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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel., ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3686/2023 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
ZUCCOLI CLAUDIO LORIS, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
PIGNATTI STEFANIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale
pagina 1 di 11
MOTIVAZIONE
1.Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa Poma in data 15 settembre 2001 e dalla loro unione è nata la FI in data 25 gennaio Per_1
2010.
2. Con ricorso del 10 giugno 2023 la ricorrente ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso della FI minorenne con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, previsione di un diritto di visita paterno e determinazione di un mantenimento a carico dello stesso per la FI nella misura di euro 600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, e per la stessa ricorrente nella misura di euro 1500,00 mensili.
3. Il ricorrente si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda di separazione alle seguenti condizioni: addebito alla resistente, affidamento congiunto della FI con collocamento presso la madre, previsione del diritto di visita paterno e determinazione di un contributo a carico dello stesso ricorrente per il mantenimento ordinario della FI ammontante ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. All'esito dell'udienza presidenziale dell'otto novembre 2023 il procedimento veniva rinviato per l'ascolto della minore e di seguito, con provvedimento Per_1 dell'otto gennaio 2024 venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la FI , nata il [...], a [...] i genitori e autorizza ciascuno di Per_1 loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso la madre, cui assegna la casa familiare sita in Mirandola (MO) in Via Emilia Romagna n. 16;
DELEGA il Servizio Sociale territorialmente competente, con il compito di avviare un percorso di riavvicinamento padre-FI, volto al ripristino del rapporto e della pagina 2 di 11 regolare frequentazione;
assegna, per la Relazione termine sino alla data del
31.05.2024. Dispone che versi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 500, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
Dispone che versi a in via anticipata Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 300, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Con provvedimento del 7 ottobre del 2024, ritenute superflue le prove richieste dalle parti, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile 2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e con concessione del termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Esaminate le note depositate dalle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione in data 22 maggio 2025.
5. Presupposti per la pronuncia di separazione
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità. Nella fattispecie in esame, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, nonché la natura delle specifiche e rispettive doglianze esposte dalle parti e l'accesa conflittualità tra i coniugi che emerge dai documenti di causa (richiesta reciproca di addebito) comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 3 di 11 6. Addebito
Al riguardo, giova ricordare che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio
(art. 151 comma secondo c.c.) abbia causato la crisi del rapporto matrimoniale.
Le condotte contrarie ai doveri coniugali devono avere svolto, inoltre, un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (cfr. sin da data risalente: Cass. Civ., sez.
I, 10 dicembre 1995 n. 13021). Infatti, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando la stessa sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
Sicché, l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444). In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre fornire la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent. n. 14840 del
27/06/2006). Inoltre, i fatti rilevanti per la pronuncia di una separazione con pagina 4 di 11 “addebito” devono essere gravi, obiettivi e specificamente provati, tanto da superare la soglia di tollerabilità che è lecito chiedere all'altro coniuge, neppure ponendosi altrimenti l'esigenza di effettuare quel giudizio di cui si è sopra detto.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata offerta prova che determinate condotte abbiano cagionato la fine della relazione coniugale, essendo state rigettate le prove formulate a tal fine, in quanto ritenute superflue. Conseguentemente le reciproche domande di addebito devono essere respinte.
7. Affidamento FI minore e collocamento.
In ossequio al principio della bigenitorialità ed in difetto di elementi che suggeriscano la necessità di una deroga, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. Per_1
La stessa, sentita all'udienza del 13 dicembre 2023 ha riferito: “so che sono qui perché volete aiutarmi a capire cosa fare con i miei genitori e stabilire alcuni punti. Sono abbastanza tranquilla. Le cose nella mia vita stanno andando bene, mi sento meglio rispetto all'anno scorso. Con gli amici e la scuola va bene, esco ogni tanto. Ho un gruppetto di amici in classe e c'è la mia migliore amica che abita a San Prospero, lei sa di questa mia situazione. Prima della separazione io e PA avevamo un buon rapporto, adesso quasi niente, soprattutto perché mi sono resa conto nei primi mesi del 2023 che le cose non mi andavano bene. Prima non avevo ben chiara la gravità della cosa, andando avanti mi sono resa conto di quello che ha fatto. Prima nell'estate del 2022 sono stata male perché mio PA mi aveva detto che intendeva andare via di casa ma di non dirlo a mia mamma.
