è che Parte_1 Controparte_1 la Sig.ra ha svolto prestazioni lavorative presso la Parte_1 Controparte_1
”) e il tipo di attività svolta, come l'assistenza dei clienti nella scelta dei mobili,
[...]
pavimenti e/o arredi.
Altri capitoli, poi, risultano palesemente valutativi, oltre che generici, nella parte in cui erano finalizzati a provare che la sig.ra “si mostrava a tutti gli effetti quale dipendente Pt_2 della società” ovvero che la stessa “svolgeva le mansioni assimilabili ad un normale dipendente” ovvero che “il contratto di tirocinio sottoscritto dalla Sig.ra in realtà Pt_1 celava un contratto di lavoro subordinato”.
8 I capitoli di prova testimoniale articolati nel corso dell'udienza del 09.03.2023, analogamente, non sono stati ammessi perché tardivi ed irritualmente non proposti nel rispettivo atto introduttivo, trattandosi di capitoli attinenti “all'esistenza di un orario di lavoro fisso e predeterminato (come tale integrante indice sintomatico della subordinazione)”, la cui richiesta di ammissione avrebbe dovuto “essere tempestivamente” avanzata “unitamente al ricorso introduttivo del giudizio in ossequio al regime delle preclusioni istruttorie tipiche del rito lavoro” (v. ordinanza del 05.06.2023).
In realtà, non può non rilevarsi come il ricorso risulti estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, la ricorrente essendosi limitata ad affermare di essere stata “assunta” dalla e di avere “svolto mansioni di un lavoratore subordinato di livello 4” Controparte_1 del C.C.N.L. di settore (senza neppure sbilanciarsi a dire di avere lavorato “alle dipendenze” della parte resistente) e di essere stata sottoposta “alle medesime regole vigenti per il personale dipendente, sia in termini di mansioni svolte, sia in termini di gestione delle presenze ed organizzazione dell'orario (si pensi, ad esempio, alla rigidità degli orari di lavoro ed al fatto che la stessa doveva preventivamente essere autorizzata per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie).”
Nulla è stato allegato e dedotto (e neppure si è chiesto di provare) in ordine all'unico elemento imprescindibile che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
nulla è stato rappresentato in merito al concreto ed effettivo atteggiarsi del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro o di suoi eventuali delegati e al contenuto e alle modalità di esplicazione degli eventuali ordini specifici e reiterati da loro impartiti alla ricorrente in merito all'attività lavorativa da svolgere quotidianamente.
Del resto, i capitolati di prova orale sono privi di indicazioni puntuali di circostanze di fatto che siano estrinsecazione dell'esercizio dei poteri datoriali e della concreta sottoposizione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preteso datore di lavoro.
Laddove, si ribadisce, costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
9 Così come i capitolati di prova orale non sono affatto in grado di evidenziare neppure specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici fattuali, meramente sussidiari e per nulla decisivi, sintomatici della subordinazione, quali la continuità della prestazione, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Piuttosto, a dire il vero, è la stessa ricorrente ad ammettere di avere espletato la sua opera in
“assoluta autonomia” (v. pag. 3 del ricorso).
Ed ancora, è la stessa natura dell'opera prestata dall'attrice, consistente nel procacciare clienti, nel progettare arredamenti d'interno e nel curare i conseguenti rapporti con i clienti procacciati all'interno del punto vendita, suggerendo e consigliando i mobili e gli accessori d'arredamento da acquistare, denota che quella prestata dalla sig.ra fosse Pt_1
effettivamente una collaborazione riconducibile al tipo del lavoro autonomo.
Dal canto loro, neppure le produzioni documentali hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi attorea.
Gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto allegati al n. 6 del ricorso provano semplicemente che la ricorrente ha collaborato per la conclusione di taluni affari per la vendita di mobili e complementi di arredo con taluni clienti della Controparte_1
principalmente tali e Persona_2 Persona_3
Dalla registrazione della conversazione allegata al n. 8 del ricorso, specificamente menzionata e riportata dalla ricorrente nel suo contenuto trascrittivo, non si evince l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dalla stessa emergendo semplicemente che l'amministratore della società, a fronte della richiesta di pagamento della “percentuale” rivoltagli dalla sig.ra , ha risposto che, a causa del “giro misero” di affari, dei “costi” Pt_2 aziendali e della difficoltà nel “far quadrare i conti”, non era in grado di pagare “in contanti” la somma di 3.000,00, cosa che peraltro non poteva fare, perché, altrimenti, avrebbe potuto avere problemi con la “finanza”.
Dalla conversazione registrata ed allegata al n. 7 del ricorso, poi, si desume semplicemente che, in una occasione, la ricorrente ha chiesto all'amministratore della società, chiamandolo per nome ( ”), se poteva inserire nella stampante la modalità scanner perché doveva CP_1 scansionare dei “documenti” e perché il suo apparecchio cellulare era “pieno”, il che appare pienamente conforme alla non contestata presenza fisica dell'attrice all'interno del punto vendita per espletare la sua attività di collaborazione.
10 Gli stessi video allegati ai nn. 6 e 12 del ricorso, per quelle che si è potuto riscontrare nei limiti della difficoltà di visione, riportano semplicemente immagini di un uomo con delle cartelline in mano (probabilmente da identificare con ) che parla alla Controparte_1 presenza di due uomini ed una donna (probabilmente clienti o potenziali clienti), all'interno di un appartamento di recente ristrutturazione e immagini del monitor di un computer portatile sul quale si vedono e vengono fatti scorrere elenchi di clienti della società
[...]
. CP_1
Pertanto, stante lo scarno quadro assertivo e probatorio emerso, deve ritenersi che la ricorrente non abbia dimostrato e neppure allegato, pur avendone l'onere ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
3. Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisoria in relazione alle cause lavoristiche aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4871/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società resistente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Antonio Petino.
Catania, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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