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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 10/12/2024 al n. 2973 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI CAPRIO ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. VOCCIANTE VITTORIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 09/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 10/03/2015 dalla cui unione nasceva la figlia
(a Massa di Somma il 12/05/2015), evidenziavano che il Tribunale di Napoli aveva Per_1 pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 62/2024 pubblicata il
03/01/2024 nel procedimento R.G. n. 24744/2022. Sulla scorta delle predette deduzioni chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 12/03/2025. Lette le note di parte, il Giudice rilevata la mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
12/05/2025. Lette le note depositate dalle parti il 05/05/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
È stato, altresì, depositato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/03/2025 e il 05/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10.03.2015, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (Anno 2015 n1, p.I, serie ufficio 2);
B. Ordinare al Comune di Casalnuovo di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. La figlia avrà collocamento prevalente presso la dimora della madre sita in Casalnuovo di Napoli (Na) Per_1 alla via del Parco Magnolie n. 61.
La minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori. Per la minore, i genitori si impegneranno a curarne la crescita e, ogni decisione di rilievo relativa all'educazione; istruzione e salute della stessa verrà concordata dagli stessi.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Durante la permanenza della minore con l'uno o con l'altro genitore, soprattutto per i periodi superiori ad un giorno, il genitore con cui si trova la minore deve sempre consentire il contatto tra il minore e l'altro genitore almeno una volta al giorno.
Entrambi si impegnano a mantenere un contegno corretto e a rispettarsi l'un l'altro, senza proferire parole o giudizi negativi in presenza della minore riferibili all'altro coniuge, impegnandosi evitando che terzi conviventi e non, emettano giudizi negativi che possano influenzare o indirizzare le preferenze della minore verso l'uno o l'altro genitore.
I genitori si impegnano a non coinvolgere la minore in eventuali conflitti, garantendo la massima serenità per lo sviluppo psicofisico della figlia.
Ciascuno genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'atro eventuali imprevisti che determinino un impedimento nell'esercizio del diritto di visita e di collaborazione nella gestione della responsabilità genitoriale.
Il sig. potrà tenere con sé la minore: il lunedì pomeriggio dall'uscita del catechismo o in alternativa da casa Pt_2 della madre fino alla sera alle ore 21:30; week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera con impegno di entrambi i genitori a far frequentare la celebrazione della messa la domenica mattina.
Per le festività natalizie, la minore starà con la mamma la vigilia di Natale mentre il papà la preleverà il 25 dicembre mattina intorno alle ore 11:30 e la terrà con sé fino al giorno 26 dopo pranzo, nonchè la minore trascorrerà il 31 dicembre con il padre dalla mattina alle 11:30 che la riaccompagnerà il 1 gennaio alle ore 11 dalla madre;
mentre il 5 gennaio lo passerà con la madre e il padre la preleverà il 6 gennaio dopo pranzo e la riaccompagnerà il giorno 7 gennaio dopo pranzo.
Entrambi i genitori collaboreranno in caso di eventuale disagio della bambina.
Per le ferie estive la minore trascorrerà con il padre 15 giorni continuativi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
Le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori.
La Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis del 2025 saranno trascorse con il padre.
3 Il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre o con la madre, qualora non vi sia accordo per un festeggiamento unico congiunto.
La minore trascorrerà con il padre la festa del papà, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza;
allo stesso modo, la minore resterà con la madre nei giorni della festa della mamma, del suo compleanno
e del suo onomastico.
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
D. Il sig. si impegna a corrispondere la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di Parte_2 mantenimento per la figlia entro il 5 di ogni mese, somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a far data dal mese ed anno successivo alla sottoscrizione del divorzio.
E. Il IG. si obbliga a versare nella misura del 50% le spese straordinarie disposte nell'interesse del Parte_2 figlio come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
F. L' assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
G. La IG.ra rinuncia all'assegno divorzile dichiarandosi economicamente indipendente;
Parte_1
H. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza;
”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6.Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], il giorno 10/03/2015 in Casalnuovo di Napoli
[...]
