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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4660/24, est. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, posta in decisione all'udienza collegiale del 6/2/25 e promossa
DA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.99 e residente a Caposele (83040) (AV), Traversa Aldo Moro 16, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla busta di deposito del ricorso in appello, dall'Avv. Manuel Galdo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Quintino Sella 4, Milano
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e P. Iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma (00144), Viale Europa, n.190, in persona del procuratore speciale, dottor rappresentata e difesa, dall'avvocato Saverio Schiavone, CP_2 giusta procura alle liti allegata alla memoria di primo grado e da intendersi apposta in calce alla stessa (doc. A-procura alle liti), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane,20
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“1. In riforma della sentenza gravata (n. 4660/24 RG.N. 6346/24 Tribunale di Milano), accogliere le domande rassegnate dal ricorrente nel precedente grado e, quindi, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere applicato presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o ad altro ufficio quanto più possibile ad esso vicino;
2. Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 trasferire il ricorrente dalla sede lavorativa di Baggio, all'Ufficio Postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in via successiva e gradata all'ufficio postale di Avellino De Santis, o altro ufficio più vicino all'indirizzo di residenza del nonno sig. tra quelli siti nelle province di Avellino Parte_1
o Salerno;
3. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali ed altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;
In Via Istruttoria
A parere di questa difesa la causa appare documentale e, quindi, sufficientemente istruita;
così non dovesse essere ritenuto, si chiede ammissione delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, qui da intendersi trascritte e coltivate.
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“rigettare il Ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, voler confermare l'impugnata sentenza n.4660/2024 pubblicata il 04/11/2024, resa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Beatrice Gigli a definizione del giudizio iscritto al RGN 6346/2024.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze così come formulate negli atti del primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 4660/24 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente, il ricorso presentato da Parte_1
- dipendente di dal 2/11/22 con inquadramento
[...] Controparte_1 nel Livello E e qualifica di Portalettere Junior presso il Centro Direzionale Milano Recapito Baggio, titolare dal settembre 2023 dei diritti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 a favore dell'omonimo nonno, residente a [...](Avellino) - che aveva agito in giudizio per ottenere il trasferimento presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in subordine presso l'ufficio postale di Avellino De Santis o altro ufficio più vicino tra quelli siti nelle province di Avellino o Salerno, che gli era stato negato dalla datrice di lavoro a seguito della istanza avanzata con rar del 26/4/24.
Il giudice a quo, richiamato il disposto del 5^ comma dell'art. 33 della legge n. 104/92 - in forza del quale il lavoratore titolare dei permessi “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” - e la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr. per tutte Cass. n. 24775/13), affermava che aveva dimostrato sia la scopertura Controparte_1 della sede a quo di Milano Baggio, sia l'assenza di posti vacanti nella provincia di Avellino, ove risiedeva il familiare del ricorrente (docc. 6 e 7 resistente); mentre non risultava provato l'assunto attoreo secondo cui vi erano scoperture nella sede ad quem e vi era un impiego costante di contratti a termine per far fronte a carenze di organico nella provincia di Avellino. Con riferimento alla documentazione versata in atti dal lavoratore nel corso del giudizio (deposito del 15/7/24), osservava che “come correttamente rilevato da CP_1 nella propria nota autorizzata, tuttavia, la documentazione versata in atti dal ricorrente riguarda la mobilità nazionale volontaria e la relativa graduatoria, ove il ricorrente occupa la posizione n. 41. Egli non avrebbe quindi potuto, in ogni caso, ambire al trasferimento essendo i posti disponibili solo 8 (v. doc. 1 resist. e doc.ti 6 e 7 ric.). “
Con riferimento ai contratti a tempo determinato, rilevava invece che il ricorso agli stessi “risulta giustificato dell'esigenza di far fronte a carenze di personale non costanti ma che si verificano durante il periodo estivo (v. sempre doc. 4 ric.). “
Osservava, da ultimo, che l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla legge n. 104/92 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave non rendeva irrilevante il fatto che ci potessero essere altri parenti in grado titolari dei medesimi doveri di assistenza e ciò proprio per evitare che la necessità di assistere un congiunto diventasse l'occasione per avere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si sarebbe potuto ottenere (cfr. in tal senso CA MI n. 662/19; CA BS n. 218/21): “il ricorrente nulla riferisce in merito alla presenza di altri familiari in loco o residenti con il nonno il che non consente di apprezzare se la richiesta sia o meno volta a ottenere un trasferimento, nella sostanza, non spettante “
ha proposto appello, affidandosi a cinque ordine di Parte_1 censure.
