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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'1.7.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 797/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata a NU, via CP_2 C.F._2
Edmond De Clopper n. 7, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._3
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 elettivamente domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, : Controparte_1
1.1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n. 55863/38/2024 – prot. n. SS/GC
55863/38/GRC, emessa dalla l 29.5.2024 ai sensi dell'art. 2 del Regio CP_3
Decreto n. 639/1910 (in relazione all'utenza domestica-residente sita a Loculi, via Arborea
n. 4, servizio/contratto n. 34834, codice cliente n. 399743), con cui il
[...]
le aveva intimato di pagare entro trenta giorni dalla notifica Controparte_4
la somma complessiva di 10.264,50 euro, a titolo di corrispettivi per consumi idrici oggetto delle seguenti fatture:
- n. 130462194, emessa il 29.11.2013, dell'importo di 2.783,42 euro;
- n. 403342744, emessa il 3.6.2014, dell'importo di 5.571,35 euro;
- n. 403590362, emessa il 7.10.2014, dell'importo di 1.154,24 euro;
- n. 520315364, emessa il 30.8.2016, dell'importo di 17,88 euro;
- n. 1562965, emessa il 18.10.2019, dell'importo di 881,14 euro;
- n. 1166000, emessa il 10.2.2020, dell'importo di 149,54 euro;
- n. 816323, emessa il 15.5.2020, dell'importo di 66,93 euro;
1.2 ha contestato la fondatezza del credito preteso con il provvedimento impugnato, sostenendo quanto segue:
a. la non era legittimata ad avvalersi dello strumento di recupero CP_3
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 coattivo ex art. 2 del R.D. 639/1910, avendo la medesima agito per recuperare un'entrata di diritto privato;
b. non vi era prova del contenuto del contratto di somministrazione, considerato che,
“trattandosi di rapporto sorto dopo l'entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, sussiste l'obbligo della forma scritta ad substantiam nonché ad
probationem del contratto stesso per ritenere esistente e valido tra le parti il
rapporto obbligatorio sinallagmatico che non può non esserne oggetto”;
c. il contegno tenuto dal Gestore del S.I.I., il quale non aveva mai fornito riscontro alle rimostranze di essa utente in ordine all'abnormità dei consumi – trattandosi di donna anziana vedova del – laddove “confrontando le somme portate dalle fatture
calendate nell'atto di ingiunzione col servizio di cui dovrebbe godere l'odierna
opponente (donna anziana e vedova, da sola in casa) in base ai propri consumi;
la
inverosimiglianza e l'incongruità sono manifeste e come tali si contestano
espressamente ed unitamente alla non riferibilità delle fatture ingiunte – mai
notificate! – alle risultanze del contatore in uso presso l'abitazione dell'opponente,
se non a fronte dei malfunzionamenti già oggetto di rimostranze nelle suddette visite
della signora agli uffici in NU della società odierna opposta”; CP_1
d. era comunque maturata la prescrizione biennale “del credito portato da tutte le
fatture indicate nell'atto di ingiunzione opposto, atteso che prima della Legge di
Bilancio 2020 (n. 160/2019), poteva riconoscersi solo nei casi, come quello di
specie, in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati corrispondenti ai consumi
relativi a periodi eccedenti i due anni non derivasse da un'accertata responsabilità
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 dell'utente”;
1.3 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione impugnato inaudita altera parte ben prima dell'udienza indicata per la citazione, atteso il danno grave ed irreparabile che, altrimenti, deriverebbe all'odierna opponente per via dell'età, dello status di vedova sola in casa e dell'unica fonte di reddito, data dalla pensione inferiore a €
700,00 al mese, che percepisce dalla perdita del marito;
- accertare e dichiarare che l'Atto di Ingiunzione di pagamento n. 55863/38/2024 del
9.05.2024 - prot. n. SS/GC 55863/38 / GRC emessa ai sensi dell'art. 2, primo comma, Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dell'art. 229, Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dalla società (c.f. e p. i.v.a.: ) in persona del Direttore CP_3 P.IVA_1
Generale e procuratore speciale , assuntamente notificato alla signora Parte_1 in data 22 giugno 2024, deve essere revocato e/o annullato Controparte_1 poiché la stessa società non vi può ricorrere in quanto non risulta CP_3 autorizzata a farne uso, anche in considerazione della natura della tariffa del servizio idrico integrato (i.e. entrata di diritto privato) di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006;
- accertare e dichiarare che l'ingiunzione di pagamento opposta è illegittima ed improcedibile in assenza di contratto scritto tra le parti che ne costituisce fonte e fondamento (Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219), in rapporto al principio di diritto enucleato al punto 46. (in diritto) della sentenza n. 20684/2018 pronunciata dalle Sezioni
Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione all'udienza del 17 luglio 2018 e depositata in data 9 agosto 2018, nonché al tempo in cui sono stati varati il c.d. T.U.E.L. ed il c.d.
Codice dei Contratti Pubblici, id est se anteriormente o successivamente ai fatti oggetto di causa, previo ordine ex art. 210 c.p.c. alla società rimasto inesitato, di CP_3 allegarlo al processo;
- accertare e dichiarare la sussistenza della exceptio inadimplenti non est adimplendum
(art. 1460 c.c.), conseguendone l'annullamento dell'atto di ingiunzione opposto, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in uno agli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società consistita nell'aver opposto un fermo silenzio alle CP_3
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 richieste di rettifica delle fatture e di riconoscimento dell'intervenuta prescrizione (doc. 2 e doc. 3);
- accertare e dichiarare l'operatività del termine biennale di prescrizione del credito contestato e per l'effetto l'infondatezza della pretesa di cui all'atto di ingiunzione opposto, con pedissequo annullamento delle fatture che sono il presupposto di quest'ultimo, così annullandolo a sua volta;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
2. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 9.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta, ai sensi dell'art. 5
del D.Lgs. 150/2011 (sub. proc. n. R.G. 797-1/2024).
3. Con comparsa di risposta, depositata il 22.10.2024, la i è così difesa: CP_3
a. ha sostenuto quanto segue:
i. essa opposta era legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento ex art. 2
del R.D. 639/1910, quale affidataria della gestione del
[...]
e, di conseguenza, delegata alla gestione e Controparte_4
riscossione delle entrate patrimoniali derivanti dalla fornitura di tale servizio,
in virtù dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 46/1999 e del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015;
ii. per i contratti di somministrazione non era prevista la forma scritta ad
substantiam, rapporto nel quale l'odierna opponente era subentrata al precedente intestatario in seguito alla richiesta Persona_1
presentata il 24.3.2022;
iii. riguardo all'eccepita prescrizione, in disparte la considerazione che la
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 richiesta di rettifica (prodotta dall'opponente come doc. 2) riguardava una fattura non ricompresa tra quelle poste a base dell'ingiunzione di pagamento
(riscontrata con nota del 22.4.2022):
o l'unica fattura per la quale era decorso il termine quinquennale era la n. 130462194 del 29.11.2013, limitatamente al periodo compreso tra l'1.1.2009 e il 3.6.2009, estinzione parziale riconosciuta da essa convenuta dopo la notifica dell'atto di citazione, in seguito a cui aveva formulato una proposta conciliativa (comprensiva della detrazione dell'importo prescritto, pari a 201,86 euro), non accettata dall'utente;
o per i crediti relativi alle restanti fatture erano stati inviati numerosi solleciti di pagamento, con i quali era stato tempestivamente interrotto il termine di legge;
iv. non sussistevano i presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta;
b. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale:
-accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei Controparte_1 confronti di dell'importo di € 10.422,64, in forza delle fatture CP_3 oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 55863/38/2024, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo;
- rigettare ogni ulteriore avversa domanda;
in via subordinata:
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 -salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo CP_3 favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare
al pagamento della minor somma che risulterà dovuta in corso di Controparte_5 causa, oltre interessi convenzionali da quando dovuti sino al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali”.