Poi sono stata male nel periodo ottobre novembre dicembre perché i miei litigavano spesso. Io cercavo di isolarmi in camera. Poi c'è stata la vicenda del 24
o 23 dicembre e non mi è piaciuto, mio padre ha messo le mani addosso a mia mamma, per me è stata una cosa grave. Io ne ho parlato con mio padre alla fine di dicembre dell'anno scorso, ero dalla zia con mia mamma, gli ho scritto per messaggio che volevo tornare a casa perché era il periodo di Natale. Non siamo riusciti a chiarirci del tutto. Quando ho fatto il viaggio a New York con mio padre non avevo ancora elaborato la situazione. Il viaggio mi è piaciuto, ci siamo
pagina 5 di 11 divertiti. Poi appunto ho elaborato la situazione, e ho deciso che non volevo più sentirlo. Lui è diventato insistente, continuava a cercarmi e per me era pesante.
Poi c'è stata una telefonata, lui ha detto che se non lo volevo sentire se ne sarebbe fatto una ragione, questo mi ha ferito. Il rapporto con la mamma va bene. Io, in questo momento, sono tranquilla e non sono disposta a fare un percorso di riavvicinamento a mio padre, non me la sento, più avanti non lo so.
Sono arrabbiata con lui. Anche sentirlo per telefono in questo momento non me la sento, prima quando lo sentivo stavo male”.
Nella Relazione depositata dai Servizi Sociali del 7 giugno 2024, sollecitati al fine consentire una ripresa della relazione padre-FI, è stato rappresentato che: “Dai colloqui con la minore è emersa una forte rigidità nei confronti della figura paterna..la minore ha descritto il padre utilizzando una terminologia fortemente negativa a tratti dispregiativa.. il Servizio ha proposto ad di incontrare il Per_1 padre con l'aiuto dell'Educatrice. Ma ha rifiutato respingendo ogni proposta, riferendo che ogni tipo di incontro sarebbe poco piacevole. La ragazza ha riferito che l'unica strategia possibile per migliorare la situazione è non avere contatti con il padre e attendere che con passere del tempo i sentimenti negativi nei suoi confronti si affievoliscano”.
Alla luce del quadro emerso, ed in ragione dell'età della minore (anni 15) può prevedersi che la frequentazione tra ed il padre sarà in forma libera, nel Per_1 rispetto degli impegni della FI, previo accordo diretto tra padre e FI.
8. Mantenimento FI
Sull'assegno di mantenimento per i figli minori giova premettere, in via generale, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun pagina 6 di 11 coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 c.c. ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò premesso, nei provvedimenti provvisori ed urgenti dell'otto gennaio veniva fotografata la seguente condizione economica: ricorrente vice amministratore delegato e dipendente della società , con entrate Parte_2 Controparte_2 mensili di 5.400 €; resistente impiegata amministrativa presso un'azienda di
Mantova la Ogliani, con stipendio di 1.400-1.500 euro.
In data 13 ottobre 2024 sono state depositate le ultime tre buste paga della resistente dalle quali si evince uno stipendio mensile di euro 1948,18.
Ora, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-reddituali dei genitori per come sopra ricostruite nonché dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto dunque conto del principio giurisprudenziale secondo cui il figlio ha diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive possibilità ed a mantenere lo stesso tenore di vita indipendentemente dall'assegno di mantenimento per l'ex coniuge (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord.
23.07.2020, n. 15774) si conferma quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2020 con conseguente onere per il padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della FI, un assegno mensile dell'importo pagina 7 di 11 di euro 500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
9. Mantenimento moglie
Si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò
l'art. 156 c.c. stabilisce che: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c. sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916).
Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I
28.04.2006 n. 9878).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché
pagina 8 di 11 occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000 n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia.
Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I,
20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti.
Vi è, poi, un altro presupposto necessario per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720;
Cass. 27.03.1995 n. 2223). In particolare, è consolidato il principio per cui l'attitudine al proficuo lavoro dei coniugi è elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, a condizione che “venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche”
(Cass. 789/2017, Cass. 3502/2013, Cass. 18547/2006, Cass. 12121/2004).
