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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/07/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 123/2017 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 23/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA elettivamente domiciliato in Tropea, via Piave N.15 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rombolà Giuseppe (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio Legale dell' Via CP_1 CP_1
Dante Alighieri con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina (PEC: che Email_2 la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori e per indennità di coordinamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/01/2017, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere le differenze retributive per l'espletamento di superiori mansioni oltre alle indennità di coordinamento, previsti dal CCNL di settore. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto dal mese di marzo 1988 e a tutt'oggi le mansioni di operatore professionale sanitario – tecnico di laboratorio categoria D ex 8° livello, e/o le mansioni superiori che verranno accettate in corso di causa ed ha, quindi, diritto, per i motivi di cui in premessa, al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte che si quantificano in complessive 21.368,00 euro, oltre accessori di legge ed oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del credito al soddisfo o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa a seguito di disponenda CTU;
2) Conseguentemente condannare l (già ), in Controparte_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive che si
1 quantificano in 21.368,00 euro, oltre accessori di legge e relativi interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del credito al soddisfo, o a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU contabile, in favore del ricorrente sig. Parte_1
3) Accertare e dichiarare che il sig. ha svolto e svolge funzioni di Coordinatore e Parte_1 di Organizzazione dei servizi del laboratorio analisi del P.O. di Tropea e per l'effetto accertare e dichiarare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 10, co. 7, CCNL Comparto Sanità II biennio 2000/2001;
4) Conseguentemente condannare l alla relativa applicazione nei Controparte_2 confronti del ricorrente e condannarla, altresì, alla corresponsione nei confronti dello stesso della relativa indennità di coordinamento nella misura contrattualmente stabilita. Voglia pertanto ed ulteriormente, condannare l , alla corresponsione in Controparte_2 favore del ricorrente della somma di euro 42.322,93, sino ad oggi maturata a titolo indennità di coordinamento, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito della disponenda CTU contabile, oltre accessori, interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 96 cpc a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le altre.>> Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 le avverse pretese ed instando per la reiezione della domanda attorea, formulando altresì eccezione di prescrizione. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione del testimoni, e senza l'espletamento di CTU contabile originariamente ammessa, ma non espletata e non utile ai fine del decidere, è stata decisa all'udienza di discussione del 23/07/2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Per ciò che attiene all'inquadramento del ricorrente, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528). Seguendo pertanto l'iter logico richiesto dalla Corte di Cassazione, la declaratoria della categoria “D” - di auspicata appartenenza del ricorrente - contenuta nell'All. 1 del CCNL di comparto del 7.4.99 prevede che: << Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
2 Quanto al profilo di inquadramento di operatore professionale sanitario, lo stesso allegato specifica, previo rinvio ai decreti ministeriali, come: <<….tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.>> All'esito probatorio, l'istruttoria esaurita ha permesso di riscontrare l'esecuzione delle suddette mansioni superiori, nel caso di specie, da parte del ricorrente. In tal senso, le concordanti deposizioni dei tre testi Avallone, e escussi Tes_1 Tes_2 all'udienza del 11.2.2020 e in particolare quella di nel precisare: “andavo nel Tes_2
Laboratorio analisi mi mettevo in contatto con il ricorrente per la programmazione dei prelievi ed esami di routine sia delle dialisi dei pazienti”, nonché la dichiarazione resa da “Preciso che Tes_1 il ricorrente prima di lavorare nel servizio di Laboratorio analisi lavorava in Radiologia, ha incominciato a svolgere le attività di cui sopra dopo che ha avuto una disposizione dal direttore sanitario Dott. CUBESE precisamente dal 01/03/1988;”. Per tali ragioni, la domanda finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive trova accoglimento nei limiti del termine prescrizionale quinquennale eccepito tempestivamente dalla convenuta in sede di costituzione. Deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ogni diritto economico precedente rispetto ai 5 anni prima della notifica del presente ricorso in assenza di ulteriori atti interruttivi.