4. Nell'udienza dell'11.2.2025 le parti hanno concordemente chiesto un rinvio, essendo ancora in corso il tentativo di mediazione obbligatoria.
5. Nell'udienza dell'1.4.2025:
a. il difensore dell'attrice ha esibito “il verbale negativo di mediazione, già depositato
in modalità telematica, eccepisce il mancato avveramento della condizione di
procedibilità, sul rilievo che il difensore della era privo di CP_3
procura sostanziale a rappresentare il cliente nell'ambito della procedura (sul
punto, Cass. 18106/2024), chiede che il giudice valuti la condotta della CP_3
la quale non ha rappresentato le ragioni per cui non si è resa disponibile ad
[...]
addivenire alla mediazione;
qualora tali eccezioni fossero ritenute superate, insiste
affinché venga onerata della produzione del contratto di CP_3
somministrazione, al fine di verificare se il medesimo sia stato stipulato prima o
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006; eccepisce che la ha CP_3
rinunciato alla domanda formulata in via subordinata, avendo chiesto la condanna
di tale , soggetto estraneo alla presente causa;
eccepisce Controparte_5
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 l'irritualità delle repliche effettuate dalla convenuta nella seconda memoria ex art.
171 c.p.c., non avendo la parte opponente depositato la prima memoria, repliche
comunque tardive in quanto avrebbero dovuto essere contestuali alla comparsa di
risposta; fa presente la scorrettezza processuale di il cui allegato n. 13 CP_3
della comparsa di risposta costituisce atto coperto da riservatezza inviato a esso
difensore, con conseguente pregiudizio della propria difesa, stante l'impossibilità di
produrre l'ulteriore corrispondenza intercorsa, al fine di non incorrere in illecito
disciplinare; eccepisce inoltre i vizi inficianti la validità della procura alle liti della
convenuta, laddove non sono allegati lo statuto sociale di vigente nel CP_3
2021, dal quale si evincerebbe il conferimento del mandato parte di , Parte_2
nonché il difetto della prova della qualità di quest'ultimo di amministratore pro
tempore, circostanza non attestata dal Notaio, nonché infine la limitazione della
stessa alle cause promosse contro qualsiasi persona ed a qualsiasi titolo,
ritenendosi che ciò abbia valenza di revoca del mandato all'avvocato titolare del
precedente incarico, nonché emergendo l'investitura del difensore ad agire
unicamente quale parte attrice e non quale parte convenuta;
osserva inoltre che le
fatture prodotte da non risultano notificate, così come non risulta CP_3
notificato il riscontro alla richiesta di rettifica fattura di cui all'allegato 12, ciò a
ulteriore riscontro dei fatti non contestati nella comparsa di risposta, relativi a tutti
i tentativi fatti dalla e, quand'era in vita, dal marito presso gli uffici CP_1
di tentativi diretti ad ottenere non solo la copia del contratto, ma anche CP_3
la copia delle eventuali fatture, pertanto, in ragione del principio di non
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 contestazione tali fatti devono ritenersi pacifici;
osserva che anche l'estratto conto è
privo di segni distintivi della società e di vidimazione, né risulta notificato, pertanto
non si ritiene provata la formazione dello stesso e la relativa conoscenza da parte
dell'utente”;
b. la parte convenuta ha insistito nelle eccezioni e deduzioni formulate in atti e ha chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni;
c. previo rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opponente, il giudice ha fissato l'udienza dell'1.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
6. Attesa la sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
7. L'eccezione sollevata dall'opponente all'udienza dell'1.4.2025 in ordine al vizio di rappresentanza inficiante la regolarità del tentativo di mediazione obbligatoria non è
fondata, sull'assorbente rilievo che, oltre alla procura alle liti rilasciata il 22.10.2021
all'avv. Giuseppe MACCIOTTA dal legale rappresentante pro tempore della CP_3
ing. (atto a rogito del Notaio, dott. , rep. n. 8624,
[...] Parte_2 Persona_2
rac. n. 5983, versato a corredo della comparsa di risposta) – procura contemplante espressamente la rappresentanza della cliente anche “in sede di Mediazione e
Negoziazione Assistita e in sede di preposizione delle ingiunzioni fiscali”, ivi compresa la
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 facoltà di “nominare sostituti” – nella prima difesa utile (l'udienza dell'1.7.2025)
successiva alla suddetta contestazione da parte dell'attrice, la convenuta ha versato in atti:
a. la “procura speciale per il procedimento di mediazione (…) da promuovere nei
confronti della signora ”, comprensiva della facoltà di Controparte_1
“farsi sostituire, delegando i propri poteri a terzi, dando sin d'ora per rato e
valido il suo operato”, firmata digitalmente il 22.1.2025 dall'attuale legale rappresentante della medesima (ing. ) e CP_3 Parte_1
autenticata dall'avv. MACCIOTTA;
b. la delega, firmata digitalmente il 28.1.2025 dall'avv. MACCIOTTA, all'avv.
Fabrizio MULAS del foro di NU (ossia il medesimo difensore che ha presenziato all'incontro in sede di mediazione del 27.2.2025), avente ad oggetto l'assistenza nella “procedura di mediazione instauranda”, nonché gli
“adempimenti riguardanti il deposito della presente istanza e al ritiro del verbale
conclusivo della procedura. Con elezione di domicilio presso il suo studio”, con espresso riferimento alla presente causa.
8. Nel merito – premesso che la menzione di tale nelle conclusioni Controparte_5
rassegnate in via subordinata dalla nella sua comparsa di risposta CP_3
costituisce con un mero errore materiale, laddove nella restante parte del predetto atto e negli altri suoi scritti difensivi, la convenuta si è riferita espressamente all'odierna attrice
– l'opposizione deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
8.1 L'eccezione relativa alla carenza in capo alla ella legittimazione ad CP_3
avvalersi dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 per la riscossione
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 dei corrispettivi dei consumi idrici è radicalmente infondata, essendo sufficiente richiamare in proposito l'oramai consolidato e condivisibile insegnamento di legittimità
secondo cui “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile,
da parte della pubblica amministrazione, «purché il credito in base al quale viene emesso
l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo
intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe
prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti», restando
affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati
presupposti (v. Cass., Sez. Un., 1°/2/2025, n. 2448)” (Cass. n. 20200/2025, n.
28447/2024, SS.UU. n. 11992/2009)”, principio applicato proprio nell'ambito di controversie in cui l'emittente l'ingiunzione di pagamento era l'odierna opposta (Cass. n.
29781/2023, n. 29772/2023), nonché in ulteriori fattispecie in materia di riscossione coattiva di consumi idrici da parte di società concessionarie di detto servizio (sul punto,
Cass. n. 7365/2024).