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno anche recentemente osservato che il persistente dovere di assistenza coniugale non può essere amplificato al punto di affermare che una concreta e dimostrata attitudine al lavoro proficuo possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia di colui che ha richiesto l'assegno, con la conseguenza che grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
pagina 9 di 11 Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad allegare che la somma di euro 300,00 prevista nei provvedimenti provvisori ed urgenti a suo favore, nonostante lo stipendio da lavoro dipendente, “si è dimostrata insufficiente a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale”.
È rimasto tuttavia indimostrato, da parte della ricorrente che ne aveva l'onere, quale fosse il tenore di vita matrimoniale. Permane tuttavia una disparità reddituale tra le parti che rende equo, ad avviso di questo Collegio, prevedere un mantenimento a favore della ricorrente ammontante ad euro 200,00 mensili, in ragione dell'aumento di stipendio dalla stessa percepito rispetto al momento di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
10. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, alla presenza del Pm in sede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così dispone:
1)Pronuncia la separazione personale di nata in [...] 7 Parte_1 settembre 1971 in Poggio Rustico (Mn) e , nato in Controparte_1
Mirandola (Mo) il 19 gennaio 1968; già uniti in matrimonio in VILLA POMA (MN) in data 15 settembre 2001;
2) Rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
3) Affida la FI minore congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita del padre in forma libera, nel rispetto degli impegni della FI, previo accordo diretto tra padre e FI;
4) Dispone che il padre provveda al mantenimento della FI minore nella misura di euro 500,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 10 di 11 5) Con decorrenza dal presente provvedimento dispone che Controparte_1 versi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 200, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT.
6) Compensa per intero le spese del presente giudizio
7) Visto l'art. 69 lett. D del D.P.R. n. 396/2000 manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Borgo Mantovano per l'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel., ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3686/2023 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
ZUCCOLI CLAUDIO LORIS, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
PIGNATTI STEFANIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale
pagina 1 di 11
MOTIVAZIONE
1.Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa Poma in data 15 settembre 2001 e dalla loro unione è nata la FI in data 25 gennaio Per_1
2010.
2. Con ricorso del 10 giugno 2023 la ricorrente ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso della FI minorenne con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, previsione di un diritto di visita paterno e determinazione di un mantenimento a carico dello stesso per la FI nella misura di euro 600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, e per la stessa ricorrente nella misura di euro 1500,00 mensili.
3. Il ricorrente si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda di separazione alle seguenti condizioni: addebito alla resistente, affidamento congiunto della FI con collocamento presso la madre, previsione del diritto di visita paterno e determinazione di un contributo a carico dello stesso ricorrente per il mantenimento ordinario della FI ammontante ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. All'esito dell'udienza presidenziale dell'otto novembre 2023 il procedimento veniva rinviato per l'ascolto della minore e di seguito, con provvedimento Per_1 dell'otto gennaio 2024 venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la FI , nata il [...], a [...] i genitori e autorizza ciascuno di Per_1 loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore suddetta abbia residenza abituale presso la madre, cui assegna la casa familiare sita in Mirandola (MO) in Via Emilia Romagna n. 16;
DELEGA il Servizio Sociale territorialmente competente, con il compito di avviare un percorso di riavvicinamento padre-FI, volto al ripristino del rapporto e della pagina 2 di 11 regolare frequentazione;
assegna, per la Relazione termine sino alla data del
31.05.2024. Dispone che versi a in via Controparte_1 Parte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della FI, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 500, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
Dispone che versi a in via anticipata Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 300, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Con provvedimento del 7 ottobre del 2024, ritenute superflue le prove richieste dalle parti, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile 2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e con concessione del termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Esaminate le note depositate dalle parti, la causa veniva quindi trattenuta in decisione in data 22 maggio 2025.
