Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.. n. 1569/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. promosso da Parte_1
nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1596/2024,
[...] Controparte_1 avverso l'ordinanza cron. n. 27310/2024 del 13.11.2024, emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto con il n. di R.G.
13489/2023, pendente inter partes; letti di atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalla sola parte reclamante;
letto il parere formulato in data 31.01.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
sciolta la riserva assunta all'udienza del 23.01.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava il figlio terzogenito della coppia in via esclusiva alla madre, in ragione delle di lui condizioni di salute e della necessità di ricevere dalla donna un elevato supporto;
attribuiva a costei l'uso della casa coniugale ubicata in Bari alla Via Maggiore
Baracca n. 7, ordinando al marito di allontanarsene entro 20 giorni, prelevando e portando con sé i propri effetti personali;
infine, rigettava la richiesta di versamento di un assegno di mantenimento muliebre, tenuto conto della capacità lavorativa della richiedente e delle risicate disponibilità economiche del marito, il quale avrebbe dovuto reperire altra sistemazione logistica per sé. pagina 1 di 6
Trattavasi, infatti, di provvedimento abnorme e comunque emesso in violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che, sebbene detto giovane fosse disabile, nessuna delle parti aveva avanzato richiesta di affidamento, condiviso o esclusivo.
L'ordinanza de qua veniva altresì censurata nella parte in cui aveva assegnato l'abitazione familiare alla
, nonostante si fosse allontanata da essa insieme al figlio (della cui disabilità –a Controparte_1 detta del reclamante- non era stata fornita alcuna prova) fin dal gennaio 2022, a causa di rapporti di amicizia intessuti con persone definite “discutibili” e a seguito di una querela dalla quale egli era stato attinto.
Ne conseguiva che, stante l'illegittimità dell'affidamento del figlio maggiorenne e la rinuncia della donna a mantenere inalterato l'habitat domestico per , il provvedimento in parte qua era da ritenersi Per_1 illegittimo, viepiù a cagione delle gravissime problematiche di salute dello stesso reclamante, affetto da adenocarcinoma del pancreas metastatico del peritoneo e a livello linfonodale, dell'esito infausto di tale patologia oncologica e della circostanza per cui il Sig. si stesse sottoponendo al Parte_1 trattamento chemioterapico con finalità palliative, così come certificato dall'IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari.
Costui, pertanto, non avrebbe avuto alcuna possibilità di reperire altro alloggio in cui trasferirsi, disponendo di risorse appena sufficienti per far fronte alle sue basilari esigenze, senza sottacere che, ove il figlio avesse espresso il desiderio di rientrare nell'abitazione familiare (trattandosi di soggetto capace di agire) il reclamante lo avrebbe accolto senza indugio.
Per tutte le esposte ragioni il reclamante concludeva affinché la Corte volesse revocare l'assegnazione di detto immobile disposta in favore della con condanna di costei al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite.
La reclamata si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 21.01.2025, ed evidenziava di aver contratto in Albania il matrimonio civile con il reclamante, esattamente in data 08.11.1986, e da tale unione erano stati generati tre figli, di cui una trasferitasi in Milano ed il secondo ristretto in carcere;
l'ultimogenito era stato poi dichiarato invalido al 100% e beneficiava del relativo trattamento Per_1 pensionistico e dell'indennità di accompagnamento.
Sta di fatto che sia la reclamata sia il menzionato figlio erano stati più volte oggetto di violenze inferte loro dal reclamante sicché, dopo averlo più volte denunciato per tali agiti, si erano entrambi allontanati pagina 2 di 6 dall'abitazione familiare, intestata in via esclusiva ad , ed ospitati, su iniziativa dei Servizi Per_1
Sociali di Bari, presso una casa di accoglienza sita in Gravina in Puglia.
Quanto ai motivi di doglianza, la reclamata sosteneva che il Presidente del Tribunale di Bari avesse esteso la tutela materna sul figlio ai sensi dell'art. 337 septies c.c., trattandosi di persona maggiorenne Per_1 affetta da grave disabilità.
In secondo luogo, la violazione del principio dispositivo non era da ritenersi pertinente con il caso di specie, stante l'indisponibilità dei diritti in contesa.
Quanto poi alle censure formulate sull'assegnazione dell'abitazione familiare, il Presidente del Tribunale aveva correttamente preservato l'habitat domestico di detto giovane il quale, oltretutto, era esclusivo proprietario di essa e si sarebbe rifiutato di farvi rientro in presenza del padre a causa dei pregressi comportamenti violenti di questi, per i quali era stato imputato nell'ambito di due procedimenti penali, tuttora pendenti.
Quanto poi alla patologia oncologica di cui il Sig. è affetto, la stessa è in atto da anni e, Pt_1 ciononostante, egli non era affatto impossibilitato a reperire altra sistemazione logistica per sé.
Per tali ragioni il reclamo doveva essere rigettato;
vinte le spese.
L'udienza del 23.01.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e il solo reclamante depositava le proprie note ex art. 127 ter c.p.c. con le quali confutava ogni avversa deduzione fattuale e giuridica.
Infine, con parere depositato in data 31.01.2025, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Bari concludeva per il rigetto del reclamo.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di rito è doveroso osservare come il reclamo ex art. 473-bis .24 c.p.c. abbia lo scopo di ovviare ai soli errori macroscopici eventualmente commessi dal
G.D. o dal Presidente del Tribunale all'esito della c.d. “fase sommaria” celebrata nell'ambito del procedimento separativo o divorzile, potendo lo stesso giudice di prime cure revocare o modificare le adottate decisioni sulla scorta delle circostanze sopravvenute portate alla sua conoscenza e dei relativi compendi istruttori all'uopo forniti dalle parti o acquisiti ufficiosamente.