8.2 La contestazione relativa alla forma del contratto a monte del rapporto oggetto di causa non è fondata, poiché:
a. secondo la prospettazione dell'opponente, qualora il contratto tra la CP_3
e , originario intestatario dell'utenza, fosse
[...] Persona_1
stato stipulato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, detta pattuizione sarebbe assoggettata al requisito della forma scritta a pena di nullità, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
20684/2018;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 b. in proposito, in disparte la considerazione che i contratti di somministrazione non sono ricompresi tra quelli tassativamente elencati dall'art. 1350 c.c. (né tantomeno quelli stipulati tra il Gestore del servizio e l'utente privato), nel precedente citato dall'attrice si legge che “in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività
svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia
organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur
appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai
controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente
di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica
amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini
della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che
per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari
categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la
stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art.
1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle
forme di manifestazione della volontà negoziale”;
c. sebbene l'opponente si sia limitata a richiamare il suddetto precedente, nulla aggiungendo sulla sua pertinenza al caso in esame, la sua tesi si fonda evidentemente sulla differenziazione tra i contratti stipulati dall'azienda speciale
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 di un ente pubblico territoriale e quelli stipulati dalla società in house affidataria diretta del servizio idrico, laddove per i primi opererebbe il principio di libertà
delle forme, mentre per i secondi vigerebbe l'obbligo di forma scritta ad
substantiam;
d. come tuttavia recentemente chiarito dalla medesima giurisprudenza di legittimità
nell'ambito di una controversia in materia di somministrazione di cui era parte proprio l'odierna convenuta, “In realtà non c'è alcuna differenza quanto alla
regola sulla forma del contratto tra l'azienda speciale di una pubblica
amministrazione, a cui specificamente è stata dedicata la decisione delle sezioni
unite, e la società cosiddetta in house: in entrambi i casi si tratta di società che
sono interamente controllate dalla pubblica amministrazione e di cui quest'ultima
si serve per perseguire finalità pubbliche, ossia per erogare servizi pubblici. Ma
questa strumentalità, che è comune ad entrambe, non impedisce, come le Sezioni
Unite hanno specificato, di vedere nella società “gestita” dalla pubblica
amministrazione un soggetto a se stante, quindi diverso dalla pubblica
amministrazione per cui conto agisce. La ratio della regola è nel senso che,
essendo la forma scritta imposta quando sia parte del contratto una pubblica
amministrazione, essa non può estendersi ai casi in cui il soggetto che stipula è
formalmente diverso da una pubblica amministrazione, anche se agisce per conto
di quella. Del resto, la creazione di queste società, sia pure interamente
controllate dalla pubblica amministrazione, è una scelta che quest'ultima opera
proprio al fine di rendere più spedita l'erogazione del servizio, svincolandola dai
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 requisiti formali che invece vincolano l'ente pubblico. Ciò avviene altresì
attraverso l'attribuzione alla società in house di una autonomia organizzativa
propria, che è certa, e che significa che dunque gli atti sono compiuti dalla
società autonomamente, senza il rispetto delle regole che l'organizzazione
dell'ente pubblico imporrebbe” (Cass. n. 8067/2024).
Deve quindi confermarsi la valutazione di irrilevanza, ai fini della decisione, del contratto di somministrazione, di cui l'attrice ha chiesto ordinarsi l'esibizione ex art. 210
c.p.c., considerato peraltro che, qualora fosse stata necessaria la produzione dell'atto scritto, sarebbe stata la convenuta la parte onerata della sua produzione, quale attrice sostanziale.
8.3 L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata solo in minima parte,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., la prescrizione del credito del somministrante è
quinquennale ed inizia a decorrere da quando il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.);
b. il diritto della di esigere il pagamento dei corrispettivi per la CP_3
somministrazione dell'acqua e dei servizi connessi (in base alla Carta del Servizio
Idrico Integrato applicabile ratione temporis al caso in esame) sorge il giorno successivo al termine di scadenza del bimestre di riferimento, non già dalla data di emissione o scadenza della fattura relativa ad un determinato periodo, altrimenti opinando dovrebbe pervenirsi all'irragionevole conclusione che il dies a quo della prescrizione del diritto ai corrispettivi contrattuali possa essere discrezionalmente
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 stabilito dal creditore e non dal momento in cui il credito possa essere fatto valere,
essendo pacificamente intesi i fatti impeditivi della sua decorrenza come impedimenti legali (sul punto Cass. n. 13343/2022, n. 2126/2014, n. 3584/2012);
c. ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017 “Nei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei
rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese”, mentre il successivo comma 10
della medesima disposizione stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si
applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1°
gennaio 2020”;
riguardo alle fatture emesse dal Gestore dopo l'1.1.2020 in relazione a consumi idrici precedenti detto periodo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla
data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del servizio
potrebbe – in taluni casi, in cui sono più remote le prestazioni - beneficiare di un
termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa”, è
stato condivisibilmente affermato che “«In tema di prescrizione breve, l'art. 1,
comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove
prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui
scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”, va
interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative
al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di
pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al
1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un
termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle
disposizioni di attuazione c.c.” (Cass. n. 15102/2024);
d. in tema di atti interruttivi della prescrizione, è stato poi evidenziato che “l'atto di
costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio
(Cass., sez. L, 23/07/2008, n. 20316; Cass., sez. 3, 23/02/2009, n. 4347), per il quale
non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme, né, ai fini della
interruzione della prescrizione, modalità particolari di trasmissione, essendo solo
sufficiente che l'atto pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass., sez. L,
18/08/2003, n. 12078; Cass., sez. 3, 7/05/2021, n. 12182)” e, sotto tale ultimo profilo,
“Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel
momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che,
per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o
pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario
stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di
conoscenza del relativo contenuto (Cass., sez. L, 20/01/2003, n. 773; Cass., sez. L,
23/12/2002, n. 18272)” (Cass. n. 19613/2022, n. 27412/2021);
se, da un lato, non può negarsi che “La spedizione di una comunicazione in plico
raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare, a differenza di
quanto sostiene il ricorrente, che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter
fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario”, d'altra parte, è
consolidato l'insegnamento secondo cui “il principio di presunzione di conoscenza
posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della
dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia
mai pervenuta a quell'indirizzo (si vedano anche Cass. Sez. L, 28/09/2018, n. 23589;
Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24703 del Cass. Sez. 3, 08/06/2012, n. 9303; Cass. Sez. 1,
27/10/2005, n. 20924)” (Cass. n. 20273/2022);
è stato, infine, ulteriormente precisato come “nel caso in cui il mittente abbia
documentato l'invio di un atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e il destinatario non contesti che la lettera sia stata consegnata presso il
suo indirizzo, ma ne contesti il contenuto o l'effettiva conoscenza dello stesso, ciò è
sufficiente ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., onde sarà
il destinatario a dover dimostrare che l'atto consegnato non avesse il contenuto
postulato dal mittente, ovvero che egli non ne abbia potuto avere conoscenza per
altre ragioni;
al contrario, laddove il destinatario contesti in radice di avere ricevuto
la lettera raccomandata, ai fini della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. sarà
necessario che il mittente dimostri l'avvenuto recapito della stessa secondo le
disposizioni che regolano il servizio postale, eventualmente producendo, quindi,
l'avviso di ricevimento, se esistente (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19232 del
19/07/2018, Rv. 649874 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018, Rv.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 648491 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12822 del 21/06/2016, Rv. 640371 - 01; Sez. 1,
Ordinanza n. 24703 del 19/10/2017, Rv. 647221 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9303 del
08/06/2012, Rv. 622825 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 -
01)” (Cass. n. 31845/2022);
e. applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte al caso in esame – alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta – tenuto conto che l'opponente ha contestato di avere ricevuto le fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento (atto di citazione, pag. 4), la prescrizione risulta maturata:
i. con esclusivo riguardo alla fattura n. 130462194 (emessa il 29.11.2013 e relativa al periodo di consumi compreso tra l'1.1.2009 e il 22.10.2012),
limitatamente al periodo precedente (non già il 3.6.2009, come sostenuto dalla convenuta, bensì) l'1.9.2009, laddove:
o il primo sollecito di pagamento (doc. 14 comparsa di risposta) è stato ricevuto dall'utente il 17.9.2014 e i consumi del bimestre luglio-agosto
2009 avrebbero potuto essere fatturati dal Gestore proprio a partire dall'1.9.2009, mentre quelli effettuati fino al 17.9.2009 avrebbero potuto essere fatturati solo dal 2.11.2009;
o il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 21.9.2016, il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.9.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 ii. non anche riguardo:
o alle fatture n. 403342744 (emessa il 3.6.2014 e relativa al periodo di consumi compreso tra il 23.10.2012 e il 31.3.2014) e n.