Con il primo motivo - “DATI PERCENTUALI” (pag. 3 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano “ha ritenuto sufficiente la (presunta) prova in capo a dell'assenza di “posto disponibile” nell'ufficio di destinazione e/o Controparte_1 presenza di carenza d'organico nell'ufficio di provenienza, per giungere al rigetto del ricorso, mentre avrebbe dovuto dare atto dell'assenza di qualsivoglia allegazione societaria relativamente a quale lesione dei propri interessi avrebbe determinato il trasferimento richiesto.”
Invoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21627/23) e di merito (CA MI n. 505/19) secondo cui, in difetto di disponibilità del posto, il giudice deve comunque accertare, in base alle allegazioni e prove offerte dal datore di lavoro, quale lesione delle proprie esigenze economiche/produttive e organizzative comporterebbe il trasferimento del soggetto interessato, eccependo che nel caso concreto il mero dato percentuale offerto da non solo Controparte_1 non era sufficiente ad evidenziare esigenze ostative al trasferimento, ma era addirittura un argomento che militava in direzione opposta (cfr. Cass. n. 26343/23); e che, comunque, alcun funzionamento problematico e/o non efficiente era stato dedotto dalla attuale appellante quale conseguenze della sua applicazione in uno dei uffici richiesti.
Con il secondo motivo - “VALORE INFORMATIVO DEI DOCUMENTI SOCIETARI” (pag. 6 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato “che i documenti prodotti da dimostrerebbero l'assenza di posti disponibili CP_1 nelle sedi di destinazione”.
Rileva di non aver contestato la astratta veridicità dei prospetti di cui ai docc. 6 e 7 di controparte, bensì di averne eccepito la irrilevanza, in quanto “a) fossero riferiti a maggio 2024, quindi nulla rappresentassero sull'epoca relativa alla domanda ex art. 104/92 del lavoratore, del 12 febbraio 2024; b) offrissero dati “aggregati” (Avellino e provincia, Salerno e provincia), nulla dicendo quindi relativamente al singolo ufficio .
Si evidenziava, inoltre, come il dato occupazionale percentuale per le provincie di Avellino e Salerno calcolasse promiscuamente sia il personale a tempo determinato che quello a tempo Con indeterminato mentre l'accordo in atti (cfr. All.5 ) prevedesse come il 100% del personale portalettere dovesse essere a tempo indeterminato, mentre solo il restante (per giungere ad una copertura minima del 110%) potesse essere a tempo determinato: pertanto, il documento prodotto non offriva alcuna informazione relativa al personale a tempo indeterminato applicato agli uffici e all'impossibilità di ivi applicare il sig. .” Parte_1
Con il terzo motivo - “FATTI PACIFICI E PROVA DEL RICORRENTE” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che il ricorso ai contratti a termine erano giustificati dalla esigenza di coprire carenze nel periodo estivo, essendo detta affermazione “oltre che indimostrata, smentita: infatti l'impiego di personale a tempo determinato “senza soluzione di continuità da almeno 10 anni” non può giustificarsi con ipotetiche esigenze limitate al “periodo estivo”.
Evidenzia di avere provato l'esistenza di carenze d'organico negli uffici richiesti, in particolar modo alla luce della documentazione depositata il 15/7/22 (doc. 6 e 7), che rileva non al fine di ottenere il trasferimento invocando la mobilità volontaria, bensì unicamente al fine di dimostrare l'esistenza di posti vacanti.
Evidenzia, altresì, come gli accordi sindacali in atti “mostrino una disciplina che non solo non tiene in alcun conto le esigenze del personale caregiver ma, addirittura, li discrimina.
Infatti, le assenze dal servizio valgono a diminuire il punteggio utile alla graduatoria e, tra le assenze “giustificate”, non rientra quelle di cui ai permessi per accudire il familiare con handicap”.
Con il quarto motivo - “ ” (pag. 10 e seg.) - impugna la Parte_2 sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto provata una carenza di organico presso l'ufficio di Milano Baggio.
Sostiene che tale circostanza è irrilevante: “Infatti, appurato che esista necessità/possibilità di trasferire il sig. da Baggio a uno degli uffici richiesti, si avrebbe Parte_1 comunque l'esigenza di integrare l'organico con una unità: che ciò avvenga a Baggio o ad Avellino, nulla rileva e/o, comunque, nulla ha mai dedotto controparte.