3. Quanto alla domanda di AZ diretta al riconoscimento del dedotto incarico di coordinatore, occorre precisare che ai sensi il CCNL di comparto, II Biennio Economico 2000-2001 stabilisce all'art. 10 (rubricato per l'appunto “Coordinamento”) che: <2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. 3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. […] 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.>> Nella specie le ipotesi anzidette non si sono realizzate: per mancanza di valutazione aziendale e di inquadramento del ricorrente nella categoria D. E' ben nota, difatti, l'inapplicabilità al rapporto
3 di pubblico impiego della norma dell'art. 2103 c.c. e della conseguente impossibilità di attribuire ai dipendenti pubblici, in virtù del principio generale di cui all'art. 97 Cost., una qualifica superiore se non attraverso una apposita procedura di riqualificazione professionale ovvero attraverso procedure selettive o concorsi. La disciplina della materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito della cd. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha infatti riconfermato il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. In particolare l'art. 56 del d.lgs. 29/1993 (nel testo modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e, quanto al comma 6, dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998), ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver espressamente indicato i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (specificandone presupposti, limiti temporali e trattamento spettante in tal caso al lavoratore), ha poi sancito la nullità dell'assegnazione “a mansioni proprie di una qualifica superiore”, riconoscendo in relazione ad essa, al comma 6°, unicamente il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore (in argomento si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20692).
4. Ne discende che la domanda per il riconoscimento delle indennità di coordinamento non può trovare accoglimento.
5. Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate per la metà ponendo a carico dell' resistente la residua parte liquidata come in dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
[...]
alle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte di Operatore Parte_1 professionale sanitario cat. D, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente;
- rigetta nel resto;
- condanna l' , in persona del rappresentante Controparte_4 legale pro tempore, al versamento in favore di delle differenze retributive per Parte_1 le mansioni superiori effettivamente svolte di Operatore professionale sanitario cat. D, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente, a decorrere dal 3.8.2012 ovvero fino a cinque anni antecedenti la data (3.8.2017) di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla convenuta, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' Controparte_4
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della residua parte,
[...] liquidata in complessivi 1.200,00 euro, oltre spese generali e accessori, in favore del procuratore avv. Giuseppe Rombolà, in quanto dichiaratosi antistatario. Vibo Valentia, 25/7/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, riservata la decisione – previa trattazione scritta – nella data del 23/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA elettivamente domiciliato in Tropea, via Piave N.15 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rombolà Giuseppe (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio Legale dell' Via CP_1 CP_1
Dante Alighieri con l'avv. Caglioti Rosa Sabrina (PEC: che Email_2 la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori e per indennità di coordinamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/01/2017, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere le differenze retributive per l'espletamento di superiori mansioni oltre alle indennità di coordinamento, previsti dal CCNL di settore. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto dal mese di marzo 1988 e a tutt'oggi le mansioni di operatore professionale sanitario – tecnico di laboratorio categoria D ex 8° livello, e/o le mansioni superiori che verranno accettate in corso di causa ed ha, quindi, diritto, per i motivi di cui in premessa, al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte che si quantificano in complessive 21.368,00 euro, oltre accessori di legge ed oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del credito al soddisfo o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa a seguito di disponenda CTU;
2) Conseguentemente condannare l (già ), in Controparte_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive che si
1 quantificano in 21.368,00 euro, oltre accessori di legge e relativi interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal sorgere del credito al soddisfo, o a quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU contabile, in favore del ricorrente sig. Parte_1
3) Accertare e dichiarare che il sig. ha svolto e svolge funzioni di Coordinatore e Parte_1 di Organizzazione dei servizi del laboratorio analisi del P.O. di Tropea e per l'effetto accertare e dichiarare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 10, co. 7, CCNL Comparto Sanità II biennio 2000/2001;