5. Presupposti per la pronuncia di separazione
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c. la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. La giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità. Nella fattispecie in esame, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, nonché la natura delle specifiche e rispettive doglianze esposte dalle parti e l'accesa conflittualità tra i coniugi che emerge dai documenti di causa (richiesta reciproca di addebito) comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 3 di 11 6. Addebito
Al riguardo, giova ricordare che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio
(art. 151 comma secondo c.c.) abbia causato la crisi del rapporto matrimoniale.
Le condotte contrarie ai doveri coniugali devono avere svolto, inoltre, un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (cfr. sin da data risalente: Cass. Civ., sez.
I, 10 dicembre 1995 n. 13021). Infatti, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando la stessa sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
Sicché, l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444). In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre fornire la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent. n. 14840 del
27/06/2006). Inoltre, i fatti rilevanti per la pronuncia di una separazione con pagina 4 di 11 “addebito” devono essere gravi, obiettivi e specificamente provati, tanto da superare la soglia di tollerabilità che è lecito chiedere all'altro coniuge, neppure ponendosi altrimenti l'esigenza di effettuare quel giudizio di cui si è sopra detto.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata offerta prova che determinate condotte abbiano cagionato la fine della relazione coniugale, essendo state rigettate le prove formulate a tal fine, in quanto ritenute superflue. Conseguentemente le reciproche domande di addebito devono essere respinte.
7. Affidamento FI minore e collocamento.
In ossequio al principio della bigenitorialità ed in difetto di elementi che suggeriscano la necessità di una deroga, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. Per_1
La stessa, sentita all'udienza del 13 dicembre 2023 ha riferito: “so che sono qui perché volete aiutarmi a capire cosa fare con i miei genitori e stabilire alcuni punti. Sono abbastanza tranquilla. Le cose nella mia vita stanno andando bene, mi sento meglio rispetto all'anno scorso. Con gli amici e la scuola va bene, esco ogni tanto. Ho un gruppetto di amici in classe e c'è la mia migliore amica che abita a San Prospero, lei sa di questa mia situazione. Prima della separazione io e PA avevamo un buon rapporto, adesso quasi niente, soprattutto perché mi sono resa conto nei primi mesi del 2023 che le cose non mi andavano bene. Prima non avevo ben chiara la gravità della cosa, andando avanti mi sono resa conto di quello che ha fatto. Prima nell'estate del 2022 sono stata male perché mio PA mi aveva detto che intendeva andare via di casa ma di non dirlo a mia mamma.
Poi sono stata male nel periodo ottobre novembre dicembre perché i miei litigavano spesso. Io cercavo di isolarmi in camera. Poi c'è stata la vicenda del 24
o 23 dicembre e non mi è piaciuto, mio padre ha messo le mani addosso a mia mamma, per me è stata una cosa grave. Io ne ho parlato con mio padre alla fine di dicembre dell'anno scorso, ero dalla zia con mia mamma, gli ho scritto per messaggio che volevo tornare a casa perché era il periodo di Natale. Non siamo riusciti a chiarirci del tutto. Quando ho fatto il viaggio a New York con mio padre non avevo ancora elaborato la situazione. Il viaggio mi è piaciuto, ci siamo
pagina 5 di 11 divertiti. Poi appunto ho elaborato la situazione, e ho deciso che non volevo più sentirlo. Lui è diventato insistente, continuava a cercarmi e per me era pesante.
Poi c'è stata una telefonata, lui ha detto che se non lo volevo sentire se ne sarebbe fatto una ragione, questo mi ha ferito. Il rapporto con la mamma va bene. Io, in questo momento, sono tranquilla e non sono disposta a fare un percorso di riavvicinamento a mio padre, non me la sento, più avanti non lo so.
Sono arrabbiata con lui. Anche sentirlo per telefono in questo momento non me la sento, prima quando lo sentivo stavo male”.
Nella Relazione depositata dai Servizi Sociali del 7 giugno 2024, sollecitati al fine consentire una ripresa della relazione padre-FI, è stato rappresentato che: “Dai colloqui con la minore è emersa una forte rigidità nei confronti della figura paterna..la minore ha descritto il padre utilizzando una terminologia fortemente negativa a tratti dispregiativa.. il Servizio ha proposto ad di incontrare il Per_1 padre con l'aiuto dell'Educatrice. Ma ha rifiutato respingendo ogni proposta, riferendo che ogni tipo di incontro sarebbe poco piacevole. La ragazza ha riferito che l'unica strategia possibile per migliorare la situazione è non avere contatti con il padre e attendere che con passere del tempo i sentimenti negativi nei suoi confronti si affievoliscano”.