Inoltre, l'allegato sub. 6 al ricorso, nuovamente, mostra la falsità delle deduzioni di controparte: infatti per l'intera città di Milano sono dati solo 13 posti disponibili full time, con ciò sconfessando l'affermazione che solo presso l'ufficio di Milano Baggio la necessità di personale sarebbe stata addirittura di 18 unità!
Per altro, situazione occupazionale dell'ufficio di Baggio rappresentata dalla società solo, al più, a far data da maggio 2024.”
Infine, con il quinto motivo - “TITOLARITA' DIRITTI L. 104/92”(pag. 11 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha imposto a suo carico l'onere di dimostrare di essere l'unica persona a prendersi cura del familiare portatore di handicap grave, non essendo tale condizione più richiesta dalla legge: “Il sig ha dato prova di essere stato riconosciuto titolare del Parte_1 diritto di fruire dei permessi di cui al terzo comma dell'articolo di legge in commento e, altresì, di fruirne effettivamente. CP_ Per altro, la valutazione circa il suo diritto è stata effettuata dall' e – durante CP_1
l'intero rapporto di lavoro – nulla ha mai contestato, sempre “concedendo” tali permessi e sempre contabilizzandoli con tale imputazione.
Pertanto, pacifico ed assodato, anche tra le parti, come il ricorrente abbia e utilizzi tali diritti….
A maggior ragione ciò è oggi tanto più vero, posto che con D.Lsg. 105/22 (evidentemente
“dimenticato” dal primo Giudice) non solo è stato eliminato il requisito del referente unico ma, per contro, è stata positivizzata la possibilità per “più di un parente” di accedere, per il medesimo assistito, ai permessi di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92: pertanto, il richiamo di cui al quinto comma non può che essere riferito a tutti coloro che, ex comma terzo, godano di tali permessi”. resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata. Controparte_1
Replica ai singoli motivi di gravame, eccependone la infondatezza ed insistendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6/2/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 e successive modifiche stabilisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il “lavoratore di cui al comma 3” è “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La Corte Costituzionale, in ripetuti interventi, ha chiarito che la legge n. 104/92 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali e tuttavia l'istituto di cui alla norma citata non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile” (cfr. Corte Cost. n. 406/92, n. 325/96, n. 246/97, n. 396/97).
La Corte ha altresì specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. Corte Cost. n. 372/02).
Se ne deduce che il diritto al trasferimento ex art. art. 33, comma 5, della legge citata è qualificabile in termini di diritto soggettivo. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti, anche la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 12692/02). In questo caso, quindi, il diritto in esame deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta (cfr. Cass. n. 1396/06; Cass. SS.UU. n. 7945/08).
La Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/08 cit.; Cass. n. 23857/17) ha statuito, altresì, che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede grava sul datore di lavoro;
a tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c., secondo cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità produttiva ad altra del lavoratore, devono essere provate dal datore di lavoro (cfr. tra le più recenti Cass. n. 47/24: “in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.
Per quanto attiene al caso concreto, va ricordato che è incontroversa e/o documentale la situazione di handicap grave di nonno Parte_1 dell'attuale appellante;
così come la titolarità in capo a quest'ultimo del diritto di usufruire dei permessi ex lege n. 104/92 per prestargli assistenza, permessi di cui ha effettivamente goduto a far tempo dal settembre 2023.
Né - una volta venuto meno per legge il requisito della continuità ed esclusività-
“si può pretendere la dimostrazione di una diversa e maggiore attività di assistenza rispetto a quella prestata attraverso i permessi, posto che questa si può concretizzare soltanto dopo il trasferimento medesimo e se questo viene negato, evidentemente non potrà avere luogo:
“L'attuale contesto normativo anche internazionale ed eurounitario di riferimento supera il tradizionale concetto di assistenza quale prestazione necessaria di cure materiali, valorizzando, nell'interesse del medesimo disabile, anche l'assistenza morale e la conservazione delle relazioni familiari e affettive, il che rende recessiva la deduzione di quanto, quando e come il disabile debba essere assistito dal familiare titolare dei permessi e richiedente il trasferimento” (così CA MI n 400/23). Inconferenti sono dunque le argomentazioni datoriali secondo cui “lo stato di famiglia prodotto dal Ricorrente (cfr. doc.2 del Ricorso ex art. 414 cpc) presso l'abitazione del nonno non provi l'assenza di altri familiari, oltre a quelli ivi residenti, che possano utilmente fornire l'assistenza richiesta dalle condizioni di salute da cui è affetto. Non si può escludere che il nonno del Ricorrente abbia dei figli o altri nipoti che possano prestare l'assistenza richiesta”; così come non è ostativo al riconoscimento del trasferimento invocato il mancato godimento da parte di di congedo straordinario o di ferie Parte_1 per prestare assistenza al nonno invalido. Non può perciò essere messa in discussione la applicabilità nei confronti dell'odierno appellante della tutela di cui al 5^ comma dell'art. 33 citato.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello merita accoglimento.