4 (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 1, Parte I, Ufficio 2, Anno
2015);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 10/12/2024 al n. 2973 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI CAPRIO ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'Avv. VOCCIANTE VITTORIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 09/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 10/03/2015 dalla cui unione nasceva la figlia
(a Massa di Somma il 12/05/2015), evidenziavano che il Tribunale di Napoli aveva Per_1 pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 62/2024 pubblicata il
03/01/2024 nel procedimento R.G. n. 24744/2022. Sulla scorta delle predette deduzioni chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino al 12/03/2025. Lette le note di parte, il Giudice rilevata la mancanza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al
12/05/2025. Lette le note depositate dalle parti il 05/05/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
È stato, altresì, depositato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_1
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/03/2025 e il 05/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10.03.2015, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (Anno 2015 n1, p.I, serie ufficio 2);
B. Ordinare al Comune di Casalnuovo di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. La figlia avrà collocamento prevalente presso la dimora della madre sita in Casalnuovo di Napoli (Na) Per_1 alla via del Parco Magnolie n. 61.
La minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori. Per la minore, i genitori si impegneranno a curarne la crescita e, ogni decisione di rilievo relativa all'educazione; istruzione e salute della stessa verrà concordata dagli stessi.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Durante la permanenza della minore con l'uno o con l'altro genitore, soprattutto per i periodi superiori ad un giorno, il genitore con cui si trova la minore deve sempre consentire il contatto tra il minore e l'altro genitore almeno una volta al giorno.
Entrambi si impegnano a mantenere un contegno corretto e a rispettarsi l'un l'altro, senza proferire parole o giudizi negativi in presenza della minore riferibili all'altro coniuge, impegnandosi evitando che terzi conviventi e non, emettano giudizi negativi che possano influenzare o indirizzare le preferenze della minore verso l'uno o l'altro genitore.
I genitori si impegnano a non coinvolgere la minore in eventuali conflitti, garantendo la massima serenità per lo sviluppo psicofisico della figlia.
Ciascuno genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'atro eventuali imprevisti che determinino un impedimento nell'esercizio del diritto di visita e di collaborazione nella gestione della responsabilità genitoriale.
Il sig. potrà tenere con sé la minore: il lunedì pomeriggio dall'uscita del catechismo o in alternativa da casa Pt_2 della madre fino alla sera alle ore 21:30; week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera con impegno di entrambi i genitori a far frequentare la celebrazione della messa la domenica mattina.
Per le festività natalizie, la minore starà con la mamma la vigilia di Natale mentre il papà la preleverà il 25 dicembre mattina intorno alle ore 11:30 e la terrà con sé fino al giorno 26 dopo pranzo, nonchè la minore trascorrerà il 31 dicembre con il padre dalla mattina alle 11:30 che la riaccompagnerà il 1 gennaio alle ore 11 dalla madre;
mentre il 5 gennaio lo passerà con la madre e il padre la preleverà il 6 gennaio dopo pranzo e la riaccompagnerà il giorno 7 gennaio dopo pranzo.
Entrambi i genitori collaboreranno in caso di eventuale disagio della bambina.
Per le ferie estive la minore trascorrerà con il padre 15 giorni continuativi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
Le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori.
La Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis del 2025 saranno trascorse con il padre.
3 Il compleanno e l'onomastico della minore saranno trascorsi, ad anni alterni, con il padre o con la madre, qualora non vi sia accordo per un festeggiamento unico congiunto.
La minore trascorrerà con il padre la festa del papà, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza;
allo stesso modo, la minore resterà con la madre nei giorni della festa della mamma, del suo compleanno
e del suo onomastico.
Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
D. Il sig. si impegna a corrispondere la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di Parte_2 mantenimento per la figlia entro il 5 di ogni mese, somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a far data dal mese ed anno successivo alla sottoscrizione del divorzio.
E. Il IG. si obbliga a versare nella misura del 50% le spese straordinarie disposte nell'interesse del Parte_2 figlio come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
F. L' assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; Parte_1
G. La IG.ra rinuncia all'assegno divorzile dichiarandosi economicamente indipendente;
Parte_1
H. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza;
”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6.Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], il giorno 10/03/2015 in Casalnuovo di Napoli
[...]
4 (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 1, Parte I, Ufficio 2, Anno
2015);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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