4) Conseguentemente condannare l alla relativa applicazione nei Controparte_2 confronti del ricorrente e condannarla, altresì, alla corresponsione nei confronti dello stesso della relativa indennità di coordinamento nella misura contrattualmente stabilita. Voglia pertanto ed ulteriormente, condannare l , alla corresponsione in Controparte_2 favore del ricorrente della somma di euro 42.322,93, sino ad oggi maturata a titolo indennità di coordinamento, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito della disponenda CTU contabile, oltre accessori, interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 96 cpc a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le altre.>> Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 le avverse pretese ed instando per la reiezione della domanda attorea, formulando altresì eccezione di prescrizione. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione del testimoni, e senza l'espletamento di CTU contabile originariamente ammessa, ma non espletata e non utile ai fine del decidere, è stata decisa all'udienza di discussione del 23/07/2025 –sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Per ciò che attiene all'inquadramento del ricorrente, come noto, in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528). Seguendo pertanto l'iter logico richiesto dalla Corte di Cassazione, la declaratoria della categoria “D” - di auspicata appartenenza del ricorrente - contenuta nell'All. 1 del CCNL di comparto del 7.4.99 prevede che: << Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
2 Quanto al profilo di inquadramento di operatore professionale sanitario, lo stesso allegato specifica, previo rinvio ai decreti ministeriali, come: <<….tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.>> All'esito probatorio, l'istruttoria esaurita ha permesso di riscontrare l'esecuzione delle suddette mansioni superiori, nel caso di specie, da parte del ricorrente. In tal senso, le concordanti deposizioni dei tre testi Avallone, e escussi Tes_1 Tes_2 all'udienza del 11.2.2020 e in particolare quella di nel precisare: “andavo nel Tes_2
Laboratorio analisi mi mettevo in contatto con il ricorrente per la programmazione dei prelievi ed esami di routine sia delle dialisi dei pazienti”, nonché la dichiarazione resa da “Preciso che Tes_1 il ricorrente prima di lavorare nel servizio di Laboratorio analisi lavorava in Radiologia, ha incominciato a svolgere le attività di cui sopra dopo che ha avuto una disposizione dal direttore sanitario Dott. CUBESE precisamente dal 01/03/1988;”. Per tali ragioni, la domanda finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive trova accoglimento nei limiti del termine prescrizionale quinquennale eccepito tempestivamente dalla convenuta in sede di costituzione. Deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ogni diritto economico precedente rispetto ai 5 anni prima della notifica del presente ricorso in assenza di ulteriori atti interruttivi.
3. Quanto alla domanda di AZ diretta al riconoscimento del dedotto incarico di coordinatore, occorre precisare che ai sensi il CCNL di comparto, II Biennio Economico 2000-2001 stabilisce all'art. 10 (rubricato per l'appunto “Coordinamento”) che: <2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. 3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5. […] 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.>> Nella specie le ipotesi anzidette non si sono realizzate: per mancanza di valutazione aziendale e di inquadramento del ricorrente nella categoria D. E' ben nota, difatti, l'inapplicabilità al rapporto
3 di pubblico impiego della norma dell'art. 2103 c.c. e della conseguente impossibilità di attribuire ai dipendenti pubblici, in virtù del principio generale di cui all'art. 97 Cost., una qualifica superiore se non attraverso una apposita procedura di riqualificazione professionale ovvero attraverso procedure selettive o concorsi. La disciplina della materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell'ambito della cd. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha infatti riconfermato il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha alcun effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. In particolare l'art. 56 del d.lgs. 29/1993 (nel testo modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e, quanto al comma 6, dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998), ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver espressamente indicato i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (specificandone presupposti, limiti temporali e trattamento spettante in tal caso al lavoratore), ha poi sancito la nullità dell'assegnazione “a mansioni proprie di una qualifica superiore”, riconoscendo in relazione ad essa, al comma 6°, unicamente il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore (in argomento si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20692).
4. Ne discende che la domanda per il riconoscimento delle indennità di coordinamento non può trovare accoglimento.
5. Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate per la metà ponendo a carico dell' resistente la residua parte liquidata come in dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
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alle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte di Operatore Parte_1 professionale sanitario cat. D, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente;
- rigetta nel resto;
- condanna l' , in persona del rappresentante Controparte_4 legale pro tempore, al versamento in favore di delle differenze retributive per Parte_1 le mansioni superiori effettivamente svolte di Operatore professionale sanitario cat. D, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempore vigente, a decorrere dal 3.8.2012 ovvero fino a cinque anni antecedenti la data (3.8.2017) di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla convenuta, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' Controparte_4
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della residua parte,
[...] liquidata in complessivi 1.200,00 euro, oltre spese generali e accessori, in favore del procuratore avv. Giuseppe Rombolà, in quanto dichiaratosi antistatario. Vibo Valentia, 25/7/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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