Il Collegio evidenzia come la documentazione offerta da non Controparte_1 sia sufficiente per ravvisare - attesa anche a monte la carente allegazione di puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di ragioni impeditive al trasferimento di (ragioni da ravvisarsi, lo si ribadisce, in Parte_1 una consistente lesione delle esigenze economiche ed organizzative dell'impresa) - l'impossibilità organizzativa, per l'odierna appellata, di dar luogo al trasferimento stesso.
Come precedentemente esposto, il diritto al trasferimento ex art. 33, comma 5, citato non è subordinato, puramente e semplicemente, all'esistenza di un posto vacante in organico nell'area geografica richiesta, ma richiede una valutazione complessiva di compatibilità con le esigenze economiche, organizzative e produttive dell'impresa, così da risultare recessivo solo ove venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
I dati occupazionali in percentuale ricavabili dai prospetti prodotti da
[...] sulla situazione dell'organico (che sarebbe deficitario) nella sede a Controparte_1 quo e (che sarebbe sovrabbondante) nella sede ad quem non permettono di considerare assolto l'onere probatorio datoriale, non tanto per non avere rilevanza probatoria (come rilevato dalla attuale appellata “sono prospetti su carta intestata della Società, sottoscritti dal responsabile umano competente per territorio” ), quanto perché detti prospetti vanno vagliati alla luce della documentazione attinente alla procedura di mobilita nazionale;
e dagli allegati alla comunicazione del 27/6/24 (depositata il 15/7/22 dal lavoratore) risulta, per il personale full time, una disponibilità di 8 posti nella provincia di Avellino e di 15 posti nella provincia di Salerno.
D'altra parte, nemmeno la datrice di lavoro ha negato l'esistenza di posti disponibili, deducendo la indisponibilità di posti in ragione della posizione in graduatoria occupata da nell'ambito della procedura di Parte_1 mobilità (collocatosi al 41^ posto su 44 partecipanti in un'unica graduatoria sia per i lavoratori part time che full time, cfr. doc. 1 appellata).
Peraltro, gli accordi stipulati da con le OO.SS. per regolare Controparte_1 la materia dei trasferimenti – indipendentemente dalla questione della dedotta discriminazione, tardivamente dedotta dal lavoratore – incidono sulla materia del contendere, poiché “non possono evidentemente sostituirsi a - né tanto meno prevalere su - il disposto (di legge) di cui all'art. art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, su cui l'odierna appellata fonda la propria domanda, sicché risulta ininfluente l'asserita insussistenza, in capo a quest'ultima, dei presupposti per il trasferimento previsti da detti accordi sindacali.” (così CA MI n. 505/19; conf. CA MI n. 525/24).
Ne deriva che dai riscontri documentali in atti non solo - come innanzi esposto - non risultano dimostrate le ragioni impeditive del trasferimento de quo, ma risulta provata la esistenza di posti assegnabili ai portalettere nelle province di Avellino e Salerno richieste dall'attuale appellante. Alla luce di tali argomentazioni, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 4660/24 del Tribunale di Milano, deve essere accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Le spese processuali del doppio grado - determinate ai sensi dei D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), ed in base allo svolgimento della fase di istruttoria/trattazione nel primo grado, assente invece in questo grado - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4660/24 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
a trasferire all'ufficio postale di Sant'Angelo Controparte_1 Parte_1 dei Lombardi (AV) o all'ufficio postale di Avellino De Santis o ad altro ufficio più prossimo alla residenza del familiare portatore di handicap grave tra quelli siti nelle province di Avellino o Salerno.