403590362 (emessa il 7.10.2014 e relativa al periodo di consumi compreso tra l'1.4.2014 e il 6.9.2014), poiché il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 21.9.2016, il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.9.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 2016000520315364 (emessa il 30.8.2016 e relativa al periodo di consumi compreso tra 28.4.2016 e il 9.5.2016), poiché il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.9.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 0100020190156296500 (emessa il 18.10.2019 e relativa al periodo di consumi compreso tra il 31.10.2018 e l'8.10.2019), poiché il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 10.7.2021 e il 23.9.2021, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e,
infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 0100020200016600000 (emessa il 10.2.2020 e relativa al periodo di consumi compreso tra l'1.1.2018 e il
23.12.2020), poiché il corso del termine (quinquennale per i consumi effettuati fino al 22.12.2018 e biennale per i consumi successivi) è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 21.9.2016, il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.7.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 0100020200081632300 (emessa il 15.5.2020 e relativa al periodo di consumi compreso tra il 24.1.2020 e l'11.5.2020, poiché il corso del termine biennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 10.7.2021 e il
23.9.2021, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e,
infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio.
8.4 Le ulteriori difese articolate dall'utente nell'atto di citazione si appalesano irrilevanti ai fini della decisione, in particolare:
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 a. la generica allegazione dell'abnormità dei consumi, peraltro ricollegata al fatto che l'appartamento servito dall'utenza idrica è abitato dalla sola opponente,
(siccome vedova) contrasta plasticamente con la circostanza che le fatture oggetto di causa hanno ad oggetto periodi di consumi effettuati fino all'11.5.2020, mentre,
per affermazione della stessa attrice, il coniuge di quest'ultima è deceduto il
15.5.2020, ossia in un momento successivo;
b. quanto all'allegata “non riferibilità delle fatture ingiunte – mai notificate! – alle
risultanze del contatore in uso presso l'abitazione dell'opponente, se non a fronte
dei malfunzionamenti già oggetto di rimostranze nelle suddette visite della
signora agli uffici in NU della società odierna opposta”, si CP_1
osserva che:
i. a corredo dell'atto di citazione l'utente ha depositato un'istanza di rettifica relativa ad una fattura emessa il 28.1.2022 per erronea lettura del contatore
(doc. 2) e una richiesta di riconoscimento della prescrizione (doc. 3), istanze riferite peraltro a fatture differenti rispetto a quelle oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta;
ii. in relazione a tale ultimo profilo, al di fuori della generica affermazione sopra richiamata, l'opponente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul corretto funzionamento del contatore, né ha chiesto la verifica dell'apparecchio installato nella sua utenza (appuntandosi, come detto, la contestazione sull'errata lettura del contatore in relazione al periodo successivo al decesso del coniuge), richiamato l'insegnamento secondo cui
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 “applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto
dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il
malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando
quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al
dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività
svolte); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente
funzionante; l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo (Cass., sez. 6 -3, 09/01/2020, n. 297, Cass., sez. 3, 18/10/2023, n.
28984)” (Cass. n. 28447/2024).
8.5 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata, con contestuale condanna dell'opponente a pagare all'opposta gli importi indicati nelle fatture poste a base del provvedimento impugnato, previa detrazione
– con riguardo alla fattura n. 130462194 del 29.11.2013, dei corrispettivi relativi al periodo precedente l'1.9.2009 – oltre agli interessi convenzionali previsti dal combinato disposto dell'art. B.22 e dell'ALLEGATO D – SANZIONI del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato della CP_4
9. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , Controparte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma inferiore rispetto a quella pretesa
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 dall'attrice sostanziale (differenza del tutto trascurabile nel caso in esame, laddove, dai
10.264,50 euro pretesi con l'ingiunzione di pagamento dovrà essere ragionevolmente detratta poco più di metà della somma di 672,52 euro indicata per l'anno 2009 nella fattura n. 130462194) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n.
32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass. 33645/2024)” (tra le più recenti, Cass. n.
19561/2025, n. 18395/2025, n. 15467/2025), ulteriori presupposti non ravvisabili nel caso in esame.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia sulla somma riconosciuta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 b. per la fase istruttoria, nella quale la parte convenuta ha depositato la sola seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. con alcuni documenti a corredo, non formulando istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive la parte convenuta si è limitata ad insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto:
i. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 55863/38/2024 – prot. n. SS/GC
55863/38/GRC, emessa dalla l 29.5.2024 nei confronti CP_3
dell'opponente, in relazione all'utenza domestica-residente sita a Loculi,
via Arborea n. 4 (servizio/contratto n. 34834, codice cliente n. 399743);
ii. condanna a pagare alla a Controparte_1 CP_3
titolo di corrispettivi per i consumi idrici dell'utenza menzionata nel punto che precede:
o 7.481,08 euro (relativi alle fatture n. 403342744 del 3.6.2014 e con scadenza al 7.10.2014, n. 403590362 del 7.10.2014 e con scadenza al 12.11.2014, n. 2016000520315364 del 30.8.2016 e con scadenza al 17.10.2016, n. 0100020190156296500 del 18.10.2019 e con scadenza al 12.12.2019, n. 0100020200016600000 del 10.2.2020 e
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 con scadenza al 4.6.2020, n. 0100020200081632300 del 15.5.2020
e con scadenza al 9.7.2020), oltre agli interessi convenzionali previsti dal combinato disposto dell'art. B.22 e dell'ALLEGATO D
– SANZIONI del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della
CP_4
o l'importo (2.783,42 euro) oggetto della fattura n. 130462194 del
29.11.2013 e con scadenza al 3.6.2014, previa detrazione dei corrispettivi relativi ai consumi effettuati nel periodo precedente l'1.9.2009, oltre agli interessi convenzionali previsti dal combinato disposto dell'art. B.22 e dell'ALLEGATO D – SANZIONI del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato della CP_4
b. condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 CP_3
processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
NU, 28.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'1.7.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 797/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata a NU, via CP_2 C.F._2
Edmond De Clopper n. 7, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._3
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 elettivamente domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, : Controparte_1
1.1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n. 55863/38/2024 – prot. n. SS/GC
55863/38/GRC, emessa dalla l 29.5.2024 ai sensi dell'art. 2 del Regio CP_3
Decreto n. 639/1910 (in relazione all'utenza domestica-residente sita a Loculi, via Arborea
n. 4, servizio/contratto n. 34834, codice cliente n. 399743), con cui il
[...]