Alla luce del quadro emerso, ed in ragione dell'età della minore (anni 15) può prevedersi che la frequentazione tra ed il padre sarà in forma libera, nel Per_1 rispetto degli impegni della FI, previo accordo diretto tra padre e FI.
8. Mantenimento FI
Sull'assegno di mantenimento per i figli minori giova premettere, in via generale, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun pagina 6 di 11 coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 c.c. ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò premesso, nei provvedimenti provvisori ed urgenti dell'otto gennaio veniva fotografata la seguente condizione economica: ricorrente vice amministratore delegato e dipendente della società , con entrate Parte_2 Controparte_2 mensili di 5.400 €; resistente impiegata amministrativa presso un'azienda di
Mantova la Ogliani, con stipendio di 1.400-1.500 euro.
In data 13 ottobre 2024 sono state depositate le ultime tre buste paga della resistente dalle quali si evince uno stipendio mensile di euro 1948,18.
Ora, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-reddituali dei genitori per come sopra ricostruite nonché dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto dunque conto del principio giurisprudenziale secondo cui il figlio ha diritto ad essere mantenuto da entrambi i genitori in misura proporzionale alle rispettive possibilità ed a mantenere lo stesso tenore di vita indipendentemente dall'assegno di mantenimento per l'ex coniuge (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. I ord.
23.07.2020, n. 15774) si conferma quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2020 con conseguente onere per il padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della FI, un assegno mensile dell'importo pagina 7 di 11 di euro 500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena.
9. Mantenimento moglie
Si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò
l'art. 156 c.c. stabilisce che: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c. sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916).
Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I
28.04.2006 n. 9878).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché
pagina 8 di 11 occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000 n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia.
Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I,
20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti.
Vi è, poi, un altro presupposto necessario per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720;
Cass. 27.03.1995 n. 2223). In particolare, è consolidato il principio per cui l'attitudine al proficuo lavoro dei coniugi è elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, a condizione che “venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche”
(Cass. 789/2017, Cass. 3502/2013, Cass. 18547/2006, Cass. 12121/2004).
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno anche recentemente osservato che il persistente dovere di assistenza coniugale non può essere amplificato al punto di affermare che una concreta e dimostrata attitudine al lavoro proficuo possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia di colui che ha richiesto l'assegno, con la conseguenza che grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
pagina 9 di 11 Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente si è limitata ad allegare che la somma di euro 300,00 prevista nei provvedimenti provvisori ed urgenti a suo favore, nonostante lo stipendio da lavoro dipendente, “si è dimostrata insufficiente a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale”.
È rimasto tuttavia indimostrato, da parte della ricorrente che ne aveva l'onere, quale fosse il tenore di vita matrimoniale. Permane tuttavia una disparità reddituale tra le parti che rende equo, ad avviso di questo Collegio, prevedere un mantenimento a favore della ricorrente ammontante ad euro 200,00 mensili, in ragione dell'aumento di stipendio dalla stessa percepito rispetto al momento di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
10. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, alla presenza del Pm in sede, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così dispone:
1)Pronuncia la separazione personale di nata in [...] 7 Parte_1 settembre 1971 in Poggio Rustico (Mn) e , nato in Controparte_1
Mirandola (Mo) il 19 gennaio 1968; già uniti in matrimonio in VILLA POMA (MN) in data 15 settembre 2001;
2) Rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
3) Affida la FI minore congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto di visita del padre in forma libera, nel rispetto degli impegni della FI, previo accordo diretto tra padre e FI;
4) Dispone che il padre provveda al mantenimento della FI minore nella misura di euro 500,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 10 di 11 5) Con decorrenza dal presente provvedimento dispone che Controparte_1 versi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 200, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT.
6) Compensa per intero le spese del presente giudizio
7) Visto l'art. 69 lett. D del D.P.R. n. 396/2000 manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Borgo Mantovano per l'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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