Condanna alle spese del doppio grado, che si liquidano in Controparte_1
€ 4.700,00 per il primo grado ed in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 6/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4660/24, est. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, posta in decisione all'udienza collegiale del 6/2/25 e promossa
DA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.99 e residente a Caposele (83040) (AV), Traversa Aldo Moro 16, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla busta di deposito del ricorso in appello, dall'Avv. Manuel Galdo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Quintino Sella 4, Milano
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e P. Iva , con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Roma (00144), Viale Europa, n.190, in persona del procuratore speciale, dottor rappresentata e difesa, dall'avvocato Saverio Schiavone, CP_2 giusta procura alle liti allegata alla memoria di primo grado e da intendersi apposta in calce alla stessa (doc. A-procura alle liti), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane,20
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“1. In riforma della sentenza gravata (n. 4660/24 RG.N. 6346/24 Tribunale di Milano), accogliere le domande rassegnate dal ricorrente nel precedente grado e, quindi, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere applicato presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o ad altro ufficio quanto più possibile ad esso vicino;
2. Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 trasferire il ricorrente dalla sede lavorativa di Baggio, all'Ufficio Postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in via successiva e gradata all'ufficio postale di Avellino De Santis, o altro ufficio più vicino all'indirizzo di residenza del nonno sig. tra quelli siti nelle province di Avellino Parte_1
o Salerno;
3. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali ed altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;
In Via Istruttoria
A parere di questa difesa la causa appare documentale e, quindi, sufficientemente istruita;
così non dovesse essere ritenuto, si chiede ammissione delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, qui da intendersi trascritte e coltivate.
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“rigettare il Ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, voler confermare l'impugnata sentenza n.4660/2024 pubblicata il 04/11/2024, resa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Beatrice Gigli a definizione del giudizio iscritto al RGN 6346/2024.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze così come formulate negli atti del primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 4660/24 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente, il ricorso presentato da Parte_1
- dipendente di dal 2/11/22 con inquadramento
[...] Controparte_1 nel Livello E e qualifica di Portalettere Junior presso il Centro Direzionale Milano Recapito Baggio, titolare dal settembre 2023 dei diritti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 a favore dell'omonimo nonno, residente a [...](Avellino) - che aveva agito in giudizio per ottenere il trasferimento presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in subordine presso l'ufficio postale di Avellino De Santis o altro ufficio più vicino tra quelli siti nelle province di Avellino o Salerno, che gli era stato negato dalla datrice di lavoro a seguito della istanza avanzata con rar del 26/4/24.
Il giudice a quo, richiamato il disposto del 5^ comma dell'art. 33 della legge n. 104/92 - in forza del quale il lavoratore titolare dei permessi “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” - e la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr. per tutte Cass. n. 24775/13), affermava che aveva dimostrato sia la scopertura Controparte_1 della sede a quo di Milano Baggio, sia l'assenza di posti vacanti nella provincia di Avellino, ove risiedeva il familiare del ricorrente (docc. 6 e 7 resistente); mentre non risultava provato l'assunto attoreo secondo cui vi erano scoperture nella sede ad quem e vi era un impiego costante di contratti a termine per far fronte a carenze di organico nella provincia di Avellino. Con riferimento alla documentazione versata in atti dal lavoratore nel corso del giudizio (deposito del 15/7/24), osservava che “come correttamente rilevato da CP_1 nella propria nota autorizzata, tuttavia, la documentazione versata in atti dal ricorrente riguarda la mobilità nazionale volontaria e la relativa graduatoria, ove il ricorrente occupa la posizione n. 41. Egli non avrebbe quindi potuto, in ogni caso, ambire al trasferimento essendo i posti disponibili solo 8 (v. doc. 1 resist. e doc.ti 6 e 7 ric.). “
Con riferimento ai contratti a tempo determinato, rilevava invece che il ricorso agli stessi “risulta giustificato dell'esigenza di far fronte a carenze di personale non costanti ma che si verificano durante il periodo estivo (v. sempre doc. 4 ric.). “
Osservava, da ultimo, che l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla legge n. 104/92 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave non rendeva irrilevante il fatto che ci potessero essere altri parenti in grado titolari dei medesimi doveri di assistenza e ciò proprio per evitare che la necessità di assistere un congiunto diventasse l'occasione per avere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si sarebbe potuto ottenere (cfr. in tal senso CA MI n. 662/19; CA BS n. 218/21): “il ricorrente nulla riferisce in merito alla presenza di altri familiari in loco o residenti con il nonno il che non consente di apprezzare se la richiesta sia o meno volta a ottenere un trasferimento, nella sostanza, non spettante “
ha proposto appello, affidandosi a cinque ordine di Parte_1 censure.