le aveva intimato di pagare entro trenta giorni dalla notifica Controparte_4
la somma complessiva di 10.264,50 euro, a titolo di corrispettivi per consumi idrici oggetto delle seguenti fatture:
- n. 130462194, emessa il 29.11.2013, dell'importo di 2.783,42 euro;
- n. 403342744, emessa il 3.6.2014, dell'importo di 5.571,35 euro;
- n. 403590362, emessa il 7.10.2014, dell'importo di 1.154,24 euro;
- n. 520315364, emessa il 30.8.2016, dell'importo di 17,88 euro;
- n. 1562965, emessa il 18.10.2019, dell'importo di 881,14 euro;
- n. 1166000, emessa il 10.2.2020, dell'importo di 149,54 euro;
- n. 816323, emessa il 15.5.2020, dell'importo di 66,93 euro;
1.2 ha contestato la fondatezza del credito preteso con il provvedimento impugnato, sostenendo quanto segue:
a. la non era legittimata ad avvalersi dello strumento di recupero CP_3
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 coattivo ex art. 2 del R.D. 639/1910, avendo la medesima agito per recuperare un'entrata di diritto privato;
b. non vi era prova del contenuto del contratto di somministrazione, considerato che,
“trattandosi di rapporto sorto dopo l'entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, sussiste l'obbligo della forma scritta ad substantiam nonché ad
probationem del contratto stesso per ritenere esistente e valido tra le parti il
rapporto obbligatorio sinallagmatico che non può non esserne oggetto”;
c. il contegno tenuto dal Gestore del S.I.I., il quale non aveva mai fornito riscontro alle rimostranze di essa utente in ordine all'abnormità dei consumi – trattandosi di donna anziana vedova del – laddove “confrontando le somme portate dalle fatture
calendate nell'atto di ingiunzione col servizio di cui dovrebbe godere l'odierna
opponente (donna anziana e vedova, da sola in casa) in base ai propri consumi;
la
inverosimiglianza e l'incongruità sono manifeste e come tali si contestano
espressamente ed unitamente alla non riferibilità delle fatture ingiunte – mai
notificate! – alle risultanze del contatore in uso presso l'abitazione dell'opponente,
se non a fronte dei malfunzionamenti già oggetto di rimostranze nelle suddette visite
della signora agli uffici in NU della società odierna opposta”; CP_1
d. era comunque maturata la prescrizione biennale “del credito portato da tutte le
fatture indicate nell'atto di ingiunzione opposto, atteso che prima della Legge di
Bilancio 2020 (n. 160/2019), poteva riconoscersi solo nei casi, come quello di
specie, in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati corrispondenti ai consumi
relativi a periodi eccedenti i due anni non derivasse da un'accertata responsabilità
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 dell'utente”;
1.3 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione impugnato inaudita altera parte ben prima dell'udienza indicata per la citazione, atteso il danno grave ed irreparabile che, altrimenti, deriverebbe all'odierna opponente per via dell'età, dello status di vedova sola in casa e dell'unica fonte di reddito, data dalla pensione inferiore a €
700,00 al mese, che percepisce dalla perdita del marito;
- accertare e dichiarare che l'Atto di Ingiunzione di pagamento n. 55863/38/2024 del
9.05.2024 - prot. n. SS/GC 55863/38 / GRC emessa ai sensi dell'art. 2, primo comma, Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dell'art. 229, Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dalla società (c.f. e p. i.v.a.: ) in persona del Direttore CP_3 P.IVA_1
Generale e procuratore speciale , assuntamente notificato alla signora Parte_1 in data 22 giugno 2024, deve essere revocato e/o annullato Controparte_1 poiché la stessa società non vi può ricorrere in quanto non risulta CP_3 autorizzata a farne uso, anche in considerazione della natura della tariffa del servizio idrico integrato (i.e. entrata di diritto privato) di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006;
- accertare e dichiarare che l'ingiunzione di pagamento opposta è illegittima ed improcedibile in assenza di contratto scritto tra le parti che ne costituisce fonte e fondamento (Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219), in rapporto al principio di diritto enucleato al punto 46. (in diritto) della sentenza n. 20684/2018 pronunciata dalle Sezioni
Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione all'udienza del 17 luglio 2018 e depositata in data 9 agosto 2018, nonché al tempo in cui sono stati varati il c.d. T.U.E.L. ed il c.d.
Codice dei Contratti Pubblici, id est se anteriormente o successivamente ai fatti oggetto di causa, previo ordine ex art. 210 c.p.c. alla società rimasto inesitato, di CP_3 allegarlo al processo;
- accertare e dichiarare la sussistenza della exceptio inadimplenti non est adimplendum
(art. 1460 c.c.), conseguendone l'annullamento dell'atto di ingiunzione opposto, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in uno agli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società consistita nell'aver opposto un fermo silenzio alle CP_3
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 richieste di rettifica delle fatture e di riconoscimento dell'intervenuta prescrizione (doc. 2 e doc. 3);
- accertare e dichiarare l'operatività del termine biennale di prescrizione del credito contestato e per l'effetto l'infondatezza della pretesa di cui all'atto di ingiunzione opposto, con pedissequo annullamento delle fatture che sono il presupposto di quest'ultimo, così annullandolo a sua volta;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
2. In seguito alla sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 9.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta, ai sensi dell'art. 5
del D.Lgs. 150/2011 (sub. proc. n. R.G. 797-1/2024).
3. Con comparsa di risposta, depositata il 22.10.2024, la i è così difesa: CP_3
a. ha sostenuto quanto segue:
i. essa opposta era legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento ex art. 2
del R.D. 639/1910, quale affidataria della gestione del
[...]
e, di conseguenza, delegata alla gestione e Controparte_4
riscossione delle entrate patrimoniali derivanti dalla fornitura di tale servizio,
in virtù dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 46/1999 e del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015;
ii. per i contratti di somministrazione non era prevista la forma scritta ad
substantiam, rapporto nel quale l'odierna opponente era subentrata al precedente intestatario in seguito alla richiesta Persona_1
presentata il 24.3.2022;
iii. riguardo all'eccepita prescrizione, in disparte la considerazione che la
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 richiesta di rettifica (prodotta dall'opponente come doc. 2) riguardava una fattura non ricompresa tra quelle poste a base dell'ingiunzione di pagamento
(riscontrata con nota del 22.4.2022):
o l'unica fattura per la quale era decorso il termine quinquennale era la n. 130462194 del 29.11.2013, limitatamente al periodo compreso tra l'1.1.2009 e il 3.6.2009, estinzione parziale riconosciuta da essa convenuta dopo la notifica dell'atto di citazione, in seguito a cui aveva formulato una proposta conciliativa (comprensiva della detrazione dell'importo prescritto, pari a 201,86 euro), non accettata dall'utente;
o per i crediti relativi alle restanti fatture erano stati inviati numerosi solleciti di pagamento, con i quali era stato tempestivamente interrotto il termine di legge;
iv. non sussistevano i presupposti per sospendere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta;
b. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale:
-accertare e dichiarare che la signora è debitrice nei Controparte_1 confronti di dell'importo di € 10.422,64, in forza delle fatture CP_3 oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 55863/38/2024, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento della suddetta somma, oltre interessi convenzionali da quando dovuti fino al saldo;
- rigettare ogni ulteriore avversa domanda;
in via subordinata:
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 -salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo CP_3 favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per l'effetto, condannare
al pagamento della minor somma che risulterà dovuta in corso di Controparte_5 causa, oltre interessi convenzionali da quando dovuti sino al saldo;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, oneri contributivi e fiscali”.