Chiarito ciò, relativamente al primo motivo di doglianza è necessario richiamare le disposizioni in subiecta materia.
In virtù di quanto disciplinato dall'art. 337 septies c.c.,”il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…..omissis….”; tale disposizione –giova chiarirlo fin da subito- non è pertinente con l'oggetto della odierna contesa.
Ai sensi poi del secondo comma di tale articolo “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si
pagina 3 di 6 applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Nel caso di specie il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari ha “affidato” il figlio ultimogenito delle parti in via esclusiva alla madre, sebbene egli abbia di recente compiuto 33 anni.
Trattasi di decisione erronea atteso che il regime affidativo ha valenza fino al raggiungimento della maggiore età dei figli di guisa che, compiuti i 18 anni, ove costoro presentino problematiche psico-fisiche tali da necessitare di essere supportati nella gestione delle loro attività e nella cura dei loro interessi, ovvero siano totalmente o parzialmente incapaci di farlo, il sistema ha previsto la possibilità di far ricorso al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento ex artt. 404 e ss. c.c. a loro beneficio, ovvero –nei casi più gravi- che venga emessa dal Tribunale Ordinario una sentenza che ne dichiari l'inabilitazione o l'interdizione con conseguenziale nomina di un tutore e di un pro-tutore.
Ed allora, posto che, allo stato, non è dato comprendere quasi siano le effettive condizioni di salute di
, quantunque risulti incontestata la circostanza per cui egli benefici dei ridetti trattamenti Per_1 assistenziali, la decisione in parte qua risulta essere comunque stridente con quanto chiarito dalla
Cassazione Civile con l'ordinanza n. 2670/2023, secondo cui il secondo comma dell'art. 337 septies c.c., nel prevedere l'estensione integrale ai figli maggiorenni con gravi disabilità delle disposizioni previste in favore dei figli minori, deve intendersi riferito a quelle in materia di esercizio del diritto/dovere di visita del genitore non convivente, di cura, di mantenimento e di assegnazione dell'abitazione familiare e non già a quelle disciplinanti l'affidamento condiviso ovvero esclusivo.
Il legislatore, sempre in base a quanto statuito dalla Suprema Corte con detta ordinanza “non ha inteso infatti determinare una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, considerato che la categoria dei portatori di handicap grave comprende anche i portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe per produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservano integra la propria capacità di intendere e di volere.”
Tale disposizione non può dunque essere interpretata in senso letterale, ma occorre coordinarla con i principi del nostro ordinamento riferibili agli istituti a tutela delle persone con disabilità innanzi richiamati, con la conseguenza che la decisione di affidare il giovane in via esclusiva alla madre è palesemente errata e deve pertanto essere revocata.
Quanto invece al secondo motivo di reclamo, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.; inoltre, dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale pagina 4 di 6 titolo di proprietà, sicché l'abitazione familiare sarà data in uso al genitore con il quale continueranno a vivere i figli minori o anche maggiorenni, ove questi ultimi siano senza colpa non ancora indipendenti dal punto di vista economico, al fine di consentir loro di continuare a vivere nel consueto habitat domestico.
Nel caso di specie l'abitazione familiare sita in Bari alla Via Maggiore Baracca n.7 è intestata in via esclusiva al figlio il quale, unitamente alla madre, si è allontanato da essa nel 2022, trovando Per_1 ospitalità presso una casa di accoglienza in Gravina in Puglia, asseritamente per affrancarsi dai maltrattamenti inferti loro dallo , il quale risulta imputato per tali condotte in due Parte_1 procedimenti penali ancora pendenti.
Il reclamante, peraltro, ha apoditticamente sostenuto che tali denunce fossero state sporte in modo del tutto strumentale e che la donna fosse stata a ciò indotta da persone poco affidabili con le quali era solita accompagnarsi, dimenticando però che il reperimento della struttura di accoglienza era dovuto all'interessamento dei Servizi Sociali di Bari, le cu iniziative adottate nel caso di specie non possono di certo essere considerate improvvide.
Ed allora, tenuto conto che, allo stato e fatti salvi gli approfondimenti istruttori che potranno essere disposti nella fase di merito separativo, ove le parti non volessero accettare la proposta conciliativa formulata dal Presidente del Tribunale adito, l'abbandono dell'abitazione familiare da parte della reclamata e di suo figlio pare si sia resa necessaria per proteggersi da ulteriori condotte del reclamato sicché, nell'esclusivo e preminente interesse di , la decisione assunta sul punto si appalesa del Per_1 tutto condivisibile, considerato altresì che in prime cure le condizioni di salute ed economiche del Sig.
non sono state affatto ignorate;
il Presidente, infatti, nel rigettare la richiesta di Parte_1 versamento di un assegno di mantenimento muliebre, ha attribuito il giusto rilievo anche alla necessità per l'uomo di reperire altro alloggio nel quale trasferirsi.
Il reclamo deve pertanto essere accolto nei limiti innanzi detti e, tenuto conto dell'esito del giudizio, della semplicità delle questioni di diritto trattate, dell'impegno profuso nell'approntare gli atti di causa, delle condizioni personali ed economiche delle parti, le spese per questa fase del procedimento devono essere integralmente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. 1569/2024, promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie il primo motivo di reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cron. n. 27310/2024 del
13.11.2024, emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari nel procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 13489/2023, nella parte in cui ha affidato il figlio ormai Persona_2 maggiorenne, in via esclusiva alla madre;
2) rigetta il secondo motivo di reclamo e, pertanto, conferma l'attribuzione in uso alla reclamata dell'abitazione familiare sita in Bari alla Via Maggiore Baracca n.7;
3) conferma nel resto la reclamata ordinanza.
4) compensa fra le parti le intere spese del procedimento.
Così deciso in Bari il 31.01.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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