Con il primo motivo - “DATI PERCENTUALI” (pag. 3 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano “ha ritenuto sufficiente la (presunta) prova in capo a dell'assenza di “posto disponibile” nell'ufficio di destinazione e/o Controparte_1 presenza di carenza d'organico nell'ufficio di provenienza, per giungere al rigetto del ricorso, mentre avrebbe dovuto dare atto dell'assenza di qualsivoglia allegazione societaria relativamente a quale lesione dei propri interessi avrebbe determinato il trasferimento richiesto.”
Invoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21627/23) e di merito (CA MI n. 505/19) secondo cui, in difetto di disponibilità del posto, il giudice deve comunque accertare, in base alle allegazioni e prove offerte dal datore di lavoro, quale lesione delle proprie esigenze economiche/produttive e organizzative comporterebbe il trasferimento del soggetto interessato, eccependo che nel caso concreto il mero dato percentuale offerto da non solo Controparte_1 non era sufficiente ad evidenziare esigenze ostative al trasferimento, ma era addirittura un argomento che militava in direzione opposta (cfr. Cass. n. 26343/23); e che, comunque, alcun funzionamento problematico e/o non efficiente era stato dedotto dalla attuale appellante quale conseguenze della sua applicazione in uno dei uffici richiesti.
Con il secondo motivo - “VALORE INFORMATIVO DEI DOCUMENTI SOCIETARI” (pag. 6 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato “che i documenti prodotti da dimostrerebbero l'assenza di posti disponibili CP_1 nelle sedi di destinazione”.
Rileva di non aver contestato la astratta veridicità dei prospetti di cui ai docc. 6 e 7 di controparte, bensì di averne eccepito la irrilevanza, in quanto “a) fossero riferiti a maggio 2024, quindi nulla rappresentassero sull'epoca relativa alla domanda ex art. 104/92 del lavoratore, del 12 febbraio 2024; b) offrissero dati “aggregati” (Avellino e provincia, Salerno e provincia), nulla dicendo quindi relativamente al singolo ufficio .
Si evidenziava, inoltre, come il dato occupazionale percentuale per le provincie di Avellino e Salerno calcolasse promiscuamente sia il personale a tempo determinato che quello a tempo Con indeterminato mentre l'accordo in atti (cfr. All.5 ) prevedesse come il 100% del personale portalettere dovesse essere a tempo indeterminato, mentre solo il restante (per giungere ad una copertura minima del 110%) potesse essere a tempo determinato: pertanto, il documento prodotto non offriva alcuna informazione relativa al personale a tempo indeterminato applicato agli uffici e all'impossibilità di ivi applicare il sig. .” Parte_1
Con il terzo motivo - “FATTI PACIFICI E PROVA DEL RICORRENTE” (pag. 7 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che il ricorso ai contratti a termine erano giustificati dalla esigenza di coprire carenze nel periodo estivo, essendo detta affermazione “oltre che indimostrata, smentita: infatti l'impiego di personale a tempo determinato “senza soluzione di continuità da almeno 10 anni” non può giustificarsi con ipotetiche esigenze limitate al “periodo estivo”.
Evidenzia di avere provato l'esistenza di carenze d'organico negli uffici richiesti, in particolar modo alla luce della documentazione depositata il 15/7/22 (doc. 6 e 7), che rileva non al fine di ottenere il trasferimento invocando la mobilità volontaria, bensì unicamente al fine di dimostrare l'esistenza di posti vacanti.
Evidenzia, altresì, come gli accordi sindacali in atti “mostrino una disciplina che non solo non tiene in alcun conto le esigenze del personale caregiver ma, addirittura, li discrimina.
Infatti, le assenze dal servizio valgono a diminuire il punteggio utile alla graduatoria e, tra le assenze “giustificate”, non rientra quelle di cui ai permessi per accudire il familiare con handicap”.
Con il quarto motivo - “ ” (pag. 10 e seg.) - impugna la Parte_2 sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto provata una carenza di organico presso l'ufficio di Milano Baggio.
Sostiene che tale circostanza è irrilevante: “Infatti, appurato che esista necessità/possibilità di trasferire il sig. da Baggio a uno degli uffici richiesti, si avrebbe Parte_1 comunque l'esigenza di integrare l'organico con una unità: che ciò avvenga a Baggio o ad Avellino, nulla rileva e/o, comunque, nulla ha mai dedotto controparte.