4. Nell'udienza dell'11.2.2025 le parti hanno concordemente chiesto un rinvio, essendo ancora in corso il tentativo di mediazione obbligatoria.
5. Nell'udienza dell'1.4.2025:
a. il difensore dell'attrice ha esibito “il verbale negativo di mediazione, già depositato
in modalità telematica, eccepisce il mancato avveramento della condizione di
procedibilità, sul rilievo che il difensore della era privo di CP_3
procura sostanziale a rappresentare il cliente nell'ambito della procedura (sul
punto, Cass. 18106/2024), chiede che il giudice valuti la condotta della CP_3
la quale non ha rappresentato le ragioni per cui non si è resa disponibile ad
[...]
addivenire alla mediazione;
qualora tali eccezioni fossero ritenute superate, insiste
affinché venga onerata della produzione del contratto di CP_3
somministrazione, al fine di verificare se il medesimo sia stato stipulato prima o
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006; eccepisce che la ha CP_3
rinunciato alla domanda formulata in via subordinata, avendo chiesto la condanna
di tale , soggetto estraneo alla presente causa;
eccepisce Controparte_5
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 l'irritualità delle repliche effettuate dalla convenuta nella seconda memoria ex art.
171 c.p.c., non avendo la parte opponente depositato la prima memoria, repliche
comunque tardive in quanto avrebbero dovuto essere contestuali alla comparsa di
risposta; fa presente la scorrettezza processuale di il cui allegato n. 13 CP_3
della comparsa di risposta costituisce atto coperto da riservatezza inviato a esso
difensore, con conseguente pregiudizio della propria difesa, stante l'impossibilità di
produrre l'ulteriore corrispondenza intercorsa, al fine di non incorrere in illecito
disciplinare; eccepisce inoltre i vizi inficianti la validità della procura alle liti della
convenuta, laddove non sono allegati lo statuto sociale di vigente nel CP_3
2021, dal quale si evincerebbe il conferimento del mandato parte di , Parte_2
nonché il difetto della prova della qualità di quest'ultimo di amministratore pro
tempore, circostanza non attestata dal Notaio, nonché infine la limitazione della
stessa alle cause promosse contro qualsiasi persona ed a qualsiasi titolo,
ritenendosi che ciò abbia valenza di revoca del mandato all'avvocato titolare del
precedente incarico, nonché emergendo l'investitura del difensore ad agire
unicamente quale parte attrice e non quale parte convenuta;
osserva inoltre che le
fatture prodotte da non risultano notificate, così come non risulta CP_3
notificato il riscontro alla richiesta di rettifica fattura di cui all'allegato 12, ciò a
ulteriore riscontro dei fatti non contestati nella comparsa di risposta, relativi a tutti
i tentativi fatti dalla e, quand'era in vita, dal marito presso gli uffici CP_1
di tentativi diretti ad ottenere non solo la copia del contratto, ma anche CP_3
la copia delle eventuali fatture, pertanto, in ragione del principio di non
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 contestazione tali fatti devono ritenersi pacifici;
osserva che anche l'estratto conto è
privo di segni distintivi della società e di vidimazione, né risulta notificato, pertanto
non si ritiene provata la formazione dello stesso e la relativa conoscenza da parte
dell'utente”;
b. la parte convenuta ha insistito nelle eccezioni e deduzioni formulate in atti e ha chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni;
c. previo rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'opponente, il giudice ha fissato l'udienza dell'1.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
6. Attesa la sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
7. L'eccezione sollevata dall'opponente all'udienza dell'1.4.2025 in ordine al vizio di rappresentanza inficiante la regolarità del tentativo di mediazione obbligatoria non è
fondata, sull'assorbente rilievo che, oltre alla procura alle liti rilasciata il 22.10.2021
all'avv. Giuseppe MACCIOTTA dal legale rappresentante pro tempore della CP_3
ing. (atto a rogito del Notaio, dott. , rep. n. 8624,
[...] Parte_2 Persona_2
rac. n. 5983, versato a corredo della comparsa di risposta) – procura contemplante espressamente la rappresentanza della cliente anche “in sede di Mediazione e
Negoziazione Assistita e in sede di preposizione delle ingiunzioni fiscali”, ivi compresa la
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 facoltà di “nominare sostituti” – nella prima difesa utile (l'udienza dell'1.7.2025)
successiva alla suddetta contestazione da parte dell'attrice, la convenuta ha versato in atti:
a. la “procura speciale per il procedimento di mediazione (…) da promuovere nei
confronti della signora ”, comprensiva della facoltà di Controparte_1
“farsi sostituire, delegando i propri poteri a terzi, dando sin d'ora per rato e
valido il suo operato”, firmata digitalmente il 22.1.2025 dall'attuale legale rappresentante della medesima (ing. ) e CP_3 Parte_1
autenticata dall'avv. MACCIOTTA;
b. la delega, firmata digitalmente il 28.1.2025 dall'avv. MACCIOTTA, all'avv.
Fabrizio MULAS del foro di NU (ossia il medesimo difensore che ha presenziato all'incontro in sede di mediazione del 27.2.2025), avente ad oggetto l'assistenza nella “procedura di mediazione instauranda”, nonché gli
“adempimenti riguardanti il deposito della presente istanza e al ritiro del verbale
conclusivo della procedura. Con elezione di domicilio presso il suo studio”, con espresso riferimento alla presente causa.
8. Nel merito – premesso che la menzione di tale nelle conclusioni Controparte_5
rassegnate in via subordinata dalla nella sua comparsa di risposta CP_3
costituisce con un mero errore materiale, laddove nella restante parte del predetto atto e negli altri suoi scritti difensivi, la convenuta si è riferita espressamente all'odierna attrice
– l'opposizione deve essere parzialmente accolta, per le ragioni che seguono.
8.1 L'eccezione relativa alla carenza in capo alla ella legittimazione ad CP_3
avvalersi dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 per la riscossione
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 dei corrispettivi dei consumi idrici è radicalmente infondata, essendo sufficiente richiamare in proposito l'oramai consolidato e condivisibile insegnamento di legittimità
secondo cui “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile,
da parte della pubblica amministrazione, «purché il credito in base al quale viene emesso
l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo
intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe
prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti», restando
affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati
presupposti (v. Cass., Sez. Un., 1°/2/2025, n. 2448)” (Cass. n. 20200/2025, n.
28447/2024, SS.UU. n. 11992/2009)”, principio applicato proprio nell'ambito di controversie in cui l'emittente l'ingiunzione di pagamento era l'odierna opposta (Cass. n.
29781/2023, n. 29772/2023), nonché in ulteriori fattispecie in materia di riscossione coattiva di consumi idrici da parte di società concessionarie di detto servizio (sul punto,
Cass. n. 7365/2024).
8.2 La contestazione relativa alla forma del contratto a monte del rapporto oggetto di causa non è fondata, poiché:
a. secondo la prospettazione dell'opponente, qualora il contratto tra la CP_3
e , originario intestatario dell'utenza, fosse
[...] Persona_1
stato stipulato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, detta pattuizione sarebbe assoggettata al requisito della forma scritta a pena di nullità, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
20684/2018;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 b. in proposito, in disparte la considerazione che i contratti di somministrazione non sono ricompresi tra quelli tassativamente elencati dall'art. 1350 c.c. (né tantomeno quelli stipulati tra il Gestore del servizio e l'utente privato), nel precedente citato dall'attrice si legge che “in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività
svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia
organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur
appartenendo - se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai
controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente
di riferimento espressamente previsti - al sistema con il quale la pubblica
amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini
della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che
per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari
categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la
stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art.
1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle
forme di manifestazione della volontà negoziale”;
c. sebbene l'opponente si sia limitata a richiamare il suddetto precedente, nulla aggiungendo sulla sua pertinenza al caso in esame, la sua tesi si fonda evidentemente sulla differenziazione tra i contratti stipulati dall'azienda speciale
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 di un ente pubblico territoriale e quelli stipulati dalla società in house affidataria diretta del servizio idrico, laddove per i primi opererebbe il principio di libertà
delle forme, mentre per i secondi vigerebbe l'obbligo di forma scritta ad
substantiam;
d. come tuttavia recentemente chiarito dalla medesima giurisprudenza di legittimità
nell'ambito di una controversia in materia di somministrazione di cui era parte proprio l'odierna convenuta, “In realtà non c'è alcuna differenza quanto alla
regola sulla forma del contratto tra l'azienda speciale di una pubblica
amministrazione, a cui specificamente è stata dedicata la decisione delle sezioni
unite, e la società cosiddetta in house: in entrambi i casi si tratta di società che
sono interamente controllate dalla pubblica amministrazione e di cui quest'ultima
si serve per perseguire finalità pubbliche, ossia per erogare servizi pubblici. Ma
questa strumentalità, che è comune ad entrambe, non impedisce, come le Sezioni
Unite hanno specificato, di vedere nella società “gestita” dalla pubblica
amministrazione un soggetto a se stante, quindi diverso dalla pubblica
amministrazione per cui conto agisce. La ratio della regola è nel senso che,
essendo la forma scritta imposta quando sia parte del contratto una pubblica
amministrazione, essa non può estendersi ai casi in cui il soggetto che stipula è
formalmente diverso da una pubblica amministrazione, anche se agisce per conto
di quella. Del resto, la creazione di queste società, sia pure interamente
controllate dalla pubblica amministrazione, è una scelta che quest'ultima opera
proprio al fine di rendere più spedita l'erogazione del servizio, svincolandola dai
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 requisiti formali che invece vincolano l'ente pubblico. Ciò avviene altresì
attraverso l'attribuzione alla società in house di una autonomia organizzativa
propria, che è certa, e che significa che dunque gli atti sono compiuti dalla
società autonomamente, senza il rispetto delle regole che l'organizzazione
dell'ente pubblico imporrebbe” (Cass. n. 8067/2024).
Deve quindi confermarsi la valutazione di irrilevanza, ai fini della decisione, del contratto di somministrazione, di cui l'attrice ha chiesto ordinarsi l'esibizione ex art. 210
c.p.c., considerato peraltro che, qualora fosse stata necessaria la produzione dell'atto scritto, sarebbe stata la convenuta la parte onerata della sua produzione, quale attrice sostanziale.
8.3 L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata solo in minima parte,
poiché:
a. ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., la prescrizione del credito del somministrante è
quinquennale ed inizia a decorrere da quando il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.);
b. il diritto della di esigere il pagamento dei corrispettivi per la CP_3
somministrazione dell'acqua e dei servizi connessi (in base alla Carta del Servizio
Idrico Integrato applicabile ratione temporis al caso in esame) sorge il giorno successivo al termine di scadenza del bimestre di riferimento, non già dalla data di emissione o scadenza della fattura relativa ad un determinato periodo, altrimenti opinando dovrebbe pervenirsi all'irragionevole conclusione che il dies a quo della prescrizione del diritto ai corrispettivi contrattuali possa essere discrezionalmente
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 stabilito dal creditore e non dal momento in cui il credito possa essere fatto valere,
essendo pacificamente intesi i fatti impeditivi della sua decorrenza come impedimenti legali (sul punto Cass. n. 13343/2022, n. 2126/2014, n. 3584/2012);
c. ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017 “Nei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei
rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese”, mentre il successivo comma 10
della medesima disposizione stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si
applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1°
gennaio 2020”;
riguardo alle fatture emesse dal Gestore dopo l'1.1.2020 in relazione a consumi idrici precedenti detto periodo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla
data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del servizio
potrebbe – in taluni casi, in cui sono più remote le prestazioni - beneficiare di un
termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa”, è
stato condivisibilmente affermato che “«In tema di prescrizione breve, l'art. 1,
comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove
prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui
scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”, va
interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative
al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di
pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al
1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un
termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle
disposizioni di attuazione c.c.” (Cass. n. 15102/2024);
d. in tema di atti interruttivi della prescrizione, è stato poi evidenziato che “l'atto di
costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio
(Cass., sez. L, 23/07/2008, n. 20316; Cass., sez. 3, 23/02/2009, n. 4347), per il quale
non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme, né, ai fini della
interruzione della prescrizione, modalità particolari di trasmissione, essendo solo
sufficiente che l'atto pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass., sez. L,
18/08/2003, n. 12078; Cass., sez. 3, 7/05/2021, n. 12182)” e, sotto tale ultimo profilo,
“Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel
momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che,
per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per
l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o
pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario
stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di
conoscenza del relativo contenuto (Cass., sez. L, 20/01/2003, n. 773; Cass., sez. L,
23/12/2002, n. 18272)” (Cass. n. 19613/2022, n. 27412/2021);
se, da un lato, non può negarsi che “La spedizione di una comunicazione in plico
raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare, a differenza di
quanto sostiene il ricorrente, che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter
fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario”, d'altra parte, è
consolidato l'insegnamento secondo cui “il principio di presunzione di conoscenza
posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della
dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia
mai pervenuta a quell'indirizzo (si vedano anche Cass. Sez. L, 28/09/2018, n. 23589;
Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24703 del Cass. Sez. 3, 08/06/2012, n. 9303; Cass. Sez. 1,
27/10/2005, n. 20924)” (Cass. n. 20273/2022);
è stato, infine, ulteriormente precisato come “nel caso in cui il mittente abbia
documentato l'invio di un atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e il destinatario non contesti che la lettera sia stata consegnata presso il
suo indirizzo, ma ne contesti il contenuto o l'effettiva conoscenza dello stesso, ciò è
sufficiente ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., onde sarà
il destinatario a dover dimostrare che l'atto consegnato non avesse il contenuto
postulato dal mittente, ovvero che egli non ne abbia potuto avere conoscenza per
altre ragioni;
al contrario, laddove il destinatario contesti in radice di avere ricevuto
la lettera raccomandata, ai fini della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. sarà
necessario che il mittente dimostri l'avvenuto recapito della stessa secondo le
disposizioni che regolano il servizio postale, eventualmente producendo, quindi,
l'avviso di ricevimento, se esistente (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19232 del
19/07/2018, Rv. 649874 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018, Rv.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 648491 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12822 del 21/06/2016, Rv. 640371 - 01; Sez. 1,
Ordinanza n. 24703 del 19/10/2017, Rv. 647221 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9303 del
08/06/2012, Rv. 622825 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 -
01)” (Cass. n. 31845/2022);
e. applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte al caso in esame – alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta – tenuto conto che l'opponente ha contestato di avere ricevuto le fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento (atto di citazione, pag. 4), la prescrizione risulta maturata:
i. con esclusivo riguardo alla fattura n. 130462194 (emessa il 29.11.2013 e relativa al periodo di consumi compreso tra l'1.1.2009 e il 22.10.2012),
limitatamente al periodo precedente (non già il 3.6.2009, come sostenuto dalla convenuta, bensì) l'1.9.2009, laddove:
o il primo sollecito di pagamento (doc. 14 comparsa di risposta) è stato ricevuto dall'utente il 17.9.2014 e i consumi del bimestre luglio-agosto
2009 avrebbero potuto essere fatturati dal Gestore proprio a partire dall'1.9.2009, mentre quelli effettuati fino al 17.9.2009 avrebbero potuto essere fatturati solo dal 2.11.2009;
o il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 21.9.2016, il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.9.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 ii. non anche riguardo:
o alle fatture n. 403342744 (emessa il 3.6.2014 e relativa al periodo di consumi compreso tra il 23.10.2012 e il 31.3.2014) e n.
403590362 (emessa il 7.10.2014 e relativa al periodo di consumi compreso tra l'1.4.2014 e il 6.9.2014), poiché il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 21.9.2016, il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.9.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 2016000520315364 (emessa il 30.8.2016 e relativa al periodo di consumi compreso tra 28.4.2016 e il 9.5.2016), poiché il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.9.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 0100020190156296500 (emessa il 18.10.2019 e relativa al periodo di consumi compreso tra il 31.10.2018 e l'8.10.2019), poiché il corso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 10.7.2021 e il 23.9.2021, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e,
infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 0100020200016600000 (emessa il 10.2.2020 e relativa al periodo di consumi compreso tra l'1.1.2018 e il
23.12.2020), poiché il corso del termine (quinquennale per i consumi effettuati fino al 22.12.2018 e biennale per i consumi successivi) è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 21.9.2016, il 13.4.2017, il 10.7.2021, il 23.7.2021,
con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e, infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio;
o alla fattura n. 0100020200081632300 (emessa il 15.5.2020 e relativa al periodo di consumi compreso tra il 24.1.2020 e l'11.5.2020, poiché il corso del termine biennale è stato utilmente interrotto con i solleciti ricevuti dall'utente il 10.7.2021 e il
23.9.2021, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento (inviata all'indirizzo dell'utenza e rispedita al mittente il 22.6.2024) e,
infine, con il deposito della comparsa di risposta del presente giudizio.
8.4 Le ulteriori difese articolate dall'utente nell'atto di citazione si appalesano irrilevanti ai fini della decisione, in particolare:
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 a. la generica allegazione dell'abnormità dei consumi, peraltro ricollegata al fatto che l'appartamento servito dall'utenza idrica è abitato dalla sola opponente,
(siccome vedova) contrasta plasticamente con la circostanza che le fatture oggetto di causa hanno ad oggetto periodi di consumi effettuati fino all'11.5.2020, mentre,
per affermazione della stessa attrice, il coniuge di quest'ultima è deceduto il
15.5.2020, ossia in un momento successivo;
b. quanto all'allegata “non riferibilità delle fatture ingiunte – mai notificate! – alle
risultanze del contatore in uso presso l'abitazione dell'opponente, se non a fronte
dei malfunzionamenti già oggetto di rimostranze nelle suddette visite della
signora agli uffici in NU della società odierna opposta”, si CP_1
osserva che:
i. a corredo dell'atto di citazione l'utente ha depositato un'istanza di rettifica relativa ad una fattura emessa il 28.1.2022 per erronea lettura del contatore
(doc. 2) e una richiesta di riconoscimento della prescrizione (doc. 3), istanze riferite peraltro a fatture differenti rispetto a quelle oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta;
ii. in relazione a tale ultimo profilo, al di fuori della generica affermazione sopra richiamata, l'opponente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul corretto funzionamento del contatore, né ha chiesto la verifica dell'apparecchio installato nella sua utenza (appuntandosi, come detto, la contestazione sull'errata lettura del contatore in relazione al periodo successivo al decesso del coniuge), richiamato l'insegnamento secondo cui
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 “applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto
dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il
malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando
quali consumi ha effettuato nel periodo in contestazione (avuto riguardo al
dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività
svolte); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente
funzionante; l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo (Cass., sez. 6 -3, 09/01/2020, n. 297, Cass., sez. 3, 18/10/2023, n.
28984)” (Cass. n. 28447/2024).
8.5 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata, con contestuale condanna dell'opponente a pagare all'opposta gli importi indicati nelle fatture poste a base del provvedimento impugnato, previa detrazione
– con riguardo alla fattura n. 130462194 del 29.11.2013, dei corrispettivi relativi al periodo precedente l'1.9.2009 – oltre agli interessi convenzionali previsti dal combinato disposto dell'art. B.22 e dell'ALLEGATO D – SANZIONI del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato della CP_4
9. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , Controparte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma inferiore rispetto a quella pretesa
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 dall'attrice sostanziale (differenza del tutto trascurabile nel caso in esame, laddove, dai
10.264,50 euro pretesi con l'ingiunzione di pagamento dovrà essere ragionevolmente detratta poco più di metà della somma di 672,52 euro indicata per l'anno 2009 nella fattura n. 130462194) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n.
32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
(Cass. sez. un. n. 32061/2022, Cass. 33645/2024)” (tra le più recenti, Cass. n.
19561/2025, n. 18395/2025, n. 15467/2025), ulteriori presupposti non ravvisabili nel caso in esame.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia sulla somma riconosciuta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 b. per la fase istruttoria, nella quale la parte convenuta ha depositato la sola seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. con alcuni documenti a corredo, non formulando istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive la parte convenuta si è limitata ad insistere nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto:
i. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 55863/38/2024 – prot. n. SS/GC
55863/38/GRC, emessa dalla l 29.5.2024 nei confronti CP_3
dell'opponente, in relazione all'utenza domestica-residente sita a Loculi,
via Arborea n. 4 (servizio/contratto n. 34834, codice cliente n. 399743);
ii. condanna a pagare alla a Controparte_1 CP_3
titolo di corrispettivi per i consumi idrici dell'utenza menzionata nel punto che precede:
o 7.481,08 euro (relativi alle fatture n. 403342744 del 3.6.2014 e con scadenza al 7.10.2014, n. 403590362 del 7.10.2014 e con scadenza al 12.11.2014, n. 2016000520315364 del 30.8.2016 e con scadenza al 17.10.2016, n. 0100020190156296500 del 18.10.2019 e con scadenza al 12.12.2019, n. 0100020200016600000 del 10.2.2020 e
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 con scadenza al 4.6.2020, n. 0100020200081632300 del 15.5.2020
e con scadenza al 9.7.2020), oltre agli interessi convenzionali previsti dal combinato disposto dell'art. B.22 e dell'ALLEGATO D
– SANZIONI del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della
CP_4
o l'importo (2.783,42 euro) oggetto della fattura n. 130462194 del
29.11.2013 e con scadenza al 3.6.2014, previa detrazione dei corrispettivi relativi ai consumi effettuati nel periodo precedente l'1.9.2009, oltre agli interessi convenzionali previsti dal combinato disposto dell'art. B.22 e dell'ALLEGATO D – SANZIONI del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato della CP_4
b. condanna a rimborsare alla le spese Controparte_1 CP_3
processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
NU, 28.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 797/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26