Inoltre, l'allegato sub. 6 al ricorso, nuovamente, mostra la falsità delle deduzioni di controparte: infatti per l'intera città di Milano sono dati solo 13 posti disponibili full time, con ciò sconfessando l'affermazione che solo presso l'ufficio di Milano Baggio la necessità di personale sarebbe stata addirittura di 18 unità!
Per altro, situazione occupazionale dell'ufficio di Baggio rappresentata dalla società solo, al più, a far data da maggio 2024.”
Infine, con il quinto motivo - “TITOLARITA' DIRITTI L. 104/92”(pag. 11 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha imposto a suo carico l'onere di dimostrare di essere l'unica persona a prendersi cura del familiare portatore di handicap grave, non essendo tale condizione più richiesta dalla legge: “Il sig ha dato prova di essere stato riconosciuto titolare del Parte_1 diritto di fruire dei permessi di cui al terzo comma dell'articolo di legge in commento e, altresì, di fruirne effettivamente. CP_ Per altro, la valutazione circa il suo diritto è stata effettuata dall' e – durante CP_1
l'intero rapporto di lavoro – nulla ha mai contestato, sempre “concedendo” tali permessi e sempre contabilizzandoli con tale imputazione.
Pertanto, pacifico ed assodato, anche tra le parti, come il ricorrente abbia e utilizzi tali diritti….
A maggior ragione ciò è oggi tanto più vero, posto che con D.Lsg. 105/22 (evidentemente
“dimenticato” dal primo Giudice) non solo è stato eliminato il requisito del referente unico ma, per contro, è stata positivizzata la possibilità per “più di un parente” di accedere, per il medesimo assistito, ai permessi di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92: pertanto, il richiamo di cui al quinto comma non può che essere riferito a tutti coloro che, ex comma terzo, godano di tali permessi”. resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata. Controparte_1
Replica ai singoli motivi di gravame, eccependone la infondatezza ed insistendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6/2/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 e successive modifiche stabilisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il “lavoratore di cui al comma 3” è “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La Corte Costituzionale, in ripetuti interventi, ha chiarito che la legge n. 104/92 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali e tuttavia l'istituto di cui alla norma citata non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile” (cfr. Corte Cost. n. 406/92, n. 325/96, n. 246/97, n. 396/97).
La Corte ha altresì specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. Corte Cost. n. 372/02).
Se ne deduce che il diritto al trasferimento ex art. art. 33, comma 5, della legge citata è qualificabile in termini di diritto soggettivo. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti, anche la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 12692/02). In questo caso, quindi, il diritto in esame deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta (cfr. Cass. n. 1396/06; Cass. SS.UU. n. 7945/08).
La Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/08 cit.; Cass. n. 23857/17) ha statuito, altresì, che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede grava sul datore di lavoro;
a tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c., secondo cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità produttiva ad altra del lavoratore, devono essere provate dal datore di lavoro (cfr. tra le più recenti Cass. n. 47/24: “in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.
Per quanto attiene al caso concreto, va ricordato che è incontroversa e/o documentale la situazione di handicap grave di nonno Parte_1 dell'attuale appellante;
così come la titolarità in capo a quest'ultimo del diritto di usufruire dei permessi ex lege n. 104/92 per prestargli assistenza, permessi di cui ha effettivamente goduto a far tempo dal settembre 2023.
Né - una volta venuto meno per legge il requisito della continuità ed esclusività-
“si può pretendere la dimostrazione di una diversa e maggiore attività di assistenza rispetto a quella prestata attraverso i permessi, posto che questa si può concretizzare soltanto dopo il trasferimento medesimo e se questo viene negato, evidentemente non potrà avere luogo:
“L'attuale contesto normativo anche internazionale ed eurounitario di riferimento supera il tradizionale concetto di assistenza quale prestazione necessaria di cure materiali, valorizzando, nell'interesse del medesimo disabile, anche l'assistenza morale e la conservazione delle relazioni familiari e affettive, il che rende recessiva la deduzione di quanto, quando e come il disabile debba essere assistito dal familiare titolare dei permessi e richiedente il trasferimento” (così CA MI n 400/23). Inconferenti sono dunque le argomentazioni datoriali secondo cui “lo stato di famiglia prodotto dal Ricorrente (cfr. doc.2 del Ricorso ex art. 414 cpc) presso l'abitazione del nonno non provi l'assenza di altri familiari, oltre a quelli ivi residenti, che possano utilmente fornire l'assistenza richiesta dalle condizioni di salute da cui è affetto. Non si può escludere che il nonno del Ricorrente abbia dei figli o altri nipoti che possano prestare l'assistenza richiesta”; così come non è ostativo al riconoscimento del trasferimento invocato il mancato godimento da parte di di congedo straordinario o di ferie Parte_1 per prestare assistenza al nonno invalido. Non può perciò essere messa in discussione la applicabilità nei confronti dell'odierno appellante della tutela di cui al 5^ comma dell'art. 33 citato.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello merita accoglimento.
Il Collegio evidenzia come la documentazione offerta da non Controparte_1 sia sufficiente per ravvisare - attesa anche a monte la carente allegazione di puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza di ragioni impeditive al trasferimento di (ragioni da ravvisarsi, lo si ribadisce, in Parte_1 una consistente lesione delle esigenze economiche ed organizzative dell'impresa) - l'impossibilità organizzativa, per l'odierna appellata, di dar luogo al trasferimento stesso.
Come precedentemente esposto, il diritto al trasferimento ex art. 33, comma 5, citato non è subordinato, puramente e semplicemente, all'esistenza di un posto vacante in organico nell'area geografica richiesta, ma richiede una valutazione complessiva di compatibilità con le esigenze economiche, organizzative e produttive dell'impresa, così da risultare recessivo solo ove venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
I dati occupazionali in percentuale ricavabili dai prospetti prodotti da
[...] sulla situazione dell'organico (che sarebbe deficitario) nella sede a Controparte_1 quo e (che sarebbe sovrabbondante) nella sede ad quem non permettono di considerare assolto l'onere probatorio datoriale, non tanto per non avere rilevanza probatoria (come rilevato dalla attuale appellata “sono prospetti su carta intestata della Società, sottoscritti dal responsabile umano competente per territorio” ), quanto perché detti prospetti vanno vagliati alla luce della documentazione attinente alla procedura di mobilita nazionale;
e dagli allegati alla comunicazione del 27/6/24 (depositata il 15/7/22 dal lavoratore) risulta, per il personale full time, una disponibilità di 8 posti nella provincia di Avellino e di 15 posti nella provincia di Salerno.
D'altra parte, nemmeno la datrice di lavoro ha negato l'esistenza di posti disponibili, deducendo la indisponibilità di posti in ragione della posizione in graduatoria occupata da nell'ambito della procedura di Parte_1 mobilità (collocatosi al 41^ posto su 44 partecipanti in un'unica graduatoria sia per i lavoratori part time che full time, cfr. doc. 1 appellata).
Peraltro, gli accordi stipulati da con le OO.SS. per regolare Controparte_1 la materia dei trasferimenti – indipendentemente dalla questione della dedotta discriminazione, tardivamente dedotta dal lavoratore – incidono sulla materia del contendere, poiché “non possono evidentemente sostituirsi a - né tanto meno prevalere su - il disposto (di legge) di cui all'art. art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, su cui l'odierna appellata fonda la propria domanda, sicché risulta ininfluente l'asserita insussistenza, in capo a quest'ultima, dei presupposti per il trasferimento previsti da detti accordi sindacali.” (così CA MI n. 505/19; conf. CA MI n. 525/24).
Ne deriva che dai riscontri documentali in atti non solo - come innanzi esposto - non risultano dimostrate le ragioni impeditive del trasferimento de quo, ma risulta provata la esistenza di posti assegnabili ai portalettere nelle province di Avellino e Salerno richieste dall'attuale appellante. Alla luce di tali argomentazioni, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 4660/24 del Tribunale di Milano, deve essere accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Le spese processuali del doppio grado - determinate ai sensi dei D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), ed in base allo svolgimento della fase di istruttoria/trattazione nel primo grado, assente invece in questo grado - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 4660/24 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
a trasferire all'ufficio postale di Sant'Angelo Controparte_1 Parte_1 dei Lombardi (AV) o all'ufficio postale di Avellino De Santis o ad altro ufficio più prossimo alla residenza del familiare portatore di handicap grave tra quelli siti nelle province di Avellino o Salerno.
Condanna alle spese del doppio grado, che si liquidano in Controparte_1
€ 4.700,00 per il primo grado ed in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